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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 232 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. COSENZA GAETANO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 17/01/2024 parte ricorrente ha evidenziato che il proprio coniuge, PE
, deceduto in data 26.11.2019, era titolare di due pensioni (una quale insegnante di scuola
[...] secondaria e una quale libero professionista), di aver presentato domanda di pensione di reversibilità che CP_ era stata accolta dall' che con provvedimenti del 11/01/2020 e del 28/01/2020 le aveva riconosciuto trattamento pensionistico determinato nella misura di € 17.169,95 annui ed € 73,80 mensili per la pensione
SOAUT; che con provvedimento del 28/09/2021, recapitato in data 06/10/2021, le era stata comunicata la rideterminazione della pensione n. 177102561/R a causa della revoca dell'indennità integrativa speciale e contestualmente le era stata richiesta la restituzione dell'importo di euro 19.684,30, evidenziava inoltre CP_ che l' aveva effettuato trattenute sulla pensione di euro 285,28 mensili a partire dal mese di novembre 2011 , eccepiva l'irripetibilità delle somme ed in via subordinata la non corretta determinazione dell'importo da restituire e concludeva per condannare l'ente convenuto alla restituzione dei ratei già trattenuti ed in via subordinata alla rideterminazione dell'importo da restituire;
instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' , che evidenziava che l'erogazione indebita era dipesa da CP_ errore dell che aveva liquidato sulla pensione di reversibilità l'indennità integrativa speciale (I.I.S.) giammai attribuita al defunto sig. , sosteneva il dolo della percipiente, e quindi la legittimità Persona_1 del recupero, in quanto la ricorrente ben avrebbe potuto rendersi conto di stare percependo somme non dovute;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 52 della L. 88/89 prevede, per quanto di interesse ai fini della decisione, che: “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.( …)”.
L'art 13, della legge n. 412/1991 dispone inoltre che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
L'irripetibilità è pertanto condizionata a) al pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) alla comunicazione del provvedimento all'interessato; c) all'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) all'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr Cass Civ, 10337/2023 in parte motiva)
Nella fattispecie sussistono le condizioni per dichiarare irripetibile l'indebito considerando che la ricorrente riceveva comunicazione di liquidazione di pensione di reversibilità con provvedimento che l'Ente stesso qualificava come definitivo (cfr doc ricorrente provvedimento del 28/01/2020), che l'errore nella CP_ liquidazione è dipeso, incontestatamente, da errore dell' e che non vi è alcun elemento concreto per poter ritenere che la ricorrente potesse rendersi conto del fatto che pensione che le veniva erogata fosse superiore al dovuto anche perché nelle comunicazioni che la stessa riceveva (cfr doc 3 prod ricorrente) neanche venivano precisati gli specifici criteri in base ai quali l'importo della pensione di reversibilità era stato determinato;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 232 2024
CP_ Dichiara l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa e condanna l' alla restituzione della somme nelle more trattenute
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 13/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. COSENZA GAETANO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 17/01/2024 parte ricorrente ha evidenziato che il proprio coniuge, PE
, deceduto in data 26.11.2019, era titolare di due pensioni (una quale insegnante di scuola
[...] secondaria e una quale libero professionista), di aver presentato domanda di pensione di reversibilità che CP_ era stata accolta dall' che con provvedimenti del 11/01/2020 e del 28/01/2020 le aveva riconosciuto trattamento pensionistico determinato nella misura di € 17.169,95 annui ed € 73,80 mensili per la pensione
SOAUT; che con provvedimento del 28/09/2021, recapitato in data 06/10/2021, le era stata comunicata la rideterminazione della pensione n. 177102561/R a causa della revoca dell'indennità integrativa speciale e contestualmente le era stata richiesta la restituzione dell'importo di euro 19.684,30, evidenziava inoltre CP_ che l' aveva effettuato trattenute sulla pensione di euro 285,28 mensili a partire dal mese di novembre 2011 , eccepiva l'irripetibilità delle somme ed in via subordinata la non corretta determinazione dell'importo da restituire e concludeva per condannare l'ente convenuto alla restituzione dei ratei già trattenuti ed in via subordinata alla rideterminazione dell'importo da restituire;
instauratosi il CP_ contraddittorio si costituiva in giudizio l' , che evidenziava che l'erogazione indebita era dipesa da CP_ errore dell che aveva liquidato sulla pensione di reversibilità l'indennità integrativa speciale (I.I.S.) giammai attribuita al defunto sig. , sosteneva il dolo della percipiente, e quindi la legittimità Persona_1 del recupero, in quanto la ricorrente ben avrebbe potuto rendersi conto di stare percependo somme non dovute;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 52 della L. 88/89 prevede, per quanto di interesse ai fini della decisione, che: “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.( …)”.
L'art 13, della legge n. 412/1991 dispone inoltre che “le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
L'irripetibilità è pertanto condizionata a) al pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) alla comunicazione del provvedimento all'interessato; c) all'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) all'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (cfr Cass Civ, 10337/2023 in parte motiva)
Nella fattispecie sussistono le condizioni per dichiarare irripetibile l'indebito considerando che la ricorrente riceveva comunicazione di liquidazione di pensione di reversibilità con provvedimento che l'Ente stesso qualificava come definitivo (cfr doc ricorrente provvedimento del 28/01/2020), che l'errore nella CP_ liquidazione è dipeso, incontestatamente, da errore dell' e che non vi è alcun elemento concreto per poter ritenere che la ricorrente potesse rendersi conto del fatto che pensione che le veniva erogata fosse superiore al dovuto anche perché nelle comunicazioni che la stessa riceveva (cfr doc 3 prod ricorrente) neanche venivano precisati gli specifici criteri in base ai quali l'importo della pensione di reversibilità era stato determinato;
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 232 2024
CP_ Dichiara l'irripetibilità dell'indebito per cui è causa e condanna l' alla restituzione della somme nelle more trattenute
CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 13/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale