Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3624/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanna Caruso, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Maria Paratore, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.,
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere stato Segretario Generale della Camera di Commercio di Catania fino al 30 giugno 2019, data di collocamento a riposo giusta delibera della CCIAA del 27 giugno 2019; che alla data del collocamento in quiescenza non aveva potuto godere delle ferie maturate pari ad oltre 149 giorni;
che la Giunta camerale, riunitasi il 22 ottobre 2019, aveva deliberato di non accogliere la richiesta dallo stesso avanzata di liquidazione dell'indennità finanziaria asseritamente dovutagli;
che anche la richiesta, reiterata in data 22 febbraio 2022, era stata disattesa.
1
Lamentava che la scelta di non usufruire delle ferie non era stata libera ma determinata da un'oggettiva impossibilità dovuta innanzitutto a motivi di servizio, e, in secondo luogo, all'inaspettato modus operandi posto in essere dalla giunta camerale che aveva creato nello stesso l'aspettativa della permanenza in servizio oltre la data del 30 giugno 2019, non consentendogli, così, di programmare e godere le ferie maturate prima del collocamento in quiescenza.
Formulava le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che il dott. ha diritto alla Pt_1
sussistenza di 149 giorni a titolo di ferie maturate e non godute prima del collocamento in quiescenza;
2. per l'effetto, condannare l'ente , in persona Controparte_1
del legale rappr. p.t. al pagamento della somma di 62837,77 a titolo di indennità per ferie non godute.
Somma calcolata tendo conto della retribuzione giornaliera -oltre indennità di anzianità- pari ad €
421,73 moltiplicato il numero di giorni di ferie cumulati;
oppure, a quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì della domanda
(agosto 2019) sino al soddisfo oltre rivalutazione ed interessi;
3. condannare l'ente
[...]
al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre Controparte_1
IVA e CPA, con attribuzioni al sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 14 giugno 2024, si costituiva tempestivamente in giudizio la contestando tutte le affermazioni fatte in ricorso Controparte_1
ed evidenziando, in particolare, la mancanza di prova del dedotto debito di ferie.
La resistente, inoltre, rimarcava come il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, non avesse mai lamentato la mancata fruizione delle ferie maturate, ma che piuttosto, si fosse impegnato in altre attività esterne a quelle proprie che avevano comportato un suo maggiore impegno.
Affermava che l'Ufficio del Personale aveva più volte richiamato il a porre in essere ogni Pt_1
attività utile a poter fruire di eventuali ferie arretrate, mediante email e note segnatamente indicate nella memoria di costituzione, queste ultime indirizzate a tutti i dirigenti camerali, rimaste, però, prive di riscontro.
Sosteneva che, alla luce di quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2016, le ferie annuali non godute sono monetizzabili esclusivamente nelle ipotesi “anomale” ed “improvvise” di cessazione del rapporto (ad es. il decesso o collocamento in quiescenza per inabilità assoluta alla prestazione lavorativa) ed esclusivamente quando la mancata fruizione sia stata determinata dall'impossibilità incolpevole del lavoratore di fruirle come nel caso di malattia o di cessazione
2 immediata del rapporto, sottolineando che, invece, nella specie non sussisteva alcuna delle suddette eccezioni.
Evidenziava che il ricorrente nel corso degli anni avrebbe potuto manifestare l'esigenza di dover fruire dei periodi di ferie e quindi procedere ad una diversa organizzazione del lavoro.
Concludeva per il rigetto del ricorso per carenza dei presupposti e per totale carenza del diritto.
In via meramente subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c. delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente, rilevando che tale termine prescrizionale, trattandosi di pubblico impiego, decorreva in costanza del rapporto di lavoro ed altresì che il primo atto interruttivo doveva individuarsi nella notifica del ricorso.
Sempre in via subordinata eccepiva l'erroneità della quantificazione della pretesa indennità e l'asserito numero complessivo di giorni di ferie non godute per le quali era stata chiesta la monetizzazione, rilevando che l'eventuale ammontare di ferie residue era di 47 giorni (29 giorni anno
2018 e 18 giorni anno 2019) a fronte dei 149 giorni indicati dal ricorrente.
1.3. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale.
Sostituita l'udienza di discussione del 25 marzo 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
Il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute alla data di quiescenza, pari, secondo quanto asserito, a 149 giorni.
Al riguardo il terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione prevede che: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
L'articolo 25 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 10/2000, ratione temporis vigente stabilisce che “1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al dirigente spetta anche la retribuzione di posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. 3. Nel caso in cui l'orario settimanale di servizio si articoli su sei giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 32 giornate lavorative, ridotte a 30 per i dirigenti assunti al primo impiego;
in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma 1. 4. Al dirigente sono, altresì, attribuite 4 giornate di riposo da fruire
3 nell'anno solare, ai sensi della legge n. 937/77 ed alle condizioni ivi previste.
5. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
6. Il dirigente che fruisca di assenze retribuite di cui al successivo art. 27 conserva il diritto alle ferie.
7. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al comma 12, non sono monetizzabili.
Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato e di quelle generali della struttura di appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, la continuità delle attività ordinarie
e straordinarie. […] 10. Alla presenza di motivate esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di indifferibili esigenze di servizio, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. […] 12. Fermo restando il disposto del comma
7, le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per effetto della disciplina di cui al comma 10 non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo sulla base dell'ultimo trattamento economico contenuto nel contratto individuale.”
Sul punto è altresì intervenuto il D.L. n. 95/2012, conv. con mod. dalla l. n. 135/2012.
In particolare, l'articolo 5 co. 8 del D.L. n. 95/2012, conv. con mod. dalla legge n. 135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità rispetto alla previsione della norma sopra testualmente trascritta ha ritenuto che la legge non sia costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può
4 aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con L. 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle Europee (art. 31, comma 2, della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE; direttiva n. 2003/88/CE ), sicché non potrebbe vanificarsi “senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso da causa non imputabile al lavoratore” (Corte Costituzionale
6 maggio 2016, n. 95).
La Corte di Giustizia Europea il 6.11.2018 con la sentenza C-684/16 ( Controparte_2
e V contro ) ha precisato che l'art. 7 della direttiva
[...] Persona_1
2003/88/CE - che estende i suoi effetti anche in tema di ferie dei dirigenti - osta ad una normativa nazionale che dispone la perdita automatica del diritto alle ferie annuali retribuite, in mancanza di apposita richiesta di fruizione da parte del lavoratore, nel corso del periodo di riferimento, senza la previa verifica che quest'ultimo sia stato posto dal datore di lavoro nella condizione di esercitare il proprio diritto mediante un'informazione adeguata.
I giudici europei hanno rilevato che, affinché il lavoratore sia messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, “il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte
a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Ciò implica, sul piano probatorio, che compete al datore di lavoro provare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, e ove tale onere non resti assolto “si deve ritenere che
l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e
l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88”; diversamente, ove tale prova sia offerta dalla parte
5 datoriale “e risulti, quindi, che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo
7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute”
Da ultimo, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia, affermando, diversamente dal passato, che: “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, nell'esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento ...”
(Cass. civ., sez. lav., 06.06.2022, n.18140).
La Suprema Corte, inoltre, nell'accogliere il ricorso proposto da un dirigente medico, ha dichiarato di voler dare continuità a quanto dalla medesima di recente affermato laddove, in relazione alle ferie, aveva precisato che “il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cass. 2 luglio 2020,
n. 13613).
Ancora più recentemente il Supremo Collegio ha ribadito “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile
a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cassazione, ordinanza n. 29113 del 6 ottobre 2022).
In definitiva, sì come evidenziato dalla Corte di Cassazione “L'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che: a) le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e conseguentemente
6 un obbligo del datore di lavoro;
b) il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro fornisca la prova, di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, di averlo avvisato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. C. Cass. 23153/2022; nello stesso senso cfr. altresì C. Cass. 21780/2022, cit.).
Da quanto sopra discende che il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa, è irrinunciabile;
pertanto, il dirigente che, al momento della cessazione del rapporto lavorativo, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, salva l'ipotesi in cui il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione, nonché invitandolo formalmente a farlo.
In linea di continuità con i principi affermati dalla giurisprudenza europea e ai quali si è conformata la Corte di legittimità, ritiene il Tribunale che la domanda del ricorrente sia fondata nei limiti che seguono.
Va, innanzitutto, osservato che le parti controvertono sul numero di giorni di ferie residui alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Parte ricorrente ha affermato che “Alla data del collocamento in quiescenza …non ha potuto godere delle ferie maturate pari ad oltre 149 giorni.” (cfr. pag.1 del ricorso). Di contro la resistente, nel contestare il numero complessivo di giorni di ferie non godute per le quali è stata chiesta la monetizzazione, ha evidenziato che, come risultante da mail del 28.03.2019, “l'eventuale ammontare delle ferie residue non potrebbe essere superiore a n. 29 giorni nel 2018 e n. 18 del 2019 per un totale di 47 giorni (e non 149) (cfr. pag. 22 della memoria di costituzione).
Al riguardo occorre rilevare che mentre il numero di 149 giorni di ferie indicati dal ricorrente come residui alla data del collocamento in quiescenza, non trova riscontro alcuno né nella documentazione allegata al ricorso né nell'esperita prova testimoniale e, pertanto, non risulta essere provato, quanto affermato dalla Camera di Commercio, e sopra testualmente riportato, trova conferma nelle deposizioni rese da entrambi i testi escussi.
Invero, il teste , all'udienza del 10 ottobre 2024, interrogato sul capitolo 1 1 del ricorso, Testimone_1 ha risposto: “non sono a conoscenza del numero di giorni di ferie di cui nel tempo il ricorrente non aveva fruito. Sono invece a conoscenza che al 2019 il ricorrente aveva 47 giorni di ferie residue che non aveva goduto. Si trattava delle ferie dell'anno 2018, pari a 29 giorni, e delle ferie del primo 1 Vero o no che il dott. al giugno 2019 aveva cumulato oltre 149 giorni di ferie? Pt_1 7 semestre del 2019, pari a 18. Ricordo di ciò in quanto io ho avuto modo di leggere la corrispondenza tra l'ufficio del personale, a firma della dott.ssa , e il ricorrente. Si trattava di comunicazioni Per_2 fatte al dott. dall'ufficio del personale e che io avevo modo di esaminare proprio nella mia Pt_1 veste di dirigente.”
La teste , all'udienza del 7 novembre 2024, interrogata anch'essa sul capitolo 1 del Testimone_2 ricorso ha risposto: “il dato che io a distanza di tempo posso confermare è contenuto nelle note che hanno preceduto il collocamento del dottore in quiescenza, note a lui inviate. Non ho Pt_1 portato a casa le note indicate come del resto tutti gli atti dell'ufficio; a memoria mia tale dato riportava un numero di giorni di ferie pari a 47.”
Risultando, pertanto, comprovato il mancato godimento di 47 giorni di ferie maturati da parte del ricorrente alla data della cessazione del rapporto di lavoro, osserva il Giudice che era onere della resistente provare di essersi attivata invitando il lavoratore a fruire delle stesse, avvisandolo altresì dell'eventualità della loro perdita, onere al quale la Camera di Commercio non ha assolto.
A tal fine, infatti, non appaiono decisive, né l'email del 28 marzo del 2019 (cfr. doc. 8 all. alla memoria di costituzione) in cui si legge solamente “si fa presente che i giorni di ferie di Sua spettanza sono 47 giorni, di cui: giorni 18, ferie anno 2018, giorni 18, ferie anno 2019 fino al 30.06.2019”, senza alcun invito da parte del datore di lavoro al lavoratore a fruire delle stesse ed avvertimento dell'eventuale perdita, né le note prodotte da parte resistente, giacché non specificamente indirizzate all'odierno ricorrente, quanto piuttosto ai dirigenti camerali e - nel resto - non contenenti l'accurato avvertimento al ricorrente “…del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”.
Alla luce di quanto sopra, va quindi affermata la fondatezza della pretesa del ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per un totale di 47 giorni di ferie maturate e non godute alla data del collocamento in quiescenza.
Va, quindi, esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente in seno alla propria memoria difensiva.
Ed infatti, secondo la Suprema Corte “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata
8 l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento
a contribuzione” (cfr. C. Cass. 3021/2020).
Riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione occorre tenere conto della specifica previsione introdotta dall'art. 10 co. 2 D.lgs. 66/2003 secondo cui “…2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
Stante quanto sopra e considerato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. che prevede “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel caso a mano il dies a quo dell'eccepita prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto di lavoro (id est:
30 giugno 2019), atteso che solamente da tale data il ricorrente ha potuto fare valere il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Quindi, considerato che il ricorrente ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute con l'istanza del 02.08.2019 registrata in pari data al n. 21687 del protocollo camerale e successivamente con la nota avente ad oggetto “diffida e messa in mora pagamento ferie non godute dott. ” pervenuta alla Camera di Commercio del Sud- Est Sicilia con PEC del Parte_1
01.04.2022 e registrata al n. 7549 del 04.04.2022 del protocollo camerale (cfr. riscontro diffida e messa in mora pagamento ferie non godute dott. allegata al ricorso), nonché con Parte_1
l'odierno ricorso depositato in data 08.04.2024, nessuna prescrizione appare maturata.
Con riguardo alla quantificazione degli importi spettanti al ricorrente a titolo d'indennità sostitutiva per un totale di 47 giorni di ferie maturate e non godute alla data del collocamento in quiescenza, si rileva che, secondo quanto disposto dall'articolo 25, comma 12, del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della Legge Regionale n. 10/2000, ratione temporis vigente “…le ferie disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro per effetto della disciplina di cui al comma 10 non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo sulla base dell'ultimo trattamento economico contenuto nel contratto individuale.”
Va peraltro rammentato che il dirigente nel periodo in cui ordinariamente fruisce delle ferie ha diritto anche alla retribuzione di posizione (art. 25 c. 1).
Non può pertanto ritenersi corretto il diverso parametro della “retribuzione mensile tabellare” indicato da parte resistente, dovendo piuttosto considerarsi quanto previsto dall'art. 60 del medesimo
Contratto Collettivo, ai sensi del quale “la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone delle seguenti voci: a)stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità; c) retribuzione di posizione parte fissa;
d) retribuzione di posizione parte variabile;
e)
9 retribuzione di risultato.
2. La retribuzione giornaliera del dirigente si ottiene dividendo la retribuzione mensile, di cui al comma 1 a, b, c, d, per 30”.
Dalle buste paga dei mesi di aprile, maggio e segnatamente da quella di giugno 2019 afferente appunto “l'ultimo trattamento economico”, prodotte dalla del Sud Est Sicilia Controparte_1
in seno alle note del 24.3.2025, risulta che la retribuzione mensile spettante al ricorrente, sì come dovuta ai sensi dell'art. 60 c. 2 richiamato, ammonta ad 8.543,47: euro 4.313,24 per stipendio
Per tabellare, euro 567,42 per IIS, euro 650,15 per , ed euro 3.012,66 per retribuzione posizione parte fissa;
dividendo il suddetto importo per 30 al fine di ottenere la retribuzione giornaliera, si giunge all'importo di € 284,78 (8.543,47/30) che moltiplicato per il numero di giorni di ferie maturati e non goduti dal ricorrente alla data del collocamento in quiescenza pari a 47, conduce al risultato di €
13.384,76.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Da tanto consegue la condanna della del a corrispondere al Controparte_1 Controparte_1
ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, la suddetta somma, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. In ragione del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giuste ragioni per compensate per metà le spese di lite che nel resto seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente nella misura di cui al dispositivo con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per un ammontare di 47 giorni alla data del collocamento in quiescenza e, per l'effetto, condanna la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere Controparte_1 al ricorrente, a tale titolo l'importo di € 13.384,76, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; compensa per metà le spese di lite che per il residuo pone a carico della Camera di Commercio del
Sud est Sicilia e liquida in favore del ricorrente in euro 1.347,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dell'Avvocato Giovanna Caruso dichiaratasi anticipatario.
Catania il 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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