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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 2/2023
R.G.L. promossa
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, Parte_7 Parte_8 Parte_9
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Parte_10
Marinelli
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona
[...]
dell'Assessore Regionale in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti, tutti ex dipendenti a tempo determinato di (in particolare, presso il Comune di Controparte_2
Alcamo), già inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della L.R. 28 gennaio 2014
n. 5, avendo premesso di avere presentato domanda, ai sensi dell'art. 3, comma 19, della
L.R. n. 27/2016, per il riconoscimento, in luogo della stabilizzazione, della indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali (c.d. indennità di fuoriuscita), eccepivano
1 l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione che, con D.D.G. n. 122 del 6/5/2020, sulla base del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 7266 del 29/3/2019, avrebbe in asserita violazione di legge decurtato dalla base di calcolo dell'indennità dovuta gli oneri previdenziali e sociali, nonché la quota annuale di TFR e della c.d. trattenuta CP_3
Conseguentemente, chiedevano accertarsi e dichiararsi che nella base di calcolo della predetta indennità venissero compresi gli oneri contributivi, la quota di trattamento di fine rapporto e la trattenuta ex e, per l'effetto, la condanna CP_3
dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle conseguenti differenze economiche.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso deducendo il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti non avendo più, successivamente all'atto di cessione n.
55608 stipulato il 6.08.2020 con la Controparte_4
(banca cessionaria), la titolarità dei crediti oggetto del ricorso.
[...]
Conseguentemente, chiedevano l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle domande ivi formulate.
La causa, istruita in via documentale, è stata istruita documentalmente e discussa mediante deposito di note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Appare fondata e assorbente l'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, difetto di titolarità attiva del diritto controverso) sollevata dall'amministrazione convenuta.
Al riguardo occorre prendere le mosse dall'atto di cessione del credito del
06.08.2020 (repertorio n. 55608 - raccolta n. 16236, cfr. all. n.2 del fascicolo di parte resistente) con il quale gli odierni ricorrenti – dopo aver optato per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento da corrispondere in rate annuali, ed avere ottenuto la liquidazione del relativo importo con D.D.G. n.122 del 6.5.2020 - cedevano “pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli art.
1260 e seguenti del codice civile, alla i crediti derivanti Controparte_5
2 dall'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 3, comma 19, della L.R. n.
27/2016”.
Lo schema contrattuale prescelto, rafforzato dal chiaro tenore letterale della clausola appena citata, depone inequivocabilmente nel senso che oggetto della cessione sia stato l'intero credito a titolo di indennità ex art. 3, comma 19, della L.R. n. 27/2016, senza ulteriori distinzioni o riserve alcune.
La successiva specificazione secondo cui “i crediti oggetto della cessione sono esclusivamente quelli elencati in allegato”, lungi dal limitare la cessione ad una porzione del credito vantato a quel titolo, specifica piuttosto - nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco - il credito di ciascun singolo creditore;
anzi, l'allegazione al contratto di cessione del prospetto analitico di liquidazione cristallizza, con valenza di confessione stragiudiziale degli stessi creditori, la misura del credito vantato a titolo di indennità ex art. 3, comma 19, della L.R. n. 27/2016, per come liquidato nell'allegato al
D.D.G. della n.122 del 6 maggio 2020, anche a seguito di Controparte_1
interlocuzioni con gli stessi ricorrenti (che, va pure evidenziato, erano stati resi partecipi attivi del processo di determinazione dell'indennità in questione con le schede di conferma prodotte dalla resistente).
D'altra parte, se le parti avessero davvero voluto limitare la cessione “ad una parte del credito” ai sensi dell'art. 1362, lo avrebbero dovuto specificare in modo chiaro con una apposita ed espressa clausola di riserva, che escludesse parte del credito dalla cessione. Diversamente, la cessione non può che intendersi relativa all'intero credito vantato a titolo di indennità ex art. 3, comma 19, della L.R. n. 27/2016, sicché ogni eventuale questione o pretesa comunque inerente a detto credito deve intendersi ormai ricompresa nella posizione creditoria ceduta alla (oramai unica ed esclusiva CP_4
titolare del rapporto obbligatorio), come del resto chiarito nell'ultimo paragrafo della clausola relativa all'oggetto del contratto, ove è specificato che “la cessione pro soluto ed in blocco di tali crediti si intende comprensiva di tutti gli interessi sui crediti maturati
e maturandi, tutti gli accessori e i privilegi, tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà accessori che assistono i crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione o pretesa, azione ed eccezione sostanziali e processuali
3 inerenti o comunque accessori ai crediti e al loro esercizio secondo la disciplina dell'art. 1263 c.c.”.
Né può condurre a diversa soluzione il fatto che taluni dei lavoratori oggi ricorrenti avessero precedentemente impugnato la quantificazione dei crediti operata nel D.D.G. della n. 122 del 6 maggio 2020 dinanzi al giudice amministrativo (n. Controparte_1
r.g. 1152/2020), atteso che successivamente all'instaurazione del predetto giudizio amministrativo e prima ancora di ottenerne l'esito, gli stessi lavoratori hanno sottoscritto l'atto di cessione con la nel quale, fra l'altro, dichiaravano Controparte_4
che “nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Decreto 122/2020 e la data del presente atto non sono intervenute contestazioni di nessuna natura, aventi ad oggetto o relative alla titolarità, all'esistenza e alla consistenza dei crediti”.
Il ricorso va dunque respinto per difetto di titolarità attiva dei ricorrenti nel diritto di credito controverso.
Tenuto conto delle peculiarità delle questioni trattate, sussistono fondate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Trapani, 13.06.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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