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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/11/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7762/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Parte_1
Matano presso il cui studio elett. dom. in Caserta al viale delle Querce n. 20
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Davide Catalano con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato in qualità di docente di diritto (classe di concorso A046) presso l'Istituto Superiore Alberghiero paritario “P. Artusi” di Durazzano, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, in virtù di tre contratti a tempo determinato, per i periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo, per un numero di 2 ore settimanali, esponeva di aver ricevuto la notifica di provvedimenti, CP_ rispettivamente datati 09.12.2021 e 17.09.2021, con i quali l' comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro per i periodi maggio e giugno 2018 e da gennaio 2019 a febbraio 2020, all'esito di accertamento ispettivo di cui ai verbali del 26 maggio 2021, richiamati nei provvedimenti impugnati ma mai notificati alla lavoratrice.
Tanto premesso, affermata, sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, la illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro, concludeva chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e, per l'effetto; 2)
Annullarli e/o disapplicarli;
3) Accertare e dichiarare, conseguentemente, che la ricorrente, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha lavorato, per n. 2 ore settimanali, presso
l'Istituto Superiore Alberghiero paritario “P. Artusi” di Durazzano (BN), in qualità di docente di diritto (classe di concorso A046) … 4) Ordinare, pertanto, all' di porre in essere tutti i CP_1 provvedimenti di propria competenza necessari a ripristinare la validità dei rapporti illegittimamente disconosciuti anche in termini di riconoscimento integrale dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in favore della ricorrente … ; vinte le spese, con distrazione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Rileva preliminarmente il Tribunale come vadano disattese le censure formulate in ricorso attinenti ai vizi dei verbali di accertamento per violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.
Va sottolineato in primo luogo che i denunziati vizi non attengono ai provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro, ritualmente notificati alla parte ed in questa sede impugnati, bensì ai verbali di accertamento ispettivo richiamati espressamente nei predetti provvedimenti e sui quali si fonda il disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa.
Ciò posto, si osserva che l'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come modificato dalla l. n. 183/2010, espressamente stabilisce al comma 4: «alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido».
Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità e di merito, il verbale unico di accertamento e notificazione costituisce un atto endoprocedimentale, di scienza e conoscenza, avente ad oggetto l'accertamento di tutte le violazioni rilevate durante un procedimento ispettivo.
Come ogni atto di carattere procedimentale, la contestazione/notificazione, contenuta nel verbale unico, non esprime – per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione, bensì costituisce uno strumento di comunicazione, che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti.
Discende da quanto sopra che il verbale unico di accertamento e notificazione non è un provvedimento amministrativo, del quale invero non possiede alcun carattere: non la costitutività, perché atto dichiarativo che si limita a registrare fatti ed a comunicarli;
non l'esecutorietà, perché insuscettibile di essere eseguito coattivamente;
non la discrezionalità, perché atto interamente vincolato nel contenuto, nella forma, nei tempi e nelle modalità; non la autoritatività e la lesività, perché inidoneo ad incidere in via diretta negativamente nella sfera giuridica del destinatario (in tal senso, cfr. Cass. S.U. n. 16/2007).
Se il verbale di accertamento e notificazione non costituisce un atto amministrativo, ad esso non sono estendibili le previsioni di cui alla legge n. 241/1990.
Ciò detto, rileva il Tribunale come i verbali di accertamento sottesi ai provvedimenti in questa sede impugnati sono stati notificati al datore di lavoro mentre ai lavoratori sono stati ritualmente comunicati i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro quale effetto degli esiti dell'accertamento svolto dagli ispettori in quanto provvedimenti incidenti in via diretta nella sfera giuridica dei destinatari. In tali provvedimenti, peraltro, sono stati espressamente richiamati i verbali di accertamento, tant'è che la parte ha potuto averne copia al fine di articolare compiutamente la propria difesa in giudizio.
Pertanto, ferma la inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, non si ravvisa in ogni caso alcuna lesione del diritto di difesa della lavoratrice la quale ha potuto o, comunque, avrebbe potuto in questa sede prendere posizione su tutti i rilievi svolti dagli ispettori, CP_ ciò anche all'esito della costituzione dell' che ha versato in atti copia integrale dei verbali in questione.
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. CP_ La vicenda per cui è causa trae origine dai verbali di accertamento all'esito dei quali gli ispettori disconoscevano il rapporto di lavoro subordinato, asseritamente intercorso tra la ricorrente e la società Dinorel s.r.l.s. da maggio 2018 a giugno 2018, nonché il rapporto asseritamente intercorso tra la docente istante e la società nel periodo da gennaio 2019 a febbraio Controparte_2
2020.
La ricorrente ha dedotto la illegittimità di tale disconoscimento sostenendo di aver lavorato, in qualità di docente di diritto, presso l'istituto scolastico paritario “P. Artusi”, sito in Durazzano, gestito dapprima dalla società Dinorel s.r.l.s. e poi dalla con esecuzione della propria Controparte_2 prestazione lavorativa per 2 ore settimanali per i seguenti periodi: dal 16.10.2017 al 09.06.2018; dal
07.01.2019 al 30.06.2019; dal 11.01.2020 al 30.06.2020; ha, altresì, sostenuto di aver ricevuto le buste paga e di aver percepito il compenso per il lavoro svolto. CP_ Come è noto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' è onere del lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “in forza del potere di autotutela CP_ spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare
d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 19 gennaio 2021 n. 809). Nel caso in esame, come già su evidenziato, il rapporto veniva disconosciuto all'esito di un accertamento ispettivo operato dall'ente, di cui richiamava gli esiti.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Tuttavia, del tutto carenti sul punto sono le allegazioni di cui all'atto introduttivo.
Parte ricorrente, invero, non ha, in alcun modo indicato in ricorso la articolazione oraria in cui svolgeva la prestazione lavorativa limitandosi a dedurre di aver lavorato “per numero 2 ore settimanali”, senza alcuna puntuale indicazione dei giorni e degli orari di lavoro osservati.
In ordine alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa si è limitata a dedurre in ricorso di aver “sempre improntato ed organizzato la propria attività di insegnamento attenendosi fedelmente a quanto contrattualmente statuito” nonché di aver “svolto con regolarità e puntualità le poche ore di insegnamento di sua competenza, attenendosi al programma didattico e metodologico dalla stessa predisposto, ha regolarmente aggiornato i registri personali e di classe ed ha sempre ottemperato a tutte le disposizioni emanate dal Gestore della scuola”.
Ha omesso, tuttavia, di allegare ed indicare circostanze concrete afferenti le modalità di esecuzione della prestazione quali le classi presso cui risultava effettuata l'attività di docenza, il soggetto che impartiva le direttive;
non ha indicato infine, la misura della retribuzione percepita, nonché la cadenza e le modalità in cui avveniva il pagamento.
Le evidenziate carenze espositive, lungi dall'inficiare la validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
La prova articolata in ricorso risulta, pertanto, inammissibile in quanto vertente su circostanze generiche e, per lo più, valutative.
E' appena il caso di aggiungere che le descritte lacune non si prestano ad essere colmate per effetto dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo gli stessi, ove esercitati, in funzione integrativa di carenze probatorie e rimanendo, viceversa, l'indicazione dei fatti costitutivi della domanda e la allegazione di circostanze idonee a provarli onere esclusivo delle parti (art. 112 c.p.c.).
Quanto alla produzione documentale di parte ricorrente, si osserva che il disconoscimento operato dall'istituto previdenziale riguarda l'effettività del rapporto che la predetta documentazione è del tutto inidonea a provare, gravando su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza degli indici della subordinazione, presupposto per la costituzione del rapporto previdenziale.
Ed infatti, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale - che in tal caso proviene dall'asserito datore di lavoro - non può avere una pregnante rilevanza, soprattutto nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso. In tali controversie, infatti, oggetto di contestazione è proprio il carattere fittizio del rapporto o comunque la carenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., ed in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può avere un mero carattere indiziario (cfr. Cass.
10529/1996, Cass. 9290/2000).
In conclusione, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, cui, alla luce di quanto sopra esposto, non può che riconoscersi uno scarno rilievo probatorio, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, con particolare riferimento agli elementi sintomatici della subordinazione, ed, in presenza, dall'altra parte, di una serie di elementi gravi, univoci e concordanti - atti ad integrare la prova indiziaria - che depongono per la insussistenza del rapporto di lavoro subordinato della per i periodi oggetto di causa. Pt_1
Sotto tale ultimo profilo, infatti, deve rilevarsi che dai verbali ispettivi in atti risulta che l'accertamento veniva disposto nei confronti dell'Istituto scolastico Paritario denominato
, il quale risultava essere stato gestito, nel corso degli anni, da tre diverse Parte_2 società: la "Dinacol " per il periodo compresa dal 11.06.2007 al 05.09.2017, la Controparte_3
"Dinorel srls" per il periodo dal 05.09.2017 al 26.07.2018 ed infine dalla " " dal CP_2
26.07.2018 sino alla data dei rilievi svolti.
L'indagine ispettiva ha avuto ad oggetto i rapporti di lavoro denunciati all'Istituto per i lavoratori operanti nel settore delle Scuole Private Paritarie, allo scopo di verificare se la scuola avesse costituito fittizi rapporti al fine di creare un diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in capo ai soggetti assicurati e/o per consentire agli stessi di conseguire un punteggio utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, in qualità di personale di scuola paritaria.
In particolare, la necessità di disporre l'indagine in argomento era stata generata dalle numerose richieste di regolarizzazione tardiva, le quali avevano fatto ipotizzare l'instaurazione di fittizi rapporti di lavoro.
Per quanto riguarda la posizione specifica della ricorrente, l'indagine ha avuto ad oggetto i periodi da maggio a giugno 2018 nonché il periodo da gennaio 2019 a febbraio 2020.
Ai fini dell'accertamento in argomento gli ispettori acquisivano: i registri di presenza del personale docente, nonché i registri di classe che erano stati oggetto di sequestro da parte della Polizia
Giudiziaria; le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal personale dipendente della scuola paritaria;
i
LUL, nonché le comunicazioni obbligatorie di inizio e fine dei rapporti di lavoro. Pt_3
Orbene, dal materiale istruttorio raccolto dagli ispettori è emerso che, per i periodi oggetto di disconoscimento, non sono state rinvenute firme della ricorrente sia nei registri di classe sia nei registri presenze.
Orbene, ritenuto che il docente abbia l'obbligo di attestare la sua effettiva presenza nei relativi registri di classe, non essendovi altri strumenti di rilevazione della stessa, va evidenziato che la mancanza della firma della ricorrente in tali registri, per il periodo oggetto di rilievo, costituisca elemento già di per sé fortemente indicativo della fittizietà del rapporto, non essendovi traccia alcuna della presenza della ricorrente presso l'asserito luogo di lavoro. Nemmeno gli informatori, ascoltati dagli ispettori in sede di accertamento, hanno fatto cenno alla presenza della docente presso l'istituto scolastico. Le dichiarazioni degli informatori sono allegate al verbale e, pertanto, sono idonee a fare piena prova. Difatti, in merito al valore probatorio dei rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che “pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto”(Cass. n. 20768/2017; ord.n. 19982/2020).
Dunque, tutti i dati registrati e sopra riportati consentono a questo giudicante di confermare l'esito degli accertamenti ispettivi ovverosia la sussistenza di fittizi rapporti di lavoro, probabilmente utili al conseguimento del punteggio richiesto, o comunque a costituire fittizie posizioni contributive.
Nessuna rilevanza probatoria contraria alle predette conclusioni può esser attribuita – come già evidenziato - ai documenti provenienti dal datore di lavoro – quali le buste paga, le denunce di inizio rapporto - trattandosi di atti che si arrestano alla soglia del profilo formale del rapporto, mentre l'oggetto del giudizio (e, dunque, il thema probandum) è proprio l'accertamento, in concreto, della reale sussistenza del rapporto di lavoro in regime di subordinazione, a fronte della natura fittizia e simulata del dato formale.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
CP_
c) condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in euro 1600,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, se dovute.
Santa Maria Capua Vetere, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7762/2022
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Parte_1
Matano presso il cui studio elett. dom. in Caserta al viale delle Querce n. 20
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata CP_1 in atti, dall'avv. Davide Catalano con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2022, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato in qualità di docente di diritto (classe di concorso A046) presso l'Istituto Superiore Alberghiero paritario “P. Artusi” di Durazzano, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, in virtù di tre contratti a tempo determinato, per i periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo, per un numero di 2 ore settimanali, esponeva di aver ricevuto la notifica di provvedimenti, CP_ rispettivamente datati 09.12.2021 e 17.09.2021, con i quali l' comunicava il disconoscimento del rapporto di lavoro per i periodi maggio e giugno 2018 e da gennaio 2019 a febbraio 2020, all'esito di accertamento ispettivo di cui ai verbali del 26 maggio 2021, richiamati nei provvedimenti impugnati ma mai notificati alla lavoratrice.
Tanto premesso, affermata, sulla base di articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, la illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro, concludeva chiedendo di:
“1) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e, per l'effetto; 2)
Annullarli e/o disapplicarli;
3) Accertare e dichiarare, conseguentemente, che la ricorrente, negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ha lavorato, per n. 2 ore settimanali, presso
l'Istituto Superiore Alberghiero paritario “P. Artusi” di Durazzano (BN), in qualità di docente di diritto (classe di concorso A046) … 4) Ordinare, pertanto, all' di porre in essere tutti i CP_1 provvedimenti di propria competenza necessari a ripristinare la validità dei rapporti illegittimamente disconosciuti anche in termini di riconoscimento integrale dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in favore della ricorrente … ; vinte le spese, con distrazione.
Si costituiva l' che resisteva al ricorso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Rileva preliminarmente il Tribunale come vadano disattese le censure formulate in ricorso attinenti ai vizi dei verbali di accertamento per violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.
Va sottolineato in primo luogo che i denunziati vizi non attengono ai provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro, ritualmente notificati alla parte ed in questa sede impugnati, bensì ai verbali di accertamento ispettivo richiamati espressamente nei predetti provvedimenti e sui quali si fonda il disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa.
Ciò posto, si osserva che l'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, come modificato dalla l. n. 183/2010, espressamente stabilisce al comma 4: «alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido».
Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza di legittimità e di merito, il verbale unico di accertamento e notificazione costituisce un atto endoprocedimentale, di scienza e conoscenza, avente ad oggetto l'accertamento di tutte le violazioni rilevate durante un procedimento ispettivo.
Come ogni atto di carattere procedimentale, la contestazione/notificazione, contenuta nel verbale unico, non esprime – per lo meno non ancora – la volontà dell'amministrazione, bensì costituisce uno strumento di comunicazione, che porta a conoscenza dei destinatari l'avvenuto accertamento degli illeciti.
Discende da quanto sopra che il verbale unico di accertamento e notificazione non è un provvedimento amministrativo, del quale invero non possiede alcun carattere: non la costitutività, perché atto dichiarativo che si limita a registrare fatti ed a comunicarli;
non l'esecutorietà, perché insuscettibile di essere eseguito coattivamente;
non la discrezionalità, perché atto interamente vincolato nel contenuto, nella forma, nei tempi e nelle modalità; non la autoritatività e la lesività, perché inidoneo ad incidere in via diretta negativamente nella sfera giuridica del destinatario (in tal senso, cfr. Cass. S.U. n. 16/2007).
Se il verbale di accertamento e notificazione non costituisce un atto amministrativo, ad esso non sono estendibili le previsioni di cui alla legge n. 241/1990.
Ciò detto, rileva il Tribunale come i verbali di accertamento sottesi ai provvedimenti in questa sede impugnati sono stati notificati al datore di lavoro mentre ai lavoratori sono stati ritualmente comunicati i provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro quale effetto degli esiti dell'accertamento svolto dagli ispettori in quanto provvedimenti incidenti in via diretta nella sfera giuridica dei destinatari. In tali provvedimenti, peraltro, sono stati espressamente richiamati i verbali di accertamento, tant'è che la parte ha potuto averne copia al fine di articolare compiutamente la propria difesa in giudizio.
Pertanto, ferma la inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, non si ravvisa in ogni caso alcuna lesione del diritto di difesa della lavoratrice la quale ha potuto o, comunque, avrebbe potuto in questa sede prendere posizione su tutti i rilievi svolti dagli ispettori, CP_ ciò anche all'esito della costituzione dell' che ha versato in atti copia integrale dei verbali in questione.
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. CP_ La vicenda per cui è causa trae origine dai verbali di accertamento all'esito dei quali gli ispettori disconoscevano il rapporto di lavoro subordinato, asseritamente intercorso tra la ricorrente e la società Dinorel s.r.l.s. da maggio 2018 a giugno 2018, nonché il rapporto asseritamente intercorso tra la docente istante e la società nel periodo da gennaio 2019 a febbraio Controparte_2
2020.
La ricorrente ha dedotto la illegittimità di tale disconoscimento sostenendo di aver lavorato, in qualità di docente di diritto, presso l'istituto scolastico paritario “P. Artusi”, sito in Durazzano, gestito dapprima dalla società Dinorel s.r.l.s. e poi dalla con esecuzione della propria Controparte_2 prestazione lavorativa per 2 ore settimanali per i seguenti periodi: dal 16.10.2017 al 09.06.2018; dal
07.01.2019 al 30.06.2019; dal 11.01.2020 al 30.06.2020; ha, altresì, sostenuto di aver ricevuto le buste paga e di aver percepito il compenso per il lavoro svolto. CP_ Come è noto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' è onere del lavoratore dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, oggetto di disconoscimento, e di cui chiede l'accertamento, comprovando gli elementi caratteristici della subordinazione.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “in forza del potere di autotutela CP_ spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare
d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 19 gennaio 2021 n. 809). Nel caso in esame, come già su evidenziato, il rapporto veniva disconosciuto all'esito di un accertamento ispettivo operato dall'ente, di cui richiamava gli esiti.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento.
Tuttavia, del tutto carenti sul punto sono le allegazioni di cui all'atto introduttivo.
Parte ricorrente, invero, non ha, in alcun modo indicato in ricorso la articolazione oraria in cui svolgeva la prestazione lavorativa limitandosi a dedurre di aver lavorato “per numero 2 ore settimanali”, senza alcuna puntuale indicazione dei giorni e degli orari di lavoro osservati.
In ordine alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa si è limitata a dedurre in ricorso di aver “sempre improntato ed organizzato la propria attività di insegnamento attenendosi fedelmente a quanto contrattualmente statuito” nonché di aver “svolto con regolarità e puntualità le poche ore di insegnamento di sua competenza, attenendosi al programma didattico e metodologico dalla stessa predisposto, ha regolarmente aggiornato i registri personali e di classe ed ha sempre ottemperato a tutte le disposizioni emanate dal Gestore della scuola”.
Ha omesso, tuttavia, di allegare ed indicare circostanze concrete afferenti le modalità di esecuzione della prestazione quali le classi presso cui risultava effettuata l'attività di docenza, il soggetto che impartiva le direttive;
non ha indicato infine, la misura della retribuzione percepita, nonché la cadenza e le modalità in cui avveniva il pagamento.
Le evidenziate carenze espositive, lungi dall'inficiare la validità del ricorso, attengono propriamente al piano della allegazione e della sufficiente specificazione dei fatti idonei a sorreggere nel merito la domanda.
La prova articolata in ricorso risulta, pertanto, inammissibile in quanto vertente su circostanze generiche e, per lo più, valutative.
E' appena il caso di aggiungere che le descritte lacune non si prestano ad essere colmate per effetto dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo gli stessi, ove esercitati, in funzione integrativa di carenze probatorie e rimanendo, viceversa, l'indicazione dei fatti costitutivi della domanda e la allegazione di circostanze idonee a provarli onere esclusivo delle parti (art. 112 c.p.c.).
Quanto alla produzione documentale di parte ricorrente, si osserva che il disconoscimento operato dall'istituto previdenziale riguarda l'effettività del rapporto che la predetta documentazione è del tutto inidonea a provare, gravando su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza degli indici della subordinazione, presupposto per la costituzione del rapporto previdenziale.
Ed infatti, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale - che in tal caso proviene dall'asserito datore di lavoro - non può avere una pregnante rilevanza, soprattutto nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso. In tali controversie, infatti, oggetto di contestazione è proprio il carattere fittizio del rapporto o comunque la carenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., ed in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può avere un mero carattere indiziario (cfr. Cass.
10529/1996, Cass. 9290/2000).
In conclusione, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, cui, alla luce di quanto sopra esposto, non può che riconoscersi uno scarno rilievo probatorio, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, con particolare riferimento agli elementi sintomatici della subordinazione, ed, in presenza, dall'altra parte, di una serie di elementi gravi, univoci e concordanti - atti ad integrare la prova indiziaria - che depongono per la insussistenza del rapporto di lavoro subordinato della per i periodi oggetto di causa. Pt_1
Sotto tale ultimo profilo, infatti, deve rilevarsi che dai verbali ispettivi in atti risulta che l'accertamento veniva disposto nei confronti dell'Istituto scolastico Paritario denominato
, il quale risultava essere stato gestito, nel corso degli anni, da tre diverse Parte_2 società: la "Dinacol " per il periodo compresa dal 11.06.2007 al 05.09.2017, la Controparte_3
"Dinorel srls" per il periodo dal 05.09.2017 al 26.07.2018 ed infine dalla " " dal CP_2
26.07.2018 sino alla data dei rilievi svolti.
L'indagine ispettiva ha avuto ad oggetto i rapporti di lavoro denunciati all'Istituto per i lavoratori operanti nel settore delle Scuole Private Paritarie, allo scopo di verificare se la scuola avesse costituito fittizi rapporti al fine di creare un diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in capo ai soggetti assicurati e/o per consentire agli stessi di conseguire un punteggio utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, in qualità di personale di scuola paritaria.
In particolare, la necessità di disporre l'indagine in argomento era stata generata dalle numerose richieste di regolarizzazione tardiva, le quali avevano fatto ipotizzare l'instaurazione di fittizi rapporti di lavoro.
Per quanto riguarda la posizione specifica della ricorrente, l'indagine ha avuto ad oggetto i periodi da maggio a giugno 2018 nonché il periodo da gennaio 2019 a febbraio 2020.
Ai fini dell'accertamento in argomento gli ispettori acquisivano: i registri di presenza del personale docente, nonché i registri di classe che erano stati oggetto di sequestro da parte della Polizia
Giudiziaria; le dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal personale dipendente della scuola paritaria;
i
LUL, nonché le comunicazioni obbligatorie di inizio e fine dei rapporti di lavoro. Pt_3
Orbene, dal materiale istruttorio raccolto dagli ispettori è emerso che, per i periodi oggetto di disconoscimento, non sono state rinvenute firme della ricorrente sia nei registri di classe sia nei registri presenze.
Orbene, ritenuto che il docente abbia l'obbligo di attestare la sua effettiva presenza nei relativi registri di classe, non essendovi altri strumenti di rilevazione della stessa, va evidenziato che la mancanza della firma della ricorrente in tali registri, per il periodo oggetto di rilievo, costituisca elemento già di per sé fortemente indicativo della fittizietà del rapporto, non essendovi traccia alcuna della presenza della ricorrente presso l'asserito luogo di lavoro. Nemmeno gli informatori, ascoltati dagli ispettori in sede di accertamento, hanno fatto cenno alla presenza della docente presso l'istituto scolastico. Le dichiarazioni degli informatori sono allegate al verbale e, pertanto, sono idonee a fare piena prova. Difatti, in merito al valore probatorio dei rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che “pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto, e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto”(Cass. n. 20768/2017; ord.n. 19982/2020).
Dunque, tutti i dati registrati e sopra riportati consentono a questo giudicante di confermare l'esito degli accertamenti ispettivi ovverosia la sussistenza di fittizi rapporti di lavoro, probabilmente utili al conseguimento del punteggio richiesto, o comunque a costituire fittizie posizioni contributive.
Nessuna rilevanza probatoria contraria alle predette conclusioni può esser attribuita – come già evidenziato - ai documenti provenienti dal datore di lavoro – quali le buste paga, le denunce di inizio rapporto - trattandosi di atti che si arrestano alla soglia del profilo formale del rapporto, mentre l'oggetto del giudizio (e, dunque, il thema probandum) è proprio l'accertamento, in concreto, della reale sussistenza del rapporto di lavoro in regime di subordinazione, a fronte della natura fittizia e simulata del dato formale.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
CP_
c) condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in euro 1600,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, se dovute.
Santa Maria Capua Vetere, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni