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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 17.6.2022 al n. 1148 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 1391 pubblicata in data 9.5.2022 avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle persone giuridiche promossa da
domiciliato in Firenze, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Nicola Maneschi, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro elettivamente domiciliato in Controparte_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Alessandro
Amodio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello con contestuale appello incidentale condizionato
-appellato e appellante incidentale-
1 elettivamente domiciliato in Firenze, P_ presso e nello studio dell'avv. Gabriele Melani, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-terzo chiamato in causa- nonché nei confronti di
(già RO
già , corrente in Firenze, CP CP elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Leonardo Penna, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-terza chiamata in causa-
All'udienza del 29.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI: per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, riformare integralmente la sentenza n.
1391/2022, rep. 2818/2022 relativa al procedimento avente
RGN 18699/2016 del Tribunale di Firenze e conseguentemente condannare il Sig. a Controparte_1 pagare a favore del Sig. la somma di euro Parte_1
34.081,12. o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo pagamento e oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ex art.
1224 c.c.. In totale riforma della sentenza n. 1391/2022 del Tribunale di Firenze condannare il Sig. P_
a rifondere al Sig. le spese di lite di Parte_1 primo grado. Con vittoria di spese e compensi di causa anche di primo grado”.
2 Per : Controparte_1
“In via principale:
a. Rigettare integralmente il gravame ex adverso proposto ed ogni domanda con esso formulata per la sua inammissibilità e, in ogni caso, perché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto sulla base delle eccezioni e considerazioni meglio precisate nel presente atto;
b. Condannare, altresì, l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
In via subordinata:
Ove questa Corte d'Appello ritenesse di voler accogliere – totalmente o parzialmente – il proposto gravame:
a. Accogliere l'appello incidentale condizionato promosso con il proprio scritto difensivo e per
l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 1391/2022 – r.g. 18699/2016 limitatamente alla omessa statuizione circa le spese processuali del procedimento cautelare recante r.g. 18699/2016, provvedendo dunque alla condanna del Sig.
, soccombente nel procedimento de quo, al Parte_1 pagamento delle stesse in favore del Sig.
; CP_1
b. condannare la : CP
i. a manlevare e tenere indenne il Sig. CP_1 da tutti gli effetti sfavorevoli della sentenza
ii. o, in via ancor più gradata, al rimborso in favore di quest'ultimo delle somme che dovrà versare al Sig. di cui quest'ultimo Parte_1 risulta creditore a fronte di versamenti eseguiti in data successiva alla trasformazione della
in CP CP
3 c. accertare le responsabilità del Dott. P_ per non aver correttamente rappresentato i debiti societari nella relazione allegata al contratto e, per lo effetto, condannare il Dott. a P_ manlevare e tenere indenne il Sig. da CP_1 tutti gli effetti sfavorevoli della sentenza o, in via ancor più gradata, al rimborso in favore di quest'ultimo delle somme che dovrà versare al Sig.
”. Parte_1
Per : P_
Si riportano le conclusioni rassegnate all'udienza del 16.7.2024:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettare in toto ed in singulis, in fatto ed in diritto,
l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1391/2022 del Tribunale di Firenze e, per l'effetto, confermarla integralmente. In ogni caso rigettare tutte le domande, anche solo subordinatamente in quella sede proposte, nei confronti del dott. P_
Rigettare altresì in toto ed in singulis, in fatto ed in diritto, l'appello incidentale condizionato proposto nei confronti del dott. da P_ Controparte_1
In denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale e nuova regolamentazione delle spese di giudizio del primo grado, dichiarare e condannare in tesi a corrispondere a Controparte_1 le somme da queste esborsate a favore del Parte_1 dott. in forza della sentenza gravata o, in P_ ipotesi di condanna alla ripetizione di tali somme da parte del dott. condannare esso P_ [...]
a rifondere il dott. del CP_1 P_ corrispondente importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso e comunque con vittoria di spese
e compensi del presente grado”.
4 Per : RO
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia respingere la domanda di garanzia presentata dal Sig. nei confronti di (ora Controparte_1 CP [...]
, con ogni RO conseguenziale pronuncia in ordine al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirlo condannare al rimborso in suo favore della quota parte dei debiti societari di CP
(già ora CP RO
di seguito anche solo “ )
[...] CP_5 quantificati in euro 34.081,12 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, o anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento e al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.
Esponeva in particolare il Parte_1
- di aver acquistato dal l'intera sua CP_1 quota pari al 50% del capitale sociale dell'allora CP
come concordato nella scrittura privata del
[...]
13.11.2015 e nel successivo atto di cessione del
19.11.2015 a rogito per Notaio rep. Persona_1
3065, racc. 2077, in cui le parti convenivano, in sintesi e ai fini che qui rilevano:
- che esso attore avrebbe assunto su di sé, tra gli altri, l'onere di saldare i debiti societari risultanti dal bilancio redatto dal commercialista Dott.
[...]
alla data del 30.9.2015 “liberando integralmente P_ il Sig. e comunque rilevandolo indenne da Controparte_1 qualsiasi importo fosse costretto a pagare in relazione ai predetti debiti societari”
5 - che gli effetti giuridici ed economici della cessione avrebbero avuto efficacia a partire dall'1.1.2016.
Riferiva tuttavia l'attore di aver provveduto a saldare con fondi propri una serie di debiti, riguardanti principalmente imposte, tasse e fornitori, per un importo complessivo di euro 68.162,25, di cui richiedeva il rimborso del 50% al trattandosi di costi CP_1 sociali non comparenti nel bilancio al 30.9.2015.
Si costituiva in giudizio esponendo in Controparte_1 primo luogo che la situazione patrimoniale della Società al 30.9.2015 era stata redatta dal Dott. in P_ maniera approssimativa. Contestava ad ogni modo la debenza delle somme pretese dall'attore, sia di quelle versate per debiti tributari, in quanto in parte presenti nella relazione del 3.9.2015, quindi, da P_ ritenersi oggetto di accollo, sia delle altre, comprese quelle versate per debiti verso fornitori, in quanto prive di imputazione o della prova dell'avvenuto pagamento. Deduceva altresì il convenuto che il
, una volta divenuto l'unico amministratore Parte_1 della Società l'aveva trasformata da s.n.c. in s.r.l. senza tuttavia trasferirvi anche i debiti, impedendone il pagamento di detti debiti da parte della CP
Chiedeva quindi il il rigetto della domanda CP_1 avanzata dall'attore al contempo chiedendo, ed ottenendo,
l'autorizzazione a chiamare in causa il Dott.
[...]
al fine di essere da essi Controparte_6 manlevato in caso di accoglimento della pretesa attrice.
I terzi chiamati Dott. e si P_ CP costituivano in giudizio contestando, nelle rispettive comparse di costituzione, la domanda posta a fondamento della loro chiamata in causa.
6 La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile volta a determinare l'effettivo dare-avere tra le parti.
Con sentenza n. 1391 pubblicata in data 9.5.2022 il
Tribunale di Firenze:
- accoglieva l'ipotesi del ctu in base alla quale parte dei debiti tributari erano indicati nella relazione del 3.9.2015, da ritenersi conosciuta anche da P_ parte dell'attore , il cui importo, pari ad Parte_1 euro 31.696,64, andava perciò detratto dall'importo complessivamente richiesto di euro 68.162,95, ottenendo così che l'importo di euro 36.466,31 dovesse essere suddiviso equamente tra i due ex soci, risultando ciascuno di essi obbligato per la somma di euro 18.233,15
- rigettava tuttavia la domanda dell'attore, negando la sussistenza del suo diritto di regresso nei confronti dell'ex socio
- condannava, quindi, l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e dei CP_1 chiamati in causa Dott. ponendo a Controparte_6 carico del primo anche le spese della ctu.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze ha interposto gravame al fine di sentire Parte_1 dichiarare, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, il suo diritto ad agire in regresso nei confronti dell'ex socio e Controparte_1 la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 34.081,12, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
chiedeva altresì riformarsi il capo della sentenza che lo aveva condannato alla rifusione delle spese in favore del terzo chiamato
Dott. , con condanna del convenuto alla rifusione P_ delle spese di primo grado.
7 Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello spiegando, in via subordinata, appello incidentale condizionato per non avere il primo Giudice liquidato le spese di cui al procedimento cautelare incidentalmente instaurato da nel corso del giudizio di primo grado ed in Parte_1 esito al quale lo stesso era risultato soccombente;
sempre in via subordinata, ha reiterato la domanda in manleva nei confronti di e del Dott. CP
; il tutto con la vittoria delle spese del P_ presente grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio
[...]
(nuova Controparte_7 CP denominazione assunta da già CP CP entrambi insistendo nelle rispettive difese sull'infondatezza della domanda in manleva avanzata nei loro confronti.
All'udienza del 29.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Passando ai motivi di impugnazione, è prioritario l'esame del secondo motivo di gravame con cui, in sintesi, l'appellante muove censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha escluso, nella sua prospettazione erroneamente, il diritto di esso appellante di agire in regresso nei confronti dell'ex
8 socio per il recupero della quota parte degli CP_1 importi versati per saldare debiti della Società.
Il motivo è fondato.
Il disposto di cui all'art. 2290 c.c. richiamato nella sentenza impugnata - a mente del quale “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento” – riguarda il principio della responsabilità patrimoniale illimitata del socio che non viene meno neppure in conseguenza della sua uscita dalla società. Tuttavia, detto principio non si ritiene nella specie applicabile dal momento che è posto esclusivamente a tutela dei terzi creditori estranei alla società, mentre nei rapporti interni tra soci i debiti derivanti dalle obbligazioni, assunte per conto della società, sono ripartiti tra di essi in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.
Pertanto, la fattispecie in esame andrà regolata in forza del principio generale di cui all'art. 1299, comma
1, c.c. – di cui il primo Giudice ha escluso l'applicazione su presupposti non condivisibili da questa Corte - a mente del quale “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”, principio che per consolidato orientamento della giurisprudenza risulta applicabile “anche al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato con denaro proprio e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci” (cfr. sul punto Cass., sez. III, sent. 19.10.2016,
n. 21066 che richiama, tra le altre, Cass., Sez. 1, sent., 21.2.2013, n. 4380; Cass., sez. 1, sent.,
18.8.2006, n. 18185). Conseguentemente, deve ritenersi
9 sussistente il diritto dell'odierno appellante ad agire in regresso nei confronti di Controparte_1
Ciò detto, si esamina a questo punto il primo motivo di gravame con cui, in sintesi, viene mossa censura alla decisione impugnata in ordine all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'attore, corrispondente alla metà di quanto da lui richiesto, sulla base della quantificazione accertata dal ctu.
L'odierno appellante si duole in particolare del fatto che il ctu avrebbe operato oltre i limiti della sua competenza e del quesito postogli e che il primo Giudice avrebbe ciononostante avallato le conclusioni del consulente, dando rilevanza a documentazione irritualmente acquisita nel corso delle operazioni peritali - segnatamente, la corrispondenza tra l'attore ed il Dott. del 2-3.9.2015 dalla quale P_ risulterebbe la conoscenza in capo al della Parte_1 situazione debitoria di alla data del CP
3.9.2015 – diversa da quella rappresentata dal bilancio al 30.9.2015, su cui si sarebbe invece fondato l'accordo tra le parti di cui alla scrittura privata del
13.11.2015, perfezionatosi poi con l'atto di cessione del
19.11.2015.
Le argomentazioni dell'odierno appellante sono sul punto infondate.
Va in primo luogo rilevato che il documento denominato “situazione debitoria al 3.9.2015” CP risulta essere stato depositato nel giudizio di primo grado dal convenuto all'atto della sua CP_1 costituzione in giudizio (cfr. doc. 6) e, successivamente, dal Dott. chiamato in causa P_ dallo stesso (cfr. doc. 4 comparsa I° grado CP_1
). P_
10 L'attore non ha mosso contestazione alcuna in ordine al contenuto del suddetto documento con la successiva memoria istruttoria, conseguendone che per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. può fondatamente presumersi l'adesione del al Parte_1 documento in esame, indipendentemente dalla circostanza, riferita dal ct dell'attore al ctu nel corso degli accertamenti peritali, che l'attore avesse appreso dell'esistenza del suddetto documento solo in corso di causa.
Vi è altresì da considerare che essendo il CP_1
a conoscenza, e soprattutto in possesso, della relazione del 3.9.2015, risulta difficile immaginare che il P_
potesse non esserlo, essendo entrambi Parte_1 all'epoca dei fatti soci amministratori di CP
Si ritiene quindi condivisibile l'ipotesi elaborata dal ctu – su cui peraltro l'odierno appellato e appellante incidentale non ha mosso alcun rilievo - di decurtare dall'importo di euro 68.162,25 preteso dall'attore la somma di euro 31.696,64 relativa ai debiti fiscali indicati nella relazione del 3.9.2015, P_ che resta pertanto a carico dell'odierno appellante (cfr. pp. 15-16 ctu).
Il residuo importo di euro 36.466,31 va quindi ripartito tra i due ex soci al 50%.
La contestazione del secondo il quale il CP_1
non avrebbe fornito la prova degli avvenuti Parte_1 pagamenti e quindi dell'asserito credito deve ritenersi infondata in ragione del fatto che, da un lato, il neppure specifica di quali versamenti non CP_1 sarebbe stata data la prova (considerato che il ha prodotto fin da subito estratti conto, Parte_1 attestazioni di bonifici, ricevute, fatture e quietanze di pagamento) e, dall'altro lato, che è fondato presumere
11 che laddove dei pagamenti non fossero stati effettuati, il avrebbe verosimilmente ricevuto richieste CP_1 di pagamento da parte dei terzi creditori (fornitori,
Erario) - stante la sua responsabilità al pari di quella del di cui si è più sopra detto – di cui Parte_1 tuttavia non ha fatto cenno alcuno. risulta quindi tenuto a versare Controparte_1
l'importo di euro 18.233,15 in favore di Parte_1 il tutto oltre interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo in primo grado (dell'1.12.2016) al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
Si esaminano a questo punto le domande in manleva avanzate dal in primo grado e reiterate nel CP_1 presente grado di giudizio.
La pretesa di manleva nei confronti del Dott. P_ risulta infondata.
In merito al bilancio al 30.9.2015 a firma del Dott.
il ctu ha escluso la sussistenza di errori nella P_ sua redazione dal momento che la Società era in regime di contabilità semplificata e il Dott. ne avrebbe P_ quindi giustamente rappresentato la situazione economica in termini di costi e ricavi come previsto dalla normativa in materia.
Ritiene piuttosto questa Corte che il ed Parte_1 il avrebbero dovuto definire i termini CP_1 dell'accordo con maggiore attenzione, facendo eventualmente riferimento nella scrittura privata e nell'atto di cessione anche alla relazione del dott.
del 3.9.2015, non potendo attribuirsi a P_ quest'ultimo la responsabilità per avere le parti, all'epoca entrambe socie, omesso la valutazione di elementi tutt'altro che ignoti ed irrilevanti ai fini della regolazione dei loro interessi.
12 Quanto alla domanda in manleva avanzata dal nei confronti dell'allora (ora CP_1 CP
e osserva RO CP la Corte quanto segue.
L'odierno appellato e appellante incidentale assume che la trasformazione della Società da s.n.c. a s.r.l. avrebbe comportato un mutamento della propria responsabilità con il conseguente obbligo per l'allora s.r.l. di tenerlo indenne sia per i debiti anteriori al
2016 – in virtù del disposto di cui all'art. 2498 c.c. – sia per i pagamenti effettuati in data successiva alla trasformazione, assumendo altresì che per far fronte ai secondi avrebbe potuto attingere al patrimonio Parte_1 della s.r.l. anziché a risorse proprie.
Le argomentazioni prospettate da sono CP_1 infondate.
Vero è che ai sensi del richiamato art. 2498 c.c. con il mutamento della struttura societaria si ha la continuità dei rapporti giuridici e processuali facenti capo alla precedente società (nel caso in esame alla s.n.c.), tant'è che, secondo l'orientamento consolidatosi in materia, “la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge, ossia il mutamento della forma giuridica, non comporta l'estinzione della vecchia società e la contestuale creazione della nuova ma si risolve piuttosto in una vicenda meramente evolutiva- modificativa della società trasformata (Cass. SS.UU. n.
23019 del 2007 che richiama in motivazione Cass., sez.
II, sent., 13.8.2004, n. 15737).
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno appellato e appellante incidentale, la trasformazione da società di persone a società di capitali, come avvenuto nella specie, non implica il mutamento del regime di responsabilità dei soci (né
13 tantomeno degli ex soci) per le obbligazioni assunte dalla società anteriormente alla trasformazione, per le quali resta ferma la loro responsabilità patrimoniale illimitata.
Conseguentemente, non si determina il prospettato accollo dei debiti pregressi dall'allora CP alla s.r.l., tenuto altresì conto che, come accertato anche dal ctu, l'imputazione delle somme pretese dal
è da riferirsi alla gestione anteriore al Parte_1
2016, a nulla rilevando che alcuni dei pagamenti – quali, ad esempio, quelli relativi a saldo IVA 2015
(16.03.2016), saldo Irap 2015 (22.08.2016), integrazione irap 2015 (07.09.2015) indicati dal nella CP_1 comparsa conclusionale (cfr. p. 8) – siano stati effettuati dal in data successiva alla Parte_1 trasformazione della Società in s.r.l. avvenuta in data
25.1.2016.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello viene parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione
– oggetto della effettiva contestazione – da euro
26.001,00 ad euro 52.001,00 - ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado (valori medi) e ai sensi del D.M.
147/2022 per il secondo grado (valori medi senza la fase istruttoria) e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio sono compensate per 1/2 e poste a carico dell'odierno appellato per il restante 1/2.
Le spese della ctu contabile espletata nel primo grado di giudizio sono poste per i 2/3 a carico dell'appellato e per il restante 1/3 a carico dell'appellante.
14 Le spese di lite sostenute dai terzi chiamati Dott.
e P_ RO
(già già sono poste
[...] CP CP interamente a carico dell'appellato – con conseguente accoglimento anche del terzo ed ultimo motivo di appello
- essendo risultata integralmente infondata la domanda in manleva avanzata nei loro confronti e sono liquidate per ciascuna di esse parti, come in dispositivo, in base al valore della causa ricompreso nello scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00 - ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado (valori minimi) e ai sensi del D.M.
147/2022 per il secondo grado (valori minimi senza la fase istruttoria).
Quanto, infine, alle spese del procedimento cautelare in corso di causa – oggetto dell'unico motivo di appello incidentale di – le stesse sono Controparte_1 compensate in ragione del fatto che il rigetto del provvedimento si è basato sulla mancanza del requisito del periculum risultando invece essere fondato sotto il profilo sostanziale del fumus boni iuris, come accertato all'esito del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello e sull'appello incidentale, proposti, rispettivamente, da e da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1391 pubblicata in data 9.5.2022:
15 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in conseguente Parte_1 riforma dell'appellata sentenza dichiara tenuto e condanna al Controparte_1 versamento in favore di della Parte_1 somma di euro 18.233,15, oltre interessi legali dalla data dell'1.12.2016 al saldo effettivo;
2) liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 7.254,00 per compensi di avvocato ed euro
545,00 per spese, oltre spese generali, CAP e
IVA come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di 1/2 dette spese in favore di e compensa tra le parti il Parte_1 restante 1/2;
4) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 6.946,00 per compensi di avvocato ed euro 777,00 per spese (queste ultime laddove documentate), oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
5) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di 1/2 dette spese in favore di e compensa tra le parti il Parte_1 restante 1/2;
6) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da in euro 3.972,00 per P_ compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP
e IVA come per legge;
7) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di dette spese in favore di P_
;
[...]
8) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da in euro 3.473,00 per P_
16 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP
e IVA come per legge;
9) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di dette spese in favore di P_
;
[...]
10) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da RO
(già già
[...] CP CP
) in euro 3.972,00 per compensi di
[...] avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
11) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di dette spese in favore di
[...]
(già RO CP
già ); CP CP
12) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da CP RO
(già già CP CP CP
) in euro 3.473,00 per compensi di
[...] avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
13) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di dette spese in favore di
[...]
(già RO CP
, già ; CP CP
14) pone le spese della ctu espletata in primo grado per i 2/3 a carico di e per il Controparte_1 restante 1/3 a carico di;
Parte_1
15) dichiara compensate le spese del procedimento cautelare instaurato da nel Controparte_1 corso del giudizio di primo grado;
16) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Controparte_1
17 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02.
Così deciso in Firenze, il 6.6.2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 17.6.2022 al n. 1148 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del
Tribunale di Firenze n. 1391 pubblicata in data 9.5.2022 avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle persone giuridiche promossa da
domiciliato in Firenze, presso e Parte_1 nello studio dell'avv. Nicola Maneschi, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante- contro elettivamente domiciliato in Controparte_1
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Alessandro
Amodio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello con contestuale appello incidentale condizionato
-appellato e appellante incidentale-
1 elettivamente domiciliato in Firenze, P_ presso e nello studio dell'avv. Gabriele Melani, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-terzo chiamato in causa- nonché nei confronti di
(già RO
già , corrente in Firenze, CP CP elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Leonardo Penna, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-terza chiamata in causa-
All'udienza del 29.10.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti
CONCLUSIONI: per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi di cui in narrativa, riformare integralmente la sentenza n.
1391/2022, rep. 2818/2022 relativa al procedimento avente
RGN 18699/2016 del Tribunale di Firenze e conseguentemente condannare il Sig. a Controparte_1 pagare a favore del Sig. la somma di euro Parte_1
34.081,12. o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo pagamento e oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ex art.
1224 c.c.. In totale riforma della sentenza n. 1391/2022 del Tribunale di Firenze condannare il Sig. P_
a rifondere al Sig. le spese di lite di Parte_1 primo grado. Con vittoria di spese e compensi di causa anche di primo grado”.
2 Per : Controparte_1
“In via principale:
a. Rigettare integralmente il gravame ex adverso proposto ed ogni domanda con esso formulata per la sua inammissibilità e, in ogni caso, perché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto sulla base delle eccezioni e considerazioni meglio precisate nel presente atto;
b. Condannare, altresì, l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio.
In via subordinata:
Ove questa Corte d'Appello ritenesse di voler accogliere – totalmente o parzialmente – il proposto gravame:
a. Accogliere l'appello incidentale condizionato promosso con il proprio scritto difensivo e per
l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di
Firenze n. 1391/2022 – r.g. 18699/2016 limitatamente alla omessa statuizione circa le spese processuali del procedimento cautelare recante r.g. 18699/2016, provvedendo dunque alla condanna del Sig.
, soccombente nel procedimento de quo, al Parte_1 pagamento delle stesse in favore del Sig.
; CP_1
b. condannare la : CP
i. a manlevare e tenere indenne il Sig. CP_1 da tutti gli effetti sfavorevoli della sentenza
ii. o, in via ancor più gradata, al rimborso in favore di quest'ultimo delle somme che dovrà versare al Sig. di cui quest'ultimo Parte_1 risulta creditore a fronte di versamenti eseguiti in data successiva alla trasformazione della
in CP CP
3 c. accertare le responsabilità del Dott. P_ per non aver correttamente rappresentato i debiti societari nella relazione allegata al contratto e, per lo effetto, condannare il Dott. a P_ manlevare e tenere indenne il Sig. da CP_1 tutti gli effetti sfavorevoli della sentenza o, in via ancor più gradata, al rimborso in favore di quest'ultimo delle somme che dovrà versare al Sig.
”. Parte_1
Per : P_
Si riportano le conclusioni rassegnate all'udienza del 16.7.2024:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, rigettare in toto ed in singulis, in fatto ed in diritto,
l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1391/2022 del Tribunale di Firenze e, per l'effetto, confermarla integralmente. In ogni caso rigettare tutte le domande, anche solo subordinatamente in quella sede proposte, nei confronti del dott. P_
Rigettare altresì in toto ed in singulis, in fatto ed in diritto, l'appello incidentale condizionato proposto nei confronti del dott. da P_ Controparte_1
In denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello principale e nuova regolamentazione delle spese di giudizio del primo grado, dichiarare e condannare in tesi a corrispondere a Controparte_1 le somme da queste esborsate a favore del Parte_1 dott. in forza della sentenza gravata o, in P_ ipotesi di condanna alla ripetizione di tali somme da parte del dott. condannare esso P_ [...]
a rifondere il dott. del CP_1 P_ corrispondente importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso e comunque con vittoria di spese
e compensi del presente grado”.
4 Per : RO
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze voglia respingere la domanda di garanzia presentata dal Sig. nei confronti di (ora Controparte_1 CP [...]
, con ogni RO conseguenziale pronuncia in ordine al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio al Parte_1 Controparte_1 fine di sentirlo condannare al rimborso in suo favore della quota parte dei debiti societari di CP
(già ora CP RO
di seguito anche solo “ )
[...] CP_5 quantificati in euro 34.081,12 o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, o anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo pagamento e al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c.
Esponeva in particolare il Parte_1
- di aver acquistato dal l'intera sua CP_1 quota pari al 50% del capitale sociale dell'allora CP
come concordato nella scrittura privata del
[...]
13.11.2015 e nel successivo atto di cessione del
19.11.2015 a rogito per Notaio rep. Persona_1
3065, racc. 2077, in cui le parti convenivano, in sintesi e ai fini che qui rilevano:
- che esso attore avrebbe assunto su di sé, tra gli altri, l'onere di saldare i debiti societari risultanti dal bilancio redatto dal commercialista Dott.
[...]
alla data del 30.9.2015 “liberando integralmente P_ il Sig. e comunque rilevandolo indenne da Controparte_1 qualsiasi importo fosse costretto a pagare in relazione ai predetti debiti societari”
5 - che gli effetti giuridici ed economici della cessione avrebbero avuto efficacia a partire dall'1.1.2016.
Riferiva tuttavia l'attore di aver provveduto a saldare con fondi propri una serie di debiti, riguardanti principalmente imposte, tasse e fornitori, per un importo complessivo di euro 68.162,25, di cui richiedeva il rimborso del 50% al trattandosi di costi CP_1 sociali non comparenti nel bilancio al 30.9.2015.
Si costituiva in giudizio esponendo in Controparte_1 primo luogo che la situazione patrimoniale della Società al 30.9.2015 era stata redatta dal Dott. in P_ maniera approssimativa. Contestava ad ogni modo la debenza delle somme pretese dall'attore, sia di quelle versate per debiti tributari, in quanto in parte presenti nella relazione del 3.9.2015, quindi, da P_ ritenersi oggetto di accollo, sia delle altre, comprese quelle versate per debiti verso fornitori, in quanto prive di imputazione o della prova dell'avvenuto pagamento. Deduceva altresì il convenuto che il
, una volta divenuto l'unico amministratore Parte_1 della Società l'aveva trasformata da s.n.c. in s.r.l. senza tuttavia trasferirvi anche i debiti, impedendone il pagamento di detti debiti da parte della CP
Chiedeva quindi il il rigetto della domanda CP_1 avanzata dall'attore al contempo chiedendo, ed ottenendo,
l'autorizzazione a chiamare in causa il Dott.
[...]
al fine di essere da essi Controparte_6 manlevato in caso di accoglimento della pretesa attrice.
I terzi chiamati Dott. e si P_ CP costituivano in giudizio contestando, nelle rispettive comparse di costituzione, la domanda posta a fondamento della loro chiamata in causa.
6 La causa veniva istruita con prove documentali e ctu contabile volta a determinare l'effettivo dare-avere tra le parti.
Con sentenza n. 1391 pubblicata in data 9.5.2022 il
Tribunale di Firenze:
- accoglieva l'ipotesi del ctu in base alla quale parte dei debiti tributari erano indicati nella relazione del 3.9.2015, da ritenersi conosciuta anche da P_ parte dell'attore , il cui importo, pari ad Parte_1 euro 31.696,64, andava perciò detratto dall'importo complessivamente richiesto di euro 68.162,95, ottenendo così che l'importo di euro 36.466,31 dovesse essere suddiviso equamente tra i due ex soci, risultando ciascuno di essi obbligato per la somma di euro 18.233,15
- rigettava tuttavia la domanda dell'attore, negando la sussistenza del suo diritto di regresso nei confronti dell'ex socio
- condannava, quindi, l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto e dei CP_1 chiamati in causa Dott. ponendo a Controparte_6 carico del primo anche le spese della ctu.
Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze ha interposto gravame al fine di sentire Parte_1 dichiarare, in accoglimento del proposto appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, il suo diritto ad agire in regresso nei confronti dell'ex socio e Controparte_1 la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 34.081,12, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
chiedeva altresì riformarsi il capo della sentenza che lo aveva condannato alla rifusione delle spese in favore del terzo chiamato
Dott. , con condanna del convenuto alla rifusione P_ delle spese di primo grado.
7 Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_1 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.; nel merito, ha insistito per il rigetto dell'appello spiegando, in via subordinata, appello incidentale condizionato per non avere il primo Giudice liquidato le spese di cui al procedimento cautelare incidentalmente instaurato da nel corso del giudizio di primo grado ed in Parte_1 esito al quale lo stesso era risultato soccombente;
sempre in via subordinata, ha reiterato la domanda in manleva nei confronti di e del Dott. CP
; il tutto con la vittoria delle spese del P_ presente grado di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio
[...]
(nuova Controparte_7 CP denominazione assunta da già CP CP entrambi insistendo nelle rispettive difese sull'infondatezza della domanda in manleva avanzata nei loro confronti.
All'udienza del 29.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria.
Passando ai motivi di impugnazione, è prioritario l'esame del secondo motivo di gravame con cui, in sintesi, l'appellante muove censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha escluso, nella sua prospettazione erroneamente, il diritto di esso appellante di agire in regresso nei confronti dell'ex
8 socio per il recupero della quota parte degli CP_1 importi versati per saldare debiti della Società.
Il motivo è fondato.
Il disposto di cui all'art. 2290 c.c. richiamato nella sentenza impugnata - a mente del quale “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento” – riguarda il principio della responsabilità patrimoniale illimitata del socio che non viene meno neppure in conseguenza della sua uscita dalla società. Tuttavia, detto principio non si ritiene nella specie applicabile dal momento che è posto esclusivamente a tutela dei terzi creditori estranei alla società, mentre nei rapporti interni tra soci i debiti derivanti dalle obbligazioni, assunte per conto della società, sono ripartiti tra di essi in misura corrispondente alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.
Pertanto, la fattispecie in esame andrà regolata in forza del principio generale di cui all'art. 1299, comma
1, c.c. – di cui il primo Giudice ha escluso l'applicazione su presupposti non condivisibili da questa Corte - a mente del quale “Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”, principio che per consolidato orientamento della giurisprudenza risulta applicabile “anche al socio illimitatamente responsabile che abbia pagato con denaro proprio e agisca in rivalsa nei confronti degli altri soci” (cfr. sul punto Cass., sez. III, sent. 19.10.2016,
n. 21066 che richiama, tra le altre, Cass., Sez. 1, sent., 21.2.2013, n. 4380; Cass., sez. 1, sent.,
18.8.2006, n. 18185). Conseguentemente, deve ritenersi
9 sussistente il diritto dell'odierno appellante ad agire in regresso nei confronti di Controparte_1
Ciò detto, si esamina a questo punto il primo motivo di gravame con cui, in sintesi, viene mossa censura alla decisione impugnata in ordine all'ammontare che sarebbe stato riconosciuto all'attore, corrispondente alla metà di quanto da lui richiesto, sulla base della quantificazione accertata dal ctu.
L'odierno appellante si duole in particolare del fatto che il ctu avrebbe operato oltre i limiti della sua competenza e del quesito postogli e che il primo Giudice avrebbe ciononostante avallato le conclusioni del consulente, dando rilevanza a documentazione irritualmente acquisita nel corso delle operazioni peritali - segnatamente, la corrispondenza tra l'attore ed il Dott. del 2-3.9.2015 dalla quale P_ risulterebbe la conoscenza in capo al della Parte_1 situazione debitoria di alla data del CP
3.9.2015 – diversa da quella rappresentata dal bilancio al 30.9.2015, su cui si sarebbe invece fondato l'accordo tra le parti di cui alla scrittura privata del
13.11.2015, perfezionatosi poi con l'atto di cessione del
19.11.2015.
Le argomentazioni dell'odierno appellante sono sul punto infondate.
Va in primo luogo rilevato che il documento denominato “situazione debitoria al 3.9.2015” CP risulta essere stato depositato nel giudizio di primo grado dal convenuto all'atto della sua CP_1 costituzione in giudizio (cfr. doc. 6) e, successivamente, dal Dott. chiamato in causa P_ dallo stesso (cfr. doc. 4 comparsa I° grado CP_1
). P_
10 L'attore non ha mosso contestazione alcuna in ordine al contenuto del suddetto documento con la successiva memoria istruttoria, conseguendone che per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. può fondatamente presumersi l'adesione del al Parte_1 documento in esame, indipendentemente dalla circostanza, riferita dal ct dell'attore al ctu nel corso degli accertamenti peritali, che l'attore avesse appreso dell'esistenza del suddetto documento solo in corso di causa.
Vi è altresì da considerare che essendo il CP_1
a conoscenza, e soprattutto in possesso, della relazione del 3.9.2015, risulta difficile immaginare che il P_
potesse non esserlo, essendo entrambi Parte_1 all'epoca dei fatti soci amministratori di CP
Si ritiene quindi condivisibile l'ipotesi elaborata dal ctu – su cui peraltro l'odierno appellato e appellante incidentale non ha mosso alcun rilievo - di decurtare dall'importo di euro 68.162,25 preteso dall'attore la somma di euro 31.696,64 relativa ai debiti fiscali indicati nella relazione del 3.9.2015, P_ che resta pertanto a carico dell'odierno appellante (cfr. pp. 15-16 ctu).
Il residuo importo di euro 36.466,31 va quindi ripartito tra i due ex soci al 50%.
La contestazione del secondo il quale il CP_1
non avrebbe fornito la prova degli avvenuti Parte_1 pagamenti e quindi dell'asserito credito deve ritenersi infondata in ragione del fatto che, da un lato, il neppure specifica di quali versamenti non CP_1 sarebbe stata data la prova (considerato che il ha prodotto fin da subito estratti conto, Parte_1 attestazioni di bonifici, ricevute, fatture e quietanze di pagamento) e, dall'altro lato, che è fondato presumere
11 che laddove dei pagamenti non fossero stati effettuati, il avrebbe verosimilmente ricevuto richieste CP_1 di pagamento da parte dei terzi creditori (fornitori,
Erario) - stante la sua responsabilità al pari di quella del di cui si è più sopra detto – di cui Parte_1 tuttavia non ha fatto cenno alcuno. risulta quindi tenuto a versare Controparte_1
l'importo di euro 18.233,15 in favore di Parte_1 il tutto oltre interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo in primo grado (dell'1.12.2016) al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.
Si esaminano a questo punto le domande in manleva avanzate dal in primo grado e reiterate nel CP_1 presente grado di giudizio.
La pretesa di manleva nei confronti del Dott. P_ risulta infondata.
In merito al bilancio al 30.9.2015 a firma del Dott.
il ctu ha escluso la sussistenza di errori nella P_ sua redazione dal momento che la Società era in regime di contabilità semplificata e il Dott. ne avrebbe P_ quindi giustamente rappresentato la situazione economica in termini di costi e ricavi come previsto dalla normativa in materia.
Ritiene piuttosto questa Corte che il ed Parte_1 il avrebbero dovuto definire i termini CP_1 dell'accordo con maggiore attenzione, facendo eventualmente riferimento nella scrittura privata e nell'atto di cessione anche alla relazione del dott.
del 3.9.2015, non potendo attribuirsi a P_ quest'ultimo la responsabilità per avere le parti, all'epoca entrambe socie, omesso la valutazione di elementi tutt'altro che ignoti ed irrilevanti ai fini della regolazione dei loro interessi.
12 Quanto alla domanda in manleva avanzata dal nei confronti dell'allora (ora CP_1 CP
e osserva RO CP la Corte quanto segue.
L'odierno appellato e appellante incidentale assume che la trasformazione della Società da s.n.c. a s.r.l. avrebbe comportato un mutamento della propria responsabilità con il conseguente obbligo per l'allora s.r.l. di tenerlo indenne sia per i debiti anteriori al
2016 – in virtù del disposto di cui all'art. 2498 c.c. – sia per i pagamenti effettuati in data successiva alla trasformazione, assumendo altresì che per far fronte ai secondi avrebbe potuto attingere al patrimonio Parte_1 della s.r.l. anziché a risorse proprie.
Le argomentazioni prospettate da sono CP_1 infondate.
Vero è che ai sensi del richiamato art. 2498 c.c. con il mutamento della struttura societaria si ha la continuità dei rapporti giuridici e processuali facenti capo alla precedente società (nel caso in esame alla s.n.c.), tant'è che, secondo l'orientamento consolidatosi in materia, “la trasformazione di una società in un altro dei tipi previsti dalla legge, ossia il mutamento della forma giuridica, non comporta l'estinzione della vecchia società e la contestuale creazione della nuova ma si risolve piuttosto in una vicenda meramente evolutiva- modificativa della società trasformata (Cass. SS.UU. n.
23019 del 2007 che richiama in motivazione Cass., sez.
II, sent., 13.8.2004, n. 15737).
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall'odierno appellato e appellante incidentale, la trasformazione da società di persone a società di capitali, come avvenuto nella specie, non implica il mutamento del regime di responsabilità dei soci (né
13 tantomeno degli ex soci) per le obbligazioni assunte dalla società anteriormente alla trasformazione, per le quali resta ferma la loro responsabilità patrimoniale illimitata.
Conseguentemente, non si determina il prospettato accollo dei debiti pregressi dall'allora CP alla s.r.l., tenuto altresì conto che, come accertato anche dal ctu, l'imputazione delle somme pretese dal
è da riferirsi alla gestione anteriore al Parte_1
2016, a nulla rilevando che alcuni dei pagamenti – quali, ad esempio, quelli relativi a saldo IVA 2015
(16.03.2016), saldo Irap 2015 (22.08.2016), integrazione irap 2015 (07.09.2015) indicati dal nella CP_1 comparsa conclusionale (cfr. p. 8) – siano stati effettuati dal in data successiva alla Parte_1 trasformazione della Società in s.r.l. avvenuta in data
25.1.2016.
Per tutto quanto sopra esposto, l'appello viene parzialmente accolto e la sentenza impugnata parzialmente riformata.
Le spese di lite sono liquidate, come in dispositivo, in base al valore della causa, ricompreso nello scaglione
– oggetto della effettiva contestazione – da euro
26.001,00 ad euro 52.001,00 - ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado (valori medi) e ai sensi del D.M.
147/2022 per il secondo grado (valori medi senza la fase istruttoria) e, in ragione dell'esito complessivo del giudizio sono compensate per 1/2 e poste a carico dell'odierno appellato per il restante 1/2.
Le spese della ctu contabile espletata nel primo grado di giudizio sono poste per i 2/3 a carico dell'appellato e per il restante 1/3 a carico dell'appellante.
14 Le spese di lite sostenute dai terzi chiamati Dott.
e P_ RO
(già già sono poste
[...] CP CP interamente a carico dell'appellato – con conseguente accoglimento anche del terzo ed ultimo motivo di appello
- essendo risultata integralmente infondata la domanda in manleva avanzata nei loro confronti e sono liquidate per ciascuna di esse parti, come in dispositivo, in base al valore della causa ricompreso nello scaglione da euro
26.001,00 ad euro 52.000,00 - ai sensi del D.M. 55/2014 per il primo grado (valori minimi) e ai sensi del D.M.
147/2022 per il secondo grado (valori minimi senza la fase istruttoria).
Quanto, infine, alle spese del procedimento cautelare in corso di causa – oggetto dell'unico motivo di appello incidentale di – le stesse sono Controparte_1 compensate in ragione del fatto che il rigetto del provvedimento si è basato sulla mancanza del requisito del periculum risultando invece essere fondato sotto il profilo sostanziale del fumus boni iuris, come accertato all'esito del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR
115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello e sull'appello incidentale, proposti, rispettivamente, da e da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1391 pubblicata in data 9.5.2022:
15 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per l'effetto, in conseguente Parte_1 riforma dell'appellata sentenza dichiara tenuto e condanna al Controparte_1 versamento in favore di della Parte_1 somma di euro 18.233,15, oltre interessi legali dalla data dell'1.12.2016 al saldo effettivo;
2) liquida le spese del primo grado di giudizio in euro 7.254,00 per compensi di avvocato ed euro
545,00 per spese, oltre spese generali, CAP e
IVA come per legge;
3) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di 1/2 dette spese in favore di e compensa tra le parti il Parte_1 restante 1/2;
4) liquida le spese del presente grado di giudizio in euro 6.946,00 per compensi di avvocato ed euro 777,00 per spese (queste ultime laddove documentate), oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
5) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di 1/2 dette spese in favore di e compensa tra le parti il Parte_1 restante 1/2;
6) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da in euro 3.972,00 per P_ compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP
e IVA come per legge;
7) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di dette spese in favore di P_
;
[...]
8) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da in euro 3.473,00 per P_
16 compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP
e IVA come per legge;
9) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di dette spese in favore di P_
;
[...]
10) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da RO
(già già
[...] CP CP
) in euro 3.972,00 per compensi di
[...] avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
11) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di dette spese in favore di
[...]
(già RO CP
già ); CP CP
12) liquida le spese del presente grado di giudizio sostenute da CP RO
(già già CP CP CP
) in euro 3.473,00 per compensi di
[...] avvocato, oltre spese generali, CAP e IVA come per legge;
13) dichiara tenuto e condanna alla Controparte_1 rifusione di dette spese in favore di
[...]
(già RO CP
, già ; CP CP
14) pone le spese della ctu espletata in primo grado per i 2/3 a carico di e per il Controparte_1 restante 1/3 a carico di;
Parte_1
15) dichiara compensate le spese del procedimento cautelare instaurato da nel Controparte_1 corso del giudizio di primo grado;
16) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Controparte_1
17 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02.
Così deciso in Firenze, il 6.6.2025
Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
18