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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 9764/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
nata a [...] – Stato di MT (Brasile) il 14.09.1991 (CPF n. Controparte_1
), residente in [...]das Sibipirunas, n. 996, Condominio Cidade Jardim, Sorriso, Stato C.F._1
di MT (Brasile);
nato a [...], Santa RI (Brasile) il 01.09.1939 (CPF n. ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...]. Br 163 Km – Distr. Primavera, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], PA (Brasile) il 19.11.1966 (CPF n. Controparte_3 C.F._3
[...
), residente in [...]dos Girassois, 91 – Morada do Sol, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
nata a [...], PA (Brasile) il 03.12.1967 (CPF n. Controparte_4
), residente in [...]das Paineiras, Qd. F – Lote 25 – Flor , C.F._4 Controparte_5
Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], TO SS (Brasile) il 12.07.1997 (CPF n. Controparte_6
), residente in [...]dos Girassois, 91 – Morada do Sol, Sorriso, Stato di TO SS C.F._5
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 10.09.1997 (CPF n. Controparte_7 C.F._6
[...
), residente in [...], 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO SS
(Brasile);
nato a [...], PA (Brasile) il 31.03.1971 (CPF n. Controparte_8 C.F._7
[...
), in Rua Tupancireta, 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO SS (Brasile); nato a [...] – Stato di TO SS (Brasile) il 31.03.2004, (CPF n. Controparte_9
), in Rua Tupancireta, 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO C.F._8
SS (Brasile);
pagina 1 di 8 , nata a [...] – PA (Brasile) il 31.07.1973 (CPF n. Controparte_10
), insieme a suo marito nato ad [...] – Rio Grande do Sul C.F._9 Controparte_11
(Brasile) il 18.02.1978, (CPF n. ), che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà C.F._10
genitoriale sul minore (oltre che la Sig.ra Persona_1 Controparte_10
agisce in qualità di ricorrente) nato a [...] – Stato di TO SS (Brasile) il 30.12.2014,
[...]
tutti e tre residenti in [...]. Br 163 Km – Distr. Primavera, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], Santa Catarina (Brasile) il 05.10.1953 (CPF n. Controparte_12 C.F._11
[...
), in Av. 859 – Sorriso, Stato di TO SS (Brasile); Controparte_13
, nato a [...] – TO SS (Brasile) il 25.11.1982 (CPF n. ), insieme CP_14 C.F._12
a sua moglie nata a [...] – TO SS (Brasile) il 25.03.1989, (CPF n. CP_15
), che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._13 [...]
, (oltre che il Sig. agisce in qualità di ricorrente) nato il [...], (CPF: Persona_2 CP_14
068.559.081-01) tutti e tre residenti in [...]das Flores 191 – Green Park, Sorriso, Stato di TO SS
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 14.08.1988 (CPF n. Controparte_16
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._14
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 27.02.1990 (CPF n. Controparte_17
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._15
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 17.07.1993 (CPF n. Controparte_18
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._16
(Brasile);
nato a [...], PA (Brasile) il 29.01.1967 (CPF n. ), in CP_19 C.F._17
Rua Amazonas, 1533 – Centro Norte - Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], TO SS (Brasile) il 03.07.199 (CPF n. Parte_1 C.F._18
[...
), in Rua Amazonas, 1533 – Centro Norte - Sorriso, Stato di TO SS (Brasile), tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall' Avv.to Domenico Ruoppolo (CF:
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli al C.so Umberto I n. C.F._19
75.
Ricorrenti
pagina 2 di 8 Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_20
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano , nato nel Parte_2
comune di San Vincenzo di Leguzzano (VI) in data 19.02.1880, figlio di e , Per_3 Persona_4
emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano
Contr (doc.2 ), unito in matrimonio in Brasile con in data 16.03.1918, deceduto in Persona_5
data 27.06.1964.
Non si costituiva il che veniva dichiarato contumace all'udienza del 19.3.2025 Controparte_20
attesa la regolarità delle notifiche, udienza ove, dopo discussione, il Giudice On. Dott.ssa Anita
Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 18.4.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente
pagina 3 di 8 articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato: dettagliatamente che: dall'unione dell'avo e nasceva in data 19.2.1907 , la quale in data Persona_5 Persona_6
5.7.1933 si univa in matrimonio con il cittadino straniero perdendo per l'effetto Persona_7 dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», la cittadinanza italiana e dalla loro unione nascevano: in data 11.06.1929 Per_8
in data 08.05.1933 ed in data 01.09.1939 , dai quali tre
[...] Persona_9 Controparte_2
linee di discendenza.
Il caso concreto riguarda la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzioneche ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Nello specifico, tutti i discendenti dell'ava si vedono negati il diritto soggettivo al riconoscimento della cittadinanza italiana per ius sanguinis solo per il fatto che l'ascendente fosse di sesso femminile: sposandosi e diventando mamma prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la
Per_ cittadinanza italiana per linea materna al figlio e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
pagina 4 di 8 L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_6 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla pagina 5 di 8 cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti Controparte_20
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
nata a [...] – Stato di MT (Brasile) il 14.09.1991 (CPF n. Controparte_1
), residente in [...]das Sibipirunas, n. 996, Condominio Cidade Jardim, Sorriso, Stato C.F._1
pagina 6 di 8 di MT (Brasile);
nato a [...], Santa RI (Brasile) il 01.09.1939 (CPF n. ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...]. Br 163 Km – Distr. Primavera, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], PA (Brasile) il 19.11.1966 (CPF n. Controparte_3 C.F._3
[...
), residente in [...]dos Girassois, 91 – Morada do Sol, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
nata a [...], PA (Brasile) il 03.12.1967 (CPF n. Controparte_4
), residente in [...]das Paineiras, Qd. F – Lote 25 – Flor , C.F._4 Controparte_5
Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], TO SS (Brasile) il 12.07.1997 (CPF n. Controparte_6
), residente in [...]dos Girassois, 91 – Morada do Sol, Sorriso, Stato di TO SS C.F._5
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 10.09.1997 (CPF n. Controparte_7 C.F._6
[...
), residente in [...], 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO SS
(Brasile);
nato a [...], PA (Brasile) il 31.03.1971 (CPF n. Controparte_8 C.F._7
[...
), in Rua Tupancireta, 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO SS (Brasile); nato a [...] – Stato di TO SS (Brasile) il 31.03.2004, (CPF n. Controparte_9
), in Rua Tupancireta, 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO C.F._8
SS (Brasile);
, nata a [...] – PA (Brasile) il 31.07.1973 (CPF n. Controparte_10
), insieme a suo marito nato ad [...] – Rio Grande do Sul C.F._9 Controparte_11
(Brasile) il 18.02.1978, (CPF n. ), che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà C.F._10
genitoriale sul minore (oltre che la Sig.ra Persona_1 Controparte_10
agisce in qualità di ricorrente) nato a [...] – Stato di TO SS (Brasile) il 30.12.2014,
[...]
tutti e tre residenti in [...]. Br 163 Km – Distr. Primavera, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], Santa Catarina (Brasile) il 05.10.1953 (CPF n. Controparte_12 C.F._11
[...
), in Av. 859 – Sorriso, Stato di TO SS (Brasile); Controparte_13
, nato a [...] – TO SS (Brasile) il 25.11.1982 (CPF n. ), insieme CP_14 C.F._12
a sua moglie nata a [...] – TO SS (Brasile) il 25.03.1989, (CPF n. CP_15
), che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._13 [...]
, (oltre che il Sig. agisce in qualità di ricorrente) nato il [...], (CPF: Persona_2 CP_14
pagina 7 di 8 068.559.081-01) tutti e tre residenti in [...]das Flores 191 – Green Park, Sorriso, Stato di TO SS
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 14.08.1988 (CPF n. Controparte_16
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._14
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 27.02.1990 (CPF n. Controparte_17
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._15
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 17.07.1993 (CPF n. Controparte_18
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._16
(Brasile);
nato a [...], PA (Brasile) il 29.01.1967 (CPF n. ), in CP_19 C.F._17
Rua Amazonas, 1533 – Centro Norte - Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], TO SS (Brasile) il 03.07.199 (CPF n. Parte_1 C.F._18
[...
), in Rua Amazonas, 1533 – Centro Norte - Sorriso, Stato di TO SS (Brasile), cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Pt_2
, nato nel comune di San Vincenzo di Leguzzano (VI) in data 19.02.1880.
[...]
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_20
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 19 marzo 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 9764/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
nata a [...] – Stato di MT (Brasile) il 14.09.1991 (CPF n. Controparte_1
), residente in [...]das Sibipirunas, n. 996, Condominio Cidade Jardim, Sorriso, Stato C.F._1
di MT (Brasile);
nato a [...], Santa RI (Brasile) il 01.09.1939 (CPF n. ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...]. Br 163 Km – Distr. Primavera, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], PA (Brasile) il 19.11.1966 (CPF n. Controparte_3 C.F._3
[...
), residente in [...]dos Girassois, 91 – Morada do Sol, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
nata a [...], PA (Brasile) il 03.12.1967 (CPF n. Controparte_4
), residente in [...]das Paineiras, Qd. F – Lote 25 – Flor , C.F._4 Controparte_5
Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], TO SS (Brasile) il 12.07.1997 (CPF n. Controparte_6
), residente in [...]dos Girassois, 91 – Morada do Sol, Sorriso, Stato di TO SS C.F._5
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 10.09.1997 (CPF n. Controparte_7 C.F._6
[...
), residente in [...], 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO SS
(Brasile);
nato a [...], PA (Brasile) il 31.03.1971 (CPF n. Controparte_8 C.F._7
[...
), in Rua Tupancireta, 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO SS (Brasile); nato a [...] – Stato di TO SS (Brasile) il 31.03.2004, (CPF n. Controparte_9
), in Rua Tupancireta, 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO C.F._8
SS (Brasile);
pagina 1 di 8 , nata a [...] – PA (Brasile) il 31.07.1973 (CPF n. Controparte_10
), insieme a suo marito nato ad [...] – Rio Grande do Sul C.F._9 Controparte_11
(Brasile) il 18.02.1978, (CPF n. ), che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà C.F._10
genitoriale sul minore (oltre che la Sig.ra Persona_1 Controparte_10
agisce in qualità di ricorrente) nato a [...] – Stato di TO SS (Brasile) il 30.12.2014,
[...]
tutti e tre residenti in [...]. Br 163 Km – Distr. Primavera, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], Santa Catarina (Brasile) il 05.10.1953 (CPF n. Controparte_12 C.F._11
[...
), in Av. 859 – Sorriso, Stato di TO SS (Brasile); Controparte_13
, nato a [...] – TO SS (Brasile) il 25.11.1982 (CPF n. ), insieme CP_14 C.F._12
a sua moglie nata a [...] – TO SS (Brasile) il 25.03.1989, (CPF n. CP_15
), che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._13 [...]
, (oltre che il Sig. agisce in qualità di ricorrente) nato il [...], (CPF: Persona_2 CP_14
068.559.081-01) tutti e tre residenti in [...]das Flores 191 – Green Park, Sorriso, Stato di TO SS
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 14.08.1988 (CPF n. Controparte_16
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._14
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 27.02.1990 (CPF n. Controparte_17
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._15
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 17.07.1993 (CPF n. Controparte_18
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._16
(Brasile);
nato a [...], PA (Brasile) il 29.01.1967 (CPF n. ), in CP_19 C.F._17
Rua Amazonas, 1533 – Centro Norte - Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], TO SS (Brasile) il 03.07.199 (CPF n. Parte_1 C.F._18
[...
), in Rua Amazonas, 1533 – Centro Norte - Sorriso, Stato di TO SS (Brasile), tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall' Avv.to Domenico Ruoppolo (CF:
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli al C.so Umberto I n. C.F._19
75.
Ricorrenti
pagina 2 di 8 Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_20
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano , nato nel Parte_2
comune di San Vincenzo di Leguzzano (VI) in data 19.02.1880, figlio di e , Per_3 Persona_4
emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano
Contr (doc.2 ), unito in matrimonio in Brasile con in data 16.03.1918, deceduto in Persona_5
data 27.06.1964.
Non si costituiva il che veniva dichiarato contumace all'udienza del 19.3.2025 Controparte_20
attesa la regolarità delle notifiche, udienza ove, dopo discussione, il Giudice On. Dott.ssa Anita
Giuriolo tratteneva la causa in decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 18.4.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente
pagina 3 di 8 articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato: dettagliatamente che: dall'unione dell'avo e nasceva in data 19.2.1907 , la quale in data Persona_5 Persona_6
5.7.1933 si univa in matrimonio con il cittadino straniero perdendo per l'effetto Persona_7 dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», la cittadinanza italiana e dalla loro unione nascevano: in data 11.06.1929 Per_8
in data 08.05.1933 ed in data 01.09.1939 , dai quali tre
[...] Persona_9 Controparte_2
linee di discendenza.
Il caso concreto riguarda la discendenza per linea femminile intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzioneche ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Nello specifico, tutti i discendenti dell'ava si vedono negati il diritto soggettivo al riconoscimento della cittadinanza italiana per ius sanguinis solo per il fatto che l'ascendente fosse di sesso femminile: sposandosi e diventando mamma prima dell'anno 1948 non ha potuto trasmettere iure sanguinis la
Per_ cittadinanza italiana per linea materna al figlio e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
pagina 4 di 8 L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Venendo al caso della trasmissione per via materna ante costituzione, si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n.
4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_6 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla pagina 5 di 8 cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della
Costituzione.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti Controparte_20
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
nata a [...] – Stato di MT (Brasile) il 14.09.1991 (CPF n. Controparte_1
), residente in [...]das Sibipirunas, n. 996, Condominio Cidade Jardim, Sorriso, Stato C.F._1
pagina 6 di 8 di MT (Brasile);
nato a [...], Santa RI (Brasile) il 01.09.1939 (CPF n. ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...]. Br 163 Km – Distr. Primavera, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], PA (Brasile) il 19.11.1966 (CPF n. Controparte_3 C.F._3
[...
), residente in [...]dos Girassois, 91 – Morada do Sol, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
nata a [...], PA (Brasile) il 03.12.1967 (CPF n. Controparte_4
), residente in [...]das Paineiras, Qd. F – Lote 25 – Flor , C.F._4 Controparte_5
Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], TO SS (Brasile) il 12.07.1997 (CPF n. Controparte_6
), residente in [...]dos Girassois, 91 – Morada do Sol, Sorriso, Stato di TO SS C.F._5
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 10.09.1997 (CPF n. Controparte_7 C.F._6
[...
), residente in [...], 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO SS
(Brasile);
nato a [...], PA (Brasile) il 31.03.1971 (CPF n. Controparte_8 C.F._7
[...
), in Rua Tupancireta, 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO SS (Brasile); nato a [...] – Stato di TO SS (Brasile) il 31.03.2004, (CPF n. Controparte_9
), in Rua Tupancireta, 142 S – Menino Deus, Lucas do Rio Verde, Stato di TO C.F._8
SS (Brasile);
, nata a [...] – PA (Brasile) il 31.07.1973 (CPF n. Controparte_10
), insieme a suo marito nato ad [...] – Rio Grande do Sul C.F._9 Controparte_11
(Brasile) il 18.02.1978, (CPF n. ), che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà C.F._10
genitoriale sul minore (oltre che la Sig.ra Persona_1 Controparte_10
agisce in qualità di ricorrente) nato a [...] – Stato di TO SS (Brasile) il 30.12.2014,
[...]
tutti e tre residenti in [...]. Br 163 Km – Distr. Primavera, Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], Santa Catarina (Brasile) il 05.10.1953 (CPF n. Controparte_12 C.F._11
[...
), in Av. 859 – Sorriso, Stato di TO SS (Brasile); Controparte_13
, nato a [...] – TO SS (Brasile) il 25.11.1982 (CPF n. ), insieme CP_14 C.F._12
a sua moglie nata a [...] – TO SS (Brasile) il 25.03.1989, (CPF n. CP_15
), che agiscono in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore C.F._13 [...]
, (oltre che il Sig. agisce in qualità di ricorrente) nato il [...], (CPF: Persona_2 CP_14
pagina 7 di 8 068.559.081-01) tutti e tre residenti in [...]das Flores 191 – Green Park, Sorriso, Stato di TO SS
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 14.08.1988 (CPF n. Controparte_16
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._14
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 27.02.1990 (CPF n. Controparte_17
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._15
(Brasile);
nato a [...], TO SS (Brasile) il 17.07.1993 (CPF n. Controparte_18
), in Rua Kingston, 14 – Bairro Jardim das Americas - Cuiaba, Stato di TO SS C.F._16
(Brasile);
nato a [...], PA (Brasile) il 29.01.1967 (CPF n. ), in CP_19 C.F._17
Rua Amazonas, 1533 – Centro Norte - Sorriso, Stato di TO SS (Brasile);
, nato a [...], TO SS (Brasile) il 03.07.199 (CPF n. Parte_1 C.F._18
[...
), in Rua Amazonas, 1533 – Centro Norte - Sorriso, Stato di TO SS (Brasile), cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano Pt_2
, nato nel comune di San Vincenzo di Leguzzano (VI) in data 19.02.1880.
[...]
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_20
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 19 marzo 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
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