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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17887/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIA ELISA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. BATTAGLIA ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERA STEFANO e CP_1 C.F._2 dell'avv. ZULLO LINDA ( ) VIA GIORGIO MORANDI 4 40124 BOLOGNA, C.F._3 elettivamente domiciliato in V. G. MORANDI N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CERA
STEFANO
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero – atti comunicati al PM in data 8.1.2025
CONCLUSIONI
Sul vincolo, come da atti introduttivi
***
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
pagina 1 di 2 ha ritenuto:
MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 pronunciata in pari data dal Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 10/07/1981 a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) Parte_1
e
, nato/a il 05/02/1973 a BOLOGNA (BO) CP_1 unitisi in matrimonio il 01/07/2017 a BOLOGNA (BO) con Atto N. 79 parte 2 serie A - anno 2017 -
Comune di BOLOGNA (BO). Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17887/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIA ELISA, elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE N. 14 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. BATTAGLIA ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CERA STEFANO e CP_1 C.F._2 dell'avv. ZULLO LINDA ( ) VIA GIORGIO MORANDI 4 40124 BOLOGNA, C.F._3 elettivamente domiciliato in V. G. MORANDI N. 4 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CERA
STEFANO
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero – atti comunicati al PM in data 8.1.2025
CONCLUSIONI
Sul vincolo, come da atti introduttivi
***
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
pagina 1 di 2 ha ritenuto:
MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti. Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 pronunciata in pari data dal Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
, nato/a il 10/07/1981 a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) Parte_1
e
, nato/a il 05/02/1973 a BOLOGNA (BO) CP_1 unitisi in matrimonio il 01/07/2017 a BOLOGNA (BO) con Atto N. 79 parte 2 serie A - anno 2017 -
Comune di BOLOGNA (BO). Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in pari data, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 15.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2