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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. Vladimiro Gloria Giudice est. dr. Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 3423/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nata a [...] il [...] e difesa dall'Avv. PULLI Parte_1 C.F._1 VINCENZO;
E
(cod. fisc.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE.
Oggetto del giudizio: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'8.7.2025, da intedersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli interessati hanno proposto ricorso congiunto in data 04.09.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della Per responsaiblità genitoriale relativamente ai tre figli (2013), (2015) e (2022), nati dalla loro Per_1 Per_2 relazione fuori dal matrimonio, secondo le condizioni ivi concordate.
In corso di causa è intervenuta la costituzione di un nuovo difensore per la sola ricorrente in cui si dava Parte_1 atto della volontà di quest'ultima di revoca il consenso sotteso al ricorso, e si chiedeva il mutamento del rito da congiuto in contenzioso.
Con ordinanza del 28/4/2025 si disponeva la comparizione personale degli interessati e all'udienza all'uopo fissata dell'8/7/2025 entrambi i ricorrenti dichiarano di revocare il consenso alle condizioni concordate e i loro difensori chidevano di procedersi alla trattazione per via contenziosa. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Fatte queste premesse, va innanzitutto rilevata l'impossibilità di procedere alla chiesta conversione del rito: la domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. ha natura e presupposti del tutto differenti rispetto al ricorso ex art. 473 bis 14 c.p.c., che ne giustificano la differente procedura.
Nessuna previsione di legge, del resto, prevede il mutamento del rito da congiunto in contenzioso.
Pertanto, venuto meno il consenso di entrambi i ricorrenti rispetto alle condizioni proposte con il ricorso congiunto introduttivo, quest'ultimo va dichiarato improcedibile, con conseguente compensazione delle spese di lite, tenuto conto del contegno processuale tenuto dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi nella prefeta composizione, definitvamente pronunziando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1) DICHIARA IMPROCEDIBILE il ricorso.
2) COMPENSA le spese di lite.
1 Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
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