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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 26/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1550/2015
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1550/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
, nato a [...] il [...], (C.F: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...](C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Angelo Marongiu
parte attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Nuoro, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Falchi
parte convenuta
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Nuoro, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Debora Pedroni
parte convenuta (procedimento riunito 611/2017)
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: causa n.1550/2015:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, - accertare e dichiarare che le risultanze del contatore nel periodo dal 2006 e sino a tutt'oggi sono state falsate dal passaggio d'aria nei tubi avvenuto in concomitanza con la messa in funzione della nuova condotta e con la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel periodo estivo;
2 - dichiarare che i consumi evidenziati nella fatture indicate nell'espositiva in fatto che precede n.
B/20090214128 del 20.02.2009 dell'importo di Euro 2.970,62; (all.to 1), n. B/2010034151634 del
03.11.2010 dell'importo di E. 2.240,38; (all.to 2), n. B/201102182964 del 28.09.2011 dell'importo di E. 1.565,57 (all.to 3) e n. B/2011034121933 del 14.12.2011 dell'importo di E. 2.985,43; (all.to 5), benché regolarmente pagate dall'utente, non si erano in realtà verificati e, di conseguenza, gli importi indicati nelle contestate fatture non erano dovuti;
- dichiarando comunque, per i motivi esposti, non dovuti gli importi pretesi con le fatture nr. n.ri
n.B/201102182965 del 28.09.2011 dell'importo di E. 8.339,18 (intestata al Dr. e Parte_1
n.02174585 del 23.09.2014 dell'importo di E. 2.595,68 (intestata al sig. , non Parte_2
pagate dagli utenti;
- ordinando ad di rimodulare i consumi degli utenti calcolati, a norma del CP_1
regolamento, ed in assenza, come nel caso di specie, di misurazioni attendibili, sulla scorta dei consumi storici antecedenti il rifacimento della condotta nella misura che emergerà in corso di causa,
a seguito di idonea CTU, dedotte e/o restituite (ove eccedenti), eventualmente, le somme già versate, da considerarsi in acconto, condannando “ ” al rispetto del contratto di fornitura, ed CP_1
al risarcimento del danno, patrimoniale e non, nella misura che emergerà compiutamente nel corso della causa di merito, o, in difetto secondo equità. In ogni caso: con vittoria nelle spese di giudizio”.
causa riunita n.611/2017
“voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, se
d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti: in via pregiudiziale ed in rito: - dichiararsi non aver titolo all'emissione dell'ingiunzione di CP_1
pagamento stante la mancanza del presupposto costituito da un credito certo, liquido e non contestato. – per l'effetto dichiararsi l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione. Omissis…
nel merito: - accertare e dichiarare che le risultanze del contatore nel periodo dal 2006 e sino a tutt'oggi sono state falsate dal passaggio d'aria nei tubi avvenuto in concomitanza con la messa in funzione della nuova condotta e con la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel periodo estivo;
- dichiarare che i consumi evidenziati nella fattura n.2014/402174585 del 23.09.2014 di euro
2.595,68=, oggetto della prima causa e di quelle n.2014/403461363 di euro 1777,78 e
2015/503426901 di euro 705,25, inviate all'esponente e poste a fondamento dell'opposta ingiunzione non si sono in realtà verificati e, di conseguenza, gli importi indicati nelle contestate fatture non sono dovuti.
- ordinare ad di rimodulare i consumi dell'utente Sig. calcolando, a CP_1 Parte_2
norma del regolamento, ed in assenza, come nel caso di specie, di misurazioni attendibili, sulla scorta
3 dei consumi storici antecedenti il rifacimento della condotta nella misura che emergerà in corso di causa a seguito di idonea CTU, dedotte e/o restituite (ove eccedenti), eventualmente, le somme già versate, da considerarsi in acconto, condannando “ ” al rispetto del contratto di CP_1
fornitura, ed al risarcimento del danno, patrimoniale e non, nella misura che emergerà compiutamente nel corso della causa di merito, o, in difetto secondo equità.
- Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, la violazione ad opera di del CP_1
contratto di fornitura-utenza per cui è causa, intestato all'odierno attore in opposizione;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della minaccia di procedere al recupero coattivo delle somme portate in ingiunzione, non sussistendo alcun valido titolo che possa giustificarle,
- Condannare al rispetto del contratto di fornitura, ed al risarcimento del danno, CP_1
patrimoniale e non, in misura quanto meno pari alle somme richieste nelle contestate fatture, ovvero, in subordine, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, secondo equità. In ogni caso: - con vittoria nelle spese di giudizio e condanna di al risarcimento dei danni per CP_1
responsabilità processuale aggravata nei confronti dell'utente.”
Nell'interesse della parte convenuta causa 1550/2015 Avv. Falchi (ud 24.10.2024): CP_1
“1) preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore , Parte_2
con conseguente condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio;
2) nel merito, rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto dichiarando, per l'effetto, dovute le somme contestate, con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.
In via subordinata istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove per testi così come dedotte e capitolate in corso di causa, con revoca dell'ordinanza emessa”.
Nell'interesse della convenuta (fascicolo riunito 611/2017) Avv. Pedroni: CP_1
“1) confermi la legittimità formale dell'ingiunzione di pagamento, condannando il Parte_2
al pagamento delle fatture ingiunte n. 2014/403461363 del 17/12/2024 (€. 1.777,78) e n.
2015/503426901 del 26/03/2015 (€.705,25), oltre interessi;
2) in subordine condanni il alla somma veriore somma ritenuta dovuta, sempre Parte_2
oltre interessi;
3) condanni il al pagamento delle spese del giudizio, oltre che alle spese di cui Parte_2 all'art. 91 cpc primo comma, secondo capoverso ed ex art. 96 cpc, per aver agito in giudizio e insistito nelle proprie pretese con evidente mala fede e/o colpa grave.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio la società esponendo quanto segue: CP_1
4 • il Dr. risultava intestatario del contratto di fornitura di acqua potabile Parte_1
(contraddistinto al n. 830 reg. contratti), relativo ad un immobile di sua proprietà, utilizzato esclusivamente nei periodi estivi, sito in località Cala Gonone, Via R. e Meri Laconi n.60, con matricola contatore n.03AA07201, utenza n.6008173 (cui è successivamente subentrato il figlio con matricola contatore n. D09TA039111, codice utente 6648459), Parte_2
originariamente stipulato con la soc. Govossai SpA, ora;
CP_1
• la fornitura di acqua potabile è sempre stata discontinua, in specie nel periodo estivo;
• per tale ragione, il Sig. aveva provveduto a dotare l'abitazione di idonee cisterne, Parte_1
posizionate in loco da personale qualificato;
• successivamente al rifacimento della linea dell'acquedotto, avvenuta nel 2005/2006, sono state recapitate al Dr. delle fatture per consumi, rispettivamente: fatt. n. Parte_1
B/20090214128 del 20.02.2009 dell'importo di euro 2.970,62; n. B/2010034151634 del
03.11.2010, dell'importo di E. 2.240,38; n. B/201102182964 del 28.09.2011 dell'importo di
E. 1.565,57; n. B/201102182965 del 28.09.2011 dell'importo di E 8.339,18; n.
B/2011034121933 del 14.12.2011 dell'importo di E. 2.985,43;
• e in seguito al cambio di intestazione, al Sig. la fattura n.02174585 del Parte_2
23.09.2014 dell'importo di E. 2.595,68;
• detti consumi, sono stati immediatamente contestati sia tramite appositi reclami, respinti da
, sia attraverso le missive inviate dal legale, con le quali si premurava di CP_1 specificare che le indicazioni del contatore risultavano errate a causa della “presenza di aria nei tubi della condotta, che, in occasione della sospensione dell'erogazione, faceva girare a vuoto il contatore senza che effettivamente il servizio venisse erogato”; circostanza, quest'ultima, emersa a seguito dell'intervento dell'operatore di , Sig. CP_1 Per_1
in data 04.08.2011, che aveva rilevato come “trattasi di abitazione situata in zona alta
[...]
del paese è quindi soggetta ad una presenza di aria nei periodi estivi”;
• , tuttavia, respingeva i reclami e le osservazioni del Dr. (costretto a pagare CP_1 Pt_2
la maggior parte delle bollette, sotto minaccia di distacco della fornitura) e del suo legale, pretendendo il pagamento degli asseriti consumi ed ipotizzando al riguardo la presenza di perdite occulte, in realtà accertate come insussistenti dal tecnico di parte incaricato dei controlli Sig. ; Persona_2
• alla luce di quanto esposto, i consumi rilevati dal contatore e «contabilizzati nelle contestate fatture da sarebbero stati falsati dal “passaggio di aria dovuto all'erogazione a CP_1 singhiozzo” operata nel periodo estivo dal fornitore;
ciò appare attestato dalla media storica dei consumi, pari a: - mc. 114 annui nel periodo antecedente al 31.12.2006; - mc. 388 annui,
5 nel periodo 31.12.2006 - 30.06.2010 (successivamente quindi al rifacimento della condotta, più di tre volte tanto); - m.c. 3573 nel solo periodo 30.06.2010 — 28.08.2011 (trenta volte tanto), oltre a quelli successivi (sulla medesima falsariga).
• pertanto, la causa di dette fatturazioni anomale di consumi in realtà mai avvenuti, non appare certamente dovuto ad anomalie dell'impianto, ma è ascrivibile interamente alla società erogatrice del servizio, , che avrebbe dovuto predisporre i necessari CP_1 accorgimenti tecnici al fine dell'installazione di valvole di sfiato o di ritegno a monte di ogni contatore, così da impedire il passaggio d'aria e la sua contabilizzazione come “consumo”.
Per quanto esposto gli attori chiedevano l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
***
In data 05.04.2016, si costituiva in giudizio, a ministero dell'avv Gianni Falchi, la società CP_1
la quale nel contestare le difese degli attori esponeva ed eccepiva quanto segue:
[...]
• difetto di legittimazione attiva in capo al : Parte_2
l'utenza per cui è causa, la n. 6008173, servita dal contatore matricola N. 03aa07201, era intestata al solo . Non vi è stata infatti successione nella predetta utenza con il . Parte_1 Parte_2
Quest'ultimo è succeduto ad altra utenza, la n. 36008173, abbinata al contatore matricola n.
03AA07218, poi sostituito con il contatore matricola D096TA039111.
• Nel merito, si contestano le doglianze relative all'assunta incongruità e/o abnormità dei consumi ex adverso imputati alla sostituzione di un tratto di condotta e alla presenza di aria nelle tubazioni conseguente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua che avrebbe causato la misurazione di consumi inesistenti.
Si evidenzia che il sig ha presentato due reclami in merito ai presunti consumi anomali. Parte_1
Nel primo reclamo, il sig deduce consumi superiori alla media e consumo doppio per perdite. Pt_2
Nel secondo reclamo, lo stesso lamenta il malfunzionamento del misuratore in dotazione. Pt_2 riscontrando a quest'ultimo ha riportato l'esito del sopralluogo tenutosi in data CP_1
26.11.2010, in cui si è proceduto alla verifica della regolarità del misuratore e si è rilevata l'esistenza di una perdita interna dovuta alla rottura del galleggiante delle cisterne di cui l'immobile era dotato, alla presenza del tecnico incaricato dallo stesso Pt_2
Ne consegue che i consumi addebitati non possono essere ricondotti né alla sostituzione della condotta, né al passaggio di aria nelle tubazioni.
Per tali ragioni si chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra ripotate.
***
6 Alla prima udienza, tenutasi in data 05.04.2016, il Giudice assegnatario, su richiesta delle parti concedeva i termini ex art 183 comma 6 cpc, rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi di prova al 20.10.2026.
Con ordinanza del 02.06.2017, il Giudice visti i documenti, gli atti e i verbali di causa, respingeva la richiesta di prova orale formulata dalle parti, disponendo una CTU tecnico contabile.
***
Nelle more del procedimento veniva instaurata la causa n. 611/2017, assegnata al Giudice Dott.ssa
Lucchesi, con la quale si opponeva all'ingiunzione di pagamento n.3110/2017 Parte_2
emessa da eccependo in via pregiudiziale la litispendenza e/o la continenza, quanto CP_1
meno parziali, atteso che la controversia atteneva in punto di credito azionato anche alla fattura n.2014/402174585 del 23.09.2014 di euro 2.595,68, oggetto della causa n. 1550/2015 RG. Inoltre, si evidenziava che la debenza delle altre somme richieste al Sig. , derivava in ogni caso Parte_2 dalla risoluzione delle medesime questioni di fatto e di diritto portate all'attenzione del Giudice nel procedimento 1550/2015 RG. Per tali ragioni, concludeva chiedendo: in via pregiudiziale ed in rito: - dichiararsi non aver titolo all'emissione CP_1
dell'ingiunzione di pagamento Stante la mancanza del presupposto costituito da un credito certo, liquido e non contestato;
- per l'effetto dichiararsi l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione.
Sempre in via preliminare e pregiudiziale: in accoglimento dell'eccezione di litispendenza e/ o continenza, disporre, per i motivi esposti, la riunione del presente procedimento con quello rubricato dinanzi a codesto Tribunale di Nuoro, al n.1550/ 2015 R.G. G.I. dr. Dagna, promosso proprio dal
Dr. (padre dell'esponente) e dal Sig. contro . Parte_1 Parte_2 CP_1
Nel merito: - accertare e dichiarare che le risultanze del contatore nel periodo dal 2006 e sino a tutt'oggi sono state falsate dal passaggio d'aria nei tubi avvenuto in concomitanza con la messa in funzione della nuova condotta e con la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel periodo estivo;
- dichiarare che i consumi evidenziati nella fattura n. 2014/402174585 del 23.09.2014 di Euro
2.595,68, oggetto della prima causa e di quelle n.2014/403461363 di Euro 1777,78 e
2015/503426901 di Euro 705,25 inviate all'esponente e poste a fondamento dell'opposta ingiunzione non si sono in realtà verificati e, di conseguenza, gli importi indicati nelle contestate fatture non sono dovuti;
- ordinare ad di rimodulare i consumi dell'utente Sig. CP_1 Parte_2
calcolando, a norma del regolamento, ed in assenza, come nel caso di specie, di misurazioni attendibili, sulla scorta dei consumi storici antecedenti il rifacimento della condotta nella misura che emergerà in corso di causa a seguito ti idonea CTU, dedotte e/o restituite (ove eccedenti), eventualmente le somme già versate, da considerarsi in acconto, condannando “ ” al CP_1
7 rispetto del contratto di fornitura, ed al risarcimento del danno, patrimoniale e non, nella misura che emergerà compiutamente nel corso della causa di merito, o, in difetto secondo equità. - accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, la violazione ad opera di , del contratto di CP_1
fornitura-utenza per cui è causa, intestato all'odierno attore in opposizione;
- accertare e dichiarare
l'illegittimità della minaccia di procedere al recupero coattiva delle somme portate in ingiunzione, non sussistendo alcun valido titolo che possa giustificarle;
- condannare “ ” al CP_1
rispetto del contratto di fornitura, ed al risarcimento del danno, patrimoniale e non, in misura quanto meno pari alle somme richieste nelle contestate fatture, ovvero, in subordine, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, secondo equità. In ogni caso: - con vittoria nelle spese di giudizio e condanna di al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata nei CP_1 confronti dell'utente”.
In data 11.09.2017, si costituiva, nel giudizio n. 611/2017 RG, a ministero dell'avv. CP_1
Debora Pedroni, contestando, in fatto e in diritto, le difese della controparte ed evidenziando che l'ingiunzione era stata formulata e notificata nel pieno rispetto della normativa in materia, munita di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 R.D. 639/2010, nonché sulla base di un credito certo, liquido ed esigibile che giustificava la fondatezza della pretesa del creditore. Per tali ragioni concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, “contrariis reiectis”, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione: I. Accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento
n. 3110/2017 del 06/03/2017; Il. rigettare l'opposizione formulata da , con tutte le Parte_2
conseguenze di legge;
Ill. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate, condannare al pagamento della minor somma che dovesse Parte_2 risultare dovuta in corso di causa;
Iv. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze processuali”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 12.09.2017, Il Giudice, rilevata la pendenza fra le stesse parti, davanti ad altro Giudice di questo Tribunale, di altra causa, n. 1550/2015 RG, che appariva connessa e/o in parte di identico oggetto, visti gli artt. 273, comma 2 e 274 c.p.c., rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.
All'udienza del 03.05.2018, chiamate entrambe le cause innanzi al Giudice dott Dagna, è stata disposta la riunione dei due procedimenti.
A seguito di una serie di rinvii per trattative, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il Giudice all'udienza del 03.10.2019 rinviava la causa per sentire il CTU in merito alla relazione già depositata e conferire l'incarico relativamente al procedimento riunito (611/2017 rg cc).
In data 07.05.2022 veniva depositata CTU integrativa e, a seguito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 28.06.2022, il. Giudice rinviava al 27.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
8 Stante la variazione tabellare del 27.03.2023, la causa transitava sul ruolo della scrivente che, con provvedimento del 20.04.2023, revocava l'udienza già fissata dal precedente Giudice, rinviando al
02.05.2023 per i medesimi incombenti.
Con ordinanza del 15.07.2023, rilevato che nel fascicolo d'ufficio non risultavano depositati i fascicoli di parte della causa n. 1550/2015, ma solo quelli relativi alla causa n. 611/2017, successivamente riunita, il Giudice disponeva che la cancelleria effettuasse le opportune ricerche, autorizzando le parti alla ricostruzione del proprio fascicolo da depositarsi in via telematica.
Valutati gli atti di causa, il procedimento veniva ulteriormente istruito con prova testimoniale e con la chiamata a chiarimenti del Ctu sulla consulenza integrativa depositata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, all'udienza del 24.10.2024, rinviava per la discussione e lettura del dispositivo all'udienza del 19.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata e rigettata in quanto del tutto inconferente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da con riguardo alla domanda di accertamento CP_1
negativo proposta da Parte_2
Come è noto, la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e costituisce una condizione dell'azione la cui esistenza deve essere verificata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. È espressione del principio per cui, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio.
Ciò che rileva, ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, mentre il soggetto convenuto deve apparire quale titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio (Cass. civile n. 27766/2024).
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, afferma di essere intestatario Parte_2 dell'utenza idrica accesa presso l'immobile sito in Cala Gonone, via Laconi n. 60 e di essere stato destinatario di una fattura relativa a consumi idrici, che ha contestato in quanto esorbitanti. Alcuna carenza di legittimazione attiva è pertanto ravvisabile, atteso che l'attore assume di essere titolare del diritto azionato ed agisce, in proprio nome, al fine di ottenere il ricalcolo dei consumi addebitati.
*
Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a eseguire prestazioni continuative e periodiche in favore dell'altra.
9 Nei contratti di somministrazione di beni immateriali, come quello per cui è causa, il calcolo dei consumi avviene attraverso un misuratore che costituisce lo strumento di contabilizzazione e il principale, se non unico, metodo di rilevazione degli stessi.
Il servizio di lettura dei contatori è svolto dal gestore idrico che è anche il soggetto responsabile dell'installazione, del buon funzionamento e della verifica di tale strumento di rilevazione.
Nel caso in cui l'ente somministrante verifichi un'anomalia o un eccesso nei consumi, è tenuto a informarne l'utente e, in presenza di un malfunzionamento, a sostituire il misuratore, eventualmente provvedendo alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli storici dell'utenza o, in mancanza, sulla base dei consumi medi previsti per la medesima tipologia di utente.
Nell fattispecie esaminata, e hanno contestato le fatture emesse dal gestore Pt_1 Parte_2
idrico lamentando l'abnormità dei consumi rilevati dal contatore di cui alla utenza idrica n. 6008173, sita nell'immobile ubicato in loc. Cala Gonone Dorgali (NU), Via R. Laconi n. 60, cui erano associati i misuratori aventi matricola n. 03AA07201 e matricola n. 03AA07218.
Assumono gli attori che la causa di tali consumi esorbitanti sarebbe da individuare nella presenza d'aria all'interno delle tubazioni dell'impianto idrico, aria che aveva alterato la capacità di misurazione dei contatori, restituendo dei risultati inattendibili e non corrispondenti ai consumi reali.
Ciò veniva imputato alla discontinuità nell'erogazione dell'acqua potabile, dovuta alla realizzazione di lavori di rifacimento del tratto a monte avvenuto nel periodo 2005/06 e alle interruzioni imposte dalla stessa società erogatrice nel periodo estivo, che ogni giorno provvedeva a chiudere la condotta al fine di ottenere un risparmio della risorsa. La parte convenuta veniva altresì accusata di non aver opportunamente provveduto a predisporre i necessari accorgimenti tecnici, tramite l'installazione di valvole di sfiato o di ritegno a monte di ogni contatore, al fine di impedire il passaggio dell'aria e la sua contabilizzazione come consumo.
Preliminarmente, con riguardo all'attendibilità dei consumi registrati, è bene ricordare che, per giurisprudenza consolidata, «la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione da parte dell'utente, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi» (Cass. civ. 2019 n. 6562).
Ebbene, nel caso in esame, a fronte della oggettiva abnormità dei consumi rilevati, certamente sproporzionati avuto riguardo alla tipologia di utenza (domestica per non residenti) considerata, peraltro utilizzata dagli attori solo in estate e per brevi periodi, dei plurimi reclami indirizzati al gestore
10 prima dell'instaurazione del giudizio, delle specifiche circostanze allegate e dedotte dagli attori in ordine alle cause di tali abnormi consumi, peraltro confermate dai testimoni escussi, il gestore idrico non ha offerto alcuna prova idonea a confutare la presenza di aria all'interno delle tubazioni o l'installazione, nel periodo interessato dalle fatture in contestazione, di dispositivi atti a scongiurare fenomeni quali quello lamentato dagli utenti.
Muovendo dall'esame del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio e dagli esiti della c.t.u. espletata, avuto riguardo ai criteri di riparto dell'onere della prova sussistenti in subiecta materia, è possibile affermare quanto segue.
Anzitutto, l'odierno giudizio ha ad oggetto due procedimenti distinti e successivamente riuniti: il più risalente attiene alla domanda di accertamento negativo del credito proposta da e Pt_1 Parte_2
con riguardo alle seguenti fatture: rispettivamente: 1) fatt. n. B/20090214128 del 20.02.2009
[...]
dell'importo di euro 2.970,62; 2) fatt. n. B/2010034151634 del 03.11.2010, dell'importo di euro
2.240,38; 3) fatt. n. B/201102182964 del 28.09.2011 dell'importo di euro 1.565,57; 4) fatt. n.
B/201102182965 del 28.09.2011 dell'importo di E 8.339,18; 5) fatt. n. B/2011034121933 del
14.12.2011 dell'importo di E. 2.985,43 e, in seguito al cambio di intestazione, al Sig. Parte_2
6) la fattura n.02174585 del 23.09.2014 dell'importo di E. 2.595,68.
Il secondo procedimento (r.g. n. 611/2017) inerisce a una causa di opposizione a ingiunzione fiscale proposta da subentrato al padre, avente ad oggetto i consumi di cui alla fattura Parte_2
n.2014/402174585 del 23.09.2014 di euro 2.595,68, oggetto anche della prima causa, e di quelle n.
2014/403461363 di euro 1777,78 e n. 2015/503426901 di euro 705,25.
Con riguardo alla prima causa, sulla base della c.t.u. espletata, a firma dell'Ing. , è emerso Per_3 quanto segue: «Sostanzialmente, dall'esame documentale è emerso che la parte attrice nella persona del Sig. risultava intestataria dell'utenza di fornitura idrica n. 6008173, a cui erano Parte_1
associati i misuratori aventi matricola n. 03AA07201 e matricola n. 03AA07218; ad essa in data
25/08/2011 subentrò l'utenza n. 66438459 intestata al figlio Sig. con associato il Parte_2
misuratore matricola n. D09TA039111. Entrambe le utenze servivano un immobile di proprietà del
Sig. sito in loc. Cala Gonone Dorgali (NU), Via R. Laconi n. 60 utilizzato esclusivamente Parte_1
nei mesi estivi».
Gli accertamenti svolti hanno avuto pertanto ad oggetto n. 3 misuratori: matricola n. 03AA07201; matricola n. 03AA07218; matricola n. D09TA03911.
1) misuratori aventi matricola n. 03AA07201 e matricola n. 03AA07218
Con riguardo ai primi due misuratori: il c.t.u. riferisce che: «Al fine di poter effettuare la prova di verifica del regolare funzionamento dei misuratori posti nel tempo a servizio delle utenze cui si riferiscono le fatture contestate viene chiesta, sempre allo stesso CTP, la disponibilità degli stessi.
11 Trattasi nello specifico dei misuratori contraddistinti coi n. di matricola 03AA07201 e 03AA07218, sostituiti in data 25/08/2011 e n. D09TA039111 ancora in uso presso l'utenza oggetto di causa al momento dello svolgimento delle operazioni peritali.
A tal proposito, il Geom. dichiara di aver provveduto ad effettuare una ricerca dei CP_2
misuratori n. 03AA07201 e n. 03AA07218 presso i depositi di e che la stessa ha avuto CP_1
esito negativo. Ciò ovviamente impedisce al sottoscritto di poter provare il loro funzionamento».
È evidente che con riguardo alle fatture emesse sulla base dei misuratori sopra indicati, per i quali non
è stato possibile verificare il corretto funzionamento a causa della mancanza di disponibilità degli stessi da parte del gestore idrico, i consumi registrati non potranno essere addebitati agli utenti, stante il mancato assolvimento da parte di dell'onere della prova sulla stessa gravante in ordine al CP_1
funzionamento del contatore. L'obbligo di custodia e conservazione dei misuratori grava infatti sul gestore idrico, con la conseguenza che l'impossibilità di eseguire la verifica richiesta deve essere imputata integralmente ad CP_1
In conseguenza di ciò, il c.t.u. ha provveduto al ricalcolo dei consumi sulla base dei consumi storici dell'utenza, rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ottenendo i seguenti risultati:
• Ricostruzione Fattura n. B/2011034121933 del 28.09.2011: euro 156,54;
• Ricostruzione Fattura n. B/201102182965 del 28.09.2011: euro 285,81;
• Ricostruzione Fattura n. B/2010034151634 del 03.11.2010: euro 1.295,76;
• Ricostruzione Fattura n. B/20090214128 del 20.02.2009: euro 508,09;
• Ricostruzione Fattura n. B/201102182964 del 28.09.2011: euro 285,84
All'esito degli accertamenti svolti, con riguardo ai misuratori sopra indicati, il c.t.u. ha così concluso:
«Da tutta questa analisi si evince che gli importi totali ricalcolati dovuti dal Sig. e Parte_1 [...]
ammontano rispettivamente ad € 2.246,10 e ad € 285,71 per un totale complessivo di € Parte_2
2.531,81».
2. misuratore n. D09TA039111
Il c.t.u. ha invece potuto procedere alla verifica sul misuratore n. D09TA039111, che risultava ancora installato, sul quale sono state effettuate le letture di cui alla fattura n. 2174585 del 23/09/2014 riferendo quanto segue: Con riguardo a questo misuratore, la prova di portata, documentata nel dettaglio nel Verbale n. 2 delle operazioni peritali, ha avuto esito positivo ed ha attestato quindi il corretto funzionamento del misuratore.
Il c.t.u. ha pertanto confermato gli importi di cui alla relativa fattura.: «Nel ricalcolo dell'entità dei consumi si conferma il valore rilevato dallo stesso misuratore e riportato nella fattura n. 2174585 del
12 23/09/2014 pari a euro 2.595,68»
Si pone pertanto l'esigenza di stabilire, con riguardo ai soli consumi registrati dal suddetto misuratore, risultato funzionante, se le contestazioni degli attori possano ritenersi fondate, sia con riguardo all'unica fattura di cui alla domanda di accertamento negativo, emessa sulla base di quel misuratore, che alle fatture (nn. 201403461363 e 2015034269) addebitate ad con l'ingiunzione Parte_2
fiscale oggetto del procedimento R.G. 611/2017, poi riunito alla presente causa r.g. 1550/2015.
In primis, occorre evidenziare che poiché la prima CTU non aveva avuto ad oggetto, almeno in concreto, il periodo relativo alle due fatture da ultimo menzionate, è stato conferito un nuovo incarico peritale all' Ing. al fine di eseguire le opportune verifiche in merito. Persona_4
All'esito degli accertamenti svolti, l'Ing. nel confermare il corretto funzionamento del Per_4
misuratore n. ha tuttavia precisato quanto segue: è parere della sottoscritta che i NumeroDi_1
prodie presenti nei documenti oggetti di causa siano alti se riferiti ad un'utenza che utilizza
l'abitazione per massimo 90 giorni all'anno. Infatti, per la Fattura n.201403461363 del 17-12-2014 il prodie estrapolato risulta di 2.79 mc/g mentre per la Fattura n.201503426901 del 26-03-2015 è di
1.36 mc /g ma con una precisazione: mentre la prima fattura è relativa ai consumi rilevati la seconda
è riferita a quelli stimati e quindi non reali. È parere della scrivente che i consumi alti possano essere attribuiti o a una perdita idrica occulta o alla presenza di aria in condotta.
Sotto tale profilo, occorre premettere che l'Ing. , espressamente interpellato dal c.t.p. di Per_3
parte attrice in ordine alla possibilità che nelle condotte fosse intervenuto il c.d. “passaggio d'aria” lamentato dagli attori così riferiva: In merito a tale richiesta si fa presente che, durante le operazioni di sostituzione del misuratore n. D09TA039111 presso l'utenza situata in Via R. Laconi n. 60, loc.
Cala Gonone, Dorgali (NU), il sottoscritto ha avuto la possibilità di verificare la rispondenza alla norma dell'allaccio idrico secondo i criteri del Gestore Unico, che presuppone la presenza della valvola di sfiato “Tipo Roma” e della valvola di non ritorno a monte del misuratore. Ciò farebbe presupporre l'impossibilità del passaggio dell'aria all'interno del misuratore.
Tuttavia, l'Ing. successivamente intervenuta, a fronte delle osservazioni e contestazioni Persona_4 sollevate dall'avv. Pedroni nel corso della consulenza, ha ritenuto opportuno evidenziare quanto segue:
1.non è nota la data certa di installazione della valvola di sfiato tipo Roma, se prima o dopo la registrazione dei consumi attribuiti alle fatture impugnate;
2.l'esistenza di un serbatoio a monte dell'abitazione da una parte potrebbe garantire, dipende infatti dai consumi della lottizzazione, una scorta di acqua sulla condotta di distribuzione ma dall'altra parte non assicura l'assenza di bolle d'aria che possono essere gestite dalle valvole di sfiato se opportunamente manutentate;
inoltre la continua chiusura e riapertura del servizio idrico può
13 determinare l'ingresso di acque poco pulite presso le abitazioni, a causa della immissione in rete delle particelle di materiale depositatesi sul fondo del serbatoio per via dell'acqua “ferma”, con possibile intasamento di filtri e valvole poste a monte delle abitazioni se non adeguatamente revisionate.
3.E' parere della sottoscritta che anche una possibile perdita idrica occulta, per esempio da un serbatoio, possa essere sfuggita anche ad un occhio attento ed esperto;
senza aver effettuato un sopralluogo e quindi esaminato i luoghi di causa ma dal solo esame fotografico, vedi fotografie allegate alle osservazioni dell'Ing. , si nota che le condotte di distribuzione a valle del Per_5
contatore sono 4: 2, dotate di valvola di ritegno, sicuramente vanno verso l'abitazione e sono a servizio dell'appartamento del piano terra e del piano primo mentre le altre due, dove la valvola è assente, presumibilmente sono a servizio dei n. 2 serbatoi idrici come da linee idriche visibili dalle fotografie. Per quanto scritto sopra si ritiene pertanto che i consumi eccessivi possano essere dovuti
o alla presenza di aria nella condotta o ad una possibile perdita idrica occulta.
Con riguardo al passaggio di aria dai tubi e alla presenza o meno della valvola Roma nell'impianto,
l'Ing. videnzia pertanto due aspetti importanti: il primo è che non è dato sapere quando tale Per_4
valvola sia stata installata e tale circostanza non appare di poco rilievo tenuto conto che la verifica dell'Ing. è intervenuta solo nel 2018, ad anni di distanza dalla rilevazione e fatturazione Per_3
dei consumi in contestazione. La seconda è che la somministrazione irregolare e discontinua d'acqua potrebbe comunque aver alterato e danneggiato la valvola favorendo il passaggio dell'aria.
Tanto premesso, in ordine agli esiti della c.t.u., occorre verificare se la prospettazione di parte attrice, condivisa anche dall' Ing. possa ritenersi provata nel presente giudizio. Per_4
Come è noto, infatti, una volta provato da parte del gestore idrico il corretto funzionamento del misuratore, incombe sull'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo all'istruttoria svolta, si ritiene che gli attori abbiano assolto all' onere probatorio sugli stessi gravanti.
Anzitutto, con riguardo alla possibilità che sia intervenuta una perdita occulta, gli attori hanno prodotto in causa una certificazione redatta dal Sig. , tecnico termoidraulico, il quale Persona_2 assevera la perfetta esecuzione dell'impianto alla regola dell'arte con rilascio del certificato di conformità, la dichiarazione di verifica periodica e la totale assenza di perdite idriche nello stesso.
Pertanto, in forza di tale certificazione, deve escludersi che la sproporzionata ed eccessiva misurazione effettuata dal contatore sia imputabile a una perdita occulta.
Inoltre, con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori hanno allegato e prodotto in causa copiosa documentazione avente ad oggetto i reclami inoltrati al gestore idrico sin dall'anno 2009 al fine di
14 segnalare l'abnormità dei consumi registrati e il mal funzionamento del contatore.
È agli atti una scheda di intervento redatta dai dipendenti di nella Parte_3 Per_1
quale si dà atto di un mal funzionamento del misuratore e nella quale risulta annotata la seguente dicitura: «trattasi di abitazione situata in una zona alta del paese e quindi soggetta alla presenza di area nei periodi estivi».
Infine, i testimoni escussi all'udienza del 07.12.2023 e 20.06.2024 hanno espressamente confermato le circostanze allegate e la presenza di aria nelle condutture.
In particolare, il testimone ha così riferito: capo 17) Conosco i luoghi di causa in quanto Tes_1 si tratta dell'immobile di mio RA , ubicato in Calagonone, via Laconi n. 60. Ricordo che Pt_1 negli anni dal 2010, forse anche prima, al 2015 mi recavo nell'immobile di mio RA in estate, anche perché mio RA abita fuori dalla Sardegna per il resto dell'anno. Nel periodo indicato, mio RA veniva assiduamente in estate e ricordo che l'erogazione dell'acqua era costantemente interrotta, per problemi di approvvigionamento idrico, e veniva erogata solo per qualche ora al giorno. Questo comportava una sovrapressione d'aria sulle tubature e sul contatore. Confermo di aver sentito un sibilo ogni qualvolta veniva ripristinata la fornitura d'acqua. Ricordo che l'immobile di mio RA è dotato di una cisterna che è sempre aperta per consentire il deflusso dell'acqua e il sibilo proveniva dalla cisterna. Mio RA è proprietario dell'immobile dal 2000 circa. Ricordo che tali circostanze si verificavano anche dal 2006 al 2010. Avendo sentito questo rumore, abbiamo cercato di capire le ragioni, e verificando il contatore abbiamo osservato che questo continuava a girare anche senza che vi fosse il passaggio dell'acqua. Questa circostanza è stata verificata più volte.
Su domanda dell'avv. Falchi: No, non ho verificato ciò se ha inciso sui consumi, ma posso confermare che il contatore registrava delle misurazioni non corrispondenti al volume d'acqua che veniva erogato. Ritengo che abbia inciso sui consumi, non so quanto abbia inciso.
Capo 18) Non lo so, posso solo dire che il contatore di mio RA era privo di una valvola di sfiato.
La valvola è collocata a monte del contatore e viene inserita dal gestore. Che io ricordi è stata inserita dopo il 2015. Nel contatore di mio RA è stata sistemata una valvola c.d. di tipo Roma che è una palla con il tubo sotto ed è innestata alla condotta e si trova all'interno della nicchia del contatore.
All'udienza del 20.06.2024 è stato escusso il testimone indicato da entrambe le Testimone_2
parti quale persona informata di fatti, il quale dichiara: «ero dipendente di fino a tre anni fa. CP_1
Con riguardo al capo 17) in linea di massima può essere, non ricordo di via Laconi, ma nel periodo estivo l'abitato di Cala Gonone nelle parti alte può essere soggetto a mancanza di erogazione di acqua. (..) i tubi si svuotano e quando torna l'acqua l'aria che c'è nei tubi viene suddivisa nelle varie utenze.
Sentito a prova contraria e indiretta, il testimone ha inoltre confermato di aver redatto un verbale e di
15 essere intervenuto a seguito di richiesta di verifica.
Tanto premesso, sulla base degli atti e della documentazione versata in causa, oltre che delle testimonianze rese, certamente attendibili in quanto relative a circostanze di cui i testimoni hanno avuto diretta conoscenza, la presenza di area nelle tubazioni deve ritenersi provata quale causa dei consumi abnormi, non imputabile all'utente.
La stessa risulta attestata nel verbale redatto dai tecnici di confermata in udienza CP_1
da È altresì plausibile che anche il fontaniere avrebbe confermato il contenuto del Pt_3 Per_1
verbale da lui redatto e sottoscritto, circostanza che ha reso inutile la sua escussione testimoniale.
La testimonianza di a conferma del verbale redatto certamente in tempi non sospetti, assume Pt_3
particolare rilievo tenuto conto del fatto che il dipendente di ha dichiarato di essere a CP_1
conoscenza del fatto che nelle tubature delle case dislocate nella parte alta dell'abitato di Cala Gonone era frequente la presenza di aria nelle tubature, con ciò confermando quanto sin dall'inizio sostenuto dagli attori.
La testimonianza dell'Ing. oltre che precisa e circostanziata, è ugualmente attendibile Tes_1
così come appare verosimile quanto dallo stesso riferito circa l'installazione della valvola Roma solo intorno all'anno 2015, tenuto conto del fatto che il contenzioso che ha interessato le odierne parti del giudizio ha avuto ad oggetto proprio i consumi registrati fino a tale data, mentre per quanto è dato sapere alcuna altra rilevazione di consumi abnormi è intervenuta successivamente a tale periodo.
La società convenuta, per contro, non ha offerto alcuna prova, della quale era certamente gravata, circa l'effettiva data di installazione della valvola Roma, trincerandosi dietro il postulato secondo cui la prova della presenza di tale valvola fosse evincibile dagli stessi documenti prodotti da parte attrice e dalle dichiarazioni in esse contenute.
Tuttavia, benché il gestore idrico affermi, in modo del tutto apodittico, che la valvola Roma risultava installata nell'impianto idrico sin dal 2011, a volte sostenendo che sia stata installata da suoi tecnici in occasione della sostituzione del misuratore e, a volte, che sia stata installata dagli stessi attori a loro spese, non risulta prodotta in atti alcuna documentazione o dedotta prova di quanto sostenuto, con la conseguenza che, allo stato, tale circostanza deve ritenersi del tutto sprovvista di prova.
Alcun rilievo assume infatti la missiva dell'avv. Rampi, peraltro datata 2014 né il preventivo del tecnico , trattandosi appunto di un preventivo che non è in grado provare alcunché Persona_2
in merito a detta installazione.
La prospettazione offerta dal gestore idrico appare peraltro ancora più contraddittoria nella parte in cui, pur riconoscendo, l'abnormità dei consumi, oggetto di segnalazione da parte del gestore idrico in data 10.09.2014, e pur avendo contezza del verbale dei fontanieri del 2011, attestante la presenza di aria nelle tubazioni, quale fenomeno noto nella zona, pretende di attribuire i consumi anomali a una
16 perdita occulta dell'impianto che si sarebbe protratta nell'arco di almeno 9 anni dal 2006 al 2015, senza essere mai scoperta o, meglio che, pur scoperta e riparata, non avrebbe sortito alcun effetto nella registrazione dei consumi abnormi che hanno continuato a ripresentarsi ininterrottamente per tutto l'arco temporale indicato, salvo poi cessare definitivamente.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve ritenersi fondata e dovrà essere CP_1 condannata al ricalcolo dei consumi anche con riguardo alle fatture oggetto dell'ingiunzione fiscale e precisamente le fatture n. 2014/402174585 del 23.09.2014 di euro 2.595,68, oggetto della prima causa, e di quelle n.2014/403461363 di Euro 1777,78 e 2015/503426901 di Euro 705,25, utilizzando il medesimo criterio relativo ai consumi storici antecedenti e reali dell'utenza riscontrati dal C.T.U.
nel periodo in contestazione. Per_3
Il gestore idrico dovrà essere condannato anche alla restituzione di quanto indebitamente percepito in eccesso dagli attori con riguardo alle fatture indicate e parzialmente pagate.
Con riguardo invece alla domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, stante la mancanza di sufficienti elementi idonei a comprovare il nesso di causalità tra le spese sostenute per i galleggianti e la condotta del gestore idrico.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico della società convenuta, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, con la previsione di due liquidazioni distinte e separate che tenga conto dell'attività processuale svolta prima della riunione.
Le spese di entrambe le c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuti gli importi di cui alle fatture
1) fatt. n. B/20090214128 del 20.02.2009 dell'importo di euro 2.970,62; 2) fatt. n.
B/2010034151634 del 03.11.2010, dell'importo di euro 2.240,38; 3) fatt. n. B/201102182964 del 28.09.2011 dell'importo di euro 1.565,57; 4) fatt. n. B/201102182965 del 28.09.2011 dell'importo di euro 8.339,18; 5) fatt. n. B/2011034121933 del 14.12.2011 dell'importo di euro.
2.985,43;
2. accerta che, con riguardo alle fatture sopra indicate, gli attori sono tenuti al pagamento dei
17 minor importi di € 2.246,10, a carico di e di € 285,71, a carico di Parte_1 Parte_2
per un totale complessivo di € 2.531,81, con eventuale compensazione con quanto già
[...]
corrisposto dagli attori al gestore idrico per i medesimi periodi nelle fatture;
3. dichiara non dovuti gli importi di cui alle fatture oggetto dell'ingiunzione fiscale (fattura n.
2174585 del 23/09/2014 pari a euro 2.595,68, oggetto anche della prima causa, di quelle n.2014/403461363 di euro 1777,78 e 2015/503426901 di euro 705,25 e condanna al CP_1
ricalcolo dei consumi secondo le modalità specificate in parte motiva;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di e CP_1 Parte_2
che liquida nella somma di euro 5.077,00 ciascuno, per onorari, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA
5. pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Nuoro il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
18
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott.ssa Francesca Lecis,
PREMESSO
che l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
che la cancelleria ha comunicato alle parti il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSI' PROVVEDE
lette le note depositate;
rilevato che l'udienza, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, era fissata per la discussione e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
dato atto, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc in ordine alla causa in epigrafe indicata.
Si comunichi
Il Giudice
dott.ssa Francesca Lecis
1 N.R.G. 1550/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nuoro, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Lecis, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
, nato a [...] il [...], (C.F: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...](C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Angelo Marongiu
parte attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Nuoro, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Falchi
parte convenuta
nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Nuoro, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Debora Pedroni
parte convenuta (procedimento riunito 611/2017)
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: causa n.1550/2015:
“Voglia il Tribunale adìto, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, - accertare e dichiarare che le risultanze del contatore nel periodo dal 2006 e sino a tutt'oggi sono state falsate dal passaggio d'aria nei tubi avvenuto in concomitanza con la messa in funzione della nuova condotta e con la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel periodo estivo;
2 - dichiarare che i consumi evidenziati nella fatture indicate nell'espositiva in fatto che precede n.
B/20090214128 del 20.02.2009 dell'importo di Euro 2.970,62; (all.to 1), n. B/2010034151634 del
03.11.2010 dell'importo di E. 2.240,38; (all.to 2), n. B/201102182964 del 28.09.2011 dell'importo di E. 1.565,57 (all.to 3) e n. B/2011034121933 del 14.12.2011 dell'importo di E. 2.985,43; (all.to 5), benché regolarmente pagate dall'utente, non si erano in realtà verificati e, di conseguenza, gli importi indicati nelle contestate fatture non erano dovuti;
- dichiarando comunque, per i motivi esposti, non dovuti gli importi pretesi con le fatture nr. n.ri
n.B/201102182965 del 28.09.2011 dell'importo di E. 8.339,18 (intestata al Dr. e Parte_1
n.02174585 del 23.09.2014 dell'importo di E. 2.595,68 (intestata al sig. , non Parte_2
pagate dagli utenti;
- ordinando ad di rimodulare i consumi degli utenti calcolati, a norma del CP_1
regolamento, ed in assenza, come nel caso di specie, di misurazioni attendibili, sulla scorta dei consumi storici antecedenti il rifacimento della condotta nella misura che emergerà in corso di causa,
a seguito di idonea CTU, dedotte e/o restituite (ove eccedenti), eventualmente, le somme già versate, da considerarsi in acconto, condannando “ ” al rispetto del contratto di fornitura, ed CP_1
al risarcimento del danno, patrimoniale e non, nella misura che emergerà compiutamente nel corso della causa di merito, o, in difetto secondo equità. In ogni caso: con vittoria nelle spese di giudizio”.
causa riunita n.611/2017
“voglia il Giudice adìto, contrariis reiectis, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, se
d'occorrenza anche incidenter tantum, ed i provvedimenti istruttori meglio visti e ritenuti: in via pregiudiziale ed in rito: - dichiararsi non aver titolo all'emissione dell'ingiunzione di CP_1
pagamento stante la mancanza del presupposto costituito da un credito certo, liquido e non contestato. – per l'effetto dichiararsi l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione. Omissis…
nel merito: - accertare e dichiarare che le risultanze del contatore nel periodo dal 2006 e sino a tutt'oggi sono state falsate dal passaggio d'aria nei tubi avvenuto in concomitanza con la messa in funzione della nuova condotta e con la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel periodo estivo;
- dichiarare che i consumi evidenziati nella fattura n.2014/402174585 del 23.09.2014 di euro
2.595,68=, oggetto della prima causa e di quelle n.2014/403461363 di euro 1777,78 e
2015/503426901 di euro 705,25, inviate all'esponente e poste a fondamento dell'opposta ingiunzione non si sono in realtà verificati e, di conseguenza, gli importi indicati nelle contestate fatture non sono dovuti.
- ordinare ad di rimodulare i consumi dell'utente Sig. calcolando, a CP_1 Parte_2
norma del regolamento, ed in assenza, come nel caso di specie, di misurazioni attendibili, sulla scorta
3 dei consumi storici antecedenti il rifacimento della condotta nella misura che emergerà in corso di causa a seguito di idonea CTU, dedotte e/o restituite (ove eccedenti), eventualmente, le somme già versate, da considerarsi in acconto, condannando “ ” al rispetto del contratto di CP_1
fornitura, ed al risarcimento del danno, patrimoniale e non, nella misura che emergerà compiutamente nel corso della causa di merito, o, in difetto secondo equità.
- Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, la violazione ad opera di del CP_1
contratto di fornitura-utenza per cui è causa, intestato all'odierno attore in opposizione;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della minaccia di procedere al recupero coattivo delle somme portate in ingiunzione, non sussistendo alcun valido titolo che possa giustificarle,
- Condannare al rispetto del contratto di fornitura, ed al risarcimento del danno, CP_1
patrimoniale e non, in misura quanto meno pari alle somme richieste nelle contestate fatture, ovvero, in subordine, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, secondo equità. In ogni caso: - con vittoria nelle spese di giudizio e condanna di al risarcimento dei danni per CP_1
responsabilità processuale aggravata nei confronti dell'utente.”
Nell'interesse della parte convenuta causa 1550/2015 Avv. Falchi (ud 24.10.2024): CP_1
“1) preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore , Parte_2
con conseguente condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio;
2) nel merito, rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto dichiarando, per l'effetto, dovute le somme contestate, con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.
In via subordinata istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove per testi così come dedotte e capitolate in corso di causa, con revoca dell'ordinanza emessa”.
Nell'interesse della convenuta (fascicolo riunito 611/2017) Avv. Pedroni: CP_1
“1) confermi la legittimità formale dell'ingiunzione di pagamento, condannando il Parte_2
al pagamento delle fatture ingiunte n. 2014/403461363 del 17/12/2024 (€. 1.777,78) e n.
2015/503426901 del 26/03/2015 (€.705,25), oltre interessi;
2) in subordine condanni il alla somma veriore somma ritenuta dovuta, sempre Parte_2
oltre interessi;
3) condanni il al pagamento delle spese del giudizio, oltre che alle spese di cui Parte_2 all'art. 91 cpc primo comma, secondo capoverso ed ex art. 96 cpc, per aver agito in giudizio e insistito nelle proprie pretese con evidente mala fede e/o colpa grave.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio la società esponendo quanto segue: CP_1
4 • il Dr. risultava intestatario del contratto di fornitura di acqua potabile Parte_1
(contraddistinto al n. 830 reg. contratti), relativo ad un immobile di sua proprietà, utilizzato esclusivamente nei periodi estivi, sito in località Cala Gonone, Via R. e Meri Laconi n.60, con matricola contatore n.03AA07201, utenza n.6008173 (cui è successivamente subentrato il figlio con matricola contatore n. D09TA039111, codice utente 6648459), Parte_2
originariamente stipulato con la soc. Govossai SpA, ora;
CP_1
• la fornitura di acqua potabile è sempre stata discontinua, in specie nel periodo estivo;
• per tale ragione, il Sig. aveva provveduto a dotare l'abitazione di idonee cisterne, Parte_1
posizionate in loco da personale qualificato;
• successivamente al rifacimento della linea dell'acquedotto, avvenuta nel 2005/2006, sono state recapitate al Dr. delle fatture per consumi, rispettivamente: fatt. n. Parte_1
B/20090214128 del 20.02.2009 dell'importo di euro 2.970,62; n. B/2010034151634 del
03.11.2010, dell'importo di E. 2.240,38; n. B/201102182964 del 28.09.2011 dell'importo di
E. 1.565,57; n. B/201102182965 del 28.09.2011 dell'importo di E 8.339,18; n.
B/2011034121933 del 14.12.2011 dell'importo di E. 2.985,43;
• e in seguito al cambio di intestazione, al Sig. la fattura n.02174585 del Parte_2
23.09.2014 dell'importo di E. 2.595,68;
• detti consumi, sono stati immediatamente contestati sia tramite appositi reclami, respinti da
, sia attraverso le missive inviate dal legale, con le quali si premurava di CP_1 specificare che le indicazioni del contatore risultavano errate a causa della “presenza di aria nei tubi della condotta, che, in occasione della sospensione dell'erogazione, faceva girare a vuoto il contatore senza che effettivamente il servizio venisse erogato”; circostanza, quest'ultima, emersa a seguito dell'intervento dell'operatore di , Sig. CP_1 Per_1
in data 04.08.2011, che aveva rilevato come “trattasi di abitazione situata in zona alta
[...]
del paese è quindi soggetta ad una presenza di aria nei periodi estivi”;
• , tuttavia, respingeva i reclami e le osservazioni del Dr. (costretto a pagare CP_1 Pt_2
la maggior parte delle bollette, sotto minaccia di distacco della fornitura) e del suo legale, pretendendo il pagamento degli asseriti consumi ed ipotizzando al riguardo la presenza di perdite occulte, in realtà accertate come insussistenti dal tecnico di parte incaricato dei controlli Sig. ; Persona_2
• alla luce di quanto esposto, i consumi rilevati dal contatore e «contabilizzati nelle contestate fatture da sarebbero stati falsati dal “passaggio di aria dovuto all'erogazione a CP_1 singhiozzo” operata nel periodo estivo dal fornitore;
ciò appare attestato dalla media storica dei consumi, pari a: - mc. 114 annui nel periodo antecedente al 31.12.2006; - mc. 388 annui,
5 nel periodo 31.12.2006 - 30.06.2010 (successivamente quindi al rifacimento della condotta, più di tre volte tanto); - m.c. 3573 nel solo periodo 30.06.2010 — 28.08.2011 (trenta volte tanto), oltre a quelli successivi (sulla medesima falsariga).
• pertanto, la causa di dette fatturazioni anomale di consumi in realtà mai avvenuti, non appare certamente dovuto ad anomalie dell'impianto, ma è ascrivibile interamente alla società erogatrice del servizio, , che avrebbe dovuto predisporre i necessari CP_1 accorgimenti tecnici al fine dell'installazione di valvole di sfiato o di ritegno a monte di ogni contatore, così da impedire il passaggio d'aria e la sua contabilizzazione come “consumo”.
Per quanto esposto gli attori chiedevano l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
***
In data 05.04.2016, si costituiva in giudizio, a ministero dell'avv Gianni Falchi, la società CP_1
la quale nel contestare le difese degli attori esponeva ed eccepiva quanto segue:
[...]
• difetto di legittimazione attiva in capo al : Parte_2
l'utenza per cui è causa, la n. 6008173, servita dal contatore matricola N. 03aa07201, era intestata al solo . Non vi è stata infatti successione nella predetta utenza con il . Parte_1 Parte_2
Quest'ultimo è succeduto ad altra utenza, la n. 36008173, abbinata al contatore matricola n.
03AA07218, poi sostituito con il contatore matricola D096TA039111.
• Nel merito, si contestano le doglianze relative all'assunta incongruità e/o abnormità dei consumi ex adverso imputati alla sostituzione di un tratto di condotta e alla presenza di aria nelle tubazioni conseguente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua che avrebbe causato la misurazione di consumi inesistenti.
Si evidenzia che il sig ha presentato due reclami in merito ai presunti consumi anomali. Parte_1
Nel primo reclamo, il sig deduce consumi superiori alla media e consumo doppio per perdite. Pt_2
Nel secondo reclamo, lo stesso lamenta il malfunzionamento del misuratore in dotazione. Pt_2 riscontrando a quest'ultimo ha riportato l'esito del sopralluogo tenutosi in data CP_1
26.11.2010, in cui si è proceduto alla verifica della regolarità del misuratore e si è rilevata l'esistenza di una perdita interna dovuta alla rottura del galleggiante delle cisterne di cui l'immobile era dotato, alla presenza del tecnico incaricato dallo stesso Pt_2
Ne consegue che i consumi addebitati non possono essere ricondotti né alla sostituzione della condotta, né al passaggio di aria nelle tubazioni.
Per tali ragioni si chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra ripotate.
***
6 Alla prima udienza, tenutasi in data 05.04.2016, il Giudice assegnatario, su richiesta delle parti concedeva i termini ex art 183 comma 6 cpc, rinviando la causa per l'ammissione dei mezzi di prova al 20.10.2026.
Con ordinanza del 02.06.2017, il Giudice visti i documenti, gli atti e i verbali di causa, respingeva la richiesta di prova orale formulata dalle parti, disponendo una CTU tecnico contabile.
***
Nelle more del procedimento veniva instaurata la causa n. 611/2017, assegnata al Giudice Dott.ssa
Lucchesi, con la quale si opponeva all'ingiunzione di pagamento n.3110/2017 Parte_2
emessa da eccependo in via pregiudiziale la litispendenza e/o la continenza, quanto CP_1
meno parziali, atteso che la controversia atteneva in punto di credito azionato anche alla fattura n.2014/402174585 del 23.09.2014 di euro 2.595,68, oggetto della causa n. 1550/2015 RG. Inoltre, si evidenziava che la debenza delle altre somme richieste al Sig. , derivava in ogni caso Parte_2 dalla risoluzione delle medesime questioni di fatto e di diritto portate all'attenzione del Giudice nel procedimento 1550/2015 RG. Per tali ragioni, concludeva chiedendo: in via pregiudiziale ed in rito: - dichiararsi non aver titolo all'emissione CP_1
dell'ingiunzione di pagamento Stante la mancanza del presupposto costituito da un credito certo, liquido e non contestato;
- per l'effetto dichiararsi l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione.
Sempre in via preliminare e pregiudiziale: in accoglimento dell'eccezione di litispendenza e/ o continenza, disporre, per i motivi esposti, la riunione del presente procedimento con quello rubricato dinanzi a codesto Tribunale di Nuoro, al n.1550/ 2015 R.G. G.I. dr. Dagna, promosso proprio dal
Dr. (padre dell'esponente) e dal Sig. contro . Parte_1 Parte_2 CP_1
Nel merito: - accertare e dichiarare che le risultanze del contatore nel periodo dal 2006 e sino a tutt'oggi sono state falsate dal passaggio d'aria nei tubi avvenuto in concomitanza con la messa in funzione della nuova condotta e con la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel periodo estivo;
- dichiarare che i consumi evidenziati nella fattura n. 2014/402174585 del 23.09.2014 di Euro
2.595,68, oggetto della prima causa e di quelle n.2014/403461363 di Euro 1777,78 e
2015/503426901 di Euro 705,25 inviate all'esponente e poste a fondamento dell'opposta ingiunzione non si sono in realtà verificati e, di conseguenza, gli importi indicati nelle contestate fatture non sono dovuti;
- ordinare ad di rimodulare i consumi dell'utente Sig. CP_1 Parte_2
calcolando, a norma del regolamento, ed in assenza, come nel caso di specie, di misurazioni attendibili, sulla scorta dei consumi storici antecedenti il rifacimento della condotta nella misura che emergerà in corso di causa a seguito ti idonea CTU, dedotte e/o restituite (ove eccedenti), eventualmente le somme già versate, da considerarsi in acconto, condannando “ ” al CP_1
7 rispetto del contratto di fornitura, ed al risarcimento del danno, patrimoniale e non, nella misura che emergerà compiutamente nel corso della causa di merito, o, in difetto secondo equità. - accertare e dichiarare, per i motivi in premessa, la violazione ad opera di , del contratto di CP_1
fornitura-utenza per cui è causa, intestato all'odierno attore in opposizione;
- accertare e dichiarare
l'illegittimità della minaccia di procedere al recupero coattiva delle somme portate in ingiunzione, non sussistendo alcun valido titolo che possa giustificarle;
- condannare “ ” al CP_1
rispetto del contratto di fornitura, ed al risarcimento del danno, patrimoniale e non, in misura quanto meno pari alle somme richieste nelle contestate fatture, ovvero, in subordine, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, secondo equità. In ogni caso: - con vittoria nelle spese di giudizio e condanna di al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata nei CP_1 confronti dell'utente”.
In data 11.09.2017, si costituiva, nel giudizio n. 611/2017 RG, a ministero dell'avv. CP_1
Debora Pedroni, contestando, in fatto e in diritto, le difese della controparte ed evidenziando che l'ingiunzione era stata formulata e notificata nel pieno rispetto della normativa in materia, munita di tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 R.D. 639/2010, nonché sulla base di un credito certo, liquido ed esigibile che giustificava la fondatezza della pretesa del creditore. Per tali ragioni concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, “contrariis reiectis”, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione: I. Accertare e confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento
n. 3110/2017 del 06/03/2017; Il. rigettare l'opposizione formulata da , con tutte le Parte_2
conseguenze di legge;
Ill. in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle contestazioni formulate, condannare al pagamento della minor somma che dovesse Parte_2 risultare dovuta in corso di causa;
Iv. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze processuali”.
Alla prima udienza, tenutasi in data 12.09.2017, Il Giudice, rilevata la pendenza fra le stesse parti, davanti ad altro Giudice di questo Tribunale, di altra causa, n. 1550/2015 RG, che appariva connessa e/o in parte di identico oggetto, visti gli artt. 273, comma 2 e 274 c.p.c., rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per le determinazioni di competenza.
All'udienza del 03.05.2018, chiamate entrambe le cause innanzi al Giudice dott Dagna, è stata disposta la riunione dei due procedimenti.
A seguito di una serie di rinvii per trattative, stante il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, il Giudice all'udienza del 03.10.2019 rinviava la causa per sentire il CTU in merito alla relazione già depositata e conferire l'incarico relativamente al procedimento riunito (611/2017 rg cc).
In data 07.05.2022 veniva depositata CTU integrativa e, a seguito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 28.06.2022, il. Giudice rinviava al 27.10.2022 per la precisazione delle conclusioni.
8 Stante la variazione tabellare del 27.03.2023, la causa transitava sul ruolo della scrivente che, con provvedimento del 20.04.2023, revocava l'udienza già fissata dal precedente Giudice, rinviando al
02.05.2023 per i medesimi incombenti.
Con ordinanza del 15.07.2023, rilevato che nel fascicolo d'ufficio non risultavano depositati i fascicoli di parte della causa n. 1550/2015, ma solo quelli relativi alla causa n. 611/2017, successivamente riunita, il Giudice disponeva che la cancelleria effettuasse le opportune ricerche, autorizzando le parti alla ricostruzione del proprio fascicolo da depositarsi in via telematica.
Valutati gli atti di causa, il procedimento veniva ulteriormente istruito con prova testimoniale e con la chiamata a chiarimenti del Ctu sulla consulenza integrativa depositata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, all'udienza del 24.10.2024, rinviava per la discussione e lettura del dispositivo all'udienza del 19.12.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata e rigettata in quanto del tutto inconferente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da con riguardo alla domanda di accertamento CP_1
negativo proposta da Parte_2
Come è noto, la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa e costituisce una condizione dell'azione la cui esistenza deve essere verificata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. È espressione del principio per cui, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio.
Ciò che rileva, ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, mentre il soggetto convenuto deve apparire quale titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio (Cass. civile n. 27766/2024).
Tanto premesso, nella fattispecie esaminata, afferma di essere intestatario Parte_2 dell'utenza idrica accesa presso l'immobile sito in Cala Gonone, via Laconi n. 60 e di essere stato destinatario di una fattura relativa a consumi idrici, che ha contestato in quanto esorbitanti. Alcuna carenza di legittimazione attiva è pertanto ravvisabile, atteso che l'attore assume di essere titolare del diritto azionato ed agisce, in proprio nome, al fine di ottenere il ricalcolo dei consumi addebitati.
*
Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso un corrispettivo, a eseguire prestazioni continuative e periodiche in favore dell'altra.
9 Nei contratti di somministrazione di beni immateriali, come quello per cui è causa, il calcolo dei consumi avviene attraverso un misuratore che costituisce lo strumento di contabilizzazione e il principale, se non unico, metodo di rilevazione degli stessi.
Il servizio di lettura dei contatori è svolto dal gestore idrico che è anche il soggetto responsabile dell'installazione, del buon funzionamento e della verifica di tale strumento di rilevazione.
Nel caso in cui l'ente somministrante verifichi un'anomalia o un eccesso nei consumi, è tenuto a informarne l'utente e, in presenza di un malfunzionamento, a sostituire il misuratore, eventualmente provvedendo alla ricostruzione dei consumi sulla base di quelli storici dell'utenza o, in mancanza, sulla base dei consumi medi previsti per la medesima tipologia di utente.
Nell fattispecie esaminata, e hanno contestato le fatture emesse dal gestore Pt_1 Parte_2
idrico lamentando l'abnormità dei consumi rilevati dal contatore di cui alla utenza idrica n. 6008173, sita nell'immobile ubicato in loc. Cala Gonone Dorgali (NU), Via R. Laconi n. 60, cui erano associati i misuratori aventi matricola n. 03AA07201 e matricola n. 03AA07218.
Assumono gli attori che la causa di tali consumi esorbitanti sarebbe da individuare nella presenza d'aria all'interno delle tubazioni dell'impianto idrico, aria che aveva alterato la capacità di misurazione dei contatori, restituendo dei risultati inattendibili e non corrispondenti ai consumi reali.
Ciò veniva imputato alla discontinuità nell'erogazione dell'acqua potabile, dovuta alla realizzazione di lavori di rifacimento del tratto a monte avvenuto nel periodo 2005/06 e alle interruzioni imposte dalla stessa società erogatrice nel periodo estivo, che ogni giorno provvedeva a chiudere la condotta al fine di ottenere un risparmio della risorsa. La parte convenuta veniva altresì accusata di non aver opportunamente provveduto a predisporre i necessari accorgimenti tecnici, tramite l'installazione di valvole di sfiato o di ritegno a monte di ogni contatore, al fine di impedire il passaggio dell'aria e la sua contabilizzazione come consumo.
Preliminarmente, con riguardo all'attendibilità dei consumi registrati, è bene ricordare che, per giurisprudenza consolidata, «la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione da parte dell'utente, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore fosse perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi» (Cass. civ. 2019 n. 6562).
Ebbene, nel caso in esame, a fronte della oggettiva abnormità dei consumi rilevati, certamente sproporzionati avuto riguardo alla tipologia di utenza (domestica per non residenti) considerata, peraltro utilizzata dagli attori solo in estate e per brevi periodi, dei plurimi reclami indirizzati al gestore
10 prima dell'instaurazione del giudizio, delle specifiche circostanze allegate e dedotte dagli attori in ordine alle cause di tali abnormi consumi, peraltro confermate dai testimoni escussi, il gestore idrico non ha offerto alcuna prova idonea a confutare la presenza di aria all'interno delle tubazioni o l'installazione, nel periodo interessato dalle fatture in contestazione, di dispositivi atti a scongiurare fenomeni quali quello lamentato dagli utenti.
Muovendo dall'esame del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio e dagli esiti della c.t.u. espletata, avuto riguardo ai criteri di riparto dell'onere della prova sussistenti in subiecta materia, è possibile affermare quanto segue.
Anzitutto, l'odierno giudizio ha ad oggetto due procedimenti distinti e successivamente riuniti: il più risalente attiene alla domanda di accertamento negativo del credito proposta da e Pt_1 Parte_2
con riguardo alle seguenti fatture: rispettivamente: 1) fatt. n. B/20090214128 del 20.02.2009
[...]
dell'importo di euro 2.970,62; 2) fatt. n. B/2010034151634 del 03.11.2010, dell'importo di euro
2.240,38; 3) fatt. n. B/201102182964 del 28.09.2011 dell'importo di euro 1.565,57; 4) fatt. n.
B/201102182965 del 28.09.2011 dell'importo di E 8.339,18; 5) fatt. n. B/2011034121933 del
14.12.2011 dell'importo di E. 2.985,43 e, in seguito al cambio di intestazione, al Sig. Parte_2
6) la fattura n.02174585 del 23.09.2014 dell'importo di E. 2.595,68.
Il secondo procedimento (r.g. n. 611/2017) inerisce a una causa di opposizione a ingiunzione fiscale proposta da subentrato al padre, avente ad oggetto i consumi di cui alla fattura Parte_2
n.2014/402174585 del 23.09.2014 di euro 2.595,68, oggetto anche della prima causa, e di quelle n.
2014/403461363 di euro 1777,78 e n. 2015/503426901 di euro 705,25.
Con riguardo alla prima causa, sulla base della c.t.u. espletata, a firma dell'Ing. , è emerso Per_3 quanto segue: «Sostanzialmente, dall'esame documentale è emerso che la parte attrice nella persona del Sig. risultava intestataria dell'utenza di fornitura idrica n. 6008173, a cui erano Parte_1
associati i misuratori aventi matricola n. 03AA07201 e matricola n. 03AA07218; ad essa in data
25/08/2011 subentrò l'utenza n. 66438459 intestata al figlio Sig. con associato il Parte_2
misuratore matricola n. D09TA039111. Entrambe le utenze servivano un immobile di proprietà del
Sig. sito in loc. Cala Gonone Dorgali (NU), Via R. Laconi n. 60 utilizzato esclusivamente Parte_1
nei mesi estivi».
Gli accertamenti svolti hanno avuto pertanto ad oggetto n. 3 misuratori: matricola n. 03AA07201; matricola n. 03AA07218; matricola n. D09TA03911.
1) misuratori aventi matricola n. 03AA07201 e matricola n. 03AA07218
Con riguardo ai primi due misuratori: il c.t.u. riferisce che: «Al fine di poter effettuare la prova di verifica del regolare funzionamento dei misuratori posti nel tempo a servizio delle utenze cui si riferiscono le fatture contestate viene chiesta, sempre allo stesso CTP, la disponibilità degli stessi.
11 Trattasi nello specifico dei misuratori contraddistinti coi n. di matricola 03AA07201 e 03AA07218, sostituiti in data 25/08/2011 e n. D09TA039111 ancora in uso presso l'utenza oggetto di causa al momento dello svolgimento delle operazioni peritali.
A tal proposito, il Geom. dichiara di aver provveduto ad effettuare una ricerca dei CP_2
misuratori n. 03AA07201 e n. 03AA07218 presso i depositi di e che la stessa ha avuto CP_1
esito negativo. Ciò ovviamente impedisce al sottoscritto di poter provare il loro funzionamento».
È evidente che con riguardo alle fatture emesse sulla base dei misuratori sopra indicati, per i quali non
è stato possibile verificare il corretto funzionamento a causa della mancanza di disponibilità degli stessi da parte del gestore idrico, i consumi registrati non potranno essere addebitati agli utenti, stante il mancato assolvimento da parte di dell'onere della prova sulla stessa gravante in ordine al CP_1
funzionamento del contatore. L'obbligo di custodia e conservazione dei misuratori grava infatti sul gestore idrico, con la conseguenza che l'impossibilità di eseguire la verifica richiesta deve essere imputata integralmente ad CP_1
In conseguenza di ciò, il c.t.u. ha provveduto al ricalcolo dei consumi sulla base dei consumi storici dell'utenza, rilevati presso la medesima utenza negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ottenendo i seguenti risultati:
• Ricostruzione Fattura n. B/2011034121933 del 28.09.2011: euro 156,54;
• Ricostruzione Fattura n. B/201102182965 del 28.09.2011: euro 285,81;
• Ricostruzione Fattura n. B/2010034151634 del 03.11.2010: euro 1.295,76;
• Ricostruzione Fattura n. B/20090214128 del 20.02.2009: euro 508,09;
• Ricostruzione Fattura n. B/201102182964 del 28.09.2011: euro 285,84
All'esito degli accertamenti svolti, con riguardo ai misuratori sopra indicati, il c.t.u. ha così concluso:
«Da tutta questa analisi si evince che gli importi totali ricalcolati dovuti dal Sig. e Parte_1 [...]
ammontano rispettivamente ad € 2.246,10 e ad € 285,71 per un totale complessivo di € Parte_2
2.531,81».
2. misuratore n. D09TA039111
Il c.t.u. ha invece potuto procedere alla verifica sul misuratore n. D09TA039111, che risultava ancora installato, sul quale sono state effettuate le letture di cui alla fattura n. 2174585 del 23/09/2014 riferendo quanto segue: Con riguardo a questo misuratore, la prova di portata, documentata nel dettaglio nel Verbale n. 2 delle operazioni peritali, ha avuto esito positivo ed ha attestato quindi il corretto funzionamento del misuratore.
Il c.t.u. ha pertanto confermato gli importi di cui alla relativa fattura.: «Nel ricalcolo dell'entità dei consumi si conferma il valore rilevato dallo stesso misuratore e riportato nella fattura n. 2174585 del
12 23/09/2014 pari a euro 2.595,68»
Si pone pertanto l'esigenza di stabilire, con riguardo ai soli consumi registrati dal suddetto misuratore, risultato funzionante, se le contestazioni degli attori possano ritenersi fondate, sia con riguardo all'unica fattura di cui alla domanda di accertamento negativo, emessa sulla base di quel misuratore, che alle fatture (nn. 201403461363 e 2015034269) addebitate ad con l'ingiunzione Parte_2
fiscale oggetto del procedimento R.G. 611/2017, poi riunito alla presente causa r.g. 1550/2015.
In primis, occorre evidenziare che poiché la prima CTU non aveva avuto ad oggetto, almeno in concreto, il periodo relativo alle due fatture da ultimo menzionate, è stato conferito un nuovo incarico peritale all' Ing. al fine di eseguire le opportune verifiche in merito. Persona_4
All'esito degli accertamenti svolti, l'Ing. nel confermare il corretto funzionamento del Per_4
misuratore n. ha tuttavia precisato quanto segue: è parere della sottoscritta che i NumeroDi_1
prodie presenti nei documenti oggetti di causa siano alti se riferiti ad un'utenza che utilizza
l'abitazione per massimo 90 giorni all'anno. Infatti, per la Fattura n.201403461363 del 17-12-2014 il prodie estrapolato risulta di 2.79 mc/g mentre per la Fattura n.201503426901 del 26-03-2015 è di
1.36 mc /g ma con una precisazione: mentre la prima fattura è relativa ai consumi rilevati la seconda
è riferita a quelli stimati e quindi non reali. È parere della scrivente che i consumi alti possano essere attribuiti o a una perdita idrica occulta o alla presenza di aria in condotta.
Sotto tale profilo, occorre premettere che l'Ing. , espressamente interpellato dal c.t.p. di Per_3
parte attrice in ordine alla possibilità che nelle condotte fosse intervenuto il c.d. “passaggio d'aria” lamentato dagli attori così riferiva: In merito a tale richiesta si fa presente che, durante le operazioni di sostituzione del misuratore n. D09TA039111 presso l'utenza situata in Via R. Laconi n. 60, loc.
Cala Gonone, Dorgali (NU), il sottoscritto ha avuto la possibilità di verificare la rispondenza alla norma dell'allaccio idrico secondo i criteri del Gestore Unico, che presuppone la presenza della valvola di sfiato “Tipo Roma” e della valvola di non ritorno a monte del misuratore. Ciò farebbe presupporre l'impossibilità del passaggio dell'aria all'interno del misuratore.
Tuttavia, l'Ing. successivamente intervenuta, a fronte delle osservazioni e contestazioni Persona_4 sollevate dall'avv. Pedroni nel corso della consulenza, ha ritenuto opportuno evidenziare quanto segue:
1.non è nota la data certa di installazione della valvola di sfiato tipo Roma, se prima o dopo la registrazione dei consumi attribuiti alle fatture impugnate;
2.l'esistenza di un serbatoio a monte dell'abitazione da una parte potrebbe garantire, dipende infatti dai consumi della lottizzazione, una scorta di acqua sulla condotta di distribuzione ma dall'altra parte non assicura l'assenza di bolle d'aria che possono essere gestite dalle valvole di sfiato se opportunamente manutentate;
inoltre la continua chiusura e riapertura del servizio idrico può
13 determinare l'ingresso di acque poco pulite presso le abitazioni, a causa della immissione in rete delle particelle di materiale depositatesi sul fondo del serbatoio per via dell'acqua “ferma”, con possibile intasamento di filtri e valvole poste a monte delle abitazioni se non adeguatamente revisionate.
3.E' parere della sottoscritta che anche una possibile perdita idrica occulta, per esempio da un serbatoio, possa essere sfuggita anche ad un occhio attento ed esperto;
senza aver effettuato un sopralluogo e quindi esaminato i luoghi di causa ma dal solo esame fotografico, vedi fotografie allegate alle osservazioni dell'Ing. , si nota che le condotte di distribuzione a valle del Per_5
contatore sono 4: 2, dotate di valvola di ritegno, sicuramente vanno verso l'abitazione e sono a servizio dell'appartamento del piano terra e del piano primo mentre le altre due, dove la valvola è assente, presumibilmente sono a servizio dei n. 2 serbatoi idrici come da linee idriche visibili dalle fotografie. Per quanto scritto sopra si ritiene pertanto che i consumi eccessivi possano essere dovuti
o alla presenza di aria nella condotta o ad una possibile perdita idrica occulta.
Con riguardo al passaggio di aria dai tubi e alla presenza o meno della valvola Roma nell'impianto,
l'Ing. videnzia pertanto due aspetti importanti: il primo è che non è dato sapere quando tale Per_4
valvola sia stata installata e tale circostanza non appare di poco rilievo tenuto conto che la verifica dell'Ing. è intervenuta solo nel 2018, ad anni di distanza dalla rilevazione e fatturazione Per_3
dei consumi in contestazione. La seconda è che la somministrazione irregolare e discontinua d'acqua potrebbe comunque aver alterato e danneggiato la valvola favorendo il passaggio dell'aria.
Tanto premesso, in ordine agli esiti della c.t.u., occorre verificare se la prospettazione di parte attrice, condivisa anche dall' Ing. possa ritenersi provata nel presente giudizio. Per_4
Come è noto, infatti, una volta provato da parte del gestore idrico il corretto funzionamento del misuratore, incombe sull'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo all'istruttoria svolta, si ritiene che gli attori abbiano assolto all' onere probatorio sugli stessi gravanti.
Anzitutto, con riguardo alla possibilità che sia intervenuta una perdita occulta, gli attori hanno prodotto in causa una certificazione redatta dal Sig. , tecnico termoidraulico, il quale Persona_2 assevera la perfetta esecuzione dell'impianto alla regola dell'arte con rilascio del certificato di conformità, la dichiarazione di verifica periodica e la totale assenza di perdite idriche nello stesso.
Pertanto, in forza di tale certificazione, deve escludersi che la sproporzionata ed eccessiva misurazione effettuata dal contatore sia imputabile a una perdita occulta.
Inoltre, con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori hanno allegato e prodotto in causa copiosa documentazione avente ad oggetto i reclami inoltrati al gestore idrico sin dall'anno 2009 al fine di
14 segnalare l'abnormità dei consumi registrati e il mal funzionamento del contatore.
È agli atti una scheda di intervento redatta dai dipendenti di nella Parte_3 Per_1
quale si dà atto di un mal funzionamento del misuratore e nella quale risulta annotata la seguente dicitura: «trattasi di abitazione situata in una zona alta del paese e quindi soggetta alla presenza di area nei periodi estivi».
Infine, i testimoni escussi all'udienza del 07.12.2023 e 20.06.2024 hanno espressamente confermato le circostanze allegate e la presenza di aria nelle condutture.
In particolare, il testimone ha così riferito: capo 17) Conosco i luoghi di causa in quanto Tes_1 si tratta dell'immobile di mio RA , ubicato in Calagonone, via Laconi n. 60. Ricordo che Pt_1 negli anni dal 2010, forse anche prima, al 2015 mi recavo nell'immobile di mio RA in estate, anche perché mio RA abita fuori dalla Sardegna per il resto dell'anno. Nel periodo indicato, mio RA veniva assiduamente in estate e ricordo che l'erogazione dell'acqua era costantemente interrotta, per problemi di approvvigionamento idrico, e veniva erogata solo per qualche ora al giorno. Questo comportava una sovrapressione d'aria sulle tubature e sul contatore. Confermo di aver sentito un sibilo ogni qualvolta veniva ripristinata la fornitura d'acqua. Ricordo che l'immobile di mio RA è dotato di una cisterna che è sempre aperta per consentire il deflusso dell'acqua e il sibilo proveniva dalla cisterna. Mio RA è proprietario dell'immobile dal 2000 circa. Ricordo che tali circostanze si verificavano anche dal 2006 al 2010. Avendo sentito questo rumore, abbiamo cercato di capire le ragioni, e verificando il contatore abbiamo osservato che questo continuava a girare anche senza che vi fosse il passaggio dell'acqua. Questa circostanza è stata verificata più volte.
Su domanda dell'avv. Falchi: No, non ho verificato ciò se ha inciso sui consumi, ma posso confermare che il contatore registrava delle misurazioni non corrispondenti al volume d'acqua che veniva erogato. Ritengo che abbia inciso sui consumi, non so quanto abbia inciso.
Capo 18) Non lo so, posso solo dire che il contatore di mio RA era privo di una valvola di sfiato.
La valvola è collocata a monte del contatore e viene inserita dal gestore. Che io ricordi è stata inserita dopo il 2015. Nel contatore di mio RA è stata sistemata una valvola c.d. di tipo Roma che è una palla con il tubo sotto ed è innestata alla condotta e si trova all'interno della nicchia del contatore.
All'udienza del 20.06.2024 è stato escusso il testimone indicato da entrambe le Testimone_2
parti quale persona informata di fatti, il quale dichiara: «ero dipendente di fino a tre anni fa. CP_1
Con riguardo al capo 17) in linea di massima può essere, non ricordo di via Laconi, ma nel periodo estivo l'abitato di Cala Gonone nelle parti alte può essere soggetto a mancanza di erogazione di acqua. (..) i tubi si svuotano e quando torna l'acqua l'aria che c'è nei tubi viene suddivisa nelle varie utenze.
Sentito a prova contraria e indiretta, il testimone ha inoltre confermato di aver redatto un verbale e di
15 essere intervenuto a seguito di richiesta di verifica.
Tanto premesso, sulla base degli atti e della documentazione versata in causa, oltre che delle testimonianze rese, certamente attendibili in quanto relative a circostanze di cui i testimoni hanno avuto diretta conoscenza, la presenza di area nelle tubazioni deve ritenersi provata quale causa dei consumi abnormi, non imputabile all'utente.
La stessa risulta attestata nel verbale redatto dai tecnici di confermata in udienza CP_1
da È altresì plausibile che anche il fontaniere avrebbe confermato il contenuto del Pt_3 Per_1
verbale da lui redatto e sottoscritto, circostanza che ha reso inutile la sua escussione testimoniale.
La testimonianza di a conferma del verbale redatto certamente in tempi non sospetti, assume Pt_3
particolare rilievo tenuto conto del fatto che il dipendente di ha dichiarato di essere a CP_1
conoscenza del fatto che nelle tubature delle case dislocate nella parte alta dell'abitato di Cala Gonone era frequente la presenza di aria nelle tubature, con ciò confermando quanto sin dall'inizio sostenuto dagli attori.
La testimonianza dell'Ing. oltre che precisa e circostanziata, è ugualmente attendibile Tes_1
così come appare verosimile quanto dallo stesso riferito circa l'installazione della valvola Roma solo intorno all'anno 2015, tenuto conto del fatto che il contenzioso che ha interessato le odierne parti del giudizio ha avuto ad oggetto proprio i consumi registrati fino a tale data, mentre per quanto è dato sapere alcuna altra rilevazione di consumi abnormi è intervenuta successivamente a tale periodo.
La società convenuta, per contro, non ha offerto alcuna prova, della quale era certamente gravata, circa l'effettiva data di installazione della valvola Roma, trincerandosi dietro il postulato secondo cui la prova della presenza di tale valvola fosse evincibile dagli stessi documenti prodotti da parte attrice e dalle dichiarazioni in esse contenute.
Tuttavia, benché il gestore idrico affermi, in modo del tutto apodittico, che la valvola Roma risultava installata nell'impianto idrico sin dal 2011, a volte sostenendo che sia stata installata da suoi tecnici in occasione della sostituzione del misuratore e, a volte, che sia stata installata dagli stessi attori a loro spese, non risulta prodotta in atti alcuna documentazione o dedotta prova di quanto sostenuto, con la conseguenza che, allo stato, tale circostanza deve ritenersi del tutto sprovvista di prova.
Alcun rilievo assume infatti la missiva dell'avv. Rampi, peraltro datata 2014 né il preventivo del tecnico , trattandosi appunto di un preventivo che non è in grado provare alcunché Persona_2
in merito a detta installazione.
La prospettazione offerta dal gestore idrico appare peraltro ancora più contraddittoria nella parte in cui, pur riconoscendo, l'abnormità dei consumi, oggetto di segnalazione da parte del gestore idrico in data 10.09.2014, e pur avendo contezza del verbale dei fontanieri del 2011, attestante la presenza di aria nelle tubazioni, quale fenomeno noto nella zona, pretende di attribuire i consumi anomali a una
16 perdita occulta dell'impianto che si sarebbe protratta nell'arco di almeno 9 anni dal 2006 al 2015, senza essere mai scoperta o, meglio che, pur scoperta e riparata, non avrebbe sortito alcun effetto nella registrazione dei consumi abnormi che hanno continuato a ripresentarsi ininterrottamente per tutto l'arco temporale indicato, salvo poi cessare definitivamente.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve ritenersi fondata e dovrà essere CP_1 condannata al ricalcolo dei consumi anche con riguardo alle fatture oggetto dell'ingiunzione fiscale e precisamente le fatture n. 2014/402174585 del 23.09.2014 di euro 2.595,68, oggetto della prima causa, e di quelle n.2014/403461363 di Euro 1777,78 e 2015/503426901 di Euro 705,25, utilizzando il medesimo criterio relativo ai consumi storici antecedenti e reali dell'utenza riscontrati dal C.T.U.
nel periodo in contestazione. Per_3
Il gestore idrico dovrà essere condannato anche alla restituzione di quanto indebitamente percepito in eccesso dagli attori con riguardo alle fatture indicate e parzialmente pagate.
Con riguardo invece alla domanda di risarcimento danni formulata dagli attori, si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento, stante la mancanza di sufficienti elementi idonei a comprovare il nesso di causalità tra le spese sostenute per i galleggianti e la condotta del gestore idrico.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico della società convenuta, come liquidate in dispositivo.
La liquidazione dovrà essere effettuata, ai sensi del DM 10 marzo 2014, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00, con la previsione di due liquidazioni distinte e separate che tenga conto dell'attività processuale svolta prima della riunione.
Le spese di entrambe le c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuti gli importi di cui alle fatture
1) fatt. n. B/20090214128 del 20.02.2009 dell'importo di euro 2.970,62; 2) fatt. n.
B/2010034151634 del 03.11.2010, dell'importo di euro 2.240,38; 3) fatt. n. B/201102182964 del 28.09.2011 dell'importo di euro 1.565,57; 4) fatt. n. B/201102182965 del 28.09.2011 dell'importo di euro 8.339,18; 5) fatt. n. B/2011034121933 del 14.12.2011 dell'importo di euro.
2.985,43;
2. accerta che, con riguardo alle fatture sopra indicate, gli attori sono tenuti al pagamento dei
17 minor importi di € 2.246,10, a carico di e di € 285,71, a carico di Parte_1 Parte_2
per un totale complessivo di € 2.531,81, con eventuale compensazione con quanto già
[...]
corrisposto dagli attori al gestore idrico per i medesimi periodi nelle fatture;
3. dichiara non dovuti gli importi di cui alle fatture oggetto dell'ingiunzione fiscale (fattura n.
2174585 del 23/09/2014 pari a euro 2.595,68, oggetto anche della prima causa, di quelle n.2014/403461363 di euro 1777,78 e 2015/503426901 di euro 705,25 e condanna al CP_1
ricalcolo dei consumi secondo le modalità specificate in parte motiva;
4. condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di e CP_1 Parte_2
che liquida nella somma di euro 5.077,00 ciascuno, per onorari, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA
5. pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Nuoro il 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Lecis
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