Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00372/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 501 del 2024, proposto da
- Ren 185 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Lorenzo Cuocolo, Giulia Gualco, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
- Comune di Grottole, Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del 20 settembre 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dai Ministeri intimati per omessa conclusione del procedimento di VIA avviato dalla Società con istanza del 29 novembre 2021;
- nonché, ancora, per l'accertamento del diritto della ricorrente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006, giusta il disposto di cui all'art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 7 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Ren 185 s.r.l., con ricorso notificato il 19 novembre 2024 e depositato il successivo 20 di novembre, ha in buona sostanza lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dagli intimati Ministeri sulla sua istanza del 29 novembre 2021per la realizzazione di un impianto di produzione di energia
da fonte solare denominato "Grottole 4” di potenza in immissione pari a 20 kW e potenza di picco pari a 19,99699 MW, da realizzarsi nel comune di Grottole. Nel contempo, ha istato per l’accertamento del diritto al rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006.
2. I Ministeri intimati si sono costituiti in giudizio con atto di stile e depositando pertinente documentazione.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 18 dicembre 2024, su istanza del procuratore della ricorrente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.
4. Alla pubblica udienza svoltasi il 7 maggio 2025 l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è in parte improcedibile e per il resto inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. L’azione avverso il silenzio degli intimati Ministeri, nonché quella concernente l’annullamento della nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 20 settembre 2024, in tesi di carattere soprassessorio, sono ormai improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto, come riconosciuto dalla stessa deducente, in data 11 dicembre 2024 il decreto di rilascio di VIA relativamente al progetto di cui è causa.
4.1.1. Ritiene dunque il Collegio, in ragione dell’applicazione della ragione più liquida, di soprassedere al rilievo officioso dell’inammissibilità dell’azione ex art. 31 e 117 cod. proc. amm., risultando decorso oltre un anno della data di conclusione del relativo procedimento (in tal senso, per l’approdo di inammissibilità in una questione del tutto sovrapponibile, T.A.R. Basilicata, 9 giugno 2025, n. 354).
4.2. E’ inammissibile la domanda di accertamento del diritto alla spettanza al rimborso della metà degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Invero, risulta agli atti di causa che la ricevuta di versamento prodotta in atti, infatti, indica come ordinante il pagamento la Renergetica s.p.a. e in atti di causa non si rinvengono elementi di collegamento tra tale (distinto e autonomo) soggetto giuridico e l’odierna ricorrente. Non è stata, dunque, dimostrata la legittimazione a chiedere la corresponsione dell’indennizzo nella misura indicata in ricorso (T.A.R. Basilicata, n. 354 del 2025, cit .; T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 9 dicembre 2024, n. 921).
5. Dalle considerazioni che precedono in parte la declaratoria di improcedibilità e per il resto quella di inammissibilità del ricorso.
6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e del tenore dell’attività difensiva di parte ricorrente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il ricorso in parte inammissibile e per il resto improcedibile, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO