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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 81/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 226/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZ IRREG n. T2030172352544 ADDIZIONALI
- COMUNICAZ IRREG n. T2030172352544 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- COMUNICAZ IRREG n. T2030172352544 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla odierna pubblica udienza, dopo la discussione, la Corte di giustizia ha tratto in decisione l'appello n.
81/2025, depositato il 21/01/2025, proposto dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Chieti - avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 226/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CHIETI sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024, di annullamento delle comunicazioni di irregolarità n.
T2030172352544 per Irpef-addizonale regionale e comunale 2020. Controparte Resistente_1 - CF_Resistente_1 - il quale non è costituito in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e va rigettato, previa conferma integrale della sentenza di prime cure.
Con atto del 02.02.2024, Resistente_1 ha impugnato la Comunicazione di irregolarità identificativo controllo n° T203172352544 (Codice atto n° 023947822181), emessa dall'Agenzia delle Entrate di Chieti e relativa alle addizionali dovute per l'anno 2020, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate di Chieti, eccependo l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto avverso un atto non impugnabile dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria.
La Corte di Giustizia "a quo" ha accolto il ricorso sul presupposto della impugnabilità dell'atto oggetto di gravame medesimo e nel merito evidenziando la illegittimità delle comunicazioni di irregolarità.
Con unico motivo di appello, l'Ufficio afferma la legittimità delle comunicazioni di irregolarità, mentre non ripropone l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che deve quindi intendersi rinunciata. L'appellante afferma di avere trasmesso gli atti all'UT competente per l'esame dell'eventuale autotutela e, in esito alle valutazioni effettuate, è emersa l'incongruenza tra quanto dichiarato dal contribuente nel 730/2021 presentato e quanto certificato dal sostituto d'imposta nella CU, piuttosto che dalla residenza indicata nella CU. In particolare, le addizionali regionale e comunale dichiarate dal contribuente nel 730 ammontano rispettivamente ad euro 1075 e ad € 494, mentre quelle certificate dal sostituto nella CU sono pari ad euro
239 e ad € 110. Con riferimento alla errata residenza indicata nella CU, l'appellante afferma che l'errore è stato corretto dallo stesso contribuente il quale, in fase di compilazione del 730, ha indicato la residenza esatta. Di conseguenza, il sistema ha potuto calcolare gli importi delle addizionali regionale e comunale sulla base della residenza di Ortona, piuttosto che Taranto. In conclusione, secondo l'appellante nel caso in esame il recupero oggetto di contestazione non deriverebbe dall'errata residenza riportata nella CU, quanto piuttosto dalla difformità tra il dato dichiarato dal contribuente nel 730/2021 e quello certificato dal sostituto a titolo di addizionali.
Osserva questa Corte di Giustizia quanto segue.
Premessa l'impugnabilità nel caso di specie dell'atto reclamato (cfr. sentenza CASS. n. 18974/2021), emesso su controllo cd. automatizzato, nel merito occorre precisare che di fatto l'Ufficio appellante omette nella sostanza ogni contestazione del ricorso, così implicitamente riconoscendo la veridicità delle ragioni poste a suo fondamento. D'altra parte, è pacifico che il ricorrente abbia correttamente dichiarato le addizionali regionali e comunali, esattamente calcolandole e versandole. Di conseguenza, l'irrogazione delle sanzioni applicate si appalesa illegittima, non potendosi oggettivamente imputare al ricorrente nessun comportamento contra legem, né a titolo di dolo né a titolo di colpa. Piuttosto, nella fattispecie appare palese che è proprio il sostituto d'imposta, seppur notiziato in tal senso dal ricorrente, a non aver provveduto alla modifica della residenza dello stesso, così errando nell'indicazione nella certificazione unica. Va infine sottolineato che, con la richiesta di versamento delle imposte a titolo di addizionale regionale e comunale, verificate ed accertate nella comunicazione di irregolarità, verrebbe allo stesso applicata una doppia tassazione, avendo questi già provveduto al versamento di quanto effettivamente dovuto in sede di dichiarazione.
L'appello dell'Ufficio va pertanto respinto. Nulla sulle spese, poichè la parte contribuente non si è costituita in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso a Pescara, lì 12.1.2026 Presidente
Dott.ssa Mirvana Di Serio
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 81/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 226/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024
Atti impositivi:
- COMUNICAZ IRREG n. T2030172352544 ADDIZIONALI
- COMUNICAZ IRREG n. T2030172352544 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- COMUNICAZ IRREG n. T2030172352544 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla odierna pubblica udienza, dopo la discussione, la Corte di giustizia ha tratto in decisione l'appello n.
81/2025, depositato il 21/01/2025, proposto dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Chieti - avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 226/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
CHIETI sez. 2 e pubblicata il 24/06/2024, di annullamento delle comunicazioni di irregolarità n.
T2030172352544 per Irpef-addizonale regionale e comunale 2020. Controparte Resistente_1 - CF_Resistente_1 - il quale non è costituito in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è infondato e va rigettato, previa conferma integrale della sentenza di prime cure.
Con atto del 02.02.2024, Resistente_1 ha impugnato la Comunicazione di irregolarità identificativo controllo n° T203172352544 (Codice atto n° 023947822181), emessa dall'Agenzia delle Entrate di Chieti e relativa alle addizionali dovute per l'anno 2020, chiedendone l'annullamento.
Si è costituita nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate di Chieti, eccependo l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto avverso un atto non impugnabile dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria.
La Corte di Giustizia "a quo" ha accolto il ricorso sul presupposto della impugnabilità dell'atto oggetto di gravame medesimo e nel merito evidenziando la illegittimità delle comunicazioni di irregolarità.
Con unico motivo di appello, l'Ufficio afferma la legittimità delle comunicazioni di irregolarità, mentre non ripropone l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che deve quindi intendersi rinunciata. L'appellante afferma di avere trasmesso gli atti all'UT competente per l'esame dell'eventuale autotutela e, in esito alle valutazioni effettuate, è emersa l'incongruenza tra quanto dichiarato dal contribuente nel 730/2021 presentato e quanto certificato dal sostituto d'imposta nella CU, piuttosto che dalla residenza indicata nella CU. In particolare, le addizionali regionale e comunale dichiarate dal contribuente nel 730 ammontano rispettivamente ad euro 1075 e ad € 494, mentre quelle certificate dal sostituto nella CU sono pari ad euro
239 e ad € 110. Con riferimento alla errata residenza indicata nella CU, l'appellante afferma che l'errore è stato corretto dallo stesso contribuente il quale, in fase di compilazione del 730, ha indicato la residenza esatta. Di conseguenza, il sistema ha potuto calcolare gli importi delle addizionali regionale e comunale sulla base della residenza di Ortona, piuttosto che Taranto. In conclusione, secondo l'appellante nel caso in esame il recupero oggetto di contestazione non deriverebbe dall'errata residenza riportata nella CU, quanto piuttosto dalla difformità tra il dato dichiarato dal contribuente nel 730/2021 e quello certificato dal sostituto a titolo di addizionali.
Osserva questa Corte di Giustizia quanto segue.
Premessa l'impugnabilità nel caso di specie dell'atto reclamato (cfr. sentenza CASS. n. 18974/2021), emesso su controllo cd. automatizzato, nel merito occorre precisare che di fatto l'Ufficio appellante omette nella sostanza ogni contestazione del ricorso, così implicitamente riconoscendo la veridicità delle ragioni poste a suo fondamento. D'altra parte, è pacifico che il ricorrente abbia correttamente dichiarato le addizionali regionali e comunali, esattamente calcolandole e versandole. Di conseguenza, l'irrogazione delle sanzioni applicate si appalesa illegittima, non potendosi oggettivamente imputare al ricorrente nessun comportamento contra legem, né a titolo di dolo né a titolo di colpa. Piuttosto, nella fattispecie appare palese che è proprio il sostituto d'imposta, seppur notiziato in tal senso dal ricorrente, a non aver provveduto alla modifica della residenza dello stesso, così errando nell'indicazione nella certificazione unica. Va infine sottolineato che, con la richiesta di versamento delle imposte a titolo di addizionale regionale e comunale, verificate ed accertate nella comunicazione di irregolarità, verrebbe allo stesso applicata una doppia tassazione, avendo questi già provveduto al versamento di quanto effettivamente dovuto in sede di dichiarazione.
L'appello dell'Ufficio va pertanto respinto. Nulla sulle spese, poichè la parte contribuente non si è costituita in appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara - respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Così deciso a Pescara, lì 12.1.2026 Presidente
Dott.ssa Mirvana Di Serio
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo