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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 194/2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 194/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGNOLO Parte_1 C.F._1
FABRIZIO
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, considerato che:
1. – l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga, scheda anagrafico professionale, comunicazioni obbligatorie, lettera di contestazione disciplinare, lettera di licenziamento, sub docc. nn. 1, 2, 3, 4 e 6 fascicolo ricorrente), da cui risulta senza incertezze che è stato Parte_1
dipendente di in qualità di operaio Controparte_1
pagina 1 di 4 aiuto cucina, da ultimo dal 1.1.2023 al 12.8.2024, data del licenziamento, con inquadramento quale operaio qualificato ai sensi del CCNL agricoltura operai florovivaisti e orario di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
2. – il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera raccomandata datata 12.8.2024, deducendone l'illegittimità per insussistenza dei fatti contestati ovvero per mancanza di antigiuridicità;
2.1. – in particolare, al ricorrente sono state contestate le seguenti condotte (cfr. lettera di contestazione del 4.8.2024 sub doc. 4 fascicolo ricorrente):
a. condotta del 12 novembre 2023: “12 novembre 2023, alle ore 13, ha rivolto insulti omofobi verso e ha mantenuto in seguito 5 atteggiamenti aggressivi nei Persona_1 confronti del collega”;
b. condotta del 1 dicembre 2023: “1 dicembre 2023, alle ore 10.00, lei è stato sorpreso su un materasso nella zona staff con due ragazze estranee al team di , le ha CP_1 Per_2 chiesto di alzarsi immediatamente e di fornire spiegazioni, la sua reazione è aggressiva e totalmente inappropriata, invece di scusarsi ha inveito verso minacciandola di Per_2
“stare attenta”. È inoltre emerso che la sera precedente ha portato le stesse ragazze a cena in cucina, lasciando la cucina sporca e in disordine”;
c. Condotta del 16 luglio 2024: “luglio 2024, alle ore 8, è stato trovato un preservativo nella doccia dei dipendenti, a seguito delle domande della responsabile della struttura lei ha confermato che era suo, insieme a ricordo che quest' ultima è minorenne”; Parte_2
d. Condotta del 17 luglio 2024: “17 luglio 2024, lei e la sig.na eravate Parte_2 addetti alla preparazione del buffet della colazione. Il buffet deve essere pronto alle ore 8.00, lei e la sig,ra avete iniziato a preparare il buffet alle ore 8.57 i primi clienti Pt_2 scendono alle 8,59 trovando una preparazione parziale e sommaria, alla richiesta di giustificazioni lei e affermavate di “non esservi svegliati in tempo””; Pt_2
e. Condotta del 18 luglio 2024: “18 luglio 2024, alla presenza di , durante il Persona_3 servizio della cena, lamenta un malore. Lei abbandona la cucina per Parte_2 assistere , senza avvisare e senza che nessuno abbia accertato l'effettiva necessità Pt_2
della sua assistenza. Il dolce ai clienti viene servito in ritardo”;
pagina 2 di 4 f. Condotta del 27 luglio 2024: “27 luglio 2024, alle ore 15.00 durante la preparazione del servizio per un evento (matrimonio) accusa uno svenimento, lei abbandona Parte_2 nuovamente la cucina per portare la collega in ospedale, contravvenendo sia le richieste e gli avvisi dei presenti che stavano chiamando il 118 — quale servizio e personale medico competente — sia infrangendo le norme in materia di pronto soccorso aziendale che in questi casi prevede di posizionare il soggetto privo di sensi in posizione di sicurezza e poi chiamare l'ambulanza. Si è ripresentato alle 20.00 senza aver avvisato nessuno”;
g. Condotta del 29 luglio 2024: “29 luglio 2024, ha avuto un alterco con CP_2 per futili motivi (due sacchi chiusi all'interno del bidone della spazzatura), il diverbio e culminato in minacce e violenze verbali. Addirittura ha minacciato di “non farsi CP_2 vedere ad Asti altrimenti per lui sarebbe finita”;
2.2. – il ricorrente ha contestato la sussistenza materiale dei fatti sopra indicati alle lett. a, b,
d, g, e parte resistente - sulla quale gravava inderogabilmente il relativo onere ai sensi dell'art. 5 della l. 604/1966 (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7830 del 29/03/2018) – rimanendo contumace, non ha offerto la prova della sussistenza degli stessi;
2.3. – quanto alla condotta sub c deve affermarsi che, per come cristallizzato nella lettera di contestazione disciplinare, il fatto non presenta caratteri di antigiuridicità, essendo addebitato al lavoratore di aver semplicemente detenuto un preservativo e averlo dimenticato in un locale ad uso esclusivo dei dipendenti, senza ulteriori specificazioni
(in particolare, circa l'eventuale uso dello stesso);
2.4. – analogamente devono considerarsi prive di rilievo disciplinare le condotte sopra indicate alle lett. e ed f, risolvendosi in interruzioni della prestazione lavorativa giustificate dalla necessità di prestare soccorso ad una collega;
2.5. – in considerazione di quanto sopra, il licenziamento non può che essere considerato illegittimo, con le conseguenze di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 9 del d. lgs. 23/2015; va quindi riconosciuta a parte ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale ricompresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
nel caso di specie, tenuto conto della durata del rapporto e delle circostanze del caso concreto, si stima equo individuare la misura dell'indennità in 3 mensilità dell'ultima retribuzione pagina 3 di 4 utile ai fini tfr, individuata da parte ricorrente, sulla scorta della documentazione in atti
(buste paga) in € 1.861,93;
3. – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate - nella misura indicata in dispositivo - alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto di valori intermedi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, alla luce del grado di complessità delle questioni affrontate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 12.8.2024 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna parte resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a complessivi € 5.585,79, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre € 118,50 per esborsi, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 09/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 194/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGNOLO Parte_1 C.F._1
FABRIZIO
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti, considerato che:
1. – l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga, scheda anagrafico professionale, comunicazioni obbligatorie, lettera di contestazione disciplinare, lettera di licenziamento, sub docc. nn. 1, 2, 3, 4 e 6 fascicolo ricorrente), da cui risulta senza incertezze che è stato Parte_1
dipendente di in qualità di operaio Controparte_1
pagina 1 di 4 aiuto cucina, da ultimo dal 1.1.2023 al 12.8.2024, data del licenziamento, con inquadramento quale operaio qualificato ai sensi del CCNL agricoltura operai florovivaisti e orario di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
2. – il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera raccomandata datata 12.8.2024, deducendone l'illegittimità per insussistenza dei fatti contestati ovvero per mancanza di antigiuridicità;
2.1. – in particolare, al ricorrente sono state contestate le seguenti condotte (cfr. lettera di contestazione del 4.8.2024 sub doc. 4 fascicolo ricorrente):
a. condotta del 12 novembre 2023: “12 novembre 2023, alle ore 13, ha rivolto insulti omofobi verso e ha mantenuto in seguito 5 atteggiamenti aggressivi nei Persona_1 confronti del collega”;
b. condotta del 1 dicembre 2023: “1 dicembre 2023, alle ore 10.00, lei è stato sorpreso su un materasso nella zona staff con due ragazze estranee al team di , le ha CP_1 Per_2 chiesto di alzarsi immediatamente e di fornire spiegazioni, la sua reazione è aggressiva e totalmente inappropriata, invece di scusarsi ha inveito verso minacciandola di Per_2
“stare attenta”. È inoltre emerso che la sera precedente ha portato le stesse ragazze a cena in cucina, lasciando la cucina sporca e in disordine”;
c. Condotta del 16 luglio 2024: “luglio 2024, alle ore 8, è stato trovato un preservativo nella doccia dei dipendenti, a seguito delle domande della responsabile della struttura lei ha confermato che era suo, insieme a ricordo che quest' ultima è minorenne”; Parte_2
d. Condotta del 17 luglio 2024: “17 luglio 2024, lei e la sig.na eravate Parte_2 addetti alla preparazione del buffet della colazione. Il buffet deve essere pronto alle ore 8.00, lei e la sig,ra avete iniziato a preparare il buffet alle ore 8.57 i primi clienti Pt_2 scendono alle 8,59 trovando una preparazione parziale e sommaria, alla richiesta di giustificazioni lei e affermavate di “non esservi svegliati in tempo””; Pt_2
e. Condotta del 18 luglio 2024: “18 luglio 2024, alla presenza di , durante il Persona_3 servizio della cena, lamenta un malore. Lei abbandona la cucina per Parte_2 assistere , senza avvisare e senza che nessuno abbia accertato l'effettiva necessità Pt_2
della sua assistenza. Il dolce ai clienti viene servito in ritardo”;
pagina 2 di 4 f. Condotta del 27 luglio 2024: “27 luglio 2024, alle ore 15.00 durante la preparazione del servizio per un evento (matrimonio) accusa uno svenimento, lei abbandona Parte_2 nuovamente la cucina per portare la collega in ospedale, contravvenendo sia le richieste e gli avvisi dei presenti che stavano chiamando il 118 — quale servizio e personale medico competente — sia infrangendo le norme in materia di pronto soccorso aziendale che in questi casi prevede di posizionare il soggetto privo di sensi in posizione di sicurezza e poi chiamare l'ambulanza. Si è ripresentato alle 20.00 senza aver avvisato nessuno”;
g. Condotta del 29 luglio 2024: “29 luglio 2024, ha avuto un alterco con CP_2 per futili motivi (due sacchi chiusi all'interno del bidone della spazzatura), il diverbio e culminato in minacce e violenze verbali. Addirittura ha minacciato di “non farsi CP_2 vedere ad Asti altrimenti per lui sarebbe finita”;
2.2. – il ricorrente ha contestato la sussistenza materiale dei fatti sopra indicati alle lett. a, b,
d, g, e parte resistente - sulla quale gravava inderogabilmente il relativo onere ai sensi dell'art. 5 della l. 604/1966 (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7830 del 29/03/2018) – rimanendo contumace, non ha offerto la prova della sussistenza degli stessi;
2.3. – quanto alla condotta sub c deve affermarsi che, per come cristallizzato nella lettera di contestazione disciplinare, il fatto non presenta caratteri di antigiuridicità, essendo addebitato al lavoratore di aver semplicemente detenuto un preservativo e averlo dimenticato in un locale ad uso esclusivo dei dipendenti, senza ulteriori specificazioni
(in particolare, circa l'eventuale uso dello stesso);
2.4. – analogamente devono considerarsi prive di rilievo disciplinare le condotte sopra indicate alle lett. e ed f, risolvendosi in interruzioni della prestazione lavorativa giustificate dalla necessità di prestare soccorso ad una collega;
2.5. – in considerazione di quanto sopra, il licenziamento non può che essere considerato illegittimo, con le conseguenze di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 9 del d. lgs. 23/2015; va quindi riconosciuta a parte ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale ricompresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
nel caso di specie, tenuto conto della durata del rapporto e delle circostanze del caso concreto, si stima equo individuare la misura dell'indennità in 3 mensilità dell'ultima retribuzione pagina 3 di 4 utile ai fini tfr, individuata da parte ricorrente, sulla scorta della documentazione in atti
(buste paga) in € 1.861,93;
3. – le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate - nella misura indicata in dispositivo - alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14, con esclusione della fase istruttoria e tenuto conto di valori intermedi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, alla luce del grado di complessità delle questioni affrontate;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 12.8.2024 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna parte resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a complessivi € 5.585,79, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna parte resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.000,00, oltre € 118,50 per esborsi, rimborso spese generali forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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