Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2189 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. BOVIENZO NICOLA presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. LIMA GUGLIELMO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 08/04/2025 le parti si sono riportate all'accordo sottoscritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/03/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA il 09/09/2006 con il resistente, dal quale erano nati due figli: il 12/01/2007 ed il 22/12/2009. A sostegno della domanda Persona_1 Persona_2
deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere
1
Si costituiva il resistente in data 03/06/2022 senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva la conferma della disciplina della separazione e la riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli di € 105,00 o della somma ritenuta di giustizia;
in subordine, la conferma dell'assegno previsto in sede di separazione. Infine, si opponeva al riconoscimento di un assegno di divorzio alla ricorrente.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza presidenziale del
25/10/2024, il Presidente confermava la disciplina della separazione, nominava sé stesso quale giudice istruttore e rimetteva le parti in istruttoria. Nelle more del giudizio, le parti depositavano accordo sottoscritto e all'udienza cartolare dell'08/04/2025 i difensori rassegnavano le conclusioni chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 19/04/2021. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In merito alle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
2 a) La SI.ra continuerà a vivere presso l'abitazione presso la quale attualmente risiede;
Pt_1
Per b) L'affidamento dei figli, e nel loro esclusivo interesse, sarà condiviso, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre.
Le decisioni di maggiore interesse e le questioni di particolare importanza riguardanti i figli saranno prese da entrambi i genitori ex art. 313 c.c., tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni.
c) Quanto al diritto di visita si concorda quanto segue:
Per L'affidamento dei figli, e nel loro esclusivo interesse, sarà condiviso, con Per_2
collocazione prevalente presso la madre, con il diritto-dovere del padre che potrà vedere e tenere con sé i figli, infrasettimanalmente, il giovedì dalle 10 alle 21 ed il venerdì dalle 10 alle 21 di inverno e fino alle 22 d'estate, ed inoltre per due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 08.00 fino alla domenica alle ore 22.00, inoltre lo stesso potrà trascorrere con i figli ulteriori ore nei giorni settimanali compatibilmente con i propri impegni lavorativi e nel rispetto delle esigenze dei figli, previo accordo con la SI. ra . Entrambi i genitori provvederanno alla loro Pt_1
educazione, alla loro formazione ed al loro sviluppo biopsichico.
Per quanto riguarda le festività natalizie, ciascun genitore, potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni, il 24 e il 25 o il 31 e l'1, da concordarsi congiuntamente fra le parti. Sempre ad anni alterni, potranno tenere con sé i figli la domenica di Pasqua o il lunedì in albis. Per le ferie estive, i Per genitori potranno tenere con sé i piccoli e per 15 giorni, rispettando le reciproche Per_2
esigenze e, comunque previo accordo tra le parti.
Quanto a particolari eventi quali (compleanno, onomastico, cresima, ecc.), saranno festeggiati ad anni alterni con i genitori nel giorno della ricorrenza e in data successiva.
Fatti salvi diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli.
d) Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi ed il mantenimento dei minori si stabilisce quanto segue:
- le parti rinunciano al reciproco mantenimento e, in ogni caso, all'assegno divorzile.
- il SI. si impegna a corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al Controparte_1
mantenimento per i figli, la somma mensile di euro 300,00, (trecento/00), euro 150,00
(centocinquanta/00) per ciascun figlio, alla quale si aggiunge la quota mensile degli assegni familiari che verranno percepiti direttamente e per intero dalla SI.ra che, inoltre, come da Pt_1
accordo tra le parti, avrà diritto ad incassare tutti gli assegni familiari arretrati e finora non percepiti. Tutto quanto pattuito dovrà essere rispettato fino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli e dovrà essere rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT. Il versamento dovrà essere eseguito entro il 24 di ogni mese.
3 Con la presente il SI. si impegna formalmente a pagare i seguenti debiti (a lui intestati CP_1
ma rispetto ai quali la SI.ra risulta coobbligata): finanziamento con trattenuta in busta Pt_1 paga Deutsche bank, con rata di € 298,00/mensili; finanziamento con trattenuta in busta paga
Towers, con rata di € 320,00/mensili; finanziamento (fuori busta) Deutshe Bank, con rata pari a €
314,50/mensili. S'impegna altresì ad accollarsi il finanziamento (fuori busta paga) Findomestic, con rata di € 105,00/mensili, sebbene intestato alla SI.ra che, dal suo canto, s'impegna a Pt_1 continuare a pagare le rate di cui all'ulteriore finanziamento (fuori busta) con rata di € Pt_2
155,00/mensili, alla medesima intestato e rispetto al quale l' risulta coobbligato. Il SI. CP_1
, dunque, solleva da ogni responsabilità relativa ai debiti sopra elencati la SI.ra CP_1 Pt_1
che, in caso di chiamata in causa del terzo creditore potrà esercitare nei confronti del SI.
diritto di regresso. CP_1
- Spese straordinarie relative ai figli minori
I coniugi provvederanno, inoltre, alle spese mediche straordinarie, alle spese per le attività sportive, per il doposcuola dei piccoli, saranno suddivise al 50% e dovranno essere previamente concordate tra essi genitori;
in mancanza del previo accordo il coniuge anticipatario perderà il diritto al rimborso;
si precisa che particolari eventi quali (compleanno, onomastico, cresima, ecc.), saranno festeggiati ad anni alterni con i genitori nel giorno della ricorrenza e in data successiva.
Al fine di evitare inutili conflitti tra le parti in ordine alla identificazione delle spese da ritenersi ordinarie e quindi comprese nell'assegno di mantenimento e quelle straordinarie extra assegno, gli stessi terranno conto della distinzione delineata dalle linee guida emanate dal CNF in data
29.11.2017 e recepite dai Tribunale di merito, come di seguito riportate:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didatti che organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitters e già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura di animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
- Spese extra assegno mantenimento obbligatorie, per le quali non è prevista la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezioni di
4 quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
- Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
*. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post-universitarie; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
*. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
*. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
*. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
*. Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
La richiesta di rimborso al genitore anticipatario, in relazione alle spese straordinarie da concordare dovrà essere avanzata all'altro per iscritto ed inviata a mezzo fax, messaggio
WhatsApp, e-mail, pec, raccomandata.
Il genitore, a fronte di tale richiesta, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di effettivo ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
5 Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato, per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
e) Per quanto concerne le detrazioni e/o la deducibilità fiscale si stabilisce quanto segue:
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
La deduzione e/o le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate al 50% dalla SI.ra Pt_1
la quale percepirà interamente l'assegno unico per entrambi i figli.
[...]
f) Le spese di giudizio sono compensate tra esse parti con rinuncia reciproca al vincolo di solidarietà ex art. 68 della Legge Professionale Forense.
Premesso che la primogenita della coppia, , è divenuta maggiorenne nelle more del Persona_1
giudizio, nulla va disposto in merito al regime di affido e alla regolamentazione dei tempi di permanenza.
Ciò posto, l'accordo, non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse del figlio minore, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Atteso l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPUA in data 09/09/2006 da nata il [...] a [...]
CAPUA (CE), e , nato il [...] a [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 54, parte II, serie A, anno 2006, ufficio 1);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 07/04/2025
Il Presidente est.
6 dott. Giovanni D'Onofrio
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