TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/05/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 544/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 9.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 544/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ILARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: controversia in materia di discriminazione (art. 28, d. lgs. n. 150/2011)
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
A. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , CP_2 consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 1°.7.2019-28.2.2022, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 D.L. 69/1988 (convertito in Legge 153/1988) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dai quattro figli minori residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
B. al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 1°.7.2019-28.2.2022 computando nel nucleo familiare la moglie e i quattro figli minori residenti in [...], secondo
1 le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori con CP_2 cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; C. condannare l' a pagare al ricorrente la somma di € 10.253,80, o la diversa CP_2 somma (anche maggiore) che risulterà dovuta per il periodo 1°.7.2019-28.2.2022, a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM
55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
PER IL CONVENUTO : CP_2
A) IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda avversa per carenza di domanda amministrativa di autorizzazione all'assegno per il nucleo familiare, ovvero della prestazione invocata dal Sig. Parte_1
fondamento della propria azione antidscriminatoria.
[...]
B) IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per intervenuta decadenza dell'azione avversa. C) NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
D) NEL MERITO, IN SUBORDINE, dichiarare la prescrizione totale o parziale dei ratei invocati.
E) Con vittoria di spese come per legge.
All'udienza odierna, le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, icorreva Parte_1 al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
Riferiva il ricorrente di essere cittadino afghano e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato il 6.4.2021 e che in precedenza era titolare di permesso per lavoro subordinato (doc. 1 ric.).
Allegava di aver prestato attività lavorativa in Italia dal 2018, menzionava i propri datori di lavoro e produceva l'estratto conto contributivo sub doc.
2. Deduceva che il 5.2.2017 aveva contratto matrimonio con da Persona_1 cui erano nati quattro figli, i cui nomi elencava. Il 27.10.2021, egli aveva presentato all' domande per il pagamento degli CP_2
ANF per tali familiari, che asseriva essere residenti in [...]. Esse erano state
2 rigettate (docc. 5-6). Il ricorso amministrativo era parimenti stato respinto, perché il ricorrente non aveva presentato la domanda di autorizzazione per i familiari all'estero (doc. 9 ric.).
Allegava che, in relazione ad altro soggetto, la domanda era stata respinta, anche in presenza di previa richiesta di autorizzazione (doc. 10 ric., in realtà contenente la delibera di rigetto relativa al ricorrente e motivata con la mancata richiesta di autorizzazione).
Allegava che i familiari in Afghanistan non disponevano di alcun reddito e che fossero mantenuti dal ricorrente. Precisava di aver tentato di richiedere all'Ambasciata italiana a Kabul e a quella afghana in Italia informazioni circa la possibilità di reperire documentazione circa la composizione e i redditi del nucleo familiare, ma non aveva ottenuto alcunché.
Richiamava, in diritto, la normativa in tema di ANF e la giurisprudenza che aveva ritenuto discriminatorio il requisito della residenza in Italia dei familiari del richiedente straniero.
Lamentava, quindi, la sussistenza, nel caso di specie, di una discriminazione in base alla nazionalità, ritenendo che il motivo per cui il ricorso amministrativo era stato rigettato (mancata richiesta di autorizzazione) fosse solo formale, mentre la reale ragione risiedeva nella circostanza per cui egli era cittadino straniero. Riteneva, pertanto, che anche ove egli avesse chiesto l'autorizzazione, la prestazione sarebbe stata, comunque, negata.
Argomentava, quindi, sulla validità dell'autocertificazione, al fine di ottenere la prestazione richiesta, anche da parte dei cittadini stranieri. Sosteneva che la richiesta di documentazione ulteriore costituisse, a sua volta, una condotta discriminatoria.
Quantificava la propria pretesa in complessivi euro 10.253,80, come da conteggio riportato nel corpo del ricorso.
Argomentava, infine, sulla legittimazione passiva dell' e chiedeva che, ove CP_2 la somma richiesta non fosse attribuita a titolo di prestazione, essa fosse, comunque, riconosciuta a titolo risarcitorio.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 19.12.2023. CP_2
Riferiva che la domanda di pagamento degli ANF, presentata dal ricorrente, era dipesa non dalla sua nazionalità, ma dalla mancata presentazione della richiesta di autorizzazione.
Per altro verso, deduceva che egli non aveva trascritto il matrimonio nel comune di residenza e che dal medesimo era risultato irreperibile fino al 10.4.2020, deducendo che la reperibilità fosse un presupposto della prestazione invocata. Eccepiva, quindi, l'improponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e in ogni caso, l'infondatezza della stessa.
3 Richiamava, quindi, il disposto dell'art. 2, d.l. n. 69/1988 e la circolare n. CP_2
34/2022 (doc. 5 ), rammentando che per i familiari residenti all'estero, era CP_2 necessaria la previa autorizzazione all'inclusione nel nucleo, corredata della documentazione richiesta per il suo accoglimento.
Negava, pertanto, che nel caso di specie si fosse verificata la denunciata discriminazione. Sosteneva, peraltro, che il medesimo trattamento sarebbe stato riservato a qualunque altro soggetto, che si trovasse nella medesima situazione.
Precisava, quindi, la documentazione richiesta per l'accoglimento della domanda. Eccepiva, infine, la decadenza e la prescrizione, in relazione alla domanda proposta.
Dopo la prima udienza, il ricorrente domandava, senza opposizione da parte dell' , vari rinvii, dichiarando di avere, nelle more, ottenuto la documentazione CP_2 richiesta dall'Istituto. All'udienza del 18.3.2025, la Difesa del ricorrente dichiarava di aver presentato nuova domanda di autorizzazione e quella dell che l'Ente la aveva CP_2 accolta. Veniva, quindi, disposto, su concorde richiesta delle parti, un ulteriore rinvio, al fine di consentire il deposito della documentazione relativa all'accoglimento della domanda.
All'udienza odierna, le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va accolta l'istanza congiunta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n.
92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004;
Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice
4 deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004;
Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005).
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato, su autorizzazione del Tribunale, il
16.4.2025, copie delle schermate tratte dal sito , da cui si desume che la domanda CP_2 di autorizzazione all'inclusione dei familiari nel nucleo, da ultimo presentata il 22.7.2024, è stata accolta. Conseguentemente, sono state accolte anche le domande di pagamento degli ANF. L' ha, a sua volta, confermato, con la nota e la documentazione depositate in CP_2 data 8.4.2025, l'avvenuto accoglimento della domanda. Con il che, il ricorrente ha conseguito il bene della vita, per il quale aveva promosso il presente giudizio, sicché non residua più alcun interesse a una pronuncia nel merito.
2. Al fine di pervenire a una decisione sulle spese processuali, si deve, quindi, considerare da un lato che l ha riconosciuto la fondatezza nel merito della pretesa CP_2 del ricorrente, ma anche che la domanda originaria, così come proposta, non avrebbe potuto trovare immediato accoglimento.
È, infatti, pacifico tra le parti che il ricorrente ha presentato la domanda di pagamento degli ANF, senza previamente chiedere l'autorizzazione all'inclusione nel nucleo amministrativo dei familiari residenti all'estero. La circostanza risulta altresì documentata dagli estratti del sistema informatico , prodotti dalla Difesa CP_2 dell'Istituto sub docc. 6 e 7.
La giurisprudenza della Corte d'appello di Torino, a conferma di un precedente di questo Tribunale, ha in tempi non lontani riconosciuto il rapporto di derivazione necessaria dell'istanza di pagamento dell'assegno, rispetto a quella di autorizzazione, con motivazione che va, in questa sede, richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“la domanda autorizzativa all'inclusione di coniuge e figli nel nucleo familiare non abbia altra funzione se non quella di rendere attivabile ed esigibile la conseguente domanda di pagamento del corrispondente assegno: la (necessariamente successiva) istanza di liquidazione non è autonoma da quella di inclusione, ma la presuppone e ne partecipa, e non pone capo, perciò, a un diverso procedimento amministrativo – come condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Milano nell'ordinanza richiamata dal primo Giudice, ove si legge che «Tale istanza autorizzativa [all'inclusione nel nucleo familiare, n.d.e.] non ha una sua autonomia procedurale. Il rigetto della medesima comporta l'impossibilità di elevare all'ente la successiva domanda di assegni per il nucleo familiare nella conformazione richiesta» (sottolineatura dell'estensore)” (App. Torino, sent. n. 21/2024).
5 Si deve, poi, osservare che l'accoglimento della domanda amministrativa ha avuto luogo solo in virtù della documentazione presentata dal ricorrente nel corso del processo: con il ricorso introduttivo, sono state offerte prove del tutto carenti circa l'esistenza della moglie e dei figli del ricorrente e dei rapporti parentali degli stessi, con la sola produzione dei certificati di attribuzione del codice fiscale (doc. 3 ric.), il cui rilascio non presuppone l'accertamento dell'esistenza della persona. Inoltre, il ricorrente ha prodotto un documento recante un'intestazione e una sottoscrizione in caratteri stranieri, di colore più scuro e un testo in italiano (doc. 8 ric.), di colore più chiaro, che sostiene essergli stato rilasciato “a suo tempo” dal . Ora, anche senza Persona_2 voler addentrarsi nei dubbi sulle modalità di formazione di tale documento, non vi è evidenza né di chi lo ha rilasciato, né di chi ne ha tradotto il contenuto.
Sussistono, quindi, gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella formazione e nella produzione della prova della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio solo nel corso dello stesso, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 9.5.2025.
Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 9.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 544/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milano, viale Piave n. 17, presso lo studio dell'Avv. CAPPELLI ILARIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: controversia in materia di discriminazione (art. 28, d. lgs. n. 150/2011)
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
A. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , CP_2 consistente nell'aver negato al ricorrente, per il periodo 1°.7.2019-28.2.2022, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all'art. 2 D.L. 69/1988 (convertito in Legge 153/1988) in relazione al nucleo familiare composto dalla moglie e dai quattro figli minori residenti all'estero, come invece consentito ai lavoratori italiani;
B. al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF per il periodo 1°.7.2019-28.2.2022 computando nel nucleo familiare la moglie e i quattro figli minori residenti in [...], secondo
1 le medesime modalità e i medesimi requisiti che l' applica ai lavoratori con CP_2 cittadinanza italiana aventi familiari all'estero; C. condannare l' a pagare al ricorrente la somma di € 10.253,80, o la diversa CP_2 somma (anche maggiore) che risulterà dovuta per il periodo 1°.7.2019-28.2.2022, a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l'accertata discriminazione. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario 15% ex DM
55/2014, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
PER IL CONVENUTO : CP_2
A) IN VIA PRELIMINARE dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda avversa per carenza di domanda amministrativa di autorizzazione all'assegno per il nucleo familiare, ovvero della prestazione invocata dal Sig. Parte_1
fondamento della propria azione antidscriminatoria.
[...]
B) IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso per intervenuta decadenza dell'azione avversa. C) NEL MERITO rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
D) NEL MERITO, IN SUBORDINE, dichiarare la prescrizione totale o parziale dei ratei invocati.
E) Con vittoria di spese come per legge.
All'udienza odierna, le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.6.2023, icorreva Parte_1 al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni.
Riferiva il ricorrente di essere cittadino afghano e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato il 6.4.2021 e che in precedenza era titolare di permesso per lavoro subordinato (doc. 1 ric.).
Allegava di aver prestato attività lavorativa in Italia dal 2018, menzionava i propri datori di lavoro e produceva l'estratto conto contributivo sub doc.
2. Deduceva che il 5.2.2017 aveva contratto matrimonio con da Persona_1 cui erano nati quattro figli, i cui nomi elencava. Il 27.10.2021, egli aveva presentato all' domande per il pagamento degli CP_2
ANF per tali familiari, che asseriva essere residenti in [...]. Esse erano state
2 rigettate (docc. 5-6). Il ricorso amministrativo era parimenti stato respinto, perché il ricorrente non aveva presentato la domanda di autorizzazione per i familiari all'estero (doc. 9 ric.).
Allegava che, in relazione ad altro soggetto, la domanda era stata respinta, anche in presenza di previa richiesta di autorizzazione (doc. 10 ric., in realtà contenente la delibera di rigetto relativa al ricorrente e motivata con la mancata richiesta di autorizzazione).
Allegava che i familiari in Afghanistan non disponevano di alcun reddito e che fossero mantenuti dal ricorrente. Precisava di aver tentato di richiedere all'Ambasciata italiana a Kabul e a quella afghana in Italia informazioni circa la possibilità di reperire documentazione circa la composizione e i redditi del nucleo familiare, ma non aveva ottenuto alcunché.
Richiamava, in diritto, la normativa in tema di ANF e la giurisprudenza che aveva ritenuto discriminatorio il requisito della residenza in Italia dei familiari del richiedente straniero.
Lamentava, quindi, la sussistenza, nel caso di specie, di una discriminazione in base alla nazionalità, ritenendo che il motivo per cui il ricorso amministrativo era stato rigettato (mancata richiesta di autorizzazione) fosse solo formale, mentre la reale ragione risiedeva nella circostanza per cui egli era cittadino straniero. Riteneva, pertanto, che anche ove egli avesse chiesto l'autorizzazione, la prestazione sarebbe stata, comunque, negata.
Argomentava, quindi, sulla validità dell'autocertificazione, al fine di ottenere la prestazione richiesta, anche da parte dei cittadini stranieri. Sosteneva che la richiesta di documentazione ulteriore costituisse, a sua volta, una condotta discriminatoria.
Quantificava la propria pretesa in complessivi euro 10.253,80, come da conteggio riportato nel corpo del ricorso.
Argomentava, infine, sulla legittimazione passiva dell' e chiedeva che, ove CP_2 la somma richiesta non fosse attribuita a titolo di prestazione, essa fosse, comunque, riconosciuta a titolo risarcitorio.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 19.12.2023. CP_2
Riferiva che la domanda di pagamento degli ANF, presentata dal ricorrente, era dipesa non dalla sua nazionalità, ma dalla mancata presentazione della richiesta di autorizzazione.
Per altro verso, deduceva che egli non aveva trascritto il matrimonio nel comune di residenza e che dal medesimo era risultato irreperibile fino al 10.4.2020, deducendo che la reperibilità fosse un presupposto della prestazione invocata. Eccepiva, quindi, l'improponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e in ogni caso, l'infondatezza della stessa.
3 Richiamava, quindi, il disposto dell'art. 2, d.l. n. 69/1988 e la circolare n. CP_2
34/2022 (doc. 5 ), rammentando che per i familiari residenti all'estero, era CP_2 necessaria la previa autorizzazione all'inclusione nel nucleo, corredata della documentazione richiesta per il suo accoglimento.
Negava, pertanto, che nel caso di specie si fosse verificata la denunciata discriminazione. Sosteneva, peraltro, che il medesimo trattamento sarebbe stato riservato a qualunque altro soggetto, che si trovasse nella medesima situazione.
Precisava, quindi, la documentazione richiesta per l'accoglimento della domanda. Eccepiva, infine, la decadenza e la prescrizione, in relazione alla domanda proposta.
Dopo la prima udienza, il ricorrente domandava, senza opposizione da parte dell' , vari rinvii, dichiarando di avere, nelle more, ottenuto la documentazione CP_2 richiesta dall'Istituto. All'udienza del 18.3.2025, la Difesa del ricorrente dichiarava di aver presentato nuova domanda di autorizzazione e quella dell che l'Ente la aveva CP_2 accolta. Veniva, quindi, disposto, su concorde richiesta delle parti, un ulteriore rinvio, al fine di consentire il deposito della documentazione relativa all'accoglimento della domanda.
All'udienza odierna, le parti concordemente chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Va accolta l'istanza congiunta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n.
92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004;
Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice
4 deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004;
Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005).
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato, su autorizzazione del Tribunale, il
16.4.2025, copie delle schermate tratte dal sito , da cui si desume che la domanda CP_2 di autorizzazione all'inclusione dei familiari nel nucleo, da ultimo presentata il 22.7.2024, è stata accolta. Conseguentemente, sono state accolte anche le domande di pagamento degli ANF. L' ha, a sua volta, confermato, con la nota e la documentazione depositate in CP_2 data 8.4.2025, l'avvenuto accoglimento della domanda. Con il che, il ricorrente ha conseguito il bene della vita, per il quale aveva promosso il presente giudizio, sicché non residua più alcun interesse a una pronuncia nel merito.
2. Al fine di pervenire a una decisione sulle spese processuali, si deve, quindi, considerare da un lato che l ha riconosciuto la fondatezza nel merito della pretesa CP_2 del ricorrente, ma anche che la domanda originaria, così come proposta, non avrebbe potuto trovare immediato accoglimento.
È, infatti, pacifico tra le parti che il ricorrente ha presentato la domanda di pagamento degli ANF, senza previamente chiedere l'autorizzazione all'inclusione nel nucleo amministrativo dei familiari residenti all'estero. La circostanza risulta altresì documentata dagli estratti del sistema informatico , prodotti dalla Difesa CP_2 dell'Istituto sub docc. 6 e 7.
La giurisprudenza della Corte d'appello di Torino, a conferma di un precedente di questo Tribunale, ha in tempi non lontani riconosciuto il rapporto di derivazione necessaria dell'istanza di pagamento dell'assegno, rispetto a quella di autorizzazione, con motivazione che va, in questa sede, richiamata, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“la domanda autorizzativa all'inclusione di coniuge e figli nel nucleo familiare non abbia altra funzione se non quella di rendere attivabile ed esigibile la conseguente domanda di pagamento del corrispondente assegno: la (necessariamente successiva) istanza di liquidazione non è autonoma da quella di inclusione, ma la presuppone e ne partecipa, e non pone capo, perciò, a un diverso procedimento amministrativo – come condivisibilmente chiarito dal Tribunale di Milano nell'ordinanza richiamata dal primo Giudice, ove si legge che «Tale istanza autorizzativa [all'inclusione nel nucleo familiare, n.d.e.] non ha una sua autonomia procedurale. Il rigetto della medesima comporta l'impossibilità di elevare all'ente la successiva domanda di assegni per il nucleo familiare nella conformazione richiesta» (sottolineatura dell'estensore)” (App. Torino, sent. n. 21/2024).
5 Si deve, poi, osservare che l'accoglimento della domanda amministrativa ha avuto luogo solo in virtù della documentazione presentata dal ricorrente nel corso del processo: con il ricorso introduttivo, sono state offerte prove del tutto carenti circa l'esistenza della moglie e dei figli del ricorrente e dei rapporti parentali degli stessi, con la sola produzione dei certificati di attribuzione del codice fiscale (doc. 3 ric.), il cui rilascio non presuppone l'accertamento dell'esistenza della persona. Inoltre, il ricorrente ha prodotto un documento recante un'intestazione e una sottoscrizione in caratteri stranieri, di colore più scuro e un testo in italiano (doc. 8 ric.), di colore più chiaro, che sostiene essergli stato rilasciato “a suo tempo” dal . Ora, anche senza Persona_2 voler addentrarsi nei dubbi sulle modalità di formazione di tale documento, non vi è evidenza né di chi lo ha rilasciato, né di chi ne ha tradotto il contenuto.
Sussistono, quindi, gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nella formazione e nella produzione della prova della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio solo nel corso dello stesso, per disporre la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 9.5.2025.
Il giudice
Dott. Gabriele Molinaro
6