Decreto presidenziale 12 maggio 2021
Ordinanza collegiale 18 giugno 2021
Ordinanza collegiale 15 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 18/06/2021, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00822/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2021, proposto da
MA ME TO, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B;
contro
Ufficio Scolastico Regionale per NE non costituitosi in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
RA CI non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
1. del D.D.G. n. 5572 del 24 marzo 2021 con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il NE ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta del concorso straordinario di cui al D.D. n. 510/2020, per la classe di concorso “A010” – Discipline Grafico - Pubblicitarie, nella parte in cui non è inserita la ricorrente;
2. dell'elenco allegato al decreto di cui al n. 1), nella parte lesiva per la ricorrente;
3. del D.D. n. 510 del 23 aprile 2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 6 giugno 2020 e del D.lgs. n. 165 del 2001, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. del D.D. n. 783 dell’8 luglio 2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510 del 2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
7. del verbale di correzione e valutazione della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui è stata attribuita la valutazione di 49,5/75 per i cinque quesiti a risposta aperta e 0/5 per il quesito in lingua inglese;
8. della griglia di valutazione della ricorrente, nella parte in cui viene attribuita la valutazione complessiva di 49,5/80 quale totale della prova scritta;
9. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
10. del giudizio comminato alla ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
11. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima;
12. Con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti la graduatoria finale di merito del concorso straordinario in relazione alla classe di concorso della ricorrente, ancora non pubblicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che all’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., è stata sollevata d’ufficio la questione della possibile incompetenza territoriale del T.A.R. adito perché è oggetto di impugnazione anche il decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 13, comma 4 bis, cod. proc. amm., può configurarsi la competenza territoriale del T.A.R. Lazio, Roma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4 novembre 2019, nn. 7519 e 7520);
- che su istanza della parte ricorrente viene rinviata la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 luglio 2021, per consentire un compiuto contraddittorio tra le parti sul punto;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il NE (prima Sezione), rinvia la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 14 luglio 2021.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto del 16 giugno 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO