Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta della causa e scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza dell' 11\2\25, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5920\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza,vertente
TRA
rappr.to\a e difeso\a dagli avv. G. Cozzolino e F. Allocca, presso il cui studio Parte 1
elett.nte domicilia.
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. G. Pepe
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto depositato il 22\11\22 la ricorrente ha impugnato gli avvisi di addebito nn.
37120170000765856000 371201700023443310000 3712017001511032000, relativi al mancato pagamento mod. DM rispettivamente per i periodi 1-2\17; 3-6\17 e 11-12\16.
A sostegno della domanda è stata eccepita esclusivamente la carenza di legittimazione della ricorrente.
CP L' nella scarna memoria difensiva, s'è limitata a contrastare la domanda eccependo l'irreperibilità della società Parte 2 datrice di lavoro ed obbligata al pagamento delle '
somme.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa stata decisa.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità della domanda in base alle eccezioni avanzate dall' opponente.
Nel vero e proprio merito della controversia va osservato che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Risulta agli atti (cfr. visura camerale allegata) che l'intimata è stata nominata amministratrice della Smap Italia srl in data 30\4\15 ed ha ricoperto siffatta carica sino al 29\9\16, allorquando con apposito atto ( iscritto il 28\10\16) è cessata dall'incarico.
Pertanto all'inizio del periodo in contestazione, novembre 2016, la stessa non rivestiva alcuna veste legittimante l'obbligo al pagamento dei mod. DM10.
Né può riconoscersi valore all'eccezione del resistente, in virtù della quale la notifica degli atti alla ricorrente è stata giustificata dall'irreperibilità della società datrice di lavoro.
Al di là della semplice osservazione che la notifica di atti, a maggior ragione impositivi, deve seguire le regole dettate in materia dalla normativa processualistica generale e da quella speciale, va rilevata la regolare iscrizione della società negli elenchi e registri appositamente istituiti e, pertanto, la facile reperibilità degli indirizzi societari.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va accolto e, tenuto conto della natura puramente documentale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria, le spese vengono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
accoglie la domanda;
CP condanna l' al pagamento delle spese e competenze di causa che liquida in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge, con attribuzione ai difensori costituiti per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 11\2\25
II GOP
dott. Maurizio Ricigliano