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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/12/2024, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Paganessi e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giulia Zennaro presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato in Omegna, via
Mazzini, 66/68, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Caramelli Controparte_1 C.F._2
e dall'avv. Elisabetta Pattofatto Elisabetta presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata in
RO , corso Liberazione, 35, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente e resistente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita,
pagina 1 di 5
1. pronunziare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Verbania il giorno 16/06/2007 e trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune alla Parte I n. 24 dell'anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000. Per 2. Affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, che si faranno carico di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole assunte di comune accordo;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole.
3. Disporre che la casa coniugale sita in RO, via Isonzo n. 2, resti assegnata alla moglie, con mobili
e arredi, quale genitore collocatario prevalente della prole.
4. Dichiarare che i figli avranno residenza e collocazione prevalente presso la casa della madre.
5. Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio liberamente e, comunque, con garanzia dei seguenti tempi e modalità:
• un giorno alla settimana, dalle ore 18,00 sino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso
l'abitazione della madre;
• a week end alternati, dal venerdì sera dalle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 22.00;
• confermare l'impegno della d.ssa di comunicare tempestivamente al dr. eventuali CP_1 Pt_1
Per indisposizioni di nei giorni di visita paterna;
• disporre che i giorni di Natale e Santo Stefano siano alternati tra i genitori di anno in anno, e, parimenti, le giornate del 31 dicembre e 1 gennaio (con un genitore) e del 6 gennaio (con l'altro); così come alternate le giornate di Pasqua (con un genitore) e lunedì dell'Angelo (con l'altro genitore) in ragione di anno in anno;
• dichiarare che durante le vacanze estive il padre avrà diritto di trascorrere con i figli almeno 15 gg, anche non consecutivi, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare il periodo prescelto entro il
31 maggio di ogni anno;
• fare salva la possibilità di concordare orari e tempi diversi di visita e/o vacanza nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore.
6. Dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento (a far tempo dal mese di dicembre 2024) di un assegno di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ogni figlio), oltre istat a far tempo dal dicembre 2025, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
pagina 2 di 5
7. Non appena vengano meno i presupposti per il concorso al mantenimento del figlio (e quindi Per_2 ove il predetto venisse assunto, anche a tempo determinato, presso l'azienda ove sta effettuando lo stage, ovvero altra, raggiungendo l'indipendenza economica), dichiarare tenuto il padre a versare, per Per concorso al mantenimento del solo figlio , sempre entro il termine di cui sopra, un assegno di euro
850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre istat a far tempo dall'anno successivo al primo versamento del maggior importo;
8. Dare atto che l'assegno unico verrà percepito e trattenuto dalla madre.
9. Dichiarare tenuto il padre a concorrere alle spese straordinarie dei figli, come da linee guida del
Tribunale di Torino, nella misura dell'80 %.
10. dare atto che con il versamento alla sig. , quale una tantum, della somma di euro Controparte_1
10.000,00 (diecimila/00) , ritenuta dalla medesima congrua ed esaustiva, non sussistono altre questioni economiche inter partes;
detta somma verrà versata entro 31.12.24 e a far tempo dal mese di dicembre 2024 cesserà l'obbligo del marito a pagare l'assegno di mantenimento/divorzile a favore della sig. CP_1
11. dare atto che i genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso (per quanto occorrer possa ex art.
20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per il figlio minore;
12. Spese compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente il 16.6.2007, ha contratto a Verbania matrimonio civile con Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania al n. 24, parte I (doc. 1).
[...]
Il 3.4.2023 il Tribunale di Verbania ha omologato l'accordo tra gli stessi intervenuto quanto alla loro separazione personale (doc. 4).
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendosi, i coniugi, più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Verbania.
In corso di giudizio, le parti hanno trovato un accordo quanto al contributo al mantenimento dei figli,
Per
, nato il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e , nato in Per_2
data 11.3.2011, minorenne;
esso merita di essere recepito, stante la conformità alle previsioni di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c..
pagina 3 di 5 Le parti si sono, altresì, accordate a che il ricorrente versi alla resistente, entro il 31.12.2024, la somma di € 10.000,00 quale assegno una tantum, all'esito della cui corresponsione cesserà l'obbligo del marito di pagare l'assegno di mantenimento/divorzile a favore della moglie, ritenuta, la somma indicata, congrua ed esaustiva, non sussistendo altre questioni economiche tra le medesime.
Spese processuali compensate, in conformità all'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Verbania da e Parte_1 CP_1
il 16.6.2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania al n. 24, parte I;
[...]
Per
- affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, che si faranno carico di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole assunte di comune accordo;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole;
- assegna la casa coniugale sita in RO, via Isonzo, 2, alla moglie, presso cui i figli avranno la residenza e collocazione prevalente;
Per
- dispone che il padre possa tenere con sé il figlio liberamente e, comunque, con garanzia dei seguenti tempi e modalità: un giorno alla settimana, dalle ore 18,00 sino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
a week end alternati, dal venerdì sera dalle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 22.00; la madre comunicherà tempestivamente al padre eventuali
Per indisposizioni di nei giorni di visita paterna;
i giorni di Natale e Santo Stefano saranno alternati tra i genitori di anno in anno, e, parimenti, le giornate del 31 dicembre e 1 gennaio (con un genitore) e del
6 gennaio (con l'altro); così come alternate saranno le giornate di Pasqua (con un genitore) e lunedì dell'Angelo (con l'altro genitore) in ragione di anno in anno;
durante le vacanze estive il padre avrà diritto di trascorrere con i figli almeno 15 gg, anche non consecutivi, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
è fatta salva la possibilità di concordare orari e tempi diversi di visita e/o vacanza nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore;
pagina 4 di 5 - pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli, a far tempo dal mese di dicembre 2024, la somma di € 1.200,00 (€ 600,00 per ogni figlio), oltre istat a far tempo dal dicembre 2025;
- dispone che, non appena vengano meno i presupposti per il concorso al mantenimento del figlio
(e quindi ove il predetto venisse assunto, anche a tempo determinato, presso l'azienda ove sta Per_2 effettuando lo stage, ovvero altra, raggiungendo l'indipendenza economica, il padre versi alla madre, a Per titolo di concorso al mantenimento del solo figlio , sempre entro il termine di cui sopra, un assegno di € 850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre istat a far tempo dall'anno successivo al primo versamento del maggior importo;
- dispone che l'assegno unico verrà percepito e trattenuto dalla madre;
- dispone che il padre sia tenuto a concorrere alle spese straordinarie dei figli, come da linee guida del
Tribunale di Torino, nella misura dell'80%;
- dispone che il ricorrente versi alla resistente, quale una tantum, la somma di € 10.000,00.
Spese processuali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al
DPR 396/2000.
Così deciso in Verbania il 5.12.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2024 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Paganessi e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giulia Zennaro presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato in Omegna, via
Mazzini, 66/68, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Caramelli Controparte_1 C.F._2
e dall'avv. Elisabetta Pattofatto Elisabetta presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata in
RO , corso Liberazione, 35, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Ricorrente e resistente:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, accertato che la comunione materiale e spirituale non può più esser ricostruita,
pagina 1 di 5
1. pronunziare lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Verbania il giorno 16/06/2007 e trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune alla Parte I n. 24 dell'anno 2007, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000. Per 2. Affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, che si faranno carico di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole assunte di comune accordo;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole.
3. Disporre che la casa coniugale sita in RO, via Isonzo n. 2, resti assegnata alla moglie, con mobili
e arredi, quale genitore collocatario prevalente della prole.
4. Dichiarare che i figli avranno residenza e collocazione prevalente presso la casa della madre.
5. Disporre che il padre possa tenere con sé il figlio liberamente e, comunque, con garanzia dei seguenti tempi e modalità:
• un giorno alla settimana, dalle ore 18,00 sino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso
l'abitazione della madre;
• a week end alternati, dal venerdì sera dalle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 22.00;
• confermare l'impegno della d.ssa di comunicare tempestivamente al dr. eventuali CP_1 Pt_1
Per indisposizioni di nei giorni di visita paterna;
• disporre che i giorni di Natale e Santo Stefano siano alternati tra i genitori di anno in anno, e, parimenti, le giornate del 31 dicembre e 1 gennaio (con un genitore) e del 6 gennaio (con l'altro); così come alternate le giornate di Pasqua (con un genitore) e lunedì dell'Angelo (con l'altro genitore) in ragione di anno in anno;
• dichiarare che durante le vacanze estive il padre avrà diritto di trascorrere con i figli almeno 15 gg, anche non consecutivi, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare il periodo prescelto entro il
31 maggio di ogni anno;
• fare salva la possibilità di concordare orari e tempi diversi di visita e/o vacanza nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore.
6. Dichiarare tenuto il padre a contribuire al mantenimento dei figli con il versamento (a far tempo dal mese di dicembre 2024) di un assegno di euro 1.200,00 (euro 600,00 per ogni figlio), oltre istat a far tempo dal dicembre 2025, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.
pagina 2 di 5
7. Non appena vengano meno i presupposti per il concorso al mantenimento del figlio (e quindi Per_2 ove il predetto venisse assunto, anche a tempo determinato, presso l'azienda ove sta effettuando lo stage, ovvero altra, raggiungendo l'indipendenza economica), dichiarare tenuto il padre a versare, per Per concorso al mantenimento del solo figlio , sempre entro il termine di cui sopra, un assegno di euro
850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre istat a far tempo dall'anno successivo al primo versamento del maggior importo;
8. Dare atto che l'assegno unico verrà percepito e trattenuto dalla madre.
9. Dichiarare tenuto il padre a concorrere alle spese straordinarie dei figli, come da linee guida del
Tribunale di Torino, nella misura dell'80 %.
10. dare atto che con il versamento alla sig. , quale una tantum, della somma di euro Controparte_1
10.000,00 (diecimila/00) , ritenuta dalla medesima congrua ed esaustiva, non sussistono altre questioni economiche inter partes;
detta somma verrà versata entro 31.12.24 e a far tempo dal mese di dicembre 2024 cesserà l'obbligo del marito a pagare l'assegno di mantenimento/divorzile a favore della sig. CP_1
11. dare atto che i genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso (per quanto occorrer possa ex art.
20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per il figlio minore;
12. Spese compensate”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente il 16.6.2007, ha contratto a Verbania matrimonio civile con Parte_1 CP_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania al n. 24, parte I (doc. 1).
[...]
Il 3.4.2023 il Tribunale di Verbania ha omologato l'accordo tra gli stessi intervenuto quanto alla loro separazione personale (doc. 4).
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche, venuta meno la comunione morale e spirituale della famiglia, non essendosi, i coniugi, più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale di Verbania.
In corso di giudizio, le parti hanno trovato un accordo quanto al contributo al mantenimento dei figli,
Per
, nato il [...], maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, e , nato in Per_2
data 11.3.2011, minorenne;
esso merita di essere recepito, stante la conformità alle previsioni di cui agli artt. 337 ter e ss. c.c..
pagina 3 di 5 Le parti si sono, altresì, accordate a che il ricorrente versi alla resistente, entro il 31.12.2024, la somma di € 10.000,00 quale assegno una tantum, all'esito della cui corresponsione cesserà l'obbligo del marito di pagare l'assegno di mantenimento/divorzile a favore della moglie, ritenuta, la somma indicata, congrua ed esaustiva, non sussistendo altre questioni economiche tra le medesime.
Spese processuali compensate, in conformità all'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Verbania da e Parte_1 CP_1
il 16.6.2007, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Verbania al n. 24, parte I;
[...]
Per
- affida il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, che si faranno carico di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole assunte di comune accordo;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole;
- assegna la casa coniugale sita in RO, via Isonzo, 2, alla moglie, presso cui i figli avranno la residenza e collocazione prevalente;
Per
- dispone che il padre possa tenere con sé il figlio liberamente e, comunque, con garanzia dei seguenti tempi e modalità: un giorno alla settimana, dalle ore 18,00 sino a dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
a week end alternati, dal venerdì sera dalle ore 18,00 sino alla domenica sera alle ore 22.00; la madre comunicherà tempestivamente al padre eventuali
Per indisposizioni di nei giorni di visita paterna;
i giorni di Natale e Santo Stefano saranno alternati tra i genitori di anno in anno, e, parimenti, le giornate del 31 dicembre e 1 gennaio (con un genitore) e del
6 gennaio (con l'altro); così come alternate saranno le giornate di Pasqua (con un genitore) e lunedì dell'Angelo (con l'altro genitore) in ragione di anno in anno;
durante le vacanze estive il padre avrà diritto di trascorrere con i figli almeno 15 gg, anche non consecutivi, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare il periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno;
è fatta salva la possibilità di concordare orari e tempi diversi di visita e/o vacanza nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio minore;
pagina 4 di 5 - pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli, a far tempo dal mese di dicembre 2024, la somma di € 1.200,00 (€ 600,00 per ogni figlio), oltre istat a far tempo dal dicembre 2025;
- dispone che, non appena vengano meno i presupposti per il concorso al mantenimento del figlio
(e quindi ove il predetto venisse assunto, anche a tempo determinato, presso l'azienda ove sta Per_2 effettuando lo stage, ovvero altra, raggiungendo l'indipendenza economica, il padre versi alla madre, a Per titolo di concorso al mantenimento del solo figlio , sempre entro il termine di cui sopra, un assegno di € 850,00 (ottocentocinquanta/00), oltre istat a far tempo dall'anno successivo al primo versamento del maggior importo;
- dispone che l'assegno unico verrà percepito e trattenuto dalla madre;
- dispone che il padre sia tenuto a concorrere alle spese straordinarie dei figli, come da linee guida del
Tribunale di Torino, nella misura dell'80%;
- dispone che il ricorrente versi alla resistente, quale una tantum, la somma di € 10.000,00.
Spese processuali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verbania di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio delle parti e alle ulteriori incombenze di cui al
DPR 396/2000.
Così deciso in Verbania il 5.12.2024
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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