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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 06/06/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1714/2023 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Marco Gangemi, domiciliatario,
- ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Lawrence Fattori, domiciliatario,
- resistente -
nonché contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Federica Pizzaia, domiciliatario,
- terzo chiamato -
nonché contro pagina 1 di 17 , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli
e dall'avv. Mariachiara Brunetti, domiciliatari,
- terza chiamata -
in punto: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI
di come da foglio di precisazione delle conclusioni di data Parte_1
19.12.2024:
“Nel merito
Accertarsi e dichiararsi che l'immobile acquistato dal Sig. e venduto Parte_1
Sig. il 24/07/2015 presenta abusi in parte sanabili e in parte non Controparte_4
sanabili come meglio indicati e specificati nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel
contraddittorio fra le parti nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1272/2022 TB
Bolzano, nonché presenta a causa di detti abusi un minor valore rispetto al prezzo di
vendita, e per l'effetto condannarsi il Sig. per le ragioni espresse in atti Controparte_4
a corrispondere al Sig. la somma complessiva di € 59.396,67, di cui € Parte_1
12.900,00 per spese professionali e sanzioni di sanatoria, € 19.001,49 per interventi
professionali e edili di demolizione, € 13.673,11 per devalutazione dell'immobile, €
13.822,07 per spese e compensi fase stragiudiziale e procedimento per ATP, oltre
rivalutazione e interessi o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia
e accertata in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
di , come da comparsa di costituzione di data 19.09.2023: Controparte_1
pagina 2 di 17 “IN VIA PRELIMINARE:
per i titoli di cui in premessa e come meglio in fatto ed in diritto, autorizzare il resistente
alla chiamata in causa del EO. nato a [...], il Controparte_5
17.02.1957, C.F. , residente in [...], 3 - 39044 Egna C.F._1
(BZ), che si intende citare in manleva, differendo la prima udienza fissata al 5 ottobre
2023 al fine di consentire detta chiamata.
NEL MERITO:
- respingere ogni richiesta avversaria.
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere le domande di parte
ricorrente anche solo in parte, condannare il EO. , residente in [...]
Vicolo Gleno, 3 - 39044 Egna (BZ), a manlevare e tenere indenne il Sig. CP_1
da quanto questi dovesse essere condannato a corrispondere al ricorrente, previo
[...]
accertamento della propria responsabilità professionale nella sua qualità di perito
estimatore del bene immobile compravenduto;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporsi prova testimoniale sulle parti in fatto della presente comparsa, precedute dalle
parole “vero che”, con riserva di indicare testi nei concedendi termini di rito.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge.”
di , come da foglio di precisazione delle conclusioni di data Controparte_2
19.12.2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
pagina 3 di 17 - in via pregiudiziale: accertare la inammissibilità della chiamata in causa del terzo per
intervenuta decadenza, stante la tardività della costituzione del convenuto CP_1
e la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo EO.
[...] Controparte_5
per omesso rispetto degli artt. 269 e 163, n. 7) c.p.c. e conseguentemente estromettere il
EO. dal presente giudizio Controparte_5
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di
risarcimento del presunto danno fatto valere dal Sig. e per l'effetto Controparte_1
rigettare le domande svolte nei confronti del EO. ; CP_5
- nel merito: rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del EO. CP_5
poiché infondate in fatto così come in diritto;
[...]
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale, delle domande formulate nei confronti del EO. , previa Controparte_5
riduzione del quantum richiesto, condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855
Lussemburgo (Lussemburgo) e , C.F. Controparte_3 P.IVA_1
- P.I. , in 20123 Milano (MI), Piazza Vetra n. 17 a tenere indenne il P.IVA_2
EO. ; Controparte_5
- in ogni caso: con rifusione di spese, diritti ed onorari, oltre 15% per spese generali,
IVA o imposta di bollo e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio e per il
procedimento di accertamento tecnico preventivo, comprese quelle relative al compenso
del consulente tecnico di parte.”
di come da foglio di precisazione delle conclusioni, Controparte_3
depositato in data 10.12.2024:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
pagina 4 di 17 Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o
improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque
perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di
cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande tutte, accertare e
dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dei convenuti in virtù
delle polizze prodotte quali documenti 1 e 2 e pertanto, accertare – ove dovessero
emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art
1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della
violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso,
ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale
richiesta di manleva proposta dal geometra tenuto altresì conto delle condizioni CP_5
di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle
corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ex art 1227 cc., ciascuno per i propri titoli.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale il sig. Parte_1
e chiedeva accertarsi che l'immobile da egli acquistato e Controparte_1
vendutogli dal sig. , odierno resistente, in data 24.07.2015 presenta abusi CP_1
in parte sanabili e in parte non sanabili e, in conseguenza, chiedeva condannarsi il resistente al pagamento della somma complessiva di € 59.396,67, oltre rivalutazione ed interessi, corrispondente all'importo delle spese per sanare le difformità urbanistiche sanabili, per regolarizzare le parti dell'edificio soggette a demolizione nonché al minor valore dell'immobile.
pagina 5 di 17 Si costituiva in giudizio il resistente , che chiedeva il rigetto delle CP_1
domande avversarie ritenute infondate e di essere autorizzato alla chiamata in causa del EO. , il quale, nella denegata ipotesi in cui il Controparte_5
Tribunale dovesse accogliere le domande del ricorrente, dovrebbe manlevare e tenere indenne il medesimo da quanto dovuto al sig. Pt_1
A dire del resistente, egli avrebbe comprato l'immobile per cui è causa nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare e lo stimatore EO.
, incaricato dal Giudice dell'Esecuzione, non avrebbe evidenziato le CP_5
irregolarità edilizie oggetto di lite.
Il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del EO. , che CP_5
costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte resistente, non essendo ravvisabile alcuna sua colpa per il proprio operato nell'ambito della procedura esecutiva supra citata, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale.
A seguito di autorizzazione alla chiamata da parte del Giudice Istruttore, si costituiva in giudizio la terza chiamata che confermava Controparte_3
regolare copertura assicurativa del EO. , deduceva in ordine al CP_5
rapporto assicurativo e alle relative condizioni e limiti di polizza, ed aderiva, nel merito, alle difese svolte da parte del EO. . CP_5
2.) Sull'eccezione di decadenza dalla chiamata in causa.
In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di decadenza dalla chiamata in causa formulata da parte del terzo chiamato . CP_5
pagina 6 di 17 L'eccezione non è fondata.
L'art. 281 undecies, comma 2 c.p.c. stabilisce che la costituzione del convenuto
“deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza”. Questo giudice, per mero errore, ha assegnato nel proprio decreto dd. 06.06.2023 alla parte convenuta termine sino al 05.09.2023 per la costituzione in giudizio, aumentando in tal modo il termine previsto dall'art. 281 undecies, comma 2 c.p.c. Essendo però il termine per la costituzione del resistente previsto a tutela del diritto di difesa dello stesso e norma inderogabile deve escludersi che il Giudice possa stabilire un termine diverso da quello previsto dalla legge, con la conseguenza che questo conflitto fra i termini va risolto nel senso che il convenuto può in ogni caso costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Pertanto, la comparsa di costituzione risulta essere stata depositata in termine, ragion per cui parte convenuta non è decaduta dalla propria facoltà di chiamata in causa del EO. , la quale deve ritenersi regolarmente effettuata. CP_5
3.) Sulla domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente.
Risulta incontestato fra le parti che il ricorrente in data 24.07.2015 Pt_1
acquistava dal sig. l'immobile oggetto di lite, sito in Ora, via Campo CP_1
Sportivo n. 11, nonché che quest'immobile presentava all'atto di vendita e presenti a tutt'oggi difformità urbanistiche, non corrispondendo lo stato di fatto ai relativi titoli abilitativi. Queste difformità sono state oggetto del procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto sub RGN 1272/2022,
tenutosi davanti all'intestato Tribunale precedentemente all'instaurazione del presente giudizio.
pagina 7 di 17 Dalla consulenza tecnica depositata nell'ambito del menzionato procedimento cautelare dal perito Dott. le cui argomentazioni e conclusioni Persona_1
questo Giudice ritiene di fare proprie in quanto prive di contraddizioni logiche e adeguatamente motivate, risulta che:
- “la situazione di fatto all'atto della compravendita, ed a maggior ragione quella
odierna, NON era e NON è tutt'ora conforme ai titoli edilizi depositati presso il
Comune di Ora” (pag. 6);
- “le difformità riscontrate durante i sopralluoghi sono:
o in parte sanabili oggi a titolo gratuito in quanto rientranti nella tolleranza
costruttiva oppure considerabili legittime in quanto riferibili ad interventi
realizzati in epoca in cui risultavano tali;
o in parte sanabili oggi a titolo oneroso pagando una sanzione proposta in €
1.000,00 oltre alle spese professionali per € 12.900,18. - dei quali €
1.000,00.- (sanzione minima risanamento alloggio), € 1.500,00.- + CAP +
IVA (pratica per sanatoria), € 1.500,00 + CAP + IVA (variazione catastale)
ed € 200,00 (spese anticipate) per un totale pari ad € 5.043,00. -
riconducibili al risanamento dell'alloggio del primo piano, eseguito dopo
l'acquisto dell'immobile
o In parte NON sanabili in quanto prive della doppia conformità richiesta
dalla normativa vigente e quindi soggette a demolizione.” (pag. 19);
- “Le parti di edificio soggette a demolizione si stima che, per la loro
regolarizzazione, comportano un costo odierno per prestazioni professionali pari
ad € 3.612,42. – ed € 13.069,83 per le opere edili con un costo totale pari ad €
16.682,25.- nella soluzione con parapetto in muratura mentre € 15.389,07.- per le
pagina 8 di 17 opere edili con un costo totale pari ad € 19.001,49. - nella soluzione con parapetto
in ringhiera metallica” (pag. 19);
- “Il minor valore dell'immobile riferito al prezzo d'acquisto del 2015 di €
265.000,00.-, derivante dalla trasformazione di parte del sottotetto chiuso in
loggia aperta, viene quantificato in € 13.673,11.” (pag. 19).
In caso di vendita di immobile il quale stato di fatto risulta essere difforme dai propri titoli abilitativi, come nella fattispecie che ci occupa, va applicato l'art. 1489 del Codice civile.
“In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia,
non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del
bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti
sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o,
comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto.” (C. Cass. n.
27559/2023; ibidem C. Cass. n. 4786/2007; C. Cass n. 4096/2003)
In base alla norma citata l'acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo;
inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 c.c., al compratore spetta anche il risarcimento del danno, il quale però presuppone in ogni caso la colpa, provata o presunta, del venditore (C. Cass. 1613/2003; C.
Cass, 1104/1996; C. Cass. 2498/1986)
Accertata, alla luce della sopramenzionata consulenza tecnica, che l'immobile per cui è causa presenta le anomalie supra descritte, che queste non risultano dal contratto di compravendita (doc. 1 di parte ricorrente) e che il compratore non abbia avuto conoscenza delle stesse – in base a quanto esposto dal. sig. CP_1
nemmeno il venditore stesso era a conoscenza delle irregolarità urbanistiche –
all'acquirente deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito pagina 9 di 17 e patendo a causa della vendita dell'immobile oggetto della controversia, se risulta ravvisabile un contegno colposo del venditore.
La colpa del sig. va rinvenuta nel proprio comportamento negligente, CP_1
avendo lo stimatore EO. , come verrà poi in seguito più nel dettaglio CP_5
esposto, accertata una difformità tra la situazione reale e quella denunciata al
N.C.E.U. in quanto l'ampliamento realizzato nel 1965 non veniva denunciato e non veniva rilasciata regolare licenza d'uso.
Nonostante dalla stima depositata risulti inequivocabilmente che l'immobile acquistato dal sig. nell'ambito della procedura esecutiva n. 326/2004 RG CP_1
Es. Imm. presentasse difformità o quantomeno irregolarità, il resistente ha scelto di non condurre ulteriori verifiche su questo per poter in seguito,
eventualmente, formulare domanda di sanatoria, come previsto dagli artt. 46,
comma 5 D.P.R. n. 380/2001 e 40, comma 6 l. n. 47/1985.
Va pertanto ritenuta la colpa del venditore e conseguentemente ritenuta fondata la domanda attorea.
4.) Sulla domanda di manleva formulata da parte resistente e sulla responsabilità dello stimatore.
Accertata la sussistenza del diritto al risarcimento danni nei confronti del venditore , va ora appurato se la domanda di manleva nei confronti del CP_1
EO. risulta fondata. CP_5
In primis, va brevemente inquadrata la responsabilità dello stimatore, che viene parificata a quella del consulente tecnico d'ufficio, con conseguente applicazione, in materia di responsabilità nei confronti dell'aggiudicatario di una procedura esecutiva, delle relative norme e, nello specifico, dell'art. 64 c.p.c.,
mentre non risulta applicabile ratio tempore la norma dell'art. 173 ter disp. att. pagina 10 di 17 c.p.c., essendo quest'ultima entrata in vigore successivamente alla stima depositata dal EO. . La responsabilità del perito va in ogni caso CP_5
ricondotta a responsabilità extracontrattuale con conseguente applicabilità degli artt. 2043 ss. c.c.:
“La responsabilità civile per fatto illecito del C.T.U. è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., a
norma del quale incombe sull'ausiliario del Giudice l'onere di risarcire i danni che abbia
cagionato alle parti con la sua condotta colposa mentre il non Controparte_6
può rispondere di tale condotta non essendo garante delle obbligazioni risarcitorie di
questi. Il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare
del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che
penale e disciplinare, anche civile;
quest'ultima comporta, per lo stesso, l'obbligo di
risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi al suo ufficio.”
(C. Cass. n. 18313/2015).
Di conseguenza, per ritenere fondata la domanda di manleva formulata da parte resistente, deve essere necessariamente accertato un comportamento colposo da parte dello stimatore e terzo chiamato , incaricato quale ausiliario del CP_5
Giudice per redigere una stima nell'ambito del procedimento esecutivo n.
326/2004 RG Es.Imm., svoltosi dinanzi a codesto Tribunale.
La necessaria condotta colposa non è ravvisabile nel caso de quo.
Infatti, il EO. nella propria relazione (doc. 6 di parte chiamata) CP_5
accertava una difformità tra la situazione reale e quella denunciata al N.C.E.U. e che l'ampliamento dell'immobile realizzato nel 1965 non veniva denunciato.
Inoltre, “per la realizzazione dell'ampliamento è stata rilasciata in data 29.09.1965
regolare concessione edilizia ma non la licenza d'uso; l'Ufficio Tecnico Comunale non è
in grado di fornire motivazioni a riguardo.” pagina 11 di 17 Anche e soprattutto alla luce di queste irregolarità evidenziate dall'odierno terzo chiamato , il medesimo procedeva ad una decurtazione del valore CP_5
dell'immobile del 15% nonché di ulteriori € 10.000,00 per spese tecniche necessarie ai fini della regolarizzazione urbanistica.
Per di più, l'acquirente poteva in base agli artt. 46, comma 5 D.P.R. n. 380/2001 e
40, comma 6 l. n. 47/1985 presentare eventuale domanda in sanatoria
(quantomeno parziale) entro 120 giorni dall'acquisto, facoltà della quale il resistente decideva di non avvalersi
In base a queste considerazioni va esclusa ogni responsabilità in capo allo stimatore.
La domanda del resistente va pertanto rigettata.
Le ulteriori eccezioni formulate dal chiamato nonché tutte le ulteriori CP_5
domande rimangono assorbite.
5.) Sul quantum del diritto risarcitorio
Nel merito, la domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente nei confronti del resistente va accolta nella misura che segue. CP_1
Questo Giudice condivide le considerazioni del consulente tecnico d'ufficio sul
quantum del danno patito da parte del sig. Pt_1
L'ausiliario del Giudice è arrivato alla conclusione, che una parte delle difformità riscontrate possono essere sanati pagando una sanzione proposta in €
1.000,00 oltre alle spese professionali per € 12.900,18. Inoltre, per la regolarizzazione delle parti di edificio soggette a demolizione sono necessarie,
nella soluzione con parapetto in muratura, che ad avviso di questo Giudice
risulta essere quella preferibile perché meno onerosa, le seguenti spese:
- per prestazioni professionali la somma pari ad € 3.612,42 pagina 12 di 17 - per le opere edili la somma pari ad € 13.069,83
con un costo totale pari ad € 16.682,25.
A ciò si aggiunge “il minor valore dell'immobile riferito al prezzo d'acquisto del 2015
di € 265.000,00.-, derivante dalla trasformazione di parte del sottotetto chiuso in loggia
aperta, viene quantificato in € 13.673,11.”
Pertanto, il danno complessivo viene quantificato in € 44.255,54.
Le contestazioni di parte ricorrente circa la quantificazione dell'importo risarcitorio non sono condivisibili, avendo sul punto il c.t.u. replicato puntualmente e in modo convincente alle relative osservazioni del consulente di parte.
In merito alla decurtazione della somma di € 5.043,00, da accollarsi allo stesso ricorrente, censurato da parte del ricorrente, il consulente tecnico d'ufficio confermava le proprie conclusioni, affermando che “permanendo comunque il
principio giuridico per il quale in presenza di irregolarità urbanistiche pregresse NON si
debba assolutamente perseverare nell'abuso, il Sig. oggi si trova nella Pt_1
condizione di dover sanare una situazione “ora per allora”; peraltro, tale orientamento
era anche condiviso dal Sig. per sua stessa ammissione durante uno dei Pt_1
sopralluoghi avvenuto presso l'immobile oggetto del contenzioso.”
Non si ritiene neanche di accogliere la domanda di risarcimento del danno liquidato dal ricorrente nella misura di € 12.900,18, oltre IVA e CAP, nonché €
1.000,00 oltre interessi e rivalutazione per il fatto che di non poter adibire l'immobile de quo a casa familiare. In primo luogo, rimane oscura la ragione per la quale a parte ricorrente dovrebbe spettare IVA e CAP sulla somma supra
menzionata. La domanda va comunque rigettata perché il ricorrente non ha neanche minimamente dedotto quale sarebbe stato il pregiudizio concreto di pagina 13 di 17 questa impossibilità, né formulate istanze istruttorie in tale senso, ed in ogni caso il danno non può ritenersi in re ipsa.
Da ultimo, anche le deduzioni sui costi per la demolizione e l'asserita devalutazione dell'immobile erano già oggetto di presa di posizione del consulente tecnico d'ufficio che parzialmente accoglieva le osservazioni del CTP
del ricorrente e per il resto confermava la propria bozza, con la conseguenza che anche queste richieste vanno rigettate.
Alla luce di quanto precede, il resistente va condannato a risarcire alla parte ricorrente la somma € 52.351,51, importo corrispondente alla quantificazione operata dal c.t.u. nella propria relazione, devalutata alla data dell'evento –
corrispondente alla stipula del contratto – e maggiorata di rivalutazione ed interessi (Cass. 1712/'95) alla data della presente sentenza.
L'obbligazione di valore, per effetto della liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.
Sulla sola somma capitale rivalutata – pari ad € 48.234,42 – sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
6.) L'esito della lite segue il principio di soccombenza.
Parte convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite di parte ricorrente e di ogni parte chiamata, dovendosi ritenere la chiamata di Controparte_3
pienamente giustificata dall'evocazione in giudizio del chiamato da CP_5
parte del convenuto . CP_1
pagina 14 di 17 Le spese vengono liquidate applicando i parametri previsti dal DM 55/2014
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), esclusa la fase istruttoria, in € 5.810,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
A è inoltre dovuto il rimborso di € 545,00 per spese vive, il Parte_1
rimborso delle spese della fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita - che vengono liquidate applicando i parametri previsti dal DM 55/2014
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), in € 536,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA, come per legge - le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo nella misura di € 286,00 per spese vive ed €
3.056,00 per compensi, con applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA, oltre alle spese liquidate al c.t.u. con decreto dd. 15.3.2023 – pari ad € Per_1
2.461,58 per onorario ed € 112,50 per spese vive, oltre IVA e contributi previdenziali - oltre alle spese del proprio consulente tecnico di parte ritenute congrue, anche alla luce del compenso del consulente tecnico d'ufficio, nella misura pari ad € 2.500,00 oltre contributi previdenziali.
Il convenuto va inoltre condannato al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in
€ 3.056,00 per compensi, con applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA.
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda di rifusione delle spese del consulente di parte EO. nel procedimento per accertamento tecnico CP_5
preventivo, in quanto non documentalmente provate nel presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 15 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta o assorbita,
condanna
a corrispondere a la somma di € 52.536,51, Controparte_1 Parte_1
oltre gli interessi legali calcolati sulla somma capitale rivalutata - pari ad €
48.234,42 - dalla data della sentenza sino al saldo effettivo;
condanna
, Controparte_1
al rimborso in favore di delle spese: Parte_1
- del presente procedimento, che liquida per spese vive in € 545,00€ e per onorari in € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita pari ad
€ 536,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA;
- della procedura per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano per spese vive in € 286,00 e per compensi in € 3.056,00, oltre 15 % spese generali CPA e IVA, ed oltre alle spese del consulente tecnico d'ufficio –
pari ad € 2.461,58 per onorario ed € 112,50 per spese vive, oltre IVA e contributi previdenziali – e alle spese del consulente tecnico di parte, che si liquidano in € 2.500,00 oltre contributi previdenziali;
al rimborso in favore di delle spese: Controparte_5
- del presente procedimento, che liquida per spese vive in € 0,00€ e per onorari in € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
pagina 16 di 17 - del procedimento per accertamento tecnico preventivo a parte terza chiamata nella misura di € 3.056,00 per compensi, Controparte_5
oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA;
al rimborso in favore di elle spese: Controparte_3
- del presente procedimento, che liquida per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Bolzano, il 05/06/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1714/2023 promossa da:
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Marco Gangemi, domiciliatario,
- ricorrente -
contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Lawrence Fattori, domiciliatario,
- resistente -
nonché contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_2
Federica Pizzaia, domiciliatario,
- terzo chiamato -
nonché contro pagina 1 di 17 , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli
e dall'avv. Mariachiara Brunetti, domiciliatari,
- terza chiamata -
in punto: vendita di cose immobili.
CONCLUSIONI
di come da foglio di precisazione delle conclusioni di data Parte_1
19.12.2024:
“Nel merito
Accertarsi e dichiararsi che l'immobile acquistato dal Sig. e venduto Parte_1
Sig. il 24/07/2015 presenta abusi in parte sanabili e in parte non Controparte_4
sanabili come meglio indicati e specificati nella consulenza tecnica d'ufficio svolta nel
contraddittorio fra le parti nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 1272/2022 TB
Bolzano, nonché presenta a causa di detti abusi un minor valore rispetto al prezzo di
vendita, e per l'effetto condannarsi il Sig. per le ragioni espresse in atti Controparte_4
a corrispondere al Sig. la somma complessiva di € 59.396,67, di cui € Parte_1
12.900,00 per spese professionali e sanzioni di sanatoria, € 19.001,49 per interventi
professionali e edili di demolizione, € 13.673,11 per devalutazione dell'immobile, €
13.822,07 per spese e compensi fase stragiudiziale e procedimento per ATP, oltre
rivalutazione e interessi o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia
e accertata in corso di causa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio;
di , come da comparsa di costituzione di data 19.09.2023: Controparte_1
pagina 2 di 17 “IN VIA PRELIMINARE:
per i titoli di cui in premessa e come meglio in fatto ed in diritto, autorizzare il resistente
alla chiamata in causa del EO. nato a [...], il Controparte_5
17.02.1957, C.F. , residente in [...], 3 - 39044 Egna C.F._1
(BZ), che si intende citare in manleva, differendo la prima udienza fissata al 5 ottobre
2023 al fine di consentire detta chiamata.
NEL MERITO:
- respingere ogni richiesta avversaria.
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere le domande di parte
ricorrente anche solo in parte, condannare il EO. , residente in [...]
Vicolo Gleno, 3 - 39044 Egna (BZ), a manlevare e tenere indenne il Sig. CP_1
da quanto questi dovesse essere condannato a corrispondere al ricorrente, previo
[...]
accertamento della propria responsabilità professionale nella sua qualità di perito
estimatore del bene immobile compravenduto;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporsi prova testimoniale sulle parti in fatto della presente comparsa, precedute dalle
parole “vero che”, con riserva di indicare testi nei concedendi termini di rito.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre ad accessori di legge.”
di , come da foglio di precisazione delle conclusioni di data Controparte_2
19.12.2024:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere:
pagina 3 di 17 - in via pregiudiziale: accertare la inammissibilità della chiamata in causa del terzo per
intervenuta decadenza, stante la tardività della costituzione del convenuto CP_1
e la nullità dell'atto di chiamata in causa del terzo EO.
[...] Controparte_5
per omesso rispetto degli artt. 269 e 163, n. 7) c.p.c. e conseguentemente estromettere il
EO. dal presente giudizio Controparte_5
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di
risarcimento del presunto danno fatto valere dal Sig. e per l'effetto Controparte_1
rigettare le domande svolte nei confronti del EO. ; CP_5
- nel merito: rigettare tutte le domande spiegate nei confronti del EO. CP_5
poiché infondate in fatto così come in diritto;
[...]
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo
parziale, delle domande formulate nei confronti del EO. , previa Controparte_5
riduzione del quantum richiesto, condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855
Lussemburgo (Lussemburgo) e , C.F. Controparte_3 P.IVA_1
- P.I. , in 20123 Milano (MI), Piazza Vetra n. 17 a tenere indenne il P.IVA_2
EO. ; Controparte_5
- in ogni caso: con rifusione di spese, diritti ed onorari, oltre 15% per spese generali,
IVA o imposta di bollo e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio e per il
procedimento di accertamento tecnico preventivo, comprese quelle relative al compenso
del consulente tecnico di parte.”
di come da foglio di precisazione delle conclusioni, Controparte_3
depositato in data 10.12.2024:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
pagina 4 di 17 Nel merito: rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate e/o
improvate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nel presente atto e comunque
perché illegittime e/o infondate nella misura in cui risulta l'applicabilità del disposto di
cui all'art. 1227 c.c. ;
In subordine in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande tutte, accertare e
dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa dei convenuti in virtù
delle polizze prodotte quali documenti 1 e 2 e pertanto, accertare – ove dovessero
emergere situazioni integranti la conoscenza pregressa alla stipula - la perdita ex art
1892 cc o la riduzione del diritto all'indennizzo ex art 1893 c.c per effetto della
violazione delle norme di contratto e del codice civile e comunque, in ogni caso,
ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la eventuale
richiesta di manleva proposta dal geometra tenuto altresì conto delle condizioni CP_5
di polizza, ivi compresi massimali, scoperti ed eventuali franchigie e delle
corresponsabilità degli altri soggetti coinvolti ex art 1227 cc., ciascuno per i propri titoli.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale il sig. Parte_1
e chiedeva accertarsi che l'immobile da egli acquistato e Controparte_1
vendutogli dal sig. , odierno resistente, in data 24.07.2015 presenta abusi CP_1
in parte sanabili e in parte non sanabili e, in conseguenza, chiedeva condannarsi il resistente al pagamento della somma complessiva di € 59.396,67, oltre rivalutazione ed interessi, corrispondente all'importo delle spese per sanare le difformità urbanistiche sanabili, per regolarizzare le parti dell'edificio soggette a demolizione nonché al minor valore dell'immobile.
pagina 5 di 17 Si costituiva in giudizio il resistente , che chiedeva il rigetto delle CP_1
domande avversarie ritenute infondate e di essere autorizzato alla chiamata in causa del EO. , il quale, nella denegata ipotesi in cui il Controparte_5
Tribunale dovesse accogliere le domande del ricorrente, dovrebbe manlevare e tenere indenne il medesimo da quanto dovuto al sig. Pt_1
A dire del resistente, egli avrebbe comprato l'immobile per cui è causa nell'ambito di una procedura di esecuzione immobiliare e lo stimatore EO.
, incaricato dal Giudice dell'Esecuzione, non avrebbe evidenziato le CP_5
irregolarità edilizie oggetto di lite.
Il Giudice Istruttore autorizzava la chiamata in causa del EO. , che CP_5
costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte resistente, non essendo ravvisabile alcuna sua colpa per il proprio operato nell'ambito della procedura esecutiva supra citata, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria assicurazione professionale.
A seguito di autorizzazione alla chiamata da parte del Giudice Istruttore, si costituiva in giudizio la terza chiamata che confermava Controparte_3
regolare copertura assicurativa del EO. , deduceva in ordine al CP_5
rapporto assicurativo e alle relative condizioni e limiti di polizza, ed aderiva, nel merito, alle difese svolte da parte del EO. . CP_5
2.) Sull'eccezione di decadenza dalla chiamata in causa.
In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di decadenza dalla chiamata in causa formulata da parte del terzo chiamato . CP_5
pagina 6 di 17 L'eccezione non è fondata.
L'art. 281 undecies, comma 2 c.p.c. stabilisce che la costituzione del convenuto
“deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza”. Questo giudice, per mero errore, ha assegnato nel proprio decreto dd. 06.06.2023 alla parte convenuta termine sino al 05.09.2023 per la costituzione in giudizio, aumentando in tal modo il termine previsto dall'art. 281 undecies, comma 2 c.p.c. Essendo però il termine per la costituzione del resistente previsto a tutela del diritto di difesa dello stesso e norma inderogabile deve escludersi che il Giudice possa stabilire un termine diverso da quello previsto dalla legge, con la conseguenza che questo conflitto fra i termini va risolto nel senso che il convenuto può in ogni caso costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Pertanto, la comparsa di costituzione risulta essere stata depositata in termine, ragion per cui parte convenuta non è decaduta dalla propria facoltà di chiamata in causa del EO. , la quale deve ritenersi regolarmente effettuata. CP_5
3.) Sulla domanda di risarcimento del danno formulata da parte ricorrente.
Risulta incontestato fra le parti che il ricorrente in data 24.07.2015 Pt_1
acquistava dal sig. l'immobile oggetto di lite, sito in Ora, via Campo CP_1
Sportivo n. 11, nonché che quest'immobile presentava all'atto di vendita e presenti a tutt'oggi difformità urbanistiche, non corrispondendo lo stato di fatto ai relativi titoli abilitativi. Queste difformità sono state oggetto del procedimento per accertamento tecnico preventivo, iscritto sub RGN 1272/2022,
tenutosi davanti all'intestato Tribunale precedentemente all'instaurazione del presente giudizio.
pagina 7 di 17 Dalla consulenza tecnica depositata nell'ambito del menzionato procedimento cautelare dal perito Dott. le cui argomentazioni e conclusioni Persona_1
questo Giudice ritiene di fare proprie in quanto prive di contraddizioni logiche e adeguatamente motivate, risulta che:
- “la situazione di fatto all'atto della compravendita, ed a maggior ragione quella
odierna, NON era e NON è tutt'ora conforme ai titoli edilizi depositati presso il
Comune di Ora” (pag. 6);
- “le difformità riscontrate durante i sopralluoghi sono:
o in parte sanabili oggi a titolo gratuito in quanto rientranti nella tolleranza
costruttiva oppure considerabili legittime in quanto riferibili ad interventi
realizzati in epoca in cui risultavano tali;
o in parte sanabili oggi a titolo oneroso pagando una sanzione proposta in €
1.000,00 oltre alle spese professionali per € 12.900,18. - dei quali €
1.000,00.- (sanzione minima risanamento alloggio), € 1.500,00.- + CAP +
IVA (pratica per sanatoria), € 1.500,00 + CAP + IVA (variazione catastale)
ed € 200,00 (spese anticipate) per un totale pari ad € 5.043,00. -
riconducibili al risanamento dell'alloggio del primo piano, eseguito dopo
l'acquisto dell'immobile
o In parte NON sanabili in quanto prive della doppia conformità richiesta
dalla normativa vigente e quindi soggette a demolizione.” (pag. 19);
- “Le parti di edificio soggette a demolizione si stima che, per la loro
regolarizzazione, comportano un costo odierno per prestazioni professionali pari
ad € 3.612,42. – ed € 13.069,83 per le opere edili con un costo totale pari ad €
16.682,25.- nella soluzione con parapetto in muratura mentre € 15.389,07.- per le
pagina 8 di 17 opere edili con un costo totale pari ad € 19.001,49. - nella soluzione con parapetto
in ringhiera metallica” (pag. 19);
- “Il minor valore dell'immobile riferito al prezzo d'acquisto del 2015 di €
265.000,00.-, derivante dalla trasformazione di parte del sottotetto chiuso in
loggia aperta, viene quantificato in € 13.673,11.” (pag. 19).
In caso di vendita di immobile il quale stato di fatto risulta essere difforme dai propri titoli abilitativi, come nella fattispecie che ci occupa, va applicato l'art. 1489 del Codice civile.
“In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia,
non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del
bene, ma trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti
sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o,
comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto.” (C. Cass. n.
27559/2023; ibidem C. Cass. n. 4786/2007; C. Cass n. 4096/2003)
In base alla norma citata l'acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo;
inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 1480 c.c., al compratore spetta anche il risarcimento del danno, il quale però presuppone in ogni caso la colpa, provata o presunta, del venditore (C. Cass. 1613/2003; C.
Cass, 1104/1996; C. Cass. 2498/1986)
Accertata, alla luce della sopramenzionata consulenza tecnica, che l'immobile per cui è causa presenta le anomalie supra descritte, che queste non risultano dal contratto di compravendita (doc. 1 di parte ricorrente) e che il compratore non abbia avuto conoscenza delle stesse – in base a quanto esposto dal. sig. CP_1
nemmeno il venditore stesso era a conoscenza delle irregolarità urbanistiche –
all'acquirente deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito pagina 9 di 17 e patendo a causa della vendita dell'immobile oggetto della controversia, se risulta ravvisabile un contegno colposo del venditore.
La colpa del sig. va rinvenuta nel proprio comportamento negligente, CP_1
avendo lo stimatore EO. , come verrà poi in seguito più nel dettaglio CP_5
esposto, accertata una difformità tra la situazione reale e quella denunciata al
N.C.E.U. in quanto l'ampliamento realizzato nel 1965 non veniva denunciato e non veniva rilasciata regolare licenza d'uso.
Nonostante dalla stima depositata risulti inequivocabilmente che l'immobile acquistato dal sig. nell'ambito della procedura esecutiva n. 326/2004 RG CP_1
Es. Imm. presentasse difformità o quantomeno irregolarità, il resistente ha scelto di non condurre ulteriori verifiche su questo per poter in seguito,
eventualmente, formulare domanda di sanatoria, come previsto dagli artt. 46,
comma 5 D.P.R. n. 380/2001 e 40, comma 6 l. n. 47/1985.
Va pertanto ritenuta la colpa del venditore e conseguentemente ritenuta fondata la domanda attorea.
4.) Sulla domanda di manleva formulata da parte resistente e sulla responsabilità dello stimatore.
Accertata la sussistenza del diritto al risarcimento danni nei confronti del venditore , va ora appurato se la domanda di manleva nei confronti del CP_1
EO. risulta fondata. CP_5
In primis, va brevemente inquadrata la responsabilità dello stimatore, che viene parificata a quella del consulente tecnico d'ufficio, con conseguente applicazione, in materia di responsabilità nei confronti dell'aggiudicatario di una procedura esecutiva, delle relative norme e, nello specifico, dell'art. 64 c.p.c.,
mentre non risulta applicabile ratio tempore la norma dell'art. 173 ter disp. att. pagina 10 di 17 c.p.c., essendo quest'ultima entrata in vigore successivamente alla stima depositata dal EO. . La responsabilità del perito va in ogni caso CP_5
ricondotta a responsabilità extracontrattuale con conseguente applicabilità degli artt. 2043 ss. c.c.:
“La responsabilità civile per fatto illecito del C.T.U. è disciplinata dall'art. 64 c.p.c., a
norma del quale incombe sull'ausiliario del Giudice l'onere di risarcire i danni che abbia
cagionato alle parti con la sua condotta colposa mentre il non Controparte_6
può rispondere di tale condotta non essendo garante delle obbligazioni risarcitorie di
questi. Il C.T.U. svolge, nell'ambito del processo, una pubblica funzione quale ausiliare
del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità oltre che
penale e disciplinare, anche civile;
quest'ultima comporta, per lo stesso, l'obbligo di
risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi al suo ufficio.”
(C. Cass. n. 18313/2015).
Di conseguenza, per ritenere fondata la domanda di manleva formulata da parte resistente, deve essere necessariamente accertato un comportamento colposo da parte dello stimatore e terzo chiamato , incaricato quale ausiliario del CP_5
Giudice per redigere una stima nell'ambito del procedimento esecutivo n.
326/2004 RG Es.Imm., svoltosi dinanzi a codesto Tribunale.
La necessaria condotta colposa non è ravvisabile nel caso de quo.
Infatti, il EO. nella propria relazione (doc. 6 di parte chiamata) CP_5
accertava una difformità tra la situazione reale e quella denunciata al N.C.E.U. e che l'ampliamento dell'immobile realizzato nel 1965 non veniva denunciato.
Inoltre, “per la realizzazione dell'ampliamento è stata rilasciata in data 29.09.1965
regolare concessione edilizia ma non la licenza d'uso; l'Ufficio Tecnico Comunale non è
in grado di fornire motivazioni a riguardo.” pagina 11 di 17 Anche e soprattutto alla luce di queste irregolarità evidenziate dall'odierno terzo chiamato , il medesimo procedeva ad una decurtazione del valore CP_5
dell'immobile del 15% nonché di ulteriori € 10.000,00 per spese tecniche necessarie ai fini della regolarizzazione urbanistica.
Per di più, l'acquirente poteva in base agli artt. 46, comma 5 D.P.R. n. 380/2001 e
40, comma 6 l. n. 47/1985 presentare eventuale domanda in sanatoria
(quantomeno parziale) entro 120 giorni dall'acquisto, facoltà della quale il resistente decideva di non avvalersi
In base a queste considerazioni va esclusa ogni responsabilità in capo allo stimatore.
La domanda del resistente va pertanto rigettata.
Le ulteriori eccezioni formulate dal chiamato nonché tutte le ulteriori CP_5
domande rimangono assorbite.
5.) Sul quantum del diritto risarcitorio
Nel merito, la domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente nei confronti del resistente va accolta nella misura che segue. CP_1
Questo Giudice condivide le considerazioni del consulente tecnico d'ufficio sul
quantum del danno patito da parte del sig. Pt_1
L'ausiliario del Giudice è arrivato alla conclusione, che una parte delle difformità riscontrate possono essere sanati pagando una sanzione proposta in €
1.000,00 oltre alle spese professionali per € 12.900,18. Inoltre, per la regolarizzazione delle parti di edificio soggette a demolizione sono necessarie,
nella soluzione con parapetto in muratura, che ad avviso di questo Giudice
risulta essere quella preferibile perché meno onerosa, le seguenti spese:
- per prestazioni professionali la somma pari ad € 3.612,42 pagina 12 di 17 - per le opere edili la somma pari ad € 13.069,83
con un costo totale pari ad € 16.682,25.
A ciò si aggiunge “il minor valore dell'immobile riferito al prezzo d'acquisto del 2015
di € 265.000,00.-, derivante dalla trasformazione di parte del sottotetto chiuso in loggia
aperta, viene quantificato in € 13.673,11.”
Pertanto, il danno complessivo viene quantificato in € 44.255,54.
Le contestazioni di parte ricorrente circa la quantificazione dell'importo risarcitorio non sono condivisibili, avendo sul punto il c.t.u. replicato puntualmente e in modo convincente alle relative osservazioni del consulente di parte.
In merito alla decurtazione della somma di € 5.043,00, da accollarsi allo stesso ricorrente, censurato da parte del ricorrente, il consulente tecnico d'ufficio confermava le proprie conclusioni, affermando che “permanendo comunque il
principio giuridico per il quale in presenza di irregolarità urbanistiche pregresse NON si
debba assolutamente perseverare nell'abuso, il Sig. oggi si trova nella Pt_1
condizione di dover sanare una situazione “ora per allora”; peraltro, tale orientamento
era anche condiviso dal Sig. per sua stessa ammissione durante uno dei Pt_1
sopralluoghi avvenuto presso l'immobile oggetto del contenzioso.”
Non si ritiene neanche di accogliere la domanda di risarcimento del danno liquidato dal ricorrente nella misura di € 12.900,18, oltre IVA e CAP, nonché €
1.000,00 oltre interessi e rivalutazione per il fatto che di non poter adibire l'immobile de quo a casa familiare. In primo luogo, rimane oscura la ragione per la quale a parte ricorrente dovrebbe spettare IVA e CAP sulla somma supra
menzionata. La domanda va comunque rigettata perché il ricorrente non ha neanche minimamente dedotto quale sarebbe stato il pregiudizio concreto di pagina 13 di 17 questa impossibilità, né formulate istanze istruttorie in tale senso, ed in ogni caso il danno non può ritenersi in re ipsa.
Da ultimo, anche le deduzioni sui costi per la demolizione e l'asserita devalutazione dell'immobile erano già oggetto di presa di posizione del consulente tecnico d'ufficio che parzialmente accoglieva le osservazioni del CTP
del ricorrente e per il resto confermava la propria bozza, con la conseguenza che anche queste richieste vanno rigettate.
Alla luce di quanto precede, il resistente va condannato a risarcire alla parte ricorrente la somma € 52.351,51, importo corrispondente alla quantificazione operata dal c.t.u. nella propria relazione, devalutata alla data dell'evento –
corrispondente alla stipula del contratto – e maggiorata di rivalutazione ed interessi (Cass. 1712/'95) alla data della presente sentenza.
L'obbligazione di valore, per effetto della liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.
Sulla sola somma capitale rivalutata – pari ad € 48.234,42 – sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
6.) L'esito della lite segue il principio di soccombenza.
Parte convenuta va condannata al rimborso delle spese di lite di parte ricorrente e di ogni parte chiamata, dovendosi ritenere la chiamata di Controparte_3
pienamente giustificata dall'evocazione in giudizio del chiamato da CP_5
parte del convenuto . CP_1
pagina 14 di 17 Le spese vengono liquidate applicando i parametri previsti dal DM 55/2014
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), esclusa la fase istruttoria, in € 5.810,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
A è inoltre dovuto il rimborso di € 545,00 per spese vive, il Parte_1
rimborso delle spese della fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita - che vengono liquidate applicando i parametri previsti dal DM 55/2014
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), in € 536,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA, come per legge - le spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo nella misura di € 286,00 per spese vive ed €
3.056,00 per compensi, con applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA, oltre alle spese liquidate al c.t.u. con decreto dd. 15.3.2023 – pari ad € Per_1
2.461,58 per onorario ed € 112,50 per spese vive, oltre IVA e contributi previdenziali - oltre alle spese del proprio consulente tecnico di parte ritenute congrue, anche alla luce del compenso del consulente tecnico d'ufficio, nella misura pari ad € 2.500,00 oltre contributi previdenziali.
Il convenuto va inoltre condannato al pagamento in favore di Controparte_2
delle spese per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in
€ 3.056,00 per compensi, con applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014
(scaglione da € 26.001 a € 52.000), oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA.
Da ultimo, deve essere rigettata la domanda di rifusione delle spese del consulente di parte EO. nel procedimento per accertamento tecnico CP_5
preventivo, in quanto non documentalmente provate nel presente giudizio.
P.Q.M.
pagina 15 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta o assorbita,
condanna
a corrispondere a la somma di € 52.536,51, Controparte_1 Parte_1
oltre gli interessi legali calcolati sulla somma capitale rivalutata - pari ad €
48.234,42 - dalla data della sentenza sino al saldo effettivo;
condanna
, Controparte_1
al rimborso in favore di delle spese: Parte_1
- del presente procedimento, che liquida per spese vive in € 545,00€ e per onorari in € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
- per la fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita pari ad
€ 536,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA;
- della procedura per accertamento tecnico preventivo, che si liquidano per spese vive in € 286,00 e per compensi in € 3.056,00, oltre 15 % spese generali CPA e IVA, ed oltre alle spese del consulente tecnico d'ufficio –
pari ad € 2.461,58 per onorario ed € 112,50 per spese vive, oltre IVA e contributi previdenziali – e alle spese del consulente tecnico di parte, che si liquidano in € 2.500,00 oltre contributi previdenziali;
al rimborso in favore di delle spese: Controparte_5
- del presente procedimento, che liquida per spese vive in € 0,00€ e per onorari in € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge;
pagina 16 di 17 - del procedimento per accertamento tecnico preventivo a parte terza chiamata nella misura di € 3.056,00 per compensi, Controparte_5
oltre 15 % per spese generali, CPA e IVA;
al rimborso in favore di elle spese: Controparte_3
- del presente procedimento, che liquida per spese vive in € 0,00 e per onorari in € 5.810,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Bolzano, il 05/06/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 17 di 17