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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 13/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N° 611/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 611/2022 R.G.A.C.
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con avv. stabilito Giulio CARNEVALE;
ATTRICE OPPONENTE
E
in proprio equale dichiarato titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 con avv. Giovanna MOFFA;
CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 13.03.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Cinzia CALABRESE in
[...] sostituzione dell'avv. stabilito Giulio CARNEVALE e per il convenuto opposto l'avv. DI BONA Chiara in sostituzione dell'avv. Giovanna Controparte_1
MOFFA. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 13.03.2025 – proc. n° 611/2022
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. unica civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 13.03.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 611/2022 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
con avv. stabilito Giulio CARNEVALE;
ATTRICE OPPONENTE
E
in proprio equale dichiarato titolare dell'omonima ditta, Controparte_1
con avv. Giovanna MOFFA;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 140/2022 del 10.03.2022.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata –
previamente richiamato e confermato in questa sede, ove necessario, il già
disposto rigetto, ex art. 20 c.p.c. ed in forza di inimpugnata ordinanza resa all'udienza del 10.05.2023, dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente sin dal proprio atto introduttivo (ivi pagg. 2 e 3) –
nell'ordine vi è che:
A) è rimasto documentalmente smentito (cfr., in particolare, all.ti nn°° 5, 6, 7,
8 e 9 alla Comparsa di costituzione e risposta ed all. n° 10 alla 3^ Memoria
ex art. 183, 6° co., c.p.c. di parte opposta) l'assunto dell'opponente
3 secondo cui “il rapporto commerciale intercorso (…) si è concluso già nel
2018 ben prima delle date di asserito scarico della merce” (cfr. atto introduttivo, ivi pag. 2);
B) la natura/formazione c.d. “elettronica” delle fatture azionate e la circostanza di fatto per cui esse fatture fossero conseguentemente giunte a conoscenza dell'opponente sin dalla data della loro emissione – anche con riferimento,
dunque, alle indicazioni in esse contenute circa i D.D.T. alle stesse sottesi e le correlate date di consegna dell'altrettanto ivi individuata tipologia di merce (cfr. ancora all.ti nn°° 5-8 alla Comparsa di costituzione e risposta) –
dedotta dall'opposto sin dalla Comparsa di costituzione e risposta (ivi pagg.
6 e 7), non è stata proficuamente contestata da essa opponente (non alla prima difesa in ipotesi utile a tanto e rappresentata dalle Note di trattazione scritta per l'udienza del 11.01.2023 né in prosieguo di giudizio) che così
soffre, sul punto, delle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115,
1° co., ultima parte, c.p.c.;
C) neanche la circostanza di fatto, sostenuta dall'opposto sin dalla nuovamente richiamata Comparsa di costituzione e risposta (ivi inizio pag. 4), per cui gli assegni tratti dell'opponente il 15.04.2021 ed il 15.05.2021 e di cui all'all.
n° 9 di detta Comparsa di costituzione e risposta risultarono impagati poiché
rivelatisi privi di provvista al momento della loro presentazione all'incasso,
risulta essere stata proficuamente contestata dall'opponente [non alla prima difesa in ipotesi utile a tanto e rappresentata dalle Note di trattazione scritta per l'udienza del 11.01.2023 né in prosieguo di giudizio (rivelandosi il loro avvenuto soddisfacimento “in seconda battuta cioè dopo tre o quattro
giorni dalla presentazione all'incasso” come solo labialmente affermato,
così rimanendo allo stato di flatus vocis, dal legale rapp.te p.t. di essa
4 opponente all'udienza del 25.10.2023 in sede di espletamento dell'interrogatorio formale a questi deferito)];
D) l'opposto ha offerto ulteriore documentale contezza, con formato c.d. “eml”
di cui all'all. n° 10 alla propria 3^ Memoria ex art. 183 cit., del messaggio via e-mail (seppur ordinaria e non attraverso p.e.c.), di cui già al richiamato all. n° 5 all'altrettanto nuovamente richiamata Comparsa di costituzione e risposta, con il quale l'opponente concretizzava, di fatto, un'ammissione dell'avvenuta/o consegna/ricevimento di merce oltre che un relativo riconoscimento di debito con connessa promessa di pagamento
[documentale contezza tempestiva poiché da ben potersi ritenere come a prova contraria rispetto alle avverse argomentazioni (cfr. ancora Note di trattazione scritta per l'udienza del 11.01.2023, ivi pag. 3) circa l'asserito difetto di valenza probatoria del ridetto all. n° 5 alla Comparsa di costituzione e risposta];
E) ancor più in ragione di tutto quanto precede non può l'opponente disconoscere, fruttuosamente, gli all.ti nn°° 5-8 (rectius: i relativi documenti) sopra richiamati al punto sub lett. B) unicamente adducendo, in ordine ai D.D.T. quivi del pari richiamati, che in essi si rinvenivano “dei
“segni” tutti diversi e non riferibili in alcun modo alla società opponente”
e che gli stessi fossero “sprovvisti del timbro della ” Parte_1
(cfr. sin dalle ripetute Note di trattazione scritta per l'udienza del
11.01.2023, ivi fondo pag. 2), posto che, come noto, la parte che opera il disconoscimento non può limitarsi ad una sorta di sostanziale affermazione secondo cui “non agnosco quia non agnosco” ma è al contrario onerata,
affinché esso disconoscimento risulti meritevole di eventuale favorevole seguito (id est anche per i successivi adempimenti da parte del G.I. ex artt.
5 217 e 218 c.p.c. su supposta istanza di verificazione della controparte ex art. 216 c.p.c.), di allegare circostanze/accadimenti ed offrire elementi, anche in via istruttoria ed a relativo suffragio, in termini positivi, doverosamente tali da consentire ad essa controparte l'esercizio del proprio diritto di difesa
(ovvero di prendere compiuta posizione al riguardo) e di contrastare giovevolmente l'avverso disconoscimento chiedendo, ex art. 216 cit., la verificazione di quanto così disconosciuto ed a sua volta proponendo,
sempre ex art. 216 ri-cit., “i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o
indicando le scritture che possono servire di comparazione” (il tutto purché, però, giova precisare, su sotteso efficace/valido disconoscimento).
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (le pur espletate prove testimoniali hanno lasciato immutato il testé richiamato contesto ovvero il quadro già formatosi) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate (soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto,
come tali, tardive) ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, il D.I.
6 opposto con declaratoria di esecutività dello stesso ex art. 653 c.p.c..
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'opponente ed in favore dell'opposto, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU.
17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
ri-cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., contro Parte_1 CP_1
,in proprio e quale dichiarato titolare dell'omonima ditta,disattesa ogni
[...]
diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 140/2022
del 10.03.2022, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, l'attrice opponente
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, Parte_1
in favore del convenuto opposto in proprio e quale Controparte_1
7 dichiarato titolare dell'omonima ditta, delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese,
Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro
840,80 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 13.03.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
8