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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/10/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 837/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli, snc, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001354965 e OI- 001920120, notificate il 7.04.2023, ed emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017, in ragione dell'omessa ricezione dell'avviso di accertamento prodromico alle ordinanze impugnate e della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatagli. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente con Decreto inaudita altera parte VOGLIA SOSPENDERE L'EFFICACIA ESECUTIVA DEGLI ATTI IMPUGNATI. Conseguentemente, previa
1 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, : IN VIA PRELIMINARE:
1. Confermare il CP_2
Decreto di sospensione emesso inaudita altera parte, o in subordine Sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati per tutte le ragioni summenzionate;
Nel merito:
2. Annullare e/o disapplicare le ordinanze-ingiunzione predette per tutte le causali di cui in premessa;
3. In subordine, ridurre l'importo ai minimi edittali, attesa la buona fede del ricorrente, e la presumibile esiguità degli importi, per tutte le ragioni esposte in atti;
4. Condannare la resistente al pagamento delle spese della presente controversia, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Dalla documentazione versata in atti, si evince che parte ricorrente abbia provveduto al pagamento della somma ingiunta.
4. Da ciò discende il venir meno dell'oggetto controverso, a cui consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite anche in ragione della concorde richiesta dei procuratori all'odierna udienza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 30.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 30.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Altiero Spinelli, snc, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Iconio Massara (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 04/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione nn. OI-001354965 e OI- 001920120, notificate il 7.04.2023, ed emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017, in ragione dell'omessa ricezione dell'avviso di accertamento prodromico alle ordinanze impugnate e della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatagli. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “che il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente con Decreto inaudita altera parte VOGLIA SOSPENDERE L'EFFICACIA ESECUTIVA DEGLI ATTI IMPUGNATI. Conseguentemente, previa
1 fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, : IN VIA PRELIMINARE:
1. Confermare il CP_2
Decreto di sospensione emesso inaudita altera parte, o in subordine Sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati per tutte le ragioni summenzionate;
Nel merito:
2. Annullare e/o disapplicare le ordinanze-ingiunzione predette per tutte le causali di cui in premessa;
3. In subordine, ridurre l'importo ai minimi edittali, attesa la buona fede del ricorrente, e la presumibile esiguità degli importi, per tutte le ragioni esposte in atti;
4. Condannare la resistente al pagamento delle spese della presente controversia, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Dalla documentazione versata in atti, si evince che parte ricorrente abbia provveduto al pagamento della somma ingiunta.
4. Da ciò discende il venir meno dell'oggetto controverso, a cui consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
5. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite anche in ragione della concorde richiesta dei procuratori all'odierna udienza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 30.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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