Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 31/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 403/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 403/2025 avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 27.02.2025, congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15.12.1983, residente in [...], Vicolo del Rondinello, n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Margherita Semplici, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazzetta Romana, n. 9,
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._2
10.02.1981, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Biagini, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Via dei Gelli, n. 10
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 27.02.2025 i sig.ri Parte_1
e , premettendo di aver contratto matrimonio in data
[...] Parte_2
01.09.2012 in Pistoia, precisavano che dall'unione era nata la figlia (nata il Per_1
26.10.2013), minorenne.
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia con sentenza non definitiva n.
1038/2018 del 17.11.2016 pronunciava la separazione personale dei coniugi e con sentenza n. 716/2018 del 24.09.2018 disponeva le condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minorenne.
Inoltre, con il decreto del tribunale di Pistoia n. 2295/2022 del 13.07.2022 sono state modificate le condizioni di affidamento e di mantenimento della minore, previste dalla sentenza n. 716/2018 del 24.09.2018.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre. Entrambi i genitori si obbligano, appianando ogni eventuale contrasto, a concordare periodicamente le linee guida della crescita di e della sua educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto Per_1 senza coinvolgere la minore e a tutelare reciprocamente l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro genitore. I genitori si impegnano, nel prioritario interesse della minore, a mantenere un rapporto civile e corretto improntato al dialogo ed alla collaborazione;
2) Le parti si obbligano a scambiarsi reciprocamente ogni notizia utile e necessaria per garantire un'adeguata educazione, nonché un positivo sviluppo della figlia minore, riconoscendo come primario il diritto della medesima ad avere il più ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali;
3) Le parti concordano che le frequentazioni della minore con i genitori si svolgano con le seguenti modalità e negli indicati tempi
- nel periodo scolastico: la mamma il lunedì mattina lascia la bambina a scuola, il pomeriggio la prende il padre e la riporta il mercoledì mattina a scuola;
il mercoledì
2 pomeriggio la prende la madre e la riporta a scuola il venerdì mattina;
il venerdì pomeriggio la riprende il padre e la riporta a scuola il lunedì mattina;
il lunedì la riprende la madre e la rilascia il mercoledì mattina, il padre la riprende il mercoledì pomeriggio e la rilascia a scuola il venerdì mattina;
il venerdì pomeriggio la riprende la mamma e la riporta a scuola il lunedì; il lunedì pomeriggio la riprende il padre e la rilascia il mercoledì mattina, così proseguendo per le successive settimane;
- nel periodo non scolastico e, ad ogni modo, nei giorni in cui la minore non sarà a scuola: i genitori rispetteranno il medesimo calendario ma la bambina verrà accompagnata presso l'altro genitore alle ore 10 dei giorni di scambio;
- la bambina trascorrerà un anno il giorno di Pasqua con il padre e il giorno di
Pasquetta con la madre;
l'anno seguente il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre, così ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie la bambina trascorrerà sette giorni consecutivi con ciascun genitore ad anni alterni inclusivi del giorno di Natale o del 31 dicembre e
Capodanno;
- durante le vacanze estive la bambina trascorrerà due settimane anche non consecutive con il padre e due settimane anche non consecutive con la madre, da determinare previo accordo dei genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
Resta inteso che entrambi i genitori offrono reciprocamente la propria disponibilità
e flessibilità nei tempi di permanenza sopra descritti in caso di necessità di uno dei genitori stessi e/o di volontà /esigenza della figlia minore.
4) Tenuto conto dei tempi di permanenza paritari di presso i genitori, gli Per_1
stessi optano per il mantenimento diretto della minore con decorrenza dal deposito del presente ricorso;
tuttavia, tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi, il IG. si impegna a rinunciare a percepire la propria quota del 50% Pt_1 dell'assegno unico universale corrisposto da INPS per la minore e conseguentemente a consentire che la IG. lo percepisca integralmente, Parte_2
autorizzandola a farne richiesta dal momento del deposito del presente ricorso;
preso atto che tra la richiesta della IG.ra ad INPS e l'effettivo accredito Parte_2 alla medesima dell'intero assegno unico universale potrebbero trascorrere alcuni mesi, è inteso che il IG. verserà mensilmente alla stessa l'importo pari al Pt_1
50% dell'assegno unico universale fino a quando continuerà a percepirlo.
3 5) Tutte le spese straordinarie così come previste dal Protocollo 01/10/2018 in vigore presso il Tribunale di Pistoia saranno ripartite fra i coniugi nella misura del
50% ciascuno con le modalità indicate nello stesso, di seguito trascritte:
1) Spese straordinarie extra assegno che non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es. spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie per università pubbliche;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e pc per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
2) Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari ed ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica (comprensiva dell'attrezzatura
4 e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei ( comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, minicar, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.), spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In ordine al rimborso delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore dovranno comunque essere sempre concordate, a prescindere da eventuali spese ad esse collegate.
Le parti danno atto che sta prendendo lezioni di equitazione, cui il padre ha Per_1
acconsentito unicamente a condizione che la relativa spesa sia sostenuta dalla madre, la quale si impegna a non chiedergli alcun rimborso e a sostenere in proprio la relativa spesa fintanto che la figlia vorrà continuare l'attività.
6) Le parti prestano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, prevedendo, invece, il preventivo accordo fra i coniugi nel caso in cui uno di loro decida di condurre all'estero la figlia minore;
7) Le spese del presente procedimento si intendono compensate, dando atto che la
IG.ra è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Parte_2
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 17.3.2025 e acquisito il parere del PM in data
04.03.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L.
898/70.
5 La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01.09.2012 in Pistoia dai coniugi nato a [...], il Parte_1
15.12.1983, e , nata a [...], il [...], alle Parte_2
condizioni da essi concordate;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 100 P. II, Serie A, Anno 2012).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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