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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 07/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3370/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3370 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Carmagnola ed elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio degli avv.ti Emanuela A. Barison e Manuela Caporale che la rappresentano e la difendono, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
(c.f. - P.IVA: ) in persona del legale
[...] C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Oristano;
convenuta - contumace
la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 14 conclusioni
- nell'interesse di come da comparsa conclusionale ex Parte_1
art. 190, depositata in data 05.12.2024 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e domanda, ritenuta la propria competenza
territoriale, convenzionalmente pattuita dalle Parti all'art. 29 del contratto di
subappalto 14.11.2020
- - in via istruttoria:
- - Ammettere gli incombenti istruttori che si appaleseranno necessari ed opportuni ai
fini del decidere, ivi compresa la prova per interrogatorio formale e per testi su tutti
i capitoli indicati in narrativa in atto di citazione, da intendersi preceduti dal rituale
“vero che” e che saranno ulteriormente dedotti nelle memorie istruttorie
- - nel merito:
- - accertare il diritto di ad ottenere la restituzione della somma Parte_1
corrisposta alla convenuta a titolo di anticipazione per opere che non sono state poi
eseguite, come accertato nello stato di consistenza emesso dalla S.A. e, per l'effetto,
condannare il sig. , in proprio ed in qualità di titolare Controparte_1
dell'RE ID , al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 207.486,33, oltre rivalutazione ed
interessi al tasso legale dalla data di cessazione degli effetti del contratto e fino al
giorno della domanda e al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal giorno della
domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- - accertare il diritto di al rimborso, pro quota ½, delle spese di Parte_1
appalto, e condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento dell'importo
documentato di € 10.137,07, oltre al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed
interessi fino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 14 - Con ogni più ampia riserva.
- Con il favore di competenze e spese legali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2022 la Società ha Parte_1
convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l'impresa ID
[...]
affinché quest'ultima fosse Controparte_1
condannata:
1. alla restituzione della somma di € 207.486,33 (maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi come da conclusioni) corrisposta, a titolo di anticipazione,
per le opere commissionate e non realizzate dalla società convenuta, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato in data 14.11.2020 (doc. 2 delle produzioni di parte attrice);
2. al rimborso, nella misura di ½, delle spese per la conclusione del contratto di appalto con la stazione committente (rappresentata dal Comune di Zerfaliu), quantificate in misura pari ad € 10.137,07 come da documentazione in atti;
3. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, causati alla società attrice dall'inadempimento di parte avversa, ivi compreso il danno all'immagine della
Società erivante dalla perdita del contratto di appalto. Parte_1
A sostegno della propria domanda, la società attrice ha esposto, per quanto di rilievo nella presente sede:
1. che, con contratto di appalto rep. 133/2020 (CUP: C21E15000300004, CIG:
7741120E4C), stipulato in data 11.11.2020, il aveva affidato alla Controparte_2
società attrice i lavori di: “….riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi
comunali in località Sa Paui – Zerfaliu (OR) - realizzazione della piscina coperta
pagina 3 di 14 comunale” (doc. 1 delle produzioni di parte attrice);
2. che, con contratto di subappalto stipulato in data 14.11.2020, la società attrice aveva affidato all'impresa ID Controparte_1
la realizzazione di una parte delle opere oggetto del contratto
[...]
di appalto, stabilendo un corrispettivo pari ad € 332.658,76 di cui € 6.600,00 per oneri di sicurezza;
3. che, in data 27.11.2020, l'impresa ID
[...]
aveva dato atto dell'inizio delle lavorazioni Controparte_1
commissionate, trasmettendo alla Società la relativa Parte_1
documentazione di raffronto;
4. che, in data 17.12.2020, la Società veva versato alla convenuta Parte_1
– come da contratto e previa stipula di una polizza fideiussoria (doc. 4 delle produzioni di parte attrice) – l'importo di € 242.864,85 (doc. 5 delle produzioni di parte attrice) per la realizzazione delle opere preliminari previste dai primi S.A.L.;
5. che, durante lo svolgimento dell'incarico affidatole, la società subappaltatrice aveva maturato consistenti ritardi, rilevati dalla stazione committente e dal direttore dei lavori come da ordini di servizio del 22.03.2021 e del 19.04.2021(docc. 6 – 7 delle produzioni di parte attrice);
6. che, in data 28.7.2021, l'impresa ID
[...]
– con comunicazione via PEC inviata al Controparte_1
Comune di Zerfaliu – aveva espressamente riconosciuto alcuni difetti nelle lavorazioni affidate, dichiarando di: “aver commesso per mero errore formale
derivante da una errata interpretazione nella lettura di una quota planimetrica
riportata alla Tav.4.2.1, questo comportando uno spostamento di cm 30 della linea
pilastri n. 14-15-17-19-21-23-24-25-26. Specifichiamo che eventuali costi aggiuntivi
pagina 4 di 14 derivanti da maggiori lavorazioni causate da questo nostro errore, la scrivente
RE si impegna sin d'ora a farsene carico” (doc. 13 delle produzioni di parte attrice);
7. che, in data 6.9.2021 la società attrice – a seguito della trasmissione del relativo
S.A.L. da parte della società convenuta – aveva versato all'impresa ID
l'ulteriore importo Controparte_1
di € 59.412,42 (doc. 5 delle produzioni di parte attrice);
8. che, con Determina 154 del 3.5.2022 – previa verifica dei vizi e del permanere dei ritardi – il aveva comunicato alla società attrice la risoluzione del Controparte_2
contratto di appalto, nonché la segnalazione all'ANAC e l'escussione delle garanzia fideiussoria prestata da Società a favore della Stazione Parte_1
appaltante, dichiarando quanto segue: “come più volte ribadito nei n.5 Ordini di
servizio e come può desumersi dalla lettura del Giornale dei lavori, e, ancora,
nonostante le riunioni con il RUP e le ripetute sollecitazioni verbali della DL, i
lavori NON sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e al
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, in quanto la presenza in cantiere
dell'RE appaltatrice (per la precisione, della sola subappaltatrice
[...]
è stata saltuaria e discontinua, oltre che inadeguata per mezzi, CP_1
maestranze e direzione tecnica;
dal giorno 07/10/2021 non è risultata più nessuna
presenza in cantiere” (doc. 21 delle produzioni di parte attrice);
9. che, con la medesima delibera, la Stazione appaltante aveva quantificato il valore delle lavorazioni realizzate in sede di contratto di appalto in misura pari ad €
112.855,74,
10. che, pertanto, il credito vantato dal nei confronti della società Controparte_2
attrice ammontava a € 239.026,23;
pagina 5 di 14 11. che, al venire meno del contratto di appalto, conseguiva la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra l'impresa ID
[...]
e la Società con il Controparte_1 Parte_1
conseguente diritto di quest'ultima di ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione (quantificate dall'attrice, attese le risultanze dell'ordinanza di risoluzione emessa dal nella minor somma di € 207.486,33), nonché il CP_2
rimborso, pro quota, delle spese per il contratto di appalto e il risarcimento di tutti i danni (anche d'immagine) causati dall'inadempimento della società convenuta;
12. che in data 9.6.2022, la società attrice aveva inoltrato formale diffida diretta ad ottenere, dalla società convenuta, il pagamento delle somme a credito (doc. 23 delle produzioni di parte attrice);
13. che, in data 20.06.2022 l'impresa ID
[...]
aveva rifiutato il pagamento (doc. 24 delle Controparte_1
produzioni di parte attrice).
La società convenuta, pur regolarmente convocata, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali e viene ora trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. La domande di parte attrice sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in via di anticipazione è fondata.
Sul punto è sufficiente osservare che le anticipazioni corrisposte alla società convenuta –
esattamente come quelle versate dalla Stazione appaltante ex art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016
(oggi art. 125 D.Lgs. 36/2023) – costituiscono acconti sulle lavorazioni commissionate e,
come tali, sono destinate ad esser restituite – in caso di risoluzione – relativamente alle opere pagina 6 di 14 pattuite ma non realizzate, non potendosi giustificare un'attribuzione patrimoniale priva di causa (Cassazione civile sez. I, 10/08/2007, n.17630).
2. Nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine al diritto alla restituzione delle anticipazioni versate dalla società attrice: risultano in atti, infatti, sia il venir meno del rapporto contrattuale di subappalto – conseguente alla risoluzione del contratto di appalto principale – sia la mancata realizzazione, da parte della società convenuta, delle commesse oggetto della domanda di parte attrice, come indicato nella Determina 154 del 3.5.2022 del
Comune di Zerfaliu. Tale documento non è stato oggetto di contestazione né nel corso del presente giudizio né (secondo le risultanze in atti) in sede amministrativa o davanti al G.E. e,
stante l'analiticità del suo contenuto, deve ritenersi pienamente attendibile.
In tale prospettiva, le anticipazioni versate dalla società attrice, nei limiti della minor somma di € 207.486,33, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c..
3. La domanda di rimborso della quota di ½ delle spese di appalto – quantificata, dalla società attrice, in misura pari ad € 10.137,07 – è, anch'essa, fondata.
La domanda di parte attrice veicola una richiesta di risarcimento per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. che individua il proprio ammontare nella metà delle spese sostenute dalla società attrice per il contratto di appalto.
La pretesa creditoria è, innanzitutto, fondata rispetto al requisito dell'an.
Sul punto, è opportuno precisare che, in tema di appalto (e, quindi, anche di contratto di sub appalto), costituisce principio consolidato – recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – l'assunto secondo cui: “La comune responsabilità dell'appaltatore ex articoli
1453 e 1455 Cc non è esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 del Cc,
né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli articoli 1453 e
pagina 7 di 14 l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che
rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata
completata o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito
l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera,
anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di
accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla
disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”
(Cassazione civile sez. II - 17/05/2024, n. 13821).
Il regime probatorio sotteso all'azione esercitata dalla società attrice è, quindi, regolato dagli artt. 1218 e 1455 c.c.,: “Ai fini della prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza. Il debitore convenuto, invece, è gravato dell'onere della prova
del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (Cassazione
civile sez. II - 27/02/2023, n. 5853).
Ai sensi del coordinato disposto tra gli articoli 1218 e 2697 c.c., pertanto, spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si deduce esser rimasta totalmente o parzialmente inadempiuta, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo (ivi compreso l'adempimento, anche parziale)
o di allegare ex art. 1460 c.c. – con adeguata specificità – l'inadempimento di parte avversa
(Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass.
civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533). Il creditore interessato ad ottenere il risarcimento dei danni è, altresì, tenuto a provare il pregiudizio subito specificandone sia l'an sia il quantum.
pagina 8 di 14 4. Nel caso di specie, l'inadempimento della società convenuta risulta non solo specificamente allegato, ma anche adeguatamente documentato in atti e, nello specifico,
dalle comunicazioni via PEC con cui la convenuta contumace ha riconosciuto i propri ritardi e ha ammesso (seppur in via stragiudiziale) di aver commesso diversi errori nelle lavorazioni affidatele (doc. 11 e 13 delle produzioni di parte attrice). Non sussiste, pertanto, alcun dubbio in ordine alla sussistenza del requisito dell'an.
La pretesa creditoria è, altresì, fondata rispetto al requisito del quantum: risulta, infatti,
provato – in via documentale – l'intero ammontare delle spese sostenute dalla società attrice per la stipula del contratto di appalto risolto e di cui la Società Parte_1
domanda il pagamento in misura pari alla metà (€ 10.137,07).
5. La domanda di risarcimento degli altri danni subiti dalla Società – Parte_1
ivi compreso il danno all'immagine – è, invece, infondata.
La prospettazione risarcitoria di parte attrice è del tutto generica.
Difetta, infatti, qualsiasi specifica allegazione e/o elemento di prova in ordine al c.d. “danno
conseguenza”, vale a dire alle conseguenze lesive derivanti dal venir meno del rapporto contrattuale con la Stazione appaltante.
Nello specifico, con riferimento al c.d. danno patrimoniale “da lucro cessante”, la società
attrice non ha soddisfatto neanche l'onere minimo di allegazione non quantificando – né
provando – il danno economico derivante dalla risoluzione del contratto con la Stazione
appaltante (danno economico corrispondente al venir meno dell'utile netto che avrebbe ricavato dalla prosecuzione del rapporto contrattuale, mai allegato o dimostrato dalla Società
. Parte_1
6. Del pari, con riferimento alla domanda di risarcimento per danno all'immagine, la difesa di parte attrice ha omesso di fornire qualsiasi elemento idoneo a dimostrare se – ed entro quali limiti – la perdita dell'incarico affidatole dal abbia determinato Controparte_2
pagina 9 di 14 l'insorgere di conseguenze lesive in ordine alla considerazione sociale e/o alla reputazione di mercato della Società Parte_1
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno all'immagine costituisce un danno conseguenza e, come tale, non è mai in re
ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi agisce in giudizio (cfr. Cassazione civile sez.
III - 05/09/2023, n. 25910; Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19551:“In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio
arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso
quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento,
e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni
semplici”).
Nessuna allegazione specifica o elemento di prova è stato fornito, in tal senso, dalla difesa di parte attrice.
7. Sotto il profilo delle conseguenze economico - patrimoniali del c.d. “danno d'immagine”,
la Società non ha mai dimostrato – né si è offerta di dimostrare, con Parte_1
adeguato grado di specificità – in che modo la risoluzione del contratto di appalto abbia causato un discredito del suo prestigio imprenditoriale (quale operatore di mercato),
impedendole di assumere nuovi incarichi o precludendole l'acquisizione di ulteriori occasioni di guadagno.
Non è, infatti, presente agli atti alcun documento che dimostri una diminuzione degli incarichi affidati alla a seguito del provvedimento di Pt_1 Parte_1
risoluzione di cui alla Determina 154 del 3.5.2022.
8. Sotto il profilo delle conseguenze non patrimoniali del c.d. “danno all'immagine”, la difesa di parte non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza di una lesione della propria immagine nelle relazioni sociali non imprenditoriali, né di un peggioramento della pagina 10 di 14 reputazione dei suoi dipendenti a seguito del venir meno del contratto di appalto con l'ente locale committente.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza del c.d. “danno conseguenza” non può dirsi,
pertanto, soddisfatto.
In proposito la Suprema Corte ha recentemente ribadito il proprio, consolidato orientamento secondo cui: “…..questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e
travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito
produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nell'ambito dello schema strutturale
della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., all'applicazione del
criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza
dannosa›› (artt. 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente
suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e
dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo
identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la
natura non economica dell'interesse che è stato leso.
Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve
essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non
potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3,
08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n.
13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471).
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non
sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e
la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni
astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da
questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594
pagina 11 di 14 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3.
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto
di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali
parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione
sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di
presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal
fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)” (Cassazione civile sez. III - 10/07/2023,
n. 19551).
Il danno all'immagine, quale componente del danno non patrimoniale, è, quindi, un danno conseguenza e, come tale, richiede di essere specificamente provato, dovendosi escludere
“…. la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato
(Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal
legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100; Cass., sez.
3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti”
(Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19551).
Nel caso di specie, nessuna prova dell'effettiva sussistenza di conseguenze dannose è stata fornita dalla difesa di parte attrice.
9. Privo di adeguata forza persuasiva, in senso contrario, è il richiamo alla possibilità di una liquidazione, in via equitativa, del danno subito, ai sensi dell'art. 1226 c.c.: ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è, infatti, necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa (in termini monetari) direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, in seguito, operi un adeguamento quantitativo di tale parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui, rilevati in corso di causa (Cassazione civile sez. I - 26/07/2024, n. 20871). Appare
pagina 12 di 14 evidente che, nel caso in esame, l'omessa soddisfazione dell'onere istruttorio preclude una simile operazione.
La scarsa analiticità delle argomentazioni di parte attrice preclude, altresì, il ricorso all'istituto delle presunzioni, non essendo stato allegato – o risultando deducibile dalla documentazione in atti – alcun elemento indiziario diverso dal fatto dannoso in sé
considerato (Cass. civ., SS.UU, 22/07/2015, n. 15350; Cass. civ., sez. 3, 12/04/2011, n.
8421).
La domanda di risarcimento deve, pertanto, essere respinta.
10. Risulta, parimenti, infondata la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute dalla convenuta contumace essendo stata respinta la domanda di risarcimento e trattandosi,
negli altri casi, di debiti di valuta e non di valore.
11. Non sussistono, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna al pagamento degli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo. Sul punto è sufficiente richiamare il dettato dell'art. 1, comma 1 del suddetto decreto, secondo cui “1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale”: si tratta, come è evidente, di un'ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
11. Atteso l'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, le spese del giudizio devono ritenersi compensate nella misura di un terzo.
La liquidazione dei restanti due terzi segue la soccombenza ed è disposta come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione per le controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 ai valori minimi per tutte le fasi processuali, stante l'assenza di istruttoria e la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. condanna la convenuta contumace Controparte_3
al pagamento a favore dell'attrice Società
[...]
per le causali di cui in narrativa, della somma di € 207.486,33 Parte_1
oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna la convenuta contumace Società Controparte_1
al pagamento a favore dell'attrice
[...] [...]
per le causali di cui in narrativa, della somma di € 10.137,07 Parte_1
oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice Società Parte_1
4. compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
5. relativamente ai restanti due terzi, condanna la convenuta contumace
[...]
alla Controparte_3
rifusione nei confronti dell'attrice dei rimanenti due Parte_1
terzi delle spese di lite che liquida in € 3.318,00 di cui 2.812,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Asti, in data 02.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1455 del Cc, perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3370 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Carmagnola ed elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio degli avv.ti Emanuela A. Barison e Manuela Caporale che la rappresentano e la difendono, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
Controparte_1
(c.f. - P.IVA: ) in persona del legale
[...] C.F._1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Oristano;
convenuta - contumace
la causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 14 conclusioni
- nell'interesse di come da comparsa conclusionale ex Parte_1
art. 190, depositata in data 05.12.2024 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta
ogni contraria istanza, eccezione e domanda, ritenuta la propria competenza
territoriale, convenzionalmente pattuita dalle Parti all'art. 29 del contratto di
subappalto 14.11.2020
- - in via istruttoria:
- - Ammettere gli incombenti istruttori che si appaleseranno necessari ed opportuni ai
fini del decidere, ivi compresa la prova per interrogatorio formale e per testi su tutti
i capitoli indicati in narrativa in atto di citazione, da intendersi preceduti dal rituale
“vero che” e che saranno ulteriormente dedotti nelle memorie istruttorie
- - nel merito:
- - accertare il diritto di ad ottenere la restituzione della somma Parte_1
corrisposta alla convenuta a titolo di anticipazione per opere che non sono state poi
eseguite, come accertato nello stato di consistenza emesso dalla S.A. e, per l'effetto,
condannare il sig. , in proprio ed in qualità di titolare Controparte_1
dell'RE ID , al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 207.486,33, oltre rivalutazione ed
interessi al tasso legale dalla data di cessazione degli effetti del contratto e fino al
giorno della domanda e al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal giorno della
domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- - accertare il diritto di al rimborso, pro quota ½, delle spese di Parte_1
appalto, e condannare, per l'effetto, il convenuto al pagamento dell'importo
documentato di € 10.137,07, oltre al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione ed
interessi fino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 14 - Con ogni più ampia riserva.
- Con il favore di competenze e spese legali”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2022 la Società ha Parte_1
convenuto in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l'impresa ID
[...]
affinché quest'ultima fosse Controparte_1
condannata:
1. alla restituzione della somma di € 207.486,33 (maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi come da conclusioni) corrisposta, a titolo di anticipazione,
per le opere commissionate e non realizzate dalla società convenuta, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato in data 14.11.2020 (doc. 2 delle produzioni di parte attrice);
2. al rimborso, nella misura di ½, delle spese per la conclusione del contratto di appalto con la stazione committente (rappresentata dal Comune di Zerfaliu), quantificate in misura pari ad € 10.137,07 come da documentazione in atti;
3. al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, causati alla società attrice dall'inadempimento di parte avversa, ivi compreso il danno all'immagine della
Società erivante dalla perdita del contratto di appalto. Parte_1
A sostegno della propria domanda, la società attrice ha esposto, per quanto di rilievo nella presente sede:
1. che, con contratto di appalto rep. 133/2020 (CUP: C21E15000300004, CIG:
7741120E4C), stipulato in data 11.11.2020, il aveva affidato alla Controparte_2
società attrice i lavori di: “….riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi
comunali in località Sa Paui – Zerfaliu (OR) - realizzazione della piscina coperta
pagina 3 di 14 comunale” (doc. 1 delle produzioni di parte attrice);
2. che, con contratto di subappalto stipulato in data 14.11.2020, la società attrice aveva affidato all'impresa ID Controparte_1
la realizzazione di una parte delle opere oggetto del contratto
[...]
di appalto, stabilendo un corrispettivo pari ad € 332.658,76 di cui € 6.600,00 per oneri di sicurezza;
3. che, in data 27.11.2020, l'impresa ID
[...]
aveva dato atto dell'inizio delle lavorazioni Controparte_1
commissionate, trasmettendo alla Società la relativa Parte_1
documentazione di raffronto;
4. che, in data 17.12.2020, la Società veva versato alla convenuta Parte_1
– come da contratto e previa stipula di una polizza fideiussoria (doc. 4 delle produzioni di parte attrice) – l'importo di € 242.864,85 (doc. 5 delle produzioni di parte attrice) per la realizzazione delle opere preliminari previste dai primi S.A.L.;
5. che, durante lo svolgimento dell'incarico affidatole, la società subappaltatrice aveva maturato consistenti ritardi, rilevati dalla stazione committente e dal direttore dei lavori come da ordini di servizio del 22.03.2021 e del 19.04.2021(docc. 6 – 7 delle produzioni di parte attrice);
6. che, in data 28.7.2021, l'impresa ID
[...]
– con comunicazione via PEC inviata al Controparte_1
Comune di Zerfaliu – aveva espressamente riconosciuto alcuni difetti nelle lavorazioni affidate, dichiarando di: “aver commesso per mero errore formale
derivante da una errata interpretazione nella lettura di una quota planimetrica
riportata alla Tav.4.2.1, questo comportando uno spostamento di cm 30 della linea
pilastri n. 14-15-17-19-21-23-24-25-26. Specifichiamo che eventuali costi aggiuntivi
pagina 4 di 14 derivanti da maggiori lavorazioni causate da questo nostro errore, la scrivente
RE si impegna sin d'ora a farsene carico” (doc. 13 delle produzioni di parte attrice);
7. che, in data 6.9.2021 la società attrice – a seguito della trasmissione del relativo
S.A.L. da parte della società convenuta – aveva versato all'impresa ID
l'ulteriore importo Controparte_1
di € 59.412,42 (doc. 5 delle produzioni di parte attrice);
8. che, con Determina 154 del 3.5.2022 – previa verifica dei vizi e del permanere dei ritardi – il aveva comunicato alla società attrice la risoluzione del Controparte_2
contratto di appalto, nonché la segnalazione all'ANAC e l'escussione delle garanzia fideiussoria prestata da Società a favore della Stazione Parte_1
appaltante, dichiarando quanto segue: “come più volte ribadito nei n.5 Ordini di
servizio e come può desumersi dalla lettura del Giornale dei lavori, e, ancora,
nonostante le riunioni con il RUP e le ripetute sollecitazioni verbali della DL, i
lavori NON sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali e al
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, in quanto la presenza in cantiere
dell'RE appaltatrice (per la precisione, della sola subappaltatrice
[...]
è stata saltuaria e discontinua, oltre che inadeguata per mezzi, CP_1
maestranze e direzione tecnica;
dal giorno 07/10/2021 non è risultata più nessuna
presenza in cantiere” (doc. 21 delle produzioni di parte attrice);
9. che, con la medesima delibera, la Stazione appaltante aveva quantificato il valore delle lavorazioni realizzate in sede di contratto di appalto in misura pari ad €
112.855,74,
10. che, pertanto, il credito vantato dal nei confronti della società Controparte_2
attrice ammontava a € 239.026,23;
pagina 5 di 14 11. che, al venire meno del contratto di appalto, conseguiva la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra l'impresa ID
[...]
e la Società con il Controparte_1 Parte_1
conseguente diritto di quest'ultima di ottenere la restituzione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione (quantificate dall'attrice, attese le risultanze dell'ordinanza di risoluzione emessa dal nella minor somma di € 207.486,33), nonché il CP_2
rimborso, pro quota, delle spese per il contratto di appalto e il risarcimento di tutti i danni (anche d'immagine) causati dall'inadempimento della società convenuta;
12. che in data 9.6.2022, la società attrice aveva inoltrato formale diffida diretta ad ottenere, dalla società convenuta, il pagamento delle somme a credito (doc. 23 delle produzioni di parte attrice);
13. che, in data 20.06.2022 l'impresa ID
[...]
aveva rifiutato il pagamento (doc. 24 delle Controparte_1
produzioni di parte attrice).
La società convenuta, pur regolarmente convocata, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali e viene ora trattenuta in decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. La domande di parte attrice sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.
La domanda di restituzione delle somme corrisposte in via di anticipazione è fondata.
Sul punto è sufficiente osservare che le anticipazioni corrisposte alla società convenuta –
esattamente come quelle versate dalla Stazione appaltante ex art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016
(oggi art. 125 D.Lgs. 36/2023) – costituiscono acconti sulle lavorazioni commissionate e,
come tali, sono destinate ad esser restituite – in caso di risoluzione – relativamente alle opere pagina 6 di 14 pattuite ma non realizzate, non potendosi giustificare un'attribuzione patrimoniale priva di causa (Cassazione civile sez. I, 10/08/2007, n.17630).
2. Nel caso di specie, non sussistono dubbi in ordine al diritto alla restituzione delle anticipazioni versate dalla società attrice: risultano in atti, infatti, sia il venir meno del rapporto contrattuale di subappalto – conseguente alla risoluzione del contratto di appalto principale – sia la mancata realizzazione, da parte della società convenuta, delle commesse oggetto della domanda di parte attrice, come indicato nella Determina 154 del 3.5.2022 del
Comune di Zerfaliu. Tale documento non è stato oggetto di contestazione né nel corso del presente giudizio né (secondo le risultanze in atti) in sede amministrativa o davanti al G.E. e,
stante l'analiticità del suo contenuto, deve ritenersi pienamente attendibile.
In tale prospettiva, le anticipazioni versate dalla società attrice, nei limiti della minor somma di € 207.486,33, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c..
3. La domanda di rimborso della quota di ½ delle spese di appalto – quantificata, dalla società attrice, in misura pari ad € 10.137,07 – è, anch'essa, fondata.
La domanda di parte attrice veicola una richiesta di risarcimento per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. che individua il proprio ammontare nella metà delle spese sostenute dalla società attrice per il contratto di appalto.
La pretesa creditoria è, innanzitutto, fondata rispetto al requisito dell'an.
Sul punto, è opportuno precisare che, in tema di appalto (e, quindi, anche di contratto di sub appalto), costituisce principio consolidato – recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità – l'assunto secondo cui: “La comune responsabilità dell'appaltatore ex articoli
1453 e 1455 Cc non è esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 del Cc,
né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli articoli 1453 e
pagina 7 di 14 l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che
rimangono perciò applicabili nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata
completata o quando l'appaltatore abbia eseguito l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito
l'opera, si rifiuti di consegnarla;
quindi, nel caso di omesso completamento dell'opera,
anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di
accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla
disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”
(Cassazione civile sez. II - 17/05/2024, n. 13821).
Il regime probatorio sotteso all'azione esercitata dalla società attrice è, quindi, regolato dagli artt. 1218 e 1455 c.c.,: “Ai fini della prova dell'inadempimento di una obbligazione, il
creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero
per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il
relativo termine di scadenza. Il debitore convenuto, invece, è gravato dell'onere della prova
del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” (Cassazione
civile sez. II - 27/02/2023, n. 5853).
Ai sensi del coordinato disposto tra gli articoli 1218 e 2697 c.c., pertanto, spetta al preteso creditore allegare e provare la fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si deduce esser rimasta totalmente o parzialmente inadempiuta, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare la sussistenza di un fatto estintivo (ivi compreso l'adempimento, anche parziale)
o di allegare ex art. 1460 c.c. – con adeguata specificità – l'inadempimento di parte avversa
(Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass.
civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. SS.UU. del 30.10.2001 n. 13533). Il creditore interessato ad ottenere il risarcimento dei danni è, altresì, tenuto a provare il pregiudizio subito specificandone sia l'an sia il quantum.
pagina 8 di 14 4. Nel caso di specie, l'inadempimento della società convenuta risulta non solo specificamente allegato, ma anche adeguatamente documentato in atti e, nello specifico,
dalle comunicazioni via PEC con cui la convenuta contumace ha riconosciuto i propri ritardi e ha ammesso (seppur in via stragiudiziale) di aver commesso diversi errori nelle lavorazioni affidatele (doc. 11 e 13 delle produzioni di parte attrice). Non sussiste, pertanto, alcun dubbio in ordine alla sussistenza del requisito dell'an.
La pretesa creditoria è, altresì, fondata rispetto al requisito del quantum: risulta, infatti,
provato – in via documentale – l'intero ammontare delle spese sostenute dalla società attrice per la stipula del contratto di appalto risolto e di cui la Società Parte_1
domanda il pagamento in misura pari alla metà (€ 10.137,07).
5. La domanda di risarcimento degli altri danni subiti dalla Società – Parte_1
ivi compreso il danno all'immagine – è, invece, infondata.
La prospettazione risarcitoria di parte attrice è del tutto generica.
Difetta, infatti, qualsiasi specifica allegazione e/o elemento di prova in ordine al c.d. “danno
conseguenza”, vale a dire alle conseguenze lesive derivanti dal venir meno del rapporto contrattuale con la Stazione appaltante.
Nello specifico, con riferimento al c.d. danno patrimoniale “da lucro cessante”, la società
attrice non ha soddisfatto neanche l'onere minimo di allegazione non quantificando – né
provando – il danno economico derivante dalla risoluzione del contratto con la Stazione
appaltante (danno economico corrispondente al venir meno dell'utile netto che avrebbe ricavato dalla prosecuzione del rapporto contrattuale, mai allegato o dimostrato dalla Società
. Parte_1
6. Del pari, con riferimento alla domanda di risarcimento per danno all'immagine, la difesa di parte attrice ha omesso di fornire qualsiasi elemento idoneo a dimostrare se – ed entro quali limiti – la perdita dell'incarico affidatole dal abbia determinato Controparte_2
pagina 9 di 14 l'insorgere di conseguenze lesive in ordine alla considerazione sociale e/o alla reputazione di mercato della Società Parte_1
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno all'immagine costituisce un danno conseguenza e, come tale, non è mai in re
ipsa, ma deve essere allegato e provato da chi agisce in giudizio (cfr. Cassazione civile sez.
III - 05/09/2023, n. 25910; Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19551:“In tema di
risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio
arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso
quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento,
e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni
semplici”).
Nessuna allegazione specifica o elemento di prova è stato fornito, in tal senso, dalla difesa di parte attrice.
7. Sotto il profilo delle conseguenze economico - patrimoniali del c.d. “danno d'immagine”,
la Società non ha mai dimostrato – né si è offerta di dimostrare, con Parte_1
adeguato grado di specificità – in che modo la risoluzione del contratto di appalto abbia causato un discredito del suo prestigio imprenditoriale (quale operatore di mercato),
impedendole di assumere nuovi incarichi o precludendole l'acquisizione di ulteriori occasioni di guadagno.
Non è, infatti, presente agli atti alcun documento che dimostri una diminuzione degli incarichi affidati alla a seguito del provvedimento di Pt_1 Parte_1
risoluzione di cui alla Determina 154 del 3.5.2022.
8. Sotto il profilo delle conseguenze non patrimoniali del c.d. “danno all'immagine”, la difesa di parte non ha fornito alcuna prova né dell'esistenza di una lesione della propria immagine nelle relazioni sociali non imprenditoriali, né di un peggioramento della pagina 10 di 14 reputazione dei suoi dipendenti a seguito del venir meno del contratto di appalto con l'ente locale committente.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza del c.d. “danno conseguenza” non può dirsi,
pertanto, soddisfatto.
In proposito la Suprema Corte ha recentemente ribadito il proprio, consolidato orientamento secondo cui: “…..questa Corte da tempo è ormai approdata, in seguito ad un complesso e
travagliato percorso ermeneutico, attraverso la sussunzione della categoria dell'illecito
produttivo del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nell'ambito dello schema strutturale
della norma generale sull'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., all'applicazione del
criterio causale, fondato sulla relazione ‹‹condotta materiale - evento-lesivo - conseguenza
dannosa›› (artt. 1223 e 2056 c.c.), a qualsiasi violazione di un interesse giuridicamente
suscettibile di protezione, con la conseguenza che le esigenze di prova della esistenza e
dell'ammontare del danno "patrimoniale" e "non patrimoniale" si atteggiano in modo
identico, a nulla rilevando, ai fini dell'accertamento delle conseguenze pregiudizievoli, la
natura non economica dell'interesse che è stato leso.
Il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso pur sempre un danno conseguenza, deve
essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non
potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez. 3,
08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n.
13614; Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471).
Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non
sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e
la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni
astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da
questa dedotto e provato (Cass., sez. 3, n. 31537 del 06/12/2018; Cass., sez. 6 - 3, n. 7594
pagina 11 di 14 del 28/03/2018; Cass. sez. 3, n. 25420 del 26/10/2017; Cass., sez. 6-3.
La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto
di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali
parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione
sociale della vittima (Cass., sez. 3, 26/10/2017, n. 25420). Il giudice può, quindi, avvalersi di
presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal
fatto in sé (Cass., sez. 6 - 3, 18/07/2019, n. 19434)” (Cassazione civile sez. III - 10/07/2023,
n. 19551).
Il danno all'immagine, quale componente del danno non patrimoniale, è, quindi, un danno conseguenza e, come tale, richiede di essere specificamente provato, dovendosi escludere
“…. la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato
(Cass., sez. 3, 12/04/2011, n. 8421), sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal
legislatore (in tema di tutela della privacy: Cass., sez. 6-1, 26/09/2013, n. 22100; Cass., sez.
3, 15/07/2014, n. 16133), sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti”
(Cassazione civile sez. III - 10/07/2023, n. 19551).
Nel caso di specie, nessuna prova dell'effettiva sussistenza di conseguenze dannose è stata fornita dalla difesa di parte attrice.
9. Privo di adeguata forza persuasiva, in senso contrario, è il richiamo alla possibilità di una liquidazione, in via equitativa, del danno subito, ai sensi dell'art. 1226 c.c.: ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è, infatti, necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa (in termini monetari) direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, in seguito, operi un adeguamento quantitativo di tale parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui, rilevati in corso di causa (Cassazione civile sez. I - 26/07/2024, n. 20871). Appare
pagina 12 di 14 evidente che, nel caso in esame, l'omessa soddisfazione dell'onere istruttorio preclude una simile operazione.
La scarsa analiticità delle argomentazioni di parte attrice preclude, altresì, il ricorso all'istituto delle presunzioni, non essendo stato allegato – o risultando deducibile dalla documentazione in atti – alcun elemento indiziario diverso dal fatto dannoso in sé
considerato (Cass. civ., SS.UU, 22/07/2015, n. 15350; Cass. civ., sez. 3, 12/04/2011, n.
8421).
La domanda di risarcimento deve, pertanto, essere respinta.
10. Risulta, parimenti, infondata la richiesta di rivalutazione monetaria delle somme dovute dalla convenuta contumace essendo stata respinta la domanda di risarcimento e trattandosi,
negli altri casi, di debiti di valuta e non di valore.
11. Non sussistono, inoltre, i presupposti per l'accoglimento della richiesta di condanna al pagamento degli interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 dal giorno della domanda e fino all'effettivo soddisfo. Sul punto è sufficiente richiamare il dettato dell'art. 1, comma 1 del suddetto decreto, secondo cui “1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione
commerciale”: si tratta, come è evidente, di un'ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
11. Atteso l'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, le spese del giudizio devono ritenersi compensate nella misura di un terzo.
La liquidazione dei restanti due terzi segue la soccombenza ed è disposta come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione per le controversie di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 ai valori minimi per tutte le fasi processuali, stante l'assenza di istruttoria e la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Asti in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. condanna la convenuta contumace Controparte_3
al pagamento a favore dell'attrice Società
[...]
per le causali di cui in narrativa, della somma di € 207.486,33 Parte_1
oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2. condanna la convenuta contumace Società Controparte_1
al pagamento a favore dell'attrice
[...] [...]
per le causali di cui in narrativa, della somma di € 10.137,07 Parte_1
oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice Società Parte_1
4. compensa le spese di lite nella misura di un terzo;
5. relativamente ai restanti due terzi, condanna la convenuta contumace
[...]
alla Controparte_3
rifusione nei confronti dell'attrice dei rimanenti due Parte_1
terzi delle spese di lite che liquida in € 3.318,00 di cui 2.812,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Asti, in data 02.04.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1455 del Cc, perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla,