Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1779 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Antonietta Savino Presidente rel.
dott. Stefania Basso Consigliere
dott. Daniele Colucci Consigliere
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
25/3/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4661/20 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
in persona del Sindaco Parte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to Mario Villani (in sostituzione del precedente difensore)
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale (in sostituzione del precedente difensore Avv. Graziella Mandato), con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n.81
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.12.2020, il
Comune indicato in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.763/2020, pubblicata in data 22.5.2020, con la quale era stata rigettata l'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dalla con decreto Controparte_1 dirigenziale n.24 datato 30.01.2019.
e l'illegittimità dell'importo della sanzione oggetto di opposizione, di cui ha chiesto la riduzione.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituita la che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello stante la sua infondatezza per le ragioni espresse in memoria.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione, e alla udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., regolarmente comunicata ad entrambe le parti, lette le note depositate dalla difesa della
, è stata assegnata in decisione. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In punto di fatto, occorre premettere che l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta è avvenuta all'esito dell'archiviazione del Procedimento Penale n.3252/18-21 (stralcio del procedimento n.5548/2016 R.g.n.r.), incardinato presso la
Procura della Repubblica di Benevento a carico di vari Sindaci della per i reati di cui agli artt. 133 e Parte_2
452 quinquies, comma 1, in relazione all'art. 452 bis c.p..
Controparte_2 congiuntamente al Gruppo
[...]
Carabinieri Forestale - Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale
Agroalimentare e Forestale di Benevento – all'esito dei rilievi, compiuti in uno all' - accertava che gli esaminati reflui Pt_3 urbani non contribuivano in modo significativo al deterioramento del bacino idrografico, per cui la Parte_4 richiedeva l'Archiviazione del procedimento non configurandosi l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale di cui ai prefati artt. 452 bis e/o quinquies c.p..
Intervenuta l'archiviazione da parte del Gip presso il Tribunale di Benevento “nei limiti di cui alla richiesta avanzata”, la Procura della Repubblica (con provvedimento del 27.07.2018) disponeva che la Controparte_2 di ed il
[...] Controparte_2 Controparte_3 di procedessero agli ulteriori
[...] Parte_2 adempimenti di competenza in ordine alle violazioni di natura amministrativa previste dall'art. 133, comma 1 e comma 2, del
D.Lgs. n. 152/2006.
La Polizia Giudiziaria – Gruppo CC Forestale, dunque, in data
25.09.2018 redigeva verbale n. 193, nel quale esponeva che, in data 18.04.2017 – insieme a personale dell' si era recata in Pt_3
Località “Serra delle Trave”, ricadente nel tenimento comunale di presso uno scarico non autorizzato Parte_1 di proprietà di detto comune, dove, aveva accertato “l'apertura e l'effettuazione di scarico di acque reflue urbane non servite da impianto di depurazione, provenienti da tronco delle rete fognaria comunale, in assenza di autorizzazione di cui all'art. 124 del
D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, con immissione nel corpo idrico superficiale “Vallone Serra della Trave”, bene paesisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett. c d.lgs 42/2004.
Tanto premesso, possono essere esaminate le due censure formulate dal appellante che appaiono destituite di fondamento. Pt_1
Con il primo motivo di censura si sostiene la violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 l. 689/81, per non avere il Tribunale applicato l'invocata esimente della buona fede in considerazione di quanto dedotto a giustificazione della condotta sanzionata circa la rottura delle pompe di sollevamento che convogliavano le acque reflue urbane nel depuratore sito in località Valle Caturo;
si sostiene che, pertanto, il non Pt_1 aveva potuto fare altro che utilizzare lo scarico abusivo, predisponendo al tempo stesso un progetto e aggiudicare i lavori per il ripristino dell'impianto di depurazione, come di fatto era avvenuto.
Su tale questione il Tribunale nell'impugnata decisione si è così espresso:”Anche tale motivo non merita di essere accolto in quanto l'esistenza di problemi strutturali dell'impianto non esime il titolare dello scarico dall'osservanza delle prescrizioni imposte a tutela dell'ambiente e della salute, né può legittimare scarichi non depurati e autorizzati in beni di interesse paesaggistico”.
Tale motivazione risulta corretta e pertanto va condivisa.
Invero, è principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. n. 20219/2018 e Cass. n. 13610 del 2007) quello secondo cui l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
In altri termini l'errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito all'interessato con l'ordinaria diligenza (ex plurimis Cass. n. 9662 del 28 aprile 2006; Cass. n. 11253 del 15 giugno 2004; Cass. n. 7603 del 5 giugno 2001 ed altre conformi).
La costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, riconosce nell'art. 3 L. n. 689/1981 una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata, gravando sullo stesso l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti (v. Cass. n. 24386 del
2023; Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019).
Orbene, nel caso concreto, in cui non è controversa l'esistenza di uno scarico diretto di acque reflue senza alcuna autorizzazione e depurazione, né è in discussione che il ne fosse Pt_1 consapevole, non si vede come possa negarsi la sua responsabilità per avere consentito che i reflui fognari non depurati confluissero nel corso d'acqua.
Non è revocabile in dubbio che l'Ente avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo, attivandosi immediatamente per risolvere le problematiche riscontrate, sicchè non è affatto invocabile l'esimente di cui all'art. 3 L. 689/81.
Lo stato di necessità potrebbe invocarsi solo in caso di anomalie improvvise, temporanee e transitorie, non laddove si evidenzia la mancata risoluzione di un problema esistente evidentemente da tempo (come appunto l'allegata rottura delle pompe sollevamento).
Non è invocabile, pertanto, l'esimente di cui all'art. 3 L.
689/81.
Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata (per l'importo di euro 20,000,00) e l'infrazione contestata – appare destituita di fondamento. Invero, l'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 6.000,00 ad € 60.000,00; - l'art. 11 della legge 689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
Nel caso di specie, l'infrazione accertata (l'apertura e l'effettuazione di scarico di acque reflue urbane, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del d.lgs. n.152/2006, non servite da impianto di depurazione, con immissione nel corpo idrico superficiale, bene paesisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n.42/2004) è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve, ragion per cui la stessa risulta congrua ed adeguata.
Inoltre, come già osservato dal primo giudice, l'importo è conforme ai parametri indicati nel decreto dirigenziale n.242/11, approvato dalla che, appunto, prevede per tale Controparte_1 ipotesi e per la prima infrazione, una sanzione di euro 20.000,00.
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, il gravame deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza per metà e si liquidano come da dispositivo, mentre per l'altra metà, considerati i limitati motivi di censura, le ragioni della decisione ed il comportamento processuale del appellante, che non ha Pt_1 predisposto le note per l'udienza, si stima equo compensarle per l'altra metà.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano per metà in € 950,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con compensazione dell'altra metà.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto. Napoli 25/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Antonietta Savino