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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/10/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 863/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Vecchio Vittorio (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciata a decorrere dalla data di revoca del beneficio (1.8.2019) e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che la patologia di cui è affetta la ricorrente è ascrivibile alla categoria malattia professionale con percentuale invalidante non inferiore all'11%; - per l'effetto, condannare l , in p.l.r.p.t., alla corresponsione in suo favore della rendita CP_1 precedentemente percepita a far tempo dalla revoca avvenuta il 01.08.2019, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
- con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre al procuratore costituito ai sensi dell' art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dalla ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: natura e l'entità della lamentata patologia: sindrome del tunnel carpale originariamente bilaterale, di remota insorgenza, di accertata natura professionale, con numerose oscillazioni della entità clinica per effetto della natura cronico-degenerativa della stessa temperata da un intervento chirurgico, attualmente “attiva” solo a destra (arto dominante); 2) i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso causale: in artigiana orafa da decenni, tutt'ora in attività, la ripetizione infinita di gesti che implicano l'articolarità del polso e la motricità fine delle mani;
3) gli eventi precedenti morbosi della perizianda e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di percentualizzazione dell'inabilità, tenendo conto nella relativa valutazione della genesi lavorativa o meno di detti precedenti, indicando il criterio valutativo adottato: assente qualsiasi precedente morboso o traumatico;
4) se a seguito dell'intervento chirurgico sia migliorata la funzionalità e se persiste il quadro compressivo sul tunnel carpale e il conseguente grado di inabilità e determini quale sia l'epoca dell'eventuale aggravamento della malattia: per effetto dell'intervento chirurgico, si è assistito ad un temporaneo miglioramento della algo-disfunzionalità prima presente a carico di entrambe le mani della lavoratrice;
successivamente, per l'ininterrotta attività lavorativa e per la natura cronico-degenerativa della patologia, la stessa si è resa nuovamente manifesta e strumentalmente accertata, nel solo lato destro (dominante) a far data dal primo gennaio 2021.
5) utilizzi, per l'eventuale valutazione del danno, il DPR n.1124/65: l'attuale (dal 01/01/2021) I.P. secondo il DPR n. 124/65 è da ritenersi pari al 9% (nove). RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI Il CTP della reclama una valutazione maggiore adducendo motivazioni con riferimento Pt_1 alle tabelle annesse al DL 38/2000: premesso che sono stato chiamato a valutare il danno secondo le tabelle di cui al DPR 1124/1965, “seguo” il ragionamento del Collega ed esprimo il motivo per cui non posso aderirvi: a)Il codice 163 relativo alla tabella della L. 38/2000: “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”, consente una valutazione “Fino a 7”: è di palese evidenza che la “mono o bilateralità” della menomazione sia elemento semplicemente decisivo;
e nel caso di specie, stiamo parlando – allo stato attuale – di un esito esclusivamente a destra, con la relativa conseguente deduzione che il danno attuale possa oscillare (secondo quelle tabelle) intorno ad un 5%. b)Nella voce prevista dal predetto codice tabellare sono letteralmente richiamati gli “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale)…”, motivo per cui sarebbe tecnicamente una erronea duplicazione del danno far rientrare in questo anche una percentuale valutativa relativa al codice 162 (invocato dal CTP): “Paralisi totale del nervo mediano, a seconda del lato e della fase (irritativa, deficitaria, paralitica) – bassa”, chiaramente riferito ad esiti traumatici del nervo mediano non rientranti in una sindrome canalicolare;
c) A fronte di quanto sopra, che fa riferimento alla L. 38/2000 nel mentre lo scrivente è chiamato ad esprimersi valutativamente con riguardo al Dpr 1124/1965, il punteggio assegnato è stato del 9%, dunque cospicuamente rivalutato in ottemperanza al generale gap esistente tra le due tabellazioni in ragione del riferimento al parametro della capacità lavorativa generica (il precedente del 1965) anziché al danno biologico (l'attuale del 2000). Si confermano le conclusioni valutative della bozza.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi in misura inferiore (9%) a quella oggetto domandata (11%.).
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di , avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la Parte_1 fondatezza della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta la domanda;
- condanna , al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
900,00, in favore di come per legge;
CP_1
- condanna , al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Vecchio Vittorio (PEC: Parte_1
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 11/04/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dalla malattia professionale denunciata a decorrere dalla data di revoca del beneficio (1.8.2019) e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare che la patologia di cui è affetta la ricorrente è ascrivibile alla categoria malattia professionale con percentuale invalidante non inferiore all'11%; - per l'effetto, condannare l , in p.l.r.p.t., alla corresponsione in suo favore della rendita CP_1 precedentemente percepita a far tempo dalla revoca avvenuta il 01.08.2019, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
- con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre al procuratore costituito ai sensi dell' art. 93 c.p.c.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e infondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e la malattia lamentata dalla ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: natura e l'entità della lamentata patologia: sindrome del tunnel carpale originariamente bilaterale, di remota insorgenza, di accertata natura professionale, con numerose oscillazioni della entità clinica per effetto della natura cronico-degenerativa della stessa temperata da un intervento chirurgico, attualmente “attiva” solo a destra (arto dominante); 2) i fatti che costituiscono il fondamento della ricostruzione del nesso causale: in artigiana orafa da decenni, tutt'ora in attività, la ripetizione infinita di gesti che implicano l'articolarità del polso e la motricità fine delle mani;
3) gli eventi precedenti morbosi della perizianda e se questi concorrano o meno ad aggravare il grado di percentualizzazione dell'inabilità, tenendo conto nella relativa valutazione della genesi lavorativa o meno di detti precedenti, indicando il criterio valutativo adottato: assente qualsiasi precedente morboso o traumatico;
4) se a seguito dell'intervento chirurgico sia migliorata la funzionalità e se persiste il quadro compressivo sul tunnel carpale e il conseguente grado di inabilità e determini quale sia l'epoca dell'eventuale aggravamento della malattia: per effetto dell'intervento chirurgico, si è assistito ad un temporaneo miglioramento della algo-disfunzionalità prima presente a carico di entrambe le mani della lavoratrice;
successivamente, per l'ininterrotta attività lavorativa e per la natura cronico-degenerativa della patologia, la stessa si è resa nuovamente manifesta e strumentalmente accertata, nel solo lato destro (dominante) a far data dal primo gennaio 2021.
5) utilizzi, per l'eventuale valutazione del danno, il DPR n.1124/65: l'attuale (dal 01/01/2021) I.P. secondo il DPR n. 124/65 è da ritenersi pari al 9% (nove). RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI Il CTP della reclama una valutazione maggiore adducendo motivazioni con riferimento Pt_1 alle tabelle annesse al DL 38/2000: premesso che sono stato chiamato a valutare il danno secondo le tabelle di cui al DPR 1124/1965, “seguo” il ragionamento del Collega ed esprimo il motivo per cui non posso aderirvi: a)Il codice 163 relativo alla tabella della L. 38/2000: “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”, consente una valutazione “Fino a 7”: è di palese evidenza che la “mono o bilateralità” della menomazione sia elemento semplicemente decisivo;
e nel caso di specie, stiamo parlando – allo stato attuale – di un esito esclusivamente a destra, con la relativa conseguente deduzione che il danno attuale possa oscillare (secondo quelle tabelle) intorno ad un 5%. b)Nella voce prevista dal predetto codice tabellare sono letteralmente richiamati gli “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale)…”, motivo per cui sarebbe tecnicamente una erronea duplicazione del danno far rientrare in questo anche una percentuale valutativa relativa al codice 162 (invocato dal CTP): “Paralisi totale del nervo mediano, a seconda del lato e della fase (irritativa, deficitaria, paralitica) – bassa”, chiaramente riferito ad esiti traumatici del nervo mediano non rientranti in una sindrome canalicolare;
c) A fronte di quanto sopra, che fa riferimento alla L. 38/2000 nel mentre lo scrivente è chiamato ad esprimersi valutativamente con riguardo al Dpr 1124/1965, il punteggio assegnato è stato del 9%, dunque cospicuamente rivalutato in ottemperanza al generale gap esistente tra le due tabellazioni in ragione del riferimento al parametro della capacità lavorativa generica (il precedente del 1965) anziché al danno biologico (l'attuale del 2000). Si confermano le conclusioni valutative della bozza.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi in misura inferiore (9%) a quella oggetto domandata (11%.).
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di , avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la Parte_1 fondatezza della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta la domanda;
- condanna , al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
900,00, in favore di come per legge;
CP_1
- condanna , al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 15/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani