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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5356/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 5356/2019 promossa da:
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
depositata in primo grado, dagli Avv. Giuseppe Parente e Guglielmo Esposito presso il cui studio in Napoli al viale Campi Flegrei, n. 28 sono elettivamente domiciliati
- appellanti contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mauro Panico presso il cui studio in OM d'RC (NA) alla via Medaglie d'Oro,
n. 41 è elettivamente domiciliata
- appellata nonché
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Controparte_2 CodiceFiscale_3 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alfonso Lorenzo Urciuolo presso il cui studio in Avellino alla via Vasto, n. 29 è elettivamente domiciliato
- appellato
nonché
(c.f.: , in persona dell'amministratore p. t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Costanzo Giuseppe presso il cui studio in LL CH (NA) alla via Cavalieri di Vittorio
Veneto, n. 16 è elettivamente domiciliato pagina 1 di 8 R.G. 5356/2019
- appellato nonché
, in persona del liquidatore p. t. Controparte_4
- appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed hanno impugnato Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 321/2019 con la quale il Giudice di Pace di Nola, in parziale accoglimento della domanda proposta da , condannava il convenuto al risarcimento dei Controparte_2 CP_3
danni da infiltrazioni verificatisi nel locale adibito a box auto sito in Acerra (NA) alla via G. Sand,
n. 104, di proprietà del , confinante con il terrazzo dell'unità immobiliare di proprietà di CP_2
ed rigettando la domanda nei confronti degli odierni appellanti Parte_1 Parte_2
e compensando le spese processuali tra tali parti, e rigettando, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli odierni appellanti.
Il giudice di prime cure disponeva una c.t.u. tecnica, nel corso della quale, eseguendo una verifica mediante video ispezione con telecamera inserita nella tubazione al di sotto della griglia di raccolta collocata sul terrazzo di proprietà del e della riscontrava… in Pt_1 Pt_2
corrispondenza del muro comune di separazione tra le proprietà e un giunto CP_2 Parte_3 di raccordo delle tubazioni… non perfettamente sigillato o comunque deteriorato nella sua sigillatura (pag. 6 relazione peritale). Sicché l'ausiliario aveva ritenuto che la causa delle infiltrazioni rinvenute nei locali al piano seminterrato di proprietà fosse da attribuire al CP_2
giunto non perfettamente sigillato e/o deteriorato di proprietà del e non dei convenuti CP_3
e in quanto il e la villetta di proprietà Pt_1 Pt_2 Controparte_5 CP_2
presentano un sistema di smaltimento delle acque piovane dei terrazzi scoperti di tipo condominiale, ossia la tubazione di raccolta delle acque piovane posta sotto il terrazzo di proprietà , si innesta nella tubazione del (pag. 10). CP_2 CP_3
Sulla scorta delle risultanze peritali il Giudice di Pace di Nola condannava il Controparte_3 al ristoro dei danni patiti dal e quantificati in €. 1.113,69 mentre rigettava la
[...] Pt_4
domanda riconvenzionale ex articolo 96 c.p.c. formulata dai convenuti e Pt_1 Pt_2
Gli attuali appellanti impugnavano la sentenza lamentando la omessa declaratoria di rinuncia, da pagina 2 di 8 R.G. 5356/2019
parte degli stessi, all' eccezione di incompetenza per valore del Giudice sollevata nella prima fase
(erroneamente rigettata nel merito da parte del giudice di pace), nonché censurando il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., non considerando che la domanda dell'attore difettava della CP_2 necessaria diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa nei confronti dei signori (pag. 9 atto di citazione in appello), nonché, infine, Pt_1 Pt_2
lamentando la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., espressamente riproposta in appello, gli appellanti hanno dedotto Giudice di Pace non avrebbe opportunamente considerato il susseguirsi degli eventi nella fase stragiudiziale che, al contrario, ove opportunamente valutati, avrebbero dovuto indurlo a ritenere che il fosse consapevole che la reale responsabilità nella determinazione CP_2 dell'evento denunciato fosse in realtà da imputare al (pag. 10). CP_3
Hanno concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della gravata sentenza e, per l'effetto, per la condanna del al risarcimento dei danni in loro favore a mente CP_2 dell'articolo 96, comma 1 e 3, c.p.c., con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva che contestava la fondatezza del gravame domandandone il rigetto, Controparte_2
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva il chiedendo di essere estromesso dal presente Controparte_3
procedimento, e resistendo nel merito alla impugnazione.
Si costituiva la la quale domandava confermarsi la sentenza CP_1 Controparte_1
gravata nella parte in cui è stata accertata la totale e assoluta mancanza di responsabilità per i danni subiti dall'unità immobiliare del (pag. 2). CP_2
Restava contumace la . Controparte_4
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dagli appellanti il termine di mesi sei, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 21 gennaio 2019, e la notifica dell'impugnazione, eseguita in data 15 luglio 2019; si dà, altresì, atto della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni e si rileva altresì l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c. pagina 3 di 8 R.G. 5356/2019
Sempre in via preliminare si osserva che il presente gravame ha ad oggetto risulta formulato esclusivamente rispetto ai capi della sentenza impugnati, con conseguente acquiescenza delle parti rispetto agli altri capi e formazione del giudicato sulle parti non impugnate (in via principale o incidentale) secondo quanto espresso dall'art. 329 c.p.c. .
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito espressi.
Il primo motivo di impugnazione va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.
Com'è noto, “il principio contenuto nell' art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (in questo senso, Cass., sent. n. 9969 del 2023); in particolare, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale tale interesse “non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di parte di essa, per cui deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta dalla parte che dalla stessa non possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (Corte di Appello di Campobasso, sent. n. 100 del
2022).
Nella fattispecie, avendo il giudice di pace in ogni caso deciso nel merito della controversia, rigettando l' eccezione di incompetenza per territorio (in luogo di dichiararla rinunciata, come richiesto dagli appellanti), alcuna utilità concreta potrebbe derivare all' appellante dall' accoglimento del primo motivo di gravame, consistente nella mera modifica delle motivazioni addotte a sostegno della pronuncia di rigetto dell' eccezione di incompetenza (neppure in punto di spese di lite, configurandosi in ogni caso soccombenza della parte rispetto alla eccezione preliminare rinunciata in corso di giudizio, al pari della ipotesi in cui la stessa venga ritenuta infondata).
Il secondo motivo di impugnazione è infondato e va rigettato, sebbene la decisione del giudice di pagina 4 di 8 R.G. 5356/2019
prime cure necessiti di integrazione in punto motivazionale.
Che il giudice dell'appello possa procedere, nel giungere alle medesime conclusioni contenute nella sentenza di primo grado, ad una modifica delle argomentazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno della propria decisione, è indiscusso nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata” (cfr., Cassazione civile sez. I, sentenza n. 14127 del 27/06/2011).
Gli attuali appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado a mente dell'articolo 96 c.p.c. poiché, secondo la ricostruzione offerta dal e dalla il Pt_1 Pt_2 comportamento stragiudiziale dell'allora istante avrebbe dovuto indurre il giudicante a CP_2
ritenere sussistente la malafede o la colpa grave dello stesso, il quale agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dall'unità immobiliare di sua proprietà a causa di un fenomeno infiltrativo malgrado ci fossero in corso degli accertamenti tecnici, inducendo, così, gli allora convenuti a prendere parte a un procedimento civile.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione
(mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n.
20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”. La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, dunque, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte;
pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la pagina 5 di 8 R.G. 5356/2019
parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Ciò premesso, nel merito la domanda ex art. 96 c.p.c. non poteva trovare accoglimento.
In proposito, infatti, nulla risulta allegato e congruamente provato nel corso del procedimento di primo grado: è, infatti, vero che la domanda del spiegata nei confronti di più parti, tra cui CP_2
gli attuali appellanti, si è rivelata infondata nei confronti di questi ultimi, ma è pur vero che la domanda formulata necessitava di un accertamento tecnico al fine di poter ricostruire con esattezza l'origine - e, dunque, l'imputabilità - del fenomeno infiltrativo;
sicché, il non poteva che CP_2
convenire in giudizio anche il e la atteso che i danni al box auto del aveva Pt_1 CP_6 CP_2
subito dei danni in conseguenze di infiltrazioni che, in quanto provenienti dal confinante terrazzo dell'unità immobiliare di proprietà di ed lasciavano ipotizzare - Parte_1 Parte_2
quanto meno al momento della presentazione della domanda - che la responsabilità ex articolo
2051 c.c. andasse loro ascritta. E solo successivamente, esperita la c.t.u., si è potuto accertare che, al contrario, la causa del fenomeno infiltrativo fosse da imputare al convenuto Controparte_3
[...]
Ne consegue che il Giudice di Pace correttamente ha ritenuto non sussistere la malafede o la colpa grave in capo all'allora istante rigettando, per l'effetto, la domanda riconvenzionale proposta dagli allora convenuti.
Sotto altro aspetto la medesima domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. andava rigettata perché priva di suffragio probatorio non avendo provato il e la neppure di aver subito un Pt_1 Pt_2
danno a causa della pretesa condotta temeraria della controparte.
Il gravame risulta, invece, fondato relativamente alla parte della sentenza n. 321/2019 con cui il
Giudice di Pace di Nola disponeva la compensazione delle spese di lite tra l'attore CP_2
e i convenuti e senza idonea motivazione, ritenendo configurabile – a
[...] Pt_1 Pt_2
fronte del rigetto della domanda principale e della domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti – un' ipotesi di soccombenza reciproca.
Viceversa, giova, sul punto, richiamare l' orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (da ultimo esposto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23035 del 2023), per il quale “La soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda, ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.”, non ravvisandosi, pertanto, in ipotesi pagina 6 di 8 R.G. 5356/2019
di rigetto della domanda principale e di rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Viceversa, “In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza
(parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell' art. 92 c.p.c.” (Corte di Cass., sent. n. 15102 del 31 maggio 2021).
Facendo applicazione dei richiamati principi nella concreta fattispecie, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite dovendosi, viceversa disporre la condanna dell'attore, , al pagamento in favore dei Controparte_2
convenuti ed delle spese di lite del giudizio di primo grado, che Parte_1 Parte_2
si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2012), avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta;
nonché al pagamento delle spese stragiudiziali della ctp (come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell' art. 92, 1° comma c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue), che vengono riconosciute nella ridotta misura pari ad euro 2.000,00, apparendo eccessiva la richiesta formulata da parte attrice nelle note di trattazione scritta (€.
1.560 per la fattura n. 2/2018 emessa dal c.t.p. ed €. 1.224,83 per le Pt_5
fatture n.ri 1/18 e 11/18 emesse dal c.t.p. Cuono).
Facendo applicazione dei principi di diritto su richiamati, avendo la domanda ex art. 96 c.p.c. costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione e ravvisandosi, pertanto, soccombenza reciproca per la fase dell' impugnazione, le spese di lite del giudizio di appello vengono compensate ex art. 92 c.p.c. nel rapporto processuale tra le parti principali.
Del pari vanno compensate le spese di lite nel rapporto processuale con le altre parti appellate, tra le quali non è ravvisabile soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 7 di 8 R.G. 5356/2019
così dispone:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna al Controparte_2
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore degli appellanti e con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Guglielmo Parente ed Avv. Giuseppe Esposito, che liquida in euro 2.000,00 per spese di ctp, ed ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e
CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- conferma per i restanti capi la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite del giudizio di appello.
Nola, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 5356/2019 promossa da:
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
depositata in primo grado, dagli Avv. Giuseppe Parente e Guglielmo Esposito presso il cui studio in Napoli al viale Campi Flegrei, n. 28 sono elettivamente domiciliati
- appellanti contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Mauro Panico presso il cui studio in OM d'RC (NA) alla via Medaglie d'Oro,
n. 41 è elettivamente domiciliata
- appellata nonché
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata Controparte_2 CodiceFiscale_3 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alfonso Lorenzo Urciuolo presso il cui studio in Avellino alla via Vasto, n. 29 è elettivamente domiciliato
- appellato
nonché
(c.f.: , in persona dell'amministratore p. t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Costanzo Giuseppe presso il cui studio in LL CH (NA) alla via Cavalieri di Vittorio
Veneto, n. 16 è elettivamente domiciliato pagina 1 di 8 R.G. 5356/2019
- appellato nonché
, in persona del liquidatore p. t. Controparte_4
- appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale dell'udienza del 28 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed hanno impugnato Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 321/2019 con la quale il Giudice di Pace di Nola, in parziale accoglimento della domanda proposta da , condannava il convenuto al risarcimento dei Controparte_2 CP_3
danni da infiltrazioni verificatisi nel locale adibito a box auto sito in Acerra (NA) alla via G. Sand,
n. 104, di proprietà del , confinante con il terrazzo dell'unità immobiliare di proprietà di CP_2
ed rigettando la domanda nei confronti degli odierni appellanti Parte_1 Parte_2
e compensando le spese processuali tra tali parti, e rigettando, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli odierni appellanti.
Il giudice di prime cure disponeva una c.t.u. tecnica, nel corso della quale, eseguendo una verifica mediante video ispezione con telecamera inserita nella tubazione al di sotto della griglia di raccolta collocata sul terrazzo di proprietà del e della riscontrava… in Pt_1 Pt_2
corrispondenza del muro comune di separazione tra le proprietà e un giunto CP_2 Parte_3 di raccordo delle tubazioni… non perfettamente sigillato o comunque deteriorato nella sua sigillatura (pag. 6 relazione peritale). Sicché l'ausiliario aveva ritenuto che la causa delle infiltrazioni rinvenute nei locali al piano seminterrato di proprietà fosse da attribuire al CP_2
giunto non perfettamente sigillato e/o deteriorato di proprietà del e non dei convenuti CP_3
e in quanto il e la villetta di proprietà Pt_1 Pt_2 Controparte_5 CP_2
presentano un sistema di smaltimento delle acque piovane dei terrazzi scoperti di tipo condominiale, ossia la tubazione di raccolta delle acque piovane posta sotto il terrazzo di proprietà , si innesta nella tubazione del (pag. 10). CP_2 CP_3
Sulla scorta delle risultanze peritali il Giudice di Pace di Nola condannava il Controparte_3 al ristoro dei danni patiti dal e quantificati in €. 1.113,69 mentre rigettava la
[...] Pt_4
domanda riconvenzionale ex articolo 96 c.p.c. formulata dai convenuti e Pt_1 Pt_2
Gli attuali appellanti impugnavano la sentenza lamentando la omessa declaratoria di rinuncia, da pagina 2 di 8 R.G. 5356/2019
parte degli stessi, all' eccezione di incompetenza per valore del Giudice sollevata nella prima fase
(erroneamente rigettata nel merito da parte del giudice di pace), nonché censurando il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., non considerando che la domanda dell'attore difettava della CP_2 necessaria diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa nei confronti dei signori (pag. 9 atto di citazione in appello), nonché, infine, Pt_1 Pt_2
lamentando la compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., espressamente riproposta in appello, gli appellanti hanno dedotto Giudice di Pace non avrebbe opportunamente considerato il susseguirsi degli eventi nella fase stragiudiziale che, al contrario, ove opportunamente valutati, avrebbero dovuto indurlo a ritenere che il fosse consapevole che la reale responsabilità nella determinazione CP_2 dell'evento denunciato fosse in realtà da imputare al (pag. 10). CP_3
Hanno concluso, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della gravata sentenza e, per l'effetto, per la condanna del al risarcimento dei danni in loro favore a mente CP_2 dell'articolo 96, comma 1 e 3, c.p.c., con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva che contestava la fondatezza del gravame domandandone il rigetto, Controparte_2
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva il chiedendo di essere estromesso dal presente Controparte_3
procedimento, e resistendo nel merito alla impugnazione.
Si costituiva la la quale domandava confermarsi la sentenza CP_1 Controparte_1
gravata nella parte in cui è stata accertata la totale e assoluta mancanza di responsabilità per i danni subiti dall'unità immobiliare del (pag. 2). CP_2
Restava contumace la . Controparte_4
Acquisito il fascicolo di primo grado, in assenza di attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 28 gennaio 2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dagli appellanti il termine di mesi sei, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 21 gennaio 2019, e la notifica dell'impugnazione, eseguita in data 15 luglio 2019; si dà, altresì, atto della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni e si rileva altresì l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c. pagina 3 di 8 R.G. 5356/2019
Sempre in via preliminare si osserva che il presente gravame ha ad oggetto risulta formulato esclusivamente rispetto ai capi della sentenza impugnati, con conseguente acquiescenza delle parti rispetto agli altri capi e formazione del giudicato sulle parti non impugnate (in via principale o incidentale) secondo quanto espresso dall'art. 329 c.p.c. .
Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito espressi.
Il primo motivo di impugnazione va dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.
Com'è noto, “il principio contenuto nell' art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (in questo senso, Cass., sent. n. 9969 del 2023); in particolare, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale tale interesse “non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di parte di essa, per cui deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta dalla parte che dalla stessa non possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (Corte di Appello di Campobasso, sent. n. 100 del
2022).
Nella fattispecie, avendo il giudice di pace in ogni caso deciso nel merito della controversia, rigettando l' eccezione di incompetenza per territorio (in luogo di dichiararla rinunciata, come richiesto dagli appellanti), alcuna utilità concreta potrebbe derivare all' appellante dall' accoglimento del primo motivo di gravame, consistente nella mera modifica delle motivazioni addotte a sostegno della pronuncia di rigetto dell' eccezione di incompetenza (neppure in punto di spese di lite, configurandosi in ogni caso soccombenza della parte rispetto alla eccezione preliminare rinunciata in corso di giudizio, al pari della ipotesi in cui la stessa venga ritenuta infondata).
Il secondo motivo di impugnazione è infondato e va rigettato, sebbene la decisione del giudice di pagina 4 di 8 R.G. 5356/2019
prime cure necessiti di integrazione in punto motivazionale.
Che il giudice dell'appello possa procedere, nel giungere alle medesime conclusioni contenute nella sentenza di primo grado, ad una modifica delle argomentazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno della propria decisione, è indiscusso nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Il giudice dell'impugnazione, confermando la sentenza impugnata, può senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne o integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal giudice di grado inferiore non impugnate dalla parte interessata” (cfr., Cassazione civile sez. I, sentenza n. 14127 del 27/06/2011).
Gli attuali appellanti si dolgono del rigetto della domanda riconvenzionale proposta in primo grado a mente dell'articolo 96 c.p.c. poiché, secondo la ricostruzione offerta dal e dalla il Pt_1 Pt_2 comportamento stragiudiziale dell'allora istante avrebbe dovuto indurre il giudicante a CP_2
ritenere sussistente la malafede o la colpa grave dello stesso, il quale agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti dall'unità immobiliare di sua proprietà a causa di un fenomeno infiltrativo malgrado ci fossero in corso degli accertamenti tecnici, inducendo, così, gli allora convenuti a prendere parte a un procedimento civile.
Come noto, ai fini della condanna del soccombente ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c. la temerarietà della lite ricorre quando sussiste la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione
(mala fede), ovvero quando vi è l'ignoranza colpevole in ordine a siffatta infondatezza, ciò che implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità quando sussista adeguata motivazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 27-10-2004, n.
20806).
Ai sensi dell'art. 96 c.p.c. se “risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza”. La condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone, dunque, la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte;
pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente. A tal riguardo, la pagina 5 di 8 R.G. 5356/2019
parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno.
Ciò premesso, nel merito la domanda ex art. 96 c.p.c. non poteva trovare accoglimento.
In proposito, infatti, nulla risulta allegato e congruamente provato nel corso del procedimento di primo grado: è, infatti, vero che la domanda del spiegata nei confronti di più parti, tra cui CP_2
gli attuali appellanti, si è rivelata infondata nei confronti di questi ultimi, ma è pur vero che la domanda formulata necessitava di un accertamento tecnico al fine di poter ricostruire con esattezza l'origine - e, dunque, l'imputabilità - del fenomeno infiltrativo;
sicché, il non poteva che CP_2
convenire in giudizio anche il e la atteso che i danni al box auto del aveva Pt_1 CP_6 CP_2
subito dei danni in conseguenze di infiltrazioni che, in quanto provenienti dal confinante terrazzo dell'unità immobiliare di proprietà di ed lasciavano ipotizzare - Parte_1 Parte_2
quanto meno al momento della presentazione della domanda - che la responsabilità ex articolo
2051 c.c. andasse loro ascritta. E solo successivamente, esperita la c.t.u., si è potuto accertare che, al contrario, la causa del fenomeno infiltrativo fosse da imputare al convenuto Controparte_3
[...]
Ne consegue che il Giudice di Pace correttamente ha ritenuto non sussistere la malafede o la colpa grave in capo all'allora istante rigettando, per l'effetto, la domanda riconvenzionale proposta dagli allora convenuti.
Sotto altro aspetto la medesima domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. andava rigettata perché priva di suffragio probatorio non avendo provato il e la neppure di aver subito un Pt_1 Pt_2
danno a causa della pretesa condotta temeraria della controparte.
Il gravame risulta, invece, fondato relativamente alla parte della sentenza n. 321/2019 con cui il
Giudice di Pace di Nola disponeva la compensazione delle spese di lite tra l'attore CP_2
e i convenuti e senza idonea motivazione, ritenendo configurabile – a
[...] Pt_1 Pt_2
fronte del rigetto della domanda principale e della domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti – un' ipotesi di soccombenza reciproca.
Viceversa, giova, sul punto, richiamare l' orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità (da ultimo esposto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 23035 del 2023), per il quale “La soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda, ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.”, non ravvisandosi, pertanto, in ipotesi pagina 6 di 8 R.G. 5356/2019
di rigetto della domanda principale e di rigetto della domanda riconvenzionale ex art. 96 c.p.c., una ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite.
Viceversa, “In tema di liquidazione delle spese di lite, la proposizione di un motivo d'appello relativo alla pronuncia in primo grado della condanna per lite temeraria introduce una specifica censura, il cui accoglimento, in conseguenza dell'effetto devolutivo, genera soccombenza
(parziale, se ricorrono altri motivi, non accolti) della controparte e può giustificare la compensazione, anche integrale, dei costi del giudizio ai sensi dell' art. 92 c.p.c.” (Corte di Cass., sent. n. 15102 del 31 maggio 2021).
Facendo applicazione dei richiamati principi nella concreta fattispecie, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite dovendosi, viceversa disporre la condanna dell'attore, , al pagamento in favore dei Controparte_2
convenuti ed delle spese di lite del giudizio di primo grado, che Parte_1 Parte_2
si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. n. 147/2012), avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta;
nonché al pagamento delle spese stragiudiziali della ctp (come è noto, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell' art. 92, 1° comma c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue), che vengono riconosciute nella ridotta misura pari ad euro 2.000,00, apparendo eccessiva la richiesta formulata da parte attrice nelle note di trattazione scritta (€.
1.560 per la fattura n. 2/2018 emessa dal c.t.p. ed €. 1.224,83 per le Pt_5
fatture n.ri 1/18 e 11/18 emesse dal c.t.p. Cuono).
Facendo applicazione dei principi di diritto su richiamati, avendo la domanda ex art. 96 c.p.c. costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione e ravvisandosi, pertanto, soccombenza reciproca per la fase dell' impugnazione, le spese di lite del giudizio di appello vengono compensate ex art. 92 c.p.c. nel rapporto processuale tra le parti principali.
Del pari vanno compensate le spese di lite nel rapporto processuale con le altre parti appellate, tra le quali non è ravvisabile soccombenza in senso tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, pagina 7 di 8 R.G. 5356/2019
così dispone:
- accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna al Controparte_2
pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore degli appellanti e con attribuzione ai difensori antistatari Avv. Guglielmo Parente ed Avv. Giuseppe Esposito, che liquida in euro 2.000,00 per spese di ctp, ed ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e
CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- conferma per i restanti capi la sentenza impugnata;
- compensa le spese di lite del giudizio di appello.
Nola, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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