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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1030/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CANGIALOSI CLARA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I sig.ri e vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, libero Pt_1 Pt_2 ciascuno di stabilire la residenza ove creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. i figli minorenni ed saranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e con collocamento abitativo prevalente presso la nuova abitazione materna attualmente sita in Latina, Via Coriolano n.
6 presa in locazione dalla stessa. I genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Viceversa, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. quanto al diritto di visita il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé i Pt_2 figli ed nell'abitazione sita in Latina Via Manerotto 208 (ove attualmente Per_1 Per_2
dimora) secondo i seguenti termini e modalità: - il martedì di ogni settimana dalle ore 18.30 circa con pernotto dei minori con il padre sino al mercoledì ore 19.30 circa (prima di cena) allorquando il sig. li accompagnerà presso la casa materna, salvo diversa Pt_2
organizzazione, con onere dello stesso nella giornata del mercoledì di accompagnarli e riprenderli da scuola;
- weekend alterni dal venerdì dalle ore 18.30 circa sino alla domenica ore 19.30 circa (prima di cena) allorquando il sig. li accompagnerà presso la casa Pt_2 materna, salvo diversa organizzazione, e con pernotto dei minori presso l'abitazione paterna, salvo diverso accordo sugli orari anche in base ai turni lavorativi della sig.ra - Pt_1 nella settimana il cui weekend non sia di spettanza del padre, il venerdì dalle ore 18.30 circa, con pernotto dei minori con il padre, sino al sabato ore 15.00, allorquando il sig. Pt_2
li accompagnerà presso la casa materna, salvo diversa organizzazione e diverso accordo anche in base ai turni lavorativi della sig.ra - durante le festività natalizie i minori Pt_1
trascorreranno, in maniera alternata di anno in anno, con l'uno o l'atro genitore, o la giornata del 24/12 o del 25/12 e, sempre in maniera alternata di anno in anno, o la giornata del 31/12 o dell'1/01 e la giornata del 6/01 con relativo pernotto presso il domicilio del genitore con cui i minori si trovano, salvo diverso accordo tra le parti che possa comprendere anche la permanenza con l'uno o altro genitore per periodi più lunghi e, comunque, nel rispetto della volontà ed impegni extrascolastici dei minori;
- durante le festività pasquali i minori trascorreranno, in maniera alternata di anno in anno, con l'uno o l'atro genitore, o il giorno della Santa Pasqua o il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti e, comunque, nel rispetto della volontà ed impegni extrascolastici dei minori;
- in relazione alle altre festività presenti nell'anno (ad esempio 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1
Novembre, 8 Dicembre) sempre ad anni alterni;
- il giorno della festa del papà, i bambini resteranno con il padre, mentre il giorno della festa della mamma, i bambini resteranno con la madre;
- il giorno del compleanno del papà i bambini resteranno con il padre, mentre il giorno del compleanno della madre i bambini resteranno con la madre;
- i giorni del compleanno dei figli verranno trascorsi con uno dei genitori ad anni alterni, salvo la volontà
e possibilità di festeggiarli insieme;
- durante le vacanze estive (da intendersi dall'1 Giugno all'1 Settembre di ogni anno) entrambi i genitori, con impegno reciproco di assicurare la reperibilità telefonica in detto periodo, terranno con sé i minori per un massimo di 7 giorni consecutivi sino ad un totale di 15 giorni complessivi, salvo diverso accordo tra i genitori.
Le parti, a tal fine, considerata la tempistica imposta alla sig.ra al datore di lavoro Pt_1
per la presentazione del “piano ferie”, comunicheranno entro metà febbraio di ogni anno il periodo/periodi prescelti in cui i minori resteranno con l'uno o l'altro genitore. Nel lasso di tempo di più giorni consecutivi trascorsi con l'uno o l'altro genitore, l'esercizio di visita ordinaria indicato sarà momentaneamente sospeso, salvo diverso accordo, per poi riprendere al termine del periodo prescelto di vacanza estiva. Entrambi si obbligano a comunicarsi reciprocamente la località della villeggiatura e luogo di alloggio ove i minori trascorreranno eventuali vacanze con ciascuno di essi, con reperibilità telefonica, facilitando sempre le comunicazioni dei minori con l'altro genitore. Le spese per le eventuali vacanze estive resteranno ad esclusivo carico del genitore con il quale i minori trascorreranno le vacanze medesime;
- entrambi i genitori, nell'ipotesi in cui, oltre alle predette vacanze estive, durante l'anno volessero organizzare una vacanza di più giorni insieme ai figli, potranno tenere con sé i minori per un massimo di 7 giorni consecutivi, salvo diverso accordo e previo congruo preavviso, con obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore la località della villeggiatura e luogo di alloggio ove i minori trascorreranno eventuali vacanze con ciascuno di essi, con reperibilità telefonica, facilitando sempre le comunicazioni dei minori con l'altro genitore;
- entrambi i genitori assumono l'impegno di comunicarsi tempestivamente l'eventuale sopravvenuta impossibilità di rispettare gli orari o i giorni di visita così come stabiliti, fermo restando che le predette modalità di visita potranno subire modificazioni in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze o motivi di salute dei figli da comunicare da ciascuna parte all'altra con congruo preavviso;
4. quanto al mantenimento, il sig. stante la precarietà lavorativa e l'impegno assunto di Pt_2
pagamento di un mutuo ipotecario cointestato, corrisponderà alla sig.ra a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento di entrambi i figli ed , la somma complessiva Per_1 Per_2
di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 25 di ogni mese, nelle modalità che verranno tra gli stessi concordate. Le eventuali spese straordinarie dei figli ed , quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non Per_1 Per_2 previste dal S.S.N., nonché le spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Latina del 20/06/2019, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto) previamente concordate, tranne quelle urgenti per le quali non sarà necessario il preventivo accordo, saranno sin dall'inizio a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %. I sig.ri e concordano, Pt_1 Pt_2 altresì, che l'Assegno Unico predisposto dall'Inps venga corrisposto per intero alla sig.ra che convive con i figli;
5. i sig.ri e ad oggi economicamente Pt_1 Pt_1 Pt_2 indipendenti, disponendo singolarmente di propri redditi, provvederanno autonomamente ognuno per proprio conto al personale mantenimento;
6. in merito ad un mutuo ipotecario cointestato acceso presso l' (già Controparte_1 Controparte_2
) per l'acquisto dell'immobile sito in Latina, Strada Manerotto 208
[...]
intestato alla sig.ra la rata mensile continuerà ad essere corrisposta sino al saldo Pt_1 definitivo (senza diritto alla ripetizione) dal sig. con onere dello stesso di pagare Pt_2
anche le relative utenze di acqua, luce e gas del predetto immobile in quanto ne continuerà ad avere la disponibilità quale proprio attuale domicilio, salvo la necessaria regolamentazione contrattuale da effettuare in separata sede e la valutazione di rivedere gli accordi economici al momento del saldo definitivo del predetto mutuo;
7. i sig.ri e Pt_1 prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi Pt_2
passaporti e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio dei figli minori;
8. i sig.ri e dichiarano di avere compiutamente compreso e valutato i diritti Pt_1 Pt_2
prioritari dei minori ed nel cui interesse l'accordo è stato raggiunto e si Per_1 Per_2 dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dando atto che le stesse decorreranno dal momento della sottoscrizione del presente ricorso consensuale.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 06/08/2011, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 100,
Parte II, Serie A, dell'anno 2011), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CANGIALOSI CLARA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 22/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1. I sig.ri e vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, libero Pt_1 Pt_2 ciascuno di stabilire la residenza ove creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. i figli minorenni ed saranno affidati ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e con collocamento abitativo prevalente presso la nuova abitazione materna attualmente sita in Latina, Via Coriolano n.
6 presa in locazione dalla stessa. I genitori, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Viceversa, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3. quanto al diritto di visita il padre, sig. potrà vedere e tenere con sé i Pt_2 figli ed nell'abitazione sita in Latina Via Manerotto 208 (ove attualmente Per_1 Per_2
dimora) secondo i seguenti termini e modalità: - il martedì di ogni settimana dalle ore 18.30 circa con pernotto dei minori con il padre sino al mercoledì ore 19.30 circa (prima di cena) allorquando il sig. li accompagnerà presso la casa materna, salvo diversa Pt_2
organizzazione, con onere dello stesso nella giornata del mercoledì di accompagnarli e riprenderli da scuola;
- weekend alterni dal venerdì dalle ore 18.30 circa sino alla domenica ore 19.30 circa (prima di cena) allorquando il sig. li accompagnerà presso la casa Pt_2 materna, salvo diversa organizzazione, e con pernotto dei minori presso l'abitazione paterna, salvo diverso accordo sugli orari anche in base ai turni lavorativi della sig.ra - Pt_1 nella settimana il cui weekend non sia di spettanza del padre, il venerdì dalle ore 18.30 circa, con pernotto dei minori con il padre, sino al sabato ore 15.00, allorquando il sig. Pt_2
li accompagnerà presso la casa materna, salvo diversa organizzazione e diverso accordo anche in base ai turni lavorativi della sig.ra - durante le festività natalizie i minori Pt_1
trascorreranno, in maniera alternata di anno in anno, con l'uno o l'atro genitore, o la giornata del 24/12 o del 25/12 e, sempre in maniera alternata di anno in anno, o la giornata del 31/12 o dell'1/01 e la giornata del 6/01 con relativo pernotto presso il domicilio del genitore con cui i minori si trovano, salvo diverso accordo tra le parti che possa comprendere anche la permanenza con l'uno o altro genitore per periodi più lunghi e, comunque, nel rispetto della volontà ed impegni extrascolastici dei minori;
- durante le festività pasquali i minori trascorreranno, in maniera alternata di anno in anno, con l'uno o l'atro genitore, o il giorno della Santa Pasqua o il lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti e, comunque, nel rispetto della volontà ed impegni extrascolastici dei minori;
- in relazione alle altre festività presenti nell'anno (ad esempio 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1
Novembre, 8 Dicembre) sempre ad anni alterni;
- il giorno della festa del papà, i bambini resteranno con il padre, mentre il giorno della festa della mamma, i bambini resteranno con la madre;
- il giorno del compleanno del papà i bambini resteranno con il padre, mentre il giorno del compleanno della madre i bambini resteranno con la madre;
- i giorni del compleanno dei figli verranno trascorsi con uno dei genitori ad anni alterni, salvo la volontà
e possibilità di festeggiarli insieme;
- durante le vacanze estive (da intendersi dall'1 Giugno all'1 Settembre di ogni anno) entrambi i genitori, con impegno reciproco di assicurare la reperibilità telefonica in detto periodo, terranno con sé i minori per un massimo di 7 giorni consecutivi sino ad un totale di 15 giorni complessivi, salvo diverso accordo tra i genitori.
Le parti, a tal fine, considerata la tempistica imposta alla sig.ra al datore di lavoro Pt_1
per la presentazione del “piano ferie”, comunicheranno entro metà febbraio di ogni anno il periodo/periodi prescelti in cui i minori resteranno con l'uno o l'altro genitore. Nel lasso di tempo di più giorni consecutivi trascorsi con l'uno o l'altro genitore, l'esercizio di visita ordinaria indicato sarà momentaneamente sospeso, salvo diverso accordo, per poi riprendere al termine del periodo prescelto di vacanza estiva. Entrambi si obbligano a comunicarsi reciprocamente la località della villeggiatura e luogo di alloggio ove i minori trascorreranno eventuali vacanze con ciascuno di essi, con reperibilità telefonica, facilitando sempre le comunicazioni dei minori con l'altro genitore. Le spese per le eventuali vacanze estive resteranno ad esclusivo carico del genitore con il quale i minori trascorreranno le vacanze medesime;
- entrambi i genitori, nell'ipotesi in cui, oltre alle predette vacanze estive, durante l'anno volessero organizzare una vacanza di più giorni insieme ai figli, potranno tenere con sé i minori per un massimo di 7 giorni consecutivi, salvo diverso accordo e previo congruo preavviso, con obbligo reciproco di comunicare all'altro genitore la località della villeggiatura e luogo di alloggio ove i minori trascorreranno eventuali vacanze con ciascuno di essi, con reperibilità telefonica, facilitando sempre le comunicazioni dei minori con l'altro genitore;
- entrambi i genitori assumono l'impegno di comunicarsi tempestivamente l'eventuale sopravvenuta impossibilità di rispettare gli orari o i giorni di visita così come stabiliti, fermo restando che le predette modalità di visita potranno subire modificazioni in considerazione degli impegni lavorativi dei genitori e delle esigenze o motivi di salute dei figli da comunicare da ciascuna parte all'altra con congruo preavviso;
4. quanto al mantenimento, il sig. stante la precarietà lavorativa e l'impegno assunto di Pt_2
pagamento di un mutuo ipotecario cointestato, corrisponderà alla sig.ra a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento di entrambi i figli ed , la somma complessiva Per_1 Per_2
di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 25 di ogni mese, nelle modalità che verranno tra gli stessi concordate. Le eventuali spese straordinarie dei figli ed , quali a titolo esemplificativo, quelle sanitarie e mediche non Per_1 Per_2 previste dal S.S.N., nonché le spese scolastiche, sportive, ricreative e/o di altra natura (così come meglio stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Latina del 20/06/2019, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto) previamente concordate, tranne quelle urgenti per le quali non sarà necessario il preventivo accordo, saranno sin dall'inizio a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50 %. I sig.ri e concordano, Pt_1 Pt_2 altresì, che l'Assegno Unico predisposto dall'Inps venga corrisposto per intero alla sig.ra che convive con i figli;
5. i sig.ri e ad oggi economicamente Pt_1 Pt_1 Pt_2 indipendenti, disponendo singolarmente di propri redditi, provvederanno autonomamente ognuno per proprio conto al personale mantenimento;
6. in merito ad un mutuo ipotecario cointestato acceso presso l' (già Controparte_1 Controparte_2
) per l'acquisto dell'immobile sito in Latina, Strada Manerotto 208
[...]
intestato alla sig.ra la rata mensile continuerà ad essere corrisposta sino al saldo Pt_1 definitivo (senza diritto alla ripetizione) dal sig. con onere dello stesso di pagare Pt_2
anche le relative utenze di acqua, luce e gas del predetto immobile in quanto ne continuerà ad avere la disponibilità quale proprio attuale domicilio, salvo la necessaria regolamentazione contrattuale da effettuare in separata sede e la valutazione di rivedere gli accordi economici al momento del saldo definitivo del predetto mutuo;
7. i sig.ri e Pt_1 prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi Pt_2
passaporti e/o di qualunque altro documento valido per l'espatrio dei figli minori;
8. i sig.ri e dichiarano di avere compiutamente compreso e valutato i diritti Pt_1 Pt_2
prioritari dei minori ed nel cui interesse l'accordo è stato raggiunto e si Per_1 Per_2 dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dando atto che le stesse decorreranno dal momento della sottoscrizione del presente ricorso consensuale.”
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 06/08/2011, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 100,
Parte II, Serie A, dell'anno 2011), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA per le spese.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino