Art. 1. Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere a carico dei fondi autorizzati dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1521 , e con le norme previste dalla legge stessa, alla costruzione di un edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per i bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa, entro il limite di spesa di lire 40 milioni.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere a carico dei fondi autorizzati dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1521 , e con le norme previste dalla legge stessa, alla costruzione di un edificio da adibire a preventorio e colonia estiva per i bambini gracili di famiglie bisognose in Marina di Massa, entro il limite di spesa di lire 40 milioni.