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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cesare Borgia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pescara alla via Isonzo n. 40 presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ugo Milia, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, l'attore ha concluso chiedendo l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e, nel merito, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni cagionati all'attore, quantificati nella misura accertata dalla CTU e quantificati nella complessiva somma di euro 13.234,13 (euro 15.034,13 detratta la provvisionale già riscossa di euro 1.800,00) ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di Giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione, con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore.
In subordine, ha chiesto che l'accoglimento sia limitato ai danni effettivamente accertati, previa detrazione della somma di € 1800,00 già versata dal convenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 15.6.2022 il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio il cognato, sig. deducendo che, nel pomeriggio del
[...] Controparte_1
pagina 1 di 8 16.8.2019, al termine della funzione religiosa svoltasi presso la Chiesa di Sant'Andrea in Pescara, era stato aggredito con calci e pugni dal sig. , che aveva accompagnato l'azione violenta Controparte_1
con espressioni denigratorie e minacciose quali: «ti devo uccidere! Figlio di puttana, merda, invidioso!
Ti devo uccidere».
L'attore che, grazie all'aiuto del fratello e di altri parenti presenti all'accaduto, era riuscito a sottrarsi alla furia del suo aggressore, dirigendosi verso l'automobile, ha dedotto che l'azione violenta era proseguita, in quanto il convenuto lo aveva inseguito, continuando a proferire espressioni minacciose ed offensive, colpendo con pugni il finestrino della macchina dove si era rifugiato, sino a quando era intervento un Carabiniere di passaggio, che aveva indotto il convenuto ad allontanarsi.
In seguito all'accaduto, il sig. si era recato presso l'O.C. di Pescara, dove gli era stato Parte_1 diagnosticato “trauma contusivo del primo dito e caviglia sx da riferite percosse” con prognosi iniziale di 15 giorni.
Successivamente la prognosi era stata estesa e gli erano state prescritte sedute di riabilitazione.
A seguito della denuncia-querela presentata dall'attore, il sig. era stato tratto a Controparte_1
giudizio, per rispondere dei delitti di minaccia aggravata e lesioni p. e p. dagli artt. 81, 582 comma 2,
585 in relazione all'art. 577 comma 1 n. 4, 612 comma 2 c.p.
All'esito del giudizio, definito con rito abbreviato, il sig. era stato riconosciuto Controparte_1
colpevole dei reati a lui contestati e condannato alla pena di giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale aveva condannato il sig. anche al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attore, che si era costituito parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, ponendo a carico dell'imputato l'obbligo di versare una provvisionale ex art. 539 comma 2 c.p. liquidata in euro
1.800,00.
L'attore ha introdotto il presente giudizio, al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati in euro 21.904,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso al saldo, di cui euro 9.421,50 per danno biologico derivante da invalidità temporanea e postumi permanenti, euro 10.000,00 per danno morale ed esistenziale ed euro 2.483,43 per spese mediche, detratta la provvisionale già riscossa.
A sostegno delle richieste formulate, ha dedotto che l'aggressione da lui subita, oltre alle lesioni, gli aveva cagionato gravi pregiudizi alla vita lavorativa e sociale, influendo negativamente sui suoi rapporti affettivi e relazionali.
pagina 2 di 8 2. Con comparsa depositata il data 19.9.2022 il convenuto si è tardivamente costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda ovvero, in subordine, previa contestazione del quantum debeatur, il suo accoglimento nella misura ritenuta di giustizia, previa esclusione del danno morale, in quanto non provato.
3. Considerata la superfluità della prova testimoniale articolata dalle parti, in quanto il fatto è stato accertato con sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, si è proceduto con l'ausilio di una
CTU, nominata nella persona della dott.ssa all'accertamento della natura e Persona_1 dell'entità delle lesioni subite dall'attore in conseguenza dell'aggressione, nonché all'accertamento dell'entità e congruità delle spese mediche documentate dall'attore.
4. Acquisita la relazione depositata dalla CTU in data 22.9.2023, con successiva ordinanza del
11.10.2023 le parti sono state inviate in mediazione delegata, presso organismo accreditato.
5. Preso atto dell'esito negativo della mediazione, all'udienza del 10.1.2024 il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 10.7.2024, rilevato che l'attore ha chiesto per sorte capitale la somma di € 3.595,35 e per spese legali quella di € 4.034,10, importo che, ridotto del 15% ammonta ad € 3.428,98, per un totale di € 7.024,33, mentre il convenuto ha offerto a tacitazione di ogni pretesa la somma di € 4.124,45 oltre spese di CTU per € 488,00 e di CTP per € 305,00, accertata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata della controversia, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo il decorso dei termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
6. La domanda formulata dall'attore è fondata, nei termini che seguono.
*****
A. Sulla rilevanza, nel presente giudizio della sentenza di condanna riportata dal convenuto
a.1 All'esito delle indagini, espletate nei confronti del convenuto, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pescara aveva contestato a i reati di lesioni e minaccia aggravata, Controparte_1
previsti e puniti dagli artt. 81, 582 comma 2, 585 in relazione all'art. 577 comma 1 n. 4, 612 comma 2
c.p. rispetto ai quali, esclusa l'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 4 c.p., è intervenuta sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza emessa in data 23.6.2021, divenuta irrevocabile.
pagina 3 di 8
Considerato che
, ai sensi dell'art. 651, comma 2 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato (salvo che vi si opponga la parte civile che non ha accertato il rito) quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, deve ritenersi provata la responsabilità del convenuto in relazione alle lesioni cagionate all'attore, persona offesa dei reati accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile.
Si deve quindi procedere, nel presente giudizio, solo all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni e delle conseguenze pregiudizievoli riportate dall'attore, a seguito dell'aggressione da lui subita in data 16.8.2019.
B. Sull'accertamento dell'entità delle lesioni riportate dall'attore
b.1 Come emerge dalla documentazione prodotta, a seguito dell'evento occorso in data 16.8.2019, il
Pronto Soccorso di Pescara aveva diagnosticato all'attore un trauma contusivo al I dito della mano sinistra e della caviglia sinistra, con prognosi di quindici giorni e con prescrizione di mantenere l'arto in scarico.
L'indomani, previa consulenza ortopedica, aveva accertato la distorsione del I dito M.F. pollice sinistro sul quale era stata confezionata una stecca di Zimmer per quindici giorni.
La CTU, dott.ssa medico legale, all'esito della visita peritale, aveva accertato che, Persona_1
allo stato attuale, il paziente lamenta dolenzia a carico della caviglia sinistra, che si accentua al mattino ed alla deambulazione protratta, per la quale assume antinfiammatori al bisogno.
Durante la visita il periziando aveva accusato dolenzia palpatoria a carico della base della prima falange del piede sinistro, in corrispondenza del complesso capsulo legamentoso antero-laterale della caviglia sinistra, riferendo di aver riportato, a seguito dell'evento traumatico, frequenti episodi di stato ansioso, in relazione ai quali aveva ricercato il sostegno psicologico dei familiari.
Ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate dalla vittima, in applicazione dei criteri tipografico, cronologico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenica e d'esclusione di altre cause, la CTU ha accertato che, a seguito dell'aggressione subita, l'attore aveva riportato conseguenze dannose di natura non patrimoniale aventi base organica, idonee a cagionare una inabilità temporanea del 75% per la durata di 15 giorni, del 50% per la durata di 20 giorni e del 25% per la durata di ulteriori 20 giorni.
A seguito della guarigione erano residuati postumi permanenti nella misura dell'1%, costituiti da persistente dolenzia palpatoria a carico della regione del complesso capsulo-legamentoso antero-
pagina 4 di 8 laterale della caviglia sinistra (lesione del legamento peroneo-astragalico accertata ecograficamente) con riduzione ai gradi estremi della mobilità della caviglia, nonché dolenzia a carico del primo dito della mano sinistra e della regione metatarsale del pollice sinistro.
La CTU aveva inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate, sostenute dall'attore.
Risultando pienamente condivisibili gli accertamenti svolti dalla CTU, in quanto esposti con rigore logico ed all'esito di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, compendiato da una scrupolosa visita dell'attore, si può quindi passare alla quantificazione del danno spettante all'attore a titolo di risarcimento danni.
C. Sulla risarcibilità e sulla quantificazione dei danni riportati dall'attore.
c.1 Non è dubitabile che spetti all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale atteso, da un lato, che il fatto illecito costituisce reato, il che impone -visto il disposto dell'art. 185 c.p.- il risarcimento di tutti i danni che ne sono conseguiti;
dall'altro l'evento di danno coinvolge il diritto fondamentale della persona protetto dall'art. 32 Cost., sicché la riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c. appare pienamente soddisfatta.
c.2 Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante da lesione dell'integrità psico-fisica va respinta la tesi, prospettata dal convenuto, circa l'opportunità di applicare al caso di specie i parametri tabellari adottati in applicazione dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private.
Tale norma è infatti applicabile ai soli casi di lesioni del bene salute, verificatesi nell'ambito della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ovvero nei casi coinvolgenti la responsabilità medico sanitaria.
Ne discende che, in applicazione dei consolidati principi di diritto enunciati dalla Cassazione, Sez. Un. sent. n. 26972 del 11.11.2008, al di fuori dei contesti appena menzionati il giudice, chiamato a liquidare le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto alla salute, deve fare ricorso alla c.d. equità guidata, facendo ricorso alle Tabelle Milanesi, le quali presentano valore para-normativo.
c.3 Dette Tabelle, nell'ultima edizione del 2024, come nella precedente versione del 2021, dando seguito al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità, pur mantenendo l'inclusione del danno morale nel valore tabellare, operano una distinzione tra gli addendi, esplicitando separatamente il valore economico delle conseguenze dinamico-relazionali e quello della sofferenza transeunte.
Esse prevedono, in definitiva, da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, dall'altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
pagina 5 di 8 Tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di
55 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (65 anni circa), il danno biologico da questi riportato, stimato dal CTU nella percentuale dell'1% (uno percento) è pari all'attualità alla somma tabellare di euro 947,00.
La natura dolosa delle lesioni giustifica una personalizzazione del danno biologico, che si stima equo determinare in termini doppi rispetto alla percentuale massima prevista dalla Tabella milanese.
Di conseguenza il danno biologico va liquidato nell'importo di € 2.841,00 (947,00 + 473,50) x2.
Deve essere riconosciuta all'attore anche la liquidazione del danno morale, considerato l'atteggiamento psicologico doloso che ha connotato la condotta del convenuto ed i legami familiari esistenti tra la persona offesa e l'aggressore, cognato dell'attore.
Va inoltre considerato che il fatto è avvenuto all'esito di una funzione religiosa, celebrata in occasione dell'anniversario della morte di una cognata, alla quale avevano partecipato i rami parentali di entrambe le parti.
Tale situazione, che aveva compromesso la serenità dei rapporti familiari, aveva determinato un aggravio di sofferenza per la persona offesa, non degenerato in alcuna patologia psichica, di cui non v'è agli atti prova alcuna.
Tale voce di danno può essere equitativamente determinata nell'importo di € 1000.00.
c.4 Non spetta invece all'attore alcuna ulteriore somma a titolo di danno esistenziale ovvero con riguardo a presunti ulteriori danni.
Com'è noto, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici: Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11.11.2008.
Ebbene, tutte le conseguenze non patrimoniali, tanto quelle dinamico-relazionali quanto quelle di ordine morale, sono state riconosciute e liquidate come sopra.
c.5 Va inoltre liquidato all'attore il danno da inabilità temporanea, in relazione al quale le vigenti
Tabelle di Milano prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173, 00 al giorno.
Considerata anche in questo caso la natura dolosa delle lesioni, si stima equo determinare tale danno nella misura di € 130,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dalla CTU (giorni 15 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%).
La liquidazione di siffatto pregiudizio è quindi pari ad € 3.412,50.
pagina 6 di 8 c.6 Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore a seguito dell'aggressione subita è pari ad € 7.253,50, già all'attualità.
c.8 Spetta inoltre all'attore la liquidazione del danno patrimoniale sub specie di danno emergente subito per aver sostenuto spese mediche, di cui il CTU ha accertato e documentato l'entità e la congruità, per un totale di € 678,43.
c.9 Dal totale, come sopra determinato, pari ad euro 7.931,93, va detratta la somma liquidata in favore dell'attore a titolo di provvisionale dal giudice penale e già riscossa, pari ad € 1.800,00.
c.10 Il convenuto va pertanto condannato a versare all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 6.131.93 (7.931,93-1800,00) alla quale devono aggiungersi a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dall'11.10.2019 (data di stabilizzazione dei postumi) fino alla data odierna. Sulla somma finale di cui sopra spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
D. Sulla ripartizione delle spese di lite
Considerato l'esito del giudizio, vanno poste integralmente a carico del convenuto le spese di lite e quelle di perizia, liquidate come da separato decreto.
Con riguardo agli onorari di giudizio va respinta l'eccezione avanzata dal convenuto circa l'erroneità dei criteri di calcolo adoperati dalla difesa di parte attrice, la quale avrebbe dovuto attestarsi sui parametri minimi con esclusione della fase di studio della controversia.
Ed invero, attesa l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e considerato che l'applicazione dei parametri medi non costituisce ipotesi eccezionale, in applicazione del D.M. n.
55/2014, i compensi devono essere liquidati nella misura di € 365,00 per la mediazione, € 269,19 per spese esenti e di € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e Iva se dovuta.
All'attore spetta inoltre il rimborso della spesa sostenuta per la consulenza di parte a firma del dott.
pari ad € 300,00, mentre nulla è dovuto per l'ulteriore consulenza medico legale, a Persona_2
firma della dott.ssa in quanto ultronea. Persona_3
Vanno inoltre poste a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2336/2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 7 di 8 ACCERTATA la responsabilità civile del convenuto in relazione ai danni subiti dall'attore a seguito della aggressione commessa nei suoi confronti in data 16.8.2019
DICHIARA il convenuto civilmente obbligato al risarcimento dei danni subìti dall'attore a seguito dell'aggressione del giorno 16.8.2019
DICHIARA che l'importo complessivo del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dall'attore a seguito dell'aggressione subita in data 16.8.2019, detratta la provvisionale già riscossa, ammonta ad € 6.131,93 già all'attualità, oltre accessori.
Per l'effetto
ND il convenuto a versare all'attore la somma di € 6.131,93 oltre accessori.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
ND il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'attore, che liquida nella misura di €
365,00 per la mediazione, € 269,19 per spese esenti, € 300,00 per spese di CTP ed € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 14/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina De Marchi.
Magistrato ordinario in tirocinio pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cesare Borgia, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Pescara alla via Isonzo n. 40 presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Ugo Milia, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, l'attore ha concluso chiedendo l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e, nel merito, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni cagionati all'attore, quantificati nella misura accertata dalla CTU e quantificati nella complessiva somma di euro 13.234,13 (euro 15.034,13 detratta la provvisionale già riscossa di euro 1.800,00) ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di Giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione, con condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attore.
In subordine, ha chiesto che l'accoglimento sia limitato ai danni effettivamente accertati, previa detrazione della somma di € 1800,00 già versata dal convenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 15.6.2022 il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio il cognato, sig. deducendo che, nel pomeriggio del
[...] Controparte_1
pagina 1 di 8 16.8.2019, al termine della funzione religiosa svoltasi presso la Chiesa di Sant'Andrea in Pescara, era stato aggredito con calci e pugni dal sig. , che aveva accompagnato l'azione violenta Controparte_1
con espressioni denigratorie e minacciose quali: «ti devo uccidere! Figlio di puttana, merda, invidioso!
Ti devo uccidere».
L'attore che, grazie all'aiuto del fratello e di altri parenti presenti all'accaduto, era riuscito a sottrarsi alla furia del suo aggressore, dirigendosi verso l'automobile, ha dedotto che l'azione violenta era proseguita, in quanto il convenuto lo aveva inseguito, continuando a proferire espressioni minacciose ed offensive, colpendo con pugni il finestrino della macchina dove si era rifugiato, sino a quando era intervento un Carabiniere di passaggio, che aveva indotto il convenuto ad allontanarsi.
In seguito all'accaduto, il sig. si era recato presso l'O.C. di Pescara, dove gli era stato Parte_1 diagnosticato “trauma contusivo del primo dito e caviglia sx da riferite percosse” con prognosi iniziale di 15 giorni.
Successivamente la prognosi era stata estesa e gli erano state prescritte sedute di riabilitazione.
A seguito della denuncia-querela presentata dall'attore, il sig. era stato tratto a Controparte_1
giudizio, per rispondere dei delitti di minaccia aggravata e lesioni p. e p. dagli artt. 81, 582 comma 2,
585 in relazione all'art. 577 comma 1 n. 4, 612 comma 2 c.p.
All'esito del giudizio, definito con rito abbreviato, il sig. era stato riconosciuto Controparte_1
colpevole dei reati a lui contestati e condannato alla pena di giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale aveva condannato il sig. anche al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dall'attore, che si era costituito parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, ponendo a carico dell'imputato l'obbligo di versare una provvisionale ex art. 539 comma 2 c.p. liquidata in euro
1.800,00.
L'attore ha introdotto il presente giudizio, al fine di ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da lui subiti, quantificati in euro 21.904,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso al saldo, di cui euro 9.421,50 per danno biologico derivante da invalidità temporanea e postumi permanenti, euro 10.000,00 per danno morale ed esistenziale ed euro 2.483,43 per spese mediche, detratta la provvisionale già riscossa.
A sostegno delle richieste formulate, ha dedotto che l'aggressione da lui subita, oltre alle lesioni, gli aveva cagionato gravi pregiudizi alla vita lavorativa e sociale, influendo negativamente sui suoi rapporti affettivi e relazionali.
pagina 2 di 8 2. Con comparsa depositata il data 19.9.2022 il convenuto si è tardivamente costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per omesso invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda ovvero, in subordine, previa contestazione del quantum debeatur, il suo accoglimento nella misura ritenuta di giustizia, previa esclusione del danno morale, in quanto non provato.
3. Considerata la superfluità della prova testimoniale articolata dalle parti, in quanto il fatto è stato accertato con sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, si è proceduto con l'ausilio di una
CTU, nominata nella persona della dott.ssa all'accertamento della natura e Persona_1 dell'entità delle lesioni subite dall'attore in conseguenza dell'aggressione, nonché all'accertamento dell'entità e congruità delle spese mediche documentate dall'attore.
4. Acquisita la relazione depositata dalla CTU in data 22.9.2023, con successiva ordinanza del
11.10.2023 le parti sono state inviate in mediazione delegata, presso organismo accreditato.
5. Preso atto dell'esito negativo della mediazione, all'udienza del 10.1.2024 il Giudice ha formulato alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 10.7.2024, rilevato che l'attore ha chiesto per sorte capitale la somma di € 3.595,35 e per spese legali quella di € 4.034,10, importo che, ridotto del 15% ammonta ad € 3.428,98, per un totale di € 7.024,33, mentre il convenuto ha offerto a tacitazione di ogni pretesa la somma di € 4.124,45 oltre spese di CTU per € 488,00 e di CTP per € 305,00, accertata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione concordata della controversia, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo il decorso dei termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
*********
6. La domanda formulata dall'attore è fondata, nei termini che seguono.
*****
A. Sulla rilevanza, nel presente giudizio della sentenza di condanna riportata dal convenuto
a.1 All'esito delle indagini, espletate nei confronti del convenuto, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pescara aveva contestato a i reati di lesioni e minaccia aggravata, Controparte_1
previsti e puniti dagli artt. 81, 582 comma 2, 585 in relazione all'art. 577 comma 1 n. 4, 612 comma 2
c.p. rispetto ai quali, esclusa l'aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 4 c.p., è intervenuta sentenza di condanna, pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza emessa in data 23.6.2021, divenuta irrevocabile.
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Considerato che
, ai sensi dell'art. 651, comma 2 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato (salvo che vi si opponga la parte civile che non ha accertato il rito) quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, deve ritenersi provata la responsabilità del convenuto in relazione alle lesioni cagionate all'attore, persona offesa dei reati accertati con sentenza penale divenuta irrevocabile.
Si deve quindi procedere, nel presente giudizio, solo all'accertamento della natura e dell'entità delle lesioni e delle conseguenze pregiudizievoli riportate dall'attore, a seguito dell'aggressione da lui subita in data 16.8.2019.
B. Sull'accertamento dell'entità delle lesioni riportate dall'attore
b.1 Come emerge dalla documentazione prodotta, a seguito dell'evento occorso in data 16.8.2019, il
Pronto Soccorso di Pescara aveva diagnosticato all'attore un trauma contusivo al I dito della mano sinistra e della caviglia sinistra, con prognosi di quindici giorni e con prescrizione di mantenere l'arto in scarico.
L'indomani, previa consulenza ortopedica, aveva accertato la distorsione del I dito M.F. pollice sinistro sul quale era stata confezionata una stecca di Zimmer per quindici giorni.
La CTU, dott.ssa medico legale, all'esito della visita peritale, aveva accertato che, Persona_1
allo stato attuale, il paziente lamenta dolenzia a carico della caviglia sinistra, che si accentua al mattino ed alla deambulazione protratta, per la quale assume antinfiammatori al bisogno.
Durante la visita il periziando aveva accusato dolenzia palpatoria a carico della base della prima falange del piede sinistro, in corrispondenza del complesso capsulo legamentoso antero-laterale della caviglia sinistra, riferendo di aver riportato, a seguito dell'evento traumatico, frequenti episodi di stato ansioso, in relazione ai quali aveva ricercato il sostegno psicologico dei familiari.
Ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate dalla vittima, in applicazione dei criteri tipografico, cronologico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenica e d'esclusione di altre cause, la CTU ha accertato che, a seguito dell'aggressione subita, l'attore aveva riportato conseguenze dannose di natura non patrimoniale aventi base organica, idonee a cagionare una inabilità temporanea del 75% per la durata di 15 giorni, del 50% per la durata di 20 giorni e del 25% per la durata di ulteriori 20 giorni.
A seguito della guarigione erano residuati postumi permanenti nella misura dell'1%, costituiti da persistente dolenzia palpatoria a carico della regione del complesso capsulo-legamentoso antero-
pagina 4 di 8 laterale della caviglia sinistra (lesione del legamento peroneo-astragalico accertata ecograficamente) con riduzione ai gradi estremi della mobilità della caviglia, nonché dolenzia a carico del primo dito della mano sinistra e della regione metatarsale del pollice sinistro.
La CTU aveva inoltre ritenuto congrue le spese mediche documentate, sostenute dall'attore.
Risultando pienamente condivisibili gli accertamenti svolti dalla CTU, in quanto esposti con rigore logico ed all'esito di un attento esame della documentazione sanitaria in atti, compendiato da una scrupolosa visita dell'attore, si può quindi passare alla quantificazione del danno spettante all'attore a titolo di risarcimento danni.
C. Sulla risarcibilità e sulla quantificazione dei danni riportati dall'attore.
c.1 Non è dubitabile che spetti all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale atteso, da un lato, che il fatto illecito costituisce reato, il che impone -visto il disposto dell'art. 185 c.p.- il risarcimento di tutti i danni che ne sono conseguiti;
dall'altro l'evento di danno coinvolge il diritto fondamentale della persona protetto dall'art. 32 Cost., sicché la riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c. appare pienamente soddisfatta.
c.2 Per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante da lesione dell'integrità psico-fisica va respinta la tesi, prospettata dal convenuto, circa l'opportunità di applicare al caso di specie i parametri tabellari adottati in applicazione dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private.
Tale norma è infatti applicabile ai soli casi di lesioni del bene salute, verificatesi nell'ambito della circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ovvero nei casi coinvolgenti la responsabilità medico sanitaria.
Ne discende che, in applicazione dei consolidati principi di diritto enunciati dalla Cassazione, Sez. Un. sent. n. 26972 del 11.11.2008, al di fuori dei contesti appena menzionati il giudice, chiamato a liquidare le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto alla salute, deve fare ricorso alla c.d. equità guidata, facendo ricorso alle Tabelle Milanesi, le quali presentano valore para-normativo.
c.3 Dette Tabelle, nell'ultima edizione del 2024, come nella precedente versione del 2021, dando seguito al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità, pur mantenendo l'inclusione del danno morale nel valore tabellare, operano una distinzione tra gli addendi, esplicitando separatamente il valore economico delle conseguenze dinamico-relazionali e quello della sofferenza transeunte.
Esse prevedono, in definitiva, da un lato una liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a
“lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari”, dall'altro una liquidazione del “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termine di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione”.
pagina 5 di 8 Tenuto conto dell'età dell'attore al momento in cui l'invalidità temporanea (della durata complessiva di
55 giorni) si è cronicizzata in invalidità permanente (65 anni circa), il danno biologico da questi riportato, stimato dal CTU nella percentuale dell'1% (uno percento) è pari all'attualità alla somma tabellare di euro 947,00.
La natura dolosa delle lesioni giustifica una personalizzazione del danno biologico, che si stima equo determinare in termini doppi rispetto alla percentuale massima prevista dalla Tabella milanese.
Di conseguenza il danno biologico va liquidato nell'importo di € 2.841,00 (947,00 + 473,50) x2.
Deve essere riconosciuta all'attore anche la liquidazione del danno morale, considerato l'atteggiamento psicologico doloso che ha connotato la condotta del convenuto ed i legami familiari esistenti tra la persona offesa e l'aggressore, cognato dell'attore.
Va inoltre considerato che il fatto è avvenuto all'esito di una funzione religiosa, celebrata in occasione dell'anniversario della morte di una cognata, alla quale avevano partecipato i rami parentali di entrambe le parti.
Tale situazione, che aveva compromesso la serenità dei rapporti familiari, aveva determinato un aggravio di sofferenza per la persona offesa, non degenerato in alcuna patologia psichica, di cui non v'è agli atti prova alcuna.
Tale voce di danno può essere equitativamente determinata nell'importo di € 1000.00.
c.4 Non spetta invece all'attore alcuna ulteriore somma a titolo di danno esistenziale ovvero con riguardo a presunti ulteriori danni.
Com'è noto, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici: Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26972 del 11.11.2008.
Ebbene, tutte le conseguenze non patrimoniali, tanto quelle dinamico-relazionali quanto quelle di ordine morale, sono state riconosciute e liquidate come sopra.
c.5 Va inoltre liquidato all'attore il danno da inabilità temporanea, in relazione al quale le vigenti
Tabelle di Milano prevedono una forbice di valori monetari che va da un minimo di € 115,00 ad un massimo di € 173, 00 al giorno.
Considerata anche in questo caso la natura dolosa delle lesioni, si stima equo determinare tale danno nella misura di € 130,00 al giorno per ogni giorno di invalidità totale, ridotto in percentuale considerando i giorni di invalidità temporanea determinati dalla CTU (giorni 15 al 75%, 20 al 50% e 20 al 25%).
La liquidazione di siffatto pregiudizio è quindi pari ad € 3.412,50.
pagina 6 di 8 c.6 Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore a seguito dell'aggressione subita è pari ad € 7.253,50, già all'attualità.
c.8 Spetta inoltre all'attore la liquidazione del danno patrimoniale sub specie di danno emergente subito per aver sostenuto spese mediche, di cui il CTU ha accertato e documentato l'entità e la congruità, per un totale di € 678,43.
c.9 Dal totale, come sopra determinato, pari ad euro 7.931,93, va detratta la somma liquidata in favore dell'attore a titolo di provvisionale dal giudice penale e già riscossa, pari ad € 1.800,00.
c.10 Il convenuto va pertanto condannato a versare all'attore, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 6.131.93 (7.931,93-1800,00) alla quale devono aggiungersi a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dall'11.10.2019 (data di stabilizzazione dei postumi) fino alla data odierna. Sulla somma finale di cui sopra spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta.
D. Sulla ripartizione delle spese di lite
Considerato l'esito del giudizio, vanno poste integralmente a carico del convenuto le spese di lite e quelle di perizia, liquidate come da separato decreto.
Con riguardo agli onorari di giudizio va respinta l'eccezione avanzata dal convenuto circa l'erroneità dei criteri di calcolo adoperati dalla difesa di parte attrice, la quale avrebbe dovuto attestarsi sui parametri minimi con esclusione della fase di studio della controversia.
Ed invero, attesa l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale e considerato che l'applicazione dei parametri medi non costituisce ipotesi eccezionale, in applicazione del D.M. n.
55/2014, i compensi devono essere liquidati nella misura di € 365,00 per la mediazione, € 269,19 per spese esenti e di € 5.077,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e Iva se dovuta.
All'attore spetta inoltre il rimborso della spesa sostenuta per la consulenza di parte a firma del dott.
pari ad € 300,00, mentre nulla è dovuto per l'ulteriore consulenza medico legale, a Persona_2
firma della dott.ssa in quanto ultronea. Persona_3
Vanno inoltre poste a carico del convenuto soccombente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, con conseguente obbligo di procedere ai relativi conguagli.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2336/2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 7 di 8 ACCERTATA la responsabilità civile del convenuto in relazione ai danni subiti dall'attore a seguito della aggressione commessa nei suoi confronti in data 16.8.2019
DICHIARA il convenuto civilmente obbligato al risarcimento dei danni subìti dall'attore a seguito dell'aggressione del giorno 16.8.2019
DICHIARA che l'importo complessivo del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dall'attore a seguito dell'aggressione subita in data 16.8.2019, detratta la provvisionale già riscossa, ammonta ad € 6.131,93 già all'attualità, oltre accessori.
Per l'effetto
ND il convenuto a versare all'attore la somma di € 6.131,93 oltre accessori.
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione, per le causali di cui in motivazione.
ND il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall'attore, che liquida nella misura di €
365,00 per la mediazione, € 269,19 per spese esenti, € 300,00 per spese di CTP ed € 5.077,00 per compensi, oltre I.V.A., C.A.P. e spese generali nella misura del 15%.
PONE le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convenuto.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 14/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina De Marchi.
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