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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 01/10/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro n. 1720/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio Di Pietro nella causa
TRA
(C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Abogado Alessio Bonicoli che agisce di intesa con l'Avv. Jacopo
Ronga, giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
convenuto contumace all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 30.9.2024, ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO
- rigetta il ricorso;
- nulla in materia di spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. ha percepito il trattamento reddito di cittadinanza Parte_1
nel mese di aprile 2021 e nel periodo dal mese di giugno 2021 al mese di settembre
2022.
Con due note datate 1.4.2023 e 12.2.2024, l' ha revocato detto beneficio per CP_1
“per accertata non veridicità del nucleo familiare dichiarato in DSU”.
A tali provvedimenti di revoca sono seguiti altrettante note con le quali l' CP_2
ha richiesto alla la restituzione delle somme percepite a tale titolo. Pt_1
1 Con il ricorso in esame, la ha dedotto l'illegittimità di tali pretese Pt_1
restitutorie, affermando che si trovava effettivamente in uno stato di bisogno tale da giustificare l'erogazione in suo favore della prestazione assistenziale in parola nonché sostenendo che comunque gli indebiti non sarebbero ripetibili poiché ella ha percepito la prestazione in buona fede, considerato, peraltro, che il soggetto alla quale ha affidato l'incarico di presentare le domande amministrative, pur essendo qualificato, ha commesso svariati errori nella redazione di tali domande.
Non si è costituito in giudizio l' nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
II. Il ricorso non merita accoglimento.
Risulta pacifico che gli indebiti in contestazione riguardino somme percepite dalla a titolo di reddito di cittadinanza nel mese di aprile 2021 e nel Pt_1 periodo dal mese di giugno 2021 al mese di settembre 2022.
Il trattamento in questione è una prestazione assistenziale e, in proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tale materia, trova applicazione la disciplina generale dettata dall'art. 2033 c.c. (non potendosi fare un'applicazione estensiva dei principi vigenti nel sottosistema della previdenza sociale) e solo in via eventuale quella derogatoria di dettaglio in specifiche disposizioni di legge (cfr.
Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446).
In linea generale, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. Ne consegue che quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, l'indebito è pienamente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., non sussistendo la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.
Come evidenziato dalla giurisprudenza, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei
2 requisiti sanitari ovvero dei requisiti reddituali ovvero ancora dei requisiti di legge in via generale).
La stessa giurisprudenza ha precisato che, in tema di indebito assistenziale riferito a prestazioni legate al reddito del richiedente, il venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti extra-sanitari previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (in questi termini, vedi
Cass. n. 28771 del 2018; Cass. n. 26036 del 2019; Cass. n. 31372 del 2019; Cass.
n. 16088 del 2020; ancora più recentemente Cass. n. 13916 del 2021).
In particolare, con riguardo alla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, tale giurisprudenza ha spiegato che “la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”.
Con riguardo al caso concreto in esame, deve rilevarsi che l'indebito in discussione non trova giustificazione causale nel sopravvenuto superamento del limite reddituale per beneficiare della prestazione.
Ne consegue che la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa della ricorrente non risulta pertinente rispetto alla fattispecie concreta in esame, atteso che tale giurisprudenza – come detto – si riferisce alla diversa ipotesi di indebito dovuto alla sopravvenuta carenza del requisito reddituale.
3 Inoltre, la sussistenza di eventuali errori commessi nella compilazione del modello ISEE da parte di soggetti cui la ricorrente ha conferito il relativo risulta una circostanza del tutto irrilevante in questa sede.
Orbene, chiarito che la disciplina applicabile è quella generale contemplata dall'art. 2033 c.c. e che non può predicarsi l'irripetibilità dell'indebito per buona fede del percettore, deve rammentarsi che “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito … ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto” (cfr. Cass. 18046 del 4.8.2010).
Di conseguenza è onere della ricorrente dimostrare che sussistevano le condizioni di legge per beneficiare del reddito di cittadinanza.
A questo punto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'allora vigente art. 3 d.l. 4 del 2019, “…il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni,
è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli..”.
Dunque, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori di età inferiore a
26 anni può essere considerato un autonomo nucleo familiare se non risulta più fiscalmente a carico dei genitori (cioè è titolare di reddito superiore alla soglia stabilita dalla legge), oppure se è coniugato ovvero ha figli.
Dal momento che, all'epoca della percezione della prestazione, la parte ricorrente aveva un'età inferiore a 26 anni (è nata il [...]), la stessa avrebbe dovuto dimostrare di trovarsi in una delle suddette situazioni, posto che è pacifico che il proprio padre fosse in vita. Persona_1
Tuttavia, non è stato allegato alcunché in proposito e nemmeno è stato descritta la situazione economica del padre.
In assenza di allegazioni sul punto, non può dirsi che parte ricorrente abbia assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione oggetto di revoca.
Alla luce delle considerazioni sinora esposte, la domanda va disattesa.
4 III. Nulla deve disporsi in materia di spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio dell' . CP_1
Tivoli, 30.9.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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