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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/06/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5003/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5003/2021 promossa da:
, 6 febbraio 1982 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv.
BURGARETTA ORNELLA, presso il cui studio, in Pachino, via Rosolino Pilo n.
95, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DI MERCURIO C.F._2
pagina 1 di 5 , presso il cui studio, in Pachino, via Cavour n. 37, è elettivamente CP_2
domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il precetto, notificatogli in data 12 ottobre 2021 ad istanza della ex moglie per un credito di € 17.700,00 (oltre €. 400,00 Controparte_1
per spese di precetto) vantato per assegni divorzili in forza della sentenza di omologazione n. 953/2016 del Tribunale di Siracusa, resa il 23 agosto 2016 e munita di formula esecutiva il 25 giugno 2021.
L'opponente ha eccepito: - la nullità del precetto per la l'erroneità del computo delle somme pretese a titolo di sorte e di interessi, atteso che parte opposta non poteva richiedere il versamento anche dell'indennità di disoccupazione, nonché in quanto dal 2020 i figli e , in favore dei quali era stato disposto Per_1 Per_2
il versamento dell'assegno, erano andati a vivere con l'opponente; - l'avvenuto versamento nel corso degli anni della somma di € 10.150,00.
pagina 2 di 5 Sulla scorta di tali deduzioni ha concluso, nel merito, perché si dichiari la inesistenza, nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto intimato con vittoria delle spese di lite.
si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto.
Istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, va disattesa la deduzione dell'opponente riguardante la nullità del precetto per assunta erroneità del calcolo del credito determinato sulla base del titolo esecutivo: la sentenza di omologazione contiene una precisa indicazione delle somme riconosciute a titolo di assegno di mantenimento, stabilite in € 500,00
mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore dei figli e . Per_1 Per_2
In particolare, la sentenza in questione dispone che "il marito Sig. Parte_1
si obbliga a corrispondere alla moglie la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento dei soli figli minori, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT…oltre al versamento del 50% di tutte le spese mediche … nonché quelle per terapie e il 50% delle spese straordinarie”.
L'esatta determinazione dell'importo mensile dovuto, precisato in relazione ai diversi periodi indicati, integra, dunque, i requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.
pagina 3 di 5 D'altra parte, l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità
del credito (si tratta di consolidato orientamento della Suprema Corte, per il quale tra le più recenti vd. Cass. Civ. n. 5515/2008; 2160/2013).
Nel caso di specie, è da rilevare che il ha provato documentalmente di Pt_1
avere eseguito dal 2018 al 2021 pagamenti a titolo di mantenimento per un importo di €. 13.850,00.
L'esame del dettaglio degli importi, prodotto dalla creditrice opposta, evidenzia l'erroneità dei conteggi alla base della determinazione della somma complessiva di
€ 17.700,00, intimata per sorte ed accessori con il primo precetto.
Ne consegue che, alla data della notifica del primo precetto (12 ottobre 2021) il credito per sorte ammontava a complessive €. 3.850,00, oltre interessi legali,
inferiore all'importo di € 17.700,00 precettato a detto titolo, con la conseguenza che, per il residuo di € 13.850,00, in difetto del diritto della di agire in via CP_1
esecutiva, deve dichiararsi la inefficacia parziale del precetto.
Alla luce di quanto motivato, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da , accertata l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione Parte_1
forzata limitatamente all'importo di € 13.850,00 in relazione al precetto opposto,
pagina 4 di 5 per detto importo deve dichiararsi la inefficacia parziale dell'atto opposto.
Gli ulteriori motivi di opposizione sono da ritenersi assorbiti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da , accerta Parte_1
l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata limitatamente all'importo di € 13.850,00, in relazione al precetto notificato il 12 ottobre 2021 e, per l'effetto, dichiara, per detto importo, la inefficacia parziale dell'atto opposto;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Siracusa, il 24 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5003/2021 promossa da:
, 6 febbraio 1982 (C.F. ), Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico;
rappresentato e difeso dall'avv.
BURGARETTA ORNELLA, presso il cui studio, in Pachino, via Rosolino Pilo n.
95, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
, nata ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. DI MERCURIO C.F._2
pagina 1 di 5 , presso il cui studio, in Pachino, via Cavour n. 37, è elettivamente CP_2
domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 dicembre 2024 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il precetto, notificatogli in data 12 ottobre 2021 ad istanza della ex moglie per un credito di € 17.700,00 (oltre €. 400,00 Controparte_1
per spese di precetto) vantato per assegni divorzili in forza della sentenza di omologazione n. 953/2016 del Tribunale di Siracusa, resa il 23 agosto 2016 e munita di formula esecutiva il 25 giugno 2021.
L'opponente ha eccepito: - la nullità del precetto per la l'erroneità del computo delle somme pretese a titolo di sorte e di interessi, atteso che parte opposta non poteva richiedere il versamento anche dell'indennità di disoccupazione, nonché in quanto dal 2020 i figli e , in favore dei quali era stato disposto Per_1 Per_2
il versamento dell'assegno, erano andati a vivere con l'opponente; - l'avvenuto versamento nel corso degli anni della somma di € 10.150,00.
pagina 2 di 5 Sulla scorta di tali deduzioni ha concluso, nel merito, perché si dichiari la inesistenza, nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto intimato con vittoria delle spese di lite.
si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione di Controparte_1
cui ha chiesto il rigetto.
Istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Innanzitutto, va disattesa la deduzione dell'opponente riguardante la nullità del precetto per assunta erroneità del calcolo del credito determinato sulla base del titolo esecutivo: la sentenza di omologazione contiene una precisa indicazione delle somme riconosciute a titolo di assegno di mantenimento, stabilite in € 500,00
mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore dei figli e . Per_1 Per_2
In particolare, la sentenza in questione dispone che "il marito Sig. Parte_1
si obbliga a corrispondere alla moglie la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento dei soli figli minori, somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT…oltre al versamento del 50% di tutte le spese mediche … nonché quelle per terapie e il 50% delle spese straordinarie”.
L'esatta determinazione dell'importo mensile dovuto, precisato in relazione ai diversi periodi indicati, integra, dunque, i requisiti richiesti dall'art. 474 c.p.c.
pagina 3 di 5 D'altra parte, l'eventuale eccessività della somma portata nel precetto non travolge l'atto per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità
del credito (si tratta di consolidato orientamento della Suprema Corte, per il quale tra le più recenti vd. Cass. Civ. n. 5515/2008; 2160/2013).
Nel caso di specie, è da rilevare che il ha provato documentalmente di Pt_1
avere eseguito dal 2018 al 2021 pagamenti a titolo di mantenimento per un importo di €. 13.850,00.
L'esame del dettaglio degli importi, prodotto dalla creditrice opposta, evidenzia l'erroneità dei conteggi alla base della determinazione della somma complessiva di
€ 17.700,00, intimata per sorte ed accessori con il primo precetto.
Ne consegue che, alla data della notifica del primo precetto (12 ottobre 2021) il credito per sorte ammontava a complessive €. 3.850,00, oltre interessi legali,
inferiore all'importo di € 17.700,00 precettato a detto titolo, con la conseguenza che, per il residuo di € 13.850,00, in difetto del diritto della di agire in via CP_1
esecutiva, deve dichiararsi la inefficacia parziale del precetto.
Alla luce di quanto motivato, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da , accertata l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione Parte_1
forzata limitatamente all'importo di € 13.850,00 in relazione al precetto opposto,
pagina 4 di 5 per detto importo deve dichiararsi la inefficacia parziale dell'atto opposto.
Gli ulteriori motivi di opposizione sono da ritenersi assorbiti.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così dispone:
- in parziale accoglimento delle opposizioni proposte da , accerta Parte_1
l'insussistenza del diritto di a procedere ad esecuzione Controparte_1
forzata limitatamente all'importo di € 13.850,00, in relazione al precetto notificato il 12 ottobre 2021 e, per l'effetto, dichiara, per detto importo, la inefficacia parziale dell'atto opposto;
- compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Siracusa, il 24 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5