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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/05/2024, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2916 / 2023 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 22.2.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
successore ex lege n. 225/2016 a titolo universale di Controparte_1
con sede legale in Rom alla via G. Grezar n. 14, Iscritta al
[...]
registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA , in persona del P.IVA_1
sig. dott. (C. F. , a ciò Parte_2 CodiceFiscale_1
autorizzato per procura speciale, autenticata per atto notaio Per_1
- Roma, repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Menafra (C.F. C.F._2
) con studio in Sala Consilina (SA) Via G. Mezzacapo n. 221/C, ivi
[...]
entrambi domiciliati, giusta procura in calce all'atto di appello
Email_1
1 APPELLANTE
E
, nato il [...] a [...] Controparte_2
(NA) ed ivi residente a[...] (C.F. ) C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Inserra – C.F. C.F._4
pec: entrambi elettivamente domiciliati in Email_2
Castellammare di Stabia (NA) alla via Carducci n° 12, giusta procura resa a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLATO
NONCHE'
– in persona del Controparte_3
sindaco p.t., Piazza Giovanni XIII, C.F. P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.02.2024, ha rassegnato le conclusioni, CP_4
riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza n. Parte_3
6360/2022 depositata il 07/12/2022 dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, Avv. Patrizia Grillo, resa nel giudizio n. 5544/2021 R.G., non notificata, con la quale accoglieva la domanda e per l'effetto dichiarava nullo ed inefficace il titolo esecutivo costituito dall'estratto di ruolo rilasciato dall'agente di riscossione in data 13/05/2021, di un debito di euro
480,04 in virtù della Cartella n. 07120130129912617, per l'omesso pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013;
2 In particolare, parte appellante, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- difetto di giurisdizione del G.O. stante la natura tributaria dei crediti in esame e l'assenza di atti di esecuzione tributaria di questi;
- inammissibilità della domanda per non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e per carenza di interesse ex art.100 c.p.c.;
- confermare la legittimità e la validità della cartella esattoriale n.
07120130129912617000 per carenza di legittimazione passiva dell'Appellante;
Si costituiva , il quale resisteva puntualmente ad ogni Controparte_2
motivo di appello proposto, chiedendone l'inammissibilità e comunque il rigetto per i seguenti motivi:
- inappellabilità della sentenza siccome pronunciata secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c., in quanto il valore non eccede due milioni di lire e,
quindi, ex art. 339 comma 3 c.p.c.
- affermava la giurisdizione del giudice ordinario e nel merito la legittimità della sentenza impugnata;
All'udienza del 22.02.2024, ha rassegnato le conclusioni. CP_4
Il Giudice ha riservato la causa in decisione.
Va dichiarata la contumacia del , Controparte_3
ritualmente citato e non costituito.
Va, preliminarmente, osservato che la sentenza risulta perfettamente appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto la parte ha dedotto la violazione delle norme sul procedimento, nello specifico, sulla giurisdizione
3 ex art. 37 c.p.c.; la Suprema Corte, ha da tempo chiarito che “avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria (per cause non eccedenti millecento euro), l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione. Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 6410 del 13
marzo 2013);
Va, sempre in via preliminare, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di
4 individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Passando all'esame dei motivi di impugnazione, il difetto di giurisdizione sollevata dall , relativo al mancato pagamento della Parte_1
tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013 è fondato.
L'oggetto della giurisdizione tributaria è disciplinato dall'art. 2 del D.Lgs.
546/1992, mentre il successivo art. 19 reca l'elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni tributarie.
Sono attribuite alla giurisdizione tributaria le seguenti fattispecie: tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale e le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le pretese di natura tributaria sono impugnabili dinanzi al giudice tributario relativamente agli atti propedeutici all'esecuzione esattoriale:
cartella di pagamento ed avviso di mora (il relativo procedimento è regolato dal d.l.vo n. 546/92).
5 Sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario gli atti dell'esecuzione: atto di pignoramento ed atti successivi piuttosto che l'atto oggetto dell'impugnazione.
Ed invero, il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configuranti,
queste, atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. SS.UU.
9840/11; Cass. SS.UU. 5994 del 17.4.2012).
In particolare, nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo,
fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante
6 ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Nel caso di impugnazione di estratto ruolo, si è al di fuori delle ipotesi di cui al punto 2), essendo in questione non un atto esecutivo, ma un atto interno.
Va, inoltre, osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass.
Ord n. 34447/2019), “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata (Cass. SU 5994 del 2012) e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora (Cass.
SU 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa
(art. 2 d. lgs. n. 546 del 1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella
7 cartella”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'oggetto, della cartella impugnata sia la tassa tassa per lo smaltimento dei rifiuti per l'anno 2013, che in primo grado, ha lamentato l'omessa notifica della cartella e che Controparte_2
non è stata intrapresa alcuna esecuzione in danno dello stesso.
Difatti, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, è chiaro che l'attore impugnava “un estratto di ruolo che riguardava la seguente cartella di pagamento n. 07120130129912617 dell'importo di Euro
480,04 per , notificata il Organizzazione_1
22.02.2014”.
Dunque, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione e va fissato apposito termine per la riassunzione.
Circa gli altri motivi di appello si osserva che la Suprema Corte ha stabilito che, “nell'ordine logico, il giudice deve esaminare con priorità le questioni pregiudiziali di rito e, quando dalla risoluzione in senso affermativo o negativo di una di dette questioni perviene a pronuncia impeditiva della cognizione delle ulteriori questioni dibattute, perché la questione pregiudiziale definisce il giudizio, deve astenersi dall'esaminare le altre questioni (Cass. 19/05/1962 n. 1140).
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo in ordine alla impugnabilità degli estratti di ruolo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_3 CP_2
e avverso la sentenza n.
[...] Controparte_3
6360/2022 depositata il 07/12/2022 dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata, resa nel giudizio n. 5544/2021 R.G., non notificata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata;
- dichiara il difetto di giurisdizione a favore del Giudice tributario e fissa in mesi 3 il termine per la riassunzione;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 27/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato il Dott. Parte_4 quale GOP addetto all'Ufficio.
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