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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1929/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Esposito Armando Salvatore;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata il 27.7.2023 o dalla diversa data accertata in giudizio e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda proposta, esponeva di essere in possesso del contestato requisito sanitario per il conseguimento della prestazione richiesta (invalidità non inferiore all'80%), sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'ente convenuto che contestava la fondatezza dell'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 17.4.2025.
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile e procedibile, attesa la rituale presentazione della domanda e del ricorso amministrativo, come provato dalla documentazione in atti.
Sempre in via preliminare va rilevata la insussistenza della decadenza dall'azione.
L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1 giugno 1991 n.
166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare l'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Tali termini decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.
Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto -ex art. 7 della legge 533/1973-, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, tenuto conto della data della domanda amministrativa (27.7.2023), e di quella del deposito del ricorso giudiziario (3.4.2024) deve certamente ritenersi quest'ultimo tempestivo.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 CP_1 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che
D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Nel caso di specie le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete e precise, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano a ritenere che sia residuato in capo al ricorrente un grado di invalidità pari all' 80% a decorrere dal
27.7.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa.
Dall'accertamento in capo alla parte ricorrente di un grado di invalidità pari all'80% consegue che quest'ultima ha maturato i requisiti per godere della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto a decorrere dal 27.7.2023.
L' va pertanto condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei di pensione CP_1 con decorrenza dalla prima “finestra” utile per la liquidazione della prestazione.
Sotto tale ultimo profilo si rammenta l'ormai consolidato più recente orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
"negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. 2382/2020 conf. a Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 5617/2019,
32591/2018, 29191/2018).
Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza e in favore CP_1 dell'Erario, tenuto conto della documentata ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (v. delibera di ammissione in atti). Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che la parte ricorrente possiede i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 27.7.2023 e condanna l' al pagamento della prestazione a decorrere dalla CP_1 prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
2. condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in € 1.686,00; CP_1
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Salerno, 17.4.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1929/2024 del R.G. Lavoro e Previdenza, avente ad
OGGETTO: pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Esposito Armando Salvatore;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina CP_1
Bevilacqua;
RESISTENTE
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.4.2024, la parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accertare il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con requisito ridotto di età e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata il 27.7.2023 o dalla diversa data accertata in giudizio e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda proposta, esponeva di essere in possesso del contestato requisito sanitario per il conseguimento della prestazione richiesta (invalidità non inferiore all'80%), sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'ente convenuto che contestava la fondatezza dell'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata c.t.u. medico-legale, in data odierna la causa veniva decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 17.4.2025.
Preliminarmente, il ricorso è ammissibile e procedibile, attesa la rituale presentazione della domanda e del ricorso amministrativo, come provato dalla documentazione in atti.
Sempre in via preliminare va rilevata la insussistenza della decadenza dall'azione.
L'Istituto della decadenza è previsto dall'art. 47 comma 3 del d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 conv. nella l. 1 giugno 1991 n.
166 (ed entrato in vigore il 2 aprile 1991), riconosciuto legittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246 del 3 giugno 1992. In particolare l'art. 4 comma 1 del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella L. n. 438 del 18 novembre 1992, ha previsto, a pena di decadenza, i termini di tre anni e di un anno per la presentazione dell'azione giudiziaria rispettivamente in materia di trattamenti pensionistici e di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. 88/89.
Tali termini decorrono dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
In concreto il termine decorre:
1) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
2) dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purchè sia tempestivamente inoltrato);
3) dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.
Ai sensi dell'art. 46 L. 88/89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg. per la formazione del silenzio rifiuto -ex art. 7 della legge 533/1973-, più 90 giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto).
Nel caso di specie, tenuto conto della data della domanda amministrativa (27.7.2023), e di quella del deposito del ricorso giudiziario (3.4.2024) deve certamente ritenersi quest'ultimo tempestivo.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Oggetto del presente giudizio è il diritto dell'istante al riconoscimento della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto, negato, in sede amministrativa, per mancanza del requisito sanitario.
Occorre, infatti, premettere che l'art. 1 comma 8 del d.lgs. 503/1992 (Riforma Dini sulle pensioni) ha stabilito che l'elevazione dei limiti dell'età pensionabile introdotta dalla normativa non si applica nei confronti degli invalidi in misura non inferiore all'80% (cfr. anche circolari n. 82 del 11 CP_1 marzo 1994 e n. 65 del 6 marzo 1995).
La Corte di Cassazione ha, in materia, affermato che
D.lgs. n. 503 del 1992 (prevedente l'innalzamento dell'età pensionabile a sessantacinque anni per l'uomo e sessanta per la donna) l'età pensionabile alla quale occorre fare riferimento come requisito per il conseguimento della pensione di invalidità è quella propria del regime precedente il suddetto provvedimento normativo, giacché l'art. 1 del citato D.lgs. n. 503/1992 ha espressamente escluso l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età agli invalidi in misura non inferiore all'80%, anche se con capacità di guadagno, dovendosi includere in tale previsione derogatoria invalidità superiori alla indicata soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidità totale (100%), necessariamente coincidenti con l'inabilità> (cfr. Cass. 13495/2003, 15465/2004).
Nel caso di specie le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete e precise, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni e portano a ritenere che sia residuato in capo al ricorrente un grado di invalidità pari all' 80% a decorrere dal
27.7.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa.
Dall'accertamento in capo alla parte ricorrente di un grado di invalidità pari all'80% consegue che quest'ultima ha maturato i requisiti per godere della pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto a decorrere dal 27.7.2023.
L' va pertanto condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei ratei di pensione CP_1 con decorrenza dalla prima “finestra” utile per la liquidazione della prestazione.
Sotto tale ultimo profilo si rammenta l'ormai consolidato più recente orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
"negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. 2382/2020 conf. a Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 5617/2019,
32591/2018, 29191/2018).
Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza e in favore CP_1 dell'Erario, tenuto conto della documentata ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (v. delibera di ammissione in atti). Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accerta che la parte ricorrente possiede i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 27.7.2023 e condanna l' al pagamento della prestazione a decorrere dalla CP_1 prima “finestra” utile secondo il regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun rateo al soddisfo da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
2. condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di lite che liquida in € 1.686,00; CP_1
3. pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Salerno, 17.4.2025 Il Giudice dott.ssa Francesca D'Antonio