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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 312/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IN AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 312 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Soverato (CZ), alla via Mons. Carlo Amirante n. 35, presso lo studio dell'avv. Claudio Lancellotti, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
p.iva in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via D.
Marvasi 12/b, presso lo studio dell'Avv. Silvia C. Zindato, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
- 1 - , residente in [...], al Vico III° Emanuele, 7; Controparte_2
residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 09 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del convenuto conducente del veicolo Fiat OB, Controparte_3
targato CM780SF, di proprietà del Sig. nella causazione del sinistro enarrato, Controparte_2
per l'effetto - condannare , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., in solido con gli atri convenuti, al risarcimento dei danni tutti in favore dell'attrice nella misura di € 22.824,75 per danno non patrimoniale (biologico), € 1.033,66 a titolo di rimborso delle spese mediche affrontate, € 1.156,73 a titolo di risarcimento danni materiali ed € 950,00 per le spese sostenute per la gestione della pratica stragiudiziale, dunque nella misura complessiva di € 25.965,17 ovvero, quanto alle lesioni personali, nella diversa misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia o che risulterà anche a seguito dell'espletando procedimento istruttorio
d'integrazione di seguito richiesto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalla data del sinistro sino al soddisfo;
- condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, tenendo conto del contegno della convenuta ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art. Parte_2
96 c.p.c. per aver deciso di non aderire alla negoziazione assistita”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che: - in data 05.11.2020, alle ore 17.00 circa, a bordo del proprio motociclo Honda Hornet, tg. DK76793, assicurato per la on la stava percorrendo il viale CP_4 Controparte_5
ex Ferrovia Calabro Lucana nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) con direzione di marcia RC-CZ; - giunta nei pressi dell'incrocio con via Strada Torre
- 2 - Vecchia ha rallentato fino ad arrestare la propria marcia, al fine di dare la dovuta precedenza agli utenti della via Strada Torre Vecchia;
- l'autocarro Fiat OB, tg.
CM780SF, assicurato condotto da e di Controparte_1 Controparte_3
proprietà di , è sopraggiunto nella stessa via e si è affiancato alla Controparte_2
sinistra del motociclo, arrestando la marcia, a sua volta, per dare la precedenza agli utenti di via Strada Torre Vecchia;
- quest'ultimo, nel ripartire per immettersi nella Via
Strada Torre Vecchia, ha errato la manovra di svolta a destra tanto da andare ad urtare contro lo specchietto retrovisore sinistro del motociclo;
- a causa dell'urto, il motociclo
è caduto sull'asfalto riportando danni sul lato destro, per come risulta dal preventivo di riparazione del 23.11.2020; - nella caduta, la gamba destra della signora Parte_1
è rimasta incastrata sotto il peso della moto;
l'attrice ha dunque subito gravi lesioni personali, per le quali è stata condotta presso l'Ospedale di Locri ove le è stato diagnosticato un “trauma contusivo gamba destra con frattura del terzo prossimale del perone e del terzo distale di tibia”; - successivamente, l'attrice ha subito un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca LCP e viti;
- dalle lesioni patite dall'attrice a causa del sinistro sono residuati postumi di carattere permanente, in particolare, un danno biologico quantificato nella misura del 10%, e un'inabilità temporanea per 173 giorni, pari a complessivi € 22.824,75; - la società assicurativa convenuta, pur ritualmente intimata, non ha provveduto, decorso il termine di legge, né a formulare offerta risarcitoria né ad indicare i motivi ostativi alla stessa;
- anche la procedura di negoziazione assistita, si è conclusa con verbale negativo a causa della mancata adesione del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.08.2022, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la ricostruzione dell'attrice in punto Controparte_1
di fatto e di diritto contestando in toto l'evento lesivo e la quantificazione del danno.
La convenuta ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “voglia disattendere la domanda attrice perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze”.
Non si sono costituiti invece in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in data 08.03.2022, per cui il
- 3 - Giudice, all'udienza del 12.09.2022, ne ha dichiarato la contumacia e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 12.12.2022, il Giudice ha ammesso la prova per testi e l'interrogatorio formale di quindi, ha rinviato all'udienza del Controparte_3
22.05.2023 per l'assunzione della prova orale.
All'udienza del 22.05.2023, il Giudice ha preso atto dell'assenza di CP_3
nonostante la regolarità della notifica della richiesta di interrogatorio
[...]
formale nei suoi confronti, pertanto, ha rinviato la causa all'udienza del giorno
11.09.2023 per l'escussione dei testimoni ammessi. Assunta la prova testimoniale, è stata disposta Ctu medico legale. Successivamente, all'esito della Ctu medico legale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 26.06.2025 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
§ 2. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
§ 2.1 Il fatto storico posto alla base della pretesa risarcitoria ha trovato conferma nella prova testimoniale.
In particolare, il teste (della cui attendibilità e credibilità non vi Testimone_1
è ragione di dubitare, trattandosi di soggetto estraneo a tutte le parti in causa e attesa la coerenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese), escusso all'udienza del giorno
11.09.2023, ha riferito di aver assistito al sinistro per cui è causa, trovandosi sul luogo ove lo stesso si è realizzato e, nello specifico, a Gioiosa Ionica in via Torre Vecchia, sul lato opposto della strada ove la stessa si interseca con altra via non indicata da teste, ma riconosciuta dallo stesso nelle foto che gli sono state sottoposte allegate al fascicolo di parte attrice (allegato n.2). Il teste ha riferito di aver visto “all'incrocio, allo stop, una moto ferma ed accanto un OB;
la moto era una Honda nera e il OB era di colore bianco, era un furgone che non era appena uscito dalla concessionaria ma nemmeno tanto vecchio;
quando il OB è ripartito, girando verso destra, ha toccato la moto facendola cadere;
la moto è stata colpita al manubrio/specchietto sinistro ed è caduta sulla destra;
il OB ha colpito la moto con la propria fiancata;
la moto al momento dell'urto era ferma”, aggiungendo che la
- 4 - conducente della moto, a seguito della caduta, è rimasta con la gamba bloccata sotto il motoveicolo e di essere intervenuto in soccorso della stessa insieme ad altri due uomini, il conducente della Fiat OB e un altro uomo che si trovava fermo al medesimo incrocio dietro ai veicoli convolti. Il teste ha, altresì, affermato che l'attrice lamentava dolori alla gamba destra e al piede destro, che sul posto è intervenuto il marito dell'attrice, avvisato dalla stessa, il quale ha provveduto a chiamare l'ambulanza, per poi accompagnarla al Pronto Soccorso in macchina, attesa la mancanza di mezzi di soccorso disponibili – tale ultima circostanza risulta confermata anche dal teste Tes_2
, marito dell'attrice, escusso alla medesima udienza e corroborata dai
[...]
documenti versati in atti circa la richiesta di intervento dell'ambulanza e l'indisponibilità della stessa (cfr. allegati da 10 a 12). Il teste infine, Testimone_1
ha precisato di non poter riferire in relazione all'ordine di arrivo dei mezzi allo Stop, né sui danni subiti dal motociclo, avendo concentrato la sua attenzione sulla persona ferita.
Ciò detto, va precisato che l'esistenza del fatto lesivo non può essere messa in dubbio dalla circostanza che il certificato n. 19167 del 05.11.2020 del Pronto soccorso dell'Ospedale di Locri riporta nell'anamnesi “trauma incidente in strada”, dicitura non in contrasto con il fatto lamentato dall'attrice, né dagli accertamenti tecnici eseguiti dalla compagnia assicurativa e confermati all'udienza del 04.12.2023 dal perito incaricato, In particolare, il perito, confermando il contenuto dei Persona_1
documenti in atto a sua firma, ha dichiarato di aver visionato entrambi i veicoli coinvolti e che ha escluso la presenza di tracce di un urto diretto tra gli stessi;
tuttavia, ha precisato “che i danni che ho riscontrato sul motoveicolo sono compatibili con la caduta conseguente a una turbativa, non posso riferire però sulla causa della caduta;
preciso che sulla moto i danni sono ubicati nella parte laterale destra”. In altri termini, l'accertamento del perito incaricato dall'assicurazione convenuta non può escludere che la caduta della moto sia imputabile alla condotta, per lo meno concorrente, del conducente della Fiat
OB, tenuto conto che la mancanza di segni diretti di urto tra i due veicoli non implica che non vi è stato alcun contatto tra gli stessi, alla luce anche della considerazione che la perdita di equilibrio e la conseguente caduta della moto non necessitano di un urto deciso ma possono dipendere da un contatto minimo, non
- 5 - idoneo a lasciare segni tangibili sui mezzi. D'altro canto, il contatto in questione è avvenuto in fase di ripartenza e non con i mezzi lanciati in velocità.
Ulteriori elementi a favore della prova dell'avvenuto evento lesivo, infine, si possono ricavare dalla sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro del modello di constatazione amichevole (sebbene allo stesso non possa attribuirsi il valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa né del proprietario del veicolo, essendo sottoscritto dal conducente non proprietario – cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10687 del 20.04.2023) e dalla mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale allo stesso deferito, Controparte_3
valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Alcun elemento, invece, si può trarre dalla testimonianza del teste Tes_3
, sulla cui attendibilità sorgono dubbi tenuto conto della circostanza che ha
[...]
riferito di non conoscere alcuna delle parti in giudizio e di non aver avuto alcun contatto con parte attrice prima dell'intimazione testimoniale, circostanza smentita dalla sottoscrizione da parte dello stesso della propria testimonianza in forma scritta e allegata all'atto di citazione (cfr. allegato n.12).
§ 2.2 Tutto ciò considerato, va osservato, in punto di diritto, che la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2054 c.c., secondo cui il conducente è tenuto al risarcimento “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (comma 1); a tal fine si presume, sino a prova contraria, che “ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” (comma 2).
La presunzione di concorso in pari grado di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. ha carattere sussidiario e opera, perciò, soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso. Ne consegue che il principio è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (giurisprudenza costante: ex multiis, Cass., sez. III, 12 gennaio 2005,
n. 456; Cass., sez. III, 26 ottobre 2017, n. 25412).
- 6 - Pertanto, secondo il più consolidato orientamento giurisprudenziale la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma “una responsabilità presunta” da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. VI,
16 febbraio 2017, n. 4130; Trib. Napoli, sez. VI, 20 marzo 2017, n. 3292).
Nel caso in esame, poiché non è stato accertato l'ordine di arrivo dei mezzi coinvolti e quindi la correttezza della condotta della conducente del motoveicolo, non può escludersi che abbia concorso alla verificazione del sinistro la condotta dell'attrice, per cui non può dirsi superata la presunzione di cui al citato art. 2054 c.c.. Gli elementi di prova offerti in merito alla colpa del conducente della Fiat OB nella causazione del sinistro, dati dalla sottoscrizione del modello di constatazione amichevole da parte dei conducenti e dalla mancata presenza del confitente per rendere Controparte_3
l'interrogatorio formale, infatti, non sono sufficienti senza ulteriori riscontri esterni a superare la presunzione suddetta.
§ 3. Passando alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, quest'ultima ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
§ 3.1 Quanto ai danni patrimoniali, l'attrice ha allegato che a causa dell'incidente il motociclo ha riportato danni sul lato destro. A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha prodotto un preventivo di riparazione del 23.11.2020 per un importo di € 1.156,73.
Il danno subito dalla moto di proprietà dell'attrice, tuttavia, non ha trovato riscontro nella prova acquisita. Invero, il teste non ha saputo riferire Testimone_1
circa i danni al motoveicolo, né alcun altro elemento circa la consistenza dei danni è emersa dagli ulteriori elementi di prova acquisiti (nel CAI i danni alla moto Honda risultano indicati genericamente così come nel capitolo formulato per l'interrogatorio formale nei confronti di . Del resto, alcuna rilevanza ha altresì il Controparte_3
preventivo prodotto da parte attrice (anche tenuto conto che «In tema di risarcimento dei
- 7 - danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria
e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur"» cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11765 del 15/05/2013), né l'accertamento effettuato dal perito incaricato dall'assicurazione convenuta, i quali al più avrebbero potuto costituire elementi di prova da tenere in considerazione ai fini della quantificazione del danno, ma non aggiungono nulla in termini di prova dell'an del danno.
§ 3.2 Quanto ai danni non patrimoniali, occorre osservare che la CTU ha accertato, avvallando anche il nesso causale, che ha riportato nel Parte_1
sinistro “Esiti di trauma contusivo con frattura tibia e perone caviglia dx, trattata chirurgicamente permangono viti e mezzi di sintesi. Limitazione funzionale articolazione caviglia dx. Cicatrice caviglia”. Ciò posto, il Ctu ha concluso affermando che “è presente un'invalidità temporanea valutata per giorni 175 (dal 5.11.2020 al 27.4.2021)” così suddivisa:
- Inabilità Temporanea Assoluta per giorni 40 (quaranta)
- Inabilità Temporanea Parziale al 75 % per giorni 30 (trenta)
- Inabilità Temporanea Parziale al 50 % per giorni 60 (sessanta)
- Inabilità Temporanea Parziale al 25 % per giorni 45 (quarantacinque);
mentre il grado percentuale del danno biologico da invalidità permanente è stato quantificato dal Ctu, così come chiarito nella risposta alle osservazioni, nella misura del 9 % (nove). Il consulente, infine, ha aggiunto che risultano spese mediche documentate per € 973,18.
Le argomentazioni del Consulente sono condivisibili, atteso il rigore dell'analisi svolta e la logicità delle conclusioni a cui è pervenuto, nonché tenuto conto della mancanza di osservazioni critiche delle parti alla consulenza. Il Tribunale, pertanto, ritiene che le conclusioni della Ctu possano essere poste alla base della decisione.
Considerato che al momento del sinistro aveva 45 anni, sulla Parte_1
base del D.M. 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2025, n. 176, il quale ha aggiornato i valori indicati dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni si ottengono i seguenti importi:
- 8 - € 16.452,46 per 9 punti percentuali per una persona di anni 45 al momento del sinistro;
€ 2.247,20 (pari a euro 56,18 x 40) per ITT per 40 giorni;
€ 1.263,90 (pari a euro 42,13 x 30) per ITP al valore medio del 75% per 30 giorni
€ 1.685,40 (pari a euro 28,09 x 60) per ITP al valore medio del 50% per 60 giorni;
€ 421,20 (pari a euro 14,04 x 30) per ITP al valore medio del 25% per 30 giorni.
Va detto che la tabella sulle micropermanenti, applicata per la liquidazione che precede, non prevede anche la liquidazione di quella voce del danno non patrimoniali che va sotto il nome di danno morale, in virtù anche di quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, per cui il danno morale può essere liquidato attraverso l'aumento fino al quinto, ai sensi del terzo comma dell'art. 139
Cod. Ass.ni, sul detto importo. Tuttavia, tale ulteriore liquidazione non è automatica, ma come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione «In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento». (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 339 del 13.01.2016).
Orbene, nel caso in esame alcun dato è stato offerto dall'attrice per apprezzare l'incidenza della lesione patita, anche attraverso presunzioni, in termini di sofferenza, atteso che non vi è stata alcuna allegazione entro le preclusioni assertive della sofferenza patita a seguito dell'incidente, né è stata offerta alcuna prova in merito. Del resto, alcun valore in termini di allegazione e prova della sofferenza e del turbamento conseguente al sinistro può darsi alle dichiarazioni rese dalla parte al Ctu.
È stata esclusa, infine, dal Consulente un'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attrice, per cui alcuna somma può essere riconosciuta quale lucro cessante, fermo restando che alcuna allegazione e prova è stata offerta dall'attrice circa lo svolgimento di attività lavorativa prima del sinistro.
- 9 - In totale, quindi, il danno non patrimoniale subito da Parte_1
ammonta a € 22.070,16.
Tuttavia, atteso il concorso colposo dell'attrice nella causazione del sinistro incidente nella misura del 50%, la somma spettante alla stessa dev'essere ridotta della metà, per cui il risarcimento a cui ha diritto corrisponde a € 11.521,67 (data da €
11.035,08 e dalle spese mediche documentate nella misura del 50 %).
Alcuna somma, infine, può essere riconosciuta quale esborso per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata a favore dell'attrice da parte della società , Per_2
atteso che non vi è prova del relativo esborso (cfr. in merito Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
6422 del 13/03/2017, per cui «In caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente
e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso»).
§ 3.3 In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
- 10 - determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 05 novembre 2020, ed il suo risarcimento (cinque anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 11.035,08 svalutato all'epoca del sinistro, 05 novembre 2020, e quindi su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 05 novembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla CP_6
data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 11.521,67 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità di conducente del veicolo Fiat OB tg. CM780SF, Controparte_3
nella misura del 50 %, e per l'effetto, e Controparte_3 Controparte_2 [...]
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 11.521,67 oltre interessi come sopra Parte_1
determinati.
§ 4. Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice , delle spese di lite che si liquidano Parte_1
con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice (compresi gli interessi compensativi sino alla decisione) ai sensi del D.M. 55/2014, così come
- 11 - modificato con il D.M. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, si liquidano i valori minimi dello scaglione tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate.
Per quanto riguarda la domanda di condanna avanzata dall'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza della convenuta compagnia assicurativa, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'attrice relative ai comportamenti dei convenuti non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. n. 691/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e dichiara la responsabilità di conducente del veicolo Fiat OB tg. CM780SF, nella Controparte_3
misura del 50 %;
- 12 - 2. condanna, per l'effetto, e Controparte_3 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 11.521,67 oltre interessi compensativi nella
[...]
misura del 1,5 % annuo dal momento del sinistro, 05.11.2020, sul predetto importo svalutato a detta epoca, e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 05 novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 11.521,67, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu a carico dei convenuti
, e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
loro;
4. rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte attrice;
5. condanna , e al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in complessivi euro 2.808,50 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.538,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN AN
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IN AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 312 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, promossa
DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Soverato (CZ), alla via Mons. Carlo Amirante n. 35, presso lo studio dell'avv. Claudio Lancellotti, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
p.iva in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via D.
Marvasi 12/b, presso lo studio dell'Avv. Silvia C. Zindato, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
- 1 - , residente in [...], al Vico III° Emanuele, 7; Controparte_2
residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 09 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva del convenuto conducente del veicolo Fiat OB, Controparte_3
targato CM780SF, di proprietà del Sig. nella causazione del sinistro enarrato, Controparte_2
per l'effetto - condannare , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t., in solido con gli atri convenuti, al risarcimento dei danni tutti in favore dell'attrice nella misura di € 22.824,75 per danno non patrimoniale (biologico), € 1.033,66 a titolo di rimborso delle spese mediche affrontate, € 1.156,73 a titolo di risarcimento danni materiali ed € 950,00 per le spese sostenute per la gestione della pratica stragiudiziale, dunque nella misura complessiva di € 25.965,17 ovvero, quanto alle lesioni personali, nella diversa misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia o che risulterà anche a seguito dell'espletando procedimento istruttorio
d'integrazione di seguito richiesto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalla data del sinistro sino al soddisfo;
- condannare, altresì, i convenuti al pagamento delle spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, tenendo conto del contegno della convenuta ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dall'art. Parte_2
96 c.p.c. per aver deciso di non aderire alla negoziazione assistita”.
A sostegno della propria domanda, l'attrice ha esposto che: - in data 05.11.2020, alle ore 17.00 circa, a bordo del proprio motociclo Honda Hornet, tg. DK76793, assicurato per la on la stava percorrendo il viale CP_4 Controparte_5
ex Ferrovia Calabro Lucana nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica (RC) con direzione di marcia RC-CZ; - giunta nei pressi dell'incrocio con via Strada Torre
- 2 - Vecchia ha rallentato fino ad arrestare la propria marcia, al fine di dare la dovuta precedenza agli utenti della via Strada Torre Vecchia;
- l'autocarro Fiat OB, tg.
CM780SF, assicurato condotto da e di Controparte_1 Controparte_3
proprietà di , è sopraggiunto nella stessa via e si è affiancato alla Controparte_2
sinistra del motociclo, arrestando la marcia, a sua volta, per dare la precedenza agli utenti di via Strada Torre Vecchia;
- quest'ultimo, nel ripartire per immettersi nella Via
Strada Torre Vecchia, ha errato la manovra di svolta a destra tanto da andare ad urtare contro lo specchietto retrovisore sinistro del motociclo;
- a causa dell'urto, il motociclo
è caduto sull'asfalto riportando danni sul lato destro, per come risulta dal preventivo di riparazione del 23.11.2020; - nella caduta, la gamba destra della signora Parte_1
è rimasta incastrata sotto il peso della moto;
l'attrice ha dunque subito gravi lesioni personali, per le quali è stata condotta presso l'Ospedale di Locri ove le è stato diagnosticato un “trauma contusivo gamba destra con frattura del terzo prossimale del perone e del terzo distale di tibia”; - successivamente, l'attrice ha subito un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con placca LCP e viti;
- dalle lesioni patite dall'attrice a causa del sinistro sono residuati postumi di carattere permanente, in particolare, un danno biologico quantificato nella misura del 10%, e un'inabilità temporanea per 173 giorni, pari a complessivi € 22.824,75; - la società assicurativa convenuta, pur ritualmente intimata, non ha provveduto, decorso il termine di legge, né a formulare offerta risarcitoria né ad indicare i motivi ostativi alla stessa;
- anche la procedura di negoziazione assistita, si è conclusa con verbale negativo a causa della mancata adesione del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.08.2022, si è costituita in giudizio la quale ha contestato la ricostruzione dell'attrice in punto Controparte_1
di fatto e di diritto contestando in toto l'evento lesivo e la quantificazione del danno.
La convenuta ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “voglia disattendere la domanda attrice perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze”.
Non si sono costituiti invece in giudizio e Controparte_2 Controparte_3
nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione in data 08.03.2022, per cui il
- 3 - Giudice, all'udienza del 12.09.2022, ne ha dichiarato la contumacia e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Con ordinanza del 12.12.2022, il Giudice ha ammesso la prova per testi e l'interrogatorio formale di quindi, ha rinviato all'udienza del Controparte_3
22.05.2023 per l'assunzione della prova orale.
All'udienza del 22.05.2023, il Giudice ha preso atto dell'assenza di CP_3
nonostante la regolarità della notifica della richiesta di interrogatorio
[...]
formale nei suoi confronti, pertanto, ha rinviato la causa all'udienza del giorno
11.09.2023 per l'escussione dei testimoni ammessi. Assunta la prova testimoniale, è stata disposta Ctu medico legale. Successivamente, all'esito della Ctu medico legale, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 26.06.2025 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190
c.p.c..
§ 2. La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
§ 2.1 Il fatto storico posto alla base della pretesa risarcitoria ha trovato conferma nella prova testimoniale.
In particolare, il teste (della cui attendibilità e credibilità non vi Testimone_1
è ragione di dubitare, trattandosi di soggetto estraneo a tutte le parti in causa e attesa la coerenza interna ed esterna delle dichiarazioni rese), escusso all'udienza del giorno
11.09.2023, ha riferito di aver assistito al sinistro per cui è causa, trovandosi sul luogo ove lo stesso si è realizzato e, nello specifico, a Gioiosa Ionica in via Torre Vecchia, sul lato opposto della strada ove la stessa si interseca con altra via non indicata da teste, ma riconosciuta dallo stesso nelle foto che gli sono state sottoposte allegate al fascicolo di parte attrice (allegato n.2). Il teste ha riferito di aver visto “all'incrocio, allo stop, una moto ferma ed accanto un OB;
la moto era una Honda nera e il OB era di colore bianco, era un furgone che non era appena uscito dalla concessionaria ma nemmeno tanto vecchio;
quando il OB è ripartito, girando verso destra, ha toccato la moto facendola cadere;
la moto è stata colpita al manubrio/specchietto sinistro ed è caduta sulla destra;
il OB ha colpito la moto con la propria fiancata;
la moto al momento dell'urto era ferma”, aggiungendo che la
- 4 - conducente della moto, a seguito della caduta, è rimasta con la gamba bloccata sotto il motoveicolo e di essere intervenuto in soccorso della stessa insieme ad altri due uomini, il conducente della Fiat OB e un altro uomo che si trovava fermo al medesimo incrocio dietro ai veicoli convolti. Il teste ha, altresì, affermato che l'attrice lamentava dolori alla gamba destra e al piede destro, che sul posto è intervenuto il marito dell'attrice, avvisato dalla stessa, il quale ha provveduto a chiamare l'ambulanza, per poi accompagnarla al Pronto Soccorso in macchina, attesa la mancanza di mezzi di soccorso disponibili – tale ultima circostanza risulta confermata anche dal teste Tes_2
, marito dell'attrice, escusso alla medesima udienza e corroborata dai
[...]
documenti versati in atti circa la richiesta di intervento dell'ambulanza e l'indisponibilità della stessa (cfr. allegati da 10 a 12). Il teste infine, Testimone_1
ha precisato di non poter riferire in relazione all'ordine di arrivo dei mezzi allo Stop, né sui danni subiti dal motociclo, avendo concentrato la sua attenzione sulla persona ferita.
Ciò detto, va precisato che l'esistenza del fatto lesivo non può essere messa in dubbio dalla circostanza che il certificato n. 19167 del 05.11.2020 del Pronto soccorso dell'Ospedale di Locri riporta nell'anamnesi “trauma incidente in strada”, dicitura non in contrasto con il fatto lamentato dall'attrice, né dagli accertamenti tecnici eseguiti dalla compagnia assicurativa e confermati all'udienza del 04.12.2023 dal perito incaricato, In particolare, il perito, confermando il contenuto dei Persona_1
documenti in atto a sua firma, ha dichiarato di aver visionato entrambi i veicoli coinvolti e che ha escluso la presenza di tracce di un urto diretto tra gli stessi;
tuttavia, ha precisato “che i danni che ho riscontrato sul motoveicolo sono compatibili con la caduta conseguente a una turbativa, non posso riferire però sulla causa della caduta;
preciso che sulla moto i danni sono ubicati nella parte laterale destra”. In altri termini, l'accertamento del perito incaricato dall'assicurazione convenuta non può escludere che la caduta della moto sia imputabile alla condotta, per lo meno concorrente, del conducente della Fiat
OB, tenuto conto che la mancanza di segni diretti di urto tra i due veicoli non implica che non vi è stato alcun contatto tra gli stessi, alla luce anche della considerazione che la perdita di equilibrio e la conseguente caduta della moto non necessitano di un urto deciso ma possono dipendere da un contatto minimo, non
- 5 - idoneo a lasciare segni tangibili sui mezzi. D'altro canto, il contatto in questione è avvenuto in fase di ripartenza e non con i mezzi lanciati in velocità.
Ulteriori elementi a favore della prova dell'avvenuto evento lesivo, infine, si possono ricavare dalla sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro del modello di constatazione amichevole (sebbene allo stesso non possa attribuirsi il valore confessorio nei confronti della compagnia assicurativa né del proprietario del veicolo, essendo sottoscritto dal conducente non proprietario – cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10687 del 20.04.2023) e dalla mancata comparizione del convenuto per rendere l'interrogatorio formale allo stesso deferito, Controparte_3
valutabile ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
Alcun elemento, invece, si può trarre dalla testimonianza del teste Tes_3
, sulla cui attendibilità sorgono dubbi tenuto conto della circostanza che ha
[...]
riferito di non conoscere alcuna delle parti in giudizio e di non aver avuto alcun contatto con parte attrice prima dell'intimazione testimoniale, circostanza smentita dalla sottoscrizione da parte dello stesso della propria testimonianza in forma scritta e allegata all'atto di citazione (cfr. allegato n.12).
§ 2.2 Tutto ciò considerato, va osservato, in punto di diritto, che la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo dell'art. 2054 c.c., secondo cui il conducente è tenuto al risarcimento “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (comma 1); a tal fine si presume, sino a prova contraria, che “ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” (comma 2).
La presunzione di concorso in pari grado di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c. ha carattere sussidiario e opera, perciò, soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso. Ne consegue che il principio è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (giurisprudenza costante: ex multiis, Cass., sez. III, 12 gennaio 2005,
n. 456; Cass., sez. III, 26 ottobre 2017, n. 25412).
- 6 - Pertanto, secondo il più consolidato orientamento giurisprudenziale la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma “una responsabilità presunta” da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass., sez. VI,
16 febbraio 2017, n. 4130; Trib. Napoli, sez. VI, 20 marzo 2017, n. 3292).
Nel caso in esame, poiché non è stato accertato l'ordine di arrivo dei mezzi coinvolti e quindi la correttezza della condotta della conducente del motoveicolo, non può escludersi che abbia concorso alla verificazione del sinistro la condotta dell'attrice, per cui non può dirsi superata la presunzione di cui al citato art. 2054 c.c.. Gli elementi di prova offerti in merito alla colpa del conducente della Fiat OB nella causazione del sinistro, dati dalla sottoscrizione del modello di constatazione amichevole da parte dei conducenti e dalla mancata presenza del confitente per rendere Controparte_3
l'interrogatorio formale, infatti, non sono sufficienti senza ulteriori riscontri esterni a superare la presunzione suddetta.
§ 3. Passando alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice, quest'ultima ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
§ 3.1 Quanto ai danni patrimoniali, l'attrice ha allegato che a causa dell'incidente il motociclo ha riportato danni sul lato destro. A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha prodotto un preventivo di riparazione del 23.11.2020 per un importo di € 1.156,73.
Il danno subito dalla moto di proprietà dell'attrice, tuttavia, non ha trovato riscontro nella prova acquisita. Invero, il teste non ha saputo riferire Testimone_1
circa i danni al motoveicolo, né alcun altro elemento circa la consistenza dei danni è emersa dagli ulteriori elementi di prova acquisiti (nel CAI i danni alla moto Honda risultano indicati genericamente così come nel capitolo formulato per l'interrogatorio formale nei confronti di . Del resto, alcuna rilevanza ha altresì il Controparte_3
preventivo prodotto da parte attrice (anche tenuto conto che «In tema di risarcimento dei
- 7 - danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria
e non è idoneo ai fini della determinazione del "quantum debeatur"» cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 11765 del 15/05/2013), né l'accertamento effettuato dal perito incaricato dall'assicurazione convenuta, i quali al più avrebbero potuto costituire elementi di prova da tenere in considerazione ai fini della quantificazione del danno, ma non aggiungono nulla in termini di prova dell'an del danno.
§ 3.2 Quanto ai danni non patrimoniali, occorre osservare che la CTU ha accertato, avvallando anche il nesso causale, che ha riportato nel Parte_1
sinistro “Esiti di trauma contusivo con frattura tibia e perone caviglia dx, trattata chirurgicamente permangono viti e mezzi di sintesi. Limitazione funzionale articolazione caviglia dx. Cicatrice caviglia”. Ciò posto, il Ctu ha concluso affermando che “è presente un'invalidità temporanea valutata per giorni 175 (dal 5.11.2020 al 27.4.2021)” così suddivisa:
- Inabilità Temporanea Assoluta per giorni 40 (quaranta)
- Inabilità Temporanea Parziale al 75 % per giorni 30 (trenta)
- Inabilità Temporanea Parziale al 50 % per giorni 60 (sessanta)
- Inabilità Temporanea Parziale al 25 % per giorni 45 (quarantacinque);
mentre il grado percentuale del danno biologico da invalidità permanente è stato quantificato dal Ctu, così come chiarito nella risposta alle osservazioni, nella misura del 9 % (nove). Il consulente, infine, ha aggiunto che risultano spese mediche documentate per € 973,18.
Le argomentazioni del Consulente sono condivisibili, atteso il rigore dell'analisi svolta e la logicità delle conclusioni a cui è pervenuto, nonché tenuto conto della mancanza di osservazioni critiche delle parti alla consulenza. Il Tribunale, pertanto, ritiene che le conclusioni della Ctu possano essere poste alla base della decisione.
Considerato che al momento del sinistro aveva 45 anni, sulla Parte_1
base del D.M. 18 luglio 2025 pubblicato sulla G.U. il 31 luglio 2025, n. 176, il quale ha aggiornato i valori indicati dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni si ottengono i seguenti importi:
- 8 - € 16.452,46 per 9 punti percentuali per una persona di anni 45 al momento del sinistro;
€ 2.247,20 (pari a euro 56,18 x 40) per ITT per 40 giorni;
€ 1.263,90 (pari a euro 42,13 x 30) per ITP al valore medio del 75% per 30 giorni
€ 1.685,40 (pari a euro 28,09 x 60) per ITP al valore medio del 50% per 60 giorni;
€ 421,20 (pari a euro 14,04 x 30) per ITP al valore medio del 25% per 30 giorni.
Va detto che la tabella sulle micropermanenti, applicata per la liquidazione che precede, non prevede anche la liquidazione di quella voce del danno non patrimoniali che va sotto il nome di danno morale, in virtù anche di quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, per cui il danno morale può essere liquidato attraverso l'aumento fino al quinto, ai sensi del terzo comma dell'art. 139
Cod. Ass.ni, sul detto importo. Tuttavia, tale ulteriore liquidazione non è automatica, ma come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione «In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità (micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento». (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 339 del 13.01.2016).
Orbene, nel caso in esame alcun dato è stato offerto dall'attrice per apprezzare l'incidenza della lesione patita, anche attraverso presunzioni, in termini di sofferenza, atteso che non vi è stata alcuna allegazione entro le preclusioni assertive della sofferenza patita a seguito dell'incidente, né è stata offerta alcuna prova in merito. Del resto, alcun valore in termini di allegazione e prova della sofferenza e del turbamento conseguente al sinistro può darsi alle dichiarazioni rese dalla parte al Ctu.
È stata esclusa, infine, dal Consulente un'incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa dell'attrice, per cui alcuna somma può essere riconosciuta quale lucro cessante, fermo restando che alcuna allegazione e prova è stata offerta dall'attrice circa lo svolgimento di attività lavorativa prima del sinistro.
- 9 - In totale, quindi, il danno non patrimoniale subito da Parte_1
ammonta a € 22.070,16.
Tuttavia, atteso il concorso colposo dell'attrice nella causazione del sinistro incidente nella misura del 50%, la somma spettante alla stessa dev'essere ridotta della metà, per cui il risarcimento a cui ha diritto corrisponde a € 11.521,67 (data da €
11.035,08 e dalle spese mediche documentate nella misura del 50 %).
Alcuna somma, infine, può essere riconosciuta quale esborso per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata a favore dell'attrice da parte della società , Per_2
atteso che non vi è prova del relativo esborso (cfr. in merito Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
6422 del 13/03/2017, per cui «In caso di sinistro automobilistico, nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente
e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso»).
§ 3.3 In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
- 10 - determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 05 novembre 2020, ed il suo risarcimento (cinque anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 11.035,08 svalutato all'epoca del sinistro, 05 novembre 2020, e quindi su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 05 novembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla CP_6
data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 11.521,67 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità di conducente del veicolo Fiat OB tg. CM780SF, Controparte_3
nella misura del 50 %, e per l'effetto, e Controparte_3 Controparte_2 [...]
devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di euro 11.521,67 oltre interessi come sopra Parte_1
determinati.
§ 4. Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice , delle spese di lite che si liquidano Parte_1
con riferimento al valore della somma attribuita alla parte vincitrice (compresi gli interessi compensativi sino alla decisione) ai sensi del D.M. 55/2014, così come
- 11 - modificato con il D.M. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, si liquidano i valori minimi dello scaglione tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Le spese della Consulenza tecnica d'ufficio, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dai predetti convenuti le somme eventualmente versate.
Per quanto riguarda la domanda di condanna avanzata dall'attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., va tenuto conto che la responsabilità processuale aggravata postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova. Nel caso in esame, sebbene sussistente il requisito oggettivo della soccombenza della convenuta compagnia assicurativa, non può ritenersi integrato quello soggettivo, poiché le allegazioni dell'attrice relative ai comportamenti dei convenuti non risultano sufficienti per accertare la mala fede o colpa grave. In ogni caso, il soggetto che intenda far valere la responsabilità aggravata ed a tal fine formuli l'istanza in argomento, non deve limitarsi ad allegare i fatti relativi alla condotta, ma deve illustrare il nocumento patrimoniale e non patrimoniale effettivamente subito in virtù di detta condotta (Cass. n. 691/2012). La relativa domanda di risarcimento, infatti, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una sia pur generica allegazione della "direzione" dei supposti danni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, ogni contraria e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda e dichiara la responsabilità di conducente del veicolo Fiat OB tg. CM780SF, nella Controparte_3
misura del 50 %;
- 12 - 2. condanna, per l'effetto, e Controparte_3 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 11.521,67 oltre interessi compensativi nella
[...]
misura del 1,5 % annuo dal momento del sinistro, 05.11.2020, sul predetto importo svalutato a detta epoca, e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 05 novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 11.521,67, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3. pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu a carico dei convenuti
, e in solido tra Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
loro;
4. rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da parte attrice;
5. condanna , e al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite che si liquidano Parte_1
in complessivi euro 2.808,50 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 2.538,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa IN AN
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