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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2024, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/10/2024, nella causa iscritta al n.v.g. 5496/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CANDRINA CINZIA e BA AV e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. CANDRINA CINZIA e BA AV RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 26/03/2024, con cui e unitisi Parte_1 CP_1 in matrimonio a Lonato-BS in data 24.5.2003 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lonato al numero 26, parte II, serie A, dell'anno 2003), hanno chiesto il “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Preso atto delle dichiarazioni scritte del 12.6.24 e del 26.7.24 con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 26.3.2024;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«Voglia il Tribunale adito: Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri e Parte_1
matrimonio concordatario celebrato in Lonato d/G (BS), presso la Chiesa Parrocchiale della B.V. di CP_1
San Martino, in data 24.05.2003, come risulta dall'atto di matrimonio iscritto in data 26.05.2003, negli appositi Registri del Comune di Lonato d/G (BS) al n. 23 Parte II Serie A e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Trieste al n. 59 Parte II Serie B anno 2003,
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prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI
1- Inerenti la prole.
19 anni, studente al V anno presso l'Istituto Tecnico Don Milani di Montichiari (BS), continuerà a Persona_1 risiedere con la madre e a vivere con la stessa presso la nuova abitazione di proprietà esclusiva della sig.ra in CP_1
Calvisano, Via n. Cristoforo Colombo n. 7 – int. 1, abitazione acquistata a seguito della vendita della casa coniugale.
, 17 anni (18 anni a novembre p.v.), studente al IV anno presso il Liceo Scientifico Calini di Brescia, verrà Per_2 affidato in modo condiviso ai genitori e risiederà con il padre e vivrà con lui presso l'abitazione (alloggio di servizio in comodato d'uso gratuito concesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) sita in Brescia, Via Montegrappa n. 26-int. 1.
Quanto alla frequentazione genitori-figli nulla si dispone stante l'età dei ragazzi e la loro collocazione. e Per_1
, in autonomia e compatibilmente con i loro impegni scolastici, sportivi e sociali, sceglieranno con quali modalità e Per_2 frequenza stare con il genitore non collocatario.
Quanto al mantenimento dei figli (assegno mensile) i coniugi si sono accordati che ognuno provvederà in autonomia al mantenimento del figlio convivente (a provvederà la madre, a provvederà il padre) e questo fino Per_1 Per_2 all'autosufficienza economica dei ragazzi.
Le spese straordinarie, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia del 14.07.2016 tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, relative ad entrambi i ragazzi (ad eccezione delle spese di custodia stante l'età dei ragazzi) saranno invece poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per ciascuno, e dovranno essere: 1) documentate;
2) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
3) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui IBAN verrà indicato nella richiesta. Spese per la salute. a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari. b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. Spese per l'istruzione. a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse universitarie richieste da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico. b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria. c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per il divertimento. Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
2. Inerenti il patrimonio, casa coniugale nonché inerenti alla situazione economica.
2a- I coniugi hanno già provveduto di comune accordo a vendere la casa coniugale (Calvisano, via Meucci n. 17); si allega atto di compravendita a firma del Notaio dott.ssa sub doc. n. 5 e a regolare le pendenze economiche derivanti Per_3 dalla vendita.
2b- I ricorrenti dichiarano che, unitamente alla predetta vendita, hanno provveduto a dividere tra di loro, di comune accordo, gli arredi e le suppellettili della casa coniugale e delle altre proprietà ed altri beni mobili nella stessa contenuti e di non aver più niente a che pretendere in restituzione.
2c- I coniugi danno atto di avere definito tutte le pendenze economiche e patrimoniali derivanti dal matrimonio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
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2d- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento.
3- I coniugi si impegnano a collaborare tra loro nel caso sia necessario per qualsiasi evenienza il reciproco assenso per ottenere documenti necessari ad entrambi o ai di loro figli.
4- Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
5- Le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza che confermi le condizioni sovrascritte»;
Considerato che la residenza di con la madre deve intendersi quale constatazione dello stato di Per_1 fatto e non come prescrizione, essendo egli già maggiorenne;
Ritenuto che non sia possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ricorrendo in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70;
Preso atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/10/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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