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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 7672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7672 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona del Giudice dott. Maria Rosaria Elmino, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16369\2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio C.F._1
AN, NI IE e OV AL, elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A; Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
-bis, comma 1, Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Controparte_3
Ponte della Maddalena;
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.7.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe – docente attualmente in servizio presso l'IC 80 Berlinguer di Napoli – conveniva in giudizio il Controparte_1 deducendo di avere svolto, durante l'anno scolastico 2019/2020, diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e di non avere percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001. In punto di diritto richiamava la giurisprudenza della Corte UE sulla clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE e concludeva pertanto chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative dif i di lavoro effettivamente svolti quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.472,46 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso, ritenen tà di posizione tra i docenti con contratti brevi e saltuari e quella degli altri docenti, a cagione delle esigenze sostitutive e di quelle di natura politico-sociale giustificative della diversità di trattamento. La causa è stata rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
all'esito, lette le note depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato, il Giudice decideva come da sentenza depositata in via telematica e di cui era disposta comunicazione alle parti.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, in conformità – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c - ai numerosi precedenti giurisprudenziali in atti di questa Sezione (v., in particolare, sentenze di questo Tribunale, n. 7779/23 giud Elmino;
n. 2207/20, giud. n. 4438/2022 giud. Per_1
n. 649/2023 giud nonchè in aderenza alla pronuncia in Per_2 Per_3 subiecta materia della Suprema Corte di Cassazione, di cui all' ordinanza n. 20015 del 2018.
La questione controversa della presente causa concerne la corretta interpretazione, alla luce del diritto dell'Unione, dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”. Invero, la Corte di legittimità, con la suindicata pronuncia, ha compiuto un'esegesi dell'art. 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari con particolare riferimento al principio di non discriminazione. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per il personale del comparto della scuola, ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato, da giurisprudenza costante, elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa , pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati). Per_4
Nella fattispecie non sono state dedotte significative ragioni che giustifichino il diverso trattamento economico, al di là di generiche allegazioni circa la necessità di riconoscere una retribuzione di livello superiore ai docenti che – invece – “assicurano una maggiore stabilità all'interno dell'Istituzione scolastica” rispetto a quelli che svolgono
“supplenze brevi”: ed invero il contenuto pregnante delle attività del docente rimane inalterato, a prescindere dalla maggiore o minore durata complessiva del rapporto contrattuale (dovuta, peraltro, a scelte non riferibili al medesimo docente ma alla necessità dell'istituzione scolastica). Pertanto, l'interpretazione della norma contrattuale deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Conclusivamente, si deve affermare conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati. Difatti, è stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti dello svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti. Sulla somma riconosciuta decorrono i soli interessi legali ai sensi dell'art. l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per cui sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il al CP_4 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1 6 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il convenuto ente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.184,50 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Si comunichi Napoli, 22.10.2023 Il Giudice del lavoro dott. Maria Rosaria Elmino
Il Tribunale di Napoli – sezione lavoro – in persona del Giudice dott. Maria Rosaria Elmino, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di discussione, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16369\2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio C.F._1
AN, NI IE e OV AL, elett.te domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A; Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
-bis, comma 1, Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , sito in Napoli, alla Via Controparte_3
Ponte della Maddalena;
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 12.7.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe – docente attualmente in servizio presso l'IC 80 Berlinguer di Napoli – conveniva in giudizio il Controparte_1 deducendo di avere svolto, durante l'anno scolastico 2019/2020, diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e di non avere percepito la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001. In punto di diritto richiamava la giurisprudenza della Corte UE sulla clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE e concludeva pertanto chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al Controparte_1 pagamento delle relative dif i di lavoro effettivamente svolti quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.472,46 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo” Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto del Controparte_1 ricorso, ritenen tà di posizione tra i docenti con contratti brevi e saltuari e quella degli altri docenti, a cagione delle esigenze sostitutive e di quelle di natura politico-sociale giustificative della diversità di trattamento. La causa è stata rinviata per la discussione con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
all'esito, lette le note depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato, il Giudice decideva come da sentenza depositata in via telematica e di cui era disposta comunicazione alle parti.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, in conformità – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c - ai numerosi precedenti giurisprudenziali in atti di questa Sezione (v., in particolare, sentenze di questo Tribunale, n. 7779/23 giud Elmino;
n. 2207/20, giud. n. 4438/2022 giud. Per_1
n. 649/2023 giud nonchè in aderenza alla pronuncia in Per_2 Per_3 subiecta materia della Suprema Corte di Cassazione, di cui all' ordinanza n. 20015 del 2018.
La questione controversa della presente causa concerne la corretta interpretazione, alla luce del diritto dell'Unione, dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, con riguardo alla corresponsione della “retribuzione professionale docenti”. Invero, la Corte di legittimità, con la suindicata pronuncia, ha compiuto un'esegesi dell'art. 7 del CCNL alla luce dei principi comunitari con particolare riferimento al principio di non discriminazione. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001, per il personale del comparto della scuola, ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso. L'emolumento in questione è considerato, da giurisprudenza costante, elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive". La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione", "disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce. Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.); In particolare, tali differenti condizioni possono essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti che consentano di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre 2010 C-444/09 Ga. e C-456/09 To., punti 54 e 55). La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso. I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa , pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati). Per_4
Nella fattispecie non sono state dedotte significative ragioni che giustifichino il diverso trattamento economico, al di là di generiche allegazioni circa la necessità di riconoscere una retribuzione di livello superiore ai docenti che – invece – “assicurano una maggiore stabilità all'interno dell'Istituzione scolastica” rispetto a quelli che svolgono
“supplenze brevi”: ed invero il contenuto pregnante delle attività del docente rimane inalterato, a prescindere dalla maggiore o minore durata complessiva del rapporto contrattuale (dovuta, peraltro, a scelte non riferibili al medesimo docente ma alla necessità dell'istituzione scolastica). Pertanto, l'interpretazione della norma contrattuale deve essere guidata dai principi comunitari e costituzionali per cui, fra più opzioni astrattamente possibili, deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario. Conclusivamente, si deve affermare conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”. In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di riconoscere tale importo computato secondo i criteri indicati. Difatti, è stata fornita la prova, mediante la documentazione in atti dello svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di docente in virtù di supplenze temporanee per i periodi anzidetti. Sulla somma riconosciuta decorrono i soli interessi legali ai sensi dell'art. l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) per cui sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, definitivamente decidendo sulla domanda, reietta e/o disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il al CP_4 pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1 6 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il convenuto ente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.184,50 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari. Si comunichi Napoli, 22.10.2023 Il Giudice del lavoro dott. Maria Rosaria Elmino