Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 400 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FASOLI CARLA, giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI LEONARDO LUCIO giusta procura CP_1
in calce alla memoria difensiva in appello;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 152/2024 del Tribunale di Vasto pubblicata il
25/04/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024 il sig. ha impugnato la sentenza con cui il Parte_1
Tribunale di Vasto ha respinto la sua domanda di indennizzo della malattia da lui lamentata come professionale (Ernia discale mediana paramediana in L5-S1, con frammento caudalizzato ed in conflitto con la radice emergente omolaterale. Radicolopatia motoria L5 e più marcata sensorio-motoria S1 a destra) nella misura del 6% o superiore.
Avverso tale decisione il sig. ha proposto appello, lamentando l'erroneità della Pt_1
sentenza perché egli avrebbe provato – attraverso prove documentali e testimoniali – una storia lavorativa caratterizzata dalla protratta esposizione, per oltre 20 anni, ai rischi di
W.B.V. e M.M.C, sia per l'uso sistematico di trattori ed altri mezzi semoventi, sia per la continua movimentazione dei carichi, e considerato che sia la patologia sia i rischi di WBC e
MMC previsti dalla voce 20 della tabella agricola sono rischi tabellati. Il CTU avrebbe pure errato nel non riconoscere il nesso causale, poiché non avrebbe considerato debitamente fattori quali le caratteristiche ergonomiche delle mansioni espletate, i rischi ad esse correlati, la natura ed intensità lesiva degli stessi, la durata dei tempi di esposizione, la reattività individuale all'insulto degli stessi.
L'appellante ha inoltre lamentato vizio di motivazione, poiché il giudice si sarebbe limitato solo a recepire molto sbrigativamente e senza alcuna valutazione critica le conclusioni dell'ausiliare.
L'appello è inammissibile.
L'appellante infatti non si confronta in alcun modo con la parte motiva della sentenza che nello specifico esamina le risultanze della prova testimoniale, evidenziando che le dichiarazioni dei testimoni ascoltati nulla riferiscono circa la ripetitività e la durata dell'esposizione al rischio. Dopo avere infatti richiamato le deposizioni dei due testi ascoltati, evidenziandone la genericità, ha infatti affermato che “Dalle risultanze della prova orale è emerso che i testi escussi, pur confermando la tipologia di attività svolta dal ricorrente, così come dedotta in ricorso, non hanno reso dichiarazioni idonee a quantificare, quantomeno in media, la costanza, sistematicità e ripetitività con la quale il ricorrente medesimo svolge mansioni che implicano l'impiego di macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero, ovvero lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi, sì da offrire sufficiente prova in ordine allo svolgimento non occasionale di questo tipo di mansioni, in assenza di ausili efficaci. Peraltro, il secondo teste di parte ricorrente ha affermato di aiutare il ricorrente nello svolgimento delle mansioni di sollevamento, spostamento, caricamento, scarico, trasporto a spalla di sacchi di concime e di composto, balle di fiori, piante invasate e vasi interrati. A ciò si aggiunga che le mansioni svolte dal ricorrente che impongono posture incongrue prolungate con la schiena curva sono strettamente connesse ad una tipologia di attività di carattere notoriamente stagionale e, quindi, non espletata in modo costante nel corso dell'anno. L'assenza di idonea prova in ordine a tali circostanze è dirimente, sol se si considera che la patologia lamentata è di genesi multifattoriale e postula mansioni che si espletano in modo non occasionale e ripetitivo
Le considerazioni innanzi esposte hanno, peraltro, trovato conferma nella CTU espletata in corso di causa (…).”
Il primo giudice quindi non si è limitato a riportare quanto affermato dal CTU, ma ha proceduto preliminarmente ad una valutazione dell'istruttoria testimoniale, che non è stata censurata nello specifico dall'appellante attraverso argomentazioni volte ad incrinarne il percorso logico-argomentativo, e che è peraltro pienamente condivisibile.
Le argomentazioni del CTU, che confermano quanto già rilevato dal primo giudice in ordine all'impossibilità di addebitare la patologia all'attività lavorativa svolta in assenza di precisi elementi relativi alla continuità e durata dell'esposizione al rischio, e che sono state richiamate nella sentenza impugnata, neppure appaiono adeguatamente contrastate nell'atto di appello, che si risolve nell'espressione di un mero dissenso diagnostico.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono irripetibili alla luce della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Dichiara inammissibile l'appello;
Spese irripetibili;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L.
n. 228/2012.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 27/03/2025
La consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga