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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 735/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. CAPUTO FRANCESCO PAOLO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo
PARTE RESISTENTE: come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale illustrando di aver “prestato servizio in qualità di Parte_1
docente con incarichi a tempo determinato, giusta rispettivi contratti di lavoro (cfr. doc.ti allegati):
-per l'anno scolastico 2022/23:
-dal 03/11/22 al 31/08/23, presso l'Istituto Comprensivo IC Pederobba Pederobba (TV) –
TVIC85000R”. Tribunale di Treviso
Ha precisato di non aver “potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, della corresponsione della somma di €. 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente)”.
Illustrando le ragioni per le quali riteneva di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma di €
500,00 relativa al predetto anno scolastico.
Da ultimo ha fatto presente di “essere tutt'ora in servizio avendo sottoscritto un contratto a tempo determinato anche per l'anno scolastico in corso, 2024/25 (come da relativo documento che si allega
e deposita telematicamente unitamente alla presente), sussistendo altresì il requisito della continuità lavorativa, e nel riportarsi a tutte le conclusioni rassegnate, stante la natura documentale del procedimento, chiede che la causa venga decisa, con l'accoglimento integrale della domanda e con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: Tribunale di Treviso
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per l'anno scolastico '22-'23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del
- 3 - Tribunale di Treviso
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500 tramite il CP_1 sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per l'a.s. 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 350,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 16/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 4 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 2 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 735/2024 promossa da
• Parte_1
con l'avv. CAPUTO FRANCESCO PAOLO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: come da ricorso introduttivo
PARTE RESISTENTE: come da ricorso introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito questo Tribunale illustrando di aver “prestato servizio in qualità di Parte_1
docente con incarichi a tempo determinato, giusta rispettivi contratti di lavoro (cfr. doc.ti allegati):
-per l'anno scolastico 2022/23:
-dal 03/11/22 al 31/08/23, presso l'Istituto Comprensivo IC Pederobba Pederobba (TV) –
TVIC85000R”. Tribunale di Treviso
Ha precisato di non aver “potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, della corresponsione della somma di €. 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivo D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente)”.
Illustrando le ragioni per le quali riteneva di averne diritto, ha chiesto l'assegnazione della somma di €
500,00 relativa al predetto anno scolastico.
Da ultimo ha fatto presente di “essere tutt'ora in servizio avendo sottoscritto un contratto a tempo determinato anche per l'anno scolastico in corso, 2024/25 (come da relativo documento che si allega
e deposita telematicamente unitamente alla presente), sussistendo altresì il requisito della continuità lavorativa, e nel riportarsi a tutte le conclusioni rassegnate, stante la natura documentale del procedimento, chiede che la causa venga decisa, con l'accoglimento integrale della domanda e con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_1 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_1 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.'231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: Tribunale di Treviso
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per l'anno scolastico '22-'23, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del
- 3 - Tribunale di Treviso
a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 500 tramite il CP_1 sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo - vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per l'a.s. 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente CP_1
l'importo complessivo di Euro 500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• Compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 350,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Treviso, 16/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 4 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
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