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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1333
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1333/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pietro Cusumano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Lorenzo Pucci e Marianna Spartà, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 02.02.2024
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 30.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 27.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva codesto Tribunale Parte_1 al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio con , con il quale aveva contratto Controparte_1
1 Per_ matrimonio civile a Caltagirone il 02.07.2007, e dalla cui unione sono nati due figli: e
[...]
, ancora minorenni. Per_2
Esponeva la ricorrente che con sentenza n. 328/2021 del 11.08.2021 codesto Tribunale pronunciava la separazione tra i coniugi, con la quale veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla moglie un importo mensile pari a complessivi euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio); nulla, invece, veniva disposto in ordine al mantenimento in favore dei coniugi.
La ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio.
Pertanto, la stessa, con il prefato atto introduttivo, a fronte del disinteresse mostrato dal padre, rispetto a quanto disposto nella sentenza di separazione, domandava disporsi l'affido esclusivo dei figli ed il collocamento presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava invece confermarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di €
300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla percezione per intero degli assegni familiari riguardanti i figli minori.
Con comparsa del 16.03.2023 si costituiva nel presente giudizio il sig. , il quale, aderiva Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo (rectius, scioglimento del matrimonio),
e domandava la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi.
Dopo due rinvii dell'udienza presidenziale – dovuti alla mancanza della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato e dell'assenza del resistente per motivi di salute, all'udienza presidenziale del 06.07.2023 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, in ordine al rapporto padre-figli, la ricorrente tuttavia escludeva la presenza di problemi ed il convenuto, dal canto suo, confermava di vedere i figli regolarmente. All'esito della stessa, pertanto, il Presidente confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione, non ritenendo sussistenti i presupposti per un affidamento esclusivo.
Con note scritte del 02.02.2024 il convenuto si costituiva per il tramite di nuovo difensore, riferendo che nelle more i figli della coppia si erano trasferiti presso l'abitazione dello stesso, sita in Catania, e che entrambi frequentavano l'Istituto Regionale Istruzione Secondaria Superiore "Francesca Morvillo", sito in
Via Biancavilla. Riferiva, inoltre, che la ricorrente si era trasferita presso altro Comune, impedendo ai figli di fare rientro presso l'abitazione coniugale per prelevare i propri effetti personali. Alla luce delle nuove circostanze rilevate, il convenuto domandava disporsi l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso di sé e, di conseguenza, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, oltre che la revoca dell'obbligo, precedentemente posto a carico del convenuto, di contribuire al mantenimento dei figli, nella misura di € 300,00, che lo stesso domandava adesso porsi a carico della madre. La ricorrente, con proprie note scritte, contestava tutto quanto dedotto dal convenuto.
All'udienza del 12.02.2024, preso atto delle circostanze esposte dalle parti nei rispettivi atti di causa, il G.I. ne disponeva la comparizione personale, anche al fine di verificare la possibilità di una definizione consensuale del giudizio. Alla successiva udienza del 06.05.2024 erano presenti i figli minori della coppia,
2 i quali, ascoltati, confermavano di vivere con il padre, di trovarsi bene in quella nuova condizione e di aver visto la propria madre poche volte. Sentite, poi, le parti, la ricorrente non si opponeva al formale cambio di CP_ residenza dei due minori né alla cessione, per l'intero, dell'assegno unico percepito dall a favore del padre collocatario;
il convenuto domandava porsi a carico della madre un assegno di mantenimento per i minori con decorrenza retroattiva dal momento del trasferimento dei figli con il padre, nonché la restituzione dell'assegno unico indebitamente percepito per l'intero dalla ricorrente dal settembre del 2023.
All'udienza del 16.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione n. cron. 328/2021 del 11.08.2021, resa da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento n. 939/2017 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
§
Su affidamento e collocamento dei figli minori
Per ciò che attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli, giova osservare che nell'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente domandava disporsi l'affidamento esclusivo dei minori Per_
e con collocamento presso di sé, sul presupposto che il padre non si era mai Persona_2 occupato degli stessi, privandoli dell'assistenza morale e materiale, rimettendo alla ricorrente la completa gestione quotidiana della loro vita.
Il convenuto, dal canto suo, con la propria memoria costitutiva contestava quanto esposto dalla ricorrente ed insisteva nell'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre.
Con ordinanza presidenziale del 06.07.2023 il Presidente, ritenuti insussistenti i presupposti per un affidamento esclusivo, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione, e pertanto affidava i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità già statuite.
3 Nelle more del giudizio, e precisamente nelle note di trattazione del 02.02.2024, il convenuto formulava domanda di affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, alla luce dell'avvenuto trasferimento dei figli nella città di Catania presso la propria abitazione, oltre che a seguito delle condotte poste in essere dalla madre, la quale- a dire dello stesso- aveva reciso ogni legame con i figli. Tale domanda veniva reiterata in sede di conclusioni e, specificamente, nella comparsa conclusionale.
Secondo la Suprema Corte, “la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 8 maggio 2024, n. 12474).
Ed ancora, secondo consolidata giurisprudenza di merito, “in tema di separazione e divorzio, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza. Ne discende che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Trib. Napoli, 3 dicembre 2019).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun potenziale pregiudizio in ordine all'interesse dei minori, tanto più che gli stessi, in sede di audizione, non hanno a dire il vero riferito di condotte negative poste in essere dalla madre, limitandosi tutt'al più a rilevare la poca frequenza degli incontri con la stessa, riferendo che
“negli ultimi mesi però ho visto mia madre poche volte anche perché lei non guida;
se lei volesse vederci di più io comunque sarei contenta” ( cfr. verbale di udienza del 06.05.2024). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal minore , il quale ha riferito di aver deciso di andare a vivere a Catania dal Per_2 padre “perché mia sorella già aveva deciso di frequentare lì la scuola, mia madre mi aveva detto che voleva comunque andare a vivere a Gela e io a quel punto ho preferito andare a Catania, dove comunque mi trovo bene. Mia mamma viene qualche volta a Catania ma poche volte. Nel complesso mi trovo comunque bene nella situazione in cui sono ora”.
Si rileva, inoltre, sul punto, che la madre ha contestato fermamente quanto riferito dal convenuto, asserendo invece di sentire i propri figli con regolarità, anche tramite l'ausilio di videochiamate, attesa la permanenza all'estero della stessa.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non sussistono i presupposti per la modifica del regime di affidamento dei figli, nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle condizioni di cui alla separazione, continuando ad apparire maggiormente rispondente all'interesse dei minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non emergendo, allo stato, alcuna situazione di grave
4 pregiudizio in ordine alla crescita degli stessi, e tenuto anche conto che tale soluzione incontra sempre il favor dell'ordinamento, nell'ottica del rispetto effettivo del principio della bigenitorialità.
Ciò posto, quanto al collocamento dei ragazzi, il Tribunale prende atto dell'attuale situazione di fatto che Per_ li vede entrambi conviventi con il sig. e ciò per espressa volontà degli stessi ragazzi, prima e CP_1 poi anche , come riferito dagli stessi e confermato anche dalla stessa ricorrente. Persona_2
Non si ritiene, pertanto, opportuno (né peraltro lo ha richiesto la ricorrente) disporre un mutamento di tale situazione, che risponde evidentemente a un desiderio libero e consapevole dei due figli, i quali pertanto debbono rimanere collocati presso il padre, con il quale oggi stabilmente vivono. Per_ Sul punto, preme evidenziare che la figlia diventerà maggiorenne il 28.09.2025 p.v. e che, pertanto, in ordine al breve arco temporale che separa la sentenza de qua dall'evento, questo Collegio ritiene di poter applicare le superiori statuizioni anche nei suoi confronti.
Non si ritiene, infine, data l'età dei figli (il secondogenito ormai quasi sedicenne) di dover disporre una rigida predeterminazione di giorni e orari di visita con la madre, dovendo pertanto rimettersi ai liberi accordi tra le parti e tenendo conto degli impegni lavorativi della madre (che, allo stato, si trova in Francia alla ricerca di un'occupazione lavorativa) e della volontà degli stessi minori, ogni modalità di frequentazione madre-figli.
***
Con riferimento all'immobile che durante la vita matrimoniale costituiva la casa coniugale, lo stesso non costituisce più la casa in cui i figli minori abitano, atteso il loro trasferimento presso l'abitazione paterna sita nella città di Catania, come sopra rappresentato.
Ritiene, pertanto, questo Collegio di dover revocare quanto statuito in seno alla sentenza di separazione dei coniugi n. 328/2021 del 11.08.2021 e nulla disporre in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
§
Sul mantenimento dei figli
La mutata situazione di fatto in punto di collocamento dei figli, sopra evidenziata, importa che debba essere rideterminata la allocazione dei rispettivi oneri di mantenimento in capo ai genitori, e ciò sulla base dell'indiscutibile dovere di entrambi i genitori a contribuire al mantenimento della prole, in proporzione alla propria capacità economica nonché al tempo di permanenza dei figli con i genitori stessi.
Preliminarmente, si evidenzia che le statuizioni sul punto debbono continuare a riguardare entrambi i figli, Per_ atteso che il prossimo mese di settembre raggiungerà la maggiore età, potendosi in questo senso presumere che la ragazza sia ancora a tutti gli effetti economicamente dipendente dal sostegno dei genitori.
Tanto premesso si osserva che, per quanto attiene alla specifica posizione della ricorrente, quest'ultima ha dichiarato di versare in una condizione economica poco florida, legata alla precarietà dei suoi impieghi di lavoro e del suo frequente stato di disoccupazione, intervallato solo da brevi periodi di lavoro come barista, avendo poi da ultimo dichiarato di trovarsi in Francia alla ricerca di un'occupazione stabile che però non avrebbe trovato, avendo altresì riferito che nei prossimi mesi farà rientro in Italia.
5 La stessa, nel corso del giudizio, ha depositato mod. 730 relativo ai redditi del 2023, con indicatore del reddito complessivo pari a € 9.473,00. Non risultano, però, poi versate in atti le documentazioni reddituali aggiornate, che pure costituiscono un preciso e specifico onere di allegazione in capo alle parti e ciò anche a prescindere da eventuali domande di natura economica, ritenendo ad ogni modo poco plausibile la impossidenza di sostanze, ritenendo tale circostanza incompatibile con la stessa permanenza della ricorrente in Francia. Ad ogni modo, non costituisce causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, tant'è che la stessa Corte di Cassazione, sul punto, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio,
è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”
(Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17).
D'altra parte occorre rammentare che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari relativi ai figli, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle potenzialità reddituali che, nel caso di specie, debbono ritenersi positivamente accertate in capo alla ricorrente, la quale ha dichiarato di essere stata da sempre comunque impegnata nello svolgimento di attività lavorativa, seppur saltuaria.
Ed allora si ritiene che, dato l'attuale collocamento di entrambi i ragazzi con il padre, il quale pertanto deve provvedere a tutte le normali esigenze quotidiane e di vita dei figli, debba invece essere posto in capo alla madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, reputandosi a tal fine congruo l'importo complessivo pari a euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'ammontare di tale importo deve ritenersi oggi equo e proporzionato sia a quelle che sono le esigenze Per_ di due ragazzi dell'età di (prossima al raggiungimento della maggiore età) e sia alle capacità Per_2 economiche della ricorrente, la cui maggiore precarietà rispetto alla situazione del marito, giustifica un contenimento di detto importo.
§
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del presente giudizio ed anche del fatto che le determinazioni finali sono state assunte anche sulla base del mutamento della situazione di fatto determinato dalla volontà dei figli di andare a vivere con il padre (circostanza comunque non contestata dalla ricorrente), ritiene il Collegio che sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Non si ritengono sussistenti, a parere di questo Giudice, i presupposti di cui agli artt. 96 comma 3 c.p.c. e
136 co. 2 D.P.R. 115/2002 per poter disporre la revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non essendo emersi elementi specifici da cui poter desumere che la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, esercitando le proprie prerogative mediante abuso del processo.
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
6
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.07.2007, a Caltagirone (Ct), tra e , atto trascritto negli uffici del Registro Civile del suddetto Parte_1 Controparte_1
Comune, atto n. 17, Parte I, Anno 2007 Per_
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli (fino al compimento della maggiore età della stessa) e
[...]
al padre, con collocamento presso quest'ultimo; Per_2 Per_
3. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé i figli (fino al compimento della maggiore età della stessa) e secondo quanto indicato in parte motiva;
Persona_2
4. NULLA DISPONE in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, revocando le precedenti statuizioni sul punto, per le ragioni specificate in parte motiva;
5. PONE A CARICO della sig.ra l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, al Parte_1 Per_ sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , l'importo Controparte_1 Persona_2 complessivo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente concordate e documentate;
6. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 16.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1333/2022 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Pietro Cusumano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avv.ti Lorenzo Pucci e Marianna Spartà, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 02.02.2024
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16.12.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 30.01.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 27.11.2022, ritualmente notificato, la sig.ra adiva codesto Tribunale Parte_1 al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio con , con il quale aveva contratto Controparte_1
1 Per_ matrimonio civile a Caltagirone il 02.07.2007, e dalla cui unione sono nati due figli: e
[...]
, ancora minorenni. Per_2
Esponeva la ricorrente che con sentenza n. 328/2021 del 11.08.2021 codesto Tribunale pronunciava la separazione tra i coniugi, con la quale veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale, e regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, veniva posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla moglie un importo mensile pari a complessivi euro 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio); nulla, invece, veniva disposto in ordine al mantenimento in favore dei coniugi.
La ricorrente precisava, altresì, che a far data dalla separazione, non si era mai verificata alcuna ripresa della vita coniugale, con ciò maturando i termini di legge necessari per la proposta domanda di divorzio.
Pertanto, la stessa, con il prefato atto introduttivo, a fronte del disinteresse mostrato dal padre, rispetto a quanto disposto nella sentenza di separazione, domandava disporsi l'affido esclusivo dei figli ed il collocamento presso di sé, con regolamentazione del diritto di visita del padre. Dal punto di vista economico, domandava invece confermarsi l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di €
300,00 complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla percezione per intero degli assegni familiari riguardanti i figli minori.
Con comparsa del 16.03.2023 si costituiva nel presente giudizio il sig. , il quale, aderiva Controparte_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio de quo (rectius, scioglimento del matrimonio),
e domandava la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione dei coniugi.
Dopo due rinvii dell'udienza presidenziale – dovuti alla mancanza della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato e dell'assenza del resistente per motivi di salute, all'udienza presidenziale del 06.07.2023 le parti insistevano nei propri atti difensivi e, in ordine al rapporto padre-figli, la ricorrente tuttavia escludeva la presenza di problemi ed il convenuto, dal canto suo, confermava di vedere i figli regolarmente. All'esito della stessa, pertanto, il Presidente confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione, non ritenendo sussistenti i presupposti per un affidamento esclusivo.
Con note scritte del 02.02.2024 il convenuto si costituiva per il tramite di nuovo difensore, riferendo che nelle more i figli della coppia si erano trasferiti presso l'abitazione dello stesso, sita in Catania, e che entrambi frequentavano l'Istituto Regionale Istruzione Secondaria Superiore "Francesca Morvillo", sito in
Via Biancavilla. Riferiva, inoltre, che la ricorrente si era trasferita presso altro Comune, impedendo ai figli di fare rientro presso l'abitazione coniugale per prelevare i propri effetti personali. Alla luce delle nuove circostanze rilevate, il convenuto domandava disporsi l'affidamento esclusivo dei figli con collocamento presso di sé e, di conseguenza, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, oltre che la revoca dell'obbligo, precedentemente posto a carico del convenuto, di contribuire al mantenimento dei figli, nella misura di € 300,00, che lo stesso domandava adesso porsi a carico della madre. La ricorrente, con proprie note scritte, contestava tutto quanto dedotto dal convenuto.
All'udienza del 12.02.2024, preso atto delle circostanze esposte dalle parti nei rispettivi atti di causa, il G.I. ne disponeva la comparizione personale, anche al fine di verificare la possibilità di una definizione consensuale del giudizio. Alla successiva udienza del 06.05.2024 erano presenti i figli minori della coppia,
2 i quali, ascoltati, confermavano di vivere con il padre, di trovarsi bene in quella nuova condizione e di aver visto la propria madre poche volte. Sentite, poi, le parti, la ricorrente non si opponeva al formale cambio di CP_ residenza dei due minori né alla cessione, per l'intero, dell'assegno unico percepito dall a favore del padre collocatario;
il convenuto domandava porsi a carico della madre un assegno di mantenimento per i minori con decorrenza retroattiva dal momento del trasferimento dei figli con il padre, nonché la restituzione dell'assegno unico indebitamente percepito per l'intero dalla ricorrente dal settembre del 2023.
All'udienza del 16.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sullo status
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza di separazione n. cron. 328/2021 del 11.08.2021, resa da codesto Tribunale nell'ambito del procedimento n. 939/2017 R.G.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione. Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
§
Su affidamento e collocamento dei figli minori
Per ciò che attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli, giova osservare che nell'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente domandava disporsi l'affidamento esclusivo dei minori Per_
e con collocamento presso di sé, sul presupposto che il padre non si era mai Persona_2 occupato degli stessi, privandoli dell'assistenza morale e materiale, rimettendo alla ricorrente la completa gestione quotidiana della loro vita.
Il convenuto, dal canto suo, con la propria memoria costitutiva contestava quanto esposto dalla ricorrente ed insisteva nell'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre.
Con ordinanza presidenziale del 06.07.2023 il Presidente, ritenuti insussistenti i presupposti per un affidamento esclusivo, confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione, e pertanto affidava i figli minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario secondo le modalità già statuite.
3 Nelle more del giudizio, e precisamente nelle note di trattazione del 02.02.2024, il convenuto formulava domanda di affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso di sé, alla luce dell'avvenuto trasferimento dei figli nella città di Catania presso la propria abitazione, oltre che a seguito delle condotte poste in essere dalla madre, la quale- a dire dello stesso- aveva reciso ogni legame con i figli. Tale domanda veniva reiterata in sede di conclusioni e, specificamente, nella comparsa conclusionale.
Secondo la Suprema Corte, “la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 8 maggio 2024, n. 12474).
Ed ancora, secondo consolidata giurisprudenza di merito, “in tema di separazione e divorzio, per operare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nell'ipotesi di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza. Ne discende che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa del genitore che si esclude dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio, dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Trib. Napoli, 3 dicembre 2019).
Nel caso di specie, non si ravvisa alcun potenziale pregiudizio in ordine all'interesse dei minori, tanto più che gli stessi, in sede di audizione, non hanno a dire il vero riferito di condotte negative poste in essere dalla madre, limitandosi tutt'al più a rilevare la poca frequenza degli incontri con la stessa, riferendo che
“negli ultimi mesi però ho visto mia madre poche volte anche perché lei non guida;
se lei volesse vederci di più io comunque sarei contenta” ( cfr. verbale di udienza del 06.05.2024). Dello stesso tenore le dichiarazioni rese dal minore , il quale ha riferito di aver deciso di andare a vivere a Catania dal Per_2 padre “perché mia sorella già aveva deciso di frequentare lì la scuola, mia madre mi aveva detto che voleva comunque andare a vivere a Gela e io a quel punto ho preferito andare a Catania, dove comunque mi trovo bene. Mia mamma viene qualche volta a Catania ma poche volte. Nel complesso mi trovo comunque bene nella situazione in cui sono ora”.
Si rileva, inoltre, sul punto, che la madre ha contestato fermamente quanto riferito dal convenuto, asserendo invece di sentire i propri figli con regolarità, anche tramite l'ausilio di videochiamate, attesa la permanenza all'estero della stessa.
Ritiene, pertanto, il Collegio che non sussistono i presupposti per la modifica del regime di affidamento dei figli, nei cui confronti il Presidente del Tribunale aveva disposto la conferma delle condizioni di cui alla separazione, continuando ad apparire maggiormente rispondente all'interesse dei minori l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, non emergendo, allo stato, alcuna situazione di grave
4 pregiudizio in ordine alla crescita degli stessi, e tenuto anche conto che tale soluzione incontra sempre il favor dell'ordinamento, nell'ottica del rispetto effettivo del principio della bigenitorialità.
Ciò posto, quanto al collocamento dei ragazzi, il Tribunale prende atto dell'attuale situazione di fatto che Per_ li vede entrambi conviventi con il sig. e ciò per espressa volontà degli stessi ragazzi, prima e CP_1 poi anche , come riferito dagli stessi e confermato anche dalla stessa ricorrente. Persona_2
Non si ritiene, pertanto, opportuno (né peraltro lo ha richiesto la ricorrente) disporre un mutamento di tale situazione, che risponde evidentemente a un desiderio libero e consapevole dei due figli, i quali pertanto debbono rimanere collocati presso il padre, con il quale oggi stabilmente vivono. Per_ Sul punto, preme evidenziare che la figlia diventerà maggiorenne il 28.09.2025 p.v. e che, pertanto, in ordine al breve arco temporale che separa la sentenza de qua dall'evento, questo Collegio ritiene di poter applicare le superiori statuizioni anche nei suoi confronti.
Non si ritiene, infine, data l'età dei figli (il secondogenito ormai quasi sedicenne) di dover disporre una rigida predeterminazione di giorni e orari di visita con la madre, dovendo pertanto rimettersi ai liberi accordi tra le parti e tenendo conto degli impegni lavorativi della madre (che, allo stato, si trova in Francia alla ricerca di un'occupazione lavorativa) e della volontà degli stessi minori, ogni modalità di frequentazione madre-figli.
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Con riferimento all'immobile che durante la vita matrimoniale costituiva la casa coniugale, lo stesso non costituisce più la casa in cui i figli minori abitano, atteso il loro trasferimento presso l'abitazione paterna sita nella città di Catania, come sopra rappresentato.
Ritiene, pertanto, questo Collegio di dover revocare quanto statuito in seno alla sentenza di separazione dei coniugi n. 328/2021 del 11.08.2021 e nulla disporre in questa sede in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
§
Sul mantenimento dei figli
La mutata situazione di fatto in punto di collocamento dei figli, sopra evidenziata, importa che debba essere rideterminata la allocazione dei rispettivi oneri di mantenimento in capo ai genitori, e ciò sulla base dell'indiscutibile dovere di entrambi i genitori a contribuire al mantenimento della prole, in proporzione alla propria capacità economica nonché al tempo di permanenza dei figli con i genitori stessi.
Preliminarmente, si evidenzia che le statuizioni sul punto debbono continuare a riguardare entrambi i figli, Per_ atteso che il prossimo mese di settembre raggiungerà la maggiore età, potendosi in questo senso presumere che la ragazza sia ancora a tutti gli effetti economicamente dipendente dal sostegno dei genitori.
Tanto premesso si osserva che, per quanto attiene alla specifica posizione della ricorrente, quest'ultima ha dichiarato di versare in una condizione economica poco florida, legata alla precarietà dei suoi impieghi di lavoro e del suo frequente stato di disoccupazione, intervallato solo da brevi periodi di lavoro come barista, avendo poi da ultimo dichiarato di trovarsi in Francia alla ricerca di un'occupazione stabile che però non avrebbe trovato, avendo altresì riferito che nei prossimi mesi farà rientro in Italia.
5 La stessa, nel corso del giudizio, ha depositato mod. 730 relativo ai redditi del 2023, con indicatore del reddito complessivo pari a € 9.473,00. Non risultano, però, poi versate in atti le documentazioni reddituali aggiornate, che pure costituiscono un preciso e specifico onere di allegazione in capo alle parti e ciò anche a prescindere da eventuali domande di natura economica, ritenendo ad ogni modo poco plausibile la impossidenza di sostanze, ritenendo tale circostanza incompatibile con la stessa permanenza della ricorrente in Francia. Ad ogni modo, non costituisce causa di esonero neppure lo stato di disoccupazione, tant'è che la stessa Corte di Cassazione, sul punto, ha stabilito il principio secondo il quale “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio,
è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi”
(Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17).
D'altra parte occorre rammentare che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari relativi ai figli, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle potenzialità reddituali che, nel caso di specie, debbono ritenersi positivamente accertate in capo alla ricorrente, la quale ha dichiarato di essere stata da sempre comunque impegnata nello svolgimento di attività lavorativa, seppur saltuaria.
Ed allora si ritiene che, dato l'attuale collocamento di entrambi i ragazzi con il padre, il quale pertanto deve provvedere a tutte le normali esigenze quotidiane e di vita dei figli, debba invece essere posto in capo alla madre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, reputandosi a tal fine congruo l'importo complessivo pari a euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'ammontare di tale importo deve ritenersi oggi equo e proporzionato sia a quelle che sono le esigenze Per_ di due ragazzi dell'età di (prossima al raggiungimento della maggiore età) e sia alle capacità Per_2 economiche della ricorrente, la cui maggiore precarietà rispetto alla situazione del marito, giustifica un contenimento di detto importo.
§
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del presente giudizio ed anche del fatto che le determinazioni finali sono state assunte anche sulla base del mutamento della situazione di fatto determinato dalla volontà dei figli di andare a vivere con il padre (circostanza comunque non contestata dalla ricorrente), ritiene il Collegio che sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Non si ritengono sussistenti, a parere di questo Giudice, i presupposti di cui agli artt. 96 comma 3 c.p.c. e
136 co. 2 D.P.R. 115/2002 per poter disporre la revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non essendo emersi elementi specifici da cui poter desumere che la stessa abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, esercitando le proprie prerogative mediante abuso del processo.
P.Q.M
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Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
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1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 20.07.2007, a Caltagirone (Ct), tra e , atto trascritto negli uffici del Registro Civile del suddetto Parte_1 Controparte_1
Comune, atto n. 17, Parte I, Anno 2007 Per_
2. DISPONE l'affido condiviso dei figli (fino al compimento della maggiore età della stessa) e
[...]
al padre, con collocamento presso quest'ultimo; Per_2 Per_
3. DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé i figli (fino al compimento della maggiore età della stessa) e secondo quanto indicato in parte motiva;
Persona_2
4. NULLA DISPONE in ordine all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, revocando le precedenti statuizioni sul punto, per le ragioni specificate in parte motiva;
5. PONE A CARICO della sig.ra l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, al Parte_1 Per_ sig. , a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , l'importo Controparte_1 Persona_2 complessivo di euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, purché previamente concordate e documentate;
6. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 16.4.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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