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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/09/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14402/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO Controparte_1 C.F._1 iliato i NI N. 3A a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. ; Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
te co
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 11.9.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 16.10.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 18.9.24 dal Questore della Provincia di , notificatogli il 26.9.2024. CP_3
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 31.5.24 dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…dalla documentazione allegata alla nota della Questura di il richiedente risulta giunto in Italia nel 2015 con un visto per motivi di studio, CP_3 per poi otte ermesso di soggiorno per motivi di studio rinnovato fino al 2019; nel 2020 la sua richiesta di rinnovo del suddetto permesso viene archiviata;
attualmente risulta ospite di un connazionale, non ha legami famigliari o sociali che ne attestino l'integrazione sul territorio Italiano e dal 2027 ha svolto attività lavorativa presso diverse aziende con redditi variabili e periodi di lavoro intervallati da periodi caratterizzati da percezione della NASPI;
.... la mancata produzione di elementi, stanti i nove anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile con il rimpatrio. La documentazione lavorativa e reddituale prodotta non è idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio...”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa sia pur a tempo determinato.
In data 18.10.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito. Controparte_4 pagina 1 di 5 Con ordinanza del 28.1.2025 il Giudice ha confermato il provvedimento di sospensiva e ha delegato la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo (v. decreto in atti del 29.1.25), per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 22 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: sto lavorando dall'1 aprile 2025 presso l'aeroporto di Bologna con la ditta DNATA, ho il contratto a tempo determinato che mi scadrà il 30.9.2025. Lavoro nel turno orario 15:00-21:00 dal lunedì al sabato, guadagno al mese 1200,00-1300,00 euro circa;
sono addetto alla pulizia dell'equipaggiamento delle macchine utilizzate per il catering in aereo. In precedenza ho svolto altri lavori perché sono da molto tempo in Italia. ADR: io sono arrivato in Italia nel 2015 con un visto per studio, poi ho ottenuto il permesso sempre per motivi di studio rinnovato fino al 2019, poi, nel 2020 ho chiesto la conversione in permesso di lavoro ma la Questura di Modena mi ha respinto la richiesta perché allora erano previse le quote per una richiesta simile;
quote che mi riferirono in Questura essere state superate al tempo della mia istanza. Non sono riuscito a laurearmi in Scienze Tecnologie e Comunicazioni, studiavo all'Università di ma senza permesso non ho potuto svolgere le 300 ore di tirocinio e CP_3 proseguire per la tesi;
ri e l'Università mi aveva anche inviato il modulo per il pagamento delle tasse dell'anno successivo e io non ho potuto fare più nulla fino a quando, poi, ho presentato a dicembre del 2022 la domanda di protezione speciale. Qui in Italia io ero venuto a studiare grazie ad una borsa di studio del mio paese. ADR: vivo a San Pietro in Casale, in un appartamento in affitto. Un mio conoscente di origini pakistane è il titolare del contratto di affitto, io pago al mese 300,00 euro e siamo solo noi due in casa. A lavoro vado prendendo due mezzi treno e autobus. ADR: sto bene in salute, ho passato la visita medica a lavoro ed è andato tutto bene. ADR: non ho alcun familiare qui in Italia. ADR: in Tunisia vivono mia madre, mio fratello e mia sorella. Mio padre è morto a gennaio di quest'anno, era malato. Sono in contatto con loro, invio anche denaro grazie ad un applicazione che ho sul cellulare. Quando mi chiedono i soldi io glieli mando, non capita tutti i mesi. ADR: sono single. ADR: per adesso sto solo lavorando, so che la ditta che mi ha assunto mi farà seguire dei corsi di formazione che però al momento non sono ancora stati avviati. ADR: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere, grazie”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione, sostituendola con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine e verificato il deposito di note scritte, la causa è stata quindi riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 10.3.2023; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di pagina 2 di 5 opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha dimostrando l'inserimento lavorativo e portato all'attenzione del Collegio il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. L'istante, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è pervenuto da parte resistente rimasta contumace), è giunto in Italia nel 2015 con un visto per motivi di studio, ha poi ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di studio (era iscritto presso l'Università degli studi di , dove ha CP_3 frequentato fino al terzo anno la facoltà di scienze e tecnologie della comunicazione ato fino al 2019; nel 2020 ha chiesto il rinnovo del titolo, domanda che tuttavia non è andata a buon fine. Nel 2023 ha quindi formulato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, negata con il provvedimento impugnato. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2017 e ha proseguito a lavorare con continuità, sia pure con contratti a termine e dopo diversi periodi di disoccupazione, attualmente è assunto dalla società Dnata con sede a Cardano al Campo (VA), con contratto a termine che reca la scadenza del 30.9.2025 come addetto al lavaggio e alle pulizie presso l'aeroporto di Bologna. I redditi percepiti negli ultimi anni (euro 4.400 circa nel 2021, euro 4300 circa nel 2022, euro 13.200
pagina 3 di 5 circa nel 2023, euro 20.400 circa nel 2024 ed euro 7600 circa fino al mese di giugno 2025) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che attualmente percepisce un reddito mensile di circa euro 1.000. L'autosufficienza economica raggiunta gli ha infatti consentito di reperire autonoma abitazione (v. dichiarazione di ospitalità in atti del 9.5.2025). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (10 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti. L'inserimento nel contesto nazionale è confermato anche da una buona conoscenza della lingua italiana, nonostante la mancanza di idonee attestazioni, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
pagina 4 di 5 Nulla sulle spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14402/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO Controparte_1 C.F._1 iliato i NI N. 3A a BOLOGNA presso il difensore;
ricorrente contro
(C.F. ) - (C.F. ; Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2
te co
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 11.9.2025.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 16.10.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 18.9.24 dal Questore della Provincia di , notificatogli il 26.9.2024. CP_3
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 31.5.24 dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…dalla documentazione allegata alla nota della Questura di il richiedente risulta giunto in Italia nel 2015 con un visto per motivi di studio, CP_3 per poi otte ermesso di soggiorno per motivi di studio rinnovato fino al 2019; nel 2020 la sua richiesta di rinnovo del suddetto permesso viene archiviata;
attualmente risulta ospite di un connazionale, non ha legami famigliari o sociali che ne attestino l'integrazione sul territorio Italiano e dal 2027 ha svolto attività lavorativa presso diverse aziende con redditi variabili e periodi di lavoro intervallati da periodi caratterizzati da percezione della NASPI;
.... la mancata produzione di elementi, stanti i nove anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile con il rimpatrio. La documentazione lavorativa e reddituale prodotta non è idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio...”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa sia pur a tempo determinato.
In data 18.10.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito. Controparte_4 pagina 1 di 5 Con ordinanza del 28.1.2025 il Giudice ha confermato il provvedimento di sospensiva e ha delegato la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo (v. decreto in atti del 29.1.25), per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e l'audizione del ricorrente che, all'udienza del 22 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: sto lavorando dall'1 aprile 2025 presso l'aeroporto di Bologna con la ditta DNATA, ho il contratto a tempo determinato che mi scadrà il 30.9.2025. Lavoro nel turno orario 15:00-21:00 dal lunedì al sabato, guadagno al mese 1200,00-1300,00 euro circa;
sono addetto alla pulizia dell'equipaggiamento delle macchine utilizzate per il catering in aereo. In precedenza ho svolto altri lavori perché sono da molto tempo in Italia. ADR: io sono arrivato in Italia nel 2015 con un visto per studio, poi ho ottenuto il permesso sempre per motivi di studio rinnovato fino al 2019, poi, nel 2020 ho chiesto la conversione in permesso di lavoro ma la Questura di Modena mi ha respinto la richiesta perché allora erano previse le quote per una richiesta simile;
quote che mi riferirono in Questura essere state superate al tempo della mia istanza. Non sono riuscito a laurearmi in Scienze Tecnologie e Comunicazioni, studiavo all'Università di ma senza permesso non ho potuto svolgere le 300 ore di tirocinio e CP_3 proseguire per la tesi;
ri e l'Università mi aveva anche inviato il modulo per il pagamento delle tasse dell'anno successivo e io non ho potuto fare più nulla fino a quando, poi, ho presentato a dicembre del 2022 la domanda di protezione speciale. Qui in Italia io ero venuto a studiare grazie ad una borsa di studio del mio paese. ADR: vivo a San Pietro in Casale, in un appartamento in affitto. Un mio conoscente di origini pakistane è il titolare del contratto di affitto, io pago al mese 300,00 euro e siamo solo noi due in casa. A lavoro vado prendendo due mezzi treno e autobus. ADR: sto bene in salute, ho passato la visita medica a lavoro ed è andato tutto bene. ADR: non ho alcun familiare qui in Italia. ADR: in Tunisia vivono mia madre, mio fratello e mia sorella. Mio padre è morto a gennaio di quest'anno, era malato. Sono in contatto con loro, invio anche denaro grazie ad un applicazione che ho sul cellulare. Quando mi chiedono i soldi io glieli mando, non capita tutti i mesi. ADR: sono single. ADR: per adesso sto solo lavorando, so che la ditta che mi ha assunto mi farà seguire dei corsi di formazione che però al momento non sono ancora stati avviati. ADR: ho detto tutto, non ho altro da aggiungere, grazie”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione, sostituendola con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine e verificato il deposito di note scritte, la causa è stata quindi riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto questorile impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 10.3.2023; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di pagina 2 di 5 opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha dimostrando l'inserimento lavorativo e portato all'attenzione del Collegio il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. L'istante, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è pervenuto da parte resistente rimasta contumace), è giunto in Italia nel 2015 con un visto per motivi di studio, ha poi ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di studio (era iscritto presso l'Università degli studi di , dove ha CP_3 frequentato fino al terzo anno la facoltà di scienze e tecnologie della comunicazione ato fino al 2019; nel 2020 ha chiesto il rinnovo del titolo, domanda che tuttavia non è andata a buon fine. Nel 2023 ha quindi formulato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, negata con il provvedimento impugnato. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2017 e ha proseguito a lavorare con continuità, sia pure con contratti a termine e dopo diversi periodi di disoccupazione, attualmente è assunto dalla società Dnata con sede a Cardano al Campo (VA), con contratto a termine che reca la scadenza del 30.9.2025 come addetto al lavaggio e alle pulizie presso l'aeroporto di Bologna. I redditi percepiti negli ultimi anni (euro 4.400 circa nel 2021, euro 4300 circa nel 2022, euro 13.200
pagina 3 di 5 circa nel 2023, euro 20.400 circa nel 2024 ed euro 7600 circa fino al mese di giugno 2025) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che attualmente percepisce un reddito mensile di circa euro 1.000. L'autosufficienza economica raggiunta gli ha infatti consentito di reperire autonoma abitazione (v. dichiarazione di ospitalità in atti del 9.5.2025). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (10 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti. L'inserimento nel contesto nazionale è confermato anche da una buona conoscenza della lingua italiana, nonostante la mancanza di idonee attestazioni, come evincibile dal verbale dell'udienza in Tribunale.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
pagina 4 di 5 Nulla sulle spese atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 25.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Rada V. Scifo dott. Marco Gattuso
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