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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
LD HO EN (C.F. [...]), nato a [...]
(USA) il 16.06.1953;
RA AR EN (C.F. [...]), nata a [...]
Plains-New York (USA) il 22.02.1989;
CA EP EN (C.F. [...]), nato a [...]-
New York (USA) il 25.04.1991, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Aprigliano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano, via Fabio Filzi n. 41;
Ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I ricorrenti, di nazionalità statunitense, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadina italiana in virtù della discendenza da IO Di RD, nato a
Sesto Campano (IS) il 17.02.1885, successivamente emigrato negli Stati Uniti
D'America ed ivi deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il Ministero sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 21 gennaio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con memoria depositata il 23.1.2025, il Pubblico Ministero ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sulla scorta della ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza, dell'articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, chiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
***
1) Sulla questione di legittimità costituzionale
Ritiene il Giudicante che la questione, pur rilevante, sia manifestamente infondata.
Il PM, richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini», senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale.
La questione, come prospettata dal PM, pur essendo rilevante – trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe
- , si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue: 1) secondo la medesima giurisprudenza di legittimità richiamata dal PM nelle proprie osservazioni, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza.
Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa
Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte
Costituzionale. In conclusione, la questione in commento è manifestamente infondata e deve essere respinta, di tal che occorre procedere alla definizione del contenzioso nel merito.
2) Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita del sig. IO Di RD, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Consolato Generale di Prima
Classe d'Italia a New York, Stati Uniti D'America - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato
Generale di Prima Classe d'Italia a New York (Stati Uniti D'America) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta la questione di legittimità costituzionale;
- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 25.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 852/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
LD HO EN (C.F. [...]), nato a [...]
(USA) il 16.06.1953;
RA AR EN (C.F. [...]), nata a [...]
Plains-New York (USA) il 22.02.1989;
CA EP EN (C.F. [...]), nato a [...]-
New York (USA) il 25.04.1991, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Aprigliano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano, via Fabio Filzi n. 41;
Ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I ricorrenti, di nazionalità statunitense, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadina italiana in virtù della discendenza da IO Di RD, nato a
Sesto Campano (IS) il 17.02.1885, successivamente emigrato negli Stati Uniti
D'America ed ivi deceduto, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Il Ministero sebbene ritualmente evocato in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituito.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 21 gennaio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
Con memoria depositata il 23.1.2025, il Pubblico Ministero ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sulla scorta della ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza, dell'articolo 1 Legge 5 febbraio 1992, n. 91 in riferimento agli articoli 1 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, chiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
***
1) Sulla questione di legittimità costituzionale
Ritiene il Giudicante che la questione, pur rilevante, sia manifestamente infondata.
Il PM, richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il
Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui «è cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini», senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha chiesto la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale.
La questione, come prospettata dal PM, pur essendo rilevante – trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe
- , si rivela, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue: 1) secondo la medesima giurisprudenza di legittimità richiamata dal PM nelle proprie osservazioni, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza.
Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa
Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 l. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte
Costituzionale. In conclusione, la questione in commento è manifestamente infondata e deve essere respinta, di tal che occorre procedere alla definizione del contenzioso nel merito.
2) Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita del sig. IO Di RD, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al Consolato Generale di Prima
Classe d'Italia a New York, Stati Uniti D'America - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della
Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato
Generale di Prima Classe d'Italia a New York (Stati Uniti D'America) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta la questione di legittimità costituzionale;
- dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all' ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 25.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi