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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/06/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marisella Gatti Presidente dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1966/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Nicoletta Passerini
RICORRENTI contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
Val NE (PC), Via Bartolomeo Prati n. 5
INTERDICENDA non costituita
Con l'intervento necessario del P.M. c/o TRIBUNALE DI PIACENZA.
OGGETTO: interdizione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/04/2025, parte ricorrente ha concluso come da foglio di p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per interdizione ex art. 473 bis.52 c.p.c. depositato il 21.11.2024, i ricorrenti, in qualità di genitori dell'interdicenda, hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione della figlia (C.F. CP_1
) nata a [...], il [...], nominando e C.F._3 Persona_1 Parte_2 rispettivamente il fratello e la madre dell'interdicenda, in qualità di tutore e pro-tutrice.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che l'interdicenda:
a) è affetta da “sindrome poliformativa cerebrale. Delezione braccio lungo cromosoma 13, grave ritardo dello sviluppo, raccordo anamnestico parapeplegia, ipotonia e ipostenia arti superiori e quadro atassico-astenico dei movimenti spontanei agli arti superiori. Non deambula neppure con sostegno. Ritardo mentale gravissimo” (docc. 4, 5 e 6);
b) a causa della malattia, è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e CP_1
necessità di assistenza continua, sicché era necessario assicurarle adeguata protezione e supporto;
c) non è in grado di autodeterminarsi né di compiere in autonomia anche i più piccoli gesti nella vita quotidiana,
Alla prima udienza del 11.02.2025, Il Giudice ha proceduto all'esame dell'interdicenda. Ritenuti superflui ulteriori approfondimenti istruttori, stante la documentazione clinica e sanitaria già agli atti, il
Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 15.04.2025, in occasione della quale, in seguito alla discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, è opinione del Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, al fine di individuare, nell'interesse della beneficiaria, lo strumento più adeguato per garantire un'idonea protezione in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Il legislatore ha configurato una gradualità nell'applicazione delle misure disciplinate dal Titolo XII del
Codice Civile volta all'attuazione concreta del principio di proporzionalità nei confronti della persona del destinatario che risulti privo in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi.
Sul punto, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno,
l'interdizione e l'inabilitazione si presentano come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Tale criterio si pone in linea con quanto affermato dal Giudice Costituzionale (sentenza n. 440 del
2005) secondo cui l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2, 3 e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ. richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci dagli altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una
“condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità.
Rileva infatti il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare "su misura" i bisogni di protezione del beneficiario (cfr.
Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
In estrema sintesi, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche dei diversi istituti in esame, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Alla luce dei sopra esposti principi, dall'analisi della documentazione versata in atti si ritiene che la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Invero, in base al verbale definitivo della Commissione Medica dell'I.N.P.S. di Piacenza per l'accertamento degli stati di invalidità e dell'handicap del 20.03.2023 risulta che l'interdicenda è affetta da “sindrome polimalformativa cerebrale;
delezione braccio lungo cromosoma 13; grave ritardo da sviluppo;
ritardo mentale gravissimo”. Per l'effetto, la medesima Commissione Medica, accertando le disabilità mentali e fisiche dell'interdicenda, ha riconosciuto quest'ultima “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. n. 18/1980)” oltre alla “grave limitazione della capacità di deambulazione” che la rende beneficiaria dell'indennità di accompagnamento.
Come rilevato dallo Psichiatra Dott. nel certificato del 24/01/2023, tale condizione Per_2 patologica è “non suscettibile di miglioramento”.
Le condizioni mediche e cliniche della resistente, risultanti dai documenti allegati e apprezzate anche dal Giudice in sede di audizione dell'interdicenda, determinano di fatto la totale incapacità della beneficiaria di provvedere in ordine ai semplici gesti della vita quotidiana, necessitando di supporto costante e continuo.
Ne discende che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la misura richiesta dai ricorrenti è quella maggiormente idonea a tutelare quale persona debole, portatrice di disabilità mentale e CP_1
fisica, tale da incidere fortemente sulla capacità di porre in essere sia gli atti di normale amministrazione sia gli atti di straordinaria amministrazione relativi alla cura dei suoi interessi.
A fronte dei deficit cognitivi e fisici che interessano si ritiene che ogni altro istituto meno CP_1
incisivo sulla capacità del soggetto destinatario sia insoddisfacente a garantirle congrua tutela, in quanto l'applicazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dell'inabilitazione presuppone l'esistenza e il riconoscimento di una minima capacità di intendere e volere, che non risulta essere presente nel caso di specie. Né l'applicazione di altro istituto meno incisivo sulla capacità del soggetto destinatario può ritenersi applicabile in virtù della concreta consistenza patrimoniale riferibile all'interdicenda, trattandosi in sostanza di gestire, per ciò che concerne gli affari correnti, la pensione di invalidità civile riconosciuta dagli enti preposti alla stessa, oltre accompagnamento, per un importo complessivo mensile di euro
1.100,00 e un libretto di deposito aperto presso Credit Agricole con accantonamento dell'importo di €
25.665,95.
Infatti, la valutazione in ordine alla misura protettiva da applicare, se da un lato certamente va operata anche in considerazione del concreto patrimonio afferente al soggetto debole, dall'altro non può ritenersi da solo elemento sufficiente a determinare la scelta dell'uno o dell'altro istituto paternalistico, dovendo invece valutarsi la consistenza patrimoniale in sinergia alle ulteriori risultanze del giudizio, quali - in via principale - quelle emergenti all'esito dell'esame dell'interdicenda.
Tali considerazioni sono apprezzabili, a maggior ragione, nel caso di specie tenuto conto che CP_1
non è in grado nemmeno di realizzare in autonomia i basilari e semplici gesti della vita quotidiana.
In particolare, la decisione in punto allo strumento più idoneo a garantire una esistenza dignitosa alla persona deve necessariamente prendere in considerazione la condizione patologica dell'interessata, che richiede lo svolgimento di accertamenti sanitari e trattamenti terapeutici continui rispetto ai quali non è in grado di rilasciare alcun consenso informato, in maniera autonoma. CP_1
Appare evidente, allora, la necessità della individuazione e nomina di un tutore poiché né
l'amministratore né il curatore risultano legittimati a sostituirsi nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione di ogni atto di natura patrimoniale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio come, proprio in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza e delle valutazioni in ordine alla conformità della misura alle esigenze della destinataria debba concludersi che, nella specie, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e del protutore, risulta opportuno nominare il fratello Per_1
quale tutore e la madre quale protutore, tenuto conto della mancanza di elementi che
[...] Parte_2
suggeriscano la nomina di un soggetto esterno alla famiglia e della circostanza che si tratta degli stessi familiari che curano l'interdicenda ormai da numerosi anni.
Nulla sulle spese di giudizio, non ravvisandosi alcuna lite che possa determinare un rapporto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'interdizione di (C.F. ) nata a [...], il CP_1 C.F._3
24.11.2004 e residente in [...];
2. Nomina Tutore dell'interdetta il fratello , nato a [...] il [...] e Persona_1
protutore la madre nata a [...] il [...]; Parte_2
3. Manda alla cancelleria di dare comunicazione della pronuncia di interdizione all'ufficiale dello stato civile competente per la prescritta annotazione a margine dell'atto di nascita, nonché di annotare la presente sentenza nel registro delle tutele di cui all'art. 48 disp. att. c.c.;
4. Nulla sulle spese.
Deciso in Piacenza, il 06/06/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Marisella Gatti Dott. Stefano Aldo Tiberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marisella Gatti Presidente dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1966/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'Avv. Nicoletta Passerini
RICORRENTI contro
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...]CP_1 C.F._3
Val NE (PC), Via Bartolomeo Prati n. 5
INTERDICENDA non costituita
Con l'intervento necessario del P.M. c/o TRIBUNALE DI PIACENZA.
OGGETTO: interdizione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/04/2025, parte ricorrente ha concluso come da foglio di p.c., insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per interdizione ex art. 473 bis.52 c.p.c. depositato il 21.11.2024, i ricorrenti, in qualità di genitori dell'interdicenda, hanno chiesto pronunciarsi l'interdizione della figlia (C.F. CP_1
) nata a [...], il [...], nominando e C.F._3 Persona_1 Parte_2 rispettivamente il fratello e la madre dell'interdicenda, in qualità di tutore e pro-tutrice.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto che l'interdicenda:
a) è affetta da “sindrome poliformativa cerebrale. Delezione braccio lungo cromosoma 13, grave ritardo dello sviluppo, raccordo anamnestico parapeplegia, ipotonia e ipostenia arti superiori e quadro atassico-astenico dei movimenti spontanei agli arti superiori. Non deambula neppure con sostegno. Ritardo mentale gravissimo” (docc. 4, 5 e 6);
b) a causa della malattia, è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e CP_1
necessità di assistenza continua, sicché era necessario assicurarle adeguata protezione e supporto;
c) non è in grado di autodeterminarsi né di compiere in autonomia anche i più piccoli gesti nella vita quotidiana,
Alla prima udienza del 11.02.2025, Il Giudice ha proceduto all'esame dell'interdicenda. Ritenuti superflui ulteriori approfondimenti istruttori, stante la documentazione clinica e sanitaria già agli atti, il
Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 15.04.2025, in occasione della quale, in seguito alla discussione orale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, è opinione del Collegio che la domanda debba essere esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale, al fine di individuare, nell'interesse della beneficiaria, lo strumento più adeguato per garantire un'idonea protezione in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Il legislatore ha configurato una gradualità nell'applicazione delle misure disciplinate dal Titolo XII del
Codice Civile volta all'attuazione concreta del principio di proporzionalità nei confronti della persona del destinatario che risulti privo in tutto o in parte di provvedere ai propri interessi.
Sul punto, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno,
l'interdizione e l'inabilitazione si presentano come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Tale criterio si pone in linea con quanto affermato dal Giudice Costituzionale (sentenza n. 440 del
2005) secondo cui l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2, 3 e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ. richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti incapaci dagli altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una
“condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità.
Rileva infatti il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare "su misura" i bisogni di protezione del beneficiario (cfr.
Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
In estrema sintesi, tenuto conto delle caratteristiche tipologiche dei diversi istituti in esame, deve dirsi che si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Alla luce dei sopra esposti principi, dall'analisi della documentazione versata in atti si ritiene che la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Invero, in base al verbale definitivo della Commissione Medica dell'I.N.P.S. di Piacenza per l'accertamento degli stati di invalidità e dell'handicap del 20.03.2023 risulta che l'interdicenda è affetta da “sindrome polimalformativa cerebrale;
delezione braccio lungo cromosoma 13; grave ritardo da sviluppo;
ritardo mentale gravissimo”. Per l'effetto, la medesima Commissione Medica, accertando le disabilità mentali e fisiche dell'interdicenda, ha riconosciuto quest'ultima “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. n. 18/1980)” oltre alla “grave limitazione della capacità di deambulazione” che la rende beneficiaria dell'indennità di accompagnamento.
Come rilevato dallo Psichiatra Dott. nel certificato del 24/01/2023, tale condizione Per_2 patologica è “non suscettibile di miglioramento”.
Le condizioni mediche e cliniche della resistente, risultanti dai documenti allegati e apprezzate anche dal Giudice in sede di audizione dell'interdicenda, determinano di fatto la totale incapacità della beneficiaria di provvedere in ordine ai semplici gesti della vita quotidiana, necessitando di supporto costante e continuo.
Ne discende che, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, la misura richiesta dai ricorrenti è quella maggiormente idonea a tutelare quale persona debole, portatrice di disabilità mentale e CP_1
fisica, tale da incidere fortemente sulla capacità di porre in essere sia gli atti di normale amministrazione sia gli atti di straordinaria amministrazione relativi alla cura dei suoi interessi.
A fronte dei deficit cognitivi e fisici che interessano si ritiene che ogni altro istituto meno CP_1
incisivo sulla capacità del soggetto destinatario sia insoddisfacente a garantirle congrua tutela, in quanto l'applicazione dell'amministrazione di sostegno ovvero dell'inabilitazione presuppone l'esistenza e il riconoscimento di una minima capacità di intendere e volere, che non risulta essere presente nel caso di specie. Né l'applicazione di altro istituto meno incisivo sulla capacità del soggetto destinatario può ritenersi applicabile in virtù della concreta consistenza patrimoniale riferibile all'interdicenda, trattandosi in sostanza di gestire, per ciò che concerne gli affari correnti, la pensione di invalidità civile riconosciuta dagli enti preposti alla stessa, oltre accompagnamento, per un importo complessivo mensile di euro
1.100,00 e un libretto di deposito aperto presso Credit Agricole con accantonamento dell'importo di €
25.665,95.
Infatti, la valutazione in ordine alla misura protettiva da applicare, se da un lato certamente va operata anche in considerazione del concreto patrimonio afferente al soggetto debole, dall'altro non può ritenersi da solo elemento sufficiente a determinare la scelta dell'uno o dell'altro istituto paternalistico, dovendo invece valutarsi la consistenza patrimoniale in sinergia alle ulteriori risultanze del giudizio, quali - in via principale - quelle emergenti all'esito dell'esame dell'interdicenda.
Tali considerazioni sono apprezzabili, a maggior ragione, nel caso di specie tenuto conto che CP_1
non è in grado nemmeno di realizzare in autonomia i basilari e semplici gesti della vita quotidiana.
In particolare, la decisione in punto allo strumento più idoneo a garantire una esistenza dignitosa alla persona deve necessariamente prendere in considerazione la condizione patologica dell'interessata, che richiede lo svolgimento di accertamenti sanitari e trattamenti terapeutici continui rispetto ai quali non è in grado di rilasciare alcun consenso informato, in maniera autonoma. CP_1
Appare evidente, allora, la necessità della individuazione e nomina di un tutore poiché né
l'amministratore né il curatore risultano legittimati a sostituirsi nelle scelte terapeutiche ma neppure nella gestione di ogni atto di natura patrimoniale.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio come, proprio in applicazione dei criteri posti dalla giurisprudenza e delle valutazioni in ordine alla conformità della misura alle esigenze della destinataria debba concludersi che, nella specie, l'interdizione sia l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione alla convenuta in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Per quanto riguarda la nomina del tutore e del protutore, risulta opportuno nominare il fratello Per_1
quale tutore e la madre quale protutore, tenuto conto della mancanza di elementi che
[...] Parte_2
suggeriscano la nomina di un soggetto esterno alla famiglia e della circostanza che si tratta degli stessi familiari che curano l'interdicenda ormai da numerosi anni.
Nulla sulle spese di giudizio, non ravvisandosi alcuna lite che possa determinare un rapporto di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'interdizione di (C.F. ) nata a [...], il CP_1 C.F._3
24.11.2004 e residente in [...];
2. Nomina Tutore dell'interdetta il fratello , nato a [...] il [...] e Persona_1
protutore la madre nata a [...] il [...]; Parte_2
3. Manda alla cancelleria di dare comunicazione della pronuncia di interdizione all'ufficiale dello stato civile competente per la prescritta annotazione a margine dell'atto di nascita, nonché di annotare la presente sentenza nel registro delle tutele di cui all'art. 48 disp. att. c.c.;
4. Nulla sulle spese.
Deciso in Piacenza, il 06/06/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Marisella Gatti Dott. Stefano Aldo Tiberti