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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di subappalto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide De Prisco, come CP_1 da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maura De Angelis, CP_2 come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 6398/2015 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, depositata in cancelleria il 30.11.2015, che l'aveva condannata al pagamento in favore di della somma di euro 4.250,00 a saldo Controparte_2 prezzo pattuito nel contratto di sub appalto intercorso tra le parti, oltre spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di euro 1.900,00 di cui euro
150,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. L'appellante esponeva che in primo grado aveva dedotto che l'appaltatrice Controparte_2 le aveva revocato senza un valido motivo il contratto di subappalto CP_1 sottoscritto tra le parti, provocando alla società subappaltatrice un danno da mancato guadagno, pari al saldo ancora dovuto. A fronte di tale domanda essa società appaltatrice aveva contestato l'avverso dedotto e, spiegando domanda riconvenzionale, aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, stante la responsabilità della ditta subappaltatrice della mancata ultimazione dei lavori nonché per i danni causati nel corso della parziale opera eseguita. In particolare aveva allegato che l'appellata aveva abbandonato il cantiere senza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 ultimare i lavori in seguito alla lettera di riscontro del 27.06.2014, con la quale essa appellante, quale soggetto appaltatore, aveva espresso il proprio diniego alla proposta avanzata dalla sub appaltatrice di sostituire il prodotto previsto nel contratto con un diverso prodotto. Deduceva a motivi di appello l'illogicità ed insufficiente motivazione, l'omessa valutazione dei documenti prodotti in atti, l'errata interpretazione della missiva del 27.06.2014 che non conteneva alcuna dichiarazione di revoca del contratto (citata solo nell'oggetto), la superficiale lettura delle corrispondenze intercorse tra le parti, la mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da
[...]
e dall'ing. Per tali motivi l'appellante, in Testimone_1 Testimone_2 riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva di accertare e dichiarare che alcun diritto di recesso-revoca era stato esercitato da essa con la missiva del
27.06.2014 e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della in ordine alla mancata ultimazione delle Controparte_2 opere subappaltate con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice in primo grado nonché in ordine alla causazione dei danni alle soglie dei garages e delle zanelle condominiali, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro
1.500,00 oltre euro 700,00 a titolo di danni causati alle zanelle ed alle soglie dei garages condominiali ed euro 1.500,00 a titolo di sconto eseguito in favore del condominio in conseguenza del ritardo del cronoprogramma;
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare in ogni caso non provato il mancato guadagno da parte della società subappaltatrice e non provati i costi già sostenuti e, per l'effetto, riformare sul punto la sentenza di primo grado, tenendo conto che i lavori effettivamente eseguiti erano stati effettivamente pagati – anche in eccesso – nella misura di euro
2.500,00 già incamerati dall'appellata; in subordine rideterminare equitativamente l'importo dell'indennizzo a titolo di mancato guadagno, tenendo conto che dal prezzo globale dell'appalto andavano detratte le spese non ancora sostenute;
in estremo subordine, compensare gli importi liquidati a titolo di indennizzo con l'importo di euro 700,00 a titolo di risarcimento danni alle soglie dei garages e delle zanelle condominiali;
in estremo subordine, riformare la sentenza di primo grado in ordine alle spese liquidate in primo grado ai valori massimi anzichè medi.
Costituitasi in giudizio l chiedeva il rigetto dell'appello, Controparte_2 con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Deduceva in particolare che la comunicazione inviata dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 società appellante in data 27.06.2014, al di là delle asserite intenzioni interiori dell'estensore, non invitava, sic et simpliciter, la società ad un CP_2 incontro per il giorno 2.7.2014, bensì indicava l'oggetto come “Revoca contratto di subappalto per Lavori di pavimentazione del Condominio Aurora
– Nocera Inferiore”. Infatti invitava la società presso il cantiere CP_2 per definire “… la liquidazione dei lavori effettuati fino a questo punto secondo i listini vigenti …”, invito che non avrebbe avuto senso se non in rapporto alla dichiarata revoca del contratto di sub-appalto, al fine di procedere in contraddittorio all'accertamento e liquidazione dei lavori eseguiti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Invero la prima missiva intercorsa tra le parti è quella sottoscritta dal legale rappresentante della società sub-appaltatrice in data CP_2
27.06.2014, ossia dopo solo 4 giorni dalla sottoscrizione del contratto di subappalto, con la quale l'appellata faceva “presente che le specifiche sottoscritte nel contratto di appalto (in allegato del 06.05.2014) non potranno per motivi di approvvigionamento essere ottenute (CB tipo D mm 0/12.5) e saranno sostituite da scheda tecnica dei materiali impiegati per tale finitura finale - doc. Sepa CB 10 usura 50/70 allegato- (all.5)”. A tale missiva,
l'appellante con missiva sottoscritta in pari data (rubricata in oggetto: revoca del contratto), rispondeva che “la proposta suggerita di realizzare la finitura finale con tappetino in conglomerato bituminoso con la scheda tecnica allegata alla vs. comunicazione in sostituzione non risulta possibile in quanto non rispettante le caratteristiche necessarie a quanto previsto….tale disguido comporterà un'alterazione del cronoprogramma delle lavorazioni;
vi invito pertanto urgentemente il giorno 02/07/14 presso il cantiere per definire 1)
l'esatta predisposizione delle pendenze 2) la liquidazione dei lavori effettuati fino a questo punto secondo i listini vigenti onde non creare danni ulteriori all'avanzamento dei lavori stessi”. Orbene, l'appellata, in primo grado, ritenne di agire in giudizio nella convinzione che l'appellante, con la predetta missiva di risposta, avesse comunicato il recesso dal contratto di subappalto, non accettando il diverso prodotto suggerito dalla subappaltatrice e fissando l'incontro per regolare in contraddittorio il dare/avere. Invero tale interpretazione appare erronea e del tutto forzata, anche se solo alla luce dei successivi contatti intercorsi tra le parti. In effetti dalla missiva inviata dall'appellante si evince esclusivamente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 il formale diniego avverso la proposta avanzata dalla di sostituire CP_2 il prodotto CB tipo D mm 0/12.5 con un altro prodotto (CB 10 usura 50/70) e l'invito diretto alla sub appaltatrice di recarsi presso il cantiere per definire sia le pendenze che l'importo dovuto fino a quel momento onde non causare danni allo stato di avanzamento dei lavori stessi. Sul punto, dunque, erroneamente il giudice di primo grado ha sostenuto che “ la società CP_1 avrebbe dovuto invitare la subappaltatrice a rispettare gli standard
[...] contrattuali e non doveva revocare il contratto”. E' un dato univoco che nel corpo del testo l'appellante non ebbe mai a dichiarare la volontà di risolvere il contratto di subappalto, anche perché non ebbe ad imputare alla subappaltatrice alcun grave inadempimento che lo potesse giustificare. La lettera, contenendo un espresso riferimento all'alterazione del cronoprogramma e alla definizione delle pendenze dell'asfalto, faceva, invece, trasparire la volontà di continuare il rapporto contrattuale con i prodotti previsti in contratto.
D'altra parte dalla corrispondenza legale successiva risulta emergere tale volontà negoziale, come l'e-mail del 02.07.2014, con la quale il legale dell'appellante ebbe a comunicare al legale dell'appellata che il legale rappresentante p.t. della subappaltatrice non rispondeva alle telefonate eseguite dal direttore dei lavori e dal rappresentante della Controparte_1
Inoltre con pec del 18.07.2014 diretta al legale dell'appellata ed alla stessa ossia ben venti giorni dopo all'invio della lettera del Controparte_2
27.06.2014, la società appellante invitò nuovamente l'appellata ad ultimare i lavori subappaltati a regola d'arte che risultavano non completati, contattando l'appellata per definire i tempi e le modalità di ultimazione dei lavori all'interno del cortile del Anche dalle prove Controparte_3 dichiarative assunte in primo grado si evince che non vi fu volontà dell'appellante di risolvere il contratto di subappalto. In particolare quanto dichiarato dal sig. , legale rappresentante della , di essersi Tes_3 CP_2 recato sul cantiere unitamente all'avv. Maura De Angelis ma di non avere trovato nessuno, risulta sconfessata dai testimoni e ing. Testimone_1
i quali ebbero a riferire che il giorno prima della data fissata per Tes_2
l'incontro il sig. si era presentato inaspettatamente sul cantiere con il Tes_3 suo legale, ma, vista la presenza del direttore dei lavori e della committenza, si fermava a discutere con questi ultimi per circa cinque minuti per poi scomparire in seguito ad una telefonata ricevuta, allontanandosi dal cantiere.
Sul punto le dichiarazioni rese dal e dall'ing. – direttore dei Tes_1 Tes_2 lavori - sono precise e concordanti e smentiscono la tesi dell'appellata,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 secondo cui essa ebbe a presentarsi sul cantiere il giorno 02.07.2014, ossia quello previsto formalmente per l'incontro. L'appellata, invece, ebbe a recarsi il giorno precedente, senza peraltro nemmeno trattenersi per il tempo necessario per poter raggiungere un accordo con la controparte in ordine alla ultimazione dei lavori. Il teste ing. ebbe peraltro testualmente a Tes_2 dichiarare:” “confermo il capo B e C della comparsa di costituzione…confermo il capo D e preciso che , sebbene disposti io, nella qualità, e la ditta appaltatrice, ad accogliere il prodotto a disposizione della ditta subappaltatrice, chiedemmo la realizzazione di un prototipo, che una volta realizzato non soddisfaceva le caratteristiche di granulosità richieste”.
Ne deriva che l'appellante, benché avesse già comunicato verbalmente il proprio diniego a sostituire il prodotto richiesto nel contratto (Cb tipo D mm
0/12.5) con quello a disposizione della ditta subappaltatrice (CB 10 usura
50/70), chiese alla comunque di realizzare un prototipo al fine di CP_2 verificare se il risultato finale fosse comunque adeguato e simile a quello che avrebbe ottenuto utilizzando il prodotto contrattualmente pattuito;
solo che, una volta eseguito il prototipo, lo stesso – secondo le indicazioni del direttore dei lavori - si dimostrò inadeguato e difforme dal prodotto richiesto nel contatto, motivo per cui l'ing. aveva confermato il diniego. Tes_2
La circostanza relativa all'esecuzione del prototipo non è stata mai contestata ed è stata confermata anche dagli altri testi escussi, tra cui
[...]
il quale ebbe a dichiarare “preciso che fu fatto il campione (rectius Tes_4 prototipo) per vedere se i lavori finali andavano bene”. In definitiva, dall'esame di tutte le circostanze documentate e provate oralmente, emerge che alcuna revoca e/o recesso dal contratto fu esercitato dall'appellante, ma che fu l'appellata ad abbandonare ingiustificatamente il cantiere, quando si rese conto della volontà contraria dell'appellante di consentire la posa in opera un manto bituminoso con caratteristiche tecniche diverse da quelle pattuite.
Dalla testimonianza del si capisce pure che l'invito Testimone_1 rivolto all'appellata a incontrarsi sul cantiere – di cui alla missiva del 27.06.
2015 – era in linea con l'art. 8 del contratto di subappalto, il quale prevedeva che “verranno corrisposti con cadenza mensile pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati con rapporto di lavoro allegato e controfirmato”. Sul punto il riferì che “ l'intenzione era di Tes_1 liquidare i lavori eseguiti fino a quel momento e di aiutare la a CP_2 sostenere le spese per la continuazione dei lavori in quanto il sig. si Tes_3 lamentava di non riuscire ad acquistare “approvvigionarsi” il prodotto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 richiesto con il solo acconto ricevuto”. Ciò nonostante che alla data del
02.07.2014 la società subappaltatrice avesse percepito euro 1.500,00 a titolo di acconto ed euro 1.000,00 a mezzo assegno postdatato con data 31.08.2014
(circostanza confermata in sede di interrogatorio anche dal sig. ), Tes_3 somme che la subappaltatrice poteva utilizzare per l'acquisto dei materiali. D'altra parte non emerge da alcuna altra circostanza di fatto che l'appellante non avesse interesse alla conclusione dei lavori, dimostrata in ultimo anche con pec del 18.07.2014. Pretestuoso risulta il contenuto della missiva dell'appellata del 30.06.2015, con la quale scrisse che “ il materiale
CB-tipo D mm 0/12.5 non è utilizzabile per la lavorazione appaltata per non idoneità all'uso ed alla sollecitazione di automezzi. Pertanto non trattandosi di una impossibilità afferente la non si ravvisano motivi per CP_2 ritenere valida la revoca”. Tale affermazione, che richiamava la revoca indicata solo in oggetto nella missiva dell'appellante in data 27.06.2014, contrastava con la precedente missiva dell'appellata che in pari data aveva riferito solo di non potersi approvvigionare del prodotto richiesto, senza alcun accenno alla presunta inidoneità del prodotto all'uso in relazione allo stato dei luoghi di cui lettera del 30.06.2014. Invero l'appellata, sottoscrivendo il contratto di subappalto, si era obbligata a porre in opera il tipo di prodotto richiesto (CB tipo D mm 0/12.5), senza nulla contestare alla difficoltà di approvvigionamento o alla inidoneità del prodotto rispetto allo stato dei luoghi, intascando subito dopo gli acconti. La subappaltatrice era obbligata ad eseguire le opere in conformità alle istruzioni contenute in contratto e impartite dal direttore dei lavori, per cui, posando in opera il materiale previsto in contratto, l'eventuale responsabilità dei vizi sarebbe ricaduta esclusivamente in capo alla committenza ed al Direttore dei Lavori che avevano redatto il progetto e scelto il prodotto CB tipo D mm 0/12.5, molto meno economico di quello proposto dalla subappaltatrice (quello con identificativo CB 10 usura 50/70).
Ciò posto se vi fu inadempimento contrattuale, fu della impresa subappaltatrice , che abbandonò il cantiere, male interpretando la CP_2 volontà negoziale dell'appellante, che di fatto non fu mai di risoluzione unilaterale del contratto di subappalto.
Peraltro, in mancanza di continuazione dei lavori subappaltati, appare del tutto non dovuto un risarcimento del danno nella misura indicata dal GdP, avendo l' già ricevuto in acconto complessivi euro 2.500,00. Pur CP_2 volendo quindi giustificare la domanda risarcitoria proposta dall'appellata in primo grado, ad essa non poteva essere liquidato il danno parametrato al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 corrispettivo previsto in contratto per il caso in cui avesse completato i lavori.
Bastava il trattenimento del primo dei due acconti ricevuti, quello di euro
1.500,00 , atteso che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, in particolare i dipendenti della , emerge che i giorni di lavoro della CP_2 subappaltatrice furono in tutto 2-3 giorni (cfr. dichiarazioni rese da
[...]
e ). Tes_5 Testimone_6
Quanto alle domande riconvenzionali svolte dall'appellante già in primo grado, considerato che la situazione di blocco nei rapporti contrattuali ebbe origine nell'incauta indicazione dell'oggetto (revoca del contratto) contenuto nella missiva dell'appellante del 27.06.2015, non si ritiene di accogliere la domanda risarcitoria dell'appellante connessa all'abbandono del cantiere da parte dell'appellata. Di fatto, entrambe le parti contrattuali, si comportarono ritenendo nel giro di pochi giorni come risolto il contratto di subappalto e liberi dai vicendevoli impegni contrattuali.
All'appellante va però restituito il secondo acconto di euro 1.000,00 pagato a mezzo assegno postdatato con data 31.08.2014, del tutto ingiustificatamente incassato dall'appellata, pur avendo lavorato solo 2/3 giorni e non presentatasi né per la prosecuzione dei lavori, né per regolare i conti dare/avere in contraddittorio.
Può essere accolta, inoltre, la domanda riconvenzionale dell'appellante nella misura forfettaria di euro 1.500,00 sia per il ritardo subito dall'appellante nell'esecuzione dell'appalto che per i danni causani alle soglie dei garages e delle zanelle condominiali, come contestati dall'appellante e accertati nel corso del giudizio.
La reciproca parziale soccombenza, la risoluzione del contratto di subappalto accettata di fatto da entrambe le parti, l'incauta indicazione dell'oggetto della missiva del 27.06.2014 come “revoca del contratto” inducono a compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellata e accoglie in parte la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e condanna di conseguenza l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di complessivi euro 2.500,00 oltre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 10/04/2025
Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 750/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – contratto di subappalto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide De Prisco, come CP_1 da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maura De Angelis, CP_2 come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 6398/2015 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, depositata in cancelleria il 30.11.2015, che l'aveva condannata al pagamento in favore di della somma di euro 4.250,00 a saldo Controparte_2 prezzo pattuito nel contratto di sub appalto intercorso tra le parti, oltre spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di euro 1.900,00 di cui euro
150,00 per spese oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa. L'appellante esponeva che in primo grado aveva dedotto che l'appaltatrice Controparte_2 le aveva revocato senza un valido motivo il contratto di subappalto CP_1 sottoscritto tra le parti, provocando alla società subappaltatrice un danno da mancato guadagno, pari al saldo ancora dovuto. A fronte di tale domanda essa società appaltatrice aveva contestato l'avverso dedotto e, spiegando domanda riconvenzionale, aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, stante la responsabilità della ditta subappaltatrice della mancata ultimazione dei lavori nonché per i danni causati nel corso della parziale opera eseguita. In particolare aveva allegato che l'appellata aveva abbandonato il cantiere senza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 ultimare i lavori in seguito alla lettera di riscontro del 27.06.2014, con la quale essa appellante, quale soggetto appaltatore, aveva espresso il proprio diniego alla proposta avanzata dalla sub appaltatrice di sostituire il prodotto previsto nel contratto con un diverso prodotto. Deduceva a motivi di appello l'illogicità ed insufficiente motivazione, l'omessa valutazione dei documenti prodotti in atti, l'errata interpretazione della missiva del 27.06.2014 che non conteneva alcuna dichiarazione di revoca del contratto (citata solo nell'oggetto), la superficiale lettura delle corrispondenze intercorse tra le parti, la mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da
[...]
e dall'ing. Per tali motivi l'appellante, in Testimone_1 Testimone_2 riforma dell'impugnata sentenza, chiedeva di accertare e dichiarare che alcun diritto di recesso-revoca era stato esercitato da essa con la missiva del
27.06.2014 e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità della in ordine alla mancata ultimazione delle Controparte_2 opere subappaltate con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice in primo grado nonché in ordine alla causazione dei danni alle soglie dei garages e delle zanelle condominiali, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro
1.500,00 oltre euro 700,00 a titolo di danni causati alle zanelle ed alle soglie dei garages condominiali ed euro 1.500,00 a titolo di sconto eseguito in favore del condominio in conseguenza del ritardo del cronoprogramma;
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del gravame, dichiarare in ogni caso non provato il mancato guadagno da parte della società subappaltatrice e non provati i costi già sostenuti e, per l'effetto, riformare sul punto la sentenza di primo grado, tenendo conto che i lavori effettivamente eseguiti erano stati effettivamente pagati – anche in eccesso – nella misura di euro
2.500,00 già incamerati dall'appellata; in subordine rideterminare equitativamente l'importo dell'indennizzo a titolo di mancato guadagno, tenendo conto che dal prezzo globale dell'appalto andavano detratte le spese non ancora sostenute;
in estremo subordine, compensare gli importi liquidati a titolo di indennizzo con l'importo di euro 700,00 a titolo di risarcimento danni alle soglie dei garages e delle zanelle condominiali;
in estremo subordine, riformare la sentenza di primo grado in ordine alle spese liquidate in primo grado ai valori massimi anzichè medi.
Costituitasi in giudizio l chiedeva il rigetto dell'appello, Controparte_2 con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. Deduceva in particolare che la comunicazione inviata dalla
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 società appellante in data 27.06.2014, al di là delle asserite intenzioni interiori dell'estensore, non invitava, sic et simpliciter, la società ad un CP_2 incontro per il giorno 2.7.2014, bensì indicava l'oggetto come “Revoca contratto di subappalto per Lavori di pavimentazione del Condominio Aurora
– Nocera Inferiore”. Infatti invitava la società presso il cantiere CP_2 per definire “… la liquidazione dei lavori effettuati fino a questo punto secondo i listini vigenti …”, invito che non avrebbe avuto senso se non in rapporto alla dichiarata revoca del contratto di sub-appalto, al fine di procedere in contraddittorio all'accertamento e liquidazione dei lavori eseguiti.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Invero la prima missiva intercorsa tra le parti è quella sottoscritta dal legale rappresentante della società sub-appaltatrice in data CP_2
27.06.2014, ossia dopo solo 4 giorni dalla sottoscrizione del contratto di subappalto, con la quale l'appellata faceva “presente che le specifiche sottoscritte nel contratto di appalto (in allegato del 06.05.2014) non potranno per motivi di approvvigionamento essere ottenute (CB tipo D mm 0/12.5) e saranno sostituite da scheda tecnica dei materiali impiegati per tale finitura finale - doc. Sepa CB 10 usura 50/70 allegato- (all.5)”. A tale missiva,
l'appellante con missiva sottoscritta in pari data (rubricata in oggetto: revoca del contratto), rispondeva che “la proposta suggerita di realizzare la finitura finale con tappetino in conglomerato bituminoso con la scheda tecnica allegata alla vs. comunicazione in sostituzione non risulta possibile in quanto non rispettante le caratteristiche necessarie a quanto previsto….tale disguido comporterà un'alterazione del cronoprogramma delle lavorazioni;
vi invito pertanto urgentemente il giorno 02/07/14 presso il cantiere per definire 1)
l'esatta predisposizione delle pendenze 2) la liquidazione dei lavori effettuati fino a questo punto secondo i listini vigenti onde non creare danni ulteriori all'avanzamento dei lavori stessi”. Orbene, l'appellata, in primo grado, ritenne di agire in giudizio nella convinzione che l'appellante, con la predetta missiva di risposta, avesse comunicato il recesso dal contratto di subappalto, non accettando il diverso prodotto suggerito dalla subappaltatrice e fissando l'incontro per regolare in contraddittorio il dare/avere. Invero tale interpretazione appare erronea e del tutto forzata, anche se solo alla luce dei successivi contatti intercorsi tra le parti. In effetti dalla missiva inviata dall'appellante si evince esclusivamente
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 il formale diniego avverso la proposta avanzata dalla di sostituire CP_2 il prodotto CB tipo D mm 0/12.5 con un altro prodotto (CB 10 usura 50/70) e l'invito diretto alla sub appaltatrice di recarsi presso il cantiere per definire sia le pendenze che l'importo dovuto fino a quel momento onde non causare danni allo stato di avanzamento dei lavori stessi. Sul punto, dunque, erroneamente il giudice di primo grado ha sostenuto che “ la società CP_1 avrebbe dovuto invitare la subappaltatrice a rispettare gli standard
[...] contrattuali e non doveva revocare il contratto”. E' un dato univoco che nel corpo del testo l'appellante non ebbe mai a dichiarare la volontà di risolvere il contratto di subappalto, anche perché non ebbe ad imputare alla subappaltatrice alcun grave inadempimento che lo potesse giustificare. La lettera, contenendo un espresso riferimento all'alterazione del cronoprogramma e alla definizione delle pendenze dell'asfalto, faceva, invece, trasparire la volontà di continuare il rapporto contrattuale con i prodotti previsti in contratto.
D'altra parte dalla corrispondenza legale successiva risulta emergere tale volontà negoziale, come l'e-mail del 02.07.2014, con la quale il legale dell'appellante ebbe a comunicare al legale dell'appellata che il legale rappresentante p.t. della subappaltatrice non rispondeva alle telefonate eseguite dal direttore dei lavori e dal rappresentante della Controparte_1
Inoltre con pec del 18.07.2014 diretta al legale dell'appellata ed alla stessa ossia ben venti giorni dopo all'invio della lettera del Controparte_2
27.06.2014, la società appellante invitò nuovamente l'appellata ad ultimare i lavori subappaltati a regola d'arte che risultavano non completati, contattando l'appellata per definire i tempi e le modalità di ultimazione dei lavori all'interno del cortile del Anche dalle prove Controparte_3 dichiarative assunte in primo grado si evince che non vi fu volontà dell'appellante di risolvere il contratto di subappalto. In particolare quanto dichiarato dal sig. , legale rappresentante della , di essersi Tes_3 CP_2 recato sul cantiere unitamente all'avv. Maura De Angelis ma di non avere trovato nessuno, risulta sconfessata dai testimoni e ing. Testimone_1
i quali ebbero a riferire che il giorno prima della data fissata per Tes_2
l'incontro il sig. si era presentato inaspettatamente sul cantiere con il Tes_3 suo legale, ma, vista la presenza del direttore dei lavori e della committenza, si fermava a discutere con questi ultimi per circa cinque minuti per poi scomparire in seguito ad una telefonata ricevuta, allontanandosi dal cantiere.
Sul punto le dichiarazioni rese dal e dall'ing. – direttore dei Tes_1 Tes_2 lavori - sono precise e concordanti e smentiscono la tesi dell'appellata,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 secondo cui essa ebbe a presentarsi sul cantiere il giorno 02.07.2014, ossia quello previsto formalmente per l'incontro. L'appellata, invece, ebbe a recarsi il giorno precedente, senza peraltro nemmeno trattenersi per il tempo necessario per poter raggiungere un accordo con la controparte in ordine alla ultimazione dei lavori. Il teste ing. ebbe peraltro testualmente a Tes_2 dichiarare:” “confermo il capo B e C della comparsa di costituzione…confermo il capo D e preciso che , sebbene disposti io, nella qualità, e la ditta appaltatrice, ad accogliere il prodotto a disposizione della ditta subappaltatrice, chiedemmo la realizzazione di un prototipo, che una volta realizzato non soddisfaceva le caratteristiche di granulosità richieste”.
Ne deriva che l'appellante, benché avesse già comunicato verbalmente il proprio diniego a sostituire il prodotto richiesto nel contratto (Cb tipo D mm
0/12.5) con quello a disposizione della ditta subappaltatrice (CB 10 usura
50/70), chiese alla comunque di realizzare un prototipo al fine di CP_2 verificare se il risultato finale fosse comunque adeguato e simile a quello che avrebbe ottenuto utilizzando il prodotto contrattualmente pattuito;
solo che, una volta eseguito il prototipo, lo stesso – secondo le indicazioni del direttore dei lavori - si dimostrò inadeguato e difforme dal prodotto richiesto nel contatto, motivo per cui l'ing. aveva confermato il diniego. Tes_2
La circostanza relativa all'esecuzione del prototipo non è stata mai contestata ed è stata confermata anche dagli altri testi escussi, tra cui
[...]
il quale ebbe a dichiarare “preciso che fu fatto il campione (rectius Tes_4 prototipo) per vedere se i lavori finali andavano bene”. In definitiva, dall'esame di tutte le circostanze documentate e provate oralmente, emerge che alcuna revoca e/o recesso dal contratto fu esercitato dall'appellante, ma che fu l'appellata ad abbandonare ingiustificatamente il cantiere, quando si rese conto della volontà contraria dell'appellante di consentire la posa in opera un manto bituminoso con caratteristiche tecniche diverse da quelle pattuite.
Dalla testimonianza del si capisce pure che l'invito Testimone_1 rivolto all'appellata a incontrarsi sul cantiere – di cui alla missiva del 27.06.
2015 – era in linea con l'art. 8 del contratto di subappalto, il quale prevedeva che “verranno corrisposti con cadenza mensile pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati con rapporto di lavoro allegato e controfirmato”. Sul punto il riferì che “ l'intenzione era di Tes_1 liquidare i lavori eseguiti fino a quel momento e di aiutare la a CP_2 sostenere le spese per la continuazione dei lavori in quanto il sig. si Tes_3 lamentava di non riuscire ad acquistare “approvvigionarsi” il prodotto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 richiesto con il solo acconto ricevuto”. Ciò nonostante che alla data del
02.07.2014 la società subappaltatrice avesse percepito euro 1.500,00 a titolo di acconto ed euro 1.000,00 a mezzo assegno postdatato con data 31.08.2014
(circostanza confermata in sede di interrogatorio anche dal sig. ), Tes_3 somme che la subappaltatrice poteva utilizzare per l'acquisto dei materiali. D'altra parte non emerge da alcuna altra circostanza di fatto che l'appellante non avesse interesse alla conclusione dei lavori, dimostrata in ultimo anche con pec del 18.07.2014. Pretestuoso risulta il contenuto della missiva dell'appellata del 30.06.2015, con la quale scrisse che “ il materiale
CB-tipo D mm 0/12.5 non è utilizzabile per la lavorazione appaltata per non idoneità all'uso ed alla sollecitazione di automezzi. Pertanto non trattandosi di una impossibilità afferente la non si ravvisano motivi per CP_2 ritenere valida la revoca”. Tale affermazione, che richiamava la revoca indicata solo in oggetto nella missiva dell'appellante in data 27.06.2014, contrastava con la precedente missiva dell'appellata che in pari data aveva riferito solo di non potersi approvvigionare del prodotto richiesto, senza alcun accenno alla presunta inidoneità del prodotto all'uso in relazione allo stato dei luoghi di cui lettera del 30.06.2014. Invero l'appellata, sottoscrivendo il contratto di subappalto, si era obbligata a porre in opera il tipo di prodotto richiesto (CB tipo D mm 0/12.5), senza nulla contestare alla difficoltà di approvvigionamento o alla inidoneità del prodotto rispetto allo stato dei luoghi, intascando subito dopo gli acconti. La subappaltatrice era obbligata ad eseguire le opere in conformità alle istruzioni contenute in contratto e impartite dal direttore dei lavori, per cui, posando in opera il materiale previsto in contratto, l'eventuale responsabilità dei vizi sarebbe ricaduta esclusivamente in capo alla committenza ed al Direttore dei Lavori che avevano redatto il progetto e scelto il prodotto CB tipo D mm 0/12.5, molto meno economico di quello proposto dalla subappaltatrice (quello con identificativo CB 10 usura 50/70).
Ciò posto se vi fu inadempimento contrattuale, fu della impresa subappaltatrice , che abbandonò il cantiere, male interpretando la CP_2 volontà negoziale dell'appellante, che di fatto non fu mai di risoluzione unilaterale del contratto di subappalto.
Peraltro, in mancanza di continuazione dei lavori subappaltati, appare del tutto non dovuto un risarcimento del danno nella misura indicata dal GdP, avendo l' già ricevuto in acconto complessivi euro 2.500,00. Pur CP_2 volendo quindi giustificare la domanda risarcitoria proposta dall'appellata in primo grado, ad essa non poteva essere liquidato il danno parametrato al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 corrispettivo previsto in contratto per il caso in cui avesse completato i lavori.
Bastava il trattenimento del primo dei due acconti ricevuti, quello di euro
1.500,00 , atteso che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, in particolare i dipendenti della , emerge che i giorni di lavoro della CP_2 subappaltatrice furono in tutto 2-3 giorni (cfr. dichiarazioni rese da
[...]
e ). Tes_5 Testimone_6
Quanto alle domande riconvenzionali svolte dall'appellante già in primo grado, considerato che la situazione di blocco nei rapporti contrattuali ebbe origine nell'incauta indicazione dell'oggetto (revoca del contratto) contenuto nella missiva dell'appellante del 27.06.2015, non si ritiene di accogliere la domanda risarcitoria dell'appellante connessa all'abbandono del cantiere da parte dell'appellata. Di fatto, entrambe le parti contrattuali, si comportarono ritenendo nel giro di pochi giorni come risolto il contratto di subappalto e liberi dai vicendevoli impegni contrattuali.
All'appellante va però restituito il secondo acconto di euro 1.000,00 pagato a mezzo assegno postdatato con data 31.08.2014, del tutto ingiustificatamente incassato dall'appellata, pur avendo lavorato solo 2/3 giorni e non presentatasi né per la prosecuzione dei lavori, né per regolare i conti dare/avere in contraddittorio.
Può essere accolta, inoltre, la domanda riconvenzionale dell'appellante nella misura forfettaria di euro 1.500,00 sia per il ritardo subito dall'appellante nell'esecuzione dell'appalto che per i danni causani alle soglie dei garages e delle zanelle condominiali, come contestati dall'appellante e accertati nel corso del giudizio.
La reciproca parziale soccombenza, la risoluzione del contratto di subappalto accettata di fatto da entrambe le parti, l'incauta indicazione dell'oggetto della missiva del 27.06.2014 come “revoca del contratto” inducono a compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellata e accoglie in parte la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'appellante e condanna di conseguenza l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di complessivi euro 2.500,00 oltre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Così deciso in data 10/04/2025
Il Giudice
dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8