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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 13/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 364 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio degli Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti, che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio degli CP_1 C.F._3
Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come da mandato allegato all'atto di citazione, convenuta e contro
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_6
, , CP_15 CP_2 CP_16 Controparte_17 CP_18 [...]
, , CP_19 CP_6 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 [...]
, , e , CP_3 CP_24 CP_25 CP_26
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali –accertamento usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
pagina 1 di 6 • accertare la situazione possessoria pubblica, pacifica e ultraventennale degli attori e dichiarare:
a) dell'appartamento distinto al NCEU al foglio 31 mappale 213 sub. 5; Parte_2
b) dell'appartamento sito al piano terra distinto al NCEU al foglio 31 mappale 213 Parte_1
sub 4 e del piano seminterrato distinto al NCEU al foglio 31 mappale 213 sub 6.
Si precisa che tutti gli appartamenti fanno parte di un fabbricato che insiste sul terreno sito nel
Comune di Urzulei e identificato al NCT al foglio 31 mappale 213 e che i beni comuni non censibili
(vano scale e cortile) sono identificati al NCEU al foglio 31 mappali 213 sub 7 e 8;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta costituita (comparsa di costituzione):
“Conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito:
- accolga la domanda proposta dagli attori e li dichiari proprietari degli immobili di cui alla premessa;
- con vittoria di spese ed onorari di causa in caso di resistenza.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, per dell'appartamento Parte_2 posto al primo piano di uno stabile sito in via Vittorio Emanuele dell'abitato di Urzulei e distinto al
Catasto Fabbricati al foglio 31 particella 213 sub 5 e per dell'appartamento sito nello Parte_1
stesso stabile al piano terra e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 31 particella 213 sub 4 e del piano seminterrato distinto al Catasto Fabbricati al foglio 31 particella 213 sub 6. Parte attrice ha precisato nelle conclusioni che tutti gli appartamenti fanno parte di un fabbricato che insiste sul terreno sito nel
Comune di Urzulei e identificato al NCT al foglio 31 mappale 213 e che i beni comuni non censibili
(vano scale e cortile) sono identificati al NCEU al foglio 31 mappali 213 sub 7 e 8.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre vent'anni, degli immobili facenti parte di un unico fabbricato con annessa corte esclusiva siti nel Comune di Urzulei.
In particolare, ha dedotto di abitare nell'appartamento sito al piano terra dello stabile Parte_1
e di utilizzare il locale commerciale, posto nel piano seminterrato, come laboratorio artigianale di pasta fresca, dove si trovano anche la cantina e la legnaia. La stessa ha assunto di avere eseguito, dai primi anni 2000, lavori per la realizzazione del laboratorio (aperto nel 2016), quali la pavimentazione, la tinteggiatura e la realizzazione del bagno, e di avere provveduto, nell'anno 2010, all'ampliamento del laboratorio con l'aggiunta di un altro vano e delle pompe di calore e, nel 2022, alla sostituzione degli infissi.
pagina 2 di 6 L'attrice ha dedotto di avere eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'immobile, quali la realizzazione di una veranda nell'anno 2010 e di provvedere regolarmente alla tinteggiatura interna ogni due o tre anni.
ha dedotto di abitare nell'appartamento posto al primo piano dello stesso stabile e Parte_2 di avere eseguito, negli ultimi vent'anni, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, provvedendo alla tinteggiatura interna ogni due o tre anni. Egli ha dedotto di avere posizionato delle pompe di calore e dei pannelli solari nell'anno 2010 e di avere realizzato il bagno e cambiato gli infissi esterni nell'anno
2022.
Si è costituita in giudizio la quale ha riconosciuto i fatti posti a fondamento della CP_1 domanda di parte attrice e ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
pagina 3 di 6 (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'inizio degli anni 2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, specificando anche che l'ingresso delle abitazioni si trova sulla via Vittorio Emanuele e che solo quello del laboratorio si trova sulla via Garibaldi. I testi hanno riconosciuto l'immobile nelle fotografie mostrate loro in udienza e hanno saputo riferire anche riguardo alla suddivisione interna degli spazi, sia delle abitazioni che degli altri locali dei quali l'immobile è composto (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese all'udienza del 6 novembre 2024). Tes_1 CP_27
Dall'istruttoria è emerso che gli attori, dall'inizio degli anni Duemila, hanno utilizzato l'immobile per cui è causa, dove prima abitavano il padre e la nonna, entrambi deceduti (teste ). Tes_1
I testi hanno riferito che, dal 2000/2002, utilizza il piano seminterrato dello stabile Parte_1
come laboratorio di pasta fresca e dolci sardi e che, nello stesso seminterrato, vi è un altro ambiente adibito ed utilizzato dalla stessa come legnaia e cantina. Gli stessi testi hanno precisato che tra nei primi anni 2000 (2010-2016), l'attrice ha ampliato il locale seminterrato per realizzare laboratorio di pasta fresca, che ha aperto nell'anno 2016.
Il teste ha riferito di avere eseguito per conto dell'attrice, tramite la sua impresa, dei CP_27
lavori nel locale seminterrato per adibirlo a laboratorio e, in particolare, di averlo piastrellato, pitturato e di avere realizzato il bagno (anno 2014). Inoltre, il teste ha riferito che nello stesso locale sono state collocate le apparecchiature necessarie al laboratorio e nel 2022 sono stati sostituiti gli infissi - come confermato anche dalla teste - dei quali ha realizzato i controtelai. Tes_1
Entrambi i testi hanno riferito, altresì, che ha realizzato, nella sua abitazione, una Parte_1
veranda (anni 2010/2012, teste ), vi ha collocato una stufa a pellet (anno 2018/2019), ha Tes_1
risistemato completamente il bagno (anno 2019/2020), ha sostituito gli infissi (anno 2022) e ha installato un impianto fotovoltaico (anno 2023). Inoltre, i testi hanno confermato che la stessa cura la manutenzione ordinaria dell'abitazione, della quale provvede a tinteggiare le pareti interne ogni due o tre anni. È emerso che gran parte dei lavori sopra descritti (nella specie i lavori di edilizia) siano stati eseguiti dall'impresa del teste , su incarico dell'attrice, dalla quale il teste è stato CP_27
retribuito.
I testi hanno riferito anche in merito all'utilizzo dello stabile da parte di , Parte_2 limitatamente all'appartamento posto al primo piano dello stesso, collocato sopra l'appartamento pagina 4 di 6 dell'attrice, in relazione al quale l'attore ha provveduto alla sostituzione degli infissi ed al rifacimento del bagno, incaricando per l'esecuzione dei lavori l'impresa del teste , che ha provveduto CP_27
e provvede periodicamente (ogni due o tre anni) ad eseguire la tinteggiatura delle pareti.
CP_2 I testi e hanno riferito, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari dei Tes_1
rispettivi immobili e di averli sempre reputati come tali, in quanto gli stessi si sono sempre comportati come tali, e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi dal 2000 ad oggi.
Infine, entrambi i testi hanno specificato di avere riferito delle suddette circostanze per averle apprese personalmente.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sui rispettivi immobili, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi, anche in quanto vicini di casa (la teste abita ad Urzulei da quando aveva 12 anni in un Testimone_1
immobile che si trova di fronte a quello degli attori) o per avervi eseguito personalmente dei lavori su incarico e dietro retribuzione degli attori (teste ). CP_27
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...]
hanno acquistato la proprietà, rispettivamente, del piano terra e seminterrato e del primo Parte_2 piano, dell'immobile oggetto di causa e della relativa area di sedime per usucapione.
Il vano scale e il cortile - beni non censibili - sono identificati al NCEU al foglio 31 mappali 213 sub 7
e 8.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che si è costituita in giudizio, ma senza contestare la domanda di parte CP_1 attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Urzulei al foglio 31 particella 213 sub 4, piano terra, e foglio 31 particella 213 sub
6, piano seminterrato, e (c.f. proprietario Parte_2 C.F._2 dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Urzulei al foglio 31 particella 213 sub 5, primo piano, nonché entrambi della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 31 particella 213, ente urbano;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 364 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Lanusei presso lo studio degli Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti, che li rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come da delega allegata all'atto di citazione, attori contro
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Lanusei presso lo studio degli CP_1 C.F._3
Avv.ti Francesca Greco e Francesco Detti, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, come da mandato allegato all'atto di citazione, convenuta e contro
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14 CP_6
, , CP_15 CP_2 CP_16 Controparte_17 CP_18 [...]
, , CP_19 CP_6 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23 [...]
, , e , CP_3 CP_24 CP_25 CP_26
convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali –accertamento usucapione.
Conclusioni nell'interesse degli attori (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
pagina 1 di 6 • accertare la situazione possessoria pubblica, pacifica e ultraventennale degli attori e dichiarare:
a) dell'appartamento distinto al NCEU al foglio 31 mappale 213 sub. 5; Parte_2
b) dell'appartamento sito al piano terra distinto al NCEU al foglio 31 mappale 213 Parte_1
sub 4 e del piano seminterrato distinto al NCEU al foglio 31 mappale 213 sub 6.
Si precisa che tutti gli appartamenti fanno parte di un fabbricato che insiste sul terreno sito nel
Comune di Urzulei e identificato al NCT al foglio 31 mappale 213 e che i beni comuni non censibili
(vano scale e cortile) sono identificati al NCEU al foglio 31 mappali 213 sub 7 e 8;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari in caso di resistenza”.
Conclusioni nell'interesse della convenuta costituita (comparsa di costituzione):
“Conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito:
- accolga la domanda proposta dagli attori e li dichiari proprietari degli immobili di cui alla premessa;
- con vittoria di spese ed onorari di causa in caso di resistenza.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir Parte_1 Parte_2 dichiarare di essere proprietari, per intervenuta usucapione, per dell'appartamento Parte_2 posto al primo piano di uno stabile sito in via Vittorio Emanuele dell'abitato di Urzulei e distinto al
Catasto Fabbricati al foglio 31 particella 213 sub 5 e per dell'appartamento sito nello Parte_1
stesso stabile al piano terra e distinto al Catasto Fabbricati al foglio 31 particella 213 sub 4 e del piano seminterrato distinto al Catasto Fabbricati al foglio 31 particella 213 sub 6. Parte attrice ha precisato nelle conclusioni che tutti gli appartamenti fanno parte di un fabbricato che insiste sul terreno sito nel
Comune di Urzulei e identificato al NCT al foglio 31 mappale 213 e che i beni comuni non censibili
(vano scale e cortile) sono identificati al NCEU al foglio 31 mappali 213 sub 7 e 8.
Gli attori hanno dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato, da oltre vent'anni, degli immobili facenti parte di un unico fabbricato con annessa corte esclusiva siti nel Comune di Urzulei.
In particolare, ha dedotto di abitare nell'appartamento sito al piano terra dello stabile Parte_1
e di utilizzare il locale commerciale, posto nel piano seminterrato, come laboratorio artigianale di pasta fresca, dove si trovano anche la cantina e la legnaia. La stessa ha assunto di avere eseguito, dai primi anni 2000, lavori per la realizzazione del laboratorio (aperto nel 2016), quali la pavimentazione, la tinteggiatura e la realizzazione del bagno, e di avere provveduto, nell'anno 2010, all'ampliamento del laboratorio con l'aggiunta di un altro vano e delle pompe di calore e, nel 2022, alla sostituzione degli infissi.
pagina 2 di 6 L'attrice ha dedotto di avere eseguito lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'immobile, quali la realizzazione di una veranda nell'anno 2010 e di provvedere regolarmente alla tinteggiatura interna ogni due o tre anni.
ha dedotto di abitare nell'appartamento posto al primo piano dello stesso stabile e Parte_2 di avere eseguito, negli ultimi vent'anni, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, provvedendo alla tinteggiatura interna ogni due o tre anni. Egli ha dedotto di avere posizionato delle pompe di calore e dei pannelli solari nell'anno 2010 e di avere realizzato il bagno e cambiato gli infissi esterni nell'anno
2022.
Si è costituita in giudizio la quale ha riconosciuto i fatti posti a fondamento della CP_1 domanda di parte attrice e ha concluso chiedendone l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
pagina 3 di 6 (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili in capo agli attori per oltre vent'anni, dall'inizio degli anni 2000.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini dell'immobile oggetto della domanda, specificando anche che l'ingresso delle abitazioni si trova sulla via Vittorio Emanuele e che solo quello del laboratorio si trova sulla via Garibaldi. I testi hanno riconosciuto l'immobile nelle fotografie mostrate loro in udienza e hanno saputo riferire anche riguardo alla suddivisione interna degli spazi, sia delle abitazioni che degli altri locali dei quali l'immobile è composto (dichiarazioni dei testi
[...]
e , rese all'udienza del 6 novembre 2024). Tes_1 CP_27
Dall'istruttoria è emerso che gli attori, dall'inizio degli anni Duemila, hanno utilizzato l'immobile per cui è causa, dove prima abitavano il padre e la nonna, entrambi deceduti (teste ). Tes_1
I testi hanno riferito che, dal 2000/2002, utilizza il piano seminterrato dello stabile Parte_1
come laboratorio di pasta fresca e dolci sardi e che, nello stesso seminterrato, vi è un altro ambiente adibito ed utilizzato dalla stessa come legnaia e cantina. Gli stessi testi hanno precisato che tra nei primi anni 2000 (2010-2016), l'attrice ha ampliato il locale seminterrato per realizzare laboratorio di pasta fresca, che ha aperto nell'anno 2016.
Il teste ha riferito di avere eseguito per conto dell'attrice, tramite la sua impresa, dei CP_27
lavori nel locale seminterrato per adibirlo a laboratorio e, in particolare, di averlo piastrellato, pitturato e di avere realizzato il bagno (anno 2014). Inoltre, il teste ha riferito che nello stesso locale sono state collocate le apparecchiature necessarie al laboratorio e nel 2022 sono stati sostituiti gli infissi - come confermato anche dalla teste - dei quali ha realizzato i controtelai. Tes_1
Entrambi i testi hanno riferito, altresì, che ha realizzato, nella sua abitazione, una Parte_1
veranda (anni 2010/2012, teste ), vi ha collocato una stufa a pellet (anno 2018/2019), ha Tes_1
risistemato completamente il bagno (anno 2019/2020), ha sostituito gli infissi (anno 2022) e ha installato un impianto fotovoltaico (anno 2023). Inoltre, i testi hanno confermato che la stessa cura la manutenzione ordinaria dell'abitazione, della quale provvede a tinteggiare le pareti interne ogni due o tre anni. È emerso che gran parte dei lavori sopra descritti (nella specie i lavori di edilizia) siano stati eseguiti dall'impresa del teste , su incarico dell'attrice, dalla quale il teste è stato CP_27
retribuito.
I testi hanno riferito anche in merito all'utilizzo dello stabile da parte di , Parte_2 limitatamente all'appartamento posto al primo piano dello stesso, collocato sopra l'appartamento pagina 4 di 6 dell'attrice, in relazione al quale l'attore ha provveduto alla sostituzione degli infissi ed al rifacimento del bagno, incaricando per l'esecuzione dei lavori l'impresa del teste , che ha provveduto CP_27
e provvede periodicamente (ogni due o tre anni) ad eseguire la tinteggiatura delle pareti.
CP_2 I testi e hanno riferito, altresì, che gli attori si sono sempre comportati come proprietari dei Tes_1
rispettivi immobili e di averli sempre reputati come tali, in quanto gli stessi si sono sempre comportati come tali, e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte dei medesimi dal 2000 ad oggi.
Infine, entrambi i testi hanno specificato di avere riferito delle suddette circostanze per averle apprese personalmente.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte degli attori sui rispettivi immobili, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con gli stessi, anche in quanto vicini di casa (la teste abita ad Urzulei da quando aveva 12 anni in un Testimone_1
immobile che si trova di fronte a quello degli attori) o per avervi eseguito personalmente dei lavori su incarico e dietro retribuzione degli attori (teste ). CP_27
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che gli attori abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che e Parte_1 [...]
hanno acquistato la proprietà, rispettivamente, del piano terra e seminterrato e del primo Parte_2 piano, dell'immobile oggetto di causa e della relativa area di sedime per usucapione.
Il vano scale e il cortile - beni non censibili - sono identificati al NCEU al foglio 31 mappali 213 sub 7
e 8.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori.
Considerato che si è costituita in giudizio, ma senza contestare la domanda di parte CP_1 attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
(c.f. ) proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del C.F._1
Comune di Urzulei al foglio 31 particella 213 sub 4, piano terra, e foglio 31 particella 213 sub
6, piano seminterrato, e (c.f. proprietario Parte_2 C.F._2 dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Urzulei al foglio 31 particella 213 sub 5, primo piano, nonché entrambi della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 31 particella 213, ente urbano;
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 13 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6