Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 411/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'LL (avverso la Sentenza del Tribunale di Venezia N° 459/2024, pubblicata il
12.02.2024 e notificata in pari data) iscritta al n. r.g. 411/2024 CC da:
(C.F. ), prima con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
AURIEMMA con Studio in Padova, giusta procura in atti, poi con il patrocinio degli avv.ti DAVIDE
TASCHIN e SIMONE TASCHIN del Foro di Venezia, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERMANA BACCO del CP_1 C.F._2
Foro di Venezia, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE , a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti in data 15.05.2024. CP_2
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Accertata l'erroneità, l'incongruità e/o l'insufficienza delle ragioni poste a fondamento della
Sentenza n. 459/2024 pubbl. il 12/02/2024 notificata in data 12.02.2024 resa inter-partes dal Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr. Roberto
Simone - Presidente;
dr. Alessandro Cabianca – Giudice;
dr. Federica Benvenuti - Giudice Rel./est.
1
Per l'effetto, in via preliminare, rinnovare la CTU espletata in I Grado e volta a valutare la capacità genitoriale delle parti, determinando il miglior regime di affidamento, le modalità e i tempi di permanenza con il genitore non convivente più tutelanti dell'interesse delle figlie e quali siano i rimedi da adottare al fine di superare l'attuale disaccordo tra i genitori.
Nel merito, revocare il provvedimento di affido super esclusivo in favore della IG.ra , CP_1 disponendo l'affido condiviso delle piccole e con collocazione delle stesse presso Per_1 Per_2
l'abitazione materna, ripristinando il diritto del padre di fare visita alle figlie minori nei tempi e nei modi già indicati nelle precedenti statuizioni ovvero disporre che il IG. possa potere Parte_1
tenere con sé le figlie a weekend alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola ed una notte infrasettimanale, oltre al lunedì, giovedì e venerdì pomeriggio;
oltre a quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive e la metà di quelle sia natalizie che pasquali.
Disporre, altresì, che il IG. concorrerà con la IG.ra al mantenimento Parte_1 CP_1
delle figlie minori e mediante il pagamento della somma di euro 300,00, oltre al 50% Per_1 Per_2
delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale Ordinario di
Venezia.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'Avvocato patrocinante ai sensi del
D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art.2 D.M. 55/14), c.p.a.
4%, i.v.a. 22% di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si chiede che, questa Ecc.ma Corte d'LL voglia disporre la rinnovazione la Consulenza Tecnica
d'Ufficio, da affidare ad un collegio peritale composto da uno specialista in psichiatria, uno specialista in medicina-legale e uno specialista in neuropsichiatria infantile, al fine di valutare e cristallizzare in modo certo e rigoroso la capacità genitoriale di entrambe le parte, nonché valutare il regime di affidamento delle minori.
Si chiede, altresì, l'integrazione della depositata consulenza tecnica con l'audizione del sig. CP_3
e contestualmente ammettersi tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed
[...]
immotivatamente non ammessi dal giudice di prime cure con particolare riferimento alla prova testimoniale, sui capitoli di prova di cui alle richieste istruttorie all'atto introduttivo che qui si intendono integralmente richiamati indicando quali testimoni i IG.ri , residente a [...]
Camponogara (VE) alla via Napoli 29; , residente a [...]
2 Napoli 29; , residente a [...] Controparte_6
residente a [...]; , residente a [...] Controparte_7
alla via Don Martino Duroghello n°27; , residente a [...]
Roma n°33; Dott.ssa , c/o Azienda ULSS 3 Serenissima, alla via DonTosatto 147, Testimone_2
Mestre (VE); Dott. con studio a Padova alla via Forno 6 F;
Dott.ssa Testimone_3 [...]
con studio a Padova alla via T. Aspetti n°185. Tes_4
Si chiede, ancora, che l'Ecc.ma Corte disponga tramite la Guardia di Finanza o altro organo di polizia tributaria competente per territorio, indagine sul patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'appellata, nonché sul suo tenore di vita, anche mediante esame dei movimenti dei conti correnti della stessa o di soggetti terzi ad essa collegati e del tenore di vita”;
per : CP_1
“In via preliminare: confermare integralmente, anche in via provvisoria sino alla definizione del presente giudizio di appello, quanto disposto in sentenza n. 459/2024 emessa dal Tribunale di Venezia in data 12.02.2024 in ordine alle modalità di affidamento delle minori, in tema di concorso al loro mantenimento ed in punto spese di lite.
Nel merito: accertata, in via definitiva, l'infondatezza e l'illegittimità, in fatto ed in diritto, di tutte le argomentazioni e domande di parte appellante, formulate nel presente giudizio, in via principale ed anche in via istruttoria,
Voglia Codesta Corte rigettare l'appello e tutte le domande, ivi, formulate e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 459/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, in composizione
Collegiale, e pubblicata in data 12.02.2024 all'esito del giudizio di primo grado recante RG
9706/2020 (e suoi sub procedimenti) e ciò per tutte le ragioni rappresentate e dedotte, nei singoli punti di narrativa, da codesta difesa.
Confermare la condanna alle spese del giudizio di primo grado come liquidate nella sentenza n.
459/2024 e vittoria di spese e compensi (anche il compenso del CTU) del presente giudizio di appello oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed accessori di legge”;
per la Procura Generale:
“dichiara di intervenire e conclude chiedendo il rigetto della impugnazione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 1. Con ricorso giudiziale datato 22.12.2020 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 13.06.2009, chiedeva al Tribunale di Venezia l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“- Dichiararsi con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario, nel Comune di Fossò (VE), in data 13.06.2009, come risulta dal certificato di matrimonio ritualmente trascritto al registro dello Stato civile del Comune di Fosso (VE) anno 2009, parte II^, serie a, atto n.12;
In via preliminare: Voglia l'Ill.mo Giudice già all'esito della prima udienza in sede di emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti:
1) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie, e alla madre, sig.ra , e ciò la Per_1 Per_2 CP_1
luce di tutti i fatti dedotti, rappresentati e documentati in narrativa.
2) disporre a carico del padre, sig. , l'assegno a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 delle figlie, e dell'importo complessivo di € 700,00= (€ 350,00= per ciascuna figlia) Per_1 Per_2 rivalutata annualmente secondo l'Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
3) disporre che il padre vita dei figli secondo le seguenti modalità: - il padre potrà vedere le figlie 1 volta la settimana, senza la possibilità di tenere con sé le figlie per la notte e per due ore in un ambiente neutro;
- il padre vedrà le figlie a fine settimana alternati la giornata del sabato pomeriggio per 3 ore ed anche in questo caso la visita dovrà svolgersi in un ambiente neutro.
In via principale:
Accertati i fatti di cui narrativa, espletata da declaratoria di rito, respinte tutte le richieste avversarie,
Voglia Codesto Tribunale in composizione Collegiale, con sentenza:
- dichiararsi con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario del
Comune di Fossò (VE), in data 13.06.2009, come risulta dal certificato di matrimonio ritualmente trascritto al registri dello Stato civile del Comune di Fossò (VE), anno 2009, parte II^, serie A, atto n.12;
- disporre l'affidamento esclusivo delle figlie, e alla madre, sig.ra , e ciò Per_1 Per_2 CP_1
alla luce di tutti i fatti dedotti, rappresentati narrativa.
- disporre a carico del padre, sig. l'assegno a titolo di concorso al mantenimento delle Parte_1 figlie, e dell'importo complessivo di € 700,00= (€ 350,00= per ciascuna figlia) Per_1 Per_2 rivalutata annualmente secondo l'Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
- disporre che il padre veda le figlie secondo le seguenti modalità:
- il padre potrà vedere le figlie 1 volta alla settimana, senza la possibilità di tenere con sé le figlie per la notte e per due ore in un ambiente neutro;
4 - il padre potrà vedrà le figlie a fine settimana alternati la giornata del sabato pomeriggio per 3 ore ed anche in questo caso la visita dovrà svolgersi in un ambito neutro.
- In subordine disporre le modalità di visite suggerite dal C.T.U. all'esito dell'espletanda perizia.
In via istruttoria:
- Si chiede che Codesto Tribunale Voglia disporre formale C.T.U. volta a verificare la capacità e l'idoneità genitoriale del sig. Parte_1
Voglia altresì disporre formale C.T.U. volta a verificare il danno psico-emotivo e relazionale subito dalle figlie, e a seguito di tutti i comportamenti posti in essere dal padre Per_1 Per_2 Parte_1
e dalla famiglia di costui.
- Si chiede che il Giudice voglia invitare la dott.ssa Cristina Cassandro in qualità di assistente sociale del Comune di Fossò (VE) e le maestre della scuola primaria frequentata da ed in particolare la Per_1
sig.ra a redigere formale relazione. Testimone_5
- Con ogni più ampia riserva di formulare istanze istruttorie nei concedendi termini ex art. 183, 6° c.,
c.p.c., e con ogni più ampia riserva di chiedere l'acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. R.G. 2272/2020 pendente avanti il Tribunale di Venezia. Vittoria di spese di lite oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”
2. Con memoria difensiva del 13.04.2021, si costituiva in giudizio contestando le Parte_1
deduzioni, allegazioni e richieste di controparte, volte unicamente a ledere la figura paterna screditandola e denigrandola agli occhi delle figlie minori.
In ordine alla sua capacità reddituale, riferiva di lavorare alle dipendenze della società HIM & Pt_1
Co. di Fossò (Ve) ma che, in conseguenza della pandemia da Covid-19, il suo reddito si era fortemente ridotto passando dagli iniziali € 2.000,00 circa al mese a poco più di € 1.000,00 al mese, importo dal quale andava detratto l'importo di € 850,00 per il pagamento del mutuo ipotecario sottoscritto per l'acquisto della casa coniugale.
Il resistente rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, sospendere per i motivi tutti di cui sopra, il presente procedimento di divorzio giudiziale sino all'esito del procedimento civile che pende avanti l'intestato Tribunale Ordinario di Venezia tra le medesime parti, avente il n°2272/2020 di R.G., G.I. Dott. A. Cabianca;
sempre in via preliminare, sospendere il presente procedimento di divorzio al fine di ottenere dapprima nella instauranda procedura avanti la Sacra Rota avente ad oggetto l'annullamento del matrimonio concordatario;
5 nel merito, per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare ogni richiesta ex adverso formulata, in quanto destituita di ogni fondamento sia in punto di fatto che in punto di diritto;
per l'effetto sempre nel merito ed in via riconvenzionale: in principalità, per i motivi tutti di cui in narrativa, disporre l'affidamento esclusivo di e di Per_1
a favore del IG. ; Per_2 Parte_1
in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale Ordinario di Venezia non ritenesse concedibile l'affidamento esclusivo delle figlie in capo al IG. , disporre l'affidamento Parte_2
condiviso di e di con collocazione delle stesse presso la casa paterna, con diritto della Per_1 Per_2
madre di fare visita alle figlie minori nei modi e nei tempi che il Tribunale riterrà più opportuni;
in tal caso, la IG.ra concorrerà con il IG. al mantenimento delle figlie minori CP_1 Parte_2
e mediante il pagamento della somma di € 300,00= mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie, come da Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
in estremo subordine, nel caso in cui l'adito Tribunale Ordinario di Venezia ritenesse di collocare e presso la madre, il ricorrente chiede che l'adito Giudice vieti alla IG.ra di Per_1 Per_2 Pt_3 trasferirsi a vivere con le figlie presso l'abitazione del IG. e chiede in ogni caso che venga CP_8
tutelato il suo diritto di visita nei confronti delle figlie minori, ed in particolare chiede di potere tenere con sé e a weekend alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, quando le Per_1 Per_2
riaccompagnerà a scuola ed una notte infrasettimanale, oltre al lunedì, giovedì e venerdì pomeriggio;
oltre a 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive e la metà di quelle sia natalizie che pasquali;
in tal caso, il IG. concorrerà con la IG.ra al mantenimento delle figlie minori Parte_2 CP_1
e mediante il pagamento della somma di € 300,00= mensili per entrambe le figlie, oltre Per_1 Per_2
al 50% delle spese straordinarie come da protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
sempre nel merito, ridurre, quindi, l'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a carico del resistente ed a favore della ricorrente a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori da €
450,00= ad € 300,00= per entrambe le figlie;
in via istruttoria tecnica, disporre CTU diretta a valutare la capacità genitoriale della IG.ra CP_1
e, nel caso in cui quest'ultima fosse ritenuta idonea a svolgere il ruolo di genitore collocatario
[...]
delle figlie minori e determinare il miglior regime di affidamento e le modalità ed i tempi Per_1 Per_2 di permanenza con il genitore non convivente più tutelanti dell'interesse delle figlie e quali siano i rimedi da adottare al fine di superare l'attuale disaccordo tra i genitori
6 in via istruttoria orale, ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui in premesse precedute dalla locuzione “vero che”, con riserva di indicare i testi che potranno riferire sui fatti, e di ogni ulteriore mezzo istruttorio;
in ogni caso, con piena vittoria di spese di lite, essendo stata voluta e causata la separazione dapprima ed il divorzio che ci interessa poi dal comportamento fedigrafo ossia dalla relazione extraconiugale tenuti dalla ricorrente in danno del resistente e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario”.
3. All'esito della prima udienza, venivano emessi i provvedimenti ex art. 4 L. n. 898/1970, lasciando invariato l'importo dell'assegno di mantenimento in capo a e confermando il regime di Pt_1
affidamento condiviso già disposto in sede di separazione consensuale.
4. Il giudizio veniva rinviato con termine per il deposito di memorie integrative, delle dichiarazioni dei redditi nonché di tutta documentazione attestante le capacità economica dei coniugi.
5. In data 30.12.2021, veniva emessa la Sentenza non definitiva N° 77/2022 con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
6. Con separata ordinanza, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
7. La proponeva istanza per la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, in seguito CP_1
alla quale veniva aperto apposito subprocedimento, definito mediante affido esclusivo delle minori alla madre, stante “la grave compromissione delle capacità genitoriali del sig. , come accertata dal Pt_1
CTU nominato nel predetto parallelo procedimento tra le parti (cfr. elaborato peritale dott.
[...]
pag. 69)”. Per_3
Contestualmente, veniva conferito incarico ai Servizi Sociali di organizzare incontri settimanali assistiti tra padre e figlie in spazio neutro “alla presenza di un educatore che valuterà nel tempo se continuare a realizzarli nella sede dei Servizi Sociali o se trasferirli in uno spazio meno artificiale, per esempio all'esterno” nonché - d'intesa con il Servizio neuropsichiatria infantile ed età evolutiva - un sostegno psicologico alla minore . Per_1
Nelle more, i Servizi Sociali del Comune di Fossò procedevano alla calendarizzazione delle visite padre-figlie che iniziavano a settembre 2022 per interrompersi dopo pochi incontri a causa del rifiuto della figlia maggiore di vedere il padre. Per_1
8. Il Giudice decideva di non ammettere la prova orale articolata dalla in quanto “afferente a CP_1
circostanze negative, superflue, superate dalle relazioni dei Servizi Sociali acquisite in atti e/o dall'espletando ascolto della minore ”, così come non ammetteva la prova orale dedotta da Per_1
in quanto “afferente a circostanze addirittura precedenti il deposito del ricorso per Pt_1
7 separazione consensuale (1-38), irrilevanti ai fini del decidere, valutative, documentali, superate dalle relazioni dei Servizi Sociali acquisite in atti e/o dall'espletando ascolto della minore ”. Per_1
9. Veniva disposto l'ascolto di la quale - all'udienza del 02.05.2023 - dichiarava: Parte_4
“Io mi trovo bene a casa con mia madre e mia EL. Con loro sono tranquilla, mi sento serena. Mia madre mi aiuta nelle faccende quotidiane e anche con i compiti, è un punto di riferimento per me.
Inoltre con lei posso anche confidarmi su tutto, il che mi dà conforto. Quest'anno vado in prima media e mi piace la scuola e la classe;
mi piacerebbe fare qualche sport, ma non ne sto facendo. Con mia EL vado d'accordo, anche se lei è più piccola ed è una giocherellona e a volta è difficile starle accanto perché io ho i compiti da fare. La situazione con mio padre, invece, è diversa. Io non ho più voglia né di vederlo né di sentirlo. Me ne ha fatte di tutti i colori e a questo punto non mi fido più; al di là delle apparenze lui non è una brava persona. Mi rende nervosa e agitata la sola idea di vederlo e di incontrarlo, com'è accaduto oggi in Tribunale. Lui spesso parlava male di mia madre, definendola
“troia” e “puttana” dinanzi a me;
insultava anche me, dicendomi che ero una bugiarda e che dovevo stare zitta. Pensavo che dopo la separazione la situazione migliorasse ma non è stato affatto così purtroppo. Anzi è peggiorata. Mio padre, negli incontri che facevamo prima con gli assistenti sociali, mi ha detto tante bugie (come ad esempio che le mie barbie si erano bruciate con la macchina o altre cose del genere) e mi ha anche offeso. Anche con mia EL ad esempio non si è comportato bene, anche al giorno del compleanno. Perciò anche lei, come me, non vuole più aver nulla a che fare con lui. Il fatto è che vorrei mi lasciasse tranquilla, invece ho come la sensazione che lui mi “stalkerizzi” e che mi controlli, anche se vado a mangiare fuori un gelato con le amiche ho paura di incontrarlo anche perché lui non vuole che esca. Mi viene l'ansia e il nervoso. Lui si è sempre disinteressato a me e alle mie cose e per questo adesso è solo apparenza quella che mette in scena. Addirittura quando ero più piccola voleva che scrivessi quello che diceva lui altrimenti non mi faceva tornare a casa dalla mamma oppure mi faceva sparire i vestiti a cui ero legata, anche se erano nuovi. Inoltre, ad esempio, quando ero con lui non mi faceva fare i compiti dicendo che non servivano a niente Per me non è una brava persona, anche se lo sembra. Ho saputo che stava strozzando mia madre, anche se io non c'ero in quel momento, ero a dormire da mia cugina. Insomma vorrei semplicemente non incontrarlo;
per questo, ora che farò la comunione e la cresima, vorrei che non fosse presente mio padre. La sua presenza mi rovinerebbe la giornata. Lo so che è mio padre ma sono certa che lui non cambia e per questo, nonostante mia madre non si opponga al mio rapporto con mio padre dicendomi che sono libera di parlarci quando voglio, non voglio che lui si intrometta più nella mia vita, altrimenti non avrei pace. E lo stesso avviene per i parenti dalla parte di mio padre che sono venuti qui in Tribunale oggi senza che lo sapessi e la cui presenza mi rende molto agitata e angosciata. Loro nemmeno mi
8 salutano per strada quando mi vedono e oggi sono qui per cercare di portarmi dalla loro parte ma non ce la faranno. Mio nonno paterno ha spesso offeso alla mia presenza mia nonna materna e in generale loro, come mio padre, non mi fanno stare bene. Oggi ci sono addirittura, oltre i miei nonni, mia zia e mia cugina che non vedo da tanto. Quando finisco di parlare qui con te, Giudice, mi pesa l'idea di dover stare con loro sullo stesso piano davanti alla sua porta. Mi fa star male. Vorrei scendere al piano di sotto..”.
9. bis Conseguentemente, il Giudice stabiliva l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori alla madre.
10. Rassegnate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione in data 18.10.2023 con i termini ex art. 190 c.p.c.
11. Con Sentenza collegiale N° 459/2024, pubblicata il 12.02.2024, il Tribunale di Venezia ha statuito:
“Dispone l'affido super esclusivo delle minori (n. in data 02.02.2011) e Parte_4 Per_4
(n. in data 08.01.2016) alla madre , con collocazione prevalente anche a fini
[...] CP_1
anagrafici presso il domicilio della stessa;
Dispone che l'esercizio del diritto di visita paterno avvenga mediante incontri settimanali assistiti organizzati dal Servizio Sociale in spazio neutro, alla presenza di un educatore, acquisito il consenso di queste ultime;
Pone con decorrenza dalla decisione a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento delle figlie minori versando alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma mensile di € 700, 00 (€ 350,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso al Tribunale;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in Parte_1
€ 10.860, 00 per onorari oltre accessori come per legge.
Si comunichi alle parti, al PM ed ai Servizi Sociali del Comune di Fosso' (Ve)”.
12. Avverso tale pronuncia, ha proposto LL , censurando la ricostruzione dei fatti Parte_1 operata dal Giudice di I Grado, lamentando l'erronea valutazione delle prove documentali e stigmatizzando l'operato del CTU dott.ssa Persona_3
ha espresso doglianza per non essere stato assistito da alcun consulente di parte durante la Pt_1
CTU, aspetto che ha compromesso il suo diritto di difesa;
attesa la delicatezza della situazione,
l'ausiliario del Giudice avrebbe dovuto consentire l'integrità del contraddittorio con la nomina di un ulteriore consulente, dopo l'abbandono da parte della dott.ssa per ragioni di salute, della Tes_4
dott.ssa per incompatibilità e della dott.ssa per scelta personale;
ciò ha rappresentato un Per_5 Per_6
9 vulnus nel prosieguo delle operazioni peritali che si sono concluse sfavorevolmente per l'appellante, poiché il consulente d'ufficio ha sposato acriticamente la tesi difensiva di controparte, affermando che
“Il profilo della IG.ra non presenta franchi elementi di criticità”. CP_1
L'appellante ha rimarcato che il Giudice ha dato luogo ad un'analisi “tanto asettica, quanto sommaria”, mentre la dott.ssa ha espresso valutazioni non imparziali sulla figura paterna, Per_3
tanto più che non vi è in atti alcuna documentazione clinica attestante che egli soffra di problemi di natura psichica.
ha evidenziato che il perito di sua fiducia, dott. specialista in neurologia e Pt_1 Testimone_3
psichiatria, dopo avere esaminato il testo della dott.ssa e dopo tre sedute, ha redatto Per_3 un'approfondita relazione nella quale - oltre a rilevare numerose anomalie in ordine all'esecuzione dei test - ha sottolineato come l'ausiliaria sia pervenuta a conclusioni contraddittorie nell'inquadramento della figura paterna.
L'appellante ha denunciato l'erroneità dell'affidamento super-esclusivo delle figlie minori alla madre, posto che egli si è adoperato con ogni mezzo per cercare di normalizzare il rapporto con loro e con la ex moglie, ma ogni tentativo è stato vano.
Ha sottolineato che l'affidamento super esclusivo interviene solo quando risulta prevalente l'interesse del minore ad avere un solo genitore che decida, a discapito della bigenitorialità, se il genitore non affidatario dimostra totale disinteresse alla vita del figlio, cosa che nel caso di specie non è mai accaduta, anzi egli ha cercato continuamente di seguire la vita, la formazione e l'educazione di e Per_1
sia pure a distanza. Per_2
L'appellante ha - poi - spiegato che, dopo avere lavorato alle dipendenze di Controparte_9
successivamente acquisita da presso la quale è stato assunto nel
[...] Controparte_10
settembre 2019, è stato licenziato nell'aprile 2023 e sta percependo l'indennità di disoccupazione
NASPI che è a termine;
l'autovettura Tiguan tg. FL989GE era intestata alla ed era un Parte_5
bene strumentale, ancorché ad uso promiscuo;
dal 30.07.2019, ha ceduto tutte le quote della Pt_1 società di famiglia ai genitori, tant'è che ha intrapreso un percorso lavorativo diverso.
13. si è costituita in II Grado ed ha eccepito - innanzitutto - l'inammissibilità dell'LL CP_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che la riforma Cartabia ha consolidato il principio della specificità che è stato apertamente violato da . Parte_1
L'appellata ha eccepito altresì l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta da controparte, perchè avrebbe potuto dimetterla già in I Grado;
i documenti nn. 5-6-7, relativi al cedolino del TFR datato aprile 2023, la comunicazione della Naspi datata luglio 2023 ed il libretto dell'auto con
10 pedissequa cessione di quote societarie datata luglio 20219, avrebbero dovuto essere depositati nel giudizio di I Grado.
Per la , l'ex coniuge non è riuscito a smentire di non essere un genitore adeguato, di non avere la CP_1
capacità di poter agire nel preminente interesse delle figlie minori, di pretermettere sempre e solo i suoi desideri e le sue frustrazioni alla serena crescita delle figlie.
La madre ha sottolineato di non avere mai interferito nelle visite con il padre, cercando in ogni modo di agevolare il loro rapporto, mentre la decisione di non vedere il genitore è stata maturata dalle figlie ed in particolar modo della più grande, che ne ha spiegato le motivazioni nel corso dell'audizione Per_1
del 02.05.2023.
Le conclusioni alle quali è addivenuta la CTU dott.ssa sono state il frutto di un Persona_3 lungo percorso che si è sostanziato, non solo nell'esperimento dei test, ma anche nell'esame approfondito di ogni aspetto della vita delle minori, dal contesto familiare di ciascun genitore e di quello scolastico di entrambe le figlie.
Per l'appellata, una volta accertato il clima di grave conflittualità familiare vissuto da e Per_1 Per_2
connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dalle stesse prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è stata giustificata la decisione di adottare il c.d. affidamento super-esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell'altro genitore.
A detta della , controparte non ha mai esibito alcuna documentazione attestante le sue CP_1 dichiarazioni dei redditi per tutta la durata del giudizio di divorzio;
per contro, all'esito di formale istanza ex art. 492 bis c.p.c., in data 04.04.2024 è stato appreso che è titolare di più conti Pt_1
correnti presso diversi istituti di credito;
pertanto, non è dato comprendere quali siano le sue reali fonti di guadagno e l'importo di € 700,00 al mese deve essere confermato.
Dal punto di vista istruttorio, l'appellata ha replicato che i fatti di cui parte appellante intende fornire prova riguardano accadimenti antecedenti alla separazione e del tutto scollati dalla realtà dei fatti, ma soprattutto costituiscono un “fuori tema” ai fini del giudizio stesso;
ha - poi- aggiunto che non vi sono ragioni di fatto e di diritto che possano giustificare indagini finanziarie sul suo patrimonio.
14. Con Ordinanza del 28.05.2025, la Corte ha disposto:
“rilevato che le statuizioni sull'affidamento/collocamento del minore devono essere prioritariamente orientate a garantire il massimo beneficio per quel determinato minore, protagonista della vicenda, beneficio rispetto al quale serve una delicata interpretazione ermeneutica di bilanciamento, la cui specialità consiste nel privilegiare sempre il diritto del minore e nel reputare recessivi i diritti che con esso possono collidere;
11 ritenuto che, nella fattispecie in esame, è indispensabile un approfondimento mirato ed aggiornato delle capacità genitoriali delle odierne parti in funzione dell'interesse primario delle due figlie minori;
PQM
dispone CTU …; demanda al perito designato il seguente quesito:
“Letti gli atti, esaminati i documenti, svolti i colloqui con entrambi i genitori e con figlie minori nonché acquisite tutte le informazioni ritenute necessarie, il C.T.U. valuti:
1. la capacità genitoriale di e di rispetto alle esigenze legate alla Parte_1 CP_1 crescita, all'educazione, all'istruzione delle figlie minori (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
08.01.2016), tenuto conto degli interventi di sostegno della genitorialità già eseguiti o proposti, del loro eventuale rifiuto e di quelli ancora utilmente proponibili;
2. la possibilità di un raffronto fra i benefici che siano riconducibili all'affidamento esclusivo alla madre (attualmente in essere in forma rafforzata) e quelli che potrebbero derivare - in concreto - alle minori da un loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, ove realizzabile;
3. le modalità di collocamento ed i tempi/criteri di visita che siano oggi meglio rispondenti all'equilibrio psico-fisico di e Denise”. Per_1
15. All'esito del deposito della CTU a firma del prof. di Padova, avvenuto in Persona_7
data 06.11.2024, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed hanno dimesso note conclusive;
la causa è stata trattenuta in decisione il 17.02.2025.
16. Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (v. Cass. n. 21824/2019).
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse da sono Parte_1
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
Va aggiunto, a proposito della portata dell'art. 342 c.p.c. ratione temporis, che non si deve esigere dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza;
non serve che vi sia una trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa;
d'altro canto, la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se questo ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (v. art. 156, comma 3,
c.p.c.); pertanto, anche quando si deve valutare l'ammissibilità di un'impugnazione, occorre privilegiare non il rispetto di clausole astratte e di formule di stile, bensì la sostanza ed il contenuto effettivo dell'atto (v. Cass. n. 1932/2024).
In tale senso, la citazione in appello di è immune da vizi. Parte_1
12 17. L'appello proposto è infondato e va respinto.
A. A fronte delle contestazioni mosse dall'appellante nelle note conclusive in ordine alla CTU sulle capacità genitoriali delle odierne parti, espletata a mezzo del prof. di Padova, Persona_7
, Controparte_11 Controparte_12
, è doveroso ricordare che il Giudice - ai sensi dell'art. 196 c.p.c. - ha il potere
[...]
discrezionale di disporre la rinnovazione delle indagini peritali quando i risultati sono insoddisfacenti ovvero inidonei a raggiungere lo scopo per cui è stato previsto l'approfondimento tecnico oppure quando la consulenza è affetta da vizi di forma tali da avere comportato la lesione del diritto di difesa di una delle parti;
questioni relative alla chiarezza della relazione - invece - possono essere risolte dal
Giudicante con una semplice richiesta di chiarimenti.
L'istanza di rinnovo non può scaturire solo dalla “divergenza” fra i contenuti della CTU e quelli elaborati dal CTP
Inoltre, anche in presenza di un'esplicita richiesta di parte, il Giudice non è tenuto a disporre una nuova consulenza d'ufficio se non vi sono stati vizi procedurali che abbiano determinato la violazione del principio del contraddittorio e/o se la perizia non si presenta insufficiente, incoerente, illogica, lacunosa nelle risposte.
Nella fattispecie in esame, dalla relazione del prof. non si evincono minimamente situazioni Per_7
di questo genere, il che esclude - in radice - che vi siano gli estremi per disporre una nuova CTU sulle capacità genitoriali.
D'altro, in assenza di critiche fondate su elementi tangibili e sicuri, la condivisione della perizia ad opera del Giudice del merito non solo non costituisce motivazione apparente, ma è pienamente conforme al principio di diritto sancito dall'art. 111 Cost..
Difatti, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ove il Giudice di merito aderisca ai risultati della CTU, non è tenuto ad esporre in modo capillare le ragioni di questo suo convincimento, posto che la decisione di abbracciare le risultanze della stessa implica - di per sé - valutazione ed esame delle contrarie deduzioni di parte, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità (v. Cass. n. 11917/2021).
In tal caso, l'obbligo di motivare è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni di parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (v. Cass. n. 27910/2020).
Occorre rimarcare che, anche secondo la giurisprudenza più recente (v. Cass. n. 12195/2024), il
Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che - nella relazione - ha
13 tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione indicando la fonte del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che - sebbene non espressamente confutate - restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Del resto, prima del deposito, il perito d'ufficio deve trasmettere alle parti la relazione a cui - in base all'art. 195 c.p.c. e nel termine stabilito - devono seguire le osservazioni delle medesime parti;
inoltre, unitamente al deposito in Cancelleria della relazione, l'ausiliario deve depositare sia le osservazioni delle parti che una sintetica valutazione delle stesse.
Tutto ciò premesso in linea di principio, nell'ipotesi in esame, la completezza, l'esaustività e la precisione dell'elaborato a firma del prof. soddisfano pienamente i requisiti indicati dalla Per_7
Cassazione perché vi possa essere condivisione del Giudicante.
B. In dettaglio, il consulente d'ufficio ha spiegato:
“Il sig. da più anni non è partecipe alla crescita, all'educazione, all'istruzione delle figlie. Pt_1
Come osservato, non dispone di una competenza empatica sufficiente a comprendere il loro sentire.
Le “bugie” intese dalle figlie e le accuse hanno confermato il distanziamento dalla figura paterna e il divario tra il profilo paterno attuale e quello di cui le minori sentono l'esigenza.
La ripresa dei rapporti allo stato attuale potenzierebbe introietti paterni negativi, pregiudizievoli per l'equilibrio psico-affettivo delle minori.
La sig.ra assicura a e affetto, protezione, riferimento e guida normativa, risponde CP_1 Per_1 Per_2
alle loro fondamentali esigenze. Da quanto rilevato dalla documentazione, da quanto emerso dai colloqui, la sig.ra dispone di adeguate capacità genitoriali ed è in grado di rispondere alle CP_1 esigenze di crescita, all'educazione, all'istruzione delle figlie. Sia che sono affezionate Per_1 Per_2
alla madre e si sentono adeguatamente comprese da lei.
Non si rileva che la sig.ra abbia ostacolato l'accesso delle figlie al padre. CP_1
C. L'ausiliario ha specificato:
“Come si evince dalla relazione delle visite protette del 19/09/2022, le difficoltà della relazione padre- figlie non vengono superate ma piuttosto confermate dall'interazione, da cui la conferma del rifiuto. Le figlie riportano agiti del padre che le hanno turbate, hanno presente il padre che non si fa sentire nemmeno per le loro ricorrenze, che non restituisce i loro oggetti di valore affettivo. Il dialogo descritto è caratterizzato da contrapposizioni, piuttosto che da intese e chiarimenti, analogamente a quanto osservato in c.t.u.
14 Non viene riportata la capacità del padre di sviluppare un dialogo costruttivo.
La sintesi del percorso psicologico del 23/02/2023 riportata dal Servizio Sociale non è positiva. Il
Servizio riporta che l'“intento continua ad essere quello di dimostrare la colpevolezza dell'ex partner e dell'ingiustizia che ritiene di aver subito, occupato a difendere il proprio orgoglio ferito, cercando di evidenziare le gravi carenze dell'altro genitore”.
D. Il prof. ha riscontrato: Per_7
“Le reazioni delle figlie alle comunicazioni del padre rendono evidente la necessità di una radicale revisione delle vicende familiari. Lo scrivente ritiene necessario che il sig. corregga Pt_1
l'immagine femminile-materna negativa e spesso degradata che propone, riconosca che la madre è base della sicurezza affettiva delle figlie e fondamentale riferimento per la loro formazione. Le squalifiche ledono i processi di identificazione, la formazione dell'ideale dell'io e stimolano processi difensivi orientati a preservare condizioni essenziali per il loro sviluppo che portano alla esclusione della figura paterna nella misura in cui interferisce con esso;
riveda le vicende familiari con una diversa comprensione delle esigenze che le figlie esprimono, riveda i propri punti di vista come premessa di un dialogo con le figlie;
si impegni ad una diversa e più ampia considerazione della “verità” emozionale piuttosto che insistere sulla “verità” fattuale, da cui le polemiche;
eviti la contrapposizione simmetrica, evidenzi una figura paterna che incontra la sensibilità delle figlie con un atteggiamento empatico e riflessivo, anziché discordante e preclusivo;
si proponga come soggetto agente con positive determinazioni e concrete iniziative personali indirizzate alle figlie che così potranno riconoscere il nuovo profilo, come suggerito in c.t.u.; risponda ai desideri delle figlie con la restituzione di quello che chiedono, anche come atto riparativo, evitando spiegazioni non accettate che irritano, deludono e stimolano l'allontanamento.
All'esito di un approfondita riflessione delle vicende familiari e del rapporto con le figlie che porti ad abbandonare modelli relazionali disfunzionali e controproducenti, il sig. potrà proporsi con Pt_1 modalità nuove che diano motivo alle figlie di superare le ragioni del rifiuto”.
E. Il CTU ha concluso:
“Lo scrivente non ritiene che, allo stato attuale, l'affido condiviso sia realizzabile per la squalifica della figura materna, ribadita in c.t.u., lesiva dei processi di interiorizzazione delle figlie, per la rilevante mancanza di empatia, da cui il loro rifiuto, non essendo il sig. in grado di Pt_1
comprendere le esigenze di conferma e di rispondervi.
Lo scrivente ritiene che il collocamento presso la madre risponda alle esigenze di e Per_1 Per_2
Allo stato attuale non sussistano condizioni per una programmazione delle visite con il padre.
15 ha strutturato una rappresentazione negativa del padre e teme di incontrarlo. Per_1
Lo scrivente ritiene controproducenti incontri con il padre, prima degli interventi suggeriti e di opportune verifiche.
In ragione della diversa età, in prevale la memoria episodica e ha presenti ricordi meno Per_2
integrati in una rappresentazione sintetica. La naturale apertura, la particolare sensibilità e indole comunicativa, le difese dell'io meno strutturate costituiscono elementi di vulnerabilità contestuale rispetto ai tratti comunicativi disfunzionali del padre. Nell'incontro peritale i fraintendimenti e la contrapposizione simmetrica non hanno risparmiato il padre ha tentato di coinvolgerla in Per_2
criticità che lo riguardano con modalità inopportunamente poste a carico della figlia, che si è inquietata e lo ha prontamente smentito. In considerazione delle difficoltà empatico-comunicative del sig. , lo scrivente non ritiene che possa essere esposta alle modalità disfunzionali della Pt_1 Per_2
comunicazione paterna.
All'esito dell'impegno a superare la fissità preclusiva dei punti di vista, di iniziative concrete che portino a riprendere in modo significativo comunicazioni interrotte da anni, il sig. con le Pt_1
proprie iniziative potrà creare le condizioni favorevoli ad incontri che potranno essere accettati dalle figlie. Dopo opportune verifiche, il Servizio Sociale potrà organizzare i primi incontri protetti di verifica che, all'esito positivo, potranno continuare liberamente”.
F. Quanto ampiamente riportato non può che confermare la correttezza della pronuncia impugnata in punto di affidamento esclusivo alla madre della prole minore d'età.
Si tratta di decisione condivisibile poiché non è risultato in grado di valorizzare aspetti Parte_1 di empatia e di sensibilità, una propensione all'accudimento e la volontà di anteporre fermamente le figlie ai rancori ed ai contrasti nei confronti della figura materna;
difatti, l'appellante ha avvertito l'esigenza di sottolineare il “fastidio” che gli deriva ancora dall'ex moglie e dal suo attuale convivente.
non è riuscito ad acquisire un atteggiamento più flessibile verso il Servizio e non ha superato Pt_1
quel difetto di capacità autocritica che - da sempre - l'ha penalizzato come genitore;
egli non ha concretizzato una vera collaborazione positiva e serena con i Servizi per il benessere di e Per_1 Per_2
pur dicendosi desideroso di stare loro vicino, non è stato capace di approntare adeguati strumenti di dialogo, di comunicazione e di reale sintonia, nonostante gli stimoli forniti dal personale esperto.
G. Per venire alla misura del contributo al mantenimento delle figlie gravante su , pur Parte_1 risultando il suo stato di disoccupazione, non si può tralasciare che in forza dell'art. 492 bis c.p.c. è stato appurato che egli è creditore nei confronti dei seguenti soggetti terzi:
16 Dunque, è verosimile che l'odierno appellante abbia delle disponibilità che gli consentono di fare fronte - innanzitutto - alle esigenze delle due figlie, oltre agli oneri della ex casa coniugale di sua
17 proprietà che la ex moglie ha lasciato e che pare essere ancora gravata da un mutuo di circa € 850,00 al mese.
Peraltro, durante il matrimonio ha sempre operato nell'ambito dell'azienda della famiglia Pt_1
d'origine e solo in seguito ha optato per un lavoro alle dipendenze di altra società, lavoro che poi ha perso;
dunque, viene spontaneo pensare - in difetto di indizi di chiaro segno contrario - che egli abbia ancora la possibilità rientrare nel contesto aziendale di famiglia, anche perché nel corso del giudizio di
I Grado è emerso in modo evidente il forte legame mantenuto dall'appellante con i suoi familiari che lo hanno accompagnato all'udienza di audizione di e che hanno fortemente rivendicato il diritto di Per_1
vedere e frequentare le nipoti.
18. Non resta che confermare integralmente la Sentenza appellata.
19. Le spese del gravame seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo Parte_1
applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
20. La soccombenza piena dell'appellante rende inevitabile che le spese della CTU di II Grado debbano essere interamente a carico del medesimo, con diritto dell'appellata al rimborso di quanto eventualmente già corrisposto al prof. . Persona_7
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'LL e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese di II Grado, liquidate in complessive € 5.200,00, oltre iva-cpa-spese generali come per legge.
3. PONE definitivamente le spese della CTU di II Grado per intero a carico dell'appellante, onerandolo di rimborsare all'appellata quanto eventualmente già corrisposto dalla stessa al prof.
. Persona_7
4. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 24.02.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
18