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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4454/2021 tra le parti:
ATTORE
PI cf cf ARte_1 P.IVA_1 ARte_2
, cf C.F._1 ARte_3 C.F._2
- difesa: avv. RODA CORRADO, cf C.F._3
avv. RIGATO FRANCESCA ( ; C.F._4
- domicilio: presso il difensore
CO
, cf Controparte_1 P.IVA_2
- difesa: avv. SOLINAS GIANNI, cf C.F._5 avv. FALCON LIANA ( ); C.F._6
- domicilio: presso il difensore
TERZO INTERVENUTO
Controparte_2
- difesa: avv. PAVAN GIULIANO, cf C.F._7
avv. BARILA' MARIO ); C.F._8
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via preliminare:
ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 ter c.p.c., ingiungere alla NC convenuta la produzione immediata di copia di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.;
Nel merito:
sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede
l'accoglimento delle seguenti domande: per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti in narrativa;
accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813
c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge, e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della NC convenuta o, al più tardi, al momento della sua lavorazione in virtù di quanto sopra:
in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con l'allora Cassa di
Risparmio del Veneto S.p.A., ovvero nn. 8783-9179, 8783-9181, 8783-10707 e 8783-10855, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che gli addebiti illegittimi operati dalla in danno _2
Pa della e quindi il ristorno complessivamente dovuto in favore di parte attrice è ARte_1 pari all'importo di € 1.308.232,57 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 1000/2613 (già n. 00005081-51), intestato alla PI. sul quale ARte_1 venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, nonché condannare la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'indebito _2 illegittimamente introitato. In via di mero subordine, ferme le contestazioni svolte alla
CTU e la richiesta di modifica dell'elaborato peritale, si chiede l'accoglimento dell'ipotesi sub Gruppo 2 E).
in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con Controparte_2 ovvero nn. 699-29950 e 699-29951, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, rideterminandone il saldo creditore, previo accertamento e declaratoria che gli addebiti illegittimi operati dalla in danno dell'attrice ammontano complessivamente ad € _2
148.165,95 o, in subordine, a quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. Pa 1803 (già n. 035570611272), intestato alla sul quale venivano regolati i ARte_1 predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, accertando altresì che, in ogni caso, AR la società non è debitrice di alcuna somma nei confronti di ARte_1 Controparte_1 anche sulla scorta di una eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito.
. In via di mero subordine, ferme le contestazioni svolte alla CTU e la richiesta di modifica dell'elaborato peritale, si chiede l'accoglimento dell'ipotesi sub Gruppo 2 E).
per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei conti relativi ai rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società PI. non è debitrice di alcuna ARte_1 somma nei confronti di;
Controparte_1
sul rapporto di garanzia dedotto in giudizio relativo ai rapporti di prestito d'uso
d'oro in contestazione, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande:
per tutte le ragioni indicate in atto, accertare e dichiarare l'insussistenza, la nullità, la risoluzione e/o l'inefficacia del contratto di pegno e, per l'effetto, l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione, nonché disporre lo svincolo dei titoli e la conseguente restituzione degli stessi ai Sig.ri ed , con condanna di ARte_2 ARte_3 Controparte_1 al risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali, in favore
[...] degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito;
per tutti i motivi dedotti in atto, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e
1375 c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché l'illegittima pratica di abuso di dipendenza economica e abuso di diritto, commessa da in danno degli odierni attori;
per Controparte_1
l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno, comprensivo di interessi _2 compensativi e legali, in favore degli odierni attori, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ill.mo Tribunale adito, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto, anche per l'impossibilità o maggior difficoltà di accesso al credito;
In via istruttoria: ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede di voler ordinare alla NC convenuta la produzione di tutta la documentazione non consegnata a seguito dell'intimazione ex art. 119 T.U.B. ed ivi analiticamente indicata. Con riserva in via alternativa di ordinanza ingiunzionale ex art. 186 ter c.p.c.; si chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le nullità di cui ai rapporti dedotti in giudizio, nonché a sviluppare ex novo i conteggi dei rapporti di dare/avere tra le parti, a titolo di capitale, interessi e competenze, dalla costituzione dei rapporti oggetto di giudizio in poi, rideterminando il saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli art. 1813 e 1814
e segg. cod. civ., depurando il conteggio dall'incidenza di ogni irregolarità, secondo quanto esposto in narrativa.
Si chiede altresì che la richiesta CTU contabile determini il TEG effettivamente praticato dalla NC rispetto a quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'oro, considerando l'oscillazione di valore (fixing) dell'oro e della valuta quale costo dei finanziamenti stessi. In ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex art. 117
T.U.B.
Con espressa riserva di articolare i capitoli di prova per testi e documenti.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa.
Convenuto: In via preliminare:
i dichiarare la nullità della citazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 164 e 167
c.p.c. e/o comunque la nullità della domande afferenti i rapporti di conto corrente e la fidejussione i dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per ogni Controparte_1 doglianza avente ad oggetto pretese risarcitorie riconducibili a comportamenti riconducibili a
, ora il LCA;
Controparte_3
Nel merito: in via principale
i rigettarsi integralmente perché in parte inammissibili e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto e/o comunque anche per carenza di prova tutte le domande (nessuna esclusa) svolte in relazione a tutti i rapporti sulla scorta di quanto dedotto in premessa;
in via subordinata:
i nella denegata e non creduta ipotesi di nullità di uno o più dei contratti di prestito d'oro per cui è causa ancora in essere (ex ), accertata la proprietà dei _2 lingotti in capo alla NC, condannare la Società Attrice a consegnare ad
[...]
a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, i lingotti d'oro di CP_1 identica qualità e peso di quelli dei contratti dichiarati invalidi ovvero il loro controvalore in denaro al momento dell'effettivo saldo;
ii ridurre le domande relativa ai rapporti ex , per intervenuta prescrizione CP_4 decennale del diritto alla restituzione delle somme pretese e confluite nel conto ordinario n.
1000/2613 (già n. 00005081-51) anche riferibili ai conti accessori e ad altri rapporti in essi confluiti, fra cui gli addebiti per interessi, spese ed acquisti dei prestiti d'uso d'oro contestati e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse fino al 15.07.2011;
In via istruttoria: ci si riporta integralmente alle osservazioni del consulente di parte dott. allegate alla CTU e qui Persona_1 da intendersi integralmente richiamate anche con riferimento alla richiesta di integrazione della CTU;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
Intervenuto: ogni avversaria istanza, eccezione, domanda (anche ai sensi dell'articolo 186 ter c.p.c.) e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso, anche con riguardo alla legittimazione passiva e/o titolarità passiva del rapporto di Controparte_2 in LCA come meglio espresso in atto in via preliminare: dichiararsi improcedibili e/o inammissibili e/o improseguibili le domande di parte attrice per tutti i motivi e come meglio esplicato in atti, respingendosi le avversarie richieste;
nel merito: rigettarsi le domande proposte da parte attrice poiché inammissibili, infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in atti;
in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi del presente procedimento. Con Il procuratore della di infine, si oppone alle richieste di integrazione di CTU formulate da _2 parte attrice, pure richiamando le osservazioni del proprio CTP alla bozza di perizia.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, PI. e ARte_1 ARte_2 [...]
hanno citato in giudizio chiedendo accertarsi che ai rapporti ARte_3 Controparte_1 ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applicherebbe la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss e, quindi, hanno domandato la restituzione di € 1.308.232,57 o, in subordine, la diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con l'allora Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., ovvero nn. 8783-9179, 8783-
9181, 8783-10707 e 8783-10855 e il ricalcolo di indebiti – con compensazione delle reciproche poste di dare e avere – per € 148.165,95 o, in subordine, quella diversa e/o maggiore somma che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria, in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con ovvero nn. 699-29950 e 699-29951, Controparte_2 ricalcolando in entrambi i casi i saldi dei c/c 1000/2613 (già n. 00005081-51) e n. 1803 (già n.
035570611272).
Gli attori hanno, altresì, chiesto di accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni in contestazione sottoscritte dai Sig.ri ed e, per l'effetto, la ARte_2 ARte_3 nullità, l'insussistenza, la risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori in capo ai
Sig.ri ed nei confronti della NC convenuta, in ARte_2 ARte_3 considerazione anche della dedotta violazione della normativa antitrust.
Inoltre, gli attori hanno domandato accertarsi l'insussistenza, la nullità, la risoluzione e/o l'inefficacia del contratto di pegno e, per l'effetto, l'illegittimità di ogni sua eventuale escussione, nonché disporre lo svincolo dei titoli e la conseguente restituzione degli stessi ai Sig.ri ed , con condanna di al ARte_2 ARte_3 Controparte_1 risarcimento del danno, comprensivo di interessi compensativi e legali.
Infine, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375
c.c. e dell'art. 2 Cost., nonché l'illegittima pratica di abuso di dipendenza economica e abuso di diritto, commessa da in danno degli odierni attori e per l'effetto Controparte_1 condannare la convenuta al risarcimento del danno. _2
L'attrice ha, in particolare, affermato di aver avuto i seguenti rapporti contrattuali con l'allora Contr Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (d'ora in poi ):
- prestito d'uso d'oro n. 8783-9179 (già n. 8783-1643 e n. 934-28584), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 4.975,00 grammi, acceso il 30.05.2003 ed estinto il 13.09.2018;
- prestito d'uso d'oro n. 8783-9181 (già nn. 8783-1644, 8783-1664, 8013-3187, 8783-
3187 e 8013-15908), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 8.955,00 grammi, acceso il 18.04.2008 ed estinto il 17.04.2013;
- prestito d'uso d'oro n. 8783-10707 (già n. 8783-1640 e n. 141-1817094), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 15.998,40 grammi, acceso il 07.05.1998 ed estinto il 18.07.2018;
- prestito d'uso d'oro n. 8783-10855 (già n. 8783-1641 e n. 141-1817095), avente ad oggetto lingotti d'oro per un totale di 14.925,00 grammi, acceso il 14.12.1998 ed estinto il 16.10.2012;
- conto corrente n. 1000/2613 (già n. 00005081-51), sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro;
Gli attori hanno, inoltre, dichiarato di aver avuto i seguenti rapporti contrattuali con l'allora AR (d'ora in poi : Controparte_2
- prestito d'uso d'oro n. 699-29950 (già n. 3833), avente ad oggetto 5 lingotti da 999,90 gr. per un totale di 4.999,50 grammi d'oro, acceso il 13.03.2017 e tuttora in corso;
- prestito d'uso d'oro n. 699-29951 (già n. 975), avente ad oggetto 5 lingotti da 999,90 gr. per un totale di 4.999,50 grammi d'oro, acceso il 17.01.2017 e tuttora in corso;
- conto corrente n. 1803 (già n. 035570611272), sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro.
Gli attori hanno specificato che alcuni rapporti sarebbero proseguiti con Controparte_1
in virtù, rispettivamente, dell'atto di fusione per incorporazione del 10.07.2018 a
[...] rogito del Notaio di Torino, Rep. 7.494 - Racc. 3.614, da una parte, e Persona_2 del decreto Legge 25 giugno 2017, nr. 99 e del contratto di cessione di azienda del 26 giugno
2017 a rogito del Notaio di Milano, Rep. 13928 - Racc. 7352, dall'altra. Persona_3
Ciò premesso, gli attori hanno lamentato che i contratti di prestito d'uso d'oro (inquadrabili alla stregua di mutui) sconterebbero elementi di indeterminatezza e indeterminabilità del contratto quanto:
- al valore dell'oro sul mercato nel momento in cui l'obbligazione di pagamento a carico del cliente diventa negozialmente esigibile, tenuto conto che le Banche calcolerebbero erroneamente gli interessi (corrispettivi e di mora) e le commissioni di varia natura, non sul valore dell'oro al momento in cui è stato concesso in prestito, bensì sulla base del valore (rectius del prezzo) che nel corso del tempo tale metallo prezioso assume;
- alla rilevazione del suo prezzo al fixing di Londra in quanto tale indice sarebbe altamente volatile,
- al tasso di cambio USD/ITL e USD/EUR.
Gli attori hanno, quindi, dedotto che:
- per tutta la durata del rapporto così determinato, aveva applicato un tasso di CP_1 interesse calcolato sulla base del valore crescente del quantitativo d'oro consegnato all'odierna attrice, con riferimento al numero dei giorni di effettivo utilizzo dello stesso e sulla base di un anno di 360 giorni;
- il valore dell'oro concesso in prestito era stato individuato, non sulla base del suo valore al momento della consegna, ma a seconda dei casi, avendo riguardo al fixing di
Londra ante meridiano, post meridiano, ovvero, alla media dei due valori e, comunque, sulla base del fixing pro-tempore vigente in costanza di rapporto;
- così determinata la somma dovuta a titolo di tasso corrispettivo, la essendo il _2 pagamento regolato in Dollari USA, aveva proceduto all'addebito sul conto corrente n. 1375583 del controvalore in Euro, effettuato al cambio Dollaro USA/Euro come rilevato dalla NC Centrale Europea (B.C.E.);
- ad ogni singola scadenza, l'odierna attrice, quando non aveva proceduto alla restituzione alla di un pari quantitativo di oro avente le stesse caratteristiche di _2 pezzatura e titolo di quello ricevuto, aveva corrisposto alla stessa il controvalore in denaro dell'oro secondo quanto indicato in sede contrattuale. Ciò premesso, in punto di diritto, gli attori hanno dedotto la nullità dei vari rapporti contrattuali per violazione delle prescrizioni inerenti l'obbligo della forma scritta ai sensi dell'art. 117, comma 1, T.U.B.. Ed, infatti, nonostante le richieste ex art. 119 T.U.B., l'Istituto convenuto non avrebbe esibito e consegnato i contratti di apertura dei rapporti di prestito d'uso d'oro nn. 8783-9179, 8783-9181, 8783-10707 e 8783-10855, oggetto del presente giudizio, dando così prova di aver formalizzato il rapporto con l'azienda orafa.
Sotto tale aspetto, è stata altresì sollevata l'eccezione in merito alla violazione del dovere di correttezza.
Gli attori hanno, inoltre, eccepito la violazione dell'art. 117 T.U.B. per indeterminatezza/indeterminabilità delle condizioni economiche, in quanto non sarebbe possibile individuare in maniera determinata o oggettivamente determinabile il tasso di interesse praticato dalla NC in costanza di rapporto, né sarebbe dato determinare, in maniera univoca, le modalità di rilevamento o quelle di calcolo della base imponibile, stante anche l'impossibilità di comprendere quale fixing, ovvero, se antimeridiano, pomeridiano, o la media dei due, debba essere applicato. Mancherebbe, inoltre, l'indicazione delle spese di gestione, delle commissioni e degli oneri vari connessi all'erogazione del finanziamento, fatta eccezione per quegli oneri individuati nella documentazione prodotta.
Gli attori hanno, quindi, chiesto l'applicazione degli interessi sostitutivi.
Gli attori hanno, ancora, evidenziato che i rapporti di prestito d'uso d'oro n. 699-29950 e n.
699-29951 sorti tra il gennaio 2017 ed il marzo 2017 con l'allora Controparte_2 sarebbero passati a Intesa San Paolo.
Con riferimento al profilo delle garanzie, gli attori hanno eccepito la nullità delle clausole di cui alla fideiussione sottoscritta, in quanto ricalcanti il modello ABI, oggetto del noto provvedimento delle NC d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che ne ha sancito l'invalidità per violazione dell'art. 2, co. 2 lettera a) della legge n. 287/90.
In merito al pegno su titoli relativo ai rapporti di prestito d'uso d'oro riconducibili all'ex ricostruito lo stesso alla stregua di un pegno omnibus, ne hanno eccepito la _2 nullità.
Gli attori hanno, infine, eccepito l'abuso da parte delle banche per non aver rispettato il principio di proporzionalità delle garanzie creditorie rispetto all'entità del debito cui esse accedono. Si è costituita chiedendo in rito che venisse dichiarata la nullità della Controparte_1 citazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 164 e 167 c.p.c. e/o comunque la nullità della domande afferente i rapporti di conto corrente e la fidejussione;
che venisse dichiarata l'incompetenza funzionale del Giudice adito con riferimento alla domanda di nullità delle fidejussioni per asserita violazione della normativa antitrust;
che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva di per ogni doglianza avente ad oggetto Controparte_1 pretese risarcitorie riconducibili a comportamenti riconducibili a ora il Controparte_3
LCA.
Nel merito, ha chiesto rigettarsi integralmente perché in parte Controparte_1 inammissibili e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto e/o comunque anche per carenza di prova tutte le domande svolte in relazione a tutti i rapporti;
nella denegata ipotesi di nullità di uno o più dei contratti di prestito d'oro per cui è causa ancora in essere (ex
), accertata la proprietà dei lingotti in capo alla NC, condannare la _2
Società Attrice a consegnare ad , a titolo di indebito o di arricchimento Controparte_1 senza causa, i lingotti d'oro di identica qualità e peso di quelli dei contratti dichiarati invalidi ovvero il loro controvalore in denaro al momento dell'effettivo saldo;
ridurre le domande relativa ai rapporti ex , per intervenuta prescrizione decennale (a decorrere dal CP_4
15.07.2011) del diritto alla restituzione delle somme pretese e confluite nel conto ordinario n.
1000/2613 (già n. 00005081-51) anche riferibili ai conti accessori e ad altri rapporti in essi confluiti.
Intesa San Paolo ha contestato la ricostruzione di parte attrice dei contratti di causa, alla stregua di contratti di mutuo, ritenendo al contrario che si trattasse di contratti atipici, che certamente contengono delle peculiarità che lo avvicinano al contratto di mutuo di cose fungibili o al limite alla fattispecie del contratto estimatorio disciplinato dall'art. 1556 c.c.
Si è costituita chiedendo in via preliminare dichiararsi Controparte_2 improcedibili e/o inammissibili e/o improseguibili le domande di parte attrice;
nel merito, rigettarsi le domande proposte da parte attrice poiché inammissibili, infondate in fatto e in diritto.
In particolare, ha dedotto di essere l'esclusiva 'legittimata' passiva Controparte_2
(rectius, titolare passiva del rapporto) limitatamente alle pretese riferibili ai rapporti di prestito d'uso d'oro n. 699-29950 e 699-29951 e che, tuttavia, le domande in questione dovevano appunto ritenersi improcedibili. Nel merito, ha comunque contestato la riconduzione alla disciplina del mutuo dei contratti in questione nonché le plurime violazioni sollevate dagli attori. Ha, poi, eccepito l'incompetenza di questo Tribunale per la violazione della normativa antitrust, l'infondatezza della sollevata nullità del pegno prestato e l'insussistenza di una condotta di abuso in merito alla lamentata sproporzione delle garanzie richieste rispetto all'entità del credito.
All'udienza del 17/6/22, parte attrice ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza funzionale sollevata da , cui aveva aderito già l'intervenuta Controparte_1 [...]
e ha chiesto che fosse disposta la separazione della causa per quanto atteneva Controparte_2 la posizione dei fideiussori e;
hanno inoltre chiesto che ARte_3 ARte_2 fosse concesso un termine per riassumere la causa avanti al Tribunale delle Imprese di Milano relativamente alla posizione dei predetti fideiussori e che fosse, infine, disposta la sospensione del restante giudizio di merito in attesa della definizione del giudizio da instaurare avanti al
Tribunale delle Imprese con riferimento alle domande svolte dai fideiussori.
Il giudice ha dichiarato l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in relazione alle domande di nullità delle fideiussioni e di quelle conseguenziali sollevate dagli attori, essendo competente il Tribunale delle Imprese di Milano;
ha concesso agli attori termine di giorni sessanta per riassumere la causa avanti al competente Tribunale delle Imprese di Milano con riferimento alle posizioni dei fideiussori ed alle domande di nullità delle fideiussioni e conseguenziali;
ha concesso, infine, i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante CTU tecnico contabile.
All'udienza del 14/4/25, la scrivente (frattanto diventata titolare del fascicolo) ha fatto precisare le conclusioni e, quindi, concessi i termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione Co
1. Preliminarmente la domanda sollevata da in merito alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza va rigettata.
Come noto, la disciplina dei vizi dell'atto relativi alla editio actionis, ossia alla parte dell'atto in cui sono contenuti gli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, attinenti cioè alla formulazione della domanda, è contenuta nel 4°comma dell'art. 164 c.p.c., in relazione al contenuto dell'atto fissato dall'art. 163 3° comma nn. 3 e 4, ossia omissione o assoluta incertezza della determinazione della cosa oggetto della domanda e/o omissione o assoluta incertezza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (causa petendi).
In materia, secondo un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la declaratoria di nullità ai sensi dell'art.164, quarto comma, c.p.c., postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr. Cass., n.27670/2008).
“In tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso collegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art.163, comma 3, n.5, c.p.c.” (Cass., n.3363/2019).
Tanto premesso, occorre osservare che, dal tenore degli atti di causa, è chiaro l'oggetto del giudizio.
Ed, infatti, parte attrice ha delineato i contratti oggetto di vaglio, le specifiche doglianze e la finalizzazione della causa ovvero l'accertamento del saldo delle posizioni ancora in essere
(699-29950 e 699- 29951) e la condanna alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto per le posizioni già definite.
2. Ancora in via preliminare, va poi disaminata la questione circa la legittimazione passiva
(rectius titolarità delle posizioni dedotte in causa) di . Controparte_1
Ora, sul punto mette conto evidenziare che la legittimazione ad agire si iscrive “nella cornice del diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio ovvero di resistervi.
All'uopo, l'art. 81 c.p.c. prevede che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” e, pertanto, la legittimazione attiva spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto, assumendo di esserne titolare;
di contro la legittimazione passiva spetta a colui il quale, in base alla domanda attorea, viene prospettato quale titolare della posizione controversa.
Ciò premesso, è chiaro che oggetto di analisi, ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire, è, quindi, la domanda attorea.
Si tratta a ben vedere, di una prospettazione di parte, che quindi non può essere oggetto di vaglio critico, attenendo ad un aspetto prettamente formale.
Infatti, solo nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Nel caso di specie, tale requisito invero sussiste, altro discorso è, invece, quello che attiene Co alla titolarità della posizione debitoria in capo ad , che è aspetto che attiene al merito dell'accertamento.
Venendo, quindi, alla verifica della titolarità del credito, oggi contestata dall'opponente si osserva quanto segue. Co Sono pacificamente di il contratto di prestito d'uso d'oro n. 8783-9181 pur estinto in data
17/4/2013 e il prestito d'uso d'oro n. 8783- 10855 pur estinto in data 16/10/2012, così come i due ulteriori contratti di prestito d'uso d'oro nn. 8783–9179 e 8973–10707 -originariamente Contr stipulati con , ma estinti rispettivamente in data 13/9/18 e in data 18/7/18. Co Ed, infatti, si tratta di rapporti in cui è 'subentrata' all'esito della intervenuta fusione del
2018, che ha riguardato la convenuta e l'allora Cassa Di Risparmio Del Veneto S.p.A.
(originaria titolare dei rapporti citati).
Quanto, invece, ai i contratti di prestito d'uso d'oro nn. 699-29950 e 699-29951 accesi con rispettivamente il 13/3/17 e il 17/1/17 e tuttora in corso, si osserva quanto _2 segue.
Sul punto, mette conto osservare che il “Contratto di cessioni di azienda” del 26.6.2017, con il quale e (entrambe in liquidazione coatta Controparte_7 _2 amministrativa) hanno ceduto ad per la cifra simbolica di € 1,00, i Controparte_1 propri complessi aziendali, con efficacia verso i terzi a decorrere dalla pubblicazione da parte della NC d'Italia, sul proprio sito, della notizia della cessione (art. 3, co. 2, d.l. n. 99/2017; la pubblicazione è intervenuta il 26.6.2017) ha previsto all'art. 3.1.2(b) che le c.d. Passività
Incluse nella cessione sono costituite da “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni
[…] che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati e precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 marzo 2017, tra cui, in particolare: […] (vii) i contenziosi civili
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla
Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e da c.d.
“Incentivi Welfare” (di seguito il “Contenzioso Pregresso”) nonché i relativi fondi”.
Sono, invece, Passività Escluse dalla cessione, ai sensi dell'art. 3.1.4(b): “ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, inesistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità
(anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, diretta o indiretta, che Co indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla Co stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, di Pa regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di e/o CP_8 svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Co Aggregato e non saranno trasferiti ad : […] (vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività
Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi”.
In sostanza, sono rimasti inclusi i contratti inerenti l'esercizio dell'attività bancaria (e quindi contratti di conto corrente, mutui ecc), eccetto i crediti verso la clientela deteriorati, i debiti connessi ai titoli obbligazionari o azionari e i diritti e le azioni risarcitorie, promosse o da promuovere, nei confronti di ex esponenti e dirigenti aziendali, organi di controllo e revisori. Co Sono, quindi, passati a i contratti di prestito d'uso d'oro nn. 699-29950 e 699- 29951, in quanto ancora in corso e, quindi, attinenti pacificamente all'esercizio dell'attività bancaria. Tuttavia, le azioni giudiziarie intentate dopo la suindicata Data di Esecuzione del Contratto di
Cessione del 26.6.2017 (quale è quella odierna), anche qualora abbiano ad oggetto rapporti Co eventualmente rientranti nel c.d. Insieme Aggregato ceduto a , devono essere proposte nei confronti di ogniqualvolta riguardino fatti e circostanze connessi all'attività di CP_9
AR
/o svolta in passato sino alla data di “Esecuzione dell'Accordo”. CP_8
Del resto, anche il citato art. 3.1.4, lett. b), del Contratto de quo dispone che “… a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferite a … (vi) qualsiasi contenzioso (e CP_6 relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse
e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso”. Laddove per Contenzioso
Pregresso, ricompreso nelle Passività Incluse, si intende ai sensi dell'art. 3.1.2, lett. b), (vii) del Contratto “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione” (quale non è il contenzioso odierno).
Pertanto, fino alla data della cessione, degli eventuali debiti conseguenti all'attività di _2
(ovvero alla illegittima applicazione di interessi e commissioni) deve risponderne
[...] quest'ultima e, attesa l'apertura della liquidazione giudiziale, deve pronunciarsi la relativa improcedibilità della domanda.
Ed, infatti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, T.U.B.: “… contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89
e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare …”.
Mentre degli eventuali debiti conseguenti successivi alla data di cessione, deve risponderne Co
, tenuto conto che per il periodo successivo al passaggio del rapporto, le eventuali Co obbligazioni sono dovute ad una condotta della stessa .
3. Venendo al merito della questione, occorre prendere le mosse dalla corretta qualificazione giuridica del contratto di prestito d'uso d'oro.
ARte attrice sostiene che tale figura negoziale sia assimilabile al contratto di mutuo, con conseguente trasferimento della proprietà dell'oro al momento della sua consegna iniziale, per cui gli interessi e le commissioni dovrebbero essere calcolati sulla base del valore del metallo alla data della suddetta consegna e non sulla base del valore che il metallo assumerebbe successivamente, variando sensibilmente nel tempo.
Tale ricostruzione, a parere del giudicante, non è corretta. Co Come correttamente sottolineato da , infatti, alla scadenza (generalmente trimestrale) del prestito originariamente convenuta, il debitore ha la possibilità di estinguere il finanziamento mediante restituzione dell'oro o l'acquisto dello stesso tramite corresponsione del controvalore oppure può chiedere un'ulteriore proroga (generalmente trimestrale) mediante la stipula di appositi contratti di proroga, con ulteriori possibilità di proroga ad ogni scadenza di volta in volta fissata;
ad ogni scadenza trimestrale la banca addebita, alla controparte, le spese
(di proroga o di estinzione) e gli interessi maturati e ovviamente tali addebiti sono calcolati sul valore che l'oro ha a tale momento. Co Ciò premesso, va condiviso l'assunto di che qualifica i rapporti di causa alla stregua di contratti atipici non identificabili sic et simpliciter con quello di mutuo, ma allo stesso solo in parte assimilabili.
Ed, infatti, sebbene il nome iuris (prestito d'oro) renda le due figure accostabili in funzione della causa di finanziamento e il contraente, alla scadenza prestabilita, possa “liberarsi del debito” restituendo il "tantundem" ovvero pagando l'equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. "opzione d'acquisto" dell'oro), sussistono delle peculiarità che rendono i due istituti non perfettamente sovrapponibili.
Ed, infatti, il trasferimento della proprietà non avviene al momento della consegna del lingotto, che di fatto resta nella titolarità del mutuante.
La tesi qui esposta è stata fatta propria dalla Suprema Corte, nella pronuncia 9256/2020 che si
è occupata del tema e dove gli hanno dichiarato che “Sul punto, pertanto, ARte_6 preliminare ad ogni altra valutazione è l'illustrazione delle caratteristiche del cd. "prestito
d'uso d'oro", contratto mediante cui un istituto di credito mette a disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria (come è il caso della società un certo quantitativo Pt_7
d'oro, del quale - alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del controvalore. Quale corrispettivo di tale messa a disposizione
l'istituto di credito percepisce una somma di danaro, di regola sotto forma di interessi sul
"prestito", giustificata dal fatto che l'oro costituisce oggetto di un diritto di natura personale nei confronti della banca concedente, la quale si pone come soggetto erogatore di un servizio che la corresponsione degli interessi - normalmente decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro è diretta a remunerare. … tale fattispecie negoziale … viene definita come un "contratto atipico", suscettibile, però, di accostamento al mutuo, sotto vari profili.”. Il fatto che la proprietà del bene non passi subito al contraente al momento della consegna determina uno degli aspetti più caratterizzanti del negozio, posto che così facendo l'estinzione del prestito è legata alla corresponsione di una somma variabile al variare del prezzo della materia prima, in dipendenza dei valori di fixing previsti.
Proprio l'alea (giuridica) connessa alla oscillazione del prezzo dell'oro è la causa del contratto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, "Del contratto atipico va individuata la causa concreta, la quale definisce lo scopo pratico del negozio, la sintesi cioè degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato. La causa, iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, non può essere che funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga al fine di cogliere l'uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica convenzione negoziale" (Cass., Sez. III, 8.2.2013, n. 3080).
Ciò premesso, la causa del contratto risulta essere quella di finanziamento e sebbene vi sia l'alea per l'oscillazione del prezzo della materia prima, tale elemento risulta essere giustificato alla luce degli interessi delle parti e, pertanto, il contratto è assolutamente meritevole di tutela.
Ed, infatti, il contraente è consapevole fin dall'inizio che il valore dell'oro subirà variazioni ed è proprio per questo motivo che accede a tale fattispecie contrattuale, essendo per lui vantaggioso poter utilizzare la materia prima necessaria per la propria attività senza doverne sopportare subito il costo.
In tema si richiama la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia n. 1589/25 che ha stabilito che “Che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è nozione che può ritenersi nota, a maggior ragione per chi – come la qui appellante – è un imprenditore commerciale e, ancor più, per chi – come la società … svolge imprenditorialmente l'attività di orafo. Di talché sostenere la nullità addirittura per illiceità del contratto perché non evidenzia la possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo appare pretesa del tutto inconsistente. Né risulta corrispondente all'effettivo assetto contrattuale delle parti e ai loro interessi – in particolare di quelli della società orafa all'esigenza da parte sua di poter disporre dell'oro ai fini della realizzazione della sua attività d'impresa – presentare la vicenda come “immeritevole di tutela” ai sensi dell'art.
1322 c.c., essendo al contrario ben chiaro l'assetto di interessi sotteso all'operazione economica e la meritevolezza di un'operazione che consente all'impresa di poter contare sul materiale (di così peculiare valore) per essa necessario decidendone la quantità da acquistare in ragione delle sue esigenze produttive.”.
Del resto, la variazione del valore dell'oro è più ampia nel lungo periodo e, pertanto, occorre altresì osservare che le numerose proroghe intervenute che hanno contribuito all'aumento del costo del bene sono state esplicito frutto di intesa con il contraente.
In tal senso si vuole cioè sottolineare che chi accede a tali contratti è appunto un professionista esperto del settore che conosce perfettamente la peculiarità relativa alla oscillazione dell'oro e che sceglie, nell'ambito della propria strategia imprenditoriale, se estinguere il prestito restituendo l'oro ovvero comprandolo ovvero ancora chiedendo una proroga e, in tale ultimo caso, esponendosi, quindi, all'alea di tale oscillazione.
Sul tema, altra giurisprudenza di merito si è pronunciata, affermando che “L'oscillazione del prezzo dell'oro rientra nella normale alea contrattuale, essendone elemento originario ed essenziale che ne colora lo schema causale e incombe su entrambe le parti del contratto”
(Corte appello Torino sez. I, 08/07/2019, n.1150).
4. Così ricostruito in termini generali la fattispecie di causa, veniamo alle singole doglianze svolte da parte attrice. AR Ebbene, e i garanti lamentano l'applicazione di un valore dell'oro diverso rispetto a Pt_1 quello che il bene aveva alla data di consegna, per parametrate gli interessi;
l'indeterminatezza del fixing e del tasso di cambio USD.
Ora, ricostruendo le fattispecie di causa alla stregua di un contratto atipico con causa di finanziamento assimilabile ma non in toto al mutuo (per i motivi detti), appare maggiormente coerente con il sistema tracciato la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuto estinguere il prestito (mediante restituzione ovvero acquisto). Ed, infatti, è a tale momento che la proprietà passa in capo al contraente.
Ora, il CTU ha distinto due gruppi di calcolo, a seconda del conteggio del maggior capitale versato o meno. In base a quanto esposto, è del tutto evidente che le uniche ipotesi di ricalcolo coerenti con la corretta ricostruzione dei PUO sotto il profilo giuridico appaiono quelle Sub C e D o G e H, ovvero quelle senza maggior capitale.
Ciò posto, venendo alle doglianze del fixing, parte attrice lamenta al riguardo che “dai contratti offerti in comunicazione non è possibile individuare in maniera determinata o oggettivamente determinabile il tasso di interesse praticato dalla in costanza di _2 rapporto, né è dato individuare, in maniera univoca, le modalità di rilevamento o quelle di calcolo della base imponibile, stante anche l'impossibilità di comprendere quale fixing, ovvero, se antimeridiano, pomeridiano, o la media dei due, debba essere applicato …” e che mancherebbe l'“indicazione delle spese di gestione, delle commissioni e degli oneri vari connessi all'erogazione del finanziamento”. Co
replica asserendo che dai contratti e dalle proroghe prodotte emerge che le clausole di determinazione degli interessi contengono: il tasso e i criteri di indicizzazione chiaramente determinabili con riferimento sia del “criterio di scelta del fixing dell'oro” (London Fixing) sia del criterio di scelta del “cambio euro dollaro” (NC d'Italia).
Ora, non c'è dubbio che al fine di addivenire alla parametrazione degli interessi, la banca converte in dollari il valore del quantitativo di metallo oggetto di finanziamento sulla base del fixing dell'oro pro tempore vigente e successivamente converte in euro al cambio EUR/USD di volta in volta vigente.
Trattasi, quindi, di criteri perfettamente determinati (tasso) o determinabili (indicizzazioni), che non presentano alcun profilo di indeterminatezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1346 c.c.
Del resto, il fixing è un dato ufficiale su cui la banca non ha alcun potere, essendo esso una specifica metodologia utilizzata nei mercati finanziari per quotare il valore di una materia prima.
Diverso è il discorso, come vedremo, relativo alla individuazione del fixing AM o PM che deve comunque sussistere al fine della determinabilità del parametro.
Scendendo nel merito dei due gruppi di rapporti (quelli pervenuti a in quanto _2
Contr AR facenti capo a e quelli di , per i contratti siglati con (699-29950 e _2
699-29951) c'è completezza documentale e i dati necessari e rilevanti sono tutti dettagliati. In tal senso, si osserva che sono state depositate con la memoria 183 VI cpc, n. 2 le copie sottoscritte sia dell'accensione che di tutte le successive proroghe (cfr. doc. 32 riferimento al rapporto n. 29950 e doc. 33 con riferimento al rapporto n. 29951), oltre ai contratti quadro sottoscritti (cfr. doc. 30 e 31). Con Per i contratti un tempo stipulati con vi è una generale assenza dei contratti iniziali, data anche la vetustà di qualche rapporto (per esempio il 10707 e il 10855 sono del 2018) e, tuttavia, si può far riferimento, ove possibile alle proroghe (cfr. doc. 29 dimesso con la Co memoria n. 2 da ), che vanno considerate come valide pattuizioni scritte salva l'applicazione dell'art. 117 TUB relativamente alle pattuizioni non documentate.
Nel caso di specie, i numerosi contratti di proroga dimessi in causa riportano espressamente:
- i tassi d'interesse corrispettivi;
- i criteri di indicizzazione chiaramente determinati/determinabili con riferimento sia del
“criterio di scelta del fixing dell'oro” (London Fixing) sia del criterio di scelta del “cambio euro dollaro” (NC d'Italia).
Tuttavia, non è sempre indicato il criterio del fixing antimeridiano o post meridiano.
In tal caso, non è possibile addebitare gli interessi indicati in contratto e si procederà, quindi, con il valore sostitutivo individuato dal CTU per i periodi per i quali i tassi e le spese non risultano determinate (vedremo che per i vari rapporti è previsto tale aspetto quanto meno dal
2009).
5. Ciò chiarito, scendiamo nella disamina delle specifiche doglianze.
Sul punto, si rileva che, in adempimento dell'incarico ricevuto, il perito d'ufficio ha escluso per tutti i rapporti la sussistenza di usura.
Ed, infatti, nonostante il CTU abbia osservato che per la fattispecie di finanziamento sotto forma di prestito d'uso d'oro, sussistono delle complessità – normative ed applicative - che impediscono la rilevazione e la comparazione di tassi di interesse omogenei rispetto ai tassi soglia stabiliti ufficialmente (le operazioni di prestito d'uso d'oro indicizzate sia al fixing dell'oro che al tasso di cambio dell'euro con il dollaro americano e tecnicamente rientrerebbero tra le esclusioni previste dalla NC d'Italia), la perizia ha concluso che la formula finanziaria ha restituito in tutti i casi l'applicazione di tassi di interesse effettivi in corso di rapporto ampiamente lontani rispetto al tasso soglia usura.
Il CTU ha, inoltre, osservato che anche volendo ipoteticamente applicare dei correttivi alla formula prevista dalla NC d'Italia prevista per la rilevazione dei tassi sui mutui ed i prestiti rateali allo scopo di adattarla in qualche modo alle modalità tecniche differenti in cui opera il prestito d'uso d'oro, verosimilmente le risultanze conclusive non si discosterebbero da quelle uscenti dalle verifiche attuate mediante l'adozione della formula finanziaria (ovvero non risulterebbe comunque il superamento delle soglie d'usura).
6. Vediamo ora la doglianza relativa alla indeterminatezza dei tassi di interesse, per indeterminatezza/assenza delle pattuizioni, nei singoli rapporti contrattuali, tenuto conto che vanno considerati prescritti tutti i versamenti operati da parte attrice anteriori alla data del
15/07/2011. Pertanto, la prescrizione non riguarda i rapporti presso accesi nel _2
2017.
6.1 L'operazione 10707 risulta accesa presso l'allora (poi Controparte_10
Co acquisito da ) in data 07/05/1998.
Alla data dell'ultimo dato contabile disponibile nella documentazione in atti, il prestito risultava saldato ed estinto in data 18/07/2018, esclusivamente mediante restituzione fisica dei lingotti in 3 tranche (come si evince dai DDT e dalle stesse affermazioni contenute nell'elaborato peritale di parte attrice 11 A).
Va da sé che in tal caso, il problema del maggior capitale neanche si pone, posto che la restituzione fisica dell'oro non ha comportato alcun maggior esborso per il contraente.
A causa delle lacune documentali è risultato possibile effettuare una verifica solo per i trimestri dal 19/09/2006 all'estinzione del prestito, fatto salvo che per alcuni trimestri per i quali mancava la documentazione contabile di liquidazione delle competenze specifiche.
Al di là dell'assenza dei contratti e/o delle lacune pattizie, il CTU è comunque riuscito a determinare la correttezza del fixing valutario applicato.
Ciò ha fatto, in quanto ha preso a riferimento i valori ufficiali segnati dall'indice giorno per giorno e li ha posti in corrispondenza con la data della contrattazione.
Secondo i calcoli svolti, il cambio valutario adottato dall'istituto è apparso sostanzialmente in linea con i valori ufficiali storicamente mantenuti dall'indice euro/dollaro, registrati presso
NC d'Italia e, pertanto, e legittimo.
D'altra parte, mentre il fixing oro è soggetto ad una doppia rilevazione giornaliera, il cambio valutario sconta una sola misurazione.
Ciò premesso, il CTU ha dichiarato che risultano spese illegittime addebitate per € 295,98 di cui € 86,66 prescritte. Vanno quindi riconosciuti al contraente € 209,32.
Gli interessi complessivamente addebitati risultano pari a € 155.828,12 (pagina 41 della perizia CTU), in riferimento ai soli periodi per i quali è risultato possibile l'accertamento. Gli interessi che, invece, i contraenti avrebbero dovuto corrispondere – tenuto conto appunto dei rilievi del CTU – sarebbero stati pari a € 48.241,69 con una differenza di € 107.586,43, di cui €
17.787,85 risultano prescritti.
Vanno, quindi, riconosciuti al contraente € 89.798,58.
Il totale riconoscibile al contraente per spese e interessi illegittimi e non prescritti è pari €
90.007,92.
6.2 L'operazione 10855 risulta accesa presso l'allora (poi Controparte_10
Co acquisito da ) in data 14/12/1998. Alla data dell'ultimo dato contabile disponibile nella documentazione in atti, il prestito risultava saldato ed estinto alla data del 15/10/12, esclusivamente mediante acquisto dell'oro in varie tranche.
Risultano presenti una serie di contratti di proroga dal 31/03/2007 al 31/10/2012 compresi, fatto salvo che alcune proroghe nel corso del tempo.
Risultano presenti anche i DDT - Documento di trasporto dell'operazione di prestito d'uso d'oro ed anche i documenti estinzione del prestito mediante acquisto del metallo prezioso.
La documentazione contabile consente la ricostruzione del prestito e delle modalità economiche praticate dall'Istituto solamente dal 19/09/2006 in avanti.
Il CTU ha osservato che i contratti di proroga, all'apparenza, pattuiscono il tasso di interesse fisso e il fixing dell'oro in valuta USD. Tuttavia, anche quì il fixing dell'oro non stabilisce quale rilevazione quotidiana debba essere presa a riferimento (ovvero se AM o PM). Inoltre non viene pattuito neppure il fixing di concambio all'euro.
Nei contratti successivi al 2009 viene, invece, indicato che la rilevazione quotidiana del fixing sull'oro deve corrispondere a quella pomeridiana e, pertanto, quanto meno da tale data non è dato assumere che il contratto sia indeterminato. D'altra parte, la proroga è assimilabile ad un nuovo contratto e, quindi, non sconta della nullità per mancanza dell'accordo iniziale.
Non appare, inoltre, dirimente il mancato riferimento al concambio con l'euro perché come per il contratto 10707, il CTU ha controllato che nel complesso il cambio valutario adottato dall'istituto appare sostanzialmente in linea con i valori ufficiali storicamente mantenuti dall'indice euro/dollaro, registrati presso NC d'Italia.
Ciò posto, nel corso del rapporto risultano addebitate complessivamente spese/ commissioni illegittime per € 552,11, di cui € 337,59 prescritte. Vanno quindi riconosciuti al contraente €
214,52.
Nel complesso gli interessi risultano addebitati per € 32.078,12 (all.
2.1 della perizia CTU) in riferimento ai soli periodi per i quali è risultato possibile l'accertamento (ovvero per i trimestri dotati di contabili di liquidazione trimestrale delle competenze dal 19/09/2006 in avanti). Gli interessi che, invece, i contraenti avrebbero dovuto corrispondere sarebbero stati pari a €
13.237,57 con una differenza di € 18.840,55, di cui € 16.620,18 risultano prescritti.
Vanno, quindi, riconosciuti al contraente, € 2.220,37 a titolo di interessi.
Il totale dovuto per spese e interessi illegittimi e non prescritti ammonta a € 2.434,89. Co
6.3 L'operazione 9179 risulta accesa presso l'allora (poi acquisito da ) in CP_11 data 30/05/2003. Alla data dell'ultimo dato contabile disponibile nella documentazione in atti, il prestito risultava saldato ed estinto alla data del 12/09/2018 mediante acquisto dell'oro in 3 tranche ed 1 tranche di restituzione fisica.
Risultano assenti i contratti quadro di prestito d'uso d'oro e acquisto d'oro greggio, assente anche il contratto specifico di apertura dell'operazione di prestito d'uso d'oro, mentre risultano presenti una serie di contratti di proroga dal 31/03/2007 al 13/03/17 compresi, fatto salvo che alcune proroghe nel corso del tempo.
Risultano presenti anche i DDT - Documento di trasporto dell'operazione di prestito d'uso d'oro ed anche i documenti estinzione del prestito mediante tre operazioni di acquisto del metallo prezioso ed una operazione di riconsegna.
La documentazione contabile consente la ricostruzione del prestito e delle modalità economiche praticate dall'Istituto solamente dal 30/09/2006 in avanti (fatto salvo che per alcuni trimestri.
Successivamente, dal 31/03/2007 in avanti (rif. All.
5.2 a perizia attorea 11 A), risultano Co concesse dalla banca le proroghe del prestito d'uso d'oro in oggetto fino al 30/09/2017.
Non tutti i contratti di proroga risultano presenti. Inoltre, in vari casi, non risultano presenti le date in alcuni documenti e talvolta gli accordi non risultano sottoscritti.
I contratti di proroga, all'apparenza, pattuiscono il tasso di interesse fisso e il fixing dell'oro in valuta USD. Tuttavia, il fixing dell'oro non stabilisce quale rilevazione quotidiana debba essere presa a riferimento (ovvero se AM o PM).
Nei contratti successivi al 2009, viene indicato che la rilevazione quotidiana del fixing sull'oro deve corrispondere a quella pomeridiana, colmando per gli accordi seguenti solo una delle lacune pattizie riscontrate.
Nei vari contratti è assente la determinazione delle modalità di individuazione del fixing di concambio all'euro. Tuttavia, nell'ambito della verifica svolta, il CTU ha dichiarato che il cambio valutario adottato dall'istituto appare sostanzialmente in linea con i valori ufficiali storicamente mantenuti dall'indice euro/dollaro, registrati presso NC d'Italia. Quindi, risulta sufficientemente determinato il concambio valutario, tenuto conto che la rilevazione è fatta una sola volta al giorno.
Pertanto, si può applicare il conteggio svolto dal CTU mantenendo il fixing (in quanto determinato quanto meno dal 2009 e per il pregresso prescritto).
Nel corso del rapporto risultano addebitate complessivamente spese/ commissioni illegittime per € 392,31, di cui € 86,66 prescritte. Totale ancora dovuto al contraente: € 305,65.
Nel complesso gli interessi risultano addebitati per € 41.338,17 (all.
3.1 della perizia CTU) in riferimento ai soli periodi per i quali è risultato possibile l'accertamento (ovvero per i trimestri dotati di contabili di liquidazione trimestrale delle competenze dal 30/09/2006 in avanti). Gli interessi che invece i contraenti avrebbero dovuto corrispondere sarebbero stati pari a €
14.188,85 con una differenza di € 27.149,32, di cui € 5.574,99 risultano prescritti.
Totale ancora dovuto al contraente: € 21.574,33.
Il totale dovuto al contraente per spese e interessi illegittimi e non prescritti ammonta a €
21.879,98.
6.4 La documentazione disponibile in atti non permette di identificare la data esatta di accensione dell'operazione 9181. Co Il primo dato che attesta l'esistenza dell'operazione risale al 18/04/2008 presso con conteggi ricostruibili da 18/07/2008 alla data di estinzione. Il prestito risulta saldato ed estinto alla data del 17/04/2013 mediante acquisto dell'oro in 6 tranche ed 1 tranche di restituzione fisica.
Risultano assenti i contratti quadro di prestito d'uso d'oro e acquisto d'oro greggio, assente anche il contratto specifico di apertura dell'operazione di prestito d'uso d'oro, mentre risultano presenti una serie di contratti di proroga dal 07/08/2008 al 30/04/2013 compresi, fatto salvo che alcune proroghe nel corso del tempo.
La ricostruzione del finanziamento e delle modalità economiche praticate dall'Istituto è dunque possibile solamente dal 18/07/2008 sino alla sua estinzione il 17/04/2013.
Anche qui i contratti di proroga, all'apparenza, pattuiscono il tasso di interesse fisso e il fixing dell'oro in valuta USD. Tuttavia, il fixing dell'oro non stabilisce quale rilevazione quotidiana debba essere presa a riferimento (ovvero se AM o PM).
Nei contratti successivi al 2009, viene indicato che la rilevazione quotidiana del fixing sull'oro deve corrispondere a quella pomeridiana. Per quanto riguarda il cambio valutario, anche qui il CTU osserva che, nonostante non si abbia a disposizione l'orario preciso in cui sono state effettuate le operazioni, dalla verifica dei valori ufficiali segnati dall'indice giorno per giorno, è emerso che nel complesso il cambio valutario adottato dall'istituto appare sostanzialmente in linea con i valori ufficiali storicamente mantenuti dall'indice euro/dollaro, registrati presso NC d'Italia. Pertanto, tale dato non merita di essere ritenuto indeterminato.
Nel corso del rapporto risultano addebitate complessivamente spese/ commissioni illegittime per € 344,99, di cui prescritti € 205,83.
Risultano, quindi, dovuti al contraente € 139,16.
Nel complesso gli interessi risultano addebitati per 23.025,93 € in riferimento ai soli periodi per i quali è risultato possibile l'accertamento (ovvero per i trimestri dotati di contabili di liquidazione trimestrale delle competenze dal 18/07/2008 in avanti). Di tali interessi, risultano illegittimi € 10.918,34 di cui prescritti € 8.979,91.
Risultano, quindi, dovuti € 1.938,43 a titolo di interessi.
In totale per tale rapporto, risultano dovuti al contraente per spese e interessi illegittimi e non prescritti € 2.077,59.
6.5 L'operazione 29951 (EX 975), risulta accesa presso in data 16/01/2017 e _2 alla data del 27/03/2019 (ultimo dato contabile disponibile nella documentazione in atti) risultava ancora in essere, con saldo pendente.
In data 16/01/2017 risulta un documento (in copia cliente), non sottoscritto, attestante la disposizione di prestito d'uso d'oro per 5 lingotti da 1 chilogrammo cadauno, impartita a
_2
Co Il contratto specifico di prestito d'uso d'oro risultava sottoscritto tra ed il Cliente solamente in data ampiamente successiva rispetto alla data di accensione del prestito, ovvero il 04/10/2017, con decorrenza 29/09/2017. Sempre in data 04/10/2017, veniva perfezionata - su carta intestata di - la proroga del prestito d'uso d'oro fino al 29/12/2017 _2 nonché la risoluzione del contratto quadro di prestito d'uso d'oro, con data di decorrenza dal
07/12/2017.
Successivamente, nelle date 09/01/2018, 29/03/2018, 17/10/2018, 02/01/2019 (rif. All.
3.2 a Co perizia attorea 11 B), vengono richieste dal cliente, e concesse dalla banca , le proroghe del prestito d'uso d'oro in oggetto fino al 27/03/2019. Dal contratto di prestito d'uso d'oro, datato 04/10/2017 (all.
2.3 alla perizia 11B di parte attrice), si evince che il tasso di interesse preteso dal finanziatore è composto da una componente fissa (che nel contratto viene indicata come pari a 2,85% annuo, la quale rimarrà invariata anche nei successivi accordi) e da una componente variabile, data quest'ultima dal fixing MA GO IC PM (media giornaliera dei fixing rilevati nel periodo di durata del prestito, indice pomeridiano) oltre che dall'indice di cambio EUR/USD al momento dell'effettuazione dell'operazione contabile.
Secondo il CTU sebbene, nell'ambito dell'accordo specifico, non risulti stabilito correttamente il fixing MA GO IC PM, ovvero non risulti determinata la valuta della rilevazione a cui fare riferimento, si può elidere tale lacuna in quanto l'elemento risulta pattuito nell'ambito del contratto quadro di prestito uso d'oro, all'articolo 5.2, nell'ambito del quale si stabilisce appunto che per il calcolo dell'interesse liquidato trimestralmente va applicato il fixing di
Londra calcolato in dollari USA.
Stante, tuttavia, la risoluzione del contratto quadro di prestito d'uso d'oro operata il 4/10/2017, con data di decorrenza dal 07/12/2017, per le successive proroghe tale integrazione non sarebbe possibile.
Tuttavia, è chiaro che la risoluzione è stata posta nel nulla, non solo per il fatto che i contratti successivi sono “proroghe” ma anche perché da un lato, il CTU stesso ha affermato che la banca ha continuato ad applicare l'indice MA GO IC espresso in dollari (come stabilito nel contratto quadro). Inoltre, i contratti di proroga del finanziamento dal 09/01/2018 in avanti
(all.
3.2 alla perizia 11B di parte attrice), fanno riferimento al medesimo tasso fisso del 2,85% annuo, rimandando ai contenuti del contratto quadro per il tema della composizione del tasso finito con indicizzazione ed ulteriori competenze.
Quindi, non si ravvisano lacune determinanti indeterminatezza nei tassi e, pertanto, non si ritiene di dover rideterminare il saldo del rapporto.
6.6 L'operazione 29950 (ex 3833) risulta accesa presso in data 13/03/2017 e _2 alla data del 27/03/2019 (ultimo dato contabile disponibile nella documentazione in atti) risultava ancora in essere, con saldo pendente.
La documentazione contabile consente la ricostruzione dell'operazione dall'origine sino alla data più recente disponibile, fatto salvo che per due trimestri intermedi.
Risulta presente anche un DDT - Documento di trasporto (cfr. all.
4.0 alla perizia di parte attrice 11B), il quale attesta tuttavia la restituzione di alcuni lingotti e non la presa in carico. In data 13/03/2017 risulta un documento (in copia cliente), non sottoscritto, attestante la disposizione di prestito d'uso d'oro per 5 lingotti da 1 chilogrammo cadauno, impartita a
_2
Co Il contratto specifico di prestito d'uso d'oro risultava sottoscritto tra ed il Cliente solamente in data ampiamente successiva rispetto alla data di accensione del prestito, ovvero il 04/10/2017, con decorrenza 29/09/2017.
Sempre in data 04/10/2017, veniva perfezionata - su carta intestata di - la _2 proroga del prestito d'uso d'oro fino al 29/12/2017 nonché la risoluzione del contratto quadro di prestito d'uso d'oro, con data di decorrenza dal 07/12/2017. Successivamente, nelle date
09/01/2018, 29/03/2018, 17/10/2018, 02/01/2019 (rif. All.
4.2 a perizia attorea 11 B), Co vengono richieste dal cliente, e concesse dalla banca , le proroghe del prestito d'uso d'oro in oggetto fino al 27/03/2019.
Anche qui il CTU osserva che, all'articolo 2.3 del contratto del 4/10/17, si desume che il tasso di interesse preteso dal finanziatore è composto, da una componente fissa (che nel contratto viene indicata come pari a 2,85% annuo, la quale rimarrà invariata anche nei successivi accordi) e da una componente variabile, data quest'ultima dal fixing MA GO IC PM
(media giornaliera dei fixing rilevati nel periodo di durata del prestito, indice pomeridiano) oltre che dall'indice di cambio EUR/USD al momento dell'effettuazione dell'operazione contabile. Ora, sebbene nell'ambito dell'accordo specifico, non risulti stabilito correttamente il fixing MA GO IC PM, ovvero non risulti determinata la valuta della rilevazione a cui fare riferimento, il CTU ha correttamente evidenziato che tale elemento risulta pattuito nell'ambito del contratto quadro di prestito uso d'oro, all'articolo 5.2, nell'ambito del quale si stabilisce che per il calcolo dell'interesse liquidato trimestralmente va applicato il fixing di
Londra calcolato in dollari USA.
Per i motivi già disaminati in relazione al rapporto 699-29951 si deve concludere che, in realtà, tale integrazione debba essere svolta anche per le proroghe, non potendosi ritenere operativa l'intervenuta risoluzione del contratto quadro.
7. Ciò premesso, occorre riconoscere a favore del contraente la complessiva somma di €
116.400,38 (=€ 90.007,92 + € 2.434,89 +€ 21.879,98 + € 2.077,59), relativamente ai rapporti nn. 9179, 9181, 10707 e 10855.
Quanto ai PUO ancora in essere per gli stessi – premesso che la CTU ha dato conto di un saldo negativo per il contraente e a favore della – va comunque sottolineato che _2 trattandosi di rapporti ancora aperti, ogni domanda di condanna/compensazione è inammissibile, potendosi al più procedere ad un accertamento del corretto saldo dei medesimi.
Vista la CTU, il saldo del conto/corrente, al 27.3.2019 ammonta a - € 349.588,48, di cui - €
175.161,95 per il rapporto 29951 e - € 174.426,53 per il rapporto 29950.
8. Quanto alle doglianze di parte attrice in merito alla validità delle clausole dei contratti di fideiussione, basta qui osservar che all'udienza del 17 giugno 2022, il Giudice ha provveduto a dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione a tali domande e, pertanto, sulle stesse non è dato ritornare.
9. In merito alla domanda di insussistenza, nullità, risoluzione e/o inefficacia del contratto di pegno e conseguente illegittimità di ogni sua eventuale escussione, si osserva quanto segue. Co Sul punto preliminarmente occorre osservare che risulta legittimata sul tema, in quanto il contratto, sebbene non dalla stessa sottoscritto è accessorio ad un rapporto transitato in capo alla stessa.
Nel merito, viene in esame il contratto siglato il 7/3/17 da e ARte_3 ARte_2
, avente ad oggetto il pegno fino a € 100.000,00 sul saldo conto del c/c acceso il
[...]
23/2/17 presso e a favore del prestito d'oro con fido per € 380.000,00. _2
ARte attrice lamenta che l'art. 5 prevede che: “
1. Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio” e pertanto si tratterebbe di cd. pegno omnibus, caratterizzato da una indicazione generica del credito garantito nell'atto costitutivo della garanzia.
Trattasi in realtà di un pegno irregolare che indica compiutamente sia i beni del garante vincolati alla garanzia, sia i rapporti bancari garantiti.
Pertanto, al di là della clausola sopra riportata, ciò che fa fede è l'indicazione nel prospetto iniziale del debito in relazione al quale è prestato il pegno.
Inammissibili per genericità le ulteriori domande in punto di risarcimento del danno.
10. Quanto, infine, alla doglianza relativa all'abuso di tutela cautelare, la stessa risulta generica e comunque infondata.
Ed, infatti, a fronte del tipo di contratti posti in essere tra le parti, dell'oscillazione che ha subito il valore dell'oro negli anni e del fatto che spesso il contraente ha chiesto la proroga del contratto anziché estinguerlo, così di fatto scegliendo di aumentare la propria esposizione debitoria, si ritiene che le garanzie richieste siano proporzionate.
Inammissibili per genericità le ulteriori domande in punto di risarcimento del danno.
11. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, quanto a quelle relative al rapporto tra attori e convenuta, sono compensate per metà e per il residuo 50% liquidate a carico della parte convenuta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014,
n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro medio, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Sono dovute le spese borsuali (€ 1686,00) e la marca (€ 27) al 50% per finali € 856,50.
Con riguardo invece al rapporto processuale tra parte attrice e posto che gli attori CP_12 non hanno formulato né esteso alcuna domanda nei confronti della parte intervenuta in giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in ragione del 50% ciascuna, ferma la solidarietà in favore del perito e ferma la permanenza in capo alle parti che le hanno anticipate delle spese sostenute a titolo di compenso dei rispettivi C.T.P., anche in relazione alle perizie commissionate ante causam.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
ACCERTA e DICHIARA che i contratti di causa costituiscono contratti atipici con funzione di finanziamento ma non completamente assimilabili al mutuo, come specificato in parte motiva;
ACCERTA e DICHIARA che la proprietà dei lingotti d'oro appartiene alla salvo _2 esercizio dell'opzione di acquisto da parte del contraente da svolgersi al momento dell'estinzione del rapporto;
ACCERTA e DICHIARA che il conteggio degli interessi e spese va effettuato in base al valore dell'oro al momento dell'operazione di estinzione del rapporto o di proroga e non a quello che il bene aveva al momento della stipula originale;
ACCOGLIE le domande attoree nei limiti di cui in motivazione in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con l'allora Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., ovvero nn. 8783-9179, 8783-9181, 8783-10707 e 8783-10855 e per l'effetto, DICHIARA che parte attrice ha corrisposto indebitamente per spese e interessi illegittimi € 116.400,38;
ACCERTA e DICHIARA che gli interessi e spese corrisposte per i contratti inerenti i prestiti d'uso d'oro nn. 699-29950 e 699-29951 sono legittimi e per l'effetto ACCERTA che il saldo Pa del conto corrente n. 1803 (già n. 035570611272) intestato alla sul quale ARte_1 vengono regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro, al 27.3.2019, era negativo ed ammontava a - 349.588,48 €;
RIGETTA la domanda di compensazione tra il saldo creditore del conto corrente n. 1803 (già
n. 035570611272), intestato alla PI. e gli interessi/spese indebitamente corrisposti ARte_1 relativamente ai prestiti d'uso d'oro nn. 8783-9179, 8783-9181, 8783-10707 e 8783-10855;
COMPENSA per metà le spese di lite e per il residuo 50% CONDANNA
[...]
a corrispondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 7.051,50 Controparte_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e spese borsuali per € 856,50.
COMPENSA integralmente tra le parti le restanti spese di lite relativamente al rapporto processuale instauratori tra parte attrice e ARte_8
;
[...]
PONE le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta in ragione della metà ciascuna, ferma la solidarietà in favore del
C.T.U. medesimo.
Vicenza, 25/06/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello