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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3133/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena Baccolini Presidente rel. Alessandra Arceri Consigliere Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3133/2023 promossa in grado d'appello
DA C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Dario Trevisan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Majno 45, giusta procura in atti APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Azzarita e Gabriela Modena ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Curtatone n. 16, giusta procura in atti APPELLATI/ APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
(C.F. ) CP_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 20 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3008/2023 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Parte_1 contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge, in riforma dell'impugnata sentenza n. 3008 del 14.04.2023, pubblicata in data 14.04.2023, resa dal Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 55582/2019 R.G.; NEL MERITO In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice di proporre nei confronti di l'azione di risoluzione per Parte_1 inadempimento e l'azione di risarcimento del danno, in ragione di tutto quanto esposto in atti. E, per l'effetto,
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte, anche in sede di appello incidentale, da parte attrice.
In via principale
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da parte attrice, anche in sede di appello incidentale, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti. In via meramente subordinata In denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice, anche in via incidentale, accertato il grave concorso di parte attrice nella causazione del danno asseritamente sofferto, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
- Escludere e/o, in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum debeatur ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, cod. civ., nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via meramente subordinata
In denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice, anche in via incidentale, accertata la responsabilità esclusiva del sig. CP_3 per quanto riguarda l'eventuale danno sofferto da parte attrice,
[...]
- Condannare il sig. a tenere indenne e manlevata CP_3 Parte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a proprio carico nella vicenda de
[...] qua e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare in favore di parte attrice, nonché al risarcimento del danni alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso pagina 2 di 20 - Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite relative al presente e al precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge, ivi comprese le spese di C.T.U. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria già formulate da nelle proprie memorie ex art. 183, co.6, n. 2 e 3 Parte_1
– e che di seguito si riproducono (comunque nei limiti di quelle non già accolte da parte dell'Ill.mo Tribunale di Milano con ordinanza del 01.12.2021) – con rigetto di tutte le istanze istruttorie dedotte da controparte anche in sede di appello incidentale. a) Interrogatorio formale di parte attrice Si chiede che entrambi gli Attori, ed vogliano Controparte_1 Controparte_2 riferire in merito alle seguenti circostanze:
6) Vero che, in relazione all'investimento da me effettuato in comparti della SICAV Fidelity, ho ricevuto la documentazione che mi si rammostra (doc. 21 Banca, pagg.
5-21 e 25-30), contenente le conferme degli ordini di investimento da me impartiti e le rendicontazioni periodiche dei prodotti da me posseduti.
7) Vero che, in relazione all'investimento da me effettuato nella polizza emessa dalla compagnia assicurativa EU-Life n. 172357, ho ricevuto la documentazione che mi si rammostra (doc. 19 Banca, pagg. 3-14), contenente l'indicazione del valore assunto dalla polizza.
8) Vero che, durante il periodo dal 2006 al 2018, ho segnalato alla Banca di non aver ricevuto gli estratti conto relativi ai conti correnti e al conto-deposito a me cointestati. b) Prova per testimoni Si chiede che i soggetti di seguito indicati siano chiamati a riferire in merito alle seguenti circostanze di fatto: (i) Dott. , Responsabile della Direzione Operations presso Testimone_1 Parte_1
ufficio deputato (tra l'altro) all'attività di rendicontazione in favore dei
[...] clienti della Banca:
3) Vero che effettua la rendicontazione periodica dei rapporti bancari e CP_4 di investimento mediante la trasmissione periodica degli estratti conto e degli estratti dei conti deposito titoli intestati ai clienti.
4) Vero che la documentazione periodica viene trasmessa ai clienti presso l'indirizzo di residenza indicato nei contratti stipulati con la Banca.
8) Vero che, nel periodo decorrente dall'anno 2006 a tutt'oggi, ha CP_4 incaricato società specializzate per lo svolgimento esternalizzato (in c.d. outsourcing) dell'attività di rendicontazione periodica dei rapporti bancari e di investimento.
9) Vero che tale attività di rendicontazione ufficiale ha ad oggetto la spedizione ai clienti degli estratti conto dei conti correnti e dei conti-deposito titoli ad essi intestati. (ii) Dott.sa , Responsabile Ufficio Internal presso Testimone_2 CP_5 Parte_1
[...]
pagina 3 di 20 2) Vero che in allegato a tale comunicazione veniva trasmesso un questionario di soddisfazione rispetto all'attività prestata dal consulente finanziario di riferimento. (iii) Dott.ssa e legale rappresentante pro-tempore All Funds Bank Testimone_3
S.A.U. succursale italiana
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società All Funds Bank S.A.U.
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 21 Banca). (iv) Dott. e legale rappresentante pro-tempore Testimone_4 CP_6
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società
[...]
Controparte_7
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 20 Banca). (v) Dott. , Dott.ssa , Dott. e legale Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 rappresentante pro-tempore Cabel Industry S.p.A. Dott. Testimone_8
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società Cabel Industry S.p.A.
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione di cui al documento che mi si rammostra (doc. 16 Banca). (vi) Dott. e legale rappresentante Accenture Financial Advanced Solution Testimone_9
& Technology S.r.l.
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società Accenture Financial Advanced Solution & Technology S.r.l.
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 18 Banca). (vii) Dott.ssa e legale rappresentante Afi (già EU-Life Controparte_8 CP_9
S.A.) 1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società Afi (già CP_9
EU-Life S.A.). 2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 19 Banca).
c) Prova contraria per testimoni (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.) Ferme le eccezioni di inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso formulate, si chiede l'ammissione delle seguenti richieste di prova contraria: (i) Solo nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del teste Testimone_10
(la commercialista dei signori e della società BELP), si chiede che la Parte_2 medesima sia chiamata a riferire in merito alle seguenti circostanze: 1) Vero che svolgo l'attività di commercialista nell'interesse dei signori
[...] ed nonché della società BELP Corporate S.r.l., con sede in CP_1 Controparte_2
RU del Monte (BG), Piazza Invalidi sul lavoro 28.
pagina 4 di 20 2) Vero che il mio studio professionale ha sede in RU del Monte (BG), Piazza Invalidi sul lavoro 28.
3) Vero che, nell'esercizio della mia attività, assisto la società BELP nella tenuta e nella gestione della contabilità e nella redazione dei bilanci di esercizio.
4) Vero che, nel periodo dal 2006 al 2018, i signori ed Controparte_1 CP_2 hanno ricevuto da parte della Banca gli estratti di conto corrente relativi ai conti
[...] correnti n. 144937 e n. 1200133, che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 Banca), e quelli relativi al conto-deposito titoli n. 3006525, che mi si rammostrano (doc. 15 Banca). 5) Vero che, nel periodo dal 2006 al 2018, la società BELP ha ricevuto da parte della
Banca gli estratti di conto corrente relativi ai conti correnti e al conto-deposito titoli ad essa intestati ed accesi presso . CP_4
6) Vero che, ai fini della redazione dei bilanci della società BELP, ho preso visione degli estratti di conto e della rendicontazione provenienti dalla Banca, relativi ai rapporti accesi presso la stessa ed intestati a BELP.
7) Vero che, ai fini della redazione dei bilanci della società BELP, sono stati utilizzati i dati contenuti negli estratti di conto ufficiali, provenienti di , relativi ai CP_4 conti correnti e al conto-deposito titoli intestati a BELP.
8) Vero che, ai fini della redazione dei bilanci della società BELP, sono stati altresì utilizzati i dati contenuti negli estratti periodici e nei rendiconti periodici ufficiali provenienti dalle e BlackRock, nei prodotti delle quali Parte_3 la società ha investito, e dalle società incaricate dei pagamenti nominate dalle predette SICAV. (ii) Solo nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del teste Testimone_11
(indicato da controparte quale “promotore” della Banca, partecipante a talune presunte riunioni presso la sede della stessa alla presenza dei clienti), si chiede sia ammessa la prova orale per testi da parte dei signori (Responsabile Testimone_12
Ufficio Affari Legali di e (Responsabile Rete Parte_1 Tes_13
Commerciale di ), entrambi domiciliati in Milano, a prova contraria Parte_1 sui capitoli dedotti da controparte n. 32-34, nonché in merito alle seguenti circostanze, da sottoporsi anche all'esame del teste (solo ove eventualmente Testimone_11 ammesso): 1) Vero che il sig. ha svolto l'attività di Financial Advisor presso Testimone_11
dal luglio 2008 fino all'ottobre 2009, data in cui ha cessato ogni CP_4 rapporto con la Banca. 2) Vero che il “portafoglio-clienti” affidato al sig. in tutto il periodo di attività Tes_11 del predetto presso la Banca, era privo delle posizioni e dei rapporti riferibili ai signori ed nonché delle posizioni e dei rapporti riferibili Controparte_1 Controparte_2 alla società BELP Corporate S.r.l.
pagina 5 di 20 3) Vero che, nel periodo dal 2006 al 2018, i rapporti riferiti ai signori Controparte_1 ed e alla società BELP Corporate S.r.l. erano gestiti esclusivamente Controparte_2 dal Financial Advisor sig. . CP_3
(iii) Solo nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del teste Testimone_14
(consulente tecnico di parte attrice, autore della relazione avversaria di cui al doc. 12), si chiede sia ammessa la prova orale per testi da parte del Dott. Testimone_15
(consulente tecnico di parte convenuta, autore della relazione tecnica di cui al ns. doc. 7) a prova contraria sui capitoli di prova dedotti da parte attrice. d) Istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. (i) Doc. 3 e doc. 6 (allegati alla comparsa di costituzione) CP_4
In denegato caso di ritenuta ritualità, efficacia e/o rilevanza dei disconoscimenti operati da controparte in relazione ai documenti 3 e 6 prodotti da , si avanza CP_4 con riferimento a questi documenti l'istanza di verificazione prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c., all'uopo richiamando tutto quanto esposto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (ivi, par. C.i). (ii) Doc. 5 (allegato alla comparsa di costituzione) CP_4
In denegato caso di ritenuta ritualità, efficacia e/o rilevanza dei disconoscimenti operati da controparte in relazione ai documenti 5A, 5B e 5C depositati dalla Banca, anche in merito a tali documenti si ripropone la già formulata istanza di verificazione ai sensi degli artt. 216 ss. c.p.c., all'uopo richiamando tutto quanto esposto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (ivi, par. C.ii).”
per ed “Nel merito in via Controparte_1 Controparte_2 principale Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. In via di appello incidentale In riforma della sentenza impugnata, escluso il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. per i motivi sopra esposti, accogliersi la domanda proposta in via principale dagli attori e per l'effetto dichiararsi la risoluzione dei contratti di consulenza intercorsi con e dei collegati ordini di investimento. CP_4
Conseguentemente condannarsi la banca a rimborsare all'attrice l'importo di euro 387.379,57 a titolo di restituzione del capitale conferito ed andato perduto e condannarsi altresì la banca a risarcire il pregiudizio patito dagli attori per l'omesso investimento in Fidelity Global Opportunities per ulteriori euro 268.503,62, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come da sentenza di primo grado. In via incidentale subordinata In riforma della sentenza impugnata, escluso il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. per i motivi sopra esposti, ed in via subordinata rispetto all'accoglimento del motivo precedente, condannarsi la banca convenuta a risarcire pagina 6 di 20 agli attori un importo corrispondente alle perdite subite dal loro capitale nel corso del rapporto di consulenza intrattenuto per complessivi euro 387.379,57 e condannarsi altresì la banca a risarcire il pregiudizio patito dagli attori per l'omesso investimento in Fidelity Global Opportunities per ulteriori euro 268.503,62, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come da sentenza di primo grado. In via ulteriormente gradata Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di impugnazione sopra formulati, in ogni caso, escluso il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannarsi la banca a risarcire agli attori il danno integrale da mancato guadagno per euro 268.503,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da sentenza di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado ed convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 [...]
(di seguito la NC) con la quale avevano stipulato, in data CP_10
2.11.2006, un contratto quadro per la prestazione di servizi bancari e di intermediazione finanziaria, comprensivo dei servizi di custodia e amministrazione titoli, collocamento, ricezione, trasmissione ordini e consulenza – nonché il promotore finanziario, CP_3
cui era stato conferito incarico per la gestione della loro posizione, deducendo:
[...]
- di aver eseguito in corso di rapporto conferimenti di capitale per euro 749.920,99;
- di aver ricevuto, in data 12.7.2018, dal promotore un documento attestante la disponibilità nel loro portafoglio di una somma pari ad euro 1.416.501,16;
- di aver ricevuto, pochi giorni dopo, il 20.7.2018, un rendiconto dalla Banca attestante, invece, un patrimonio di soli euro 317.013,71;
- di essersi, conseguentemente, rivolti ad un professionista di fiducia il quale, esaminata integralmente la documentazione in possesso degli investitori, appurava come il promotore avesse, fin dal 5.2.2008, occultato le perdite registrate degli investimenti dagli attori;
dalla consulenza redatta da siffatto professionista emergeva, altresì, che il avesse liquidato il fondo Fleming JP Morgan, CP_3 utilizzando i relativi ricavi, pari ad euro 632.885,63 non già, come falsamente dichiarato, per acquistare una quota del fondo Fidelity Global Opportunities (in ossequio ad una specifica richiesta in tal senso avanzata dai clienti), bensì per coprire le perdite pregresse.
Allegavano che, ove consapevoli del reale andamento della gestione, non avrebbero proseguito negli investimenti.
pagina 7 di 20 Gli attori assumevano di avere dato corso agli ordini di acquisto nell'erronea convinzione – alimentata anche dalla scarna informativa resa dalla NC– di investire esclusivamente le plusvalenze derivanti dalle precedenti operazioni. Concludevano domandando di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro e dei relativi ordini di investimento, stante il grave inadempimento della NC agli obblighi di informativa e trasparenza e, per l'effetto, di condannare quest'ultima, in solido con il promotore, alla restituzione delle commissioni percepite (pari ad euro 361.491,00), nonché al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in complessivi euro 481.522,73 (di cui euro 25.888,57 a titolo di danno emergente ed euro 455.634,16 a titolo di lucro cessante).
In via subordinata, domandavano la condanna dei convenuti al pagamento delle predette somme ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF.
Si costituiva la NC eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio degli attori. In tesi, la responsabilità della NC, quand'anche sussistente, si qualificherebbe quale responsabilità ex artt. 1228 cod. civ. e 31 comma 3 TUF per il fatto illecito del promotore, con conseguente applicazione del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2947 cod. civ. e decorrente dal febbraio 2005, data della prima falsificazione posta in essere dal promotore. Quanto al merito, deduceva:
- di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi sulla medesima gravanti, avendo inviato periodicamente agli investitori gli estratti del conto corrente e del conto deposito titoli, nonché la rendicontazione ufficiale di tutte le operazioni di investimento effettuate dagli attori;
- che la condotta negligente degli investitori, concretizzatasi nell'omesso controllo della rendicontazione ufficiale, avrebbe interrotto il nesso di occasionalità necessaria, con conseguente esclusione della responsabilità della NC;
- che, in ogni caso, siffatta condotta integrerebbe un concorso colposo idoneo a determinare una riduzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 cod. civ..
Concludeva, dunque, domandando, in via principale, di rigettare integralmente le domande attoree;
in via subordinata di ridurre il quantum risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e, comunque, di condannare il a manlevare la Banca, nonché a CP_3 risarcirla dei danni all'immagine da quest'ultima patititi.
rimaneva contumace. CP_3
Istruita la causa mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata:
pagina 8 di 20 1. rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla NC convenuta, ritenendo applicabile il più ampio termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale avendo gli investitori eccepito, accanto alla responsabilità aquiliana ex art. 31 TUF, anche una responsabilità di natura contrattuale in seno alla NC sempre avuto riguardo alla violazione degli obblighi informativi sulla medesima gravanti;
- tanto premesso, disattendeva le censure afferenti a siffatto preteso inadempimento, per avere la NC dimostrato, tramite produzione documentale e prova orale, di aver puntualmente trasmesso ai clienti tutta la documentazione contabile relativa ai contratti in corso di esecuzione e agli investimenti effettuati;
- rigettava, per l'effetto, la domanda di risoluzione del contratto quadro e degli ordini di investimento proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.;
- accertava la condotta illecita posta in essere dal promotore per avere CP_3 questi falsamente attestato per anni la reale consistenza del patrimonio degli attori, tramite l'invio di rendicontazione fittizia;
- accertava, altresì, la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il predetto illecito e l'esercizio delle incombenze affidate al promotore, con conseguente riconoscimento della responsabilità solidale della NC ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF;
- rigettava la domanda di risarcimento del danno emergente per difetto di nesso di causalità in quanto la CTU espletata aveva consentito di accertare che le perdite registrate dagli attori erano causalmente riconducibili all'esito infausto di operazioni di investimento realizzate ancor prima che il promotore desse corso alle illecite falsificazioni;
- accoglieva invece la domanda risarcitoria da lucro cessante, avente ad oggetto i guadagni che gli attori avrebbero percepito ove il promotore, dando seguito alla richiesta in tal senso avanzata dai clienti, avesse realmente investito la somma di euro 632.885,63 nell'acquisto di quote del fondo Fidelity Global Opportunities, guadagni quantificati dal CTU in complessivi euro 268.503,82
- condannava conseguentemente il nonché la NC, ai sensi dell'art. 31 CP_3 comma 3 TUF, in solido tra loro, al risarcimento in favore degli attori del predetto importo (elevato ad euro 320.222,32 per interessi e rivalutazione), ridotto equitativamente della metà ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. in considerazione del contegno negligente serbato dagli investitori;
- accoglieva la domanda di manleva proposta della NC, condannando, per l'effetto, il a tenere indenne l'istituto di credito da quanto tenuta a pagare CP_3 in esecuzione della sentenza.
Il giudizio di appello pagina 9 di 20 Avverso la predetta pronuncia ha interposto gravame la NC formulando tre motivi, così rubricati e che possono essere riassunti nei termini che seguono.
1) Primo motivo – “Sull'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori asseritamente vantati dai signori e CP_1 CP_2
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di prescrizione sulla base della ritenuta applicabilità del termine decennale previsto in tema di responsabilità contrattuale, pur avendo escluso la responsabilità da inadempimento della NC. L'istituto di credito è stata condannato al risarcimento in favore degli attori del danno da lucro cessante (pari ai guadagni che gli investitori avrebbe ottenuto ove il promotore avesse realmente investito la somma di euro 632.885,63 nel fondo Fidelity Global Opportunities) ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF e, dunque, a titolo aquiliano. Ne conseguirebbe, in tesi, l'applicabilità del termine prescrizionale breve di cinque anni, decorrente dalla prima rendicontazione periodica ufficiale successiva alla falsa rappresentazione dell'investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities e, dunque, dal settembre 2012 (atteso che la falsa rappresentazione risalirebbe all'estate 2012). Il diritto risarcitorio degli odierni appellati si sarebbe, dunque, prescritto nel settembre 2017, antecedentemente al primo atto interruttivo della prescrizione (pacificamente risalente al settembre 2018).
2) Secondo motivo – “Sull'assenza di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 31 TUF e sull'interruzione del nesso di occasionalità necessaria” Parte appellante, anche con tale motivo, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità della Banca ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF. Nella prospettazione di parte appellante, la condotta gravemente negligente degli investitori –consistita nell'omessa verifica della rendicontazione ufficiale, pur ricevuta dalla NC – sarebbe idonea ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria e, dunque, ad escluderne la responsabilità solidale.
Tale tesi difensiva sarebbe tanto più vera considerata:
- l'ampia conoscenza ed esperienza degli odierni appellati in materia finanziaria (il era un consulente finanziario iscritto all'albo); CP_1
- le anomalie dei rendiconti fittizi consegnati dal promotore in quanto, oltre ad essere privi di sottoscrizione e data certa, contenevano annotazioni inserite manualmente, nonché chiare indicazioni atte a negarne il carattere di ufficialità (“il presente documento non costituisce rendicontazione ufficiale della Banca”), sicché tali documenti dovevano essere considerati inidonei ad ingenerare un legittimo affidamento in seno agli investitori.
pagina 10 di 20 Tali circostanze sarebbero, in tesi, espressione di quella “consapevole acquiescenza della violazione delle regole gravanti sul promotore”, idonea, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle incombenze affidate al promotore (e non solo a giustificare un concorso colposo ex art. 1227 cod. civ. ).
3) Terzo motivo – “Sull'assenza di prova del fatto illecito riguardante l'asserito mancato investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities” Parte appellante si duole che il Tribunale di Milano abbia condannato la NC al risarcimento del danno derivante dal mancato investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities, sul presupposto che gli attori “qualora fossero stati edotti dell'effettiva consistenza patrimoniale […] avrebbero comunque dato corso all'investimento” (sentenza pag. 22). Nella prospettazione di parte appellante, non vi sarebbe prova della circostanza, valorizzata invece dal Giudice di primo grado, per cui il e la avrebbero CP_1 CP_2 chiesto espressamente al consulente di acquistare quote del predetto fondo;
né, in ogni caso, sarebbe verosimile ritenere che gli odierni appellati potessero essere stati realmente persuasi dal promotore di aver acquistato quote del fondo Fidelity Global Opportunities e ciò in quanto avendo gli stessi già in passato acquistato quote di fondi di investimento, non potevano non sapere della necessità della previa sottoscrizione di un ordine di investimento, nonché di un contratto con la società emittente.
Si sono costituiti gli investitori assumendo la medesima linea difensiva e contestando quanto dedotto da parte appellante. Hanno concluso per il rigetto del gravame, deducendo:
- che la responsabilità ex art. 31 comma 3 TUF avrebbe natura contrattuale, rappresentando la trasposizione in materia finanziaria del principio generale di cui all'art. 1228 cod .civ.;
- che in ogni caso, il termine di prescrizione doveva essere fatto decorrere dal luglio 2018 (vale a dire dal momento della scoperta dell'infedeltà del promotore), sicché, anche a voler ritenere applicabile il termine breve di cui all'art. 2947 cod. civ., il diritto azionato non sarebbe prescritto, atteso che il primo atto interruttivo risaliva e pacificamente al settembre 2018;
- che ove, come nella fattispecie, il promotore abbia agito con dolo, l'eventuale condotta colposa degli investitori non era idonea a determinare né una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., né, a maggior ragione, ad escludere il nesso di occasionalità necessaria, anche in considerazione del rapporto di fiducia che si era instaurato tra cliente e professionista;
pagina 11 di 20 - che vi era prova in atti che il promotore avesse falsamente rappresentato CP_3 al e alla di aver acquistato quote del fondo Fidelity Global CP_1 CP_2
Opportunities.
Gli appellati, altresì, hanno proposto appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, affidato a tre motivi, così rubricati e che possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
1. Primo motivo - “Erroneità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la domanda di risoluzione dei contratti intercorsi con e le CP_4 conseguenti richieste restitutorie risarcitorie. Violazione ed errata interpretazione degli art. 31 del TUF e 1228 c.c.” Con il primo motivo di appello incidentale, il e la hanno censurano CP_1 CP_2
l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda di risoluzione del contratto quadro e dei successivi ordini di investimento. In tesi, sia la violazione degli obblighi informativi sia le condotte dissimulatorie, pacificamente realizzate dal promotore, integrerebbero inadempimenti contrattuali, idonei ad attivare il rimedio di cui all'art. 1453 cod. civ.: la NC potrebbe rispondere a titolo contrattuale non solo delle proprie condotte (id est la violazione degli obblighi informativi), ma anche ex art. 1228 c.c. di quelle del promotore, essendosi avvalsa di quest'ultimo quale ausiliario nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
2. Secondo motivo- “Erroneità della motivazione nella parte in cui ha escluso dai danni risarcibili le perdite patite dagli attori nel corso del rapporto.” Gli appellanti incidentali censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha escluso la risarcibilità del danno emergente (consistente nelle perdite subite per effetto degli investimenti realizzati dal promotore), sulla base della ritenuta insussistenza del nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato e le condotte dissimulatorie;
nella prospettazione degli appellati, al contrario, nell'ipotesi di falsa rendicontazione, il collegamento causale sarebbe oggetto di presunzione, sicché non si imponeva la necessità della relativa prova.
3. Terzo motivo- “erroneità della motivazione nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di colpa degli attori ex art. 1227 cod.civ.” Gli appellanti incidentali si dolgono che il Tribunale abbia ridotto ex art. 1227 cod. civ. il quantum del risarcimento riconosciuto a titolo di lucro cessante, ancorché la condotta degli investitori – consistita nell'omessa verifica della rendicontazione ufficiale – non fosse indice né di collusione, né di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
pagina 12 di 20 non si è costituito. CP_3
All'udienza del 27.3.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello e della comparsa di costituzione contenente appello incidentale nei confronti di , ne ha dichiarato la contumacia. CP_3
Alla medesima udienza è stata fissata l'udienza ex art. 352 cpc con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. In quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare preliminarmente il primo motivo di appello incidentale, con il quale viene censurata l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto quadro e dei successivi ordini di investimento (e la consequenziale domanda risarcitoria), non ravvisando in seno alla NC alcuna responsabilità di natura contrattuale. Nella prospettazione degli appellanti incidentali, sarebbe configurabile una responsabilità contrattuale della NC sia per fatto proprio, avendo quest'ultima disatteso gli obblighi informativi sulla medesima gravanti, sia per fatto del promotore. L'inadempimento del promotore – concretizzatosi dell'invio di rendicontazione fittizia– sarebbe, invero, imputabile all'istituto di credito a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. che disciplina il fatto dell'ausiliario.
Ritiene la Corte che la censura, sotto ambo i profili, debba essere disattesa. Quanto alla responsabilità per fatto proprio si osserva quanto segue. Dalla documentazione versata in atti emerge per tabulas che il e la CP_1 CP_2 avessero sottoscritto, in data 02.11.2006, con (divenuta poi Controparte_10 [...]
il contratto di conto corrente n. 144937, associato al deposito titoli Controparte_11
n. 306525, nonché un contratto intermediazione in valori mobiliari (Cfr. doc. 1 pag. 20 fascicolo primo grado attori), comprensivo, all'esito delle modificazioni ed integrazioni sottoscritte in data 31.3.2008 (Cfr. Cfr. doc. 1 pag. 57 fascicolo primo grado attori), dei servizi di collocazione, negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini. Risulta, altresì, che successivamente, in data 08.04.2016, gli appellati avessero stipulato un ulteriore contratto di conto corrente (il n. 12003133), assistito da apertura di credito. Tali contratti annoveravamo espressamente, tra le obbligazioni gravanti sull'istituto di credito, quella di fornire per iscritto ai clienti tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento dei rapporti in essere (Cfr. art. 5 condizioni generali di contratto).
pagina 13 di 20 Non errano, dunque, gli appellanti incidentali nel ricondurre, in astratto, la violazione degli obblighi informativi nell'alveo della responsabilità contrattuale, senonché, come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, nessuna violazione contrattuale risulta in concreto imputabile a . Controparte_11
L'istituto di credito ha dato prova di aver consegnato ai clienti tutta la rendicontazione periodica relativa ai rapporti di conto corrente n. 144937 e n. 12003133 e al conto deposito titoli n. 3006525, mediante l'invio dei relativi estratti conto (Cfr. docc. n. 13- 14- 15 fascicolo primo grado NC). Parimenti, quanto ai rapporti di gestione patrimoniale, risulta prodotta in atti la documentazione periodica relativa ai prodotti assicurativi AIG, LI ed EU collocati da (Cfr. docc. nn. 8, 10, 11 fascicolo primo grado attori. e docc. 10 e19 CP_4 fascicolo primo grado NC ), nonché le conferme scritte di esecuzione di ordini di investimento e disinvestimento inviate dalle società incaricate dei pagamenti relativi agli investimenti in fondi, SICAV o OICR (cfr. docc. 20 e 21 fascicolo primo grado Banca). Inoltre, i dipendenti di siffatte società – cui la Banca aveva esternalizzato il servizio di predisposizione e invio della rendicontazione periodica ai clienti – sentiti come testi, hanno confermato di aver correttamente notificato, tramite il servizio “formula certa” (che attesta, con un servizio geostazionario, l'avvenuta consegna alla cassetta postale del destinatario), al e alla i rendiconti periodici relativi sia rapporti bancari CP_1 CP_2 che agli investimenti effettuati (cfr. verbale udienza del 17.2.2022 teste Tes_2
e .
[...] Tes_16
Alla luce di tali evidenze processuali, nessun inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi informativi è imputabile a . Controparte_11
Ne consegue che la sentenza di primo grado merita condivisione sul punto. Sotto il diverso profilo alla responsabilità per il fatto del promotore, il rigetto della doglianza discende invece da valutazioni di carattere strettamente giuridico, attinenti alla qualificazione della responsabilità dell'intermediario disciplinata dall'art. 31 comma 3 TUF. Anzitutto giova premettere che risulta documentalmente provato (Cfr. doc. 3 fascicolo primo grado attori) – oltre che pacifico in atti – che il promotore a far data dal CP_3 febbraio 2008, avesse cominciato a trasmettere al e alla rendiconti CP_1 CP_2 fittizi atti a dissimulare le perdite registrate, rendendosi così responsabile di una grave violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza imposti dall'art. 158 del Regolamento Intermediari. Di siffatta violazione è chiamata a rispondere, per espressa previsione normativa, anche la Banca intermediaria. L'art. 31 comma 3 TUF prevede, infatti, la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dalla condotta del proprio consulente finanziario, anche ove questi – come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità– abbia agito oltre i limiti dell'incarico conferito. pagina 14 di 20 La Suprema Corte ritiene sufficiente, ai fini dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 31 comma 3 TUF, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto e le incombenze lui affidate dal preponente1.
Nella prospettazione degli appellanti incidentali, siffatta responsabilità avrebbe natura contrattuale, dovendosi l'art. 31 comma 3 TUF qualificare quale ipotesi speciale di responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 cod. civ. La Corte ritiene di doversi di discostarsi da siffatta ricostruzione giuridica. Secondo consolidato orientamento di legittimità, infatti, l'art. 31 comma 3 TUF, nel disciplinare la responsabilità degli intermediari per gli illeciti dei promotori finanziari, postula un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui2. Nello stesso senso si è espresso anche l'Arbitro delle Controversie Finanziarie che ripetutamente ha affermato che “sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione alla responsabilità solidale ex art. 31, comma 3, del TUF va riconosciuta natura extracontrattuale” (ex multis Decisione n. 6467 del 4 aprile 2023). Dalla natura aquiliana della responsabilità in esame discende, da un lato, il rigetto del primo motivo di appello incidentale (che, qualificando la condotta illecita del promotore come inadempimento della NC, mira ad ottenere una risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto quadro e degli ordini di investimento ed il conseguente risarcimento del danno contrattuale) e, dall'altro, l'accoglimento del primo motivo di appello principale, avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio vantato dagli investitori. Invero, dovendosi escludere, per le ragioni ut supra evidenziate, una responsabilità contrattuale dell'odierna appellante principale per violazione degli obblighi informativi, l'eventuale condanna risarcitoria della NC potrebbe fondarsi unicamente, in ipotesi di positiva ricorrenza dei presupposti, sul disposto dell'art. 31 comma 3 TUF. Atteso che, per le ragioni in precedenza esposte, siffatta norma postula una responsabilità di natura aquiliana, trova applicazione, nel caso in esame, il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2947 cod. civ.. Non merita, dunque, condivisione l'impugnata sentenza laddove il Giudice di primo grado, pur fondando espressamente la condanna risarcitoria della NC sull'art. 31 comma 3 TUF (Cfr. sentenza pag. 23 “i convenuti sono tenuti a risarcire i danni ai sensi dell'art. 31, comma 3, TUF), ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicazione il termine ordinario decennale previsto in tema di responsabilità contrattuale. Il termine ordinatorio decennale avrebbe potuto trovare applicazione solo ove si ritenesse configurabile una responsabilità contrattuale della NC per violazione degli obblighi informativi, circostanza, questa, invece espressamente esclusa anche dal Tribunale di Milano. La Corte non ritiene di pervenire a conclusioni diverse anche a voler muovere da quanto ulteriormente osservato dagli appellati, con richiamo alla pronuncia resa dalla sez. III della Suprema Corte n. 18928/2017; pronuncia con cui la giurisprudenza di legittimità ha enunciato principi in diritto in punto responsabilità diretta della società di intermediazione, nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto fra le parti. Responsabilità anche diretta che non è preclusa dall'art. 31 comma 3 TUF ( art. 2049 cd. civ.). Occorre, infatti, rilevare che la NC, adempiendo all'onere della prova che le incombeva, ha fornito adeguati elementi, che consentano di affermare che l'illecito è stato consapevolmente agevolato dalla condotta negligente degli investitori, in precedenza evidenziata.
Tanto premesso, quanto al termine di decorrenza della prescrizione quinquennale, il dies a quo si identifica, secondo consolidato orientamento di legittimità ( Cass. ss.uu. n.2146/2021), con il momento in cui il danneggiato avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, avvedersi del pregiudizio (rectius del nesso causale tra il pregiudizio e la condotta illecita), essendo a tal fin irrilevante il momento dell'effettiva percezione del danno (potendo, quest'ultima, essere stata colpevolmente ritardata dalla condotta negligente del danneggiato).
Nel caso di specie, tenuto conto che gli investitori hanno sempre e regolarmente ricevuto gli estratti di conto corrente e le comunicazioni inerenti ai propri investimenti, il dies a quo è da individuarsi nella prima rendicontazione ufficiale ricevuta dalla NC successivamente alle lamentate condotte pregiudizievoli. Quanto al danno emergente, individuato nelle perdite registrate per effetto delle operazioni di investimento realizzate tra il febbraio 2008 e il luglio 2018, il dies a quo coincide, con riferimento a ciascuna operazione contestata, con la data di ricezione della relativa rendicontazione ufficiale.
Considerato che
il primo atto interruttivo della prescrizione risale pacificamente al settembre 2018, il diritto risarcitorio si è prescritto relativamente a tutte le operazioni realizzate antecedentemente il settembre 2013.
È, infatti, dimostrato per tabulas che il e la avessero ricevuto, CP_1 CP_2 contestualmente a ciascuna operazione di investimento, la documentazione ufficiale (cfr. docc. n. 9 e 11 fascicolo primo grado attori e docc. 4,14 e 19 fascicolo primo grado Banca).
Con riferimento al periodo successivo al settembre 2013, la domanda risarcitoria, ancorché non prescritta, deve essere disattesa non essendo riscontrabile alcun danno. Dalla consulenza espletata in primo grado, infatti, è emerso che nel periodo compreso tra il settembre 2013 e il luglio 2018 nessun investimento pregiudizievole è stato realizzato dal promotore. pagina 16 di 20 Il CTU ha quantificato le perdite subite dal e dalla nel periodo CP_1 CP_2 oggetto di indagine (febbraio 2008- luglio 2018) in complessivi euro 387.379,57, riconducibili, tuttavia, ad operazioni poste in essere antecedentemente al settembre 2013. In particolare, il nominato CTU ha quantificato una perdita di complessivi € 374.198,427 in relazione alle polizze assicurative EU e LI, nonché alle tre linee di gestione patrimoniale (Linea 250 Equity 75, Linea Mercati Emergenti e Linea 300 Equity 100) intrattenute presso Veneto Banca. Sia le polizze assicurative che linee di gestione, tuttavia, era state accese prima del settembre 2013 e, addirittura, prima del febbraio 2008 (data della prima rendicontazione fittizia inviata dal promotore), ragion per cui il Tribunale di Milano, pur escludendo la prescrizione, ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto del nesso eziologico. In termini condivisibili, il Tribunale di Milano ha accertato che gli investimenti pregiudizievoli erano stati realizzati antecedentemente all'invio della prima rendicontazione fittizia e ha escluso che le relative perdite potessero essere causalmente riconducibili alla condotta dissimulatoria del promotore. Anche la domanda risarcitoria avente ad oggetto, sempre a titolo di danno emergente, la perdita di € 34.103,48 connessa alla gestione patrimoniale su cui il CP_12
Giudice di primo grado ha omesso ogni valutazione – risulta prescritta.
Tale investimento risale al febbraio 2010, sicché - avendo gli odierni appellati ricevuto contestualmente la relativa rendicontazione ufficiale (cfr. doc. n. 9 fascicolo primo grado attori) - il termine di cui all'art. 2947 cod. civ. è definitivamente spirato nel febbraio 2015. Conclusivamente, il diritto al risarcimento del danno emergente vantato degli odierni appellati risulta estinto per decorso del termine di prescrizione.
Da ciò discende, da un lato, la conferma – ancorché con diversa motivazione– del capo di sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria del danno emergente e, dall'altro, l'assorbimento del secondo motivo di appello incidentale con il quale viene censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha escluso la ricorrenza del nesso eziologico tra il lamentato danno emergente e la condotta illecita del promotore. Parimenti fondata si rivela l'eccezione di prescrizione con riferimento al lucro cessante, individuato nelle plusvalenze che il e la avrebbero percepito ove il CP_1 CP_2 promotore avesse dato corso all'ordine di investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities. Gli investitori hanno allegato di aver ricevuto il rendiconto fittizio attestante l'avvenuto acquisto delle quote di siffatto fondo – in realtà mai sottoscritte– nel settembre 2012. Invero, dalla documentazione versata in atti, emerge che al 31 dicembre dello stesso anno (cfr.doc.14 fascicolo primo grado Banca) il e la avevano ricevuto CP_1 CP_2
pagina 17 di 20 il rendiconto ufficiale contenente il dettaglio del portafoglio relativo al secondo semestre del 2012 dal quale emergeva ictu oculi l'assenza del titolo Fidelity Global Opportunities Gli odierni appellati, dunque, avrebbero ben potuto avvedersi, già al 31.12.2012 della condotta illecita del promotore, se solo, come diligenza avrebbe imposto, avessero provveduto a verificare la documentazione ufficiale regolarmente inviata loro dalla NC. Ne consegue che il diritto risarcitorio vantato dal e dalla con CP_1 CP_2 riferimento ai mancati guadagni in relazione all'investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities, si è prescritto ex art. 2947 cod. civ. il 31.12.2017 e, dunque, antecedentemente al primo atto interruttivo della prescrizione, pacificamente collocato dalle parti nel settembre 2018.
Tanto premesso, l'impugnata sentenza deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale di Milano - ritenendo erroneamente applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. - ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla NC, condannandola al pagamento della somma di € 160.111,16 (pari alle plusvalenze che, secondo la disposta CTU, l'investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities avrebbe generato, ridotte del 50% quale conseguenza del riconosciuto concorso colposo degli investitori).
Dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante discende, quale logica conseguenza, l'assorbimento del terzo motivo di appello incidentale avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ..
La fondatezza del primo motivo di appello principale, avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione, determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, afferenti a questioni di merito e ogni ulteriore questione dedotta dalle parti.
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, esclusa la sussistenza della responsabilità contrattuale della NC, avendo questa fornito prova di aver diligentemente adempiuto agli obblighi informativi sulla medesima gravante, merita condivisione l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risoluzione degli ordini di investimento e la conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Parimenti deve essere confermato il capo di sentenza che ha disatteso la domanda di risarcimento del danno emergente, individuato nelle perdite registrate per effetto degli investimenti realizzati successivamente al febbraio 2008: il relativo diritto risarcitorio, come osservato, risulta prescritto per decorso del termine breve di cinque anni,
pagina 18 di 20 applicabile al caso in esame, stante la natura aquiliana della responsabilità ex art. 31 TUF.
L'esito complessivo della controversia, che ha visto il rigetto di tutte le domande proposte originariamente dagli investitori, comporta la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto del valore della lite (riconducibile, in relazione alla natura della controversa, allo scaglione “indeterminabile -complessità media”), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata. Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 10.11.2022, si pongono definitivamente a carico degli investitori e della NC nella misura del 50% per parte appellante e del 50% per parte appellata, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CTU. La consulenza tecnica si è infatti resa necessaria, stante la natura della controversia, ai fini della risoluzione di questioni poste da entrambe le parti costituite. Va, infine, ordinata la restituzione da parte del e della di quanto CP_1 CP_2 eventualmente ricevuto da in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ., dall'intervenuto pagamento al saldo. La mancata costituzione del in entrambi i gradi di giudizio, esime la Corte da CP_3 ogni ulteriore statuizione in punto spese di lite.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- in riforma del capo 1 della sentenza n.3008/2023 del Tribunale di Milano, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Controparte_1
e che ha portato alla condanna di Controparte_2 Parte_1
e , in solido, al pagamento della somma di
[...] CP_3 euro 160.111,16 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e sino al saldo effettivo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1
e, per l'effetto, conferma le statuizioni della sentenza Controparte_2 impugnata di rigetto delle ulteriori domande proposte nei confronti di
[...]
e di;
Parte_1 CP_3
- condanna in via solidale e Controparte_1 CP_2 lla refusione in favore di delle spese
[...] Parte_1
pagina 19 di 20 di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 19.330 (di cui euro 10.860,00 per il primo grado ed euro 8.470,00 per il grado d'appello), oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate in complessivi euro 12.000, definitivamente a carico di e da una Controparte_1 Controparte_2 parte, e , dall'altra parte, nella misura del Parte_1
50%per ciascuna parte, ferma la solidarietà nei confronti del CTU.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
Il Presidente rel. est. Serena Baccolini
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 da ultimo Cass. n. 3425/2025. 2 Cass n. 16616/2016. pagina 15 di 20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Serena Baccolini Presidente rel. Alessandra Arceri Consigliere Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3133/2023 promossa in grado d'appello
DA C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Dario Trevisan ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Viale Majno 45, giusta procura in atti APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Azzarita e Gabriela Modena ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Milano, Via Curtatone n. 16, giusta procura in atti APPELLATI/ APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
(C.F. ) CP_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE pagina 1 di 20 OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3008/2023 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Parte_1 contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie di legge, in riforma dell'impugnata sentenza n. 3008 del 14.04.2023, pubblicata in data 14.04.2023, resa dal Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 55582/2019 R.G.; NEL MERITO In via preliminare
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte attrice di proporre nei confronti di l'azione di risoluzione per Parte_1 inadempimento e l'azione di risarcimento del danno, in ragione di tutto quanto esposto in atti. E, per l'effetto,
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte, anche in sede di appello incidentale, da parte attrice.
In via principale
- Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte da parte attrice, anche in sede di appello incidentale, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti. In via meramente subordinata In denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice, anche in via incidentale, accertato il grave concorso di parte attrice nella causazione del danno asseritamente sofferto, ai sensi dell'art. 1227 c.c.,
- Escludere e/o, in via ulteriormente subordinata, ridurre il quantum debeatur ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, cod. civ., nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia. In via meramente subordinata
In denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte da parte attrice, anche in via incidentale, accertata la responsabilità esclusiva del sig. CP_3 per quanto riguarda l'eventuale danno sofferto da parte attrice,
[...]
- Condannare il sig. a tenere indenne e manlevata CP_3 Parte_1 da ogni conseguenza pregiudizievole derivante a proprio carico nella vicenda de
[...] qua e, comunque, a corrispondere a quest'ultima gli importi che a qualunque titolo la stessa dovesse essere tenuta a pagare in favore di parte attrice, nonché al risarcimento del danni alla propria immagine, da liquidarsi nella misura che risulterà provata in corso di causa o in via equitativa, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso pagina 2 di 20 - Condannare parte attrice al pagamento delle spese di lite relative al presente e al precedente grado di giudizio, oltre accessori di legge, ivi comprese le spese di C.T.U. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie a prova diretta e contraria già formulate da nelle proprie memorie ex art. 183, co.6, n. 2 e 3 Parte_1
– e che di seguito si riproducono (comunque nei limiti di quelle non già accolte da parte dell'Ill.mo Tribunale di Milano con ordinanza del 01.12.2021) – con rigetto di tutte le istanze istruttorie dedotte da controparte anche in sede di appello incidentale. a) Interrogatorio formale di parte attrice Si chiede che entrambi gli Attori, ed vogliano Controparte_1 Controparte_2 riferire in merito alle seguenti circostanze:
6) Vero che, in relazione all'investimento da me effettuato in comparti della SICAV Fidelity, ho ricevuto la documentazione che mi si rammostra (doc. 21 Banca, pagg.
5-21 e 25-30), contenente le conferme degli ordini di investimento da me impartiti e le rendicontazioni periodiche dei prodotti da me posseduti.
7) Vero che, in relazione all'investimento da me effettuato nella polizza emessa dalla compagnia assicurativa EU-Life n. 172357, ho ricevuto la documentazione che mi si rammostra (doc. 19 Banca, pagg. 3-14), contenente l'indicazione del valore assunto dalla polizza.
8) Vero che, durante il periodo dal 2006 al 2018, ho segnalato alla Banca di non aver ricevuto gli estratti conto relativi ai conti correnti e al conto-deposito a me cointestati. b) Prova per testimoni Si chiede che i soggetti di seguito indicati siano chiamati a riferire in merito alle seguenti circostanze di fatto: (i) Dott. , Responsabile della Direzione Operations presso Testimone_1 Parte_1
ufficio deputato (tra l'altro) all'attività di rendicontazione in favore dei
[...] clienti della Banca:
3) Vero che effettua la rendicontazione periodica dei rapporti bancari e CP_4 di investimento mediante la trasmissione periodica degli estratti conto e degli estratti dei conti deposito titoli intestati ai clienti.
4) Vero che la documentazione periodica viene trasmessa ai clienti presso l'indirizzo di residenza indicato nei contratti stipulati con la Banca.
8) Vero che, nel periodo decorrente dall'anno 2006 a tutt'oggi, ha CP_4 incaricato società specializzate per lo svolgimento esternalizzato (in c.d. outsourcing) dell'attività di rendicontazione periodica dei rapporti bancari e di investimento.
9) Vero che tale attività di rendicontazione ufficiale ha ad oggetto la spedizione ai clienti degli estratti conto dei conti correnti e dei conti-deposito titoli ad essi intestati. (ii) Dott.sa , Responsabile Ufficio Internal presso Testimone_2 CP_5 Parte_1
[...]
pagina 3 di 20 2) Vero che in allegato a tale comunicazione veniva trasmesso un questionario di soddisfazione rispetto all'attività prestata dal consulente finanziario di riferimento. (iii) Dott.ssa e legale rappresentante pro-tempore All Funds Bank Testimone_3
S.A.U. succursale italiana
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società All Funds Bank S.A.U.
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 21 Banca). (iv) Dott. e legale rappresentante pro-tempore Testimone_4 CP_6
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società
[...]
Controparte_7
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 20 Banca). (v) Dott. , Dott.ssa , Dott. e legale Testimone_5 Testimone_6 Tes_7 rappresentante pro-tempore Cabel Industry S.p.A. Dott. Testimone_8
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società Cabel Industry S.p.A.
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione di cui al documento che mi si rammostra (doc. 16 Banca). (vi) Dott. e legale rappresentante Accenture Financial Advanced Solution Testimone_9
& Technology S.r.l.
1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società Accenture Financial Advanced Solution & Technology S.r.l.
2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 18 Banca). (vii) Dott.ssa e legale rappresentante Afi (già EU-Life Controparte_8 CP_9
S.A.) 1) Vero che svolgo la mia attività professionale presso la società Afi (già CP_9
EU-Life S.A.). 2) Vero che confermo integralmente il contenuto della dichiarazione e dei relativi allegati di cui al documento che mi si rammostra (doc. 19 Banca).
c) Prova contraria per testimoni (cfr. memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.) Ferme le eccezioni di inammissibilità delle istanze istruttorie ex adverso formulate, si chiede l'ammissione delle seguenti richieste di prova contraria: (i) Solo nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del teste Testimone_10
(la commercialista dei signori e della società BELP), si chiede che la Parte_2 medesima sia chiamata a riferire in merito alle seguenti circostanze: 1) Vero che svolgo l'attività di commercialista nell'interesse dei signori
[...] ed nonché della società BELP Corporate S.r.l., con sede in CP_1 Controparte_2
RU del Monte (BG), Piazza Invalidi sul lavoro 28.
pagina 4 di 20 2) Vero che il mio studio professionale ha sede in RU del Monte (BG), Piazza Invalidi sul lavoro 28.
3) Vero che, nell'esercizio della mia attività, assisto la società BELP nella tenuta e nella gestione della contabilità e nella redazione dei bilanci di esercizio.
4) Vero che, nel periodo dal 2006 al 2018, i signori ed Controparte_1 CP_2 hanno ricevuto da parte della Banca gli estratti di conto corrente relativi ai conti
[...] correnti n. 144937 e n. 1200133, che mi si rammostrano (doc. 13 e 14 Banca), e quelli relativi al conto-deposito titoli n. 3006525, che mi si rammostrano (doc. 15 Banca). 5) Vero che, nel periodo dal 2006 al 2018, la società BELP ha ricevuto da parte della
Banca gli estratti di conto corrente relativi ai conti correnti e al conto-deposito titoli ad essa intestati ed accesi presso . CP_4
6) Vero che, ai fini della redazione dei bilanci della società BELP, ho preso visione degli estratti di conto e della rendicontazione provenienti dalla Banca, relativi ai rapporti accesi presso la stessa ed intestati a BELP.
7) Vero che, ai fini della redazione dei bilanci della società BELP, sono stati utilizzati i dati contenuti negli estratti di conto ufficiali, provenienti di , relativi ai CP_4 conti correnti e al conto-deposito titoli intestati a BELP.
8) Vero che, ai fini della redazione dei bilanci della società BELP, sono stati altresì utilizzati i dati contenuti negli estratti periodici e nei rendiconti periodici ufficiali provenienti dalle e BlackRock, nei prodotti delle quali Parte_3 la società ha investito, e dalle società incaricate dei pagamenti nominate dalle predette SICAV. (ii) Solo nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del teste Testimone_11
(indicato da controparte quale “promotore” della Banca, partecipante a talune presunte riunioni presso la sede della stessa alla presenza dei clienti), si chiede sia ammessa la prova orale per testi da parte dei signori (Responsabile Testimone_12
Ufficio Affari Legali di e (Responsabile Rete Parte_1 Tes_13
Commerciale di ), entrambi domiciliati in Milano, a prova contraria Parte_1 sui capitoli dedotti da controparte n. 32-34, nonché in merito alle seguenti circostanze, da sottoporsi anche all'esame del teste (solo ove eventualmente Testimone_11 ammesso): 1) Vero che il sig. ha svolto l'attività di Financial Advisor presso Testimone_11
dal luglio 2008 fino all'ottobre 2009, data in cui ha cessato ogni CP_4 rapporto con la Banca. 2) Vero che il “portafoglio-clienti” affidato al sig. in tutto il periodo di attività Tes_11 del predetto presso la Banca, era privo delle posizioni e dei rapporti riferibili ai signori ed nonché delle posizioni e dei rapporti riferibili Controparte_1 Controparte_2 alla società BELP Corporate S.r.l.
pagina 5 di 20 3) Vero che, nel periodo dal 2006 al 2018, i rapporti riferiti ai signori Controparte_1 ed e alla società BELP Corporate S.r.l. erano gestiti esclusivamente Controparte_2 dal Financial Advisor sig. . CP_3
(iii) Solo nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione del teste Testimone_14
(consulente tecnico di parte attrice, autore della relazione avversaria di cui al doc. 12), si chiede sia ammessa la prova orale per testi da parte del Dott. Testimone_15
(consulente tecnico di parte convenuta, autore della relazione tecnica di cui al ns. doc. 7) a prova contraria sui capitoli di prova dedotti da parte attrice. d) Istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. (i) Doc. 3 e doc. 6 (allegati alla comparsa di costituzione) CP_4
In denegato caso di ritenuta ritualità, efficacia e/o rilevanza dei disconoscimenti operati da controparte in relazione ai documenti 3 e 6 prodotti da , si avanza CP_4 con riferimento a questi documenti l'istanza di verificazione prevista dagli artt. 216 e ss. c.p.c., all'uopo richiamando tutto quanto esposto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (ivi, par. C.i). (ii) Doc. 5 (allegato alla comparsa di costituzione) CP_4
In denegato caso di ritenuta ritualità, efficacia e/o rilevanza dei disconoscimenti operati da controparte in relazione ai documenti 5A, 5B e 5C depositati dalla Banca, anche in merito a tali documenti si ripropone la già formulata istanza di verificazione ai sensi degli artt. 216 ss. c.p.c., all'uopo richiamando tutto quanto esposto nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (ivi, par. C.ii).”
per ed “Nel merito in via Controparte_1 Controparte_2 principale Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. In via di appello incidentale In riforma della sentenza impugnata, escluso il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. per i motivi sopra esposti, accogliersi la domanda proposta in via principale dagli attori e per l'effetto dichiararsi la risoluzione dei contratti di consulenza intercorsi con e dei collegati ordini di investimento. CP_4
Conseguentemente condannarsi la banca a rimborsare all'attrice l'importo di euro 387.379,57 a titolo di restituzione del capitale conferito ed andato perduto e condannarsi altresì la banca a risarcire il pregiudizio patito dagli attori per l'omesso investimento in Fidelity Global Opportunities per ulteriori euro 268.503,62, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come da sentenza di primo grado. In via incidentale subordinata In riforma della sentenza impugnata, escluso il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c. per i motivi sopra esposti, ed in via subordinata rispetto all'accoglimento del motivo precedente, condannarsi la banca convenuta a risarcire pagina 6 di 20 agli attori un importo corrispondente alle perdite subite dal loro capitale nel corso del rapporto di consulenza intrattenuto per complessivi euro 387.379,57 e condannarsi altresì la banca a risarcire il pregiudizio patito dagli attori per l'omesso investimento in Fidelity Global Opportunities per ulteriori euro 268.503,62, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come da sentenza di primo grado. In via ulteriormente gradata Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di impugnazione sopra formulati, in ogni caso, escluso il concorso di colpa degli attori ai sensi dell'art. 1227 c.c., condannarsi la banca a risarcire agli attori il danno integrale da mancato guadagno per euro 268.503,62, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come da sentenza di primo grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado ed convenivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 [...]
(di seguito la NC) con la quale avevano stipulato, in data CP_10
2.11.2006, un contratto quadro per la prestazione di servizi bancari e di intermediazione finanziaria, comprensivo dei servizi di custodia e amministrazione titoli, collocamento, ricezione, trasmissione ordini e consulenza – nonché il promotore finanziario, CP_3
cui era stato conferito incarico per la gestione della loro posizione, deducendo:
[...]
- di aver eseguito in corso di rapporto conferimenti di capitale per euro 749.920,99;
- di aver ricevuto, in data 12.7.2018, dal promotore un documento attestante la disponibilità nel loro portafoglio di una somma pari ad euro 1.416.501,16;
- di aver ricevuto, pochi giorni dopo, il 20.7.2018, un rendiconto dalla Banca attestante, invece, un patrimonio di soli euro 317.013,71;
- di essersi, conseguentemente, rivolti ad un professionista di fiducia il quale, esaminata integralmente la documentazione in possesso degli investitori, appurava come il promotore avesse, fin dal 5.2.2008, occultato le perdite registrate degli investimenti dagli attori;
dalla consulenza redatta da siffatto professionista emergeva, altresì, che il avesse liquidato il fondo Fleming JP Morgan, CP_3 utilizzando i relativi ricavi, pari ad euro 632.885,63 non già, come falsamente dichiarato, per acquistare una quota del fondo Fidelity Global Opportunities (in ossequio ad una specifica richiesta in tal senso avanzata dai clienti), bensì per coprire le perdite pregresse.
Allegavano che, ove consapevoli del reale andamento della gestione, non avrebbero proseguito negli investimenti.
pagina 7 di 20 Gli attori assumevano di avere dato corso agli ordini di acquisto nell'erronea convinzione – alimentata anche dalla scarna informativa resa dalla NC– di investire esclusivamente le plusvalenze derivanti dalle precedenti operazioni. Concludevano domandando di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto quadro e dei relativi ordini di investimento, stante il grave inadempimento della NC agli obblighi di informativa e trasparenza e, per l'effetto, di condannare quest'ultima, in solido con il promotore, alla restituzione delle commissioni percepite (pari ad euro 361.491,00), nonché al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in complessivi euro 481.522,73 (di cui euro 25.888,57 a titolo di danno emergente ed euro 455.634,16 a titolo di lucro cessante).
In via subordinata, domandavano la condanna dei convenuti al pagamento delle predette somme ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF.
Si costituiva la NC eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio degli attori. In tesi, la responsabilità della NC, quand'anche sussistente, si qualificherebbe quale responsabilità ex artt. 1228 cod. civ. e 31 comma 3 TUF per il fatto illecito del promotore, con conseguente applicazione del termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2947 cod. civ. e decorrente dal febbraio 2005, data della prima falsificazione posta in essere dal promotore. Quanto al merito, deduceva:
- di aver correttamente adempiuto agli obblighi informativi sulla medesima gravanti, avendo inviato periodicamente agli investitori gli estratti del conto corrente e del conto deposito titoli, nonché la rendicontazione ufficiale di tutte le operazioni di investimento effettuate dagli attori;
- che la condotta negligente degli investitori, concretizzatasi nell'omesso controllo della rendicontazione ufficiale, avrebbe interrotto il nesso di occasionalità necessaria, con conseguente esclusione della responsabilità della NC;
- che, in ogni caso, siffatta condotta integrerebbe un concorso colposo idoneo a determinare una riduzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 cod. civ..
Concludeva, dunque, domandando, in via principale, di rigettare integralmente le domande attoree;
in via subordinata di ridurre il quantum risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e, comunque, di condannare il a manlevare la Banca, nonché a CP_3 risarcirla dei danni all'immagine da quest'ultima patititi.
rimaneva contumace. CP_3
Istruita la causa mediante prova orale e consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata:
pagina 8 di 20 1. rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla NC convenuta, ritenendo applicabile il più ampio termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale avendo gli investitori eccepito, accanto alla responsabilità aquiliana ex art. 31 TUF, anche una responsabilità di natura contrattuale in seno alla NC sempre avuto riguardo alla violazione degli obblighi informativi sulla medesima gravanti;
- tanto premesso, disattendeva le censure afferenti a siffatto preteso inadempimento, per avere la NC dimostrato, tramite produzione documentale e prova orale, di aver puntualmente trasmesso ai clienti tutta la documentazione contabile relativa ai contratti in corso di esecuzione e agli investimenti effettuati;
- rigettava, per l'effetto, la domanda di risoluzione del contratto quadro e degli ordini di investimento proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.;
- accertava la condotta illecita posta in essere dal promotore per avere CP_3 questi falsamente attestato per anni la reale consistenza del patrimonio degli attori, tramite l'invio di rendicontazione fittizia;
- accertava, altresì, la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra il predetto illecito e l'esercizio delle incombenze affidate al promotore, con conseguente riconoscimento della responsabilità solidale della NC ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF;
- rigettava la domanda di risarcimento del danno emergente per difetto di nesso di causalità in quanto la CTU espletata aveva consentito di accertare che le perdite registrate dagli attori erano causalmente riconducibili all'esito infausto di operazioni di investimento realizzate ancor prima che il promotore desse corso alle illecite falsificazioni;
- accoglieva invece la domanda risarcitoria da lucro cessante, avente ad oggetto i guadagni che gli attori avrebbero percepito ove il promotore, dando seguito alla richiesta in tal senso avanzata dai clienti, avesse realmente investito la somma di euro 632.885,63 nell'acquisto di quote del fondo Fidelity Global Opportunities, guadagni quantificati dal CTU in complessivi euro 268.503,82
- condannava conseguentemente il nonché la NC, ai sensi dell'art. 31 CP_3 comma 3 TUF, in solido tra loro, al risarcimento in favore degli attori del predetto importo (elevato ad euro 320.222,32 per interessi e rivalutazione), ridotto equitativamente della metà ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. in considerazione del contegno negligente serbato dagli investitori;
- accoglieva la domanda di manleva proposta della NC, condannando, per l'effetto, il a tenere indenne l'istituto di credito da quanto tenuta a pagare CP_3 in esecuzione della sentenza.
Il giudizio di appello pagina 9 di 20 Avverso la predetta pronuncia ha interposto gravame la NC formulando tre motivi, così rubricati e che possono essere riassunti nei termini che seguono.
1) Primo motivo – “Sull'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori asseritamente vantati dai signori e CP_1 CP_2
Parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di prescrizione sulla base della ritenuta applicabilità del termine decennale previsto in tema di responsabilità contrattuale, pur avendo escluso la responsabilità da inadempimento della NC. L'istituto di credito è stata condannato al risarcimento in favore degli attori del danno da lucro cessante (pari ai guadagni che gli investitori avrebbe ottenuto ove il promotore avesse realmente investito la somma di euro 632.885,63 nel fondo Fidelity Global Opportunities) ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF e, dunque, a titolo aquiliano. Ne conseguirebbe, in tesi, l'applicabilità del termine prescrizionale breve di cinque anni, decorrente dalla prima rendicontazione periodica ufficiale successiva alla falsa rappresentazione dell'investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities e, dunque, dal settembre 2012 (atteso che la falsa rappresentazione risalirebbe all'estate 2012). Il diritto risarcitorio degli odierni appellati si sarebbe, dunque, prescritto nel settembre 2017, antecedentemente al primo atto interruttivo della prescrizione (pacificamente risalente al settembre 2018).
2) Secondo motivo – “Sull'assenza di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 31 TUF e sull'interruzione del nesso di occasionalità necessaria” Parte appellante, anche con tale motivo, censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità della Banca ai sensi dell'art. 31 comma 3 TUF. Nella prospettazione di parte appellante, la condotta gravemente negligente degli investitori –consistita nell'omessa verifica della rendicontazione ufficiale, pur ricevuta dalla NC – sarebbe idonea ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria e, dunque, ad escluderne la responsabilità solidale.
Tale tesi difensiva sarebbe tanto più vera considerata:
- l'ampia conoscenza ed esperienza degli odierni appellati in materia finanziaria (il era un consulente finanziario iscritto all'albo); CP_1
- le anomalie dei rendiconti fittizi consegnati dal promotore in quanto, oltre ad essere privi di sottoscrizione e data certa, contenevano annotazioni inserite manualmente, nonché chiare indicazioni atte a negarne il carattere di ufficialità (“il presente documento non costituisce rendicontazione ufficiale della Banca”), sicché tali documenti dovevano essere considerati inidonei ad ingenerare un legittimo affidamento in seno agli investitori.
pagina 10 di 20 Tali circostanze sarebbero, in tesi, espressione di quella “consapevole acquiescenza della violazione delle regole gravanti sul promotore”, idonea, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ad interrompere il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle incombenze affidate al promotore (e non solo a giustificare un concorso colposo ex art. 1227 cod. civ. ).
3) Terzo motivo – “Sull'assenza di prova del fatto illecito riguardante l'asserito mancato investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities” Parte appellante si duole che il Tribunale di Milano abbia condannato la NC al risarcimento del danno derivante dal mancato investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities, sul presupposto che gli attori “qualora fossero stati edotti dell'effettiva consistenza patrimoniale […] avrebbero comunque dato corso all'investimento” (sentenza pag. 22). Nella prospettazione di parte appellante, non vi sarebbe prova della circostanza, valorizzata invece dal Giudice di primo grado, per cui il e la avrebbero CP_1 CP_2 chiesto espressamente al consulente di acquistare quote del predetto fondo;
né, in ogni caso, sarebbe verosimile ritenere che gli odierni appellati potessero essere stati realmente persuasi dal promotore di aver acquistato quote del fondo Fidelity Global Opportunities e ciò in quanto avendo gli stessi già in passato acquistato quote di fondi di investimento, non potevano non sapere della necessità della previa sottoscrizione di un ordine di investimento, nonché di un contratto con la società emittente.
Si sono costituiti gli investitori assumendo la medesima linea difensiva e contestando quanto dedotto da parte appellante. Hanno concluso per il rigetto del gravame, deducendo:
- che la responsabilità ex art. 31 comma 3 TUF avrebbe natura contrattuale, rappresentando la trasposizione in materia finanziaria del principio generale di cui all'art. 1228 cod .civ.;
- che in ogni caso, il termine di prescrizione doveva essere fatto decorrere dal luglio 2018 (vale a dire dal momento della scoperta dell'infedeltà del promotore), sicché, anche a voler ritenere applicabile il termine breve di cui all'art. 2947 cod. civ., il diritto azionato non sarebbe prescritto, atteso che il primo atto interruttivo risaliva e pacificamente al settembre 2018;
- che ove, come nella fattispecie, il promotore abbia agito con dolo, l'eventuale condotta colposa degli investitori non era idonea a determinare né una riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., né, a maggior ragione, ad escludere il nesso di occasionalità necessaria, anche in considerazione del rapporto di fiducia che si era instaurato tra cliente e professionista;
pagina 11 di 20 - che vi era prova in atti che il promotore avesse falsamente rappresentato CP_3 al e alla di aver acquistato quote del fondo Fidelity Global CP_1 CP_2
Opportunities.
Gli appellati, altresì, hanno proposto appello incidentale avverso l'impugnata sentenza, affidato a tre motivi, così rubricati e che possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
1. Primo motivo - “Erroneità della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la domanda di risoluzione dei contratti intercorsi con e le CP_4 conseguenti richieste restitutorie risarcitorie. Violazione ed errata interpretazione degli art. 31 del TUF e 1228 c.c.” Con il primo motivo di appello incidentale, il e la hanno censurano CP_1 CP_2
l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda di risoluzione del contratto quadro e dei successivi ordini di investimento. In tesi, sia la violazione degli obblighi informativi sia le condotte dissimulatorie, pacificamente realizzate dal promotore, integrerebbero inadempimenti contrattuali, idonei ad attivare il rimedio di cui all'art. 1453 cod. civ.: la NC potrebbe rispondere a titolo contrattuale non solo delle proprie condotte (id est la violazione degli obblighi informativi), ma anche ex art. 1228 c.c. di quelle del promotore, essendosi avvalsa di quest'ultimo quale ausiliario nell'adempimento delle proprie obbligazioni.
2. Secondo motivo- “Erroneità della motivazione nella parte in cui ha escluso dai danni risarcibili le perdite patite dagli attori nel corso del rapporto.” Gli appellanti incidentali censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha escluso la risarcibilità del danno emergente (consistente nelle perdite subite per effetto degli investimenti realizzati dal promotore), sulla base della ritenuta insussistenza del nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato e le condotte dissimulatorie;
nella prospettazione degli appellati, al contrario, nell'ipotesi di falsa rendicontazione, il collegamento causale sarebbe oggetto di presunzione, sicché non si imponeva la necessità della relativa prova.
3. Terzo motivo- “erroneità della motivazione nella parte in cui ha riconosciuto un concorso di colpa degli attori ex art. 1227 cod.civ.” Gli appellanti incidentali si dolgono che il Tribunale abbia ridotto ex art. 1227 cod. civ. il quantum del risarcimento riconosciuto a titolo di lucro cessante, ancorché la condotta degli investitori – consistita nell'omessa verifica della rendicontazione ufficiale – non fosse indice né di collusione, né di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
pagina 12 di 20 non si è costituito. CP_3
All'udienza del 27.3.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità della notifica dell'atto di appello e della comparsa di costituzione contenente appello incidentale nei confronti di , ne ha dichiarato la contumacia. CP_3
Alla medesima udienza è stata fissata l'udienza ex art. 352 cpc con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito. In quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di esaminare preliminarmente il primo motivo di appello incidentale, con il quale viene censurata l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha disatteso la domanda di risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto quadro e dei successivi ordini di investimento (e la consequenziale domanda risarcitoria), non ravvisando in seno alla NC alcuna responsabilità di natura contrattuale. Nella prospettazione degli appellanti incidentali, sarebbe configurabile una responsabilità contrattuale della NC sia per fatto proprio, avendo quest'ultima disatteso gli obblighi informativi sulla medesima gravanti, sia per fatto del promotore. L'inadempimento del promotore – concretizzatosi dell'invio di rendicontazione fittizia– sarebbe, invero, imputabile all'istituto di credito a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. che disciplina il fatto dell'ausiliario.
Ritiene la Corte che la censura, sotto ambo i profili, debba essere disattesa. Quanto alla responsabilità per fatto proprio si osserva quanto segue. Dalla documentazione versata in atti emerge per tabulas che il e la CP_1 CP_2 avessero sottoscritto, in data 02.11.2006, con (divenuta poi Controparte_10 [...]
il contratto di conto corrente n. 144937, associato al deposito titoli Controparte_11
n. 306525, nonché un contratto intermediazione in valori mobiliari (Cfr. doc. 1 pag. 20 fascicolo primo grado attori), comprensivo, all'esito delle modificazioni ed integrazioni sottoscritte in data 31.3.2008 (Cfr. Cfr. doc. 1 pag. 57 fascicolo primo grado attori), dei servizi di collocazione, negoziazione in conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini. Risulta, altresì, che successivamente, in data 08.04.2016, gli appellati avessero stipulato un ulteriore contratto di conto corrente (il n. 12003133), assistito da apertura di credito. Tali contratti annoveravamo espressamente, tra le obbligazioni gravanti sull'istituto di credito, quella di fornire per iscritto ai clienti tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento dei rapporti in essere (Cfr. art. 5 condizioni generali di contratto).
pagina 13 di 20 Non errano, dunque, gli appellanti incidentali nel ricondurre, in astratto, la violazione degli obblighi informativi nell'alveo della responsabilità contrattuale, senonché, come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, nessuna violazione contrattuale risulta in concreto imputabile a . Controparte_11
L'istituto di credito ha dato prova di aver consegnato ai clienti tutta la rendicontazione periodica relativa ai rapporti di conto corrente n. 144937 e n. 12003133 e al conto deposito titoli n. 3006525, mediante l'invio dei relativi estratti conto (Cfr. docc. n. 13- 14- 15 fascicolo primo grado NC). Parimenti, quanto ai rapporti di gestione patrimoniale, risulta prodotta in atti la documentazione periodica relativa ai prodotti assicurativi AIG, LI ed EU collocati da (Cfr. docc. nn. 8, 10, 11 fascicolo primo grado attori. e docc. 10 e19 CP_4 fascicolo primo grado NC ), nonché le conferme scritte di esecuzione di ordini di investimento e disinvestimento inviate dalle società incaricate dei pagamenti relativi agli investimenti in fondi, SICAV o OICR (cfr. docc. 20 e 21 fascicolo primo grado Banca). Inoltre, i dipendenti di siffatte società – cui la Banca aveva esternalizzato il servizio di predisposizione e invio della rendicontazione periodica ai clienti – sentiti come testi, hanno confermato di aver correttamente notificato, tramite il servizio “formula certa” (che attesta, con un servizio geostazionario, l'avvenuta consegna alla cassetta postale del destinatario), al e alla i rendiconti periodici relativi sia rapporti bancari CP_1 CP_2 che agli investimenti effettuati (cfr. verbale udienza del 17.2.2022 teste Tes_2
e .
[...] Tes_16
Alla luce di tali evidenze processuali, nessun inadempimento contrattuale per violazione degli obblighi informativi è imputabile a . Controparte_11
Ne consegue che la sentenza di primo grado merita condivisione sul punto. Sotto il diverso profilo alla responsabilità per il fatto del promotore, il rigetto della doglianza discende invece da valutazioni di carattere strettamente giuridico, attinenti alla qualificazione della responsabilità dell'intermediario disciplinata dall'art. 31 comma 3 TUF. Anzitutto giova premettere che risulta documentalmente provato (Cfr. doc. 3 fascicolo primo grado attori) – oltre che pacifico in atti – che il promotore a far data dal CP_3 febbraio 2008, avesse cominciato a trasmettere al e alla rendiconti CP_1 CP_2 fittizi atti a dissimulare le perdite registrate, rendendosi così responsabile di una grave violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza imposti dall'art. 158 del Regolamento Intermediari. Di siffatta violazione è chiamata a rispondere, per espressa previsione normativa, anche la Banca intermediaria. L'art. 31 comma 3 TUF prevede, infatti, la responsabilità solidale dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dalla condotta del proprio consulente finanziario, anche ove questi – come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità– abbia agito oltre i limiti dell'incarico conferito. pagina 14 di 20 La Suprema Corte ritiene sufficiente, ai fini dell'applicabilità del disposto di cui all'art. 31 comma 3 TUF, la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito commesso dal preposto e le incombenze lui affidate dal preponente1.
Nella prospettazione degli appellanti incidentali, siffatta responsabilità avrebbe natura contrattuale, dovendosi l'art. 31 comma 3 TUF qualificare quale ipotesi speciale di responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 cod. civ. La Corte ritiene di doversi di discostarsi da siffatta ricostruzione giuridica. Secondo consolidato orientamento di legittimità, infatti, l'art. 31 comma 3 TUF, nel disciplinare la responsabilità degli intermediari per gli illeciti dei promotori finanziari, postula un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per fatto altrui2. Nello stesso senso si è espresso anche l'Arbitro delle Controversie Finanziarie che ripetutamente ha affermato che “sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione alla responsabilità solidale ex art. 31, comma 3, del TUF va riconosciuta natura extracontrattuale” (ex multis Decisione n. 6467 del 4 aprile 2023). Dalla natura aquiliana della responsabilità in esame discende, da un lato, il rigetto del primo motivo di appello incidentale (che, qualificando la condotta illecita del promotore come inadempimento della NC, mira ad ottenere una risoluzione ex art. 1453 cod. civ. del contratto quadro e degli ordini di investimento ed il conseguente risarcimento del danno contrattuale) e, dall'altro, l'accoglimento del primo motivo di appello principale, avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio vantato dagli investitori. Invero, dovendosi escludere, per le ragioni ut supra evidenziate, una responsabilità contrattuale dell'odierna appellante principale per violazione degli obblighi informativi, l'eventuale condanna risarcitoria della NC potrebbe fondarsi unicamente, in ipotesi di positiva ricorrenza dei presupposti, sul disposto dell'art. 31 comma 3 TUF. Atteso che, per le ragioni in precedenza esposte, siffatta norma postula una responsabilità di natura aquiliana, trova applicazione, nel caso in esame, il termine prescrizionale di cinque anni previsto dall'art. 2947 cod. civ.. Non merita, dunque, condivisione l'impugnata sentenza laddove il Giudice di primo grado, pur fondando espressamente la condanna risarcitoria della NC sull'art. 31 comma 3 TUF (Cfr. sentenza pag. 23 “i convenuti sono tenuti a risarcire i danni ai sensi dell'art. 31, comma 3, TUF), ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo applicazione il termine ordinario decennale previsto in tema di responsabilità contrattuale. Il termine ordinatorio decennale avrebbe potuto trovare applicazione solo ove si ritenesse configurabile una responsabilità contrattuale della NC per violazione degli obblighi informativi, circostanza, questa, invece espressamente esclusa anche dal Tribunale di Milano. La Corte non ritiene di pervenire a conclusioni diverse anche a voler muovere da quanto ulteriormente osservato dagli appellati, con richiamo alla pronuncia resa dalla sez. III della Suprema Corte n. 18928/2017; pronuncia con cui la giurisprudenza di legittimità ha enunciato principi in diritto in punto responsabilità diretta della società di intermediazione, nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto fra le parti. Responsabilità anche diretta che non è preclusa dall'art. 31 comma 3 TUF ( art. 2049 cd. civ.). Occorre, infatti, rilevare che la NC, adempiendo all'onere della prova che le incombeva, ha fornito adeguati elementi, che consentano di affermare che l'illecito è stato consapevolmente agevolato dalla condotta negligente degli investitori, in precedenza evidenziata.
Tanto premesso, quanto al termine di decorrenza della prescrizione quinquennale, il dies a quo si identifica, secondo consolidato orientamento di legittimità ( Cass. ss.uu. n.2146/2021), con il momento in cui il danneggiato avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, avvedersi del pregiudizio (rectius del nesso causale tra il pregiudizio e la condotta illecita), essendo a tal fin irrilevante il momento dell'effettiva percezione del danno (potendo, quest'ultima, essere stata colpevolmente ritardata dalla condotta negligente del danneggiato).
Nel caso di specie, tenuto conto che gli investitori hanno sempre e regolarmente ricevuto gli estratti di conto corrente e le comunicazioni inerenti ai propri investimenti, il dies a quo è da individuarsi nella prima rendicontazione ufficiale ricevuta dalla NC successivamente alle lamentate condotte pregiudizievoli. Quanto al danno emergente, individuato nelle perdite registrate per effetto delle operazioni di investimento realizzate tra il febbraio 2008 e il luglio 2018, il dies a quo coincide, con riferimento a ciascuna operazione contestata, con la data di ricezione della relativa rendicontazione ufficiale.
Considerato che
il primo atto interruttivo della prescrizione risale pacificamente al settembre 2018, il diritto risarcitorio si è prescritto relativamente a tutte le operazioni realizzate antecedentemente il settembre 2013.
È, infatti, dimostrato per tabulas che il e la avessero ricevuto, CP_1 CP_2 contestualmente a ciascuna operazione di investimento, la documentazione ufficiale (cfr. docc. n. 9 e 11 fascicolo primo grado attori e docc. 4,14 e 19 fascicolo primo grado Banca).
Con riferimento al periodo successivo al settembre 2013, la domanda risarcitoria, ancorché non prescritta, deve essere disattesa non essendo riscontrabile alcun danno. Dalla consulenza espletata in primo grado, infatti, è emerso che nel periodo compreso tra il settembre 2013 e il luglio 2018 nessun investimento pregiudizievole è stato realizzato dal promotore. pagina 16 di 20 Il CTU ha quantificato le perdite subite dal e dalla nel periodo CP_1 CP_2 oggetto di indagine (febbraio 2008- luglio 2018) in complessivi euro 387.379,57, riconducibili, tuttavia, ad operazioni poste in essere antecedentemente al settembre 2013. In particolare, il nominato CTU ha quantificato una perdita di complessivi € 374.198,427 in relazione alle polizze assicurative EU e LI, nonché alle tre linee di gestione patrimoniale (Linea 250 Equity 75, Linea Mercati Emergenti e Linea 300 Equity 100) intrattenute presso Veneto Banca. Sia le polizze assicurative che linee di gestione, tuttavia, era state accese prima del settembre 2013 e, addirittura, prima del febbraio 2008 (data della prima rendicontazione fittizia inviata dal promotore), ragion per cui il Tribunale di Milano, pur escludendo la prescrizione, ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto del nesso eziologico. In termini condivisibili, il Tribunale di Milano ha accertato che gli investimenti pregiudizievoli erano stati realizzati antecedentemente all'invio della prima rendicontazione fittizia e ha escluso che le relative perdite potessero essere causalmente riconducibili alla condotta dissimulatoria del promotore. Anche la domanda risarcitoria avente ad oggetto, sempre a titolo di danno emergente, la perdita di € 34.103,48 connessa alla gestione patrimoniale su cui il CP_12
Giudice di primo grado ha omesso ogni valutazione – risulta prescritta.
Tale investimento risale al febbraio 2010, sicché - avendo gli odierni appellati ricevuto contestualmente la relativa rendicontazione ufficiale (cfr. doc. n. 9 fascicolo primo grado attori) - il termine di cui all'art. 2947 cod. civ. è definitivamente spirato nel febbraio 2015. Conclusivamente, il diritto al risarcimento del danno emergente vantato degli odierni appellati risulta estinto per decorso del termine di prescrizione.
Da ciò discende, da un lato, la conferma – ancorché con diversa motivazione– del capo di sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria del danno emergente e, dall'altro, l'assorbimento del secondo motivo di appello incidentale con il quale viene censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Milano ha escluso la ricorrenza del nesso eziologico tra il lamentato danno emergente e la condotta illecita del promotore. Parimenti fondata si rivela l'eccezione di prescrizione con riferimento al lucro cessante, individuato nelle plusvalenze che il e la avrebbero percepito ove il CP_1 CP_2 promotore avesse dato corso all'ordine di investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities. Gli investitori hanno allegato di aver ricevuto il rendiconto fittizio attestante l'avvenuto acquisto delle quote di siffatto fondo – in realtà mai sottoscritte– nel settembre 2012. Invero, dalla documentazione versata in atti, emerge che al 31 dicembre dello stesso anno (cfr.doc.14 fascicolo primo grado Banca) il e la avevano ricevuto CP_1 CP_2
pagina 17 di 20 il rendiconto ufficiale contenente il dettaglio del portafoglio relativo al secondo semestre del 2012 dal quale emergeva ictu oculi l'assenza del titolo Fidelity Global Opportunities Gli odierni appellati, dunque, avrebbero ben potuto avvedersi, già al 31.12.2012 della condotta illecita del promotore, se solo, come diligenza avrebbe imposto, avessero provveduto a verificare la documentazione ufficiale regolarmente inviata loro dalla NC. Ne consegue che il diritto risarcitorio vantato dal e dalla con CP_1 CP_2 riferimento ai mancati guadagni in relazione all'investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities, si è prescritto ex art. 2947 cod. civ. il 31.12.2017 e, dunque, antecedentemente al primo atto interruttivo della prescrizione, pacificamente collocato dalle parti nel settembre 2018.
Tanto premesso, l'impugnata sentenza deve essere riformata nella parte in cui il Tribunale di Milano - ritenendo erroneamente applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. - ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla NC, condannandola al pagamento della somma di € 160.111,16 (pari alle plusvalenze che, secondo la disposta CTU, l'investimento nel fondo Fidelity Global Opportunities avrebbe generato, ridotte del 50% quale conseguenza del riconosciuto concorso colposo degli investitori).
Dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da lucro cessante discende, quale logica conseguenza, l'assorbimento del terzo motivo di appello incidentale avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ..
La fondatezza del primo motivo di appello principale, avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione, determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame, afferenti a questioni di merito e ogni ulteriore questione dedotta dalle parti.
In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, esclusa la sussistenza della responsabilità contrattuale della NC, avendo questa fornito prova di aver diligentemente adempiuto agli obblighi informativi sulla medesima gravante, merita condivisione l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risoluzione degli ordini di investimento e la conseguente domanda di risarcimento del danno patrimoniale. Parimenti deve essere confermato il capo di sentenza che ha disatteso la domanda di risarcimento del danno emergente, individuato nelle perdite registrate per effetto degli investimenti realizzati successivamente al febbraio 2008: il relativo diritto risarcitorio, come osservato, risulta prescritto per decorso del termine breve di cinque anni,
pagina 18 di 20 applicabile al caso in esame, stante la natura aquiliana della responsabilità ex art. 31 TUF.
L'esito complessivo della controversia, che ha visto il rigetto di tutte le domande proposte originariamente dagli investitori, comporta la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto del valore della lite (riconducibile, in relazione alla natura della controversa, allo scaglione “indeterminabile -complessità media”), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata. Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 10.11.2022, si pongono definitivamente a carico degli investitori e della NC nella misura del 50% per parte appellante e del 50% per parte appellata, ferma la solidarietà delle parti nei confronti del CTU. La consulenza tecnica si è infatti resa necessaria, stante la natura della controversia, ai fini della risoluzione di questioni poste da entrambe le parti costituite. Va, infine, ordinata la restituzione da parte del e della di quanto CP_1 CP_2 eventualmente ricevuto da in esecuzione della Parte_1 sentenza impugnata, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, cod. civ., dall'intervenuto pagamento al saldo. La mancata costituzione del in entrambi i gradi di giudizio, esime la Corte da CP_3 ogni ulteriore statuizione in punto spese di lite.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- in riforma del capo 1 della sentenza n.3008/2023 del Tribunale di Milano, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e Controparte_1
e che ha portato alla condanna di Controparte_2 Parte_1
e , in solido, al pagamento della somma di
[...] CP_3 euro 160.111,16 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e sino al saldo effettivo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1
e, per l'effetto, conferma le statuizioni della sentenza Controparte_2 impugnata di rigetto delle ulteriori domande proposte nei confronti di
[...]
e di;
Parte_1 CP_3
- condanna in via solidale e Controparte_1 CP_2 lla refusione in favore di delle spese
[...] Parte_1
pagina 19 di 20 di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 19.330 (di cui euro 10.860,00 per il primo grado ed euro 8.470,00 per il grado d'appello), oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate in complessivi euro 12.000, definitivamente a carico di e da una Controparte_1 Controparte_2 parte, e , dall'altra parte, nella misura del Parte_1
50%per ciascuna parte, ferma la solidarietà nei confronti del CTU.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16.4.2025
Il Presidente rel. est. Serena Baccolini
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 da ultimo Cass. n. 3425/2025. 2 Cass n. 16616/2016. pagina 15 di 20