Parere definitivo 7 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/06/2025, n. 5582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5582 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05582/2025REG.PROV.COLL.
N. 01337/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2023, proposto da
ZO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Billi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR EL in Roma, via dei Colli Albani, 18;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 4085/2022, resa tra le parti:
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellata l’avvocato Erik Furno per delega dell'avvocato Alfredo Contieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 37 del 2015 del Comune di Giugliano in Campania.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
In particolare, il sig. ZO AN ha impugnato l’ordinanza n. 37 del 13 luglio 2015, notificata il 6 agosto 2015, con la quale il Comune di Giuliano ha ordinato al ricorrente, in qualità di committente del sig. EA AN, la demolizione delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire in via Domiziana n. 121, su un immobile distinto in catasto al foglio 83 A, particella 1992, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento gravato, in quanto la particella indicata nell’ordinanza non esisterebbe in catasto, atteso che l’originaria particella 1992 è stata numerosi anni or sono frazionata in due diverse particelle, ciascuna sede di manufatti molto simili tra loro.
Il ricorrente ha dedotto, in subordine, l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in ragione dell’erronea individuazione delle aree oggetto di demolizione, acquisizione gratuita e trascrizione.
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza secondo la quale " l'erronea individuazione catastale del manufatto abusivo non sia idonea a inficiare l'ordine di demolizione, nell’ipotesi in cui il destinatario sia in grado di identificare univocamente il bene a cui l’ordine stesso si riferisce, risolvendosi, in tal caso, l’inesattezza in una mera irregolarità ” (Consiglio di Stato, sez. VI, 28 luglio 2020, n. 4805).
Il primo giudice ha considerato che l’errore - dovuto, secondo lo stesso ricorrente, al riferimento ad una numerazione mutata a seguito di frazionamento - non gli ha impedito di riconoscersi come destinatario del provvedimento, di identificarne univocamente l'oggetto e di individuare la sua lesività, tutelandosi tempestivamente mediante il ricorso in esame, nel quale nessun dubbio viene prospettato riguardo agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'ordinanza di demolizione.
Solo nell’ultima memoria, osserva il TAR, viene adombrata l’inesistenza del manufatto, che tuttavia viene, ancora una volta, fatta discendere dall’inesistenza della particella indicata dal Comune.
Si tratta, quindi, ad avviso del giudice di prime cure, di mera irregolarità, che non può inficiare il provvedimento impugnato, specie tenuto conto della natura dell’abuso contestato posto in essere in area “ ricadente nel vigente PRG in zona G4 “zona di bonifica e valorizzazione costiera” sottoposta a vincolo paesaggistico e servitù militare ”.
Avverso la sentenza impugnata in data 14 febbraio 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania.
In data 30 maggio 2025 ha depositato memoria il Comune di Giugliano in Campania.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
ILLEGITTIMITA’ DELLA SENTENZA NR. 7885/2022: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA LEGGE 241/90. ECCESSO DI POTERE E MANIFESTA ILLEGITTIMITA' NELLA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SVOLTA DAL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Argomenta l’appellante che il Comune, con l'ordinanza impugnata, ha ordinato la demolizione di un manufatto non solo non individuabile catastalmente ma altresì pacificamente inesistente.
La notificata ordinanza quindi sarebbe affetta da insanabile nullità ai sensi del disposto dell'art. 21 septies della legge n. 241/1990, laddove si contesta l'esistenza di una nullità strutturale del provvedimento amministrativo emesso ogni qual volta non sia possibile accertare l'oggetto del comando ovvero manchi un elemento essenziale configurantesi il medesimo.
Nel caso di specie, soggiunge l’appellante, l'inesistenza della particella su cui sorgerebbe il manufatto asseritamente dichiarato abusivo comporterebbe una nullità di tipo assoluto dell'ordinanza nr. 37, ritenendo pacificamente che il destinatario del provvedimento demolitorio adottato dal Comune di Giugliano sia effettivamente impossibilitato nell'esecuzione dell'ordine non trovando per l'appunto alcuna configurazione giuridica l'oggetto dell'ordine medesimo.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/90 – INGIUSTIZIA MANIFESTA
Secondo l’appellante, ulteriormente nulla sarebbe l'ordinanza di demolizione nr. 37 del 13 luglio 2015 laddove l'inesistenza giuridica dell'oggetto avrebbe comportato di guisa anche l'illegittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, non potendo il provvedimento di demolizione svolgere la funzione ad esso ricondotta ex lege ovvero il contenuto dell'ordine di ripristino ivi contenuto.
Nè per altro verso sarebbe valutabile nel caso in questione, argomenta l’appellante, una motivazione per relationem dell'atto impugnato rispetto al contenuto del verbale di accertamento dei vigili urbani del 19 dicembre 2014, e questo laddove è lo stesso verbale dei vigili urbani ad operare l'improprio riferimento alla particella catastale n. 1992, ritenendola esistente e contestando la realizzazione del manufatto sulla medesima.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di appello, che non si rinvengono motivi per discostarsi da quanto correttamente statuito dal primo giudice circa l’attribuzione della qualificazione di mera irregolarità alla circostanza che la particella n.1992 indicata nell’ordinanza sia ad oggi inesistente, essendo stata frazionata in due diverse particelle.
Ha ragione infatti il primo giudice a considerare, da un lato, che detta irregolarità non ha impedito al ricorrente, odierno appellante, di riconoscersi come destinatario del provvedimento, di identificarne univocamente l'oggetto e di individuare la sua lesività, tutelandosi tempestivamente adendo la giurisdizione amministrativa; dall’altro, che tale irregolarità non può inficiare il provvedimento impugnato, specie tenuto conto della natura dell’abuso contestato.
Quanto al secondo motivo, consegue da quanto appena considerato l’infondatezza del rilievo di presunta violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990, risultando all’evidenza correttamente individuato l’oggetto del provvedimento amministrativo ordinante la demolizione di opere realizzate in assenza di permesso a costruire e il ripristino dello stato dei luoghi.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’amministrazione appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO