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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/01/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6249/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 23.01.2025 nel procedimento iscritto al n. 6249/2024 R.G., promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Successivamente oggi 23.01.2025, alle ore 9.10, è comparso l'avv. Zocca Riccardo, anche in sostituzione dell'avv. Zocca Paola, per parte intimante/ricorrente, che dà atto di avere già depositato telematicamente l'atto introduttivo del presente giudizio – nuovamente notificato in uno all'ordinanza di mutamento del rito del 22.10.2024 – a parte intimata/resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; insiste quindi, previa declaratoria di contumacia, nella spiegata domanda;
precisa al riguardo come la morosità oggi ammonti ad € 4.800,00, pari ad otto mensilità dell'importo di € 600,00 ciascuna, ivi inclusa quella di gennaio 2025.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di parte intimata/resistente e ritenuta la causa matura per la decisione;
p.q.m.
dichiara la contumacia di parte resistente ed invita parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto per morosità ed alle note scritte depositate ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che parte ricorrente si allontana.
Verona, 23.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che parte ricorrente si è allontanata, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6249/ 2024 R.G.; promossa da:
(C.F. , con gli avv.ti Zocca Parte_1 C.F._1
Riccardo e Zocca Paola;
-parte ricorrente-
contro
:
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 21.03.2024 e debitamente registrato il 3.04.2024 (cfr. contratto di locazione e ricevuta di registrazione sub docc. 1, 2 e 3 fascicolo ricorrente), con la conseguente condanna dell'originario intimato/attuale resistente al rilascio dell'immobile locato, sito nel
Comune di Grezzana in via Riva n. 8 e censito presso il C.F. al foglio 52, subalterno
2, particella 227, libero e sgombro da persone o cose anche interposte, nonché al pagamento della somma di € 2.400,00 a titolo di quattro canoni mensili impagati
(maggio, giugno, agosto e settembre 2024), oltre al pagamento dei canoni a scadere
2 (ciascuno dell'importo mensile di € 600,00) sino all'effettivo rilascio del bene in favore dell'originario intimante/attuale ricorrente;
Dato atto di come il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. c.p.c., segua ad ordinanza del 22.10.2024 di mutamento di rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile (cfr. la relata di notifica dell'intimazione), in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona, secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte Costituzionale del 17.01.2000 (sul punto, peraltro, si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale Milano 17.12.2010,
Tribunale Roma 20.04.2010, Tribunale Padova 26.10.2010);
Ritenuto, preliminarmente, instaurato il contraddittorio mediante la notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto introduttivo e del verbale contenente l'ordinanza di mutamento di rito al resistente;
Rilevata, in fatto, l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 21.03.2024 e debitamente registrato il 3.04.2024 relativamente all'immobile indicato in precedenza (cfr. docc. 1, 2 e 3 fascicolo ricorrente);
Dato atto di come il locatore abbia, da ultimo, allegato in fatto l'inadempimento da parte del conduttore all'obbligo di corrispondere complessivi € 4.800,00, pari ad otto mensilità sino a gennaio 2025 incluso, nonché di quelle somme che verranno a scadere in seguito alla pronuncia della sentenza anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. e sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex artt. 1455 c.c., 1587 c.c., 5 legge n. 392/1978;
Ritenuto, in generale ed in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione, risultando quest'ultimo gravato, per
3 contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533);
Ritenuto, in particolare e sempre in diritto, come “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.07.2004, n. 14234);
Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie risultino provata la pretesa oggetto di domanda del ricorrente e provato l'inadempimento del resistente;
Ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del resistente, la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile indicato in precedenza e che – in assenza di gravi motivi allegati e provati – può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme sovra indicate in motivazione e pari a complessivi € 4.800,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta), il tutto oltre alle indennità di pari importo (€ 600,00 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto, infine, che all'accoglimento della domanda del ricorrente segua altresì la condanna del resistente contumace alla refusione in favore del primo delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'assenza di istruttoria, ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6249/2024, ogni diversa difesa, istanza e domanda disattesa o assorbita:
- dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 21.03.2024 per inadempimento del resistente;
4 - dichiara tenuto e condanna il resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore del ricorrente;
- fissa per il rilascio la data del 28.02.2025;
- dichiara tenuto e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.800,00 per canoni ed oneri impagati sino a gennaio 2025 incluso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento della somma di € 600,00 per ogni mensilità successiva a partire da febbraio 2025 e sino all'effettivo rilascio;
- dichiara tenuto e condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 76,00 per esposti ed in € 1.700,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Verona, 23.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
5
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 23.01.2025 nel procedimento iscritto al n. 6249/2024 R.G., promosso da Parte_1
nei confronti di Controparte_1
Successivamente oggi 23.01.2025, alle ore 9.10, è comparso l'avv. Zocca Riccardo, anche in sostituzione dell'avv. Zocca Paola, per parte intimante/ricorrente, che dà atto di avere già depositato telematicamente l'atto introduttivo del presente giudizio – nuovamente notificato in uno all'ordinanza di mutamento del rito del 22.10.2024 – a parte intimata/resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; insiste quindi, previa declaratoria di contumacia, nella spiegata domanda;
precisa al riguardo come la morosità oggi ammonti ad € 4.800,00, pari ad otto mensilità dell'importo di € 600,00 ciascuna, ivi inclusa quella di gennaio 2025.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, preso atto della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di parte intimata/resistente e ritenuta la causa matura per la decisione;
p.q.m.
dichiara la contumacia di parte resistente ed invita parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto per morosità ed alle note scritte depositate ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che parte ricorrente si allontana.
Verona, 23.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che parte ricorrente si è allontanata, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 6249/ 2024 R.G.; promossa da:
(C.F. , con gli avv.ti Zocca Parte_1 C.F._1
Riccardo e Zocca Paola;
-parte ricorrente-
contro
:
C.F. ); Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: intimazione di sfratto per morosità (uso abitativo).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato inter partes in data 21.03.2024 e debitamente registrato il 3.04.2024 (cfr. contratto di locazione e ricevuta di registrazione sub docc. 1, 2 e 3 fascicolo ricorrente), con la conseguente condanna dell'originario intimato/attuale resistente al rilascio dell'immobile locato, sito nel
Comune di Grezzana in via Riva n. 8 e censito presso il C.F. al foglio 52, subalterno
2, particella 227, libero e sgombro da persone o cose anche interposte, nonché al pagamento della somma di € 2.400,00 a titolo di quattro canoni mensili impagati
(maggio, giugno, agosto e settembre 2024), oltre al pagamento dei canoni a scadere
2 (ciascuno dell'importo mensile di € 600,00) sino all'effettivo rilascio del bene in favore dell'originario intimante/attuale ricorrente;
Dato atto di come il presente giudizio, pur introdotto con rito speciale per la convalida di sfratto ex art. 657 ss. c.p.c., segua ad ordinanza del 22.10.2024 di mutamento di rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., risultando il conduttore irreperibile (cfr. la relata di notifica dell'intimazione), in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona, secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 della Corte Costituzionale del 17.01.2000 (sul punto, peraltro, si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale Milano 17.12.2010,
Tribunale Roma 20.04.2010, Tribunale Padova 26.10.2010);
Ritenuto, preliminarmente, instaurato il contraddittorio mediante la notifica ex art. 143 c.p.c. dell'atto introduttivo e del verbale contenente l'ordinanza di mutamento di rito al resistente;
Rilevata, in fatto, l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra le parti in data 21.03.2024 e debitamente registrato il 3.04.2024 relativamente all'immobile indicato in precedenza (cfr. docc. 1, 2 e 3 fascicolo ricorrente);
Dato atto di come il locatore abbia, da ultimo, allegato in fatto l'inadempimento da parte del conduttore all'obbligo di corrispondere complessivi € 4.800,00, pari ad otto mensilità sino a gennaio 2025 incluso, nonché di quelle somme che verranno a scadere in seguito alla pronuncia della sentenza anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. e sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex artt. 1455 c.c., 1587 c.c., 5 legge n. 392/1978;
Ritenuto, in generale ed in diritto, che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del debitore all'obbligazione, risultando quest'ultimo gravato, per
3 contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533);
Ritenuto, in particolare e sempre in diritto, come “qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28.07.2004, n. 14234);
Ritenuto, pertanto, che nel caso di specie risultino provata la pretesa oggetto di domanda del ricorrente e provato l'inadempimento del resistente;
Ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del resistente, la condanna di quest'ultimo al rilascio dell'immobile indicato in precedenza e che – in assenza di gravi motivi allegati e provati – può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna del medesimo al pagamento delle somme sovra indicate in motivazione e pari a complessivi € 4.800,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta), il tutto oltre alle indennità di pari importo (€ 600,00 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto, infine, che all'accoglimento della domanda del ricorrente segua altresì la condanna del resistente contumace alla refusione in favore del primo delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, tenuto conto della natura contumaciale della causa e dell'assenza di istruttoria, ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio n. 6249/2024, ogni diversa difesa, istanza e domanda disattesa o assorbita:
- dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes stipulato in data 21.03.2024 per inadempimento del resistente;
4 - dichiara tenuto e condanna il resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore del ricorrente;
- fissa per il rilascio la data del 28.02.2025;
- dichiara tenuto e condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.800,00 per canoni ed oneri impagati sino a gennaio 2025 incluso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché al pagamento della somma di € 600,00 per ogni mensilità successiva a partire da febbraio 2025 e sino all'effettivo rilascio;
- dichiara tenuto e condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in € 76,00 per esposti ed in € 1.700,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Verona, 23.01.2025
Il Giudice
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