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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/03/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34808/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34808/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOGETTI MARCO, Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 13 10121 TORINO presso il difensore avv. BOGETTI MARCO attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CAROTA MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in PIAZZA
ROOSVELT, 3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CAROTA MARIA
CRISTINA
convenuta
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni:
per parte attrice: respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, voglia il Tribunale:
Accertato e dichiarato l'inadempimento e/o l'illegittimo comportamento della dichiarare tenuta e condannare la al risarcimento dei danni per le CP_1 CP_1 causali di cui in atto in favore di danni che si quantificano in € 116.278,04 o Parte_1 nella maggiore o minore somma che codesto Ecc.mo Tribunale. riterrà di giustizia;
Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari, IVA e CPA.
per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque perchè non provate.
In ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese e compensi di lite, aumentati del
30% per la redazione “navigabile” del presente atto, in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art.93 c.p.c.
* * *
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La società (incorporante – di seguito anche solo Parte_1 CP_2
Co
) ha convenuto in giudizio ( di seguito anche solo ”) Pt_1 CP_1
chiedendone – previo accertamento dell'inadempimento consistito nella interruzione del servizio di telefonia mobile su due utenze in uso all'attrice e nella tardiva riattivazione dello stesso – la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 116.278,04, pari al calo del fatturato dell'attività di commercio on line verificatosi nel periodo di sospensione del servizio rispetto all'analo periodo dell'anno precedente. si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto delle domande attore. CP_1
All'udienza del 24.2.2022 venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c. e alla successiva udienza del 28.9.2022 la giudice allora procedente, ritenuta la causa di natura documentale, fissava pag. 2 di 12 l'udienza di precisazione delle conclusioni dapprima per il 23.11.2023, successivamente differita al 24.4.2024 e da ultimo differita al 26.6.2024 per esigenza di dare priorità alla definizione di cause di più risalente iscrizione.
La scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa con provvedimento del
27.3.2024, all'udienza del 26.6.2024 assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Deduce parte attrice di essere una società operante in ambito estetico, con saloni di parrucchiere ubicati prevalentemente all'interno dei centri commerciali e di svolgere contemporaneamente, tramite la piattaforma web
“Mitici Parrucchieri” (doc.3), attività di commercio a distanza di prodotti estetici e di bellezza avvalendosi all'epoca dei fatti unicamente di due utenze telefoniche mobili a ciò dedicate, ossia i numeri 331-3554021 e 342-111111, attivati con la società convenuta con due diversi contratti n. 88811470383 e n.
888011092988 con la formula “Promo Mnp 10 regolati Parte_2
dalle Condizioni di abbonamento “Multibusiness”.
In data 28/11/2018 le utenze telefoniche sopra indicate venivano sospese senza alcun preavviso e il sig. legale rappresentante di parte attrice, CP_3
Con preso immediato contatto con il servizio clienti , apprendeva che la sospensione del servizio era conseguente al mancato pagamento di alcune bollette.
In particolare, risultavano non pagate le fatture n. 7X04794603 pari ad €
12,17 (doc. 7), la n. 7X05166374 pari ad € 12,08 (doc.8), la n. 7X00346642 pari ad € 13,75 (doc. 9), la n. 7X01212316 pari ad € 13,10 (doc.10) e la n.
7X04243959 pari ad € 151,50 (doc. 11) relative al contratto n. 888011470838, in relazione al quale veniva inviata la fattura n. 7X05196957 pari ad € 439,74, comprensiva del “corrispettivo per il recesso”, in assenza di recesso esercitato dall'utente (doc. 12).
pag. 3 di 12 Quanto al contratto n. 888011092988, risultavano non pagate le fatture n.
7X05222392 pari ad € 397,52 e la n. 7X00421022 (doc. 13) pari ad € 751,30
(doc.14).
Tali fatture venivano immediatamente saldate in data 28/11/2018 (doc. 15), con richiesta di immediato ripristino delle linee da parte di protocollata Pt_1
il 5.12.2018 al n. 7-47076639593 (doc.17).
Seguivano numerose ulteriori sollecitazioni comunicazioni sia telefoniche che scritte da parte di in ordine al mancato ripristino delle linee (doc.18 e Pt_1
19), che venivano riattivate solo in data 16/01/2019, 50 giorni dopo il pagamento delle bollette insolute.
Assume parte attrice di non aver pagato tempestivamente dette bollette senza colpa in quanto mai recapitate in forma analogica alla propria sede e di aver subìto un ingiustificato ritardo nella riattivazione del servizio, ritardo che le aveva causato danni da lucro cessante pari alla perdita di ricavi per il periodo di sospensione del servizio non avendo potuto usufruire - tra dicembre 2018 e gennaio 2019 - delle due linee telefoniche pubblicizzate, riuscendo a fatturare la somma di € 9.031,81 a fronte di un fatturato che l'anno precedente, nel medesimo periodo, si era attestato sull'importo di € 125.251,55, come comprovato dagli estratti registro iva dei mesi di dicembre 2017 e gennaio
2018. ha inoltre prodotto fattura ed estratto registro IVA di un grosso ordine Pt_1
evaso per un cliente svizzero (Bright TY Co.) per € 85.714,30 in data
1.12.2017 (doc.6), a pretesa dimostrazione del fatto che il periodo prenatalizio e post natalizio si caratterizza per maggiori acquisti effettuati tramite la piattaforma online.
Con Chiede inoltre che venga condannata a risarcire il danno subito dall'utente, quantificato in € 116.000,00, pari alla differenza tra il fatturato dei pag. 4 di 12 mesi dicembre 2017 e gennaio 2018 e quello dei corrispondenti mesi del 2018
e 2019, periodo di sospensione dei servizi telefonici. Co 3. La difesa di contesta nell'an e nel quantum la domanda attorea, richiamando le condizioni generali di contratto in punto di morosità e sospensione del servizio, facendo rilevare l'impossibilità che l'utente non avesse avuto conoscenza dell'emissione delle fattur essendo state le medesime inserite nello SDI, stante l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di utenza commerciale, con conseguente messa a disposizione delle fatture nell'area riservata al cliente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate.
Da ciò emergerebbe il grave e colpevole inadempimento di imputabile Pt_1
alla cliente tenuto conto che le fatture insolute erano scadute da molti mesi
(precisamente a far data dal mese di aprile 2018).
Co Assume in ogni caso che, anche nella denegata ipotesi di configurazione di una qualche forma di responsabilità della società somministrante, non potrebbe essere accolta la domanda risarcitoria, risultando sfornito di prova il quantum, non avendo la controparte provato che tali utenze fossero dedicate alla ricezione ed evasione di ordini dal sito internet indicato e che l'integralità degli ordini fosse gestito da solo ed esclusivamente con le utenze mobili Pt_1
e non anche, ad esempio come risulterebbe dall'esame della stessa documentazione avversaria e dal sito internet della società (doc.3 Pt_1
tramite mail o acquisto diretto da sito internet ovvero mediante numero fisso riportato sui documenti prodotti.
Co In ogni caso, rileva che la riduzione dei ricavi è dato insensibile alla verifica del detrimento economico eventualmente patito dalle casse sociali dovendosi piuttosto fare riferimento all'eventuale flessione del Margine
Operativo Lordo, da indagare mediante il bilancio nella sua interezza, considerando i costi e la relativa tassazione.
pag. 5 di 12 Co A tal riguardo, ha prodotto i bilanci di dal 2017 al 2020 compreso, Pt_1
dai quali emerge che sia il bilancio del 2018, sia il bilancio del 2019 riportano ricavi in crescita rispetto agli anni precedenti e che nel bilancio 2020, in cui la società supera il milione e duecento mila di euro di ricavi, viene riportata una di 310 mila euro.
Co Conclude quindi per l'infondatezza della domanda risarcitoria, essendo da un lato indimostrato il presupposto dei “minori introiti” alla luce dell'aumento complessivo di fatturato sia nell'anno 2018 che nell'anno 2019 e dall'altro risultando impossibile identificare la perdita economica con il calo di fatturato, stante la necessità di considerare i costi operativi della società (tra tutti il costo della forza lavoro) che non avrebbero consentito di generare un profitto pari all'intera perdita di fatturato.
Tali lacune probatorie non potrebbero secondo parte convenuta essere colmate attraverso una liquidazione equitativa del danno per assoluta carenza dei presupposti per invocare un'attiva suppletiva del giudice.
4. Il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia in parte fondata e possa pertanto trovare accoglimento nei limiti di seguito enunciati.
Alla luce delle prove documentali presenti in atti deve innanzi tutto ritenersi legittima la sospensione del servizio di telefonia mobile relativa alle due utenze in uso a parte attrice, essendo stata dimostrata la morosità riferita a numerose fatture, risalente a parecchi mesi antecedenti alla data di sospensione del servizio.
Non può valere a scriminare la colpevolezza dell'utente la allegata circostanza del mancato ricevimento di copia cartacea delle bollette insolute, tenuto conto che le Condizioni Generali di Contratto per l'offerta (art. 5.4 Parte_3
Fatturazione) prevedono quale modalità precipua di comunicazione quella pag. 6 di 12 dell'inserimento della fattura nel sistema SDI e solo subordinatamente l'invio di copia cartacea.
D'altro canto, trattandosi di una morosità non continua ma riferita solo ad alcune bollette, si può dedurre che le bollette venissero regolarmente recapitate al destinatario, mettendolo in grado di provvedere ai tempestivi pagamenti ed avendo l'utente commerciale comunque a disposizione il proprio cassetto fiscale sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Co La sospensione del servizio può quindi ritenersi giustificata da parte di , anche alla luce della normativa contrattuale specifica in punto di morosità e sospensione del servizio.
5. Ritiene il Tribunale che non altrettanto giustificato può ritenersi il ritardo con
Co cui ha proceduto al ripristino del collegamento (in data 16.1.2019), a fronte del pagamento del dovuto da parte di in data 28.11.2018. Pt_1
Co Assume in comparsa di costituzione che il ritardo non sarebbe sussistente in quanto la cliente avrebbe saldato la fattura n. 6/2018 (doc. 11 solo in Pt_1
data 1.2.2019, senza però allegare prova documentale alcuna al riguardo, a fronte di documentazione prodotta da che attesta, al contrario, il Pt_1
pagamento anche di detta fattura in data 28.11.2018 (doc. 15 - Pt_1 pagamento di €153,50). Co
ribadisce anche in comparsa conclusionale che la morosità sarebbe stata sanata interamente in data 1.2.2019, senza dare alcuna prova documentale circa gli importi dovuti e pagati in ritardo.
Le Condizioni Generali di contratto prevedono in proposito (art. 5.6.2.) che in
Co caso di sospensione del servizio per morosità procederà alla riattivazione, entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione da parte del Cliente dell'avvenuto pagamento delle somme ancora dovute e
Co previo accertamento da parte di del pagamento stesso”.
pag. 7 di 12 Alla luce di tali circostanze appare ingiustificato e colpevole il ritardo con cui
Co
ha proceduto alla riattivazione delle linee solo in data 16.1.2019.
Co Assume che parte attrice non avrebbe fornito prova adeguata circa l'utilizzo delle due utenze telefoniche per il contatto con i clienti ma tale rilievo non può trovare accoglimento potendosi ritenere presumibile l'utilizzo di utenze telefoniche con contratto commerciale ai fini dell'attività svolta dalla società intestataria, al più potendosi riconoscere un utilizzo non esclusivo delle utenze mobili, stante la pacifica esistenza anche di diverso numero di utenza fissa, risultante dagli stessi documenti prodotti da parte attrice.
In tema di risarcimento dei danni nell'ambito del contratto di somministrazione di servizi telefonici, la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore (situazione di fatto assimilabile a quella di assenza di servizio per mancata riattivazione tempestiva) si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo (così Cass. 29829/18).
Tale affermazione è stata ribadita di recente (Cass.10885/24) precisandosi che, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza “è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne
è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass. 14916/18;
Cass.19497/17; Cass. 19342/17), non essendo al riguardo necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza
(Cass. 27633/23).
pag. 8 di 12 Tale diritto, come osservato dalla Corte, ha evidente maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 19342/23) e l'esistenza del danno non può essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale, non consentendo tale omissione di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò e che, in mancanza della condotta d'inadempimento del gestore, l'utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto conseguire un vantaggio la cui perdita può essere liquidata in via equitativa (Cass. 27633/23).
A tal riguardo si è sottolineato che la liquidazione equitativa dei danni è rimessa dall'art. 1226 c.c. al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass. 9339/19).
Con l'ordinanza 10885/24, in applicazione di tali principi è stata cassata la sentenza di secondo grado che, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento della società di telefonia, aveva ritenendo erronea la liquidazione equitativa del danno (quantificato in €4.000) effettuata dal
Giudice di prime cure, negando nella fase successiva il diritto al risarcimento per ritenuto difetto di allegazione, da parte dell'attrice in primo grado, dei danni asseritamente patiti per effetto della temporanea mancata fruizione della linea telefonica.
Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, osserva il Tribunale che la richiesta di danno avanzata da appare formulata in termini di lucro Pt_1
cessante (perdita di ricavi) e, in ogni caso, in termini di perdita di chance (si veda in proposito pag. 21 comparsa conclusionale . Pt_1
pag. 9 di 12 Ritiene il Tribunale che – alla luce della prova documentale offerta, la domanda possa trovare accoglimento con riguardo a tali aspetti risarcitori, procedendosi alla liquidazione del danno in via equitativa.
Quanto al danno da diminuzione dei ricavi, osserva il Tribunale che il raffronto del fatturato conseguito nel periodo di interruzione del servizio telefonico con il fatturato dello stesso periodo dell'anno precedente non può costituire la base per il riconoscimento di un danno da lucro cessante che, come è noto, postula l'avvenuta dimostrazione che il pregiudizio patrimoniale sia diretta e immediata conseguenza dell'inadempimento di controparte.
Tale affermazione non è dimostrata per plurime ragioni.
Vi è, innanzi tutto, un errore concettuale nel ragionamento di parte attrice.
Il pregiudizio economico dalla medesima subito non può essere equivalente ai ricavi conseguiti delle vendite, dovendosi depurare tale dato dai costi fissi
(quello del lavoro e delle materie prime se si tratta di vendita di produzione propria, ovvero quello di acquisto dei prodotti dai produttori, se si tratta di rivendita di prodotti di produzione altrui).
Diversamente ragionando si produrrebbe un arricchimento senza causa del danneggiato, che si troverebbe, a seguito del risarcimento del danno operato secondo il criterio aritmetico del calo del fatturato, a conseguire un importo maggiore di quello conseguito in caso di conclusione degli affari mancati.
Vi è poi un altro rilievo: il raffronto operato con i ricavi dei mesi di dicembre/gennaio della sola annualità precedente sono del tutto insufficienti a consentire di affermare che con ogni probabilità, avrebbe conseguito Pt_1
ordini per il medesimo importo anche nel medesimo periodo dell'anno successivo.
Tra le prove orali dedotte da correttamente ritenute superflue dalla Pt_1
giudice allora procedente, non risulta l'indicazione tra i testi di clienti (o pag. 10 di 12 potenziali clienti) di sulle circostanza di non essersi potuti mettere in Pt_1
contatto con la società nel periodo di sospensione del servizio (prima fra tutti la cliente elvetica che, nel dicembre dell'anno precedente, aveva eseguito un ordine cospicuo di merce – cliente Bright TY – doc. 6 . Pt_1
Per tali motivi il risarcimento del danno non può ritenersi provato nella misura richiesta di € 116.000,00 ovvero in misura pari alla differenza aritmetica tra l'importo del fatturato del periodo di sospensione del servizio e quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.
Tuttavia, anche alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, ritiene il
Tribunale che possa ragionevolmente ritenersi che l'interruzione dei servizi di telefonia cellulare abbia concretamente inciso sulla possibilità di contatto da parte dei potenziale clienti di (con perdita della possibilità di concludere Pt_1
i relativi affari) e tale affermazione è corroborata dai dati contabili evidenziati da Pt_1
Ritiene pertanto il Tribunale che tale danno, sicuramente sussistente, possa esser risarcito solo in via equitativa, facendo ricorso agli elementi contabili offerti dai documenti prodotti.
A tal riguardo è utile l'esame dei bilanci della società (dal 2016 al 2020) prodotti sub 6) dalla convenuta.
Da essi si rileva che, per l'anno 2017 (ultimo anno in cui nel conto patrimoniale viene isolata la voce “ricavi da vendite” da quella “ricavi da servizi”) l'attività di vendita ha consentito ricavi per € 48.752,00, a fronte di ricavi di € 538.693,00 per servizi, non coinvolti dall'interruzione delle due linee di cui si discute.
Tale dato contrasta con il dato riferito da parte attrice a soli due mensilità.
Prendendo a base il valore dei ricavi da vendite dichiarati per l'anno 2017, dimezzando tale valore in relazione ai costi di materie prime, personale e tasse pag. 11 di 12 e rapportandolo a base mensile, ritiene il Tribunale che possa essere liquidato ad oggi equitativamente in € 5.000,00 omnicomprensivi il danno patito da parte attrice a titolo di lucro cessante e perdita di chance, anche tenuto conto degli interessi maturati sull'iniziale importo dovuto nel 2018.
6. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di o CP_1 CP_1
al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto CP_1
riguardo al valore della controversia (valore del decisum) in € 2.100,00 per compensi (di cui € 550,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 550,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
700,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in parziale accoglimento della domanda,
a. condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo omnicomprensivo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo;
b. condanna al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
liquidate in € 2.100,00 per compensi oltre rimborso Parte_1
forfettario spese e oneri accessori.
Così deciso in Milano, il 14.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34808/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOGETTI MARCO, Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, 13 10121 TORINO presso il difensore avv. BOGETTI MARCO attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CAROTA MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in PIAZZA
ROOSVELT, 3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CAROTA MARIA
CRISTINA
convenuta
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni:
per parte attrice: respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, voglia il Tribunale:
Accertato e dichiarato l'inadempimento e/o l'illegittimo comportamento della dichiarare tenuta e condannare la al risarcimento dei danni per le CP_1 CP_1 causali di cui in atto in favore di danni che si quantificano in € 116.278,04 o Parte_1 nella maggiore o minore somma che codesto Ecc.mo Tribunale. riterrà di giustizia;
Con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari, IVA e CPA.
per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque perchè non provate.
In ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese e compensi di lite, aumentati del
30% per la redazione “navigabile” del presente atto, in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art.93 c.p.c.
* * *
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La società (incorporante – di seguito anche solo Parte_1 CP_2
Co
) ha convenuto in giudizio ( di seguito anche solo ”) Pt_1 CP_1
chiedendone – previo accertamento dell'inadempimento consistito nella interruzione del servizio di telefonia mobile su due utenze in uso all'attrice e nella tardiva riattivazione dello stesso – la condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 116.278,04, pari al calo del fatturato dell'attività di commercio on line verificatosi nel periodo di sospensione del servizio rispetto all'analo periodo dell'anno precedente. si è ritualmente costituita chiedendo il rigetto delle domande attore. CP_1
All'udienza del 24.2.2022 venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 n. 6 c.p.c. e alla successiva udienza del 28.9.2022 la giudice allora procedente, ritenuta la causa di natura documentale, fissava pag. 2 di 12 l'udienza di precisazione delle conclusioni dapprima per il 23.11.2023, successivamente differita al 24.4.2024 e da ultimo differita al 26.6.2024 per esigenza di dare priorità alla definizione di cause di più risalente iscrizione.
La scrivente giudice, divenuta assegnataria della causa con provvedimento del
27.3.2024, all'udienza del 26.6.2024 assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Deduce parte attrice di essere una società operante in ambito estetico, con saloni di parrucchiere ubicati prevalentemente all'interno dei centri commerciali e di svolgere contemporaneamente, tramite la piattaforma web
“Mitici Parrucchieri” (doc.3), attività di commercio a distanza di prodotti estetici e di bellezza avvalendosi all'epoca dei fatti unicamente di due utenze telefoniche mobili a ciò dedicate, ossia i numeri 331-3554021 e 342-111111, attivati con la società convenuta con due diversi contratti n. 88811470383 e n.
888011092988 con la formula “Promo Mnp 10 regolati Parte_2
dalle Condizioni di abbonamento “Multibusiness”.
In data 28/11/2018 le utenze telefoniche sopra indicate venivano sospese senza alcun preavviso e il sig. legale rappresentante di parte attrice, CP_3
Con preso immediato contatto con il servizio clienti , apprendeva che la sospensione del servizio era conseguente al mancato pagamento di alcune bollette.
In particolare, risultavano non pagate le fatture n. 7X04794603 pari ad €
12,17 (doc. 7), la n. 7X05166374 pari ad € 12,08 (doc.8), la n. 7X00346642 pari ad € 13,75 (doc. 9), la n. 7X01212316 pari ad € 13,10 (doc.10) e la n.
7X04243959 pari ad € 151,50 (doc. 11) relative al contratto n. 888011470838, in relazione al quale veniva inviata la fattura n. 7X05196957 pari ad € 439,74, comprensiva del “corrispettivo per il recesso”, in assenza di recesso esercitato dall'utente (doc. 12).
pag. 3 di 12 Quanto al contratto n. 888011092988, risultavano non pagate le fatture n.
7X05222392 pari ad € 397,52 e la n. 7X00421022 (doc. 13) pari ad € 751,30
(doc.14).
Tali fatture venivano immediatamente saldate in data 28/11/2018 (doc. 15), con richiesta di immediato ripristino delle linee da parte di protocollata Pt_1
il 5.12.2018 al n. 7-47076639593 (doc.17).
Seguivano numerose ulteriori sollecitazioni comunicazioni sia telefoniche che scritte da parte di in ordine al mancato ripristino delle linee (doc.18 e Pt_1
19), che venivano riattivate solo in data 16/01/2019, 50 giorni dopo il pagamento delle bollette insolute.
Assume parte attrice di non aver pagato tempestivamente dette bollette senza colpa in quanto mai recapitate in forma analogica alla propria sede e di aver subìto un ingiustificato ritardo nella riattivazione del servizio, ritardo che le aveva causato danni da lucro cessante pari alla perdita di ricavi per il periodo di sospensione del servizio non avendo potuto usufruire - tra dicembre 2018 e gennaio 2019 - delle due linee telefoniche pubblicizzate, riuscendo a fatturare la somma di € 9.031,81 a fronte di un fatturato che l'anno precedente, nel medesimo periodo, si era attestato sull'importo di € 125.251,55, come comprovato dagli estratti registro iva dei mesi di dicembre 2017 e gennaio
2018. ha inoltre prodotto fattura ed estratto registro IVA di un grosso ordine Pt_1
evaso per un cliente svizzero (Bright TY Co.) per € 85.714,30 in data
1.12.2017 (doc.6), a pretesa dimostrazione del fatto che il periodo prenatalizio e post natalizio si caratterizza per maggiori acquisti effettuati tramite la piattaforma online.
Con Chiede inoltre che venga condannata a risarcire il danno subito dall'utente, quantificato in € 116.000,00, pari alla differenza tra il fatturato dei pag. 4 di 12 mesi dicembre 2017 e gennaio 2018 e quello dei corrispondenti mesi del 2018
e 2019, periodo di sospensione dei servizi telefonici. Co 3. La difesa di contesta nell'an e nel quantum la domanda attorea, richiamando le condizioni generali di contratto in punto di morosità e sospensione del servizio, facendo rilevare l'impossibilità che l'utente non avesse avuto conoscenza dell'emissione delle fattur essendo state le medesime inserite nello SDI, stante l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di utenza commerciale, con conseguente messa a disposizione delle fatture nell'area riservata al cliente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate.
Da ciò emergerebbe il grave e colpevole inadempimento di imputabile Pt_1
alla cliente tenuto conto che le fatture insolute erano scadute da molti mesi
(precisamente a far data dal mese di aprile 2018).
Co Assume in ogni caso che, anche nella denegata ipotesi di configurazione di una qualche forma di responsabilità della società somministrante, non potrebbe essere accolta la domanda risarcitoria, risultando sfornito di prova il quantum, non avendo la controparte provato che tali utenze fossero dedicate alla ricezione ed evasione di ordini dal sito internet indicato e che l'integralità degli ordini fosse gestito da solo ed esclusivamente con le utenze mobili Pt_1
e non anche, ad esempio come risulterebbe dall'esame della stessa documentazione avversaria e dal sito internet della società (doc.3 Pt_1
tramite mail o acquisto diretto da sito internet ovvero mediante numero fisso riportato sui documenti prodotti.
Co In ogni caso, rileva che la riduzione dei ricavi è dato insensibile alla verifica del detrimento economico eventualmente patito dalle casse sociali dovendosi piuttosto fare riferimento all'eventuale flessione del Margine
Operativo Lordo, da indagare mediante il bilancio nella sua interezza, considerando i costi e la relativa tassazione.
pag. 5 di 12 Co A tal riguardo, ha prodotto i bilanci di dal 2017 al 2020 compreso, Pt_1
dai quali emerge che sia il bilancio del 2018, sia il bilancio del 2019 riportano ricavi in crescita rispetto agli anni precedenti e che nel bilancio 2020, in cui la società supera il milione e duecento mila di euro di ricavi, viene riportata una di 310 mila euro.
Co Conclude quindi per l'infondatezza della domanda risarcitoria, essendo da un lato indimostrato il presupposto dei “minori introiti” alla luce dell'aumento complessivo di fatturato sia nell'anno 2018 che nell'anno 2019 e dall'altro risultando impossibile identificare la perdita economica con il calo di fatturato, stante la necessità di considerare i costi operativi della società (tra tutti il costo della forza lavoro) che non avrebbero consentito di generare un profitto pari all'intera perdita di fatturato.
Tali lacune probatorie non potrebbero secondo parte convenuta essere colmate attraverso una liquidazione equitativa del danno per assoluta carenza dei presupposti per invocare un'attiva suppletiva del giudice.
4. Il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia in parte fondata e possa pertanto trovare accoglimento nei limiti di seguito enunciati.
Alla luce delle prove documentali presenti in atti deve innanzi tutto ritenersi legittima la sospensione del servizio di telefonia mobile relativa alle due utenze in uso a parte attrice, essendo stata dimostrata la morosità riferita a numerose fatture, risalente a parecchi mesi antecedenti alla data di sospensione del servizio.
Non può valere a scriminare la colpevolezza dell'utente la allegata circostanza del mancato ricevimento di copia cartacea delle bollette insolute, tenuto conto che le Condizioni Generali di Contratto per l'offerta (art. 5.4 Parte_3
Fatturazione) prevedono quale modalità precipua di comunicazione quella pag. 6 di 12 dell'inserimento della fattura nel sistema SDI e solo subordinatamente l'invio di copia cartacea.
D'altro canto, trattandosi di una morosità non continua ma riferita solo ad alcune bollette, si può dedurre che le bollette venissero regolarmente recapitate al destinatario, mettendolo in grado di provvedere ai tempestivi pagamenti ed avendo l'utente commerciale comunque a disposizione il proprio cassetto fiscale sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Co La sospensione del servizio può quindi ritenersi giustificata da parte di , anche alla luce della normativa contrattuale specifica in punto di morosità e sospensione del servizio.
5. Ritiene il Tribunale che non altrettanto giustificato può ritenersi il ritardo con
Co cui ha proceduto al ripristino del collegamento (in data 16.1.2019), a fronte del pagamento del dovuto da parte di in data 28.11.2018. Pt_1
Co Assume in comparsa di costituzione che il ritardo non sarebbe sussistente in quanto la cliente avrebbe saldato la fattura n. 6/2018 (doc. 11 solo in Pt_1
data 1.2.2019, senza però allegare prova documentale alcuna al riguardo, a fronte di documentazione prodotta da che attesta, al contrario, il Pt_1
pagamento anche di detta fattura in data 28.11.2018 (doc. 15 - Pt_1 pagamento di €153,50). Co
ribadisce anche in comparsa conclusionale che la morosità sarebbe stata sanata interamente in data 1.2.2019, senza dare alcuna prova documentale circa gli importi dovuti e pagati in ritardo.
Le Condizioni Generali di contratto prevedono in proposito (art. 5.6.2.) che in
Co caso di sospensione del servizio per morosità procederà alla riattivazione, entro due giorni lavorativi successivi alla comunicazione da parte del Cliente dell'avvenuto pagamento delle somme ancora dovute e
Co previo accertamento da parte di del pagamento stesso”.
pag. 7 di 12 Alla luce di tali circostanze appare ingiustificato e colpevole il ritardo con cui
Co
ha proceduto alla riattivazione delle linee solo in data 16.1.2019.
Co Assume che parte attrice non avrebbe fornito prova adeguata circa l'utilizzo delle due utenze telefoniche per il contatto con i clienti ma tale rilievo non può trovare accoglimento potendosi ritenere presumibile l'utilizzo di utenze telefoniche con contratto commerciale ai fini dell'attività svolta dalla società intestataria, al più potendosi riconoscere un utilizzo non esclusivo delle utenze mobili, stante la pacifica esistenza anche di diverso numero di utenza fissa, risultante dagli stessi documenti prodotti da parte attrice.
In tema di risarcimento dei danni nell'ambito del contratto di somministrazione di servizi telefonici, la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore (situazione di fatto assimilabile a quella di assenza di servizio per mancata riattivazione tempestiva) si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo (così Cass. 29829/18).
Tale affermazione è stata ribadita di recente (Cass.10885/24) precisandosi che, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza “è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne
è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass. 14916/18;
Cass.19497/17; Cass. 19342/17), non essendo al riguardo necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato, che può incidere sulla quantificazione del danno ma non escluderne la sussistenza
(Cass. 27633/23).
pag. 8 di 12 Tale diritto, come osservato dalla Corte, ha evidente maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 19342/23) e l'esistenza del danno non può essere negata per il solo fatto che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale, non consentendo tale omissione di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò e che, in mancanza della condotta d'inadempimento del gestore, l'utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto conseguire un vantaggio la cui perdita può essere liquidata in via equitativa (Cass. 27633/23).
A tal riguardo si è sottolineato che la liquidazione equitativa dei danni è rimessa dall'art. 1226 c.c. al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass. 9339/19).
Con l'ordinanza 10885/24, in applicazione di tali principi è stata cassata la sentenza di secondo grado che, pur riconoscendo la sussistenza dell'inadempimento della società di telefonia, aveva ritenendo erronea la liquidazione equitativa del danno (quantificato in €4.000) effettuata dal
Giudice di prime cure, negando nella fase successiva il diritto al risarcimento per ritenuto difetto di allegazione, da parte dell'attrice in primo grado, dei danni asseritamente patiti per effetto della temporanea mancata fruizione della linea telefonica.
Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, osserva il Tribunale che la richiesta di danno avanzata da appare formulata in termini di lucro Pt_1
cessante (perdita di ricavi) e, in ogni caso, in termini di perdita di chance (si veda in proposito pag. 21 comparsa conclusionale . Pt_1
pag. 9 di 12 Ritiene il Tribunale che – alla luce della prova documentale offerta, la domanda possa trovare accoglimento con riguardo a tali aspetti risarcitori, procedendosi alla liquidazione del danno in via equitativa.
Quanto al danno da diminuzione dei ricavi, osserva il Tribunale che il raffronto del fatturato conseguito nel periodo di interruzione del servizio telefonico con il fatturato dello stesso periodo dell'anno precedente non può costituire la base per il riconoscimento di un danno da lucro cessante che, come è noto, postula l'avvenuta dimostrazione che il pregiudizio patrimoniale sia diretta e immediata conseguenza dell'inadempimento di controparte.
Tale affermazione non è dimostrata per plurime ragioni.
Vi è, innanzi tutto, un errore concettuale nel ragionamento di parte attrice.
Il pregiudizio economico dalla medesima subito non può essere equivalente ai ricavi conseguiti delle vendite, dovendosi depurare tale dato dai costi fissi
(quello del lavoro e delle materie prime se si tratta di vendita di produzione propria, ovvero quello di acquisto dei prodotti dai produttori, se si tratta di rivendita di prodotti di produzione altrui).
Diversamente ragionando si produrrebbe un arricchimento senza causa del danneggiato, che si troverebbe, a seguito del risarcimento del danno operato secondo il criterio aritmetico del calo del fatturato, a conseguire un importo maggiore di quello conseguito in caso di conclusione degli affari mancati.
Vi è poi un altro rilievo: il raffronto operato con i ricavi dei mesi di dicembre/gennaio della sola annualità precedente sono del tutto insufficienti a consentire di affermare che con ogni probabilità, avrebbe conseguito Pt_1
ordini per il medesimo importo anche nel medesimo periodo dell'anno successivo.
Tra le prove orali dedotte da correttamente ritenute superflue dalla Pt_1
giudice allora procedente, non risulta l'indicazione tra i testi di clienti (o pag. 10 di 12 potenziali clienti) di sulle circostanza di non essersi potuti mettere in Pt_1
contatto con la società nel periodo di sospensione del servizio (prima fra tutti la cliente elvetica che, nel dicembre dell'anno precedente, aveva eseguito un ordine cospicuo di merce – cliente Bright TY – doc. 6 . Pt_1
Per tali motivi il risarcimento del danno non può ritenersi provato nella misura richiesta di € 116.000,00 ovvero in misura pari alla differenza aritmetica tra l'importo del fatturato del periodo di sospensione del servizio e quello del corrispondente periodo dell'anno precedente.
Tuttavia, anche alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, ritiene il
Tribunale che possa ragionevolmente ritenersi che l'interruzione dei servizi di telefonia cellulare abbia concretamente inciso sulla possibilità di contatto da parte dei potenziale clienti di (con perdita della possibilità di concludere Pt_1
i relativi affari) e tale affermazione è corroborata dai dati contabili evidenziati da Pt_1
Ritiene pertanto il Tribunale che tale danno, sicuramente sussistente, possa esser risarcito solo in via equitativa, facendo ricorso agli elementi contabili offerti dai documenti prodotti.
A tal riguardo è utile l'esame dei bilanci della società (dal 2016 al 2020) prodotti sub 6) dalla convenuta.
Da essi si rileva che, per l'anno 2017 (ultimo anno in cui nel conto patrimoniale viene isolata la voce “ricavi da vendite” da quella “ricavi da servizi”) l'attività di vendita ha consentito ricavi per € 48.752,00, a fronte di ricavi di € 538.693,00 per servizi, non coinvolti dall'interruzione delle due linee di cui si discute.
Tale dato contrasta con il dato riferito da parte attrice a soli due mensilità.
Prendendo a base il valore dei ricavi da vendite dichiarati per l'anno 2017, dimezzando tale valore in relazione ai costi di materie prime, personale e tasse pag. 11 di 12 e rapportandolo a base mensile, ritiene il Tribunale che possa essere liquidato ad oggi equitativamente in € 5.000,00 omnicomprensivi il danno patito da parte attrice a titolo di lucro cessante e perdita di chance, anche tenuto conto degli interessi maturati sull'iniziale importo dovuto nel 2018.
6. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di o CP_1 CP_1
al rimborso delle medesime, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto CP_1
riguardo al valore della controversia (valore del decisum) in € 2.100,00 per compensi (di cui € 550,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 550,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
700,00 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone in parziale accoglimento della domanda,
a. condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
dell'importo omnicomprensivo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato, oltre interessi dalla data della presente pronuncia al saldo;
b. condanna al rimborso delle spese processuali in favore di CP_1
liquidate in € 2.100,00 per compensi oltre rimborso Parte_1
forfettario spese e oneri accessori.
Così deciso in Milano, il 14.3.2025
La giudice
Licinia Petrella
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