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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Vito Parte_1 Sportelli;
e
(già Controparte_1 [...]
con l'assistenza e difesa Controparte_2 dei funzionari avv.ti Nicola Paparella e Luisa Salvemini;
nonché
con l'assistenza e difesa dell'avv. Sergio CP_3 Carabellese;
all'udienza del 21.05.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna opposizione –instaurata in data 2.01.2025 avverso l'intimazione di pagamento (limitatamente ai crediti richiesti dall' con l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione notificata in data 7.01.2010 ed iscritti a ruolo con cartella n. 01420120023802824000 notificata in data 8.8.2012) – è fondata e deve essere accolta nei termini che di seguito si espongono.
Occorre precisare inoltre che –in forza dell'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione all'obbligazione tributaria ma in forza di principi estensibili, stante l'eadem ratio, anche alla presente fattispecie- il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni (così SS. UU. Cass., Sent. n. 25790/09).
1 In tali termini si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite della S.C. statuendo in materia di crediti previdenziali che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_4 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_5 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 - 01).
Il termine prescrizionale ordinario decennale non trova applicazione per i crediti erariali della pubblica amministrazione iscritti a ruolo;
in quanto atti amministrativi la loro prescrizione è quinquennale.
Orbene, nel caso di specie, risulta essere stata notificata in data 7.01.2010 l'ordinanza ingiunzione (cfr. atto con regolare notifica prodotto dalle parti resistenti). Non risulta essere stata spiegata opposizione avverso la suddetta ordinanza nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.
Per il credito portato dall'ordinanza ingiunzione su indicata ed iscritto a ruolo con cartella notificata in data 8.8.2012 -di cui la società concessionaria del servizio di riscossione ha documentato il perfezionamento (si vedano le relate di notifica allegate)- risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione;
all'esito di dette notifiche, il primo atto interruttivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 1420239004956666000, notificata in data 20.10.2023, presso la casa comunale (cfr. all.ti ). CP_3
Deve essere dunque essere accolta l'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90330177 79/000 notificata il 16.12.2024 con riferimento alla cartella di pagamento n. 01420120023802824000 notificata in data 8.8.2012, riferibile all'ordinanza ingiunzione di cui innanzi.
2 In conclusione, alla stregua delle argomentazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e devono ritenersi non dovute le somme ingiunte con ordinanza-ingiunzione notificata in data 7.01.2010 ed iscritte a ruolo con cartella 01420120023802824000 notificata in data 8.8.2012, per intervenuta prescrizione.
Condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente liquidate e distratte in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, devono ritenersi non dovute le somme ingiunte con ordinanza ingiunzione notificata in data 7.01.2010 ed iscritte a ruolo con cartella 01420120023802824000 notificata in data 8.8.2012, per intervenuta prescrizione;
-condanna le parti opposte alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, che liquida in complessivi Euro 3.291,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge- da distrarre.
Bari, 21.05.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia Lambriola- nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Vito Parte_1 Sportelli;
e
(già Controparte_1 [...]
con l'assistenza e difesa Controparte_2 dei funzionari avv.ti Nicola Paparella e Luisa Salvemini;
nonché
con l'assistenza e difesa dell'avv. Sergio CP_3 Carabellese;
all'udienza del 21.05.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE L'odierna opposizione –instaurata in data 2.01.2025 avverso l'intimazione di pagamento (limitatamente ai crediti richiesti dall' con l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione notificata in data 7.01.2010 ed iscritti a ruolo con cartella n. 01420120023802824000 notificata in data 8.8.2012) – è fondata e deve essere accolta nei termini che di seguito si espongono.
Occorre precisare inoltre che –in forza dell'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità in relazione all'obbligazione tributaria ma in forza di principi estensibili, stante l'eadem ratio, anche alla presente fattispecie- il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni (così SS. UU. Cass., Sent. n. 25790/09).
1 In tali termini si sono pronunciate di recente le Sezioni Unite della S.C. statuendo in materia di crediti previdenziali che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_4 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_5 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 - 01).
Il termine prescrizionale ordinario decennale non trova applicazione per i crediti erariali della pubblica amministrazione iscritti a ruolo;
in quanto atti amministrativi la loro prescrizione è quinquennale.
Orbene, nel caso di specie, risulta essere stata notificata in data 7.01.2010 l'ordinanza ingiunzione (cfr. atto con regolare notifica prodotto dalle parti resistenti). Non risulta essere stata spiegata opposizione avverso la suddetta ordinanza nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.
Per il credito portato dall'ordinanza ingiunzione su indicata ed iscritto a ruolo con cartella notificata in data 8.8.2012 -di cui la società concessionaria del servizio di riscossione ha documentato il perfezionamento (si vedano le relate di notifica allegate)- risulta essere decorso il termine quinquennale di prescrizione;
all'esito di dette notifiche, il primo atto interruttivo risulta essere l'intimazione di pagamento n. 1420239004956666000, notificata in data 20.10.2023, presso la casa comunale (cfr. all.ti ). CP_3
Deve essere dunque essere accolta l'opposizione spiegata avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90330177 79/000 notificata il 16.12.2024 con riferimento alla cartella di pagamento n. 01420120023802824000 notificata in data 8.8.2012, riferibile all'ordinanza ingiunzione di cui innanzi.
2 In conclusione, alla stregua delle argomentazioni esposte, l'opposizione deve essere accolta e devono ritenersi non dovute le somme ingiunte con ordinanza-ingiunzione notificata in data 7.01.2010 ed iscritte a ruolo con cartella 01420120023802824000 notificata in data 8.8.2012, per intervenuta prescrizione.
Condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente liquidate e distratte in misura pari ai minimi attesa la non complessità della controversia.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, devono ritenersi non dovute le somme ingiunte con ordinanza ingiunzione notificata in data 7.01.2010 ed iscritte a ruolo con cartella 01420120023802824000 notificata in data 8.8.2012, per intervenuta prescrizione;
-condanna le parti opposte alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, che liquida in complessivi Euro 3.291,00 oltre IVA e CAP e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge- da distrarre.
Bari, 21.05.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luigia Lambriola
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